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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 19/12/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 676/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 676/2024 R.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. CALLEGARI ELENA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Vigevano, Via Dante n.12;
RICORRENTE
CONTRO
(Cod. Fis. ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio;
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“- Disporre l'affidamento super esclusivo del minore (nato a [...] il Persona_1
31.12.2016) alla madre con sua stabile collocazione abitativa presso Parte_1 quest'ultima;
- stabilire tempi e modi con cui il padre, se ne farà richiesta, potrà vedere e tenere con sé il figlio minore avendo riguardo al preminente interesse della prole stessa e con
l'adozione di ogni cautela ritenuta necessaria;
pag. 1 di 7 - porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Per_1 mediante versamento a mani della madre di assegno che il Tribunale vorrà determinare in importo non inferiore a € 400,00 mensili, con rivalutazione annuale secondo indici
Istat;
- porre a carico del padre l'obbligo di contribuire alle spese extra assegno necessarie per il figlio minore mediante loro rimborso alla madre in ragione del 50% e come Per_1 da Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva come parte ricorrente abbia adito codesto Tribunale per ottenere una pronuncia giudiziale in ordine all'affidamento del figlio minore Per_1
(nato a [...], il [...]), riconosciuto da entrambe le parti, e alla
[...] determinazione del contributo al mantenimento da porsi a carico del padre.
Orbene, al Collegio, rilevata l'esistenza della pronuncia divorzile resa tra le parti dal
Tribunale di Mohammadia (Algeria) - seppur non trascritta in Italia - pare opportuna la riqualificazione della domanda da “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” a “modifica delle condizioni di divorzio”.
In particolare, detta riqualificazione si pone in linea con l'applicazione del principio “iura novit curia” di cui all'art. 113 c.p.c., il quale importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, senza per ciò stesso modificando i fatti costitutivi o fondando la propria decisione su una realtà fattuale non dedotta né allegata in giudizio dalle parti (Cfr., in questo senso, Cass., Sezione II
Civile, sentenza n. 12534/2024 e Cass., Sezione VI Civile, ordinanza n. 22512/2021).
Invero, le circostanze dedotte dalla ricorrente secondo cui né l'atto di matrimonio contratto all'estero, né la sentenza di divorzio pronunciata in Algeria (Cfr. doc. all. n. 1, parte ricorrente) siano state trascritte in Italia, non ostano all'automatico riconoscimento della sentenza straniera pronunciata tra le parti, rilevato che essa soddisfa i requisiti indicati dagli artt. 64-65 L. 218/1995, non essendo contraria all'ordine pubblico e, al contempo, essendo stata pronunciata tra le nel rispetto dei diritti essenziali di difesa.
pag. 2 di 7 Dunque, per le ragioni sopra estese, la presente controversia viene esaminata quale
“modifica delle condizioni di divorzio” e non come “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale”, come, invece, prospettato dalla ricorrente.
Sull'affido e sul collocamento del figlio minore
La ricorrente insiste affinché venga confermato l'affido super esclusivo del figlio Per_1
(nato a [...], il [...]) in suo favore deducendo la perdurante assenza della figura del padre dalla vita del minore, come provvisoriamente disposto dal Giudice delgato con ordinanza del 10.1.2025.
Come noto, l'art. 337 ter c.c. stabilisce che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori le decisioni di maggior interesse per i figli devono essere adottate di comune accordo: il regime di affido che il Giudice è chiamato a valutare in via prioritaria
è quello condiviso, per assicurare il diritto del minore alla bigenitorialità.
Il provvedimento che dispone l'affido esclusivo ex art. 337 quater c.c. ad uno dei genitori costituisce pertanto ipotesi eccezionale, che trova la sua ragion d'essere nella necessità di evitare al minore un possibile pregiudizio derivante dal regime ordinario di affido condiviso.
Pregiudizio che viene ravvisato in tutte le ipotesi in cui la frequentazione di un genitore possa alterare o porre in pericolo l'equilibrio o il corretto sviluppo psico - fisico del minore, e laddove l'idoneità educativa di uno dei genitori sia manifestamente carente (cfr.
Cass. Civ. n. 27/2017).
Orbene, in base all'art. 337 quater, terzo comma, c.c. anche in presenza di affido esclusivo le decisioni di maggior interesse per i figli devono essere adottate da entrambi i genitori,
“salvo che non sia diversamente stabilito”.
Partendo da tale clausola di salvezza, la giurisprudenza ha elaborato l'istituto dell'affido
“rafforzato” o “super esclusivo”, che consente al genitore affidatario di assumere in via esclusiva tutte le decisioni di maggior interesse per i figli in ambito sanitario, scolastico, educativo e di residenza abituale, senza alcun coinvolgimento dell'altro genitore, al fine di agevolare la gestione delle pratiche legate alla quotidianità del minore (visite mediche, permessi scolastici, rinnovo documenti).
pag. 3 di 7 Nel caso di specie, occorre evidenziare un persistente e totale disinteresse materiale e morale manifestato dal convenuto - rimasto, peraltro, contumace nel presente procedimento - nei confronti del figlio minore.
Invero, nel corso del giudizio, la ricorrente ha confermato l'assenza di rapporti padre- figlio da oltre tre anni e ha riferito dell'irreperibilità di fatto del padre, di cui non possiede nemmeno il contatto telefonico (v. verbale di udienza del 17.12.2024).
Inoltre, dalla pronuncia divorzile del 2020, il Sig. avrebbe versato Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento per il figlio solamente la somma complessiva di €
300,00 (v. verbale di udienza del 17.12.2024).
Orbene, alla luce di quanto sopra rilevato, questo Collegio reputa, nell'interesse esclusivo del minore, di doverne confermare l'affidamento super esclusivo alla madre con collocamento e residenza anagrafica presso di essa, già disposto provvisoriamente con ordinanza del 10.1.2025, tenuto conto che il padre ha confermato il proprio disinteresse per il figlio decidendo, peraltro, di non costituirsi nell'odierno procedimento e che è necessario, al riguardo, agevolare la madre nell'assunzione in via esclusiva delle decisioni inerenti al minore in tema di salute, educazione, scuola, attività extra scolastiche, scelta della residenza abituale e alle questioni burocratiche ed anagrafiche relative al figlio in assoluta autonomia, compreso il rilascio di tutti i documenti relativi al bambino, tra cui la carta d'identità, anche valida per l'espatrio, ed il passaporto, il tutto senza la necessità della firma del padre, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo.
A tal riguardo, invero, non sono emersi elementi tali da escludere la piena adeguatezza genitoriale della madre, che si occupa da sempre in via esclusiva nella quotidianità della cura e gestione del figlio minore.
Per quanto riguarda la disciplina del diritto di visita padre – figlio, nell'ottica di garantire la stabilità e il sereno sviluppo psicologico del figlio, il Collegio dispone che il padre, qualora voglia frequentare il minore, si accordi con la madre o si rivolga ai Servizi Sociali competenti per territorio che valuteranno, secondo il best interest del figlio e adottando tutti gli interventi opportuni a supporto della genitorialità, come effettuare gli incontri.
In merito al contributo al mantenimento a carico del padre
pag. 4 di 7 La ricorrente - che ha dedotto di non lavorare e vivere con il proprio compagno dal quale ha avuto un'altra figlia - ha chiesto la modifica della sentenza di divorzio pronunciata dal
Tribunale di Mohammadia (Algeria), in data 2.2.2020, nella parte in cui prevede un contributo al mantenimento mensile a carico del padre per 5.000 D.A. (circa 32,00
€/mese).
Quanto al Sig. sebbene la ricorrente abbia dichiarato che lo stesso Controparte_1
è impiegato come carrozziere presso la società Boifava Carrelli S.r.l. di Brescia, non risulta possibile ricostruire l'attuale condizione economico – reddituale dello stesso, rilevato che detto datore di lavoro non ha ottemperato all'ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. del 10.1.2025, rinnovato il 03.7.2025, in merito al deposito agli atti del presente giudizio di copia del contratto di lavoro, nonché delle buste paga del suo dipendente relative agli anni 2023, 2024 e 2025.
Orbene, risultando il convenuto in età lavorativa, nonché pienamente abile al lavoro, attesa la mancanza di documentazione attestante evidenze di segno contrario, al Collegio appare corretto valorizzare la capacità lavorativa generica del Sig. Controparte_1 posto che nemmeno lo stato di disoccupazione di un genitore può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento (Cassazione Civile, 19 marzo 2002, n. 3974;
Cassazione Civile, 22 marzo 2005, n. 6197; Cassazione Civile, 24 febbraio 2006, n. 4203;
Cassazione Civile, 8 agosto 2007, n. 17403).
Valutato quanto precede, ne discende che il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto per il figlio, così come determinato in sede di Ordinanza del 10.1.2025 emessa dal G.D. Dott.ssa Claudia Caldore è equo e congruo, tenuto conto delle esigenze di vita e educative del figlio minore, rapportate all'età dello stesso, nonché in considerazione delle condizioni economiche della madre, oggi non occupata, ma, comunque, anch'ella pienamente abile al lavoro in assenza di risultanze opposte.
Dunque, alla luce degli elementi valorizzati, il Collegio conferma che il padre sia onerato del versamento alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio l'importo di € 400,00 Per_1
(quattrocento/00), importo annualmente rivalutato secondo gli indici Istat di variazione del costo della vita per operai e impiegati, con prima rivalutazione a gennaio 2026.
pag. 5 di 7 Quanto alle spese cd. extra assegno, le stesse saranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di
Pavia.
Da ultimo, considerato il collocamento del figlio presso la residenza materna, si ritiene opportuno che l'assegno unico e universale venga percepito in via esclusiva dalla ricorrente.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, tengono conto del tipo di attività professionale espletata, e vengono poste a carico del resistente secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- affida il figlio minore (nato a [...] il [...]) in via super Persona_1 esclusiva alla madre con collocamento e residenza Parte_1 anagrafica presso la stessa, disponendo che la madre possa adottare, senza la necessità del consenso del padre, ogni decisione che riguarda il figlio in tema di salute, educazione, scuola, attività extra scolastiche, scelta della residenza abituale, nonché in relazione alle questioni burocratiche ed anagrafiche relative allo stesso, compreso il rilascio di tutti i documenti relativi al minore, tra cui la carta d'identità, anche valida per l'espatrio, ed il passaporto, il tutto senza la necessità della firma del padre;
- dispone, quanto al diritto di visita padre-figlio, che il padre, qualora voglia frequentare il figlio , si accordi con la madre o si rivolga ai Servizi Sociali Per_1 competenti per territorio che valuteranno, secondo il best interest del minore e adottando tutti gli interventi opportuni a supporto della genitorialità, come effettuare gli incontri;
- pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento
[...] del figlio l'importo mensile di € 400,00 (quattrocento/00), importo Per_1 annualmente rivalutato secondo gli indici Istat di variazione del costo della vita per operai e impiegati, con prima rivalutazione a gennaio 2026;
pag. 6 di 7 - dispone che le spese c.d. extra assegno siano sostenute dalle parti nella misura del
50% ciascuno, secondo le modalità di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
- dispone che l'assegno unico e universale venga percepito in via esclusiva dalla ricorrente;
- condanna il Sig. alla rifusione delle spese di lite del Controparte_1 presente procedimento in favore della Sig.ra liquidate Parte_1 in € 3.600,00 per compensi professionali oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del 15% dei compensi;
Così deciso in data 3.12.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 676/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 676/2024 R.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. CALLEGARI ELENA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Vigevano, Via Dante n.12;
RICORRENTE
CONTRO
(Cod. Fis. ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio;
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“- Disporre l'affidamento super esclusivo del minore (nato a [...] il Persona_1
31.12.2016) alla madre con sua stabile collocazione abitativa presso Parte_1 quest'ultima;
- stabilire tempi e modi con cui il padre, se ne farà richiesta, potrà vedere e tenere con sé il figlio minore avendo riguardo al preminente interesse della prole stessa e con
l'adozione di ogni cautela ritenuta necessaria;
pag. 1 di 7 - porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Per_1 mediante versamento a mani della madre di assegno che il Tribunale vorrà determinare in importo non inferiore a € 400,00 mensili, con rivalutazione annuale secondo indici
Istat;
- porre a carico del padre l'obbligo di contribuire alle spese extra assegno necessarie per il figlio minore mediante loro rimborso alla madre in ragione del 50% e come Per_1 da Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva come parte ricorrente abbia adito codesto Tribunale per ottenere una pronuncia giudiziale in ordine all'affidamento del figlio minore Per_1
(nato a [...], il [...]), riconosciuto da entrambe le parti, e alla
[...] determinazione del contributo al mantenimento da porsi a carico del padre.
Orbene, al Collegio, rilevata l'esistenza della pronuncia divorzile resa tra le parti dal
Tribunale di Mohammadia (Algeria) - seppur non trascritta in Italia - pare opportuna la riqualificazione della domanda da “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” a “modifica delle condizioni di divorzio”.
In particolare, detta riqualificazione si pone in linea con l'applicazione del principio “iura novit curia” di cui all'art. 113 c.p.c., il quale importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, senza per ciò stesso modificando i fatti costitutivi o fondando la propria decisione su una realtà fattuale non dedotta né allegata in giudizio dalle parti (Cfr., in questo senso, Cass., Sezione II
Civile, sentenza n. 12534/2024 e Cass., Sezione VI Civile, ordinanza n. 22512/2021).
Invero, le circostanze dedotte dalla ricorrente secondo cui né l'atto di matrimonio contratto all'estero, né la sentenza di divorzio pronunciata in Algeria (Cfr. doc. all. n. 1, parte ricorrente) siano state trascritte in Italia, non ostano all'automatico riconoscimento della sentenza straniera pronunciata tra le parti, rilevato che essa soddisfa i requisiti indicati dagli artt. 64-65 L. 218/1995, non essendo contraria all'ordine pubblico e, al contempo, essendo stata pronunciata tra le nel rispetto dei diritti essenziali di difesa.
pag. 2 di 7 Dunque, per le ragioni sopra estese, la presente controversia viene esaminata quale
“modifica delle condizioni di divorzio” e non come “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale”, come, invece, prospettato dalla ricorrente.
Sull'affido e sul collocamento del figlio minore
La ricorrente insiste affinché venga confermato l'affido super esclusivo del figlio Per_1
(nato a [...], il [...]) in suo favore deducendo la perdurante assenza della figura del padre dalla vita del minore, come provvisoriamente disposto dal Giudice delgato con ordinanza del 10.1.2025.
Come noto, l'art. 337 ter c.c. stabilisce che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori le decisioni di maggior interesse per i figli devono essere adottate di comune accordo: il regime di affido che il Giudice è chiamato a valutare in via prioritaria
è quello condiviso, per assicurare il diritto del minore alla bigenitorialità.
Il provvedimento che dispone l'affido esclusivo ex art. 337 quater c.c. ad uno dei genitori costituisce pertanto ipotesi eccezionale, che trova la sua ragion d'essere nella necessità di evitare al minore un possibile pregiudizio derivante dal regime ordinario di affido condiviso.
Pregiudizio che viene ravvisato in tutte le ipotesi in cui la frequentazione di un genitore possa alterare o porre in pericolo l'equilibrio o il corretto sviluppo psico - fisico del minore, e laddove l'idoneità educativa di uno dei genitori sia manifestamente carente (cfr.
Cass. Civ. n. 27/2017).
Orbene, in base all'art. 337 quater, terzo comma, c.c. anche in presenza di affido esclusivo le decisioni di maggior interesse per i figli devono essere adottate da entrambi i genitori,
“salvo che non sia diversamente stabilito”.
Partendo da tale clausola di salvezza, la giurisprudenza ha elaborato l'istituto dell'affido
“rafforzato” o “super esclusivo”, che consente al genitore affidatario di assumere in via esclusiva tutte le decisioni di maggior interesse per i figli in ambito sanitario, scolastico, educativo e di residenza abituale, senza alcun coinvolgimento dell'altro genitore, al fine di agevolare la gestione delle pratiche legate alla quotidianità del minore (visite mediche, permessi scolastici, rinnovo documenti).
pag. 3 di 7 Nel caso di specie, occorre evidenziare un persistente e totale disinteresse materiale e morale manifestato dal convenuto - rimasto, peraltro, contumace nel presente procedimento - nei confronti del figlio minore.
Invero, nel corso del giudizio, la ricorrente ha confermato l'assenza di rapporti padre- figlio da oltre tre anni e ha riferito dell'irreperibilità di fatto del padre, di cui non possiede nemmeno il contatto telefonico (v. verbale di udienza del 17.12.2024).
Inoltre, dalla pronuncia divorzile del 2020, il Sig. avrebbe versato Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento per il figlio solamente la somma complessiva di €
300,00 (v. verbale di udienza del 17.12.2024).
Orbene, alla luce di quanto sopra rilevato, questo Collegio reputa, nell'interesse esclusivo del minore, di doverne confermare l'affidamento super esclusivo alla madre con collocamento e residenza anagrafica presso di essa, già disposto provvisoriamente con ordinanza del 10.1.2025, tenuto conto che il padre ha confermato il proprio disinteresse per il figlio decidendo, peraltro, di non costituirsi nell'odierno procedimento e che è necessario, al riguardo, agevolare la madre nell'assunzione in via esclusiva delle decisioni inerenti al minore in tema di salute, educazione, scuola, attività extra scolastiche, scelta della residenza abituale e alle questioni burocratiche ed anagrafiche relative al figlio in assoluta autonomia, compreso il rilascio di tutti i documenti relativi al bambino, tra cui la carta d'identità, anche valida per l'espatrio, ed il passaporto, il tutto senza la necessità della firma del padre, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo.
A tal riguardo, invero, non sono emersi elementi tali da escludere la piena adeguatezza genitoriale della madre, che si occupa da sempre in via esclusiva nella quotidianità della cura e gestione del figlio minore.
Per quanto riguarda la disciplina del diritto di visita padre – figlio, nell'ottica di garantire la stabilità e il sereno sviluppo psicologico del figlio, il Collegio dispone che il padre, qualora voglia frequentare il minore, si accordi con la madre o si rivolga ai Servizi Sociali competenti per territorio che valuteranno, secondo il best interest del figlio e adottando tutti gli interventi opportuni a supporto della genitorialità, come effettuare gli incontri.
In merito al contributo al mantenimento a carico del padre
pag. 4 di 7 La ricorrente - che ha dedotto di non lavorare e vivere con il proprio compagno dal quale ha avuto un'altra figlia - ha chiesto la modifica della sentenza di divorzio pronunciata dal
Tribunale di Mohammadia (Algeria), in data 2.2.2020, nella parte in cui prevede un contributo al mantenimento mensile a carico del padre per 5.000 D.A. (circa 32,00
€/mese).
Quanto al Sig. sebbene la ricorrente abbia dichiarato che lo stesso Controparte_1
è impiegato come carrozziere presso la società Boifava Carrelli S.r.l. di Brescia, non risulta possibile ricostruire l'attuale condizione economico – reddituale dello stesso, rilevato che detto datore di lavoro non ha ottemperato all'ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. del 10.1.2025, rinnovato il 03.7.2025, in merito al deposito agli atti del presente giudizio di copia del contratto di lavoro, nonché delle buste paga del suo dipendente relative agli anni 2023, 2024 e 2025.
Orbene, risultando il convenuto in età lavorativa, nonché pienamente abile al lavoro, attesa la mancanza di documentazione attestante evidenze di segno contrario, al Collegio appare corretto valorizzare la capacità lavorativa generica del Sig. Controparte_1 posto che nemmeno lo stato di disoccupazione di un genitore può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento (Cassazione Civile, 19 marzo 2002, n. 3974;
Cassazione Civile, 22 marzo 2005, n. 6197; Cassazione Civile, 24 febbraio 2006, n. 4203;
Cassazione Civile, 8 agosto 2007, n. 17403).
Valutato quanto precede, ne discende che il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto per il figlio, così come determinato in sede di Ordinanza del 10.1.2025 emessa dal G.D. Dott.ssa Claudia Caldore è equo e congruo, tenuto conto delle esigenze di vita e educative del figlio minore, rapportate all'età dello stesso, nonché in considerazione delle condizioni economiche della madre, oggi non occupata, ma, comunque, anch'ella pienamente abile al lavoro in assenza di risultanze opposte.
Dunque, alla luce degli elementi valorizzati, il Collegio conferma che il padre sia onerato del versamento alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio l'importo di € 400,00 Per_1
(quattrocento/00), importo annualmente rivalutato secondo gli indici Istat di variazione del costo della vita per operai e impiegati, con prima rivalutazione a gennaio 2026.
pag. 5 di 7 Quanto alle spese cd. extra assegno, le stesse saranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di
Pavia.
Da ultimo, considerato il collocamento del figlio presso la residenza materna, si ritiene opportuno che l'assegno unico e universale venga percepito in via esclusiva dalla ricorrente.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, tengono conto del tipo di attività professionale espletata, e vengono poste a carico del resistente secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- affida il figlio minore (nato a [...] il [...]) in via super Persona_1 esclusiva alla madre con collocamento e residenza Parte_1 anagrafica presso la stessa, disponendo che la madre possa adottare, senza la necessità del consenso del padre, ogni decisione che riguarda il figlio in tema di salute, educazione, scuola, attività extra scolastiche, scelta della residenza abituale, nonché in relazione alle questioni burocratiche ed anagrafiche relative allo stesso, compreso il rilascio di tutti i documenti relativi al minore, tra cui la carta d'identità, anche valida per l'espatrio, ed il passaporto, il tutto senza la necessità della firma del padre;
- dispone, quanto al diritto di visita padre-figlio, che il padre, qualora voglia frequentare il figlio , si accordi con la madre o si rivolga ai Servizi Sociali Per_1 competenti per territorio che valuteranno, secondo il best interest del minore e adottando tutti gli interventi opportuni a supporto della genitorialità, come effettuare gli incontri;
- pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento
[...] del figlio l'importo mensile di € 400,00 (quattrocento/00), importo Per_1 annualmente rivalutato secondo gli indici Istat di variazione del costo della vita per operai e impiegati, con prima rivalutazione a gennaio 2026;
pag. 6 di 7 - dispone che le spese c.d. extra assegno siano sostenute dalle parti nella misura del
50% ciascuno, secondo le modalità di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
- dispone che l'assegno unico e universale venga percepito in via esclusiva dalla ricorrente;
- condanna il Sig. alla rifusione delle spese di lite del Controparte_1 presente procedimento in favore della Sig.ra liquidate Parte_1 in € 3.600,00 per compensi professionali oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del 15% dei compensi;
Così deciso in data 3.12.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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