TRIB
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/07/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del Giudice
Onorario dott.ssa Salvatrice Gurrieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di I grado iscritto al R.G. L. n. 1129 / 2024 avente ad oggetto opposizione ad intimazione di pagamento.
promosso da: , nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
),residente in [...],in Perpignan,121 Avenue De Prades, C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. LATINO GIOVANNA, con domicilio eletto presso lo studio legale,come da procura in atti;
Opponente
Contro
:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SCIME' DARIO del Foro di Roma , con domicilio eletto presso lo studio legale, giusta procura in atti
-, (C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. GALEANO
MANLIO , con domicilio eletto presso la sede di Ragusa ,come da procura come in atti ,
Opposti
1 Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con ricorso iscritto in data 07/05/2024 il sig. ha proposto opposizione – Parte_1
previa sospensiva- avverso l'intimazione di pagamento n.297 2024 9003303588 notificata in data 30/03/2024 e per la giurisdizione di Codesto Giudice avverso i quattro sottesi avvisi di addebito per il pagamento complessivo 27.827,85 ( revoca disoccupazione agricola e assegni familiari anni 2010,2012,2017,2018).
Il ricorrente eccepisce principalmente la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli avvisi di addebito e comunque la prescrizione quinquennale dei crediti.
L' si è costituito , depositando atti relativi alla notifica degli avvisi di addebito e CP_2
chiedendo il rigetto dell'opposizione evidenziando che nella fattispecie la prescrizione è
decennale.
Si è costituita anche che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per i vizi CP_3
di omessa notifica dell'avviso di addebito perchè connessi alla formazione del ruolo di competenza dell' , ; e che nessuna prescrizione è maturata avendo notificato l' atto di CP_2
intimazione opposto e quindi chiesto il rigetto dell'opposizione.
La causa è istruita su base documentale, e previa udienza del 23/06/2025 sostituita dal deposito di note per trattazione scritta (art.127 ter c.p.c.) e sulla scorta delle memorie dei difensori delle parti decisa con la presente sentenza.
L'opposizione è fondata e va accolta .
Per quanto riguarda l'eccepita omessa notifica degli avvisi di addebito sottesi all'atto impugnato è onere dell' dimostrare di averne regolarmente compiuto la notificazione. CP_2
Risulta in atti (allegati memoria di costituzione che ciascun avviso di addebito, CP_2
e precisamente avviso di addebito n. 597 2021 0000005679 avviso di addebito n. 597 2021 0000005578 avviso di addebito n. 597 2021 0000005477
2 avviso di addebito n. 597 2021 0000005275
è stato notificato all' odierno ricorrente tramite separate raccomandate presso l'indirizzo in Acate, Via Duca D'Aosta,n.135 ma ciascuna cartolina di ricevimento con data 3-
2-2021 non risulta firmata dal destinatario, e la formula prestampata “per consegna concordata con il destinatario causa covid” non è sufficiente a provare la regolarità della notifica .
La normativa sull'emergenza da Covid 19 (art. . 108, comma 1, del d. l. 18/2020 ) ,in materia di atti inviati tramite posta prevede una particolare procedura di notifica che accerti da parte dell'operatore postale la presenza sul luogo del destinatario ovvero di altri soggetti abilitati alla sua ricezione. Tale accertamento nella fattispecie non risulta avvenuto e quindi la notifica è nulla perché non risulta l'avvenuta consegna dell'atto al destinatario.
L'eccezione di omessa notifica è fondata , ciascun avviso di addebito è nullo perché non risulta notificato.
Sul punto va richiamata la sentenza delle Sezioni Unite in materia tributaria, i cui principi sono stati ritenuti applicabili anche in materia contributiva : « In materia di riscossione delle imposte , atteso che per la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.…» (Cass. S.U. 4 marzo 2008 n.5791).
L'eccezione è quindi fondata : l'atto di intimazione impugnato è nullo per essere nullo ciascun avviso di addebito sotteso perché mai notificato al ricorrente, il quale ha avuto conoscenza del proprio debito soltanto con l' intimazione di pagamento opposta.
La nullità della notifica degli avvisi di addebito non è sanata dalla notifica dell'intimazione di pagamento opposta perché tale forma di sanatoria non è prevista dalla legge.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo tenuto conto
3 del valore della causa (scaglione previdenza sino a €.52.000,00) e dell'attività processuale in concreto svolta, e compensate con al quale compete e ben curato la notifica CP_3 dell'intimazione di pagamento opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale del Lavoro, definitivamente decidendo , in contradditorio tra le parti , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita :
-annulla l'intimazione di pagamento n.297 2024 9003303588 in relazione gli avvisi di addebito sopra meglio descritti.
- condanna di Ragusa alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano in CP_2
€.43,00 per esborsi, €.2.500,00 per compensi legali, oltre 15% spese generali, C.P.A. e I.V.A. da pagarsi direttamente a favore dell'avv. Latino Giovanna ,difensore antistatario.
Compensate con CP_3
Ragusa, 23 luglio 2025
Il Giudice onorario dott. ssa Salvatrice Gurrieri
4