Ordinanza presidenziale 11 giugno 2020
Decreto decisorio 28 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 28/09/2021, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/09/2021
N. 01998/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1998 del 2008, proposto da
OL AU, IE SO e AN GA, rappresentati e difesi dall'avvocato Federico Lamesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Filippo Cazzagon in Venezia-Mestre, via Garibaldi, 46/B;
contro
Regione Veneto - (Ve), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ezio Zanon, Cristina Zampieri, con domicilio eletto presso la sede dell’Ente in Venezia, Regione Veneto - Cannaregio, 23;
Provincia di Vicenza - (Vi) non costituito in giudizio;
Comune di Noventa Vicentina - (Vi), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Domenichelli, Franco Zambelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
nei confronti
TH OA, NE NA, Hyde Park S.r.l. non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per l'annullamento
della delibera di Giunta Comunale n. 128 del 19.5.2008; e della circolare della Regione Veneto n. 16 del 31.7.2001;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie di costituzione in giudizio della Regione Veneto e del Comune di Noventa Vicentina;
Vista l’ordinanza Presidenziale istruttoria n..555 dell’11 giugno 2020;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 85 c.p.a.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto;
che, con l’ordinanza presidenziale 555 dell’11 giugno 2020, il Presidente assegnava termine di trenta giorni alle parti costituite per il deposito di una memoria che comprovasse la persistenza dell’interesse alla decisione di merito del ricorso, con l’avvertenza della valutabilità dell’inerzia quale contegno concludente nel senso della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;
che, nel termine fissato, nessuna utile produzione è stata effettuata, e ciò è sufficiente a confermare l’attuale carenza d’interesse alla decisione di merito;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile, a spese compensate
P.Q.M.
Dichiara l 'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Così deciso in Venezia il giorno 28 settembre 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO