Articolo 7 della Legge 2 agosto 1982, n. 528
Articolo 6Articolo 8
Versione
28 agosto 1982
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Versione
12 maggio 1990
Art. 7. (( 1. Le estrazioni avvengono una volta per settimana presso le intendenze di finanza di ciascun capoluogo di provincia indicato come ruota dal primo comma dell'articolo 2, ad opera di una commissione composta dall'intendente di finanza o da un suo delegato che la presiede, da un funzionario del Ministero del tesoro e da un funzionario dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria designato dall'intendente di finanza. Con il decreto previsto nel terzo comma dell'articolo 3 puo' essere disposto che le estrazioni avvengano a Roma per alcune o tutte le ruote. In questo caso la commissione nominata presso l'intendenza di finanza di Roma cura l'estrazione per tutte le ruote le cui estrazioni avvengano a Roma.
2. Altri tipi e forme di estrazione e di scommesse nonche' i relativi criteri e modalita' possono essere stabiliti con decreto del Ministro delle finanze ))
Entrata in vigore il 12 maggio 1990
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