Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/02/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1037/2023 R.G. promossa da
(P. IVA ) ditta individuale con sede in Parte_1 P.IVA_1
Calatabiano, in persona della titolare nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa, per procura in atti, C.F._1
dall'avvocato Salvatore Lupica (C.F. ), presso il cui studio è C.F._2
elettivamente domiciliata, in Catania, Via Genova n. 8
APPELLANTE
CONTRO
- (P. IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Verona
APPELLATA CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
definitivamente pronunciando nella causa n. 16988/2018 RG, rigettava la domanda proposta da avente ad oggetto condanna al Parte_1
pagamento di indennizzo derivante da una polizza a tutela di attività agricola in serra e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Ha proposto appello (più avanti ) con atto Parte_1 Parte_1
di citazione notificato il 26.7.2023.
All'udienza del 20.1.2025, svoltasi a trattazione cartolare, venivano depositate note scritte e la causa veniva posta in decisione con il termine per il deposito di note conclusionali in precedenza assegnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dichiara la contumacia della Controparte_1
in quanto regolarmente citata e non comparsa.
[...]
Con il primo motivo di ricorso si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha sancito l'inoperatività della polizza e violato i principi generali in materia di assicurazione e di clausole delimitative dell'oggetto. Omessa pronuncia.
L'appellante critica la decisione impugnata laddove ha ritenuto che le serre con tetto a sviluppo orizzontale non rientrano tra quelle previste dalle condizioni generali:
invece, la polizza sarebbe operativa in quanto sono espressamente assicurati gli impianti serricoli di mq 6000 (tipo A3), rivestiti da telo costituito di rete in plastica a maglia fitta antigrandine ombreggiante di tipo autoestinguente come pure previsto nel modello CL01 allegato alla polizza, che richiama pure le definizioni e norme contenute nelle 'Condizioni di Assicurazione' del prodotto 'Globale Agricoltura' -
2 Mod. 14533 - Ed. 04/2012 come rettificate, anche con riferimento alla Sezione
Incendio, clausola speciale 'RR1' di cui al detto Modello CL01 – 'Clausole speciali,
richiamati nel frontespizio di polizza.
Prosegue l'appellante nel senso che l'an ed il quantum del risarcimento sono stati accertati, in via conservativa, con verbale del 14.02.2017 con il perito incaricato dalla compagnia per un totale di euro 28.380,00 e che, ove si ritenesse, come ha fatto il primo giudice, che l'oggetto non rientri tra quelli descritti nella polizza, il contratto di assicurazione dovrebbe ritenersi inequivocabilmente nullo per mancanza dell'oggetto assicurato e conseguentemente per inesistenza originaria del rischio assicurato ex art. 1895 c.c. (e, per quanto infra, il giudice avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la nullità del contratto ed emettere i conseguenti provvedimenti di giustizia anche in termini restitutori dei premi e richiama giurisprudenza sul punto
È evidente, infatti, che se l'agente (che ha esaminato le serre) e la hanno Parte_1
derogato alle condizioni generali di contratto descrivendo l'oggetto assicurato nella clausola speciale, doveva esservi qualcosa di non conforme alla descrizione “tipica”
contenuta nelle condizioni generali. Conseguentemente, il richiamo al tipo “A3”
contenuto nella clausola speciale è riferito non alla forma del tetto ma al tipo di copertura (monofilm plastico).
Infatti, prosegue l'appellante, la descrizione contenuta nella clausola speciale contiene una dettagliata indicazione della tipologia del telo che, pur essendo
“monofilm” come quello delle serre A3, aveva delle caratteristiche specifiche: a maglia fitta, antigrandine, ombreggiante di tipo autoestinguente.
3 Per converso, l'esclusione della garanzia per la clausola limitativa dell'oggetto comporta l'assoluto difetto di interesse per l'assicurato alla stipula del contratto, che per le assicurazioni si trasformerebbero in «una fonte di rendita parassitaria».
Il motivo è infondato.
Ritiene la Corte che il riferimento all'impianto serricolo gestito dall'appellante non costituisce una deroga alle previsioni esplicite delle condizioni generali (p. 56-
classificazione del rischio, serre di tipo A3), sia a mente del tenore letterale della descrizione delle serre gestite da (non si legge di alcuna deroga) sia Parte_1
perché l'appellante ha sottoscritto la polizza dichiarando di ben conoscere, tra altro,
anche le condizioni generali ed ogni altra clausola contrattuale, sottoscrivendo,
anche, ai sensi dell'art. 1341 c.c. quelle potenzialmente vessatorie.
Né vi è la prova che l'Assicurazione, prima di stipulare la polizza, abbia preso visione delle serre e, ciò, anche in considerazione del fatto che al momento del verbale di constatazione del danno il fiduciario della Compagnia ha fatto espressa riserva proprio in ragione della tipologia di copertura delle serre.
In ogni caso, come correttamente rilevato dal primo giudice, osserva la Corte che nel caso a mani non solo la copertura delle serre in questione non era dotata di piano inclinato o a sagoma curva ma altresì che il fenomeno nevoso verificatosi non possedeva il carattere di violenza previsto nelle condizioni generali alla pagina 67
delle dette condizioni generali, sub I16-pacchetto serre, disposizione espressamente richiamata alla pagina 1 della polizza, sub clausole speciali: invero, si legge testualmente che “Sono sempre esclusi i danni alle colture da acqua, neve, grandine e gelo se non dovuti a rotture, brecce o sfondamento delle serre, provocati dalla
4 violenza degli eventi di cui ai punti su elencati”. Tra i punti su elencati, sub c), vi è
anche la neve.
La Corte osserva poi che dalle foto in atti si vede chiaramente che la modesta quantità di neve precipitata si è accumulata al centro della copertura per pendenza e,
inoltre, che la copertura delle serre era costituita da un film plastico non continuo di colore verde scuro di consistenza sottile applicato su campate molto ampie, quindi soggetta a facile e notevole flessione anche con carico modesto. Inoltre, nell'articolo in atti si legge che la neve ha provocato pregiudizio per alberi all'aperto e non per manufatti ad uso agricolo.
Ancora, osserva ulteriormente la Corte, risulta inconducente il richiamo all'allegato
CL1 ed alla clausola RR1, che è relativo al rischio da incendio, pure oggetto di assicurazione.
Per tutte queste ragioni il primo motivo di appello viene rigettato.
Con il secondo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove non ha pronunciato la nullità del contratto di assicurazione con violazione dell'articolo 101, comma III, c.p.c.
Sostiene in subordine l'appellante che il Tribunale di primo grado, pur dichiarando l'inoperatività della polizza in riferimento all'unica tipologia di serre possedute, con conseguente venir meno dell'oggetto assicurato ha omesso la pronuncia sull'eccezione subordinata di nullità del contratto sollevata in comparsa conclusionale.
Conseguentemente, la Corte d'Appello, correggendo l'omissione del giudice di primo grado, dovrà pronunciare la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1895 c.c.,
5 con ogni conseguente effetto restitutorio con riferimento ai premi versati, di cui sono state allegate, in primo (anni 2013/2018) e secondo grado (2019/2023), le ricevute.
Tale ultimo deposito è pienamente ammissibile non soltanto in quanto l'esigenza e l'interesse sono sorti dalla sentenza, ma anche perché i premi sono relativi a periodo successivo ad aprile 2019, dopo lo spirare dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.
Pertanto, ove fosse ritenuta la nullità del contratto di assicurazione, la
[...]
sarà tenuta a rimborsare quanto indebitamente percepito in virtù di un CP_1
contratto del tutto improduttivo di effetti a fronte del pagamento di tutti i premi che la Compagnia assicurativa ha percepito i premi senza garantire nulla, atteso che le serre non sarebbero asseritamente conformi a quelle della polizza.
Pertanto, l'appellante chiede che, dichiarata la nullità del contratto, la restituzione di euro 16.135,21 oltre interessi commerciali dal dì del pagamento al soddisfo ai sensi dell'art. 2033 c.c. secondo periodo: sul punto sarebbe chiara la mala fede della
Compagnia, che ha continuato a chiedere e riscuotere i premi in relazione alla polizza per la quale lei stessa ha dichiarato non esistere il rischio assicurato.
Con espressa riserva, in caso di ritenuta inammissibilità della produzione documentale in questo grado, di richiedere in separato giudizio la ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
Anche questo motivo è infondato.
Osserva la Corte, come è agevole osservare nella polizza sottoscritta, in atti, che l'assicurazione in questione non concerne solo la copertura dal rischio derivante da nevicate, ma prevede anche la responsabilità civile verso i terzi, quella a tutela dei dipendenti e quella da incendio.
6 Da tanto deriva che la polizza è stata utilmente sottoscritta da a Parte_1
prescindere dalla detta clausola speciale “I16” ed è rimasta operativa per tutti gli altri rischi coperti espressamente dalla polizza sottoscritta, in atti.
Non si tratta di una clausola nulla ma essa contiene specifiche prescrizioni (tipologia di copertura e fenomeni nevosi di particolare violenza) che ne condizionano l'operatività, id est delimitano l'oggetto del contratto, con riferimento a circostanze di fatto ben note allo stipulante, il quale ha sottoscritto la polizza dichiarando di esserne a conoscenza unitamente alle previsioni contenute nelle condizioni generali.
Nè si tratta di una clausola sostituita di diritto da norme imperative, come richiesto dall'articolo 1419 c.c. Sul punto, ex multis, Cass., III, 11/04/2023, n.9616.
Prosegue la Corte nel senso che, per tutti gli altri rischi coperti dalla polizza in questione non assume rilievo alcuno la tipologia di copertura delle serre, la cui inclinazione, prevista ai fini dell'operatività, concerne solo la clausola speciale
“neve” e per altri analoghi fenomeni specificati nella clausola speciale “I16” delle condizioni generali, richiamata in polizza.
In altre parole, non sussiste quell'interdipendenza tra le clausole contrattuali che sola potrebbe giustificare la nullità dell'intero contratto, come domandato dall'appellante,
interdipendenza che deve essere provata dalla parte che sostiene la nullità (tra altre,
Cassazione civile sez. III, 13/03/2024, n.6685, in termini III, 30/05/2023 n.15146
Da tanto deriva, fermo restando tutto quanto esposto al riguardo del primo motivo di appello, che non risulta fondata la domanda avente ad oggetto la declaratoria di nullità dell'intero contratto e, di conseguenza, la domanda di restituzione di tutti i premi pagati, specificamente indicati in appello.
7 *****
Infine, in via istruttoria, l'appellante reitera le istanze istruttorie già formulate in primo grado, tra cui la prova per testi e la CTU al fine di verificare la realizzazione degli impianti serricoli a regola d'arte, l'avvenuto danno e la correttezza della quantificazione di esso: detta questione, osserva la Corte, rimane evidentemente assorbita in conseguenza del rigetto dei due motivi di appello.
*****
Nulla per le spese processuali, attesa la contumacia dell'appellata.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, dell'art. 13, commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1037/2023, nella contumacia di rigetta l'appello Controparte_1
proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Catania, n. 2153/2023 pubblicata il 17.5.2023. Nulla per spese.
Sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, dell'art. 13,
commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
Così deciso in Catania, il 30 gennaio 2025, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello svoltasi a mezzo di applicativo Teams.
Il giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
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