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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/08/2025, n. 6412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6412 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. 13170/2021 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O
-Sezione Quarta Civile-
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria GENTILE, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta a ruolo il 17.03.2021 al n. 13170/2021 R.G., Contr giusta istanza telematica depositata su il 16.03.2021, promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]; (C.F.: , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...]; entrambi, di seguito, per brevità: “ ; CP_2 rappresentati e difesi dall' avv. Annalisa CARÙ e con la stessa elettivamente domiciliati in Varese, via Vittorio Veneto 10, presso e nello studio del detto Difensore, giusta procura speciale alle liti ed elezione di domicilio in allegato all'atto di citazione in riassunzione;
-Parti Attrici in riassunzione-
contro
:
(C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_1 persona del Ministro in carica pro tempore; di seguito, per brevità: “MEF”;
(C.F. , in persona del Direttore in carica pro Parte_3 P.IVA_2 tempore; di seguito per brevità: “AD”; entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e con la stessa elettivamente domiciliati in Milano, via Freguglia n. 1 presso e nei suoi uffici;
-Parti Convenute in riassunzione-
*** DATA di assunzione della causa in decisione: 26.04.2025
*** OGGETTO: usucapione.
*** CONCLUSIONI per parti Attrici in riassunzione: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni domanda o eccezione avversaria NEL MERITO: pagina 1 di 13
1. accertare e dichiarare che gli attori signori Parte_1
( ) e la signora ( hanno C.F._3 Parte_2 C.F._2 acquistato ex art. 1158 c.c., in comunione con quote ugualmente ripartite, la proprietà della porzione dell'alveo abbandonato del Torrente Cassina della superficie complessiva media di mq 32, con le seguenti dimensioni: lunghezza media di mt 18,94, larghezza media di mt 1,76 oggi come di seguito catastalmente identificato:
- in Comune di EN TE ES, catasto terreni, foglio n. 9, part. 6726,
- in Comune di EN TE ES, catasto fabbricati, foglio 4, part. 6726 sub 1 (abitazione A/3)
- in Comune di EN TE ES, catasto fabbricati, foglio 4, part. 6726 sub 2 (posto auto coperto C/6) Il tutto in forza del possesso continuativamente esercitato dagli attori, e anteriormente ad essi dai loro danti causa, per un lasso temporale superiore a vent'anni compiutosi anteriormente all'entrata in vigore della Legge n. 37 del 1994 non avente efficacia retroattiva;
2. ordinare al Conservatore dei R.R.II. competente la trascrizione della presente sentenza presso i Registri Immobiliari;
3. con vittoria di spese e compensi professionali, rimettendone la valutazione al prudente apprezzamento del Giudice».
*** CONCLUSIONI per parte Convenute in riassunzione: «Decida il Tribunale secondo giustizia, compensando in ogni caso le spese di lite».
FATTO E DIRITTO
1. Allegazioni delle parti hanno evocato in giudizio i Convenuti avanti il Tribunale di Varese CP_2 con atto di citazione notificato il 28.11.2019, deducendo:
- di essere attualmente proprietari in regime di comunione legale del suolo e dell'unità immobiliare ivi insistente, siti in EN TE ES (VA), via Concordia 10;
- l'unità immobiliare de qua è stata realizzata nel 1963 in forza del nulla-osta n. 2298 rilasciato il 25.06.1959 dal Sindaco del Comune di EN TE ES (VA) alla realizzazione del progetto di costruzione di 14 fabbricati;
- i suddetti fabbricati sono stati, pertanto, costruiti su un terreno di proprietà della IO (già IO , a questa pervenuto dal Controparte_4 CP_5 [...]
di EN TE ES in forza di atto di Controparte_6 compravendita del 8.07.1959;
- l'unità immobiliare de qua, ricompresa fra i suddetti 14 fabbricati e attualmente di proprietà degli odierni Attori, è stata oggetto di plurimi atti di trasferimento: dalla IO Case per Lavoratori a giusta rogito di compravendita del Persona_1
13.06.1969 (doc. 6 fasc. Att.); da a e Persona_1 Persona_2 [...]
giusta rogito di compravendita del 13.06.1969 (doc. 5 fasc. Att.); Persona_3 da questi ultimi ad e giusta rogito di Parte_4 Persona_4 pagina 2 di 13 compravendita del 28.12.1978 (doc. fasc. 4 Att.); da questi ultimi, genitori dell'Attrice, a e odierni attori, giusta rogito di acquisto del Parte_1 Parte_2
20.10.1998 (doc. 1 fasc. Att.);
- l'unità immobiliare de qua risulta essere stata costruita a cavallo dell'alveo reliquato del torrente Cassina, il cui corso è stato deviato per intervento antropico al fine di realizzare il progetto di costruzione dei 14 fabbricati di cui sopra;
- di aver esercitato sulla striscia di terreno di 32 mq (corrispondente all'ex alveo del torrente Cassina), in proprio e a mezzo dei propri danti causa a titolo particolare, un potere di fatto esclusivo, pacifico ed ininterrotto dal 1969.
Contro
Contro e si sono costituiti ed hanno eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Varese per essere competente il Tribunale di Milano per il foro erariale, nel merito rimettendosi a Giustizia.
2. Riassunzione e trattazione del processo Il Tribunale di Varese con ordinanza del 10.12.2020, dato atto dell'adesione degli Attori all'eccezione di incompetenza dei Convenuti, ha dichiarato l'incompetenza del Tribunale di Varese a conoscere della domanda, per essere competente il Tribunale di Milano, spese compensate, assegnando il termine di mesi tre per a riassunzione. hanno riassunto la causa avanti il Tribunale di Milano con atto di CP_2 citazione notificato l'8.03.2021, costituendosi il 16.03.2021, riproponendo le medesime domande, precisando che nelle more hanno avviato pratica di accatastamento dell'area de qua al fine della corretta identificazione catastale
Contro
Contro e si sono costituiti rimettendosi al Giudice, spese compensate, nel merito deducendo:
- la documentazione versata in atti comprova l'avvenuta modificazione dello stato dei luoghi e la circostanza che la porzione dell'alveo abbandonato dal torrente Cassina, nella parte in cui attraversa il mapp. 1719 di proprietà esclusiva degli Attori ed il mapp. 4133, sub. 501 e 502, ha perduto ogni funzione idraulica per cause imputabili all'opera dell'uomo, prima della novella apportata al codice civile dalla L. 37/1994 (talché non risulta applicabile alla fattispecie il divieto di sdemanializzazione tacita introdotto dalla novella medesima), onde secondo un noto orientamento della Suprema Corte di Cassazione potrebbero essersi verificati gli estremi per la declassificazione del bene demaniale (Cass. Sez. Il 06/02/2007 n. 2608). Il Tribunale di Milano, alla prima udienza di comparizione, tenuta il 6.10.2021 nelle forme della trattazione scritta, ha concesso i termini istruttori ex art. 183 co. 6 cpc, rinviando la causa all'udienza del 13.04.2022. A detta udienza, su richiesta congiunta delle parti, il Giudice ha rinviato la causa per trattative all'udienza del 24.11.2022, poi differita al 22.12.2022. A detta udienza, questo Giudice, nelle more subentrato nel ruolo del precedente, su richiesta di parte Attrice, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.03.2024, e a tale udienza ha assegnato alle parti i richiesti termini (60 + 20 giorni) per il deposito delle memorie conclusionali ex art. 190 cpc, parzialmente fruiti dalle due parti, poi trattenendo la causa in decisione all'esito del decorso del secondo pagina 3 di 13 termine. Successivamente, con ordinanza riservata del 6.10.2024, ritenuta l'indeterminatezza e l'indeterminabilità dell'oggetto della domanda, il Giudice ha dichiarato la nullità della citazione ex art. 164 cpc, assegnando alla parte Attrice termine fino al 14.11.2024 per depositare memoria integrativa dell'atto di citazione nonché l'ordinanza del Tribunale di Varese dichiarativa della propria incompetenza, termine fruito tempestivamente dagli Attori, e ha rinviato la causa all'udienza del 22.01.2025 per gli incombenti della prima udienza di comparizione ex art. 183 cpc (rito ante Cartabia). A detta udienza, verificata l'intervenuta sanatoria del vizio dell'aeditio actionis con il deposito il 13.11.2024 di memoria integrativa ex art. 164 cpc da parte degli Attori e la tempestività della riassunzione nel termine di tre mesi, dato atto che le parti non hanno chiesto la riassegnazione dei termini istruttori, ritenuta la necessità, il Giudice ha ammesso la prova per testi sui capitoli di prova formulati dagli Attori, rinviando la causa all'udienza del 27.03.2025. A tale udienza, il Giudice ha escusso i due testimoni attorei e, su richiesta delle parti, ha rinviato la causa per precisazione delle conclusioni ex art. 281sexies cpc all'udienza del 24.04.2025, da svolgersi nelle forme della trattazione scritta, assegnando alle parti termine sino al 24.04.2025 per il deposito delle note scritte, dalle stesse regolarmente fruito. All'esito di tale udienza, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281sexies cpc co. 3 cpc.
3. Thema decidendum anno svolto contro i Convenuti una domanda diretta a far dichiarare CP_2
l'intervenuto acquisto per usucapione da parte loro e per quote equali di un mezzo della proprietà di un'area di 32 mq (composta da terreno nudo, da porzione di un fabbricato e da un posto auto coperto), facente parte dell'alveo abbandonato del torrente Cassina, sito in EN TE ES (VA), via Concordia 10, il tutto come di seguito censito: a) in Comune di EN TE ES (VA), Catasto Terreni, foglio n. 9, part. 6726; b) in Comune di EN TE ES (VA), via Concordia 10, Catasto Fabbricati, foglio 4, part. 6726, sub. 1, cat. A/3, cl. 7, vani 1,5, sup. cat. totale 24 mq (sup. escluse aree scoperte 22 mq), rendita cat. € 116,20; c) in Comune EN TE ES (VA), via Concordia 10, Catasto Fabbricati, foglio 4, part. 6726, sub. 2, cat. C/6, cl. 5, cons. 5 mq, sup. cat. totale 5 mq, rendita cat. € 13,69. A sostegno di tali domande, hanno dedotto di aver acquistato un immobile e il terreno circostante a EN TE ES, via Concordia 10, e di avere esercitato sull'area in questione, consistente in una striscia che attraversa la loro proprietà, come da immagini sub a), b) e c) che seguono, in proprio e a mezzo dei propri danti causa, un compossesso uti domini, in modo esclusivo, pacifico e continuativo fin dagli anni '60.
pagina 4 di 13 a)
b) c)
4. Emergenze probatorie La causa è stata istruita con i documenti versati dagli Attori, tra cui:
- nulla-osta n. 2298 rilasciato in data 25.06.1959 dal Sindaco del Comune di EN TE ES (VA) alla costruzione di 14 fabbricati (doc. 2 fasc. Att.);
- atto di compravendita datato 8.07.1959 di terreno dal Beneficio Parrocchiale dei SS Pietro e Paolo di EN TE ES a per scrittura privata Controparte_9 autenticata dal notaio dott. (doc. 7 fasc. Att.); Persona_5
- autorizzazione di abitabilità datata 8.08.1963, rilasciato dal Sindaco di EN TE ES, attestante la regolare costruzione dei 14 fabbricato autorizzati, come da progetto (doc. 3 fasc. Att.);
- atto di compravendita della villetta (e relative pertinenze), sita in EN TE ES (VA), via Concordia 11, da GESTIONE CASE LAVORATORI, in persona del procuratore rag. a datato 13.06.1969 (doc. 6 Controparte_10 Persona_1 fasc. Att.); pagina 5 di 13 - atto di compravendita della villetta (e relative pertinenze), sita in EN TE ES (VA), via Concordia 11, da a e Persona_1 Persona_2 [...]
datato 13.06.1969 (doc. 5 fasc. Att.); Persona_3
- atto di compravendita della villetta (e relative pertinenze), sita in EN TE ES (VA), via Concordia 11, da e a Persona_2 Persona_3
e genitori dell'odierna Attrice, datato 28.12.1978 Parte_4 Persona_4
(doc. 4 fasc. Att.);
- atto di compravendita della villetta (e relative pertinenze), sita in EN TE ES (VA), via Concordia 10 (civico mutato da 11 a 10 ma descrizione del bene compravenduto coincidente con quella degli atti pregressi), da e Parte_4 agli odierni Attori, datato 20.10.1998 (doc. 1 fasc. Att.); Persona_4
- documentazione planimetrica e catastale relativa all'area oggetto di usucapione (docc. 7/9 e 14/21 fasc. Att);
- documentazione relativa all'edificazione del posto auto coperto nell'anno 2015 (doc. 11 fasc. Att.); Il compendio probatorio è stato arricchito anche da prove orali, quali la prova per testi di e dichiaratesi vicine di casa degli Attori e dei Testimone_1 Testimone_2 precedenti danti causa, sentite all'udienza del 27.03.2025, le quali hanno integralmente confermato il capitolato attoreo ammesso, nella specie confermando il fatto del possesso esclusivo e risalente delle unità immobiliari in parola a far data dagli anni '60. Il Giudice evidenzia che le due testimoni escusse risultano attendibili e genuine, in quanto indifferenti alla lite ma direttamente informate sui fatti di causa, autrici di dichiarazioni precise e non contrastanti in sé e fra di loro, rese da soggetti privi di qualsivoglia interesse personale all'esito del presente giudizio. Il Tribunale reputa che le prove offerte siano sufficienti per decidere la lite.
5. Diritto Il Tribunale anzi tutto osserva che sussiste la giurisdizione del Tribunale ordinario a conoscere della domanda di usucapione di un alveo abbandonato, come sancito dalla Corte di legittimità in casi consimili: “La controversia avente ad oggetto la titolarità di un terreno che, pacificamente, faceva un tempo parte dell'alveo di un fiume, ma che risulta abbandonato dalle acque da molti anni, non ponendo alcuna questione, ai fini del decidere, in ordine alla determinazione dei limiti dell'alveo e delle sponde, ovvero alla qualificazione dello stesso come alveo, sia con riferimento al passato che al presente, appartiene alla competenza per materia del tribunale ordinario e non a quella del tribunale regionale delle acque pubbliche. In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata in quanto la P.A. si era limitata a sostenere la proprietà pubblica dell'area perché utilizzata, dopo la deviazione naturale del corso d'acqua, per molteplici esigenze di carattere collettivo/generali” (Cass. civ., sez.
6-2 del 24.07.2014 n, 16807; conf.: Cass. civ., sez. 2, 6.12.2002 n. 17438). Nel merito, la materia delle acque correnti e degli alvei è regolata dagli artt. 942 e ss cc. In particolare, l'art. 947 cc, rubricato “Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso”, nella formulazione in vigore a far data dal 19.01.1994 sino pagina 6 di 13 all'attualità, dopo le modifiche introdotte dall'art. 4 L. n. 37 del 5.01.1994, è del seguente tenore: “Le disposizioni degli articoli 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attività antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento. La disposizione dell'articolo 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall'attività antropica. In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico”. Nella formulazione anteriore la novella del 1994, l'art. 947 cc prevedeva: “Le disposizioni degli articoli 941, 942, 945 e 946 non si applicano nel caso in cui le alluvioni e i mutamenti nel letto dei fiumi derivano da regolamento del loro corso, da bonifiche o da altre simili cause”. La Corte di legittimità ha sancito, anche a Sezioni Unite in sede nomofilattica, che le nuove disposizioni introdotte dalla Legge 37/1994 non hanno effetto retroattivo: “Le disposizioni degli artt. 3 e 4 della legge 5.01.1994, n. 37 (recante “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”), sostitutive degli artt. 946 e 947 c.c. -le quali escludono la sdemanializzazione dei terreni comunque abbandonati per fenomeni di inalveamento, a seguito sia di eventi naturali che di fatti artificiali indotti dall'attività antropica- sono prive di efficacia retroattiva” (Cass. civ., SSUU, n. 11101 del 26.07.2002; conf.: Cass. civ., sez. 2, n. 2608 del 6.02.2007; Cass. civ., sez. 1, n. 300 del 14.01. 1997). In particolare, con riferimento alla fattispecie dell'inalveamento per fatto antropico avvenuto prima dell'entrata in vigore della L. 37/1994, la Corte di legittimità ha stabilito che la derelictio irreversibile di un alveo abbandonato dalle acque -a causa del mutamento del suo corso per opera antropica- determina il venir meno della sua funzione di contenimento e, quindi, della sua natura demaniale, in pratica comportando la sdemanializzazione di fatto del bene, con la conseguenza che lo stesso è acquisito al patrimonio disponibile dello stato ed è, quale ulteriore conseguenza, usucapibile: «L'intervento antropico sul corso di un fiume comportava -nel vigore del testo dell'art. 947 c.c. precedente alla novella di cui alla legge n. 37 del 1994 (priva di efficacia retroattiva)- la perdita della demanialità naturale del terreno reliquato ed il suo passaggio al patrimonio disponibile dello Stato, con la conseguenza che, pur rimanendo esclusa l'accessione automatica dello stesso al suolo dei proprietari rivieraschi, il medesimo poteva costituire oggetto di usucapione da parte di coloro che lo avessero posseduto uti domini. Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio riferibile al previgente art. 947 c.c., ha confermato, correggendone la motivazione, la sentenza impugnata con la quale era stato individuato, nei richiamati termini, il regime giuridico del terreno residuato all'alveo originario del fiume dopo l'opera dell'uomo, riconoscendosene, perciò, la possibilità dell'acquisto per usucapione, di cui erano stati completamente riscontrati i presupposti» (Cass. civ. sez. 2 n. 2608 del 6.02.2007) e “con esclusione dell'accessione automatica al suolo dei proprietari rivieraschi” (Cass. civ. sez. 1 n. 300 del 14.01.1997).
pagina 7 di 13 In particolare, nel caso di un bene facente parte del demanio idrico inalveato per intervento antropico verificatisi prima dell'entrata in vigore della Legge n. 37/1994, la Corte di legittimità a Sezioni Unite ha sancito che lo stesso è suscettibile di essere usucapito da parte di un privato, purché quest'ultimo provi l'effettiva perdita di demanialità del bene, desumibile da atti o fatti che manifestino in modo inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarlo alla relativa destinazione pubblica e di rinunciare definitivamente al suo ripristino: “Nel regime anteriore a quello introdotto all'art. 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 37 (che, nel sostituire il testo dell'art. 947 cod. civ., ha espressamente escluso, per il futuro, tale eventualità), la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico non può desumersi dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo ad uso pubblico, ma è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino, non potendo desumersi una volontà di rinunzia univoca e concludente da una situazione negativa di mera inerzia o tolleranza”(Cass. civ. SS.UU. n. 12062 del 29.05.2014). Infine, in tema di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà, lo stesso è previsto e regolato dal combinato disposto degli artt. 1158 e 2697 cc, in forza dei quali incombe sul preteso titolare del diritto reale provare gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva, ovvero il possesso continuato della res e il decorso del termine ventennale (Cass. civ. sez. 2 n. 12984 del 6.09.2002). Il possesso, quale corpus possessionis e animus possidendi, consiste in un potere di fatto su un bene corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale, da esercitarsi in modo esclusivo e incompatibile con il pieno possesso altrui e a cui corrisponde sul piano volitivo l'intenzione di possedere il bene quale titolare del relativo diritto. Il possesso, così inteso, deve permanere per un periodo continuato di venti anni, senza subire ex art. 1167 cc interruzioni ultrannuali, nel senso che il possessore deve mantenere integra la possibilità di esercitare la propria signoria indiscussa sul bene;
ai sensi dell'art. 1163 cc deve essere stato acquisito senza violenza ed esercitato pubblicamente, mediante atti che appalesino ad un'indefinita generalità di persone l'incontrovertibile volontà del possessore di subordinare il bene al proprio dominio (Cass. civ. sez. 2 n. 17881 del 23.07.2013). Ancora, ai sensi dell'art. 1146 co. 2 cc, il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti. Infine, si evidenzia che a mente dell'art. 934 cc, qualunque costruzione esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salve le ipotesi regolate dagli artt. 935- 938 cc e salvo se diversamente previsto dal titolo o dalla legge.
6. Decisione Il Tribunale reputa che alla luce dei princìpi di diritto da applicare alla decisione e sulla scorta delle emergenze probatorie di causa, gli Attori hanno fornito idonei elementi a sostegno del riconoscimento del loro diritto di comproprietà dell'area oggetto di causa, onde la domanda risulta fondata e merita accoglimento, per le seguenti ragioni.
pagina 8 di 13 Preliminarmente, in punto di verifica della legittimazione attiva e passiva in capo alle parti di causa, il Tribunale rileva come gli Attori abbiamo affermato di avere acquisito la proprietà per intervenuta usucapione, perfezionatasi ante 1994, di un pezzo dell'alveo abbandonato negli anni '50 del torrente Cassina, ossia di un bene in tesi sdemanializzato e passato al patrimonio indisponibile dello Stato, onde risulta provata la legittimazione Contro attiva degli Attori e passiva in capo al e all' rispetto alla Parte_3 domanda di usucapione qui in esame. Nel merito, il Giudice osserva che gli Attori hanno dimostrato che la res oggetto della domanda di usucapione, ovvero l'alveo abbandonato del torrente Cassina, nella porzione che passa in mezzo alle particelle (già di loro proprietà in forza di acquisto inter vivos, come da atti di compravendita dimessi, attestanti la catena di successive compravendite prima del terreno, e poi di una villetta con terreno circostante pertinenziale), rappresentata nelle immagini a), b) e c) sopra riportate, è stata sdemanializzata in forza di un comportamento concludente ed inequivocabile dalla P.A. negli anni '50, mediante la deviazione e l'interramento del Torrente Cassina e l'intervenuto rilascio di permesso di costruire anche sopra questa area. Difatti, gli Attori hanno allegato e provato che il torrente Cassina è stato inalveato per fatto antropico, mediante l'incanalamento in tubazioni sotterranee, prima della costruzione della villetta di proprietà degli Attori: nella specie, dai documenti dimessi e dai testi sentiti è emerso che la villetta ora degli Attori, insieme ad altre 13 villette, è stata realizzata da su un terreno, in origine di proprietà del Beneficio Controparte_9
Parrocchiale dei SS Pietro e Paolo del Comune di EN TE ES, che per lo meno sino al periodo del Dopoguerra era attraversato da tale torrente Cassina, che negli anni '50 è stato deviato e inalveato. In particolare, considerato che il nulla osta a costruire 14 villette è stato rilasciato dal Sindaco di EN TE ES il 29.06.1959 (doc. 2 fasc. Att.) e che il certificato di abitabilità è stato rilasciato dal Sindaco del detto Comune in data 8.08.1963 dopo il completamento delle 14 costruzioni (doc. 3 fasc. Att.), da ciò si ricava che al più tardi dall'8.08.1963, se non finanche da prima, il letto originario del torrente Cassina era stato abbandonato dalla P.A., con la conseguenza che tale letto originario del corso d'acqua ha perso al più tardi dall'8.08.1963 in maniera definitiva la sua funzione di contenimento delle acque e, quindi, la sua natura demaniale: in quanto l'evento si è verificato prima dell'entrata in vigore della legge n. 37/1994 ne discende che l'ex letto del torrente è passato dal demanio idrico al patrimonio disponibile dello Stato. Tali circostanze di fatto, oltre ad essere pacifiche fra le parti costituite, per essere state dedotte da entrambe, trovano pieno riscontro documentale: difatti, si evidenzia che nel primo atto di acquisto del terreno di cui al mapp. 1719, datato 1959 (doc. 7 fasc. Att.), intervenuto tra l'acquirente GESTIONE INA-CASA e la venditrice Beneficio Parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo di EN TE ES, avente ad oggetto un terreno su cui l'acquirente avrebbe successivamente costruito 14 unità immobiliari, tra cui la villetta di proprietà degli Attori, vi è allegata una planimetria, che raffigura come le porzioni compravendute siano proprio a cavallo dell'originario letto del torrente Cassina inalveato (doc. 7 Att.).
pagina 9 di 13 Tale planimetria è coerente con le tavole del Piano Generale Territoriale del Comune di EN TE ES (VA), attestanti l'attuale percorso sotterraneo del corso d'acqua (doc. 9 Att.). In aggiunta, tali eventi fattuali sono stati anche integralmente confermati dalle dichiarazioni rese dalla testimone della cui attendibilità già si è Testimone_1 scritto, la quale ha dichiarato, testualmente: «Sì, si tratta di 14 casette costruite intorno al 1960; io abitavo all'epoca in via Concordia 5 e i miei genitori con altre persone hanno partecipato alla cooperativa che ha costruito queste casette e dai miei 5-6 anni di età ci sono andata a vivere fino al 1980, poi mi sono trasferita in altro comune e dal 1990 sono tornata a vivere in via Concordia ma al numero 8; i signori e erano amici Per_1 Per_3 dei miei genitori;
sono a conoscenza che il torrente Cassina era stato deviato prima della costruzione delle casette»; e ancora: «adr del Giudice: il torrente è stato deviato ed incanalato in dei cilindri di cemento che sono stati messi sotto la strada che attraversa il villaggio» (verb. ud. 27.03.2025, evidenza dell'estensore). Tanto dimostra che l'area oggetto di causa ha perso la sua natura demaniale ed è passato al patrimonio disponibile dello Stato in epoca ampiamente antecedente all'entrata in vigore della legge n. 37/1994. Quale ulteriore conseguenza delle circostanze di fatto dimostrate dagli Attori, deriva altresì che l'alveo reliquato del torrente Cassina è suscettibile di possesso ad usucapionem a far data, al più tardi, dall'8.08.1963. Altresì, gli Attori hanno provato che tutti i danti causa della villetta e del terreno circostante la villetta attualmente di proprietà degli Attori (identificati nei vari rogiti dimessi sub docc.
4-7 fasc. Att.) hanno esercitato sull'area oggetto della domanda di usucapione (cioè ex alveo del torrente, che in parte si trova nell'area di sedime della villetta e in parte nel terreno circostante la villetta) un potere di fatto esclusivo, pacifico e continuativo a far data dall'8.08.1963 sino al loro acquisto dell'unità immobiliare, sita in EN TE ES (VA), via Concordia 10, giusta rogito di compravendita del 20.10.1998 (doc. 1 Att.), con conseguente accessione nel possesso ex art. 1146 co. 2 cc. Tanto emerge per tabulas dai riferimenti catastali relativi alla detta unità immobiliare, da cui è possibile ricavare come il fabbricato (e il relativo giardino pertinenziale), oggetto della compravendita, sorga su un'area di sedime di 280 mq contraddistinta al mapp. 1719, ossia su quella porzione di terreno un tempo attraversata dal corso del torrente Cassina (doc. 20 fasc. Att.). Gli Attori stessi hanno esercitato sull'area oggetto di causa un'identica signoria di fatto esclusiva, pacifica ed incontestata, come si ricava dalla circostanza che -addirittura- proprio sull'originario letto di tale torrente hanno realizzato nel 2015-2016 un posto auto coperto (doc. 11 fasc. Att.). Il fatto dell'esercizio di un potere uti dominus sulla res oggetto di domanda di usucapione
-esercitato dagli Attori, e prima ancora, dalla catena di tutti i loro precedenti venditori della villetta e del terreno circostante, posti, come scritto, a cavallo dell'ex alveo abbandonato- risulta pure dalle da le testimoni escusse, le Controparte_11 CP_12 quali hanno integralmente confermato il capitolato attoreo in merito all'effettiva ed esclusiva signoria di fatto esercitata dagli Attori e dai precedenti danti causa sull'area controversa fin dai primi anni '60. pagina 10 di 13 In aggiunta, si evidenzia che il fatto del possesso dal 1963 in poi non è stato specificamente contestato dai Convenuti, i quali non si sono neanche opposti all'accoglimento della domanda attorea, con i conseguenti effetti di cui all'art. 115 cpc. Orbene, sulla scorta degli esiti dell'istruttoria svolta risulta, pertanto, provata l'esistenza di una condizione di compossesso uti domini in capo agli odierni Attori sull'area oggetto di domanda di usucapione, limitatamente al suolo e alla porzione di fabbricato ivi insistente, rispettivamente contraddistinti al Catasto Terreni del Comune di EN TE ES al foglio 9 mapp. 6726 e al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 4 part. 6726 sub. 1 cat. A/3 cl. 7 vani 1,5 sup. cat. totale 24 mq (sup. escluse aree scoperte 22 mq), rendita cat. € 116,20. Gli Attori, difatti, hanno provato di avere congiuntamente goduto di tale area in modo esclusivo, pacifico ed ininterrotto a far data dal 20.10.1998, e di essere, in ogni caso, acceduti nel possesso esercitato sull'area de qua dai propri danti causa ex art. 1146 co. 2 cc fin dal 1963, con conseguente definitiva decorrenza del termine di usucapione nel 1983, onde il Tribunale ritiene che la domanda attorea sia fondata e meriti accoglimento. Quanto, poi, al riconoscimento della proprietà della porzione di posto auto coperto, costruito nell'anno 2015 su parte della stessa res oggetto di domanda di usucapione, attualmente contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di EN TE ES al foglio 4 part. 6726 sub. 2, cat. C/6, cl. 5, cons. 5 mq, sup. cat. totale 5 mq, rendita cat. € 13,69, anch'esso oggetto della domanda di usucapione, si evidenzia come dall'accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà della relativa area di sedime in capo agli odierni Attori, deve ritenersi avvenuto, quale conseguenza automatica, anche l'acquisto per accessione ex art. 934 cc delle costruzioni ivi successivamente edificate, nella specie realizzate ben dopo il decorso del termine ventennale per il perfezionamento dell'usucapione dell'area di sedime. Per completezza, il Tribunale osserva che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che rientra nel potere officioso del giudice, qualora si controverta in materia di diritti autodeterminati, accogliere la domanda in forza di un titolo diverso da quello dedotto dall'Attore, a condizione che tanto emerga ex actis, in forza di allegazioni tempestivamente dedotte e di prove tempestivamente offerte, senza per ciò solo incorrere in un vizio di ultrapetizione,: «I diritti reali, in quanto diritti assoluti, appartengono alla categoria dei diritti c.d. autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte. Pertanto, da un lato l'attore può mutare titolo della domanda senza incorrere nelle preclusioni della modifica della causa petendi, dall'altro il giudice può accogliere il petitum in base ad un titolo diverso da quello dedotto senza violare il principio della domanda di cui all'art. 112 cod. proc. civ.» (Cass. civ. sez. 2 n. 23851 del 24.11.2010; conf., ex multis: Cass. civ. sez. 2 n. 21641 del 23.08.2019; Cass. civ. sez. 2 n. 5307 del 28.02.2025). Nel caso di specie, pertanto, a fronte di un petitum volto ad ottenere il riconoscimento della proprietà del posto auto coperto (per intervenuta usucapione), il Tribunale reputa che sulla scorta di quanto tempestivamente rappresentato e provato dagli Attori, sussistano invece tutti gli estremi previsti dall'art. 934 cc ai fini dell'accertamento dell'intervenuto acquisto della proprietà del medesimo bene per accessione, onde accoglie la domanda attorea, pagina 11 di 13 limitatamente al posto auto, in forza di tale diverso titolo originario di acquisto della proprietà.
7. Spese di lite Premesso che le spese della causa riassunta svolta avanti al Tribunale di Varese sono state già decise da quel Tribunale, si osserva che le restanti spese di lite successive alla riassunzione debbono essere decise da questo Tribunale. In diritto, tali spese sono regolate dagli artt. 91 e ss cpc: in forza di tali disposizioni, espressione del principio di causalità, la parte che all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, come sancito dalla sentenza C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. Nel caso di specie, la presente fase della causa riassunta si è conclusa con la soccombenza integrale dei Convenuti, che debbono pertanto essere condannati a rifondere le spese di lite degli Attori, non emergendo ragioni per discostarsi dalla regola della causalità della lite. Quanto alla liquidazione delle spese degli Attori, applicato il D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa ex art. 15 co. 1 cpc, pari a € 25.978,00 (ottenuto moltiplicando per 200 la somma di € 129,89, pari alla somma delle rendite catastali delle due particelle oggetto di usucapione, nella specie € 116,20 + € 13,69 = € 129,89 x 200 = € 25.978,00) e sulla scorta del tenore delle memorie, si reputano congrui i parametri medi previsti per le fasi introduttiva, istruttoria e decisionale (nulla per la fase di studio, atteso che con l'atto introduttivo della riassunzione gli Attori hanno riproposto la stessa domanda), pari a complessivi € 4.703,00, di cui € 4.158,00 per compenso ed € 545,00 per rimborso spese vive ex actis (contributo unificato e diritti di Cancelleria), oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide: accoglie la domanda attorea, come integrata ex art. 164 cpc con memoria depositata il 13.11.2024; per l'effetto, dichiara
• l'intervenuto acquisto per usucapione da parte di e di Parte_1 della comproprietà indivisa dell'area (terreno e porzione di Parte_2 abitazione), sita in EN TE ES (VA), e di seguito censita:
- in Comune di EN TE ES, catasto terreni, foglio n. 9, part. 6726;
- in Comune di EN TE ES, via Concordia 10, catasto fabbricati, foglio 4, part. 6726, sub. 1, cat. A/3, cl. 7, vani 1,5, sup. cat. totale 24 mq (sup. escluse aree scoperte 22 mq), rendita cat. € 116,20;
• l'intervenuto acquisto per accessione da parte di e di Parte_1 pagina 12 di 13 della comproprietà indivisa dell'area (porzione di posto auto Parte_2 coperto), sita in EN TE ES (VA), via Concordia 10, e censita al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 4, part. 6726, sub. 2, cat. C/6, cl. 5, cons. 5 mq, sup. cat. totale 5 mq, rendita cat. € 13,69 ordina al competente Conservatore dei RR.II. di provvedere alla trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità; letti gli art. 91 e ss cpc, condanna i convenuti e l' Controparte_3 Parte_3
a pagare in solido e a favore degli attori e
[...] Parte_1 Parte_2 con solidarietà attiva tra i medesimi, a titolo di refusione integrale delle spese di
[...] lite, la somma complessiva di € 4.703,00, di cui € 4.158,00 per compenso ed € 545,00 per rimborso delle spese vive, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA, oltre IVA e CPA. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano, 6.05.2025 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
pagina 13 di 13
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O
-Sezione Quarta Civile-
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria GENTILE, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta a ruolo il 17.03.2021 al n. 13170/2021 R.G., Contr giusta istanza telematica depositata su il 16.03.2021, promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]; (C.F.: , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...]; entrambi, di seguito, per brevità: “ ; CP_2 rappresentati e difesi dall' avv. Annalisa CARÙ e con la stessa elettivamente domiciliati in Varese, via Vittorio Veneto 10, presso e nello studio del detto Difensore, giusta procura speciale alle liti ed elezione di domicilio in allegato all'atto di citazione in riassunzione;
-Parti Attrici in riassunzione-
contro
:
(C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_1 persona del Ministro in carica pro tempore; di seguito, per brevità: “MEF”;
(C.F. , in persona del Direttore in carica pro Parte_3 P.IVA_2 tempore; di seguito per brevità: “AD”; entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e con la stessa elettivamente domiciliati in Milano, via Freguglia n. 1 presso e nei suoi uffici;
-Parti Convenute in riassunzione-
*** DATA di assunzione della causa in decisione: 26.04.2025
*** OGGETTO: usucapione.
*** CONCLUSIONI per parti Attrici in riassunzione: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni domanda o eccezione avversaria NEL MERITO: pagina 1 di 13
1. accertare e dichiarare che gli attori signori Parte_1
( ) e la signora ( hanno C.F._3 Parte_2 C.F._2 acquistato ex art. 1158 c.c., in comunione con quote ugualmente ripartite, la proprietà della porzione dell'alveo abbandonato del Torrente Cassina della superficie complessiva media di mq 32, con le seguenti dimensioni: lunghezza media di mt 18,94, larghezza media di mt 1,76 oggi come di seguito catastalmente identificato:
- in Comune di EN TE ES, catasto terreni, foglio n. 9, part. 6726,
- in Comune di EN TE ES, catasto fabbricati, foglio 4, part. 6726 sub 1 (abitazione A/3)
- in Comune di EN TE ES, catasto fabbricati, foglio 4, part. 6726 sub 2 (posto auto coperto C/6) Il tutto in forza del possesso continuativamente esercitato dagli attori, e anteriormente ad essi dai loro danti causa, per un lasso temporale superiore a vent'anni compiutosi anteriormente all'entrata in vigore della Legge n. 37 del 1994 non avente efficacia retroattiva;
2. ordinare al Conservatore dei R.R.II. competente la trascrizione della presente sentenza presso i Registri Immobiliari;
3. con vittoria di spese e compensi professionali, rimettendone la valutazione al prudente apprezzamento del Giudice».
*** CONCLUSIONI per parte Convenute in riassunzione: «Decida il Tribunale secondo giustizia, compensando in ogni caso le spese di lite».
FATTO E DIRITTO
1. Allegazioni delle parti hanno evocato in giudizio i Convenuti avanti il Tribunale di Varese CP_2 con atto di citazione notificato il 28.11.2019, deducendo:
- di essere attualmente proprietari in regime di comunione legale del suolo e dell'unità immobiliare ivi insistente, siti in EN TE ES (VA), via Concordia 10;
- l'unità immobiliare de qua è stata realizzata nel 1963 in forza del nulla-osta n. 2298 rilasciato il 25.06.1959 dal Sindaco del Comune di EN TE ES (VA) alla realizzazione del progetto di costruzione di 14 fabbricati;
- i suddetti fabbricati sono stati, pertanto, costruiti su un terreno di proprietà della IO (già IO , a questa pervenuto dal Controparte_4 CP_5 [...]
di EN TE ES in forza di atto di Controparte_6 compravendita del 8.07.1959;
- l'unità immobiliare de qua, ricompresa fra i suddetti 14 fabbricati e attualmente di proprietà degli odierni Attori, è stata oggetto di plurimi atti di trasferimento: dalla IO Case per Lavoratori a giusta rogito di compravendita del Persona_1
13.06.1969 (doc. 6 fasc. Att.); da a e Persona_1 Persona_2 [...]
giusta rogito di compravendita del 13.06.1969 (doc. 5 fasc. Att.); Persona_3 da questi ultimi ad e giusta rogito di Parte_4 Persona_4 pagina 2 di 13 compravendita del 28.12.1978 (doc. fasc. 4 Att.); da questi ultimi, genitori dell'Attrice, a e odierni attori, giusta rogito di acquisto del Parte_1 Parte_2
20.10.1998 (doc. 1 fasc. Att.);
- l'unità immobiliare de qua risulta essere stata costruita a cavallo dell'alveo reliquato del torrente Cassina, il cui corso è stato deviato per intervento antropico al fine di realizzare il progetto di costruzione dei 14 fabbricati di cui sopra;
- di aver esercitato sulla striscia di terreno di 32 mq (corrispondente all'ex alveo del torrente Cassina), in proprio e a mezzo dei propri danti causa a titolo particolare, un potere di fatto esclusivo, pacifico ed ininterrotto dal 1969.
Contro
Contro e si sono costituiti ed hanno eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Varese per essere competente il Tribunale di Milano per il foro erariale, nel merito rimettendosi a Giustizia.
2. Riassunzione e trattazione del processo Il Tribunale di Varese con ordinanza del 10.12.2020, dato atto dell'adesione degli Attori all'eccezione di incompetenza dei Convenuti, ha dichiarato l'incompetenza del Tribunale di Varese a conoscere della domanda, per essere competente il Tribunale di Milano, spese compensate, assegnando il termine di mesi tre per a riassunzione. hanno riassunto la causa avanti il Tribunale di Milano con atto di CP_2 citazione notificato l'8.03.2021, costituendosi il 16.03.2021, riproponendo le medesime domande, precisando che nelle more hanno avviato pratica di accatastamento dell'area de qua al fine della corretta identificazione catastale
Contro
Contro e si sono costituiti rimettendosi al Giudice, spese compensate, nel merito deducendo:
- la documentazione versata in atti comprova l'avvenuta modificazione dello stato dei luoghi e la circostanza che la porzione dell'alveo abbandonato dal torrente Cassina, nella parte in cui attraversa il mapp. 1719 di proprietà esclusiva degli Attori ed il mapp. 4133, sub. 501 e 502, ha perduto ogni funzione idraulica per cause imputabili all'opera dell'uomo, prima della novella apportata al codice civile dalla L. 37/1994 (talché non risulta applicabile alla fattispecie il divieto di sdemanializzazione tacita introdotto dalla novella medesima), onde secondo un noto orientamento della Suprema Corte di Cassazione potrebbero essersi verificati gli estremi per la declassificazione del bene demaniale (Cass. Sez. Il 06/02/2007 n. 2608). Il Tribunale di Milano, alla prima udienza di comparizione, tenuta il 6.10.2021 nelle forme della trattazione scritta, ha concesso i termini istruttori ex art. 183 co. 6 cpc, rinviando la causa all'udienza del 13.04.2022. A detta udienza, su richiesta congiunta delle parti, il Giudice ha rinviato la causa per trattative all'udienza del 24.11.2022, poi differita al 22.12.2022. A detta udienza, questo Giudice, nelle more subentrato nel ruolo del precedente, su richiesta di parte Attrice, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.03.2024, e a tale udienza ha assegnato alle parti i richiesti termini (60 + 20 giorni) per il deposito delle memorie conclusionali ex art. 190 cpc, parzialmente fruiti dalle due parti, poi trattenendo la causa in decisione all'esito del decorso del secondo pagina 3 di 13 termine. Successivamente, con ordinanza riservata del 6.10.2024, ritenuta l'indeterminatezza e l'indeterminabilità dell'oggetto della domanda, il Giudice ha dichiarato la nullità della citazione ex art. 164 cpc, assegnando alla parte Attrice termine fino al 14.11.2024 per depositare memoria integrativa dell'atto di citazione nonché l'ordinanza del Tribunale di Varese dichiarativa della propria incompetenza, termine fruito tempestivamente dagli Attori, e ha rinviato la causa all'udienza del 22.01.2025 per gli incombenti della prima udienza di comparizione ex art. 183 cpc (rito ante Cartabia). A detta udienza, verificata l'intervenuta sanatoria del vizio dell'aeditio actionis con il deposito il 13.11.2024 di memoria integrativa ex art. 164 cpc da parte degli Attori e la tempestività della riassunzione nel termine di tre mesi, dato atto che le parti non hanno chiesto la riassegnazione dei termini istruttori, ritenuta la necessità, il Giudice ha ammesso la prova per testi sui capitoli di prova formulati dagli Attori, rinviando la causa all'udienza del 27.03.2025. A tale udienza, il Giudice ha escusso i due testimoni attorei e, su richiesta delle parti, ha rinviato la causa per precisazione delle conclusioni ex art. 281sexies cpc all'udienza del 24.04.2025, da svolgersi nelle forme della trattazione scritta, assegnando alle parti termine sino al 24.04.2025 per il deposito delle note scritte, dalle stesse regolarmente fruito. All'esito di tale udienza, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281sexies cpc co. 3 cpc.
3. Thema decidendum anno svolto contro i Convenuti una domanda diretta a far dichiarare CP_2
l'intervenuto acquisto per usucapione da parte loro e per quote equali di un mezzo della proprietà di un'area di 32 mq (composta da terreno nudo, da porzione di un fabbricato e da un posto auto coperto), facente parte dell'alveo abbandonato del torrente Cassina, sito in EN TE ES (VA), via Concordia 10, il tutto come di seguito censito: a) in Comune di EN TE ES (VA), Catasto Terreni, foglio n. 9, part. 6726; b) in Comune di EN TE ES (VA), via Concordia 10, Catasto Fabbricati, foglio 4, part. 6726, sub. 1, cat. A/3, cl. 7, vani 1,5, sup. cat. totale 24 mq (sup. escluse aree scoperte 22 mq), rendita cat. € 116,20; c) in Comune EN TE ES (VA), via Concordia 10, Catasto Fabbricati, foglio 4, part. 6726, sub. 2, cat. C/6, cl. 5, cons. 5 mq, sup. cat. totale 5 mq, rendita cat. € 13,69. A sostegno di tali domande, hanno dedotto di aver acquistato un immobile e il terreno circostante a EN TE ES, via Concordia 10, e di avere esercitato sull'area in questione, consistente in una striscia che attraversa la loro proprietà, come da immagini sub a), b) e c) che seguono, in proprio e a mezzo dei propri danti causa, un compossesso uti domini, in modo esclusivo, pacifico e continuativo fin dagli anni '60.
pagina 4 di 13 a)
b) c)
4. Emergenze probatorie La causa è stata istruita con i documenti versati dagli Attori, tra cui:
- nulla-osta n. 2298 rilasciato in data 25.06.1959 dal Sindaco del Comune di EN TE ES (VA) alla costruzione di 14 fabbricati (doc. 2 fasc. Att.);
- atto di compravendita datato 8.07.1959 di terreno dal Beneficio Parrocchiale dei SS Pietro e Paolo di EN TE ES a per scrittura privata Controparte_9 autenticata dal notaio dott. (doc. 7 fasc. Att.); Persona_5
- autorizzazione di abitabilità datata 8.08.1963, rilasciato dal Sindaco di EN TE ES, attestante la regolare costruzione dei 14 fabbricato autorizzati, come da progetto (doc. 3 fasc. Att.);
- atto di compravendita della villetta (e relative pertinenze), sita in EN TE ES (VA), via Concordia 11, da GESTIONE CASE LAVORATORI, in persona del procuratore rag. a datato 13.06.1969 (doc. 6 Controparte_10 Persona_1 fasc. Att.); pagina 5 di 13 - atto di compravendita della villetta (e relative pertinenze), sita in EN TE ES (VA), via Concordia 11, da a e Persona_1 Persona_2 [...]
datato 13.06.1969 (doc. 5 fasc. Att.); Persona_3
- atto di compravendita della villetta (e relative pertinenze), sita in EN TE ES (VA), via Concordia 11, da e a Persona_2 Persona_3
e genitori dell'odierna Attrice, datato 28.12.1978 Parte_4 Persona_4
(doc. 4 fasc. Att.);
- atto di compravendita della villetta (e relative pertinenze), sita in EN TE ES (VA), via Concordia 10 (civico mutato da 11 a 10 ma descrizione del bene compravenduto coincidente con quella degli atti pregressi), da e Parte_4 agli odierni Attori, datato 20.10.1998 (doc. 1 fasc. Att.); Persona_4
- documentazione planimetrica e catastale relativa all'area oggetto di usucapione (docc. 7/9 e 14/21 fasc. Att);
- documentazione relativa all'edificazione del posto auto coperto nell'anno 2015 (doc. 11 fasc. Att.); Il compendio probatorio è stato arricchito anche da prove orali, quali la prova per testi di e dichiaratesi vicine di casa degli Attori e dei Testimone_1 Testimone_2 precedenti danti causa, sentite all'udienza del 27.03.2025, le quali hanno integralmente confermato il capitolato attoreo ammesso, nella specie confermando il fatto del possesso esclusivo e risalente delle unità immobiliari in parola a far data dagli anni '60. Il Giudice evidenzia che le due testimoni escusse risultano attendibili e genuine, in quanto indifferenti alla lite ma direttamente informate sui fatti di causa, autrici di dichiarazioni precise e non contrastanti in sé e fra di loro, rese da soggetti privi di qualsivoglia interesse personale all'esito del presente giudizio. Il Tribunale reputa che le prove offerte siano sufficienti per decidere la lite.
5. Diritto Il Tribunale anzi tutto osserva che sussiste la giurisdizione del Tribunale ordinario a conoscere della domanda di usucapione di un alveo abbandonato, come sancito dalla Corte di legittimità in casi consimili: “La controversia avente ad oggetto la titolarità di un terreno che, pacificamente, faceva un tempo parte dell'alveo di un fiume, ma che risulta abbandonato dalle acque da molti anni, non ponendo alcuna questione, ai fini del decidere, in ordine alla determinazione dei limiti dell'alveo e delle sponde, ovvero alla qualificazione dello stesso come alveo, sia con riferimento al passato che al presente, appartiene alla competenza per materia del tribunale ordinario e non a quella del tribunale regionale delle acque pubbliche. In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata in quanto la P.A. si era limitata a sostenere la proprietà pubblica dell'area perché utilizzata, dopo la deviazione naturale del corso d'acqua, per molteplici esigenze di carattere collettivo/generali” (Cass. civ., sez.
6-2 del 24.07.2014 n, 16807; conf.: Cass. civ., sez. 2, 6.12.2002 n. 17438). Nel merito, la materia delle acque correnti e degli alvei è regolata dagli artt. 942 e ss cc. In particolare, l'art. 947 cc, rubricato “Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso”, nella formulazione in vigore a far data dal 19.01.1994 sino pagina 6 di 13 all'attualità, dopo le modifiche introdotte dall'art. 4 L. n. 37 del 5.01.1994, è del seguente tenore: “Le disposizioni degli articoli 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attività antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento. La disposizione dell'articolo 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall'attività antropica. In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico”. Nella formulazione anteriore la novella del 1994, l'art. 947 cc prevedeva: “Le disposizioni degli articoli 941, 942, 945 e 946 non si applicano nel caso in cui le alluvioni e i mutamenti nel letto dei fiumi derivano da regolamento del loro corso, da bonifiche o da altre simili cause”. La Corte di legittimità ha sancito, anche a Sezioni Unite in sede nomofilattica, che le nuove disposizioni introdotte dalla Legge 37/1994 non hanno effetto retroattivo: “Le disposizioni degli artt. 3 e 4 della legge 5.01.1994, n. 37 (recante “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”), sostitutive degli artt. 946 e 947 c.c. -le quali escludono la sdemanializzazione dei terreni comunque abbandonati per fenomeni di inalveamento, a seguito sia di eventi naturali che di fatti artificiali indotti dall'attività antropica- sono prive di efficacia retroattiva” (Cass. civ., SSUU, n. 11101 del 26.07.2002; conf.: Cass. civ., sez. 2, n. 2608 del 6.02.2007; Cass. civ., sez. 1, n. 300 del 14.01. 1997). In particolare, con riferimento alla fattispecie dell'inalveamento per fatto antropico avvenuto prima dell'entrata in vigore della L. 37/1994, la Corte di legittimità ha stabilito che la derelictio irreversibile di un alveo abbandonato dalle acque -a causa del mutamento del suo corso per opera antropica- determina il venir meno della sua funzione di contenimento e, quindi, della sua natura demaniale, in pratica comportando la sdemanializzazione di fatto del bene, con la conseguenza che lo stesso è acquisito al patrimonio disponibile dello stato ed è, quale ulteriore conseguenza, usucapibile: «L'intervento antropico sul corso di un fiume comportava -nel vigore del testo dell'art. 947 c.c. precedente alla novella di cui alla legge n. 37 del 1994 (priva di efficacia retroattiva)- la perdita della demanialità naturale del terreno reliquato ed il suo passaggio al patrimonio disponibile dello Stato, con la conseguenza che, pur rimanendo esclusa l'accessione automatica dello stesso al suolo dei proprietari rivieraschi, il medesimo poteva costituire oggetto di usucapione da parte di coloro che lo avessero posseduto uti domini. Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio riferibile al previgente art. 947 c.c., ha confermato, correggendone la motivazione, la sentenza impugnata con la quale era stato individuato, nei richiamati termini, il regime giuridico del terreno residuato all'alveo originario del fiume dopo l'opera dell'uomo, riconoscendosene, perciò, la possibilità dell'acquisto per usucapione, di cui erano stati completamente riscontrati i presupposti» (Cass. civ. sez. 2 n. 2608 del 6.02.2007) e “con esclusione dell'accessione automatica al suolo dei proprietari rivieraschi” (Cass. civ. sez. 1 n. 300 del 14.01.1997).
pagina 7 di 13 In particolare, nel caso di un bene facente parte del demanio idrico inalveato per intervento antropico verificatisi prima dell'entrata in vigore della Legge n. 37/1994, la Corte di legittimità a Sezioni Unite ha sancito che lo stesso è suscettibile di essere usucapito da parte di un privato, purché quest'ultimo provi l'effettiva perdita di demanialità del bene, desumibile da atti o fatti che manifestino in modo inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarlo alla relativa destinazione pubblica e di rinunciare definitivamente al suo ripristino: “Nel regime anteriore a quello introdotto all'art. 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 37 (che, nel sostituire il testo dell'art. 947 cod. civ., ha espressamente escluso, per il futuro, tale eventualità), la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico non può desumersi dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo ad uso pubblico, ma è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino, non potendo desumersi una volontà di rinunzia univoca e concludente da una situazione negativa di mera inerzia o tolleranza”(Cass. civ. SS.UU. n. 12062 del 29.05.2014). Infine, in tema di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà, lo stesso è previsto e regolato dal combinato disposto degli artt. 1158 e 2697 cc, in forza dei quali incombe sul preteso titolare del diritto reale provare gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva, ovvero il possesso continuato della res e il decorso del termine ventennale (Cass. civ. sez. 2 n. 12984 del 6.09.2002). Il possesso, quale corpus possessionis e animus possidendi, consiste in un potere di fatto su un bene corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale, da esercitarsi in modo esclusivo e incompatibile con il pieno possesso altrui e a cui corrisponde sul piano volitivo l'intenzione di possedere il bene quale titolare del relativo diritto. Il possesso, così inteso, deve permanere per un periodo continuato di venti anni, senza subire ex art. 1167 cc interruzioni ultrannuali, nel senso che il possessore deve mantenere integra la possibilità di esercitare la propria signoria indiscussa sul bene;
ai sensi dell'art. 1163 cc deve essere stato acquisito senza violenza ed esercitato pubblicamente, mediante atti che appalesino ad un'indefinita generalità di persone l'incontrovertibile volontà del possessore di subordinare il bene al proprio dominio (Cass. civ. sez. 2 n. 17881 del 23.07.2013). Ancora, ai sensi dell'art. 1146 co. 2 cc, il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti. Infine, si evidenzia che a mente dell'art. 934 cc, qualunque costruzione esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salve le ipotesi regolate dagli artt. 935- 938 cc e salvo se diversamente previsto dal titolo o dalla legge.
6. Decisione Il Tribunale reputa che alla luce dei princìpi di diritto da applicare alla decisione e sulla scorta delle emergenze probatorie di causa, gli Attori hanno fornito idonei elementi a sostegno del riconoscimento del loro diritto di comproprietà dell'area oggetto di causa, onde la domanda risulta fondata e merita accoglimento, per le seguenti ragioni.
pagina 8 di 13 Preliminarmente, in punto di verifica della legittimazione attiva e passiva in capo alle parti di causa, il Tribunale rileva come gli Attori abbiamo affermato di avere acquisito la proprietà per intervenuta usucapione, perfezionatasi ante 1994, di un pezzo dell'alveo abbandonato negli anni '50 del torrente Cassina, ossia di un bene in tesi sdemanializzato e passato al patrimonio indisponibile dello Stato, onde risulta provata la legittimazione Contro attiva degli Attori e passiva in capo al e all' rispetto alla Parte_3 domanda di usucapione qui in esame. Nel merito, il Giudice osserva che gli Attori hanno dimostrato che la res oggetto della domanda di usucapione, ovvero l'alveo abbandonato del torrente Cassina, nella porzione che passa in mezzo alle particelle (già di loro proprietà in forza di acquisto inter vivos, come da atti di compravendita dimessi, attestanti la catena di successive compravendite prima del terreno, e poi di una villetta con terreno circostante pertinenziale), rappresentata nelle immagini a), b) e c) sopra riportate, è stata sdemanializzata in forza di un comportamento concludente ed inequivocabile dalla P.A. negli anni '50, mediante la deviazione e l'interramento del Torrente Cassina e l'intervenuto rilascio di permesso di costruire anche sopra questa area. Difatti, gli Attori hanno allegato e provato che il torrente Cassina è stato inalveato per fatto antropico, mediante l'incanalamento in tubazioni sotterranee, prima della costruzione della villetta di proprietà degli Attori: nella specie, dai documenti dimessi e dai testi sentiti è emerso che la villetta ora degli Attori, insieme ad altre 13 villette, è stata realizzata da su un terreno, in origine di proprietà del Beneficio Controparte_9
Parrocchiale dei SS Pietro e Paolo del Comune di EN TE ES, che per lo meno sino al periodo del Dopoguerra era attraversato da tale torrente Cassina, che negli anni '50 è stato deviato e inalveato. In particolare, considerato che il nulla osta a costruire 14 villette è stato rilasciato dal Sindaco di EN TE ES il 29.06.1959 (doc. 2 fasc. Att.) e che il certificato di abitabilità è stato rilasciato dal Sindaco del detto Comune in data 8.08.1963 dopo il completamento delle 14 costruzioni (doc. 3 fasc. Att.), da ciò si ricava che al più tardi dall'8.08.1963, se non finanche da prima, il letto originario del torrente Cassina era stato abbandonato dalla P.A., con la conseguenza che tale letto originario del corso d'acqua ha perso al più tardi dall'8.08.1963 in maniera definitiva la sua funzione di contenimento delle acque e, quindi, la sua natura demaniale: in quanto l'evento si è verificato prima dell'entrata in vigore della legge n. 37/1994 ne discende che l'ex letto del torrente è passato dal demanio idrico al patrimonio disponibile dello Stato. Tali circostanze di fatto, oltre ad essere pacifiche fra le parti costituite, per essere state dedotte da entrambe, trovano pieno riscontro documentale: difatti, si evidenzia che nel primo atto di acquisto del terreno di cui al mapp. 1719, datato 1959 (doc. 7 fasc. Att.), intervenuto tra l'acquirente GESTIONE INA-CASA e la venditrice Beneficio Parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo di EN TE ES, avente ad oggetto un terreno su cui l'acquirente avrebbe successivamente costruito 14 unità immobiliari, tra cui la villetta di proprietà degli Attori, vi è allegata una planimetria, che raffigura come le porzioni compravendute siano proprio a cavallo dell'originario letto del torrente Cassina inalveato (doc. 7 Att.).
pagina 9 di 13 Tale planimetria è coerente con le tavole del Piano Generale Territoriale del Comune di EN TE ES (VA), attestanti l'attuale percorso sotterraneo del corso d'acqua (doc. 9 Att.). In aggiunta, tali eventi fattuali sono stati anche integralmente confermati dalle dichiarazioni rese dalla testimone della cui attendibilità già si è Testimone_1 scritto, la quale ha dichiarato, testualmente: «Sì, si tratta di 14 casette costruite intorno al 1960; io abitavo all'epoca in via Concordia 5 e i miei genitori con altre persone hanno partecipato alla cooperativa che ha costruito queste casette e dai miei 5-6 anni di età ci sono andata a vivere fino al 1980, poi mi sono trasferita in altro comune e dal 1990 sono tornata a vivere in via Concordia ma al numero 8; i signori e erano amici Per_1 Per_3 dei miei genitori;
sono a conoscenza che il torrente Cassina era stato deviato prima della costruzione delle casette»; e ancora: «adr del Giudice: il torrente è stato deviato ed incanalato in dei cilindri di cemento che sono stati messi sotto la strada che attraversa il villaggio» (verb. ud. 27.03.2025, evidenza dell'estensore). Tanto dimostra che l'area oggetto di causa ha perso la sua natura demaniale ed è passato al patrimonio disponibile dello Stato in epoca ampiamente antecedente all'entrata in vigore della legge n. 37/1994. Quale ulteriore conseguenza delle circostanze di fatto dimostrate dagli Attori, deriva altresì che l'alveo reliquato del torrente Cassina è suscettibile di possesso ad usucapionem a far data, al più tardi, dall'8.08.1963. Altresì, gli Attori hanno provato che tutti i danti causa della villetta e del terreno circostante la villetta attualmente di proprietà degli Attori (identificati nei vari rogiti dimessi sub docc.
4-7 fasc. Att.) hanno esercitato sull'area oggetto della domanda di usucapione (cioè ex alveo del torrente, che in parte si trova nell'area di sedime della villetta e in parte nel terreno circostante la villetta) un potere di fatto esclusivo, pacifico e continuativo a far data dall'8.08.1963 sino al loro acquisto dell'unità immobiliare, sita in EN TE ES (VA), via Concordia 10, giusta rogito di compravendita del 20.10.1998 (doc. 1 Att.), con conseguente accessione nel possesso ex art. 1146 co. 2 cc. Tanto emerge per tabulas dai riferimenti catastali relativi alla detta unità immobiliare, da cui è possibile ricavare come il fabbricato (e il relativo giardino pertinenziale), oggetto della compravendita, sorga su un'area di sedime di 280 mq contraddistinta al mapp. 1719, ossia su quella porzione di terreno un tempo attraversata dal corso del torrente Cassina (doc. 20 fasc. Att.). Gli Attori stessi hanno esercitato sull'area oggetto di causa un'identica signoria di fatto esclusiva, pacifica ed incontestata, come si ricava dalla circostanza che -addirittura- proprio sull'originario letto di tale torrente hanno realizzato nel 2015-2016 un posto auto coperto (doc. 11 fasc. Att.). Il fatto dell'esercizio di un potere uti dominus sulla res oggetto di domanda di usucapione
-esercitato dagli Attori, e prima ancora, dalla catena di tutti i loro precedenti venditori della villetta e del terreno circostante, posti, come scritto, a cavallo dell'ex alveo abbandonato- risulta pure dalle da le testimoni escusse, le Controparte_11 CP_12 quali hanno integralmente confermato il capitolato attoreo in merito all'effettiva ed esclusiva signoria di fatto esercitata dagli Attori e dai precedenti danti causa sull'area controversa fin dai primi anni '60. pagina 10 di 13 In aggiunta, si evidenzia che il fatto del possesso dal 1963 in poi non è stato specificamente contestato dai Convenuti, i quali non si sono neanche opposti all'accoglimento della domanda attorea, con i conseguenti effetti di cui all'art. 115 cpc. Orbene, sulla scorta degli esiti dell'istruttoria svolta risulta, pertanto, provata l'esistenza di una condizione di compossesso uti domini in capo agli odierni Attori sull'area oggetto di domanda di usucapione, limitatamente al suolo e alla porzione di fabbricato ivi insistente, rispettivamente contraddistinti al Catasto Terreni del Comune di EN TE ES al foglio 9 mapp. 6726 e al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 4 part. 6726 sub. 1 cat. A/3 cl. 7 vani 1,5 sup. cat. totale 24 mq (sup. escluse aree scoperte 22 mq), rendita cat. € 116,20. Gli Attori, difatti, hanno provato di avere congiuntamente goduto di tale area in modo esclusivo, pacifico ed ininterrotto a far data dal 20.10.1998, e di essere, in ogni caso, acceduti nel possesso esercitato sull'area de qua dai propri danti causa ex art. 1146 co. 2 cc fin dal 1963, con conseguente definitiva decorrenza del termine di usucapione nel 1983, onde il Tribunale ritiene che la domanda attorea sia fondata e meriti accoglimento. Quanto, poi, al riconoscimento della proprietà della porzione di posto auto coperto, costruito nell'anno 2015 su parte della stessa res oggetto di domanda di usucapione, attualmente contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di EN TE ES al foglio 4 part. 6726 sub. 2, cat. C/6, cl. 5, cons. 5 mq, sup. cat. totale 5 mq, rendita cat. € 13,69, anch'esso oggetto della domanda di usucapione, si evidenzia come dall'accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà della relativa area di sedime in capo agli odierni Attori, deve ritenersi avvenuto, quale conseguenza automatica, anche l'acquisto per accessione ex art. 934 cc delle costruzioni ivi successivamente edificate, nella specie realizzate ben dopo il decorso del termine ventennale per il perfezionamento dell'usucapione dell'area di sedime. Per completezza, il Tribunale osserva che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che rientra nel potere officioso del giudice, qualora si controverta in materia di diritti autodeterminati, accogliere la domanda in forza di un titolo diverso da quello dedotto dall'Attore, a condizione che tanto emerga ex actis, in forza di allegazioni tempestivamente dedotte e di prove tempestivamente offerte, senza per ciò solo incorrere in un vizio di ultrapetizione,: «I diritti reali, in quanto diritti assoluti, appartengono alla categoria dei diritti c.d. autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte. Pertanto, da un lato l'attore può mutare titolo della domanda senza incorrere nelle preclusioni della modifica della causa petendi, dall'altro il giudice può accogliere il petitum in base ad un titolo diverso da quello dedotto senza violare il principio della domanda di cui all'art. 112 cod. proc. civ.» (Cass. civ. sez. 2 n. 23851 del 24.11.2010; conf., ex multis: Cass. civ. sez. 2 n. 21641 del 23.08.2019; Cass. civ. sez. 2 n. 5307 del 28.02.2025). Nel caso di specie, pertanto, a fronte di un petitum volto ad ottenere il riconoscimento della proprietà del posto auto coperto (per intervenuta usucapione), il Tribunale reputa che sulla scorta di quanto tempestivamente rappresentato e provato dagli Attori, sussistano invece tutti gli estremi previsti dall'art. 934 cc ai fini dell'accertamento dell'intervenuto acquisto della proprietà del medesimo bene per accessione, onde accoglie la domanda attorea, pagina 11 di 13 limitatamente al posto auto, in forza di tale diverso titolo originario di acquisto della proprietà.
7. Spese di lite Premesso che le spese della causa riassunta svolta avanti al Tribunale di Varese sono state già decise da quel Tribunale, si osserva che le restanti spese di lite successive alla riassunzione debbono essere decise da questo Tribunale. In diritto, tali spese sono regolate dagli artt. 91 e ss cpc: in forza di tali disposizioni, espressione del principio di causalità, la parte che all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, come sancito dalla sentenza C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. Nel caso di specie, la presente fase della causa riassunta si è conclusa con la soccombenza integrale dei Convenuti, che debbono pertanto essere condannati a rifondere le spese di lite degli Attori, non emergendo ragioni per discostarsi dalla regola della causalità della lite. Quanto alla liquidazione delle spese degli Attori, applicato il D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa ex art. 15 co. 1 cpc, pari a € 25.978,00 (ottenuto moltiplicando per 200 la somma di € 129,89, pari alla somma delle rendite catastali delle due particelle oggetto di usucapione, nella specie € 116,20 + € 13,69 = € 129,89 x 200 = € 25.978,00) e sulla scorta del tenore delle memorie, si reputano congrui i parametri medi previsti per le fasi introduttiva, istruttoria e decisionale (nulla per la fase di studio, atteso che con l'atto introduttivo della riassunzione gli Attori hanno riproposto la stessa domanda), pari a complessivi € 4.703,00, di cui € 4.158,00 per compenso ed € 545,00 per rimborso spese vive ex actis (contributo unificato e diritti di Cancelleria), oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide: accoglie la domanda attorea, come integrata ex art. 164 cpc con memoria depositata il 13.11.2024; per l'effetto, dichiara
• l'intervenuto acquisto per usucapione da parte di e di Parte_1 della comproprietà indivisa dell'area (terreno e porzione di Parte_2 abitazione), sita in EN TE ES (VA), e di seguito censita:
- in Comune di EN TE ES, catasto terreni, foglio n. 9, part. 6726;
- in Comune di EN TE ES, via Concordia 10, catasto fabbricati, foglio 4, part. 6726, sub. 1, cat. A/3, cl. 7, vani 1,5, sup. cat. totale 24 mq (sup. escluse aree scoperte 22 mq), rendita cat. € 116,20;
• l'intervenuto acquisto per accessione da parte di e di Parte_1 pagina 12 di 13 della comproprietà indivisa dell'area (porzione di posto auto Parte_2 coperto), sita in EN TE ES (VA), via Concordia 10, e censita al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 4, part. 6726, sub. 2, cat. C/6, cl. 5, cons. 5 mq, sup. cat. totale 5 mq, rendita cat. € 13,69 ordina al competente Conservatore dei RR.II. di provvedere alla trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità; letti gli art. 91 e ss cpc, condanna i convenuti e l' Controparte_3 Parte_3
a pagare in solido e a favore degli attori e
[...] Parte_1 Parte_2 con solidarietà attiva tra i medesimi, a titolo di refusione integrale delle spese di
[...] lite, la somma complessiva di € 4.703,00, di cui € 4.158,00 per compenso ed € 545,00 per rimborso delle spese vive, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA, oltre IVA e CPA. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano, 6.05.2025 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
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