TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 3789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3789 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al numero 21880/2024
RG, avente ad oggetto: impugnazione sentenza numero 1203/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di Barra, Dott.ssa Giugliano, in data
22/11/2023 e depositata in cancelleria in data 18/03/2024, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Luigi Cozzarelli, C.F. ( , giusta mandato in C.F._2
calce all'atto di citazione di primo grado, ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Napoli al parco Comola Ricci n. 113, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
Email_1
Appellante
e quale Impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada, (Partita Iva e C.F. ), in persona del l.r.p.t., P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti, atto per notar Persona_1
in data 18 dicembre 2014, rep. num. 18695, dall'Avv. Eduardo
[...]
1 Marano (C.F. ) ed elett.te dom.ta presso il suo studio C.F._3
in Napoli al largo F. Torraca n. 71, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec: Email_2
Appellata
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN
DIRITTO
a) Con atto di citazione ritualmente notificato il 20.05.2021, Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Barra, la
[...]
compagnia assicurativa quale Impresa designata per la Controparte_1
Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada, per sentirla condannare, previa declaratoria di esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato nella produzione dell'evento dannoso, al risarcimento di tutte le lesioni patite dalla stessa a seguito del sinistro avvenuto in data 01.01.2016, alle ore 06.00 circa, in
Pozzuoli (Na), alla via Campana in direzione Quarto, all'altezza della scuola elementare.
Assumeva l'attrice, odierna appellante, che, mentre si trovava, quale trasportata - assieme al anch'esso terzo trasportato- con Controparte_2
cintura di sicurezza ben allacciata, sul veicolo Chevrolet tg DJ300TR, il predetto veicolo veniva urtato, nella parte posteriore, da un veicolo di colore scuro, che percorreva la Via Campana in velocità. A causa di tale impatto, il veicolo su cui viaggiava, a titolo di trasportata, l'istante, odierna appellante, veniva spinto contro un muro posto sulla destra.
Dopo l'urto, il conducente del veicolo non identificato si allontanava precipitosamente, senza consentire l'annotazione del numero di targa.
Dopo il sinistro, l'istante si recava al pronto soccorso dell'ospedale “Santa
Maria delle Grazie” di Pozzuoli (NA), dove riceveva i primi soccorsi e le
2 veniva diagnosticato “trauma distorsivo del gomito destro con sublussazione”, come da referto in atti n. 00032 del 01.01.2016.
Successivamente, effettuava altre visite mediche come da allegati certificati medici e veniva certificata la guarigione con postumi da valutarsi in sede medico-legale.
L'attrice, odierna appellante, concludeva chiedendo il risarcimento di tutti danni, patiti a seguito del sinistro per cui è causa, con vittoria di diritti e spese di lite.
Radicata la lite dinanzi al Giudice di Pace di Barra, Dott.ssa Antonella
Giugliano, recante R.G. n. 7663/2021, si costituiva l'odierna appellata n.q. di F.G.V.S, la quale contestava tutto quanto Controparte_1
esposto, dedotto e prodotto da parte attrice ed eccepiva la prescrizione del diritto azionato e, comunque, la totale infondatezza sia in fatto che in diritto della domanda attorea.
In particolare, la convenuta compagnia assicurativa eccepiva la prescrizione del diritto vantato dall'istante, chiedendone conseguentemente il rigetto.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, con il teste indotto dall'attrice veniva disposta ed espletata una CTU medico legale sulla Testimone_1
persona dell'istante, con incarico svolto dal Dott. . Persona_2
Infine, precisate le conclusioni, la causa veniva introitata a sentenza.
b) Con sentenza n. 1203/2024, depositata il 18/03/2024, il giudice di Pace di
Barra, Dott.ssa Antonella Giugliano, rigettava la domanda, così statuendo:
“1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese”.
In particolare, il rigetto veniva così motivato dal Giudice di prime cure: “Ciò posto, nel merito, la domanda va rigettata in quanto non adeguatamente provata. La dinamica del sinistro descritta nell'atto di vocatio in jus non è convincente, in quanto non regge al vaglio critico condotto alla stregua dei
3 risultati dell'inchiesta istruttoria, in particolare dei documenti prodotti e delle deduzioni logiche. Si segnala che risultano lacunose, generiche e contraddittorie, le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, tal
[...]
la cui deposizione non persuade e ciò solo è sufficiente al rigetto Tes_1
della domanda. Ed infatti, il suindicato testimone non ha riferito né delle condizioni meteorologiche né del traffico al momento del sinistro, né la presenza di segnali stradali. In ogni caso, la descrizione delle lesioni riportate dall'attrice è stata estremamente generica. Come è noto, le dichiarazioni orali meritano una particolare attenzione valutativa e il giudice
è tenuto a verificare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi e oggettivi nonché l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni con gli ulteriori elementi di prova acquisiti. Ed infatti, dal confronto della deposizione testimoniale resa dal suindicato teste con le ulteriori risultanze probatorie, emergono elementi contraddittori che inficiano l'attendibilità del testimone. Orbene, non sono stati versati in atti i rilievi fotografici relativi alla Chevrolet, Tg. DJ300TR, sulla quale l'istante viaggiava, né è stata prodotta alcuna certificazione idonea a dimostrare la proprietà del suddetto veicolo e la circostanza che questo fosse regolarmente assicurato… In altri termini, ogni richiesta di risarcimento a carico del Fondo è vincolata ad uno stringente onere probatorio, che, nel caso di specie, non risulta soddisfatto.
Né parte istante ha prodotto agli atti eventuale denuncia/querela, sporta alle competenti autorità, per il reato di che trattasi, che avrebbe presidiato la sua istanza risarcitoria in ordine alla rilevantissima circostanza che il dedotto sinistro era stato provocato da un veicolo non identificato… Proprio la presentazione di una denuncia/querela avrebbe costituito, non condizione di proponibilità, ma elemento dirimente ai fini della qualificazione del fatto ossia che l'incidente stradale de quo fosse stato causato da un veicolo non
4 identificato. È pur vero che, nella fattispecie de qua, è stata espletata CTU medico-legale che, inter alia, ha stabilito la compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro in oggetto, tuttavia, come è noto, tale strumento non può essere utilizzato per esonerare la parte dal suo onere probatorio, che, nel caso di specie, non è stato compiutamente assolto…In definitiva, non essendo stata raggiunta la prova, la domanda va rigettata. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, mentre quelle occorse per la CTU restano definitivamente a carico dell'attrice”.
Dunque, il Giudice di Pace di Barra, Dott.ssa Giugliano, rigettava la domanda attorea, compensava le spese di giudizio e poneva definitivamente a carico di parte attrice le spese della CTU.
c) La sentenza del Giudice di Pace di Barra, è stata impugnata da Parte_1
con atto di appello, con il quale è stata chiesta la riforma della
[...]
medesima sentenza e per l'effetto, previo accertamento della esclusiva responsabilità del veicolo non identificato nella produzione dell'evento dannoso e conseguentemente l'obbligo del FGVS ex lege di risarcire i danni, con conseguente condanna di – quale impresa designata Controparte_1
FGVS Regione Campania –al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, per danno biologico e morale, comunque derivanti dal sinistro per cui è causa.
A sostegno del proposto appello, la sig.ra ha dedotto che Parte_1
la sentenza di primo grado sarebbe stata affetta da errores in iudicando ed, in particolare, da un'erronea interpretazione dei fatti e delle prove, con particolare riferimento alla deposizione testimoniale, confrontata pure con le ulteriori risultanze probatorie, ed al comportamento omissivo di essa istante che non sporgendo denunzia/querela non ha provato la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato, elemento dirimente ai fini della qualificazione giuridica del fatto.
5 d) L'appellata quale Impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del l.r.p.t., si è costituita con comparsa di costituzione e risposta e ha chiesto di dichiarare l'appello improcedibile ed inammissibile e, in ogni caso, rigettarlo perché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza appellata,
e) All'udienza del 11.02.2025, i procuratori delle parti in causa si riportavano ai propri scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento nonché la concessione del termine di giorni 60 per il deposito di scritti conclusionali.
f) In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla parte appellata.
Invero, l'appello in esame è regolato dal regime delineato dagli artt. 342, 345,
348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e che si applica ai giudizi di appello introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso in esame.
In particolare, il nuovo art. 342 c.p.c. prevede che “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'art.163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello
6 esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice. Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
Sebbene non risulti necessario l'utilizzo di formule sacramentali o la proposizione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. S.U. sentenza 27199 del 16 novembre 2017), resta da considerare il principio della necessaria specificità dei motivi di appello, previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c., che richiede pertanto che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, al giudice siano indicate, oltre ai punti ed ai capi della decisione investiti dal gravame, anche le ragioni correlate ed alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma, cosicché il "quantum appellatum" resti individuato in modo chiaro ed esauriente. Per costante giurisprudenza, in particolare secondo l'orientamento consolidatosi dopo la nota novella dell'art. 342 c.p.c.,
l'appellante deve riproporre la richiesta di tutela formulata al primo giudice con una sufficiente puntualizzazione, sì da consentire la precisa delimitazione dell'oggetto del contendere nel giudizio di secondo grado, così come era peraltro prescritto, pur se con minor rigore, anche nel regime processuale previgente. Quindi le doglianze dell'appellante debbono essere specificamente riferite a parti individuate della sentenza, e ciò anche ai fini dell'applicazione della regola del giudicato c.d. interno, poiché le parti della sentenza non oggetto di impugnazione passano in giudicato ex art. 329, II comma, c.p.c. (così anche Cass. n. 14740/2005 e più di recente Cass. n.
7931/2013).
7 Come infatti reiteratamente chiarito dalla Cassazione, il principio della necessaria specificità dei motivi di appello, previsto dall'art. 342, comma 1,
c.p.c., richiede che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, al giudice siano indicate, oltre ai punti ed ai capi della decisione investiti dal gravame, anche le ragioni correlate ed alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma, cosicché il quantum appellatum resti individuato in modo chiaro ed esauriente” (Cass. n.
10878/2015). Invero, sensi dell'art. 342 c.p.c., ai fini della specificità dei motivi di appello – necessari anche sulla scorta della disciplina previgente-
l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle stesse ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. Pertanto, nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede l'appello devono avere i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta la precisa individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione (Cass. civile, sez. II, 08/04/2016, n. 6932).
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che l'appellante ha indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo Giudice.
g) Ciò premesso, occorre nel caso in esame, analizzare i motivi di doglianza lamentati da parte appellante.
8 In primo luogo, occorre vagliare l'eccezione di improcedibilità sollevata da a pagina 4 della comparsa di costituzione e risposta in Controparte_1
primo grado.
L'eccezione va disattesa.
Invero, nella produzione di primo grado dell'attrice, odierna appellante, sono contenute le lettere di costituzione in mora inviate a mezzo racc. A/R sia alle quale impresa designata ex. art. 283 e ss del D. Lgs Controparte_1
209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S. sia alla
F.G.V.S. Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., CP_3
lettere di costituzione in mora redatte in modo analitico e preciso, con l'indicazione di tutti gli elementi, requisiti di forma e contenuto previsti dal
D. Lgs 209/2005.
Va disattesa, altresì, l'eccezione di prescrizione del diritto vantato da parte attrice in applicazione dell'art. 2947 II comma c.c. e dell'art. 290 del D. Lgs
209/2005, eccezione di prescrizione sollevata, in primo grado a pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta, dalla convenuta Controparte_4
n.q. di F.G.V.S., odierna appellante.
Invero, parte attrice nella produzione di parte, ha inserito tutti gli atti interruttivi della prescrizione.
Orbene, il sinistro per cui è causa si è verificato il giorno 01.01.2016.
La prima lettera di costituzione in mora veniva regolarmente inviata e ricevuta dall'odierna appellata n.q. di F.G.V.S. il 22.01.2016, e Controparte_1
dalla l 25.01.2016. CP_5
Successivamente, altra lettera di costituzione in mora a mezzo A/R veniva regolarmente inviata e ricevuta dalla n.q. di F.G.V.S. il Controparte_1
10.05.2016 e dalla l 11.05.2016. CP_5
Vi è, agli atti, altra lettera di costituzione in mora a mezzo A/R regolarmente
9 inviata e ricevuta dalla n.q. di F.G.V.S. il 23.03.2017 e Controparte_1
dalla il 28.02.2017. CP_5
Altra lettera di costituzione in mora a mezzo A/R veniva regolarmente inviata e ricevuta dalla n.q. di F.G.V.S. il 18.01.2020 e dalla Controparte_1
il 14.01.2020. CP_5
Successivamente, il procuratore dell'attrice, odierna appellante, provvedeva ad inviare ulteriore lettera di costituzione in mora a mezzo pec, ricevuta dall'odierna appellata di F.G.V.S. e dalla Controparte_6 CP_5
F.G.V.S. in data 27.04.2021.
[...]
In data 20.05.2021, veniva notificato regolarmente atto di citazione alle n.q. di F.G.V.S., dando avvio al giudizio per cui è causa. Controparte_1
h) Secondo la prospettazione dell'appellante, la sentenza sarebbe da riformare, in quanto il Giudice di Pace non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze dell'espletata prova testimoniale e avrebbe, conseguentemente, errato nel non ritenere adeguatamente provata la domanda risarcitoria dell'istante.
Il giudice di prime cure ha statuito che l'attrice, odierna appellante, non ha assolto l'onere ex art. 2967 c.c., di dimostrare i fatti storici posti a fondamento della pretesa di cui all'atto introduttivo, ritenendo poco credibile il teste escusso, poiché lo stesso ha reso dichiarazioni lacunose, generiche e contraddittorie rispetto ai documenti prodotti ed alle deduzioni logiche.
Nel caso di specie, anche il Tribunale, così come il giudice di prime cure, alla stregua del prudente apprezzamento di cui all'art. 116 c.p.c. ritiene che sussistano dubbi sull'attendibilità dell'unico teste indotto dall'attrice, il quale non ha superato il rigoroso vaglio giudiziale circa l'univoca coerenza delle dichiarazioni rese innanzi al Giudice di Pace.
Invero, si rileva che la descrizione dei fatti è generica, scarna, imprecisa e
10 lacunosa, nonché contraddittoria, quindi, tale da non provare le modalità del sinistro verificatosi il giorno 01.01.2016.
In particolare, il teste escusso, pur indicando il luogo e il tempo del fatto, non descrive con la dovuta precisione la dinamica del fatto, né elementi dirimenti quali: le condizioni della strada, la presenza o meno di incolonnamenti e/o elementi circa la presenza di traffico o meno sulla strada, non precisa le condizioni meteorologiche né i motivi ostativi a rilevare il numero di targa del veicolo investitore.
Nello specifico, il teste escusso all'udienza del 14.02.2023, Testimone_1
ha dichiarato innanzi al Giudice di prime cure di aver visto, allorquando era a bordo della propria autovettura, nelle circostanze di luogo e di tempo di cui all'atto di citazione, un'autovettura Chrevolet di colore scuro, che procedeva nella sua stessa direzione, con andatura rettilinea e regolare ed a bassa velocità. Ricordava, altresì, di aver visto un autoveicolo di colore scuro di medie dimensioni, del quale non poteva precisare marca e modello, il cui conducente superava in grande velocità sul lato sinistro, l'autovettura condotta dal teste e gli si posizionava davanti, per poi urtare con la sua parte anteriore la parte posteriore della Il teste escusso riferiva che il CP_7
veicolo che lo aveva superato andava molto veloce e l'impatto è stato violento e che, in conseguenza dell'urto, la veniva sospinta contro un CP_7
muretto che si trovava sul lato destro della carreggiata. Il teste ha riferito, poi, di essersi accostato sulla destra ed essere sceso dall'auto per constatare le condizioni di salute delle persone a bordo della ricordando che alla CP_7
guida della vi era un uomo e sul sedile anteriore vi era una donna CP_7
di circa 40/50 anni, che si slacciava la cintura di sicurezza e lamentava forti dolori al braccio destro ed al gomito destro.
Il teste escusso riferiva che il veicolo scuro investitore che lo aveva superato
11 e che aveva urtato la Chevrolet, dopo l'incidente, non si fermava a prestare soccorso, ma, anzi, accelerava ulteriormente e scappava via verso Quarto
(Na), non riuscendo ad annotare il numero di targa del veicolo in quanto il tutto è accaduto molto velocemente.
Il teste ha riferito che la Chevrolet, a bordo della quale viaggiava come trasportata l'istante, procedeva con andatura rettilinea e regolare e a bassa velocità. Tuttavia, non sono emersi dalla deposizione resa, altri elementi in merito alla situazione di traffico o di incolonnamento nella strada luogo del sinistro. Nulla è stato precisato circa la circostanza se la strada fosse trafficata o libera;
in particolare, ove la strada fosse stata libera - come è logico dedurre considerato il giorno e l'orario in cui si è verificato il sinistro per cui è causa, ossia 01.01.16 ore 06.00 del mattino (giorno festivo) - appare piuttosto inverosimile la dinamica riferita dal teste escusso, in quanto con strada libera, il conducente del veicolo non identificato avrebbe agevolmente sorpassato entrambi i veicoli avendone lo spazio e la possibilità, essendo la strada del tutto libera.
Appare singolare che il teste non abbia potuto rilevare il modello e la marca del veicolo investitore rimasto sconosciuto e, soprattutto, non ha specificato il motivo del mancato rilievo del numero di targa, limitandosi ad affermare che il conducente del veicolo non identificato aveva una forte velocità e dopo l'urto, anziché fermarsi, accelerava ulteriormente e scappava via verso Quarto
(Na) e riferendo che, alzato lo sguardo, il veicolo investitore aveva già superato un altro veicolo e perciò gli era impossibile prendere la targa.
Difatti, sembra incomprensibile come il conducente del veicolo non identificato non abbia rallentato a seguito dell'urto, ovvero non abbia subito alcuno sbandamento per effetto dell'urto che, come riferito espressamente dal teste, è stato molto forte, così forte e violento tale da sospingere il veicolo
12 Chevrolet tg. DJ300TR contro un muretto posto sulla destra della carreggiata.
Appare inverosimile che il conducente del veicolo investitore rimasto sconosciuto a seguito di un urto così violento, come riferito dal teste escusso, non solo non abbia avuto un rallentamento o uno sbandamento, ma sia stato in grado di accelerare ed addirittura superare un altro veicolo non permettendo così al teste escusso di rilevarne il numero di targa.
Anche, il Tribunale, condividendo la tesi del Giudice di prime cure, ritiene tale deposizione testimoniale lacunosa, generica ed imprecisa;
infatti, l'unico teste escusso in primo grado, con dichiarazioni carenti e generiche, non ha offerto elementi idonei a comprendere l'esatta dinamica del sinistro né le sue modalità.
Per di più, parte attrice non provvedeva a sporgere denuncia-querela contro ignoti, di fatto, vanificando ogni tentativo di rintracciare il veicolo rimasto non indentificato, anche acquisendo i filmati delle telecamere eventualmente presenti sulla strada teatro del sinistro, onde consentire l'identificazione del veicolo investitore rimasto sconosciuto.
Al riguardo, la giurisprudenza è costante nel ribadire che, in caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicembre
1969, n. 990, nei confronti dell'impresa designata, ma tale circostanza può, comunque, costituire indizio circa l'effettivo avveramento del sinistro (cfr
Cass. civ., sent. n. 3019 del 17.02.2016).
In altri termini, l'omessa denunzia all'A.G. del sinistro cagionato da un veicolo non identificato - strumentale solo all'attivazione dell'azione penale
- non preclude, di per sé solo considerata, alla vittima di chiedere il risarcimento del danno nei confronti del Fondo di garanzia, ma si tratta di un
13 elemento che, unitamente alle altre risultanze istruttorie, deve essere adeguatamente e criticamente valutato al fine di ravvisare la sussistenza dei presupposti per l'azione, sicché l'omessa denuncia o l'assenza di una denuncia circostanziata può e deve essere apprezzata “alla luce delle nozioni di comune esperienza, tra le quali si annovera il dato che, quante volte sia possibile, la vittima (o altri per lei) presenta una denuncia il più possibile circostanziata delle modalità produttive del danno ad opera di un veicolo non identificato e degli elementi utili a tentarne l'identificazione. Se non lo abbia fatto, tanto può assumere rilievo ai fini della valutazione da parte del giudice del merito che, nella ragionevole discrezionalità di valutazione delle complessive risultanze processuali che gli è riservata, ben può rigettare anche solo per questo la domanda” (cfr Cass. civ., sent. n. 7270 del
11.05.2012).
Nel caso di specie, stante l'inattendibilità del narrato del testimone escusso in primo grado, non può dirsi provata la dinamica dei fatti come descritti dalla parte attrice, né che le lesioni riportate dall'istante odierna appellante, siano causalmente ricollegabili alla condotta del conducente del veicolo investitore rimasto sconosciuto. Debbono, quindi, condividersi i dubbi evidenziati dal primo giudice in ordine alla veridicità della dinamica del sinistro, stante la ricostruzione del tutto implausibile della dinamica dell'incidente riferita.
Giova ricordare che il danneggiato che promuova azione di risarcimento dei danni nei confronti del , sul Parte_2
presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere sia di provare che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo sia rimasto sconosciuto senza sua colpa (cfr. Cass. civ., sent. n. 15367 del 13.07.2011).
In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a
14 carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole. L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa sopra richiamata, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 del codice civile, ma altresì alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Orbene, nel caso in esame, la presenza del teste escusso in primo grado sul luogo del sinistro non ha ricevuto riscontri oggettivi considerato che: - non risultano prodotte agli atti di causa fotografie ritraenti il luogo del sinistro nell'immediatezza del suo accadimento né sono stati prodotti rilievi fotografici del veicolo Chevrolet tg DJ300TR, a bordo del quale si trovava a titolo di trasportata l'istante odierna appellante, ritraenti il veicolo in oggetto, nell'immediatezza dell'evento lesivo;
nessuno dei presenti, né il teste escusso in primo grado, si è preoccupato di chiamare le Autorità di polizia, né
l'autoambulanza, nonostante i dolori lamentati dalla . Parte_1
Per di più, l'odierna appellante non provvedeva a sporgere denuncia-querela vanificando, come già detto, qualsiasi tentativo di rintracciare il veicolo di colore scuro rimasto sconosciuto, anche attraverso i filmati delle telecamere presenti sulla strada, teatro del sinistro de quo.
Irrilevante risulta l'avvenuto espletamento, in primo grado, di una ctu
15 medico-legale sull'istante, che si è limitata ad esaminare i certificati medici prodotti e a quantificare le lesioni, ma nulla ha potuto ricostruire circa l'effettiva dinamica dell'evento che ha causato le lesioni refertate. Questo giudicante condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la Ctu non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. ordinanza n.
15521/2019; Cass. civ. n. 25354/2022).
Pertanto, alla luce dei rilievi che precedono non risulta provata la domanda attorea presentata nel giudizio di primo grado.
Pertanto, la sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 1203/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di Barra, Dott.ssa Giugliano, in data 22/11/2023 e depositata in cancelleria in data 18/03/2024, deve essere integralmente confermata e l'appello de quo rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento, ed applicato il valore minimo dei parametri per causa ricompresa nello scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, applicando i parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva ed i parametri minimi per la fase decisionale, per la non particolare complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nella causa d'appello tra nei confronti della Parte_1
16 quale Impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1
liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, così dispone:
I. rigetta l'appello proposto da e conferma integralmente Parte_1
la sentenza impugnata;
II. condanna l'appellante, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi €. 1.276,00 oltre rimborso generale, IVA e CPA se per legge dovuti, a favore della Controparte_1
quale Impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del l.r.p.t.;
III. dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.M.
115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Napoli, così deciso il 15/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al numero 21880/2024
RG, avente ad oggetto: impugnazione sentenza numero 1203/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di Barra, Dott.ssa Giugliano, in data
22/11/2023 e depositata in cancelleria in data 18/03/2024, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Luigi Cozzarelli, C.F. ( , giusta mandato in C.F._2
calce all'atto di citazione di primo grado, ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Napoli al parco Comola Ricci n. 113, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
Email_1
Appellante
e quale Impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada, (Partita Iva e C.F. ), in persona del l.r.p.t., P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti, atto per notar Persona_1
in data 18 dicembre 2014, rep. num. 18695, dall'Avv. Eduardo
[...]
1 Marano (C.F. ) ed elett.te dom.ta presso il suo studio C.F._3
in Napoli al largo F. Torraca n. 71, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec: Email_2
Appellata
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN
DIRITTO
a) Con atto di citazione ritualmente notificato il 20.05.2021, Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Barra, la
[...]
compagnia assicurativa quale Impresa designata per la Controparte_1
Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada, per sentirla condannare, previa declaratoria di esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato nella produzione dell'evento dannoso, al risarcimento di tutte le lesioni patite dalla stessa a seguito del sinistro avvenuto in data 01.01.2016, alle ore 06.00 circa, in
Pozzuoli (Na), alla via Campana in direzione Quarto, all'altezza della scuola elementare.
Assumeva l'attrice, odierna appellante, che, mentre si trovava, quale trasportata - assieme al anch'esso terzo trasportato- con Controparte_2
cintura di sicurezza ben allacciata, sul veicolo Chevrolet tg DJ300TR, il predetto veicolo veniva urtato, nella parte posteriore, da un veicolo di colore scuro, che percorreva la Via Campana in velocità. A causa di tale impatto, il veicolo su cui viaggiava, a titolo di trasportata, l'istante, odierna appellante, veniva spinto contro un muro posto sulla destra.
Dopo l'urto, il conducente del veicolo non identificato si allontanava precipitosamente, senza consentire l'annotazione del numero di targa.
Dopo il sinistro, l'istante si recava al pronto soccorso dell'ospedale “Santa
Maria delle Grazie” di Pozzuoli (NA), dove riceveva i primi soccorsi e le
2 veniva diagnosticato “trauma distorsivo del gomito destro con sublussazione”, come da referto in atti n. 00032 del 01.01.2016.
Successivamente, effettuava altre visite mediche come da allegati certificati medici e veniva certificata la guarigione con postumi da valutarsi in sede medico-legale.
L'attrice, odierna appellante, concludeva chiedendo il risarcimento di tutti danni, patiti a seguito del sinistro per cui è causa, con vittoria di diritti e spese di lite.
Radicata la lite dinanzi al Giudice di Pace di Barra, Dott.ssa Antonella
Giugliano, recante R.G. n. 7663/2021, si costituiva l'odierna appellata n.q. di F.G.V.S, la quale contestava tutto quanto Controparte_1
esposto, dedotto e prodotto da parte attrice ed eccepiva la prescrizione del diritto azionato e, comunque, la totale infondatezza sia in fatto che in diritto della domanda attorea.
In particolare, la convenuta compagnia assicurativa eccepiva la prescrizione del diritto vantato dall'istante, chiedendone conseguentemente il rigetto.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, con il teste indotto dall'attrice veniva disposta ed espletata una CTU medico legale sulla Testimone_1
persona dell'istante, con incarico svolto dal Dott. . Persona_2
Infine, precisate le conclusioni, la causa veniva introitata a sentenza.
b) Con sentenza n. 1203/2024, depositata il 18/03/2024, il giudice di Pace di
Barra, Dott.ssa Antonella Giugliano, rigettava la domanda, così statuendo:
“1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese”.
In particolare, il rigetto veniva così motivato dal Giudice di prime cure: “Ciò posto, nel merito, la domanda va rigettata in quanto non adeguatamente provata. La dinamica del sinistro descritta nell'atto di vocatio in jus non è convincente, in quanto non regge al vaglio critico condotto alla stregua dei
3 risultati dell'inchiesta istruttoria, in particolare dei documenti prodotti e delle deduzioni logiche. Si segnala che risultano lacunose, generiche e contraddittorie, le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, tal
[...]
la cui deposizione non persuade e ciò solo è sufficiente al rigetto Tes_1
della domanda. Ed infatti, il suindicato testimone non ha riferito né delle condizioni meteorologiche né del traffico al momento del sinistro, né la presenza di segnali stradali. In ogni caso, la descrizione delle lesioni riportate dall'attrice è stata estremamente generica. Come è noto, le dichiarazioni orali meritano una particolare attenzione valutativa e il giudice
è tenuto a verificare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi e oggettivi nonché l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni con gli ulteriori elementi di prova acquisiti. Ed infatti, dal confronto della deposizione testimoniale resa dal suindicato teste con le ulteriori risultanze probatorie, emergono elementi contraddittori che inficiano l'attendibilità del testimone. Orbene, non sono stati versati in atti i rilievi fotografici relativi alla Chevrolet, Tg. DJ300TR, sulla quale l'istante viaggiava, né è stata prodotta alcuna certificazione idonea a dimostrare la proprietà del suddetto veicolo e la circostanza che questo fosse regolarmente assicurato… In altri termini, ogni richiesta di risarcimento a carico del Fondo è vincolata ad uno stringente onere probatorio, che, nel caso di specie, non risulta soddisfatto.
Né parte istante ha prodotto agli atti eventuale denuncia/querela, sporta alle competenti autorità, per il reato di che trattasi, che avrebbe presidiato la sua istanza risarcitoria in ordine alla rilevantissima circostanza che il dedotto sinistro era stato provocato da un veicolo non identificato… Proprio la presentazione di una denuncia/querela avrebbe costituito, non condizione di proponibilità, ma elemento dirimente ai fini della qualificazione del fatto ossia che l'incidente stradale de quo fosse stato causato da un veicolo non
4 identificato. È pur vero che, nella fattispecie de qua, è stata espletata CTU medico-legale che, inter alia, ha stabilito la compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro in oggetto, tuttavia, come è noto, tale strumento non può essere utilizzato per esonerare la parte dal suo onere probatorio, che, nel caso di specie, non è stato compiutamente assolto…In definitiva, non essendo stata raggiunta la prova, la domanda va rigettata. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, mentre quelle occorse per la CTU restano definitivamente a carico dell'attrice”.
Dunque, il Giudice di Pace di Barra, Dott.ssa Giugliano, rigettava la domanda attorea, compensava le spese di giudizio e poneva definitivamente a carico di parte attrice le spese della CTU.
c) La sentenza del Giudice di Pace di Barra, è stata impugnata da Parte_1
con atto di appello, con il quale è stata chiesta la riforma della
[...]
medesima sentenza e per l'effetto, previo accertamento della esclusiva responsabilità del veicolo non identificato nella produzione dell'evento dannoso e conseguentemente l'obbligo del FGVS ex lege di risarcire i danni, con conseguente condanna di – quale impresa designata Controparte_1
FGVS Regione Campania –al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, per danno biologico e morale, comunque derivanti dal sinistro per cui è causa.
A sostegno del proposto appello, la sig.ra ha dedotto che Parte_1
la sentenza di primo grado sarebbe stata affetta da errores in iudicando ed, in particolare, da un'erronea interpretazione dei fatti e delle prove, con particolare riferimento alla deposizione testimoniale, confrontata pure con le ulteriori risultanze probatorie, ed al comportamento omissivo di essa istante che non sporgendo denunzia/querela non ha provato la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato, elemento dirimente ai fini della qualificazione giuridica del fatto.
5 d) L'appellata quale Impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del l.r.p.t., si è costituita con comparsa di costituzione e risposta e ha chiesto di dichiarare l'appello improcedibile ed inammissibile e, in ogni caso, rigettarlo perché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza appellata,
e) All'udienza del 11.02.2025, i procuratori delle parti in causa si riportavano ai propri scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento nonché la concessione del termine di giorni 60 per il deposito di scritti conclusionali.
f) In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla parte appellata.
Invero, l'appello in esame è regolato dal regime delineato dagli artt. 342, 345,
348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e che si applica ai giudizi di appello introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso in esame.
In particolare, il nuovo art. 342 c.p.c. prevede che “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'art.163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello
6 esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice. Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
Sebbene non risulti necessario l'utilizzo di formule sacramentali o la proposizione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. S.U. sentenza 27199 del 16 novembre 2017), resta da considerare il principio della necessaria specificità dei motivi di appello, previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c., che richiede pertanto che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, al giudice siano indicate, oltre ai punti ed ai capi della decisione investiti dal gravame, anche le ragioni correlate ed alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma, cosicché il "quantum appellatum" resti individuato in modo chiaro ed esauriente. Per costante giurisprudenza, in particolare secondo l'orientamento consolidatosi dopo la nota novella dell'art. 342 c.p.c.,
l'appellante deve riproporre la richiesta di tutela formulata al primo giudice con una sufficiente puntualizzazione, sì da consentire la precisa delimitazione dell'oggetto del contendere nel giudizio di secondo grado, così come era peraltro prescritto, pur se con minor rigore, anche nel regime processuale previgente. Quindi le doglianze dell'appellante debbono essere specificamente riferite a parti individuate della sentenza, e ciò anche ai fini dell'applicazione della regola del giudicato c.d. interno, poiché le parti della sentenza non oggetto di impugnazione passano in giudicato ex art. 329, II comma, c.p.c. (così anche Cass. n. 14740/2005 e più di recente Cass. n.
7931/2013).
7 Come infatti reiteratamente chiarito dalla Cassazione, il principio della necessaria specificità dei motivi di appello, previsto dall'art. 342, comma 1,
c.p.c., richiede che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, al giudice siano indicate, oltre ai punti ed ai capi della decisione investiti dal gravame, anche le ragioni correlate ed alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma, cosicché il quantum appellatum resti individuato in modo chiaro ed esauriente” (Cass. n.
10878/2015). Invero, sensi dell'art. 342 c.p.c., ai fini della specificità dei motivi di appello – necessari anche sulla scorta della disciplina previgente-
l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle stesse ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. Pertanto, nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede l'appello devono avere i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta la precisa individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione (Cass. civile, sez. II, 08/04/2016, n. 6932).
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che l'appellante ha indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo Giudice.
g) Ciò premesso, occorre nel caso in esame, analizzare i motivi di doglianza lamentati da parte appellante.
8 In primo luogo, occorre vagliare l'eccezione di improcedibilità sollevata da a pagina 4 della comparsa di costituzione e risposta in Controparte_1
primo grado.
L'eccezione va disattesa.
Invero, nella produzione di primo grado dell'attrice, odierna appellante, sono contenute le lettere di costituzione in mora inviate a mezzo racc. A/R sia alle quale impresa designata ex. art. 283 e ss del D. Lgs Controparte_1
209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S. sia alla
F.G.V.S. Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., CP_3
lettere di costituzione in mora redatte in modo analitico e preciso, con l'indicazione di tutti gli elementi, requisiti di forma e contenuto previsti dal
D. Lgs 209/2005.
Va disattesa, altresì, l'eccezione di prescrizione del diritto vantato da parte attrice in applicazione dell'art. 2947 II comma c.c. e dell'art. 290 del D. Lgs
209/2005, eccezione di prescrizione sollevata, in primo grado a pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta, dalla convenuta Controparte_4
n.q. di F.G.V.S., odierna appellante.
Invero, parte attrice nella produzione di parte, ha inserito tutti gli atti interruttivi della prescrizione.
Orbene, il sinistro per cui è causa si è verificato il giorno 01.01.2016.
La prima lettera di costituzione in mora veniva regolarmente inviata e ricevuta dall'odierna appellata n.q. di F.G.V.S. il 22.01.2016, e Controparte_1
dalla l 25.01.2016. CP_5
Successivamente, altra lettera di costituzione in mora a mezzo A/R veniva regolarmente inviata e ricevuta dalla n.q. di F.G.V.S. il Controparte_1
10.05.2016 e dalla l 11.05.2016. CP_5
Vi è, agli atti, altra lettera di costituzione in mora a mezzo A/R regolarmente
9 inviata e ricevuta dalla n.q. di F.G.V.S. il 23.03.2017 e Controparte_1
dalla il 28.02.2017. CP_5
Altra lettera di costituzione in mora a mezzo A/R veniva regolarmente inviata e ricevuta dalla n.q. di F.G.V.S. il 18.01.2020 e dalla Controparte_1
il 14.01.2020. CP_5
Successivamente, il procuratore dell'attrice, odierna appellante, provvedeva ad inviare ulteriore lettera di costituzione in mora a mezzo pec, ricevuta dall'odierna appellata di F.G.V.S. e dalla Controparte_6 CP_5
F.G.V.S. in data 27.04.2021.
[...]
In data 20.05.2021, veniva notificato regolarmente atto di citazione alle n.q. di F.G.V.S., dando avvio al giudizio per cui è causa. Controparte_1
h) Secondo la prospettazione dell'appellante, la sentenza sarebbe da riformare, in quanto il Giudice di Pace non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze dell'espletata prova testimoniale e avrebbe, conseguentemente, errato nel non ritenere adeguatamente provata la domanda risarcitoria dell'istante.
Il giudice di prime cure ha statuito che l'attrice, odierna appellante, non ha assolto l'onere ex art. 2967 c.c., di dimostrare i fatti storici posti a fondamento della pretesa di cui all'atto introduttivo, ritenendo poco credibile il teste escusso, poiché lo stesso ha reso dichiarazioni lacunose, generiche e contraddittorie rispetto ai documenti prodotti ed alle deduzioni logiche.
Nel caso di specie, anche il Tribunale, così come il giudice di prime cure, alla stregua del prudente apprezzamento di cui all'art. 116 c.p.c. ritiene che sussistano dubbi sull'attendibilità dell'unico teste indotto dall'attrice, il quale non ha superato il rigoroso vaglio giudiziale circa l'univoca coerenza delle dichiarazioni rese innanzi al Giudice di Pace.
Invero, si rileva che la descrizione dei fatti è generica, scarna, imprecisa e
10 lacunosa, nonché contraddittoria, quindi, tale da non provare le modalità del sinistro verificatosi il giorno 01.01.2016.
In particolare, il teste escusso, pur indicando il luogo e il tempo del fatto, non descrive con la dovuta precisione la dinamica del fatto, né elementi dirimenti quali: le condizioni della strada, la presenza o meno di incolonnamenti e/o elementi circa la presenza di traffico o meno sulla strada, non precisa le condizioni meteorologiche né i motivi ostativi a rilevare il numero di targa del veicolo investitore.
Nello specifico, il teste escusso all'udienza del 14.02.2023, Testimone_1
ha dichiarato innanzi al Giudice di prime cure di aver visto, allorquando era a bordo della propria autovettura, nelle circostanze di luogo e di tempo di cui all'atto di citazione, un'autovettura Chrevolet di colore scuro, che procedeva nella sua stessa direzione, con andatura rettilinea e regolare ed a bassa velocità. Ricordava, altresì, di aver visto un autoveicolo di colore scuro di medie dimensioni, del quale non poteva precisare marca e modello, il cui conducente superava in grande velocità sul lato sinistro, l'autovettura condotta dal teste e gli si posizionava davanti, per poi urtare con la sua parte anteriore la parte posteriore della Il teste escusso riferiva che il CP_7
veicolo che lo aveva superato andava molto veloce e l'impatto è stato violento e che, in conseguenza dell'urto, la veniva sospinta contro un CP_7
muretto che si trovava sul lato destro della carreggiata. Il teste ha riferito, poi, di essersi accostato sulla destra ed essere sceso dall'auto per constatare le condizioni di salute delle persone a bordo della ricordando che alla CP_7
guida della vi era un uomo e sul sedile anteriore vi era una donna CP_7
di circa 40/50 anni, che si slacciava la cintura di sicurezza e lamentava forti dolori al braccio destro ed al gomito destro.
Il teste escusso riferiva che il veicolo scuro investitore che lo aveva superato
11 e che aveva urtato la Chevrolet, dopo l'incidente, non si fermava a prestare soccorso, ma, anzi, accelerava ulteriormente e scappava via verso Quarto
(Na), non riuscendo ad annotare il numero di targa del veicolo in quanto il tutto è accaduto molto velocemente.
Il teste ha riferito che la Chevrolet, a bordo della quale viaggiava come trasportata l'istante, procedeva con andatura rettilinea e regolare e a bassa velocità. Tuttavia, non sono emersi dalla deposizione resa, altri elementi in merito alla situazione di traffico o di incolonnamento nella strada luogo del sinistro. Nulla è stato precisato circa la circostanza se la strada fosse trafficata o libera;
in particolare, ove la strada fosse stata libera - come è logico dedurre considerato il giorno e l'orario in cui si è verificato il sinistro per cui è causa, ossia 01.01.16 ore 06.00 del mattino (giorno festivo) - appare piuttosto inverosimile la dinamica riferita dal teste escusso, in quanto con strada libera, il conducente del veicolo non identificato avrebbe agevolmente sorpassato entrambi i veicoli avendone lo spazio e la possibilità, essendo la strada del tutto libera.
Appare singolare che il teste non abbia potuto rilevare il modello e la marca del veicolo investitore rimasto sconosciuto e, soprattutto, non ha specificato il motivo del mancato rilievo del numero di targa, limitandosi ad affermare che il conducente del veicolo non identificato aveva una forte velocità e dopo l'urto, anziché fermarsi, accelerava ulteriormente e scappava via verso Quarto
(Na) e riferendo che, alzato lo sguardo, il veicolo investitore aveva già superato un altro veicolo e perciò gli era impossibile prendere la targa.
Difatti, sembra incomprensibile come il conducente del veicolo non identificato non abbia rallentato a seguito dell'urto, ovvero non abbia subito alcuno sbandamento per effetto dell'urto che, come riferito espressamente dal teste, è stato molto forte, così forte e violento tale da sospingere il veicolo
12 Chevrolet tg. DJ300TR contro un muretto posto sulla destra della carreggiata.
Appare inverosimile che il conducente del veicolo investitore rimasto sconosciuto a seguito di un urto così violento, come riferito dal teste escusso, non solo non abbia avuto un rallentamento o uno sbandamento, ma sia stato in grado di accelerare ed addirittura superare un altro veicolo non permettendo così al teste escusso di rilevarne il numero di targa.
Anche, il Tribunale, condividendo la tesi del Giudice di prime cure, ritiene tale deposizione testimoniale lacunosa, generica ed imprecisa;
infatti, l'unico teste escusso in primo grado, con dichiarazioni carenti e generiche, non ha offerto elementi idonei a comprendere l'esatta dinamica del sinistro né le sue modalità.
Per di più, parte attrice non provvedeva a sporgere denuncia-querela contro ignoti, di fatto, vanificando ogni tentativo di rintracciare il veicolo rimasto non indentificato, anche acquisendo i filmati delle telecamere eventualmente presenti sulla strada teatro del sinistro, onde consentire l'identificazione del veicolo investitore rimasto sconosciuto.
Al riguardo, la giurisprudenza è costante nel ribadire che, in caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicembre
1969, n. 990, nei confronti dell'impresa designata, ma tale circostanza può, comunque, costituire indizio circa l'effettivo avveramento del sinistro (cfr
Cass. civ., sent. n. 3019 del 17.02.2016).
In altri termini, l'omessa denunzia all'A.G. del sinistro cagionato da un veicolo non identificato - strumentale solo all'attivazione dell'azione penale
- non preclude, di per sé solo considerata, alla vittima di chiedere il risarcimento del danno nei confronti del Fondo di garanzia, ma si tratta di un
13 elemento che, unitamente alle altre risultanze istruttorie, deve essere adeguatamente e criticamente valutato al fine di ravvisare la sussistenza dei presupposti per l'azione, sicché l'omessa denuncia o l'assenza di una denuncia circostanziata può e deve essere apprezzata “alla luce delle nozioni di comune esperienza, tra le quali si annovera il dato che, quante volte sia possibile, la vittima (o altri per lei) presenta una denuncia il più possibile circostanziata delle modalità produttive del danno ad opera di un veicolo non identificato e degli elementi utili a tentarne l'identificazione. Se non lo abbia fatto, tanto può assumere rilievo ai fini della valutazione da parte del giudice del merito che, nella ragionevole discrezionalità di valutazione delle complessive risultanze processuali che gli è riservata, ben può rigettare anche solo per questo la domanda” (cfr Cass. civ., sent. n. 7270 del
11.05.2012).
Nel caso di specie, stante l'inattendibilità del narrato del testimone escusso in primo grado, non può dirsi provata la dinamica dei fatti come descritti dalla parte attrice, né che le lesioni riportate dall'istante odierna appellante, siano causalmente ricollegabili alla condotta del conducente del veicolo investitore rimasto sconosciuto. Debbono, quindi, condividersi i dubbi evidenziati dal primo giudice in ordine alla veridicità della dinamica del sinistro, stante la ricostruzione del tutto implausibile della dinamica dell'incidente riferita.
Giova ricordare che il danneggiato che promuova azione di risarcimento dei danni nei confronti del , sul Parte_2
presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere sia di provare che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo sia rimasto sconosciuto senza sua colpa (cfr. Cass. civ., sent. n. 15367 del 13.07.2011).
In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a
14 carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole. L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa sopra richiamata, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 del codice civile, ma altresì alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Orbene, nel caso in esame, la presenza del teste escusso in primo grado sul luogo del sinistro non ha ricevuto riscontri oggettivi considerato che: - non risultano prodotte agli atti di causa fotografie ritraenti il luogo del sinistro nell'immediatezza del suo accadimento né sono stati prodotti rilievi fotografici del veicolo Chevrolet tg DJ300TR, a bordo del quale si trovava a titolo di trasportata l'istante odierna appellante, ritraenti il veicolo in oggetto, nell'immediatezza dell'evento lesivo;
nessuno dei presenti, né il teste escusso in primo grado, si è preoccupato di chiamare le Autorità di polizia, né
l'autoambulanza, nonostante i dolori lamentati dalla . Parte_1
Per di più, l'odierna appellante non provvedeva a sporgere denuncia-querela vanificando, come già detto, qualsiasi tentativo di rintracciare il veicolo di colore scuro rimasto sconosciuto, anche attraverso i filmati delle telecamere presenti sulla strada, teatro del sinistro de quo.
Irrilevante risulta l'avvenuto espletamento, in primo grado, di una ctu
15 medico-legale sull'istante, che si è limitata ad esaminare i certificati medici prodotti e a quantificare le lesioni, ma nulla ha potuto ricostruire circa l'effettiva dinamica dell'evento che ha causato le lesioni refertate. Questo giudicante condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la Ctu non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. ordinanza n.
15521/2019; Cass. civ. n. 25354/2022).
Pertanto, alla luce dei rilievi che precedono non risulta provata la domanda attorea presentata nel giudizio di primo grado.
Pertanto, la sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 1203/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di Barra, Dott.ssa Giugliano, in data 22/11/2023 e depositata in cancelleria in data 18/03/2024, deve essere integralmente confermata e l'appello de quo rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento, ed applicato il valore minimo dei parametri per causa ricompresa nello scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, applicando i parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva ed i parametri minimi per la fase decisionale, per la non particolare complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nella causa d'appello tra nei confronti della Parte_1
16 quale Impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1
liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, così dispone:
I. rigetta l'appello proposto da e conferma integralmente Parte_1
la sentenza impugnata;
II. condanna l'appellante, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi €. 1.276,00 oltre rimborso generale, IVA e CPA se per legge dovuti, a favore della Controparte_1
quale Impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del l.r.p.t.;
III. dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.M.
115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Napoli, così deciso il 15/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
17