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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/07/2025, n. 3737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3737 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6695/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Immigrazione
Il Tribunale di Catania composto dai magistrati
Rosario Maria Annibale Cupri Presidente
Stefania Muratore Giudice rel.-est.
Rossella Vittorini Giudice riunito in camera di consiglio;
all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127ter c.p.c. in data 08/07/2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 6695/2023 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Crisci Vincenzo Parte_1 C.F._1 come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note ex art. 127ter c.p.c. del 23/06/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso ex artt. 281decies c.p.c. e 19ter d. lgs. 150/2011, depositato in data 30/05/2023,
nato in data [...] ad Accara, in [...], ha impugnato il provvedimento Parte_1
Cat. A. 12/Imm./n. 1972023 emesso dalla Questura di Catania in data 03/03/2023, notificato in data 04/05/2023, di rigetto dell'istanza del 15/03/2021 di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, di annullare il pagina 1 di 6 provvedimento impugnato e, per l'effetto, di riconoscere il proprio diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1 e 1.2, D. Lgs. 286/1998.
Con decreto del 24/07/2023 è stata sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Il non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e dei Controparte_1 verbali di udienza.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Con note ex art 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 21/11/2024, parte ricorrente ha insistito in ricorso e chiesto che la causa venisse posta in decisione.
Con ordinanza del 25/11/2024 è stato invitato il ricorrente a produrre il parere negativo reso dalla
Commissione Territoriale, prodromico del provvedimento impugnato.
Con note ex art 127ter, in sostituzione dell'udienza del 12/6/2025, parte ricorrente ha depositato quanto richiesto e ha insistito in ricorso.
Con ordinanza del 18/6/2025 è stata dichiarata la contumacia del e, ai sensi Controparte_1 degli artt. 281terdecies e 275bis c.p.c., è stata fissata l'udienza collegiale in data 8/07/2025, poi sostituita da termine per note ex art. 127ter c.p.c., ed è stato assegnato alle parti termine fino al
27/06/2025 per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e fino al 04/07/2025 per note conclusionali.
Parte ricorrente, con note ex art. 127ter, in sostituzione dell'udienza in data 8/7/2025, ha insistito nelle conclusioni rassegnate in ricorso e chiesto che la causa venisse posta in decisione.
II. Occorre precisare che parte resistente del presente giudizio è il , il quale è Controparte_1 tenuto a costituirsi tramite difesa tecnica dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, non essendo prevista dalla legge, nel presente rito semplificato di cognizione, la possibilità di costituzione tramite il funzionario dell'articolazione periferica dell'amministrazione statale. Pertanto, ai fini della costituzione in giudizio, non potrà essere presa in considerazione la memoria depositata dalla
Questura di Catania il 10/10/2024, a firma del dirigente dell' e per tale Controparte_2 ragione è stata dichiarata la contumacia del .Controparte_1
III. Si osserva in diritto che il decreto-legge n. 130/2020, convertito, con modifiche, in legge n.
173/2020, in vigore dal 20/12/2020, ha introdotto molteplici modifiche al testo unico sull'immigrazione (d.lgs. n. 286/1998).
pagina 2 di 6 In particolare, l'art. 1 del citato decreto-legge 130/2020, come convertito dalla legge 173/2020, ha sostituito il comma 1.1 dell'articolo 19 d. lgs. n. 286/1998 così prevedendo:
«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine».
Dopo il comma 1.1 è stato inserito il seguente:
«1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e
1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano
i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale».
L'art. 15 del decreto-legge 130/2020, intitolato “Disposizioni transitorie”, ha previsto che “Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali”.
L'art. 7 del decreto legge n. 20/2023 («Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare»), convertito con modificazioni dalla legge n. 50/2023, ha tra l'altro modificato la disciplina della protezione speciale, espungendo il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, e quindi l'esplicito riferimento alla tutela del diritto alla vita privata e familiare. Ha inoltre espunto la seconda parte del comma 1.2, che prevedeva l'obbligo del questore, previo parere della commissione territoriale, di rilasciare un pagina 3 di 6 permesso di soggiorno per protezione speciale, ricorrendone i presupposti, a coloro che richiedevano altro tipo di permesso di soggiorno. Ha, infine, escluso (espungendo la lett. a dall'art. 6, comma 1-bis, d.lgs n. 286/98) la sua convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Ciò chiarito in diritto, l'odierno ricorrente ha avanzato l'istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale in data 15/3/2021, per cui trova applicazione la disciplina antecedente all'entrata in vigore del d.l. 20/2023.
Nel caso in esame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 19 d. lgs. 286/1998 (come già detto, nel testo anteriore al d.l. 20/2023) per il riconoscimento della protezione speciale, stante che l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, considerata inammissibile non solo dal richiamato art. 19,
c.
1.1 D.lgs. 286/98, ma anche dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).
Il ricorrente, infatti, giunto in Italia nel 2015, ha, innanzitutto, provato di aver conseguito il diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione con la votazione di 6/10, rilasciato dal
C.P.I.A. CT1 Catania il 30/6/2022.
Il ricorrente ha, inoltre, documentato la propria integrazione sociale e lavorativa, risultando dalla documentazione in atti che, nel 2019, ha avviato una propria attività di impresa di commercio al dettaglio di telefoni e computers, di cui ha depositato: segnalazione certificata di inizio attività; estratto dal registro delle imprese del 14/7/2022; relazione tecnica illustrativa;
ricevuta di avvenuta registrazione presso l'Agenzia dell'Entrate, datata il 13/1/2022, del contratto di locazione dell'immobile ove svolge la propria attività, decorrente dal 10/1/2022 e scadente il 9/1/2028.
Il ricorrente ha, altresì, prodotto dichiarazione dei redditi 2019, 2020, 2021, 2024.
Il ricorrente ha poi dato atto di godere di stabilità abitativa a Catania, producendo certificato storico di residenza, attestante la propria iscrizione nel registro anagrafico della popolazione residente del Comune di Catania a partire dal 26/6/2018.
La documentazione in atti attesta un buon livello di integrazione del ricorrente nel territorio nazionale, in cui vive da dieci anni. È certamente ravvisabile un serio rischio di compromissione della sua vita privata in relazione alle difficoltà di pari reinserimento, soprattutto lavorativo, economico e sociale, che egli potrebbe incontrare in caso di rientro nel Paese.
pagina 4 di 6 Inoltre, in sede di ricorso, il ricorrente ha dichiarato di avere una relazione stabile con ER
, nata in [...] il [...] (a cui il Tribunale di Catania, con decreto del 23/3/2023,
[...] allegato al ricorso, ha riconosciuto lo status di rifugiato), con la quale ha avuto un figlio,
[...]
nato a [...] il [...] (vedi estratto per riassunto dell'atto di nascita allegato al Per_2 ricorso). Come precisato dalla Suprema Corte, "in materia di protezione speciale o complementare, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.,T.U.I., nel testo vigente ratione temporis, ossia prima dell'entrata in vigore del D.L.
10.3.2023 n. 20, conv. nella l.
5.5.2023 n. 50, il parametro del vincolo familiare del cittadino straniero nel territorio nazionale ha un rilievo autonomo rispetto a quello del suo inserimento socio - lavorativo, atteso che il primo profilo inerisce al rispetto della vita familiare, mentre il secondo è riconducibile al diverso ambito del diritto al rispetto della vita privata. Ne consegue che la tutela dovrà accordarsi anche in ipotesi della sola ricorrenza del vincolo familiare, sempre che il suddetto vincolo –che non deve quindi necessariamente ricorrere simultaneamente e in via cumulativa con i requisiti relativi all'integrazione sociale e lavorativa- abbia le concrete connotazioni previste dalla norma, quanto a natura ed effettività, sì da integrare un radicamento affettivo" (vedi Cass. 30736/2023).
Nel caso di specie, peraltro, essendo applicabile la normativa in materia di protezione speciale, non sarà neppure necessario il giudizio di comparazione tra la situazione del richiedente in Italia e quella che egli troverebbe nel proprio paese di origine, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass., Sez. Un., 9/09/2021, n. 24413; Cass. Sez. Un. 13/11/2019, n. 29459) ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.
Per riconoscere la protezione speciale ex art. 19 c.
1.1. D.lgs. 286/1998 (nel testo anteriore al d.l.
20/2023), è invero sufficiente rilevare la presenza di una vita privata del richiedente da tutelare, in quanto autonomo oggetto di un diritto (in tal senso, Corte EDU, 14/02/2019, c. Italia), Per_3 ricomprendendo la protezione di cui all'art. 8 CEDU “l'intera rete di relazioni che il richiedente si
è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la "vita privata" di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, «sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità»”
(Cass., Sez. Un., 9/09/2021, n. 24413).
Non appare ricorrere, infine, nel caso di specie, alcuna ragione di sicurezza nazionale, ordine e sicurezza pubblica o protezione della salute, tale da ritenere ammissibile il respingimento del ricorrente anche in presenza del radicamento sul territorio nazionale.
pagina 5 di 6 Alla luce di quanto sopra, tenuto conto del percorso di integrazione socio-lavorativo compiuto dal ricorrente, dei suoi legami familiari in Italia e della lunga durata della presenza sul territorio italiano, va riconosciuta la protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, c.
1.1 e 1.2, D.lgs. 286/1998, e riconosciuto, altresì, il diritto al rilascio del conseguente permesso di soggiorno, dal momento che il respingimento del ricorrente costituirebbe un'inammissibile violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare.
IV. Considerato che la maggior parte della documentazione lavorativa attestante i requisiti per il riconoscimento della protezione speciale è stata prodotta soltanto nel presente giudizio, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: accoglie il ricorso avanzato e, per l'effetto, dichiara il diritto di al rilascio del Parte_1 permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19, commi 1.1 e 1.2, del D.Lgs. n.
286/1998, come modificato dal D.L. n. 130/2020 convertito in L. n. 173/2020, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ex art. 6, D.Lgs. n. 286/1998, non sussistendo cause di esclusione;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 10/07/2025.
Il Presidente
Rosario Maria Annibale Cupri
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Immigrazione
Il Tribunale di Catania composto dai magistrati
Rosario Maria Annibale Cupri Presidente
Stefania Muratore Giudice rel.-est.
Rossella Vittorini Giudice riunito in camera di consiglio;
all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127ter c.p.c. in data 08/07/2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 6695/2023 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Crisci Vincenzo Parte_1 C.F._1 come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note ex art. 127ter c.p.c. del 23/06/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso ex artt. 281decies c.p.c. e 19ter d. lgs. 150/2011, depositato in data 30/05/2023,
nato in data [...] ad Accara, in [...], ha impugnato il provvedimento Parte_1
Cat. A. 12/Imm./n. 1972023 emesso dalla Questura di Catania in data 03/03/2023, notificato in data 04/05/2023, di rigetto dell'istanza del 15/03/2021 di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, di annullare il pagina 1 di 6 provvedimento impugnato e, per l'effetto, di riconoscere il proprio diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1 e 1.2, D. Lgs. 286/1998.
Con decreto del 24/07/2023 è stata sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Il non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e dei Controparte_1 verbali di udienza.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Con note ex art 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 21/11/2024, parte ricorrente ha insistito in ricorso e chiesto che la causa venisse posta in decisione.
Con ordinanza del 25/11/2024 è stato invitato il ricorrente a produrre il parere negativo reso dalla
Commissione Territoriale, prodromico del provvedimento impugnato.
Con note ex art 127ter, in sostituzione dell'udienza del 12/6/2025, parte ricorrente ha depositato quanto richiesto e ha insistito in ricorso.
Con ordinanza del 18/6/2025 è stata dichiarata la contumacia del e, ai sensi Controparte_1 degli artt. 281terdecies e 275bis c.p.c., è stata fissata l'udienza collegiale in data 8/07/2025, poi sostituita da termine per note ex art. 127ter c.p.c., ed è stato assegnato alle parti termine fino al
27/06/2025 per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e fino al 04/07/2025 per note conclusionali.
Parte ricorrente, con note ex art. 127ter, in sostituzione dell'udienza in data 8/7/2025, ha insistito nelle conclusioni rassegnate in ricorso e chiesto che la causa venisse posta in decisione.
II. Occorre precisare che parte resistente del presente giudizio è il , il quale è Controparte_1 tenuto a costituirsi tramite difesa tecnica dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, non essendo prevista dalla legge, nel presente rito semplificato di cognizione, la possibilità di costituzione tramite il funzionario dell'articolazione periferica dell'amministrazione statale. Pertanto, ai fini della costituzione in giudizio, non potrà essere presa in considerazione la memoria depositata dalla
Questura di Catania il 10/10/2024, a firma del dirigente dell' e per tale Controparte_2 ragione è stata dichiarata la contumacia del .Controparte_1
III. Si osserva in diritto che il decreto-legge n. 130/2020, convertito, con modifiche, in legge n.
173/2020, in vigore dal 20/12/2020, ha introdotto molteplici modifiche al testo unico sull'immigrazione (d.lgs. n. 286/1998).
pagina 2 di 6 In particolare, l'art. 1 del citato decreto-legge 130/2020, come convertito dalla legge 173/2020, ha sostituito il comma 1.1 dell'articolo 19 d. lgs. n. 286/1998 così prevedendo:
«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine».
Dopo il comma 1.1 è stato inserito il seguente:
«1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e
1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano
i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale».
L'art. 15 del decreto-legge 130/2020, intitolato “Disposizioni transitorie”, ha previsto che “Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali”.
L'art. 7 del decreto legge n. 20/2023 («Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare»), convertito con modificazioni dalla legge n. 50/2023, ha tra l'altro modificato la disciplina della protezione speciale, espungendo il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, e quindi l'esplicito riferimento alla tutela del diritto alla vita privata e familiare. Ha inoltre espunto la seconda parte del comma 1.2, che prevedeva l'obbligo del questore, previo parere della commissione territoriale, di rilasciare un pagina 3 di 6 permesso di soggiorno per protezione speciale, ricorrendone i presupposti, a coloro che richiedevano altro tipo di permesso di soggiorno. Ha, infine, escluso (espungendo la lett. a dall'art. 6, comma 1-bis, d.lgs n. 286/98) la sua convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Ciò chiarito in diritto, l'odierno ricorrente ha avanzato l'istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale in data 15/3/2021, per cui trova applicazione la disciplina antecedente all'entrata in vigore del d.l. 20/2023.
Nel caso in esame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 19 d. lgs. 286/1998 (come già detto, nel testo anteriore al d.l. 20/2023) per il riconoscimento della protezione speciale, stante che l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, considerata inammissibile non solo dal richiamato art. 19,
c.
1.1 D.lgs. 286/98, ma anche dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).
Il ricorrente, infatti, giunto in Italia nel 2015, ha, innanzitutto, provato di aver conseguito il diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione con la votazione di 6/10, rilasciato dal
C.P.I.A. CT1 Catania il 30/6/2022.
Il ricorrente ha, inoltre, documentato la propria integrazione sociale e lavorativa, risultando dalla documentazione in atti che, nel 2019, ha avviato una propria attività di impresa di commercio al dettaglio di telefoni e computers, di cui ha depositato: segnalazione certificata di inizio attività; estratto dal registro delle imprese del 14/7/2022; relazione tecnica illustrativa;
ricevuta di avvenuta registrazione presso l'Agenzia dell'Entrate, datata il 13/1/2022, del contratto di locazione dell'immobile ove svolge la propria attività, decorrente dal 10/1/2022 e scadente il 9/1/2028.
Il ricorrente ha, altresì, prodotto dichiarazione dei redditi 2019, 2020, 2021, 2024.
Il ricorrente ha poi dato atto di godere di stabilità abitativa a Catania, producendo certificato storico di residenza, attestante la propria iscrizione nel registro anagrafico della popolazione residente del Comune di Catania a partire dal 26/6/2018.
La documentazione in atti attesta un buon livello di integrazione del ricorrente nel territorio nazionale, in cui vive da dieci anni. È certamente ravvisabile un serio rischio di compromissione della sua vita privata in relazione alle difficoltà di pari reinserimento, soprattutto lavorativo, economico e sociale, che egli potrebbe incontrare in caso di rientro nel Paese.
pagina 4 di 6 Inoltre, in sede di ricorso, il ricorrente ha dichiarato di avere una relazione stabile con ER
, nata in [...] il [...] (a cui il Tribunale di Catania, con decreto del 23/3/2023,
[...] allegato al ricorso, ha riconosciuto lo status di rifugiato), con la quale ha avuto un figlio,
[...]
nato a [...] il [...] (vedi estratto per riassunto dell'atto di nascita allegato al Per_2 ricorso). Come precisato dalla Suprema Corte, "in materia di protezione speciale o complementare, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.,T.U.I., nel testo vigente ratione temporis, ossia prima dell'entrata in vigore del D.L.
10.3.2023 n. 20, conv. nella l.
5.5.2023 n. 50, il parametro del vincolo familiare del cittadino straniero nel territorio nazionale ha un rilievo autonomo rispetto a quello del suo inserimento socio - lavorativo, atteso che il primo profilo inerisce al rispetto della vita familiare, mentre il secondo è riconducibile al diverso ambito del diritto al rispetto della vita privata. Ne consegue che la tutela dovrà accordarsi anche in ipotesi della sola ricorrenza del vincolo familiare, sempre che il suddetto vincolo –che non deve quindi necessariamente ricorrere simultaneamente e in via cumulativa con i requisiti relativi all'integrazione sociale e lavorativa- abbia le concrete connotazioni previste dalla norma, quanto a natura ed effettività, sì da integrare un radicamento affettivo" (vedi Cass. 30736/2023).
Nel caso di specie, peraltro, essendo applicabile la normativa in materia di protezione speciale, non sarà neppure necessario il giudizio di comparazione tra la situazione del richiedente in Italia e quella che egli troverebbe nel proprio paese di origine, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass., Sez. Un., 9/09/2021, n. 24413; Cass. Sez. Un. 13/11/2019, n. 29459) ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.
Per riconoscere la protezione speciale ex art. 19 c.
1.1. D.lgs. 286/1998 (nel testo anteriore al d.l.
20/2023), è invero sufficiente rilevare la presenza di una vita privata del richiedente da tutelare, in quanto autonomo oggetto di un diritto (in tal senso, Corte EDU, 14/02/2019, c. Italia), Per_3 ricomprendendo la protezione di cui all'art. 8 CEDU “l'intera rete di relazioni che il richiedente si
è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la "vita privata" di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, «sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità»”
(Cass., Sez. Un., 9/09/2021, n. 24413).
Non appare ricorrere, infine, nel caso di specie, alcuna ragione di sicurezza nazionale, ordine e sicurezza pubblica o protezione della salute, tale da ritenere ammissibile il respingimento del ricorrente anche in presenza del radicamento sul territorio nazionale.
pagina 5 di 6 Alla luce di quanto sopra, tenuto conto del percorso di integrazione socio-lavorativo compiuto dal ricorrente, dei suoi legami familiari in Italia e della lunga durata della presenza sul territorio italiano, va riconosciuta la protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, c.
1.1 e 1.2, D.lgs. 286/1998, e riconosciuto, altresì, il diritto al rilascio del conseguente permesso di soggiorno, dal momento che il respingimento del ricorrente costituirebbe un'inammissibile violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare.
IV. Considerato che la maggior parte della documentazione lavorativa attestante i requisiti per il riconoscimento della protezione speciale è stata prodotta soltanto nel presente giudizio, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: accoglie il ricorso avanzato e, per l'effetto, dichiara il diritto di al rilascio del Parte_1 permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19, commi 1.1 e 1.2, del D.Lgs. n.
286/1998, come modificato dal D.L. n. 130/2020 convertito in L. n. 173/2020, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ex art. 6, D.Lgs. n. 286/1998, non sussistendo cause di esclusione;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 10/07/2025.
Il Presidente
Rosario Maria Annibale Cupri
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