TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 18/11/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 148 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 18/11/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
, residente in [...], c.f.: CP_1
, rappresentato e difeso giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. C.F._1
UI De EL (c.f.: ), presso il cui studio elettivamente elegge C.F._2 domicilio in Isernia alla Via Umbria (Centro Commercio e Affari) Int. B/24 (pec:
Email_1
RICORRENTE
Contro
(c.f. , con sede legale in Roma, Via Controparte_2 P.IVA_1
Giuseppe GR n. 14, Ente Pubblico Economico, isti-tuito con Decreto Legge 22 ottobre
2016, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 249 del 24 ottobre 2016, (convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225), in persona del suo procuratore speciale Avv. Elena Venditti, in qualità di Responsabile Con- tenzioso Abruzzo, a ciò autorizzato per procura speciale del 25/07/2024 au-tenticata per atto
Notaio - Roma, repertorio nr 181515, raccolta nr 12772, rappresentata e Persona_1 difesa dall'Avv. Luca Frasca - (il quale dichiara di voler ricevere le CodiceFiscale_3 notificazioni e le co-municazioni all'indirizzo PEC Email_2 in virtù di procura speciale apposta su separato documento informatico sotto-scritto digitalmente costituente parte integrante e non separabile del pre-sente atto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in L'Aquila, Via dei Giardini n. 12
1 RESISTENTE
E contro
l' , c.f. in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, nonché per la
[...]
in persona del legale Rappresentante pro-tempore Controparte_4 con sede in Roma, rappresentati e difesi dall'Avv. ARMANDO GAMBINO (cod. fisc.
[...]
– p.e.c.: t) giusta procura C.F._4 Email_3 generale alle liti Notar in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 – Persona_2 raccolta 7313, ed elettivamente domiciliati con il sottoscritto procuratore presso l'Ufficio
Legale Periferico dell' in Teramo, al largo San Matteo n. 6, numero di fax 0861/336410 CP_3
RZ HI
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “in via preliminare, sospendere inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 108 2024 90057237 05/000 del 17-01-2025;
- nel merito, annullare e/o revocare e, comunque, porre in non cale l'intimazione di pagamento n. 108 2024 90057237 05/000 del 17-01-2025 in relazione agli avvisi di addebito sopra indicati e, per l'effetto, dichiarare che il ricorrente non è tenuto a corrispondere alcunché in favore della resistente per le causali in rassegna.”
“- dichiarare quindi inammissibile, improcedibile, Controparte_2 ovvero rigettare perché infondato l'avverso ricorso, quanto meno nei confronti di CP_5
- in via subordinata e salvo gravame, e per la denegata ipotesi di accogli-mento dell'opposizione avversaria in ordine ai motivi afferenti alla notifica degli avviso di addebito e/o alla decadenza dell'Ente previdenziale dal dirit-to alla riscossione, dichiarare tenuto e condannare l' - sede di Teramo, in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_3 garantire e manlevare l'esponente da tutte le Controparte_2 conseguenze del giudizio, compreso il pagamento delle spese del medesimo in caso di soccombenza. Vinte in ogni caso le spese di lite”.
: “nel merito, CP_3
-a) il rigetto dell'opposizione, con ogni consequenziale pronuncia di legge, anche in ordine al pagamento delle spese processuali”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 615 c.p.c. depositato in data 24.1.2025 ha proposto CP_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento notificato dall' Controparte_2
n. 108-2024-90057237-05 in data 17.1.2025, relativamente a n. 31 avvisi di
[...] addebito presupposti, relativi alla contribuzione dovuta alla Gestione Aziende con CP_3
Dipendenti, eccependo i seguenti motivi di impugnazione: a) omessa notifica degli atti
2 presupposti;
-b) decadenza ex art. 25 del Decreto Legislativo n. 46 del 1999; -c) prescrizione estintiva del credito contributivo.
1.2. Si costituiva in giudizio l' eccependo il mancato Controparte_6 rispetto del termine a difesa di trenta giorni per la notifica del ricorso e chiedendone preliminarmente di essere autorizzato a chiamare in casa l' , in ragione della CP_3 legittimazione dell'ente impositore agli adempimenti afferenti alla notifica degli atti presupposti. Eccepiva, altresì, l'inammissibilità dell'opposizione, per decorrenza del termine di 20 giorni di cui all'articolo 617 c.p.c., rispetto ai vizi formali sollevati, sia in relazione agli atti presupposti, che rispetto agli atti prodromici alla intimazione di pagamento. Considerata la regolarità della notifica degli avvisi di addebito, di competente dell'ente impositore, eccepiva l'intervenuta decadenza ex articolo 24 del D.Lgs. 46/99, rispetto all'eccezione di prescrizione del credito contributivo, assumendo, di converso, quanto all'attività svolta in epoca successiva alla notifica degli atti impositivi, la notifica di atti interruttivi della prescrizione, come specificatamente indicati. Aggiungeva, inoltre, che per tutto il periodo compreso tra l'8/03/2020 e il 31/08/2021 erano rimasti sospesi i termini di pagamento e l'attività di riscossione nonché, correlativamente e in coerenza con il disposto dell'art.2935
c.c., i termini di decadenza e prescrizione, richiamando la normativa emergenziale ex l'art. 68, commi 1, 2, 2 bis e 4 bis del D.L. 18/2020, nella versione attualmente vigente, l'art.12 del
D.Lgs 159/2015 ivi richiamato e la Circolare dell' n.25/E del Controparte_2
20/08/2020.
Concludeva, dunque, per il rigetto dell'opposizione.
1.3. Autorizzata la chiamata di terzo, si costituiva in giudizio l' contestando il CP_3 fondamento dell'opposizione ed eccependo la decadenza ex articolo 24 del D.Lgs. 46/99, rispetto all'eccezione di prescrizione del credito contributivo e rispetto a quella di decadenza ex articolo 25 del D.Lgs. 46/99, stante la regolarità della notifica degli avvisi di addebito depositati.
1.4. Così radicatosi il contradditorio, in occasione dell'udienza del 3.6.2025, svolta nelle forme della trattazione scritta, parte opponente eccepiva la inesistenza/nullità della notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca e dell'intimazione di pagamento n. 10820229001195346, in quanto rivolta ad un indirizzo non valido né riconducibile all'odierno ricorrente, privo di un valido domicilio digitale, contestando, altresì, la validità della notifica dell'intimazione di pagamento n. 108 2024 9003699133, in quanto non validamente perfezionato ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., mancando la indicazione sull'avviso di ricevimento del ricevente.
3 Il Giudice, ritenuta la necessità di garantire il contradditorio sul punto, ma anche di ottenere chiarimenti in ordine al domicilio digitale del ricorrente, confermava la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento e rinviata all'udienza del 18.11.2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, solo le parti resistenti hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Come sopra esposto, il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. n. 108
2024 90057237 05/000, limitatamente ai seguenti avvisi di addebito:
1.avviso n. 40820180000026144 del 13-1-2018;
2.avviso n. 40820180000157758 del 15-2-2018;
3.avviso n. 40820180000449189 del 12-5-2018;
4.avviso n. 40820180001496857 del 13-8-2018;
5.avviso n. 40820180001695187 del 14-9-2018;
6.avviso n. 40820180002030189 del 30-10-2018;
7.avviso n. 40820180002130671 del 30-10-2018;
8.avviso n. 40820180002259659 del 4-12-2018;
9.avviso n. 40820180002892463 del 11-1-2019;
10.avviso n. 40820180002892564 del 11-1-2019;
11.avviso n. 40820190000044222 del 30-1-2019;
12.avviso n. 40820190000310278 del 13-3-2019;
13.avviso n. 40820190001262724 del 22-7-2019;
14.avviso n. 40820190001572755 del 14-8-2019;
15.avviso n. 40820190001631787 del 2-9-2019;
16.avviso n. 40820190002692904 del 18-12-2019;
17.avviso n. 40820200000020244 del 17-01-2020;
18.avviso n. 40820200000217160 del 29-01-2020;
19.avviso n. 40820210000048127 del 16-9-2021;
20.avviso n. 40820210000787574 del 20-11-2021;
21.avviso n. 40820220000108354 del 18-3-2022;
22.avviso n. 40820220000345205 del 19-3-2022;
4 23.avviso n. 40820220000543535 del 13-4-2022;
24.avviso n. 40820220000656953 del 24-5-2022;
25.avviso n. 40820220000766836 del 14-6-2022;
26.avviso n. 40820230000508035 del 13-5-2023;
27.avviso n. 40820230000595371 del 31-5-2023;
28.avviso n. 40820230000751047 del 8-7-2023;
29.avviso n. 40820230000849913 del 30-7-2023;
30.avviso n. 40820230001455726 del 18-11-2023;
31.avviso n. 40820230002092873 del 19-12-2023.
Il ricorrente sostiene di aver ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento in data
17.1.2025 ed ha depositato ricorso in opposizione in data 24.1.2025, dunque, entro il termine di venti giorni, sicchè, sotto tale profilo l'eccezione dell' di decadenza ex articolo 617 CP_5
c.p.c non appare fondata.
Nella propria memoria difensiva, infatti, l' assume che l'intimazione di pagamento CP_5
n. 108 2024 90057237 05/000 sia stata notificata in data 17.12.2024, ma non deposita la relata di notifica attestante l'effettiva data di perfezionamento della consegna, sicchè, in mancanza di diversa documentazione, non vi è ragione di confutare quanto dedotto dal ricorrente.
Il ricorrente eccepisce l'omessa notifica degli atti presupposti (gli avvisi di addebito), in funzione recuperatoria della tempestività dell'opposizione, contestando la pretesa nel merito del debito contributivo sotto il profilo della eccepita prescrizione ed ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 46/99, eccependo, comunque, anche la prescrizione quinquennale successiva alla eventuale notifica degli atti presupposti.
La prescrizione estintiva risulta, dunque, eccepita, sia rispetto al merito della pretesa contributiva, in correlazione alla funzione recuperatoria dell'opposizione, sia rispetto al periodo successivo alla notifica degli avvisi di addebito, assumendo l'assenza di validi atti interruttivi successivi.
Avendo il ricorrente sollevato sia vizi inerenti alla notifica degli atti presupposti, sia inerenti all'esercizio dell'attività di riscossione, risulta correttamente esteso il contradditorio anche nei confronti dell'ente impositore.
Ebbene, stante la diversità dei motivi di opposizione sollevati, gli stessi saranno trattati separatamente, dopo una breve disamina del contesto normativo di riferimento.
Premessa normativa
5 3 Come noto, l'intimazione di pagamento è atto strumentale e preordinato all'esecuzione forzata, assolvendo due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Pertanto, il contribuente, il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass.
n.10533/2006; Cass. n.24975/2006; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Quindi, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)
Occorre, altresì, premettere che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta sul tema, "il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n.
46 del 1999, D.L. n. 78 del 2010, art. 17, comma 1, artt. 24,25,29, art. 30, comma 1, conv. in
L. n. 122 del 2010, D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti
6 da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. 6 aprile 2016 n. 6704): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 4 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, avanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni (cinque giorni, prima delle modifiche introdotte del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonchè alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2)
o meno (art. 617 c.p.c., comma 1)" (così, da ultimo Cassazione civile sez. lav., 05/09/2019,
n.22292).
Nella medesima pronuncia appena citata la S.C. ha pure precisato che, nell'ipotesi in cui nell'impugnazione vengano dedotti vizi sia formali che sostanziali, un unico atto introduce due diverse azioni, dunque, "quella relativa al merito andrà notificata all'ente creditore
(D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5) e quella relativa alla regolarità formale della cartella al concessionario della riscossione, che è il soggetto cui è affidato l'esercizio dell'azione esecutiva (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 10", così che "non si realizza alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario tra ente creditore e concessionario per la riscossione: la presenza di entrambi è mera conseguenza della duplicità di azioni".
Ebbene, nel caso di specie, si è verificata proprio tale eventualità in quanto nel ricorso al vaglio sono contenute censure attinenti alla regolarità del procedimento di riscossione
(questioni sulla legittimità della notifica degli atti interruttivi della prescrizione) e censure attinenti al merito della pretesa contributiva.
7 Notifica degli avvisi di addebito
4. Prima di analizzare il caso di specie va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte ricorrente in ordine ai documenti prodotti dall' in CP_5 sede di note autorizzate in data 6.11.2025. A parte il deposito di un precedente giurisprudenziale della Corte di Cassazione, che non può essere inteso qualche nuovo documento, si tratta di documentazione che l' aveva già prodotto in sede di memoria di CP_5 costituzione, ma all'interno del file zippato contraddistinto al numero 7 delle produzioni telematiche. La visura, invece, era stata già prodotta dall' . CP_3
Parte ricorrente eccepisce la omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti all'intimazione di pagamento, assumendo l'estinzione del debito contributivo per intervenuta prescrizione quinquennale.
Al riguardo, appare utile una breve premessa di carattere normativo.
L'articolo 24 comma 5 del D. Lgs. n.46/99 prevede che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
Costituisce ius receptum che in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, comma 5, d.lg. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione
(v. Corte cost., ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli art. 76 e 77, comma 1, cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile anche d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore (Cassazione civile, sez. VI, 19/04/2011, n. 8931; Cass. 5 febbraio 2009 n. 2835).
Tale principio di diritto è stato confermato dalla Suprema Corte che ha affermato: “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione nel merito ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, è previsto a pena di decadenza, sicché la
8 sospensione della riscossione del credito, disposta ai sensi del successivo art. 25, comma 2, non incide sul suo decorso” (Cassazione civile, sez. lav., 06/06/2016, n. 11596).
Una volta accertata la regolare notifica della cartella prodromica, il contribuente, invero, non può più impugnare l'atto successivo, lamentando vizi dell'atto divenuto definitivo, formulando l'eccezione di prescrizione e decadenza per mancata notifica nei termini di legge delle relative cartelle di pagamento, dovendo essa proporsi entro il termine di impugnazione di quest'ultime, decorso il quale, divengono definitive (Cass. n. 19010 del 16/07/2019).
Il principio è stato successivamente ribadito dalla Corte di Cassazione affermando che
"risulta evidente che qualsivoglia eccezione relativa ad atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica
(nella specie, quale conseguenza della dedotta irregolarità della notifica al ricorrente della cartella di pagamento a questo diretta, come tale inidonea, secondo l'assunto del contribuente, ad interrompere il termine prescrizionale del tributo recato da detta cartella), è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato" (cfr.
Cass. n. 3005/2020, in motiv.);
Anche da ultimo la Corte di Cassazione ha affermato che l'intimazione di pagamento (lo stesso vale per il preavviso di fermo, Cassazione civile sez. trib., 12/12/2024, n.32062) che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta (Cassazione civile sez. trib., 28/03/2025, n.8260, in tale pronuncia la Corte di Cassazione ha affermato che essendo il contribuente, in tesi, venuto a conoscenza della pretesa impositiva, già azionata con le cartelle, con la successiva intimazione di pagamento, egli non avrebbe potuto impugnare i vizi relativi alle cartelle di pagamento se non impugnando l'intimazione notificata. Non si è, pertanto, in presenza di una decadenza dall'impugnazione ma di un caso di inammissibilità dell'impugnazione perché azionata nei confronti di atti prodromici, intimazione di pagamento, mai impugnati;
Cass., Sez. V, 11 dicembre 2023, n. 34416; Cass., Sez. V, 14 giugno 2023, n.
17073; Cass., Sez. VI, 28 aprile 2022, n. 13252; Cass., Sez. V, 29 luglio 2011, n. 16641;
Cass., Sez. VI, 16 febbraio 2021, n. 3937; Cass., Sez. VI, 19 gennaio 2021, n. 847; Cass., Sez.
V, 4 ottobre 2018, nn. 24311 e 24312; Cass., Sez. V, 11 maggio 2017, n. 11610; Cass., Sez.
9 VI, 11 marzo 2015, n. 4818; Cass., Sez. V, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. V, 29 marzo
2006, n. 7310; Cass., Sez. V, 6 settembre 2004, n. 17937).
In altri termini, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale/avvisi di addebito per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità/inesistenza della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/11/2016, n.24506).
Trasponendo tali principi al caso di specie si ritiene che l'eccezione di parte ricorrente circa la omessa notifica degli avvisi di addebito risulti immediatamente confutata dalla documentazione in atti, ed in particolare, dalla documentazione prodotta dall' , da cui CP_3 risulta che gli atti impositivi sono stati tutti regolarmente e validamente notificati, a mezzo pec, all'indirizzo di posta elettronica certificata, allora risultante dalla visura personale prodotta in atti.
Tutti gli avvisi di addebito sono stati, infatti, notificati regolarmente e si sono perfezionati mediante emissione di “ricevuta di avvenuta consegna”, utilizzando l'indirizzo pec risultante dalla visura camerale della camera di commercio: Email_4
Dall'esame della visura camerale storica della ditta individuale Controparte_7
, prodotta da in ossequio ad ordine giudiziario, risulta che ha avuto
[...] CP_5 CP_1 come valido indirizzo pec iscritto nel registro delle imprese, dal 25.06.2014 (data della sua comunicazione al registro imprese - cfr. all. 1, pag. 7 visura) al 28.06.2023 (data della sua cancellazione dal registro imprese - cfr. all. 1, pag. 1 visura) quello sul Email_5 quale sono state regolarmente ricevute tutti gli avvisi di addebito, ed anche la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 10876201900000225000 (cfr. doc. 5 allegato alla costituzione eseguita il 13.3.2019, sia la notifica dell'intimazione di pagamento n. CP_5
10820229001195346000 (cfr. doc. 6 allegato alla costituzione , eseguita il 18.05.2022, CP_5
Il ricorrente ha eccepito di non essere titolare di domicilio digitale, depositando stampa dal registro Agenzia per l'Italia Digitale (https://www.agid.gov.it/), da cui risulterebbe che alla data del 18.5.2022 lo stesso non sarebbe stato titolare di alcun indirizzo pec o domicilio digitale.
Ebbene, si ritiene che tale deduzione sia del tutto irrilevante ai fini del decidere, con manifesta infondatezza della doglianza sollevata.
10 Ed infatti, le risultanze emergenti dal registro non potevano evidentemente essere CP_8 presenti alla data del 18 maggio 2022, in quanto a quella data il registro non era ancora CP_8 valido ai fini delle notifiche via pec.
Inoltre, tale registro è solo uno dei registri pubblici validamente utilizzabili ai fini della notifica, con la conseguenza che appare certamente valida e corretta la notifica via pec destinata all'indirizzo pec risultante dal registro delle imprese della Camera di Commercio, a cui il ricorrente era iscritto in virtù della sia attività imprenditoriale svolta.
Peraltro, come anche recentemente affermato dalla Corte di Cassazione, ogni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al registro delle imprese, è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata, ex art. 16 del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 (come novellata dalla legge n. 35 del 2012. Per gli imprenditori individuali analogo obbligo è stato introdotto dall'art. 5 del d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012) (cfr. Cass. 6866/2022, Cass 27348/2021). Tale indirizzo costituisce l'indirizzo "pubblico informatico" che i predetti hanno l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese
(per il periodo successivo alla entrata in vigore delle disposizioni da ultimo citate) e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso -la cui responsabilità, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo al riguardo alcun compito di verifica l'Ufficio camerale (Cass. 31/ 2017; Cass.
16864/2018).
Con sentenza n. 602/2017 la Corte di Cassazione, con riferimento alla notifica di ricorso per la dichiarazione di fallimento, ha affermato che “deve ritenersi valida la notifica regolarmente eseguita all'indirizzo PEC della società rimasto attivo dopo la cancellazione.
La ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, dimostra infatti, fino a prova contraria, che il messaggio è pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal debitore, ovvero nella sfera di conoscibilità del medesimo: dal momento della ricezione del messaggio questi è perciò posto in grado di sapere della pendenza del procedimento e di approntare le proprie difese”.
Il d.lgs. 14/2019 all'art. 33 comma 2 prevede, peraltro, espressamente che “Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. È obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione”.
11 Nel caso di specie, come si evince dalle ricevute di consegna prodotte dall' , gli avvisi CP_3 di addebito sono stati regolarmente notificati presso il citato indirizzo PEC della impresa evidentemente rimasto attivo entro l'anno dalla cancellazione. L'ultimo avviso di addebito risulta, infatti, regolarmente notificato via PEC in data 19.12.2023, come da ricevuta di avvenuta consegna, entro l'anno di cancellazione dal registro delle imprese, avvenuto in data
28.6.2023.
Allo stesso modo, anche la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n.
10876201900000225000 del 13.3.2019 e l'intimazione di pagamento di pagamento
10820229001195346000 del 18.5.2022 sono state regolarmente notificate al suddetto indirizzo PEC risultante da pubblico registro.
Stante la regolarità e validità della notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento, risulta precluso l'accertamento della prescrizione del credito precedente alla notifica degli stessi, in quanto non impugnati nel termine di quaranta giorni ai sensi del D.lgs n. 46 del 1999. Le medesime considerazioni valgono per l'eccezione ex articolo 25 del D.lgs n. 46 del 1999, pure preclusa dalla intervenuta decadenza.
Prescrizione successiva
5. Rispetto, invece, alla prescrizione quinquennale dei crediti maturata successivamente alla notifica degli atti presupposti, l' , a ciò onerata, ha Controparte_6 depositato tutta una serie di atti interruttivi della prescrizione.
Con riferimento agli avvisi di addebito n. 40820180000026144 notificato il 13-1-2018, n.
40820180000157758 notificato il 15-2-2018, n. 40820180000449189 notificato il 12-5-2018,
n. 40820180001496857 noti-ficato il 13-8-2018, n. 40820180001695187 notificato il 14-9-
2018, n. 40820180002030189 notificato il 30-10-2018, n. 40820180002130671 notificato il
30-10-2018, ha notificato allo CP_5 CP_1
- il 13/03/2019 la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n.
10876201900000225000;
- il 18/05/2022 l'intimazione di pagamento 10820229001195346000 (cfr. doc. 6 fas. ; CP_5
- il 07/10/2024 l'intimazione di pagamento n. 10820249003699133000 (cfr. doc. 7 fas. ; CP_5
- 17/12/2024 l'intimazione di pagamento 10820249005723705000, oggetto di impugnativa.
12 Anche senza considerare l'intimazione di pagamento n. 10820249003699133000 la prescrizione non risulta in alcun modo maturata.
Con riferimento agli avvisi di addebito n. 40820180002259659 notificato il 4-12-2018, n.
40820180002892463 notificato il 11-1-2019, n. 40820180002892564 notificato il 11-1-2019,
n. 40820190000044222 notificato il 30-1-2019, n. 40820190000310278 notificato il 13-3-
2019, n. 40820200000020244 notificato il 17-01-2020, n. 40820200000217160 notificato il
29-01-2020, ha notificato allo CP_5 CP_1
- il 18/05/2022 l'intimazione di pagamento 10820229001195346000 (cfr. doc. 6 fas.
; CP_5
- il 07/10/2024 l'intimazione di pagamento n. 10820249003699133000 (cfr. doc. 7 fas.
; CP_5
- 17/12/2024 l'intimazione di pagamento 10820249005723705000, oggetto di impugnativa.
Anche senza considerare l'intimazione di pagamento n. 10820249003699133000 la prescrizione non risulta in alcun modo maturata.
Con riferimento agli avvisi di addebito n. 40820190001262724 notificato il 22-7-2019, n.
40820190001572755 notificato il 14-8-2019, n. 40820190001631787 notificato il 2-9-2019,
n. 40820190002692904 notificato il 18-12-2019, n. 40820210000048127 notificato il 16-9-
2021, n. 40820210000787574 notificato il 20-11-2021, n. 40820220000108354 notificato il
18-3-2022; n. 40820220000345205 notificato il 19-3-2022, n. 40820220000543535 notificato il 13-4-2022, n. 40820220000656953 notificato il 24-5-2022, n. 40820220000766836 notificato il 14-6-2022, ha notificato allo CP_5 CP_1
- il 07/10/2024 l'intimazione di pagamento n. 10820249003699133000 (cfr. doc. 7 fas.
; CP_5
- 17/12/2024, ricevuta in data 17.1.2025, come da deduzioni nel ricorso, l'intimazione di pagamento 10820249005723705000, oggetto di impugnativa.
Rispetto agli avvisi di addebito n. 40820190001262724 notificato il 22-7-2019, n.
40820190001572755 notificato il 14-8-2019, n. 40820190001631787 notificato il 2-9-2019,
n. 40820190002692904 notificato il 18-12-2019, l'accertamento della regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento n. 10820249003699133000 assume valenza dirimente, in quanto, diversamente, il credito risulterebbe prescrizione per decorrenza del termine di prescrizione quinquennale.
Il ricorrente sostiene la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento n.
10820249003699133000 del 07/10/2024 perché da una stampa del sito delle poste
13 risulterebbe non consegnata la relativa raccomandata e perché non si sarebbe nemmeno perfezionato l'iter notificatorio ex art 140 cpc in ragione della mancata specificazione nell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa della qualifica/generalità del ricevente.
Anche tali doglianze sono prive di fodnamento.
La suddetta intimazione di pagamento risulta spedita due volte.
Una prima volta risulta trasmessa a mezzo posta, e dopo un primo tentativo di notifica del
22.7.2024, è stato rispedito al mittente per compiuta giacenza in data 31.8.2024.
E' stato affermato in giurisprudenza che nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 (ex multis, cfr. Cass. n. 8293/2018); pertanto, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c. (cfr. Cass. n.
10131/2020, in motivazione;
cfr. Cass. n. 12083/2016, in tema di riscossione;
conf. Cass. nn.
6702/2025, 2339/2021).
Si è quindi concluso che in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio
Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, D.P.R. 602 del
1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile) (Cass. n. 10131/2020, cit.).
Una seconda volta la notifica è avvenuta nelle forme di cui all'articolo 140 c.p.c. a mezzo messo notificatore, il quale ha prima tentato la notifica presso la residenza dello in CP_1
14 data 10.09.2024, constandone la temporanea assenza, ha quindi depositato l'atto presso la casa comunale, affiggendo il prescritto avviso sulla porta dell'abitazione del destinatario ed inviando allo stesso la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito (cfr- raccomandata informativa), spedita il 27.09.2024 e ricevuta il 18.10.2024 (cfr. all.
7 - avviso di ricevimento memoria 6.11.2025).
La notifica è, dunque, avvenuta correttamente in tutti i suoi passaggi: deposito della copia dell'atto nella casa comunale, successiva affissione dell'avviso di deposito alla porta del domicilio del destinatario ed invio di una raccomandata A/R con la quale il destinatario è informato dell'avvenuto deposito.
Il riferimento dell'avviso di ricevimento alla notifica ex articolo 140 c.p.c. è facilmente evincibile dal riferimento al numero di intimazione contenute sia nella relata di notifica che nell'avviso di ricevimento, mentre in ordine all'asserita mancanza di conformità all'originale paventata dalla parte opponente, l'eccezione è manifestamente generica.
Ne consegue che la doglianza sollevata dalla parte opponente appare del tutto priva di fondamento ed in quanto tale va rigettata.
Ad ogni modo, pur volendo prescindere dalla notifica del predetto atto interruttivo, il termine di prescrizione non risulta maturato avuto riguardo alla data di notifica degli avvisi di addebito e tenuto conto della sospensione del termine di prescrizione introdotta dalla normativa emergenziale connessa alla pandemia da COVID 19. Occorre in particolare tener conto dei due distinti periodi di sospensione dei termini di prescrizione correnti dal
23.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021, rispettivamente previsti, in ragione della pandemia COVID ed in riferimento ai contributi previdenziali, dall'articolo 37, comma
2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ( convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183
(convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21). Infatti, l'art. 37 citato dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. L'art. 11 D.L. 183/2020 ha poi previsto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla
15 fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo (comma 9).
Le norme hanno introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria, in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19: l'effetto è stato quello di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) e per il periodo dal 31.12.2020 al
30.06.2021 (pari a 182 giorni), che, pertanto, risulta neutralizzato ai fini del decorso del termine di prescrizione.
Nella specie, tenuto conto della data di notifica degli avvisi di addebito in questione (n.
40820190001262724 notificato il 22-7-2019, n. 40820190001572755 notificato il 14-8-2019,
n. 40820190001631787 notificato il 2-9-2019, n. 40820190002692904 notificato il 18-12-
2019), dovendosi applicare interamente i due periodi di sospensione per un totale di 311 giorni, può concludersi che alla data di notifica della intimazione di pagamento oggetto di causa (17.1.2025) il termine di prescrizione quinquennale non era ancora maturato.
Con riferimento agli avvisi di addebito n. 40820230000508035 notificato il 13-5-2023, n.
40820230000595371 notificato il 31-5-2023, n. 40820230000751047 notificato il 8-7-2023,
n. 40820230000849913 noti-ficato il 30-7-2023, n. 40820230001455726 notificato il 18-11-
2023, n. 40820230002092873 notificato il 19-12-2023, ha notificato allo CP_5 CP_1
- in data 17/12/2024, ricevuta in data 17.1.2025, l'intimazione di pagamento
10820249005723705000, oggetto di impugnativa.
Rispetto a tali avvisi di addebito non si pone alcun problema di prescrizione, considerando la data di notifica degli atti impositivi.
In definitiva sintesi, la domanda non merita accoglimento e va integralmente rigettata.
6. Le spese di lite sono poste a carico della parte ricorrente e liquidate come da dispositivo, secondo i valori di cui al DM 147 del 2022 (cause di previdenza, scaglione 26.000/52.000, valori minimi considerata la non particolare complessità della causa). Vanno poste a carico del ricorrente anche le spese sostenute dall' , in quanto la sua chiamata in giudizio è stata CP_3 necessitata dalle difese del ricorrente, il quale ha contestato la nullità/inesistenza della notifica degli avvisi di addebito.
16
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 148/2025 così provvede:
• Rigetta l'opposizione;
• Condanna la parte ricorrente a rimborsare le spese di lite sostenute da ciascuna parte resistente che liquida in € 3.290,00 per compensi, per ciascuna parte, oltre rimborso spese Iva e CPA come per legge.
Teramo, 18.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 18/11/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
, residente in [...], c.f.: CP_1
, rappresentato e difeso giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. C.F._1
UI De EL (c.f.: ), presso il cui studio elettivamente elegge C.F._2 domicilio in Isernia alla Via Umbria (Centro Commercio e Affari) Int. B/24 (pec:
Email_1
RICORRENTE
Contro
(c.f. , con sede legale in Roma, Via Controparte_2 P.IVA_1
Giuseppe GR n. 14, Ente Pubblico Economico, isti-tuito con Decreto Legge 22 ottobre
2016, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 249 del 24 ottobre 2016, (convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225), in persona del suo procuratore speciale Avv. Elena Venditti, in qualità di Responsabile Con- tenzioso Abruzzo, a ciò autorizzato per procura speciale del 25/07/2024 au-tenticata per atto
Notaio - Roma, repertorio nr 181515, raccolta nr 12772, rappresentata e Persona_1 difesa dall'Avv. Luca Frasca - (il quale dichiara di voler ricevere le CodiceFiscale_3 notificazioni e le co-municazioni all'indirizzo PEC Email_2 in virtù di procura speciale apposta su separato documento informatico sotto-scritto digitalmente costituente parte integrante e non separabile del pre-sente atto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in L'Aquila, Via dei Giardini n. 12
1 RESISTENTE
E contro
l' , c.f. in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, nonché per la
[...]
in persona del legale Rappresentante pro-tempore Controparte_4 con sede in Roma, rappresentati e difesi dall'Avv. ARMANDO GAMBINO (cod. fisc.
[...]
– p.e.c.: t) giusta procura C.F._4 Email_3 generale alle liti Notar in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 – Persona_2 raccolta 7313, ed elettivamente domiciliati con il sottoscritto procuratore presso l'Ufficio
Legale Periferico dell' in Teramo, al largo San Matteo n. 6, numero di fax 0861/336410 CP_3
RZ HI
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “in via preliminare, sospendere inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 108 2024 90057237 05/000 del 17-01-2025;
- nel merito, annullare e/o revocare e, comunque, porre in non cale l'intimazione di pagamento n. 108 2024 90057237 05/000 del 17-01-2025 in relazione agli avvisi di addebito sopra indicati e, per l'effetto, dichiarare che il ricorrente non è tenuto a corrispondere alcunché in favore della resistente per le causali in rassegna.”
“- dichiarare quindi inammissibile, improcedibile, Controparte_2 ovvero rigettare perché infondato l'avverso ricorso, quanto meno nei confronti di CP_5
- in via subordinata e salvo gravame, e per la denegata ipotesi di accogli-mento dell'opposizione avversaria in ordine ai motivi afferenti alla notifica degli avviso di addebito e/o alla decadenza dell'Ente previdenziale dal dirit-to alla riscossione, dichiarare tenuto e condannare l' - sede di Teramo, in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_3 garantire e manlevare l'esponente da tutte le Controparte_2 conseguenze del giudizio, compreso il pagamento delle spese del medesimo in caso di soccombenza. Vinte in ogni caso le spese di lite”.
: “nel merito, CP_3
-a) il rigetto dell'opposizione, con ogni consequenziale pronuncia di legge, anche in ordine al pagamento delle spese processuali”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 615 c.p.c. depositato in data 24.1.2025 ha proposto CP_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento notificato dall' Controparte_2
n. 108-2024-90057237-05 in data 17.1.2025, relativamente a n. 31 avvisi di
[...] addebito presupposti, relativi alla contribuzione dovuta alla Gestione Aziende con CP_3
Dipendenti, eccependo i seguenti motivi di impugnazione: a) omessa notifica degli atti
2 presupposti;
-b) decadenza ex art. 25 del Decreto Legislativo n. 46 del 1999; -c) prescrizione estintiva del credito contributivo.
1.2. Si costituiva in giudizio l' eccependo il mancato Controparte_6 rispetto del termine a difesa di trenta giorni per la notifica del ricorso e chiedendone preliminarmente di essere autorizzato a chiamare in casa l' , in ragione della CP_3 legittimazione dell'ente impositore agli adempimenti afferenti alla notifica degli atti presupposti. Eccepiva, altresì, l'inammissibilità dell'opposizione, per decorrenza del termine di 20 giorni di cui all'articolo 617 c.p.c., rispetto ai vizi formali sollevati, sia in relazione agli atti presupposti, che rispetto agli atti prodromici alla intimazione di pagamento. Considerata la regolarità della notifica degli avvisi di addebito, di competente dell'ente impositore, eccepiva l'intervenuta decadenza ex articolo 24 del D.Lgs. 46/99, rispetto all'eccezione di prescrizione del credito contributivo, assumendo, di converso, quanto all'attività svolta in epoca successiva alla notifica degli atti impositivi, la notifica di atti interruttivi della prescrizione, come specificatamente indicati. Aggiungeva, inoltre, che per tutto il periodo compreso tra l'8/03/2020 e il 31/08/2021 erano rimasti sospesi i termini di pagamento e l'attività di riscossione nonché, correlativamente e in coerenza con il disposto dell'art.2935
c.c., i termini di decadenza e prescrizione, richiamando la normativa emergenziale ex l'art. 68, commi 1, 2, 2 bis e 4 bis del D.L. 18/2020, nella versione attualmente vigente, l'art.12 del
D.Lgs 159/2015 ivi richiamato e la Circolare dell' n.25/E del Controparte_2
20/08/2020.
Concludeva, dunque, per il rigetto dell'opposizione.
1.3. Autorizzata la chiamata di terzo, si costituiva in giudizio l' contestando il CP_3 fondamento dell'opposizione ed eccependo la decadenza ex articolo 24 del D.Lgs. 46/99, rispetto all'eccezione di prescrizione del credito contributivo e rispetto a quella di decadenza ex articolo 25 del D.Lgs. 46/99, stante la regolarità della notifica degli avvisi di addebito depositati.
1.4. Così radicatosi il contradditorio, in occasione dell'udienza del 3.6.2025, svolta nelle forme della trattazione scritta, parte opponente eccepiva la inesistenza/nullità della notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca e dell'intimazione di pagamento n. 10820229001195346, in quanto rivolta ad un indirizzo non valido né riconducibile all'odierno ricorrente, privo di un valido domicilio digitale, contestando, altresì, la validità della notifica dell'intimazione di pagamento n. 108 2024 9003699133, in quanto non validamente perfezionato ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., mancando la indicazione sull'avviso di ricevimento del ricevente.
3 Il Giudice, ritenuta la necessità di garantire il contradditorio sul punto, ma anche di ottenere chiarimenti in ordine al domicilio digitale del ricorrente, confermava la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento e rinviata all'udienza del 18.11.2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, solo le parti resistenti hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Come sopra esposto, il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. n. 108
2024 90057237 05/000, limitatamente ai seguenti avvisi di addebito:
1.avviso n. 40820180000026144 del 13-1-2018;
2.avviso n. 40820180000157758 del 15-2-2018;
3.avviso n. 40820180000449189 del 12-5-2018;
4.avviso n. 40820180001496857 del 13-8-2018;
5.avviso n. 40820180001695187 del 14-9-2018;
6.avviso n. 40820180002030189 del 30-10-2018;
7.avviso n. 40820180002130671 del 30-10-2018;
8.avviso n. 40820180002259659 del 4-12-2018;
9.avviso n. 40820180002892463 del 11-1-2019;
10.avviso n. 40820180002892564 del 11-1-2019;
11.avviso n. 40820190000044222 del 30-1-2019;
12.avviso n. 40820190000310278 del 13-3-2019;
13.avviso n. 40820190001262724 del 22-7-2019;
14.avviso n. 40820190001572755 del 14-8-2019;
15.avviso n. 40820190001631787 del 2-9-2019;
16.avviso n. 40820190002692904 del 18-12-2019;
17.avviso n. 40820200000020244 del 17-01-2020;
18.avviso n. 40820200000217160 del 29-01-2020;
19.avviso n. 40820210000048127 del 16-9-2021;
20.avviso n. 40820210000787574 del 20-11-2021;
21.avviso n. 40820220000108354 del 18-3-2022;
22.avviso n. 40820220000345205 del 19-3-2022;
4 23.avviso n. 40820220000543535 del 13-4-2022;
24.avviso n. 40820220000656953 del 24-5-2022;
25.avviso n. 40820220000766836 del 14-6-2022;
26.avviso n. 40820230000508035 del 13-5-2023;
27.avviso n. 40820230000595371 del 31-5-2023;
28.avviso n. 40820230000751047 del 8-7-2023;
29.avviso n. 40820230000849913 del 30-7-2023;
30.avviso n. 40820230001455726 del 18-11-2023;
31.avviso n. 40820230002092873 del 19-12-2023.
Il ricorrente sostiene di aver ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento in data
17.1.2025 ed ha depositato ricorso in opposizione in data 24.1.2025, dunque, entro il termine di venti giorni, sicchè, sotto tale profilo l'eccezione dell' di decadenza ex articolo 617 CP_5
c.p.c non appare fondata.
Nella propria memoria difensiva, infatti, l' assume che l'intimazione di pagamento CP_5
n. 108 2024 90057237 05/000 sia stata notificata in data 17.12.2024, ma non deposita la relata di notifica attestante l'effettiva data di perfezionamento della consegna, sicchè, in mancanza di diversa documentazione, non vi è ragione di confutare quanto dedotto dal ricorrente.
Il ricorrente eccepisce l'omessa notifica degli atti presupposti (gli avvisi di addebito), in funzione recuperatoria della tempestività dell'opposizione, contestando la pretesa nel merito del debito contributivo sotto il profilo della eccepita prescrizione ed ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 46/99, eccependo, comunque, anche la prescrizione quinquennale successiva alla eventuale notifica degli atti presupposti.
La prescrizione estintiva risulta, dunque, eccepita, sia rispetto al merito della pretesa contributiva, in correlazione alla funzione recuperatoria dell'opposizione, sia rispetto al periodo successivo alla notifica degli avvisi di addebito, assumendo l'assenza di validi atti interruttivi successivi.
Avendo il ricorrente sollevato sia vizi inerenti alla notifica degli atti presupposti, sia inerenti all'esercizio dell'attività di riscossione, risulta correttamente esteso il contradditorio anche nei confronti dell'ente impositore.
Ebbene, stante la diversità dei motivi di opposizione sollevati, gli stessi saranno trattati separatamente, dopo una breve disamina del contesto normativo di riferimento.
Premessa normativa
5 3 Come noto, l'intimazione di pagamento è atto strumentale e preordinato all'esecuzione forzata, assolvendo due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Pertanto, il contribuente, il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass.
n.10533/2006; Cass. n.24975/2006; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Quindi, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)
Occorre, altresì, premettere che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta sul tema, "il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n.
46 del 1999, D.L. n. 78 del 2010, art. 17, comma 1, artt. 24,25,29, art. 30, comma 1, conv. in
L. n. 122 del 2010, D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti
6 da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. 6 aprile 2016 n. 6704): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 4 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, avanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni (cinque giorni, prima delle modifiche introdotte del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonchè alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2)
o meno (art. 617 c.p.c., comma 1)" (così, da ultimo Cassazione civile sez. lav., 05/09/2019,
n.22292).
Nella medesima pronuncia appena citata la S.C. ha pure precisato che, nell'ipotesi in cui nell'impugnazione vengano dedotti vizi sia formali che sostanziali, un unico atto introduce due diverse azioni, dunque, "quella relativa al merito andrà notificata all'ente creditore
(D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5) e quella relativa alla regolarità formale della cartella al concessionario della riscossione, che è il soggetto cui è affidato l'esercizio dell'azione esecutiva (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 10", così che "non si realizza alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario tra ente creditore e concessionario per la riscossione: la presenza di entrambi è mera conseguenza della duplicità di azioni".
Ebbene, nel caso di specie, si è verificata proprio tale eventualità in quanto nel ricorso al vaglio sono contenute censure attinenti alla regolarità del procedimento di riscossione
(questioni sulla legittimità della notifica degli atti interruttivi della prescrizione) e censure attinenti al merito della pretesa contributiva.
7 Notifica degli avvisi di addebito
4. Prima di analizzare il caso di specie va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte ricorrente in ordine ai documenti prodotti dall' in CP_5 sede di note autorizzate in data 6.11.2025. A parte il deposito di un precedente giurisprudenziale della Corte di Cassazione, che non può essere inteso qualche nuovo documento, si tratta di documentazione che l' aveva già prodotto in sede di memoria di CP_5 costituzione, ma all'interno del file zippato contraddistinto al numero 7 delle produzioni telematiche. La visura, invece, era stata già prodotta dall' . CP_3
Parte ricorrente eccepisce la omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti all'intimazione di pagamento, assumendo l'estinzione del debito contributivo per intervenuta prescrizione quinquennale.
Al riguardo, appare utile una breve premessa di carattere normativo.
L'articolo 24 comma 5 del D. Lgs. n.46/99 prevede che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
Costituisce ius receptum che in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, comma 5, d.lg. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione
(v. Corte cost., ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli art. 76 e 77, comma 1, cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile anche d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore (Cassazione civile, sez. VI, 19/04/2011, n. 8931; Cass. 5 febbraio 2009 n. 2835).
Tale principio di diritto è stato confermato dalla Suprema Corte che ha affermato: “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione nel merito ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, è previsto a pena di decadenza, sicché la
8 sospensione della riscossione del credito, disposta ai sensi del successivo art. 25, comma 2, non incide sul suo decorso” (Cassazione civile, sez. lav., 06/06/2016, n. 11596).
Una volta accertata la regolare notifica della cartella prodromica, il contribuente, invero, non può più impugnare l'atto successivo, lamentando vizi dell'atto divenuto definitivo, formulando l'eccezione di prescrizione e decadenza per mancata notifica nei termini di legge delle relative cartelle di pagamento, dovendo essa proporsi entro il termine di impugnazione di quest'ultime, decorso il quale, divengono definitive (Cass. n. 19010 del 16/07/2019).
Il principio è stato successivamente ribadito dalla Corte di Cassazione affermando che
"risulta evidente che qualsivoglia eccezione relativa ad atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica
(nella specie, quale conseguenza della dedotta irregolarità della notifica al ricorrente della cartella di pagamento a questo diretta, come tale inidonea, secondo l'assunto del contribuente, ad interrompere il termine prescrizionale del tributo recato da detta cartella), è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato" (cfr.
Cass. n. 3005/2020, in motiv.);
Anche da ultimo la Corte di Cassazione ha affermato che l'intimazione di pagamento (lo stesso vale per il preavviso di fermo, Cassazione civile sez. trib., 12/12/2024, n.32062) che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta (Cassazione civile sez. trib., 28/03/2025, n.8260, in tale pronuncia la Corte di Cassazione ha affermato che essendo il contribuente, in tesi, venuto a conoscenza della pretesa impositiva, già azionata con le cartelle, con la successiva intimazione di pagamento, egli non avrebbe potuto impugnare i vizi relativi alle cartelle di pagamento se non impugnando l'intimazione notificata. Non si è, pertanto, in presenza di una decadenza dall'impugnazione ma di un caso di inammissibilità dell'impugnazione perché azionata nei confronti di atti prodromici, intimazione di pagamento, mai impugnati;
Cass., Sez. V, 11 dicembre 2023, n. 34416; Cass., Sez. V, 14 giugno 2023, n.
17073; Cass., Sez. VI, 28 aprile 2022, n. 13252; Cass., Sez. V, 29 luglio 2011, n. 16641;
Cass., Sez. VI, 16 febbraio 2021, n. 3937; Cass., Sez. VI, 19 gennaio 2021, n. 847; Cass., Sez.
V, 4 ottobre 2018, nn. 24311 e 24312; Cass., Sez. V, 11 maggio 2017, n. 11610; Cass., Sez.
9 VI, 11 marzo 2015, n. 4818; Cass., Sez. V, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. V, 29 marzo
2006, n. 7310; Cass., Sez. V, 6 settembre 2004, n. 17937).
In altri termini, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale/avvisi di addebito per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità/inesistenza della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/11/2016, n.24506).
Trasponendo tali principi al caso di specie si ritiene che l'eccezione di parte ricorrente circa la omessa notifica degli avvisi di addebito risulti immediatamente confutata dalla documentazione in atti, ed in particolare, dalla documentazione prodotta dall' , da cui CP_3 risulta che gli atti impositivi sono stati tutti regolarmente e validamente notificati, a mezzo pec, all'indirizzo di posta elettronica certificata, allora risultante dalla visura personale prodotta in atti.
Tutti gli avvisi di addebito sono stati, infatti, notificati regolarmente e si sono perfezionati mediante emissione di “ricevuta di avvenuta consegna”, utilizzando l'indirizzo pec risultante dalla visura camerale della camera di commercio: Email_4
Dall'esame della visura camerale storica della ditta individuale Controparte_7
, prodotta da in ossequio ad ordine giudiziario, risulta che ha avuto
[...] CP_5 CP_1 come valido indirizzo pec iscritto nel registro delle imprese, dal 25.06.2014 (data della sua comunicazione al registro imprese - cfr. all. 1, pag. 7 visura) al 28.06.2023 (data della sua cancellazione dal registro imprese - cfr. all. 1, pag. 1 visura) quello sul Email_5 quale sono state regolarmente ricevute tutti gli avvisi di addebito, ed anche la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 10876201900000225000 (cfr. doc. 5 allegato alla costituzione eseguita il 13.3.2019, sia la notifica dell'intimazione di pagamento n. CP_5
10820229001195346000 (cfr. doc. 6 allegato alla costituzione , eseguita il 18.05.2022, CP_5
Il ricorrente ha eccepito di non essere titolare di domicilio digitale, depositando stampa dal registro Agenzia per l'Italia Digitale (https://www.agid.gov.it/), da cui risulterebbe che alla data del 18.5.2022 lo stesso non sarebbe stato titolare di alcun indirizzo pec o domicilio digitale.
Ebbene, si ritiene che tale deduzione sia del tutto irrilevante ai fini del decidere, con manifesta infondatezza della doglianza sollevata.
10 Ed infatti, le risultanze emergenti dal registro non potevano evidentemente essere CP_8 presenti alla data del 18 maggio 2022, in quanto a quella data il registro non era ancora CP_8 valido ai fini delle notifiche via pec.
Inoltre, tale registro è solo uno dei registri pubblici validamente utilizzabili ai fini della notifica, con la conseguenza che appare certamente valida e corretta la notifica via pec destinata all'indirizzo pec risultante dal registro delle imprese della Camera di Commercio, a cui il ricorrente era iscritto in virtù della sia attività imprenditoriale svolta.
Peraltro, come anche recentemente affermato dalla Corte di Cassazione, ogni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al registro delle imprese, è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata, ex art. 16 del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 (come novellata dalla legge n. 35 del 2012. Per gli imprenditori individuali analogo obbligo è stato introdotto dall'art. 5 del d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012) (cfr. Cass. 6866/2022, Cass 27348/2021). Tale indirizzo costituisce l'indirizzo "pubblico informatico" che i predetti hanno l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese
(per il periodo successivo alla entrata in vigore delle disposizioni da ultimo citate) e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso -la cui responsabilità, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo al riguardo alcun compito di verifica l'Ufficio camerale (Cass. 31/ 2017; Cass.
16864/2018).
Con sentenza n. 602/2017 la Corte di Cassazione, con riferimento alla notifica di ricorso per la dichiarazione di fallimento, ha affermato che “deve ritenersi valida la notifica regolarmente eseguita all'indirizzo PEC della società rimasto attivo dopo la cancellazione.
La ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, dimostra infatti, fino a prova contraria, che il messaggio è pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal debitore, ovvero nella sfera di conoscibilità del medesimo: dal momento della ricezione del messaggio questi è perciò posto in grado di sapere della pendenza del procedimento e di approntare le proprie difese”.
Il d.lgs. 14/2019 all'art. 33 comma 2 prevede, peraltro, espressamente che “Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. È obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione”.
11 Nel caso di specie, come si evince dalle ricevute di consegna prodotte dall' , gli avvisi CP_3 di addebito sono stati regolarmente notificati presso il citato indirizzo PEC della impresa evidentemente rimasto attivo entro l'anno dalla cancellazione. L'ultimo avviso di addebito risulta, infatti, regolarmente notificato via PEC in data 19.12.2023, come da ricevuta di avvenuta consegna, entro l'anno di cancellazione dal registro delle imprese, avvenuto in data
28.6.2023.
Allo stesso modo, anche la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n.
10876201900000225000 del 13.3.2019 e l'intimazione di pagamento di pagamento
10820229001195346000 del 18.5.2022 sono state regolarmente notificate al suddetto indirizzo PEC risultante da pubblico registro.
Stante la regolarità e validità della notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento, risulta precluso l'accertamento della prescrizione del credito precedente alla notifica degli stessi, in quanto non impugnati nel termine di quaranta giorni ai sensi del D.lgs n. 46 del 1999. Le medesime considerazioni valgono per l'eccezione ex articolo 25 del D.lgs n. 46 del 1999, pure preclusa dalla intervenuta decadenza.
Prescrizione successiva
5. Rispetto, invece, alla prescrizione quinquennale dei crediti maturata successivamente alla notifica degli atti presupposti, l' , a ciò onerata, ha Controparte_6 depositato tutta una serie di atti interruttivi della prescrizione.
Con riferimento agli avvisi di addebito n. 40820180000026144 notificato il 13-1-2018, n.
40820180000157758 notificato il 15-2-2018, n. 40820180000449189 notificato il 12-5-2018,
n. 40820180001496857 noti-ficato il 13-8-2018, n. 40820180001695187 notificato il 14-9-
2018, n. 40820180002030189 notificato il 30-10-2018, n. 40820180002130671 notificato il
30-10-2018, ha notificato allo CP_5 CP_1
- il 13/03/2019 la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n.
10876201900000225000;
- il 18/05/2022 l'intimazione di pagamento 10820229001195346000 (cfr. doc. 6 fas. ; CP_5
- il 07/10/2024 l'intimazione di pagamento n. 10820249003699133000 (cfr. doc. 7 fas. ; CP_5
- 17/12/2024 l'intimazione di pagamento 10820249005723705000, oggetto di impugnativa.
12 Anche senza considerare l'intimazione di pagamento n. 10820249003699133000 la prescrizione non risulta in alcun modo maturata.
Con riferimento agli avvisi di addebito n. 40820180002259659 notificato il 4-12-2018, n.
40820180002892463 notificato il 11-1-2019, n. 40820180002892564 notificato il 11-1-2019,
n. 40820190000044222 notificato il 30-1-2019, n. 40820190000310278 notificato il 13-3-
2019, n. 40820200000020244 notificato il 17-01-2020, n. 40820200000217160 notificato il
29-01-2020, ha notificato allo CP_5 CP_1
- il 18/05/2022 l'intimazione di pagamento 10820229001195346000 (cfr. doc. 6 fas.
; CP_5
- il 07/10/2024 l'intimazione di pagamento n. 10820249003699133000 (cfr. doc. 7 fas.
; CP_5
- 17/12/2024 l'intimazione di pagamento 10820249005723705000, oggetto di impugnativa.
Anche senza considerare l'intimazione di pagamento n. 10820249003699133000 la prescrizione non risulta in alcun modo maturata.
Con riferimento agli avvisi di addebito n. 40820190001262724 notificato il 22-7-2019, n.
40820190001572755 notificato il 14-8-2019, n. 40820190001631787 notificato il 2-9-2019,
n. 40820190002692904 notificato il 18-12-2019, n. 40820210000048127 notificato il 16-9-
2021, n. 40820210000787574 notificato il 20-11-2021, n. 40820220000108354 notificato il
18-3-2022; n. 40820220000345205 notificato il 19-3-2022, n. 40820220000543535 notificato il 13-4-2022, n. 40820220000656953 notificato il 24-5-2022, n. 40820220000766836 notificato il 14-6-2022, ha notificato allo CP_5 CP_1
- il 07/10/2024 l'intimazione di pagamento n. 10820249003699133000 (cfr. doc. 7 fas.
; CP_5
- 17/12/2024, ricevuta in data 17.1.2025, come da deduzioni nel ricorso, l'intimazione di pagamento 10820249005723705000, oggetto di impugnativa.
Rispetto agli avvisi di addebito n. 40820190001262724 notificato il 22-7-2019, n.
40820190001572755 notificato il 14-8-2019, n. 40820190001631787 notificato il 2-9-2019,
n. 40820190002692904 notificato il 18-12-2019, l'accertamento della regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento n. 10820249003699133000 assume valenza dirimente, in quanto, diversamente, il credito risulterebbe prescrizione per decorrenza del termine di prescrizione quinquennale.
Il ricorrente sostiene la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento n.
10820249003699133000 del 07/10/2024 perché da una stampa del sito delle poste
13 risulterebbe non consegnata la relativa raccomandata e perché non si sarebbe nemmeno perfezionato l'iter notificatorio ex art 140 cpc in ragione della mancata specificazione nell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa della qualifica/generalità del ricevente.
Anche tali doglianze sono prive di fodnamento.
La suddetta intimazione di pagamento risulta spedita due volte.
Una prima volta risulta trasmessa a mezzo posta, e dopo un primo tentativo di notifica del
22.7.2024, è stato rispedito al mittente per compiuta giacenza in data 31.8.2024.
E' stato affermato in giurisprudenza che nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 (ex multis, cfr. Cass. n. 8293/2018); pertanto, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c. (cfr. Cass. n.
10131/2020, in motivazione;
cfr. Cass. n. 12083/2016, in tema di riscossione;
conf. Cass. nn.
6702/2025, 2339/2021).
Si è quindi concluso che in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio
Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, D.P.R. 602 del
1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile) (Cass. n. 10131/2020, cit.).
Una seconda volta la notifica è avvenuta nelle forme di cui all'articolo 140 c.p.c. a mezzo messo notificatore, il quale ha prima tentato la notifica presso la residenza dello in CP_1
14 data 10.09.2024, constandone la temporanea assenza, ha quindi depositato l'atto presso la casa comunale, affiggendo il prescritto avviso sulla porta dell'abitazione del destinatario ed inviando allo stesso la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito (cfr- raccomandata informativa), spedita il 27.09.2024 e ricevuta il 18.10.2024 (cfr. all.
7 - avviso di ricevimento memoria 6.11.2025).
La notifica è, dunque, avvenuta correttamente in tutti i suoi passaggi: deposito della copia dell'atto nella casa comunale, successiva affissione dell'avviso di deposito alla porta del domicilio del destinatario ed invio di una raccomandata A/R con la quale il destinatario è informato dell'avvenuto deposito.
Il riferimento dell'avviso di ricevimento alla notifica ex articolo 140 c.p.c. è facilmente evincibile dal riferimento al numero di intimazione contenute sia nella relata di notifica che nell'avviso di ricevimento, mentre in ordine all'asserita mancanza di conformità all'originale paventata dalla parte opponente, l'eccezione è manifestamente generica.
Ne consegue che la doglianza sollevata dalla parte opponente appare del tutto priva di fondamento ed in quanto tale va rigettata.
Ad ogni modo, pur volendo prescindere dalla notifica del predetto atto interruttivo, il termine di prescrizione non risulta maturato avuto riguardo alla data di notifica degli avvisi di addebito e tenuto conto della sospensione del termine di prescrizione introdotta dalla normativa emergenziale connessa alla pandemia da COVID 19. Occorre in particolare tener conto dei due distinti periodi di sospensione dei termini di prescrizione correnti dal
23.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021, rispettivamente previsti, in ragione della pandemia COVID ed in riferimento ai contributi previdenziali, dall'articolo 37, comma
2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ( convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183
(convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21). Infatti, l'art. 37 citato dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. L'art. 11 D.L. 183/2020 ha poi previsto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla
15 fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo (comma 9).
Le norme hanno introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria, in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19: l'effetto è stato quello di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) e per il periodo dal 31.12.2020 al
30.06.2021 (pari a 182 giorni), che, pertanto, risulta neutralizzato ai fini del decorso del termine di prescrizione.
Nella specie, tenuto conto della data di notifica degli avvisi di addebito in questione (n.
40820190001262724 notificato il 22-7-2019, n. 40820190001572755 notificato il 14-8-2019,
n. 40820190001631787 notificato il 2-9-2019, n. 40820190002692904 notificato il 18-12-
2019), dovendosi applicare interamente i due periodi di sospensione per un totale di 311 giorni, può concludersi che alla data di notifica della intimazione di pagamento oggetto di causa (17.1.2025) il termine di prescrizione quinquennale non era ancora maturato.
Con riferimento agli avvisi di addebito n. 40820230000508035 notificato il 13-5-2023, n.
40820230000595371 notificato il 31-5-2023, n. 40820230000751047 notificato il 8-7-2023,
n. 40820230000849913 noti-ficato il 30-7-2023, n. 40820230001455726 notificato il 18-11-
2023, n. 40820230002092873 notificato il 19-12-2023, ha notificato allo CP_5 CP_1
- in data 17/12/2024, ricevuta in data 17.1.2025, l'intimazione di pagamento
10820249005723705000, oggetto di impugnativa.
Rispetto a tali avvisi di addebito non si pone alcun problema di prescrizione, considerando la data di notifica degli atti impositivi.
In definitiva sintesi, la domanda non merita accoglimento e va integralmente rigettata.
6. Le spese di lite sono poste a carico della parte ricorrente e liquidate come da dispositivo, secondo i valori di cui al DM 147 del 2022 (cause di previdenza, scaglione 26.000/52.000, valori minimi considerata la non particolare complessità della causa). Vanno poste a carico del ricorrente anche le spese sostenute dall' , in quanto la sua chiamata in giudizio è stata CP_3 necessitata dalle difese del ricorrente, il quale ha contestato la nullità/inesistenza della notifica degli avvisi di addebito.
16
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 148/2025 così provvede:
• Rigetta l'opposizione;
• Condanna la parte ricorrente a rimborsare le spese di lite sostenute da ciascuna parte resistente che liquida in € 3.290,00 per compensi, per ciascuna parte, oltre rimborso spese Iva e CPA come per legge.
Teramo, 18.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
17