Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/02/2025, n. 1750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1750 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 46334/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IV CIVILE
in persona del giudice monocratico dott. Pierluigi Perrotti, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato il 4.12.2020 da già Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma e Giuseppe
Cardona, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in Milano - corso Magenta, 84
- ATTORE -
CONTRO
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Paola Marinoni, come da procure alle liti allegata alla compar- sa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Milano - via Villapizzone, 26
- CONVENUTO -
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CONCLUSIONI DELLE PARTI per Parte_1
in via principale
1) le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di
[...]
a ottenere il pagamento da parte di dei seguenti crediti e, Parte_1 CP_2 per l'effetto, condannare al relativo pagamento in favore di CP_2 Parte_1
[...]
(a) 1.190,92 Euro per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate negli elenchi che si pro- ducono sub All. A - B;
(b) gli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con la citazione: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5, d. lgs.
n. 231/2002, come novellato dal d. lgs. n. 192/2012, e con decorrenza dal giorno suc- cessivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predet- ta sorte capitale - scadenza riportata negli elenchi prodotti sub All. A - B (colonna Data
Scadenza) - sino al saldo;
(c) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte capitale azionata con la citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5, d. lgs. n. 231/2002, come novellato dal d. lgs. n.
192/2012, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
(d) 4.600 Euro ai sensi dell'art. 6, comma 2, d. lgs. n. 231/2002 come novellato dal d. lgs.
n. 192/2012, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta maggior sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di 40 Euro con decorrenza dalla sca- denza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha ge- nerato il predetto importo;
(e) 143.190,37 Euro a titolo di ulteriori interessi di mora - ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale - in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali inte- ressi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate ne- gli elenchi che si producono sub All. C - D - E;
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(f) gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5, d. lgs. n. 231/2002 come novellato dal d. lgs. n. 192/2012. Ciò in virtù del ri- chiamo operato a tale normativa dall'art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
(g) 3.200 Euro ai sensi dell'art. 6, comma 2, d. lgs. n. 231/2002 come novellato dal d. lgs.
n. 192/2012, corrispondente all'importo di 40 Euro moltiplicato per ciascuna delle sot- tostanti fatture (indicate in ciascuna delle Note Debito) il cui tardivo pagamento ha ge- nerato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito di cui all'elenco sub All. C, oltre interessi su ciascun importo di 40 Euro con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo;
(h) 10.320 Euro ai sensi dell'art. 6, comma 2, d. lgs. n. 231/2002 come novellato dal d. lgs.
n. 192/2012, portati dalle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub All. F, corrispon- dente all'importo di 40 Euro moltiplicato per le fatture indicate in dettaglio il cui termi- ne di pagamento non è stato rispettato - fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di cui sopra nonché a quelle il cui tardivo pagamento ha generato le Note
Debito - oltre interessi su ciascun importo di 40 Euro con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo;
in via subordinata
2) per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di Parte_1
a ottenere il pagamento da parte di e, per l'effetto, condannare
[...] CP_2
al pagamento in favore di di ogni diversa somma che CP_2 Parte_1
fosse ritenuta dovuta a per: Parte_1
(a) sorte capitale,
(b) interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5, d. lgs. n. 231/2002 come novellato dal d. lgs. n. 192/2012 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
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(c) interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5, d. lgs. n. 231/2002 come novellato dal d. lgs. n. 192/2012, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di cita- zione;
(d) importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, d. lgs. n. 231/2002 come novellato dal d. lgs. n. 192/2012, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi;
(e) importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e matu- randi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti di- versi da quelli costituenti la sorte capitale;
(f) interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 d. lgs. n. 231/2002 come novellato dal d. lgs. n. 192/2012, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di cita- zione;
(g) importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, d. lgs. n. 231/2002 come novellato dal d. lgs. n. 192/2012, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli inte- ressi di mora di cui alle Note Debito, oltre interessi;
(h) importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, d. lgs. n. 231/2002 come novellato dal d. lgs. n. 192/2012, in relazione ad ulteriori fatture il cui termine di pagamento non è stato rispettato, oltre interessi;
in via ulteriormente subordinata
3) accertare e dichiarare il diritto di a ottenere il pagamento da parte di Parte_1 [...]
e, per l'effetto, condannare al pagamento in favore di CP_2 CP_2 [...]
di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capi- Parte_1 Parte_1
tale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per in- giustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; in ogni caso
4) con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del
15% ex d.m. n. 55/2014, oltre Cpa, Iva, contributo unificato, marca e successive.
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per Controparte_1
in via preliminare
1) accertare e dichiarare la nullità della citazione per violazione dei requisiti previsti dall'art. 164 c.p.c.;
2) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizioni dei crediti relativi alle prestazioni e fat- ture precedenti al 4.12.2010 per decorso del termine decennale, alla data di notifica del- la citazione 4.12.2020 e dei crediti portati dalle ND per interessi moratori e per le altre somme richieste per l'asserito ritardato pagamento, collegate alle predette fatture;
3) accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti portati dalle ND emesse ante 4.12.2015, per interessi moratori e per le altre somme di contenuto risarcitorio, per decorso del termine di prescrizione quinquennale, alla data di notifica della citazione del 4.12.2020;
4) accertare e dichiarare l'inadempimento dell'attrice quale asserita cessionaria dei crediti azionati, per le prestazioni di cui alle fatture oggetto di contestazione, come meglio pre- cisato in atti;
5) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attrice in ordine a tutte le domande svolte nei confronti della convenuta, per i motivi esposti nel presente atto nel merito previa declaratoria di nullità / inefficacia / inesistenza di tutti i contratti di cessione dei crediti indicati da parte attrice in atto di citazione e dei contratti relativi alle prestazioni di for- niture e servizi di cui alle fatture azionate, per le ragioni ed i motivi di cui in narrativa in via principale
6) respingere tutte le domande e pretese avverse, in quanto inammissibili, improponibili e infondate in fatto e in diritto e contestate, oltre che non provate per i motivi dispiegati in comparsa e riferiti a crediti contestati e non dovuti e fondati su errati presupposti;
7) con vittoria di spese, diritti ed onorari;
in via subordinata
8) nella denegata e non creduta ipotesi in cui il giudice adito dovesse ritenere comunque dovute delle somme all'attrice, a qualsiasi ragione o titolo, si chiede, previo accertamen- to e dichiarazione dell'inadempimento per le prestazioni che sono state contestate, che dalle suddette somme vengano detratti tutti gli importi già versati e non dovuti, e che pagina 5 di 17 R.G. N. 46334/2020
vengano poste in compensazione tutte le somme delle quali la convenuta verrà ritenuta creditrice conseguentemente all'inadempimento e al minor valore delle prestazioni rese e contestate o per la loro mancata effettuazione e, in ogni caso, respingere le domande per interessi, e per tutte le altre somme richieste a vario titolo e per asseriti ritardi nei pagamenti, sia perché non dovute in quanto fondate su conteggi operati da controparte che sono stati contestati da sia perché fondati su errati presupposti e CP_2
senza alcun riscontro probatorio;
9) con vittoria di spese, diritti e onorari e in ogni caso si chiede altresì la condanna dell'attrice per lite temeraria per i motivi di cui in narrativa. in via istruttoria
10) insiste nelle istanze già articolate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 4.12.2020 (poi divenuta Parte_2
Part
di seguito per brevità conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
(di seguito, per brevità, ).
[...] CP_2
Esponeva di essere creditrice di per corrispettivi di vendite e/o di prestazioni di servizi CP_2
rese da numerose società fornitrici, per un totale di 376.901,31 Euro, ridottisi in corso di causa a 1.190,92 Euro.
Le società venditrici / fornitori avevano ceduto i summenzionati crediti - sia per sorte capitale Part sia per interessi di mora maturati e maturandi - a mediante vari contratti di cessione, re- golarmente notificati alla convenuta.
Sosteneva pertanto di avere diritto al pagamento della sorte capitale e degli interessi di mora al tasso previsto dagli artt. 2 e 5, d. lgs. n. 231/2002, dal giorno successivo alla data di sca- denza di ogni singola fattura sino al saldo.
In aggiunta a tali interessi, affermava di avere diritto - ai sensi dell'art. 1283 c.c. - anche agli interessi anatocistici maturati su tali interessi di mora che, alla data di notifica dell'atto di ci- tazione, fossero scaduti da almeno 6 mesi, al tasso previsto dagli artt. 2 e 5, d. lgs. n.
231/2002, con decorrenza dalla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio.
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Chiedeva inoltre il pagamento della somma di 4.600 Euro ai sensi dell'art. 6, d. lgs. n.
231/2002, pari all'importo di 40 Euro moltiplicato per le 115 fatture rimaste insolute.
Allegava di essere creditrice di per ulteriori interessi di mora maturati per il tardivo pa- CP_2
gamento da parte della convenuta di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale inso- luta di cui al punto precedente.
Part Tali interessi, ammontanti a 143.190,37 Euro, erano stati fatturati da mediante le “note di debito interessi” (cfr. docc. 4A e riepilogate nei docc. 5A, 5B) o da Parte_3
Part (il relativo credito era stato poi ceduto a cfr. note di debito di interessi pro-
[...] dotte sub doc. 4B e riepilogate nell'elenco sub doc. 5C).
In aggiunta, richiedeva il pagamento degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., maturati su tali interessi di mora ove risultassero scaduti da almeno sei mesi alla data di noti- fica dell'atto di citazione, al tasso previsto dagli artt. 2 e 5, d. lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, nonché il pagamento dell'importo di
3.200 Euro dovuto ai sensi dell'art. 6, d. lgs. n. 231/2002, pari alla somma di 40 Euro molti- plicato per le 80 fatture il cui tardivo pagamento aveva generato gli interessi di mora oggetto delle note di debito.
Infine, richiedeva il pagamento della somma di 10.320 Euro, dovuta ai sensi dell'art. 6, d. lgs.
n. 231/2002, pari all'importo di 40 Euro moltiplicato per ulteriori 258 fatture (cfr. doc. 10 e
11).
Nel dettaglio, le società e Controparte_3 Controparte_3 CP_3
avevano emesso nei confronti di una serie di fatture per sorte capitale che erano
[...] CP_2
state pagate tardivamente e tale tardivo pagamento aveva determinato il diritto, in capo alle predette società, al pagamento dell'importo di Euro 40 per ciascuna fattura ai sensi dell'art. 6,
Part d. lgs. n. 231/2002. Tali crediti erano stati poi ceduti dalle tre società a che aveva CP_3
pertanto emesso nei confronti di le fatture per i predetti importi, per un totale di Euro CP_2
10.320 (prodotte quale doc. 10 e riepilogate nel doc. 11). si costituiva con comparsa depositata in data 24.5.2021. CP_2
Eccepiva, in via preliminare, (i) la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c.; (ii) la carenza di legittimazione attiva dell'attrice; (iii) l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti pagina 7 di 17 R.G. N. 46334/2020
portati da fatture emesse in epoca anteriore al 4.12.2010 e (iv) la legittimità del proprio ina- dempimento con riguardo alle fatture contestate e/o a importi non dovuti.
Nel merito (i) eccepiva la nullità dei contratti stipulati dalle cedenti con per difetto del- CP_2
la forma scritta, richiesta a pena di nullità dalla legge per tutti i contratti stipulati da privati con la pubblica amministrazione;
(ii) contestava la debenza di tutti i crediti oggetto dell'odierno giudizio;
(iii) contestava il mancato assolvimento dell'onere di allegazione e di prova scritta dei crediti, dei contratti di cessione e della notifica degli stessi, chiedendo la condanna dell'attrice per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Part In particolare, rilevava la carenza di legittimazione attiva di che dichiarava di agi- CP_2
re in giudizio in qualità di cessionaria dei crediti azionati senza aver prodotto in giudizio i cor- rispondenti atti di cessione e senza aver fornito la prova di averli notificati alla convenuta.
Eccepiva altresì l'inefficacia delle cessioni di credito nei suoi confronti in quanto tutte relative a somministrazioni di forniture e di servizi medicali ancora in corso al momento della cessio- ne o aventi ad oggetto prestazioni future, che la convenuta, quale ente di diritto pubblico, ave- va legittimamente e tempestivamente rifiutato nel termine di 45 giorni dalla notifica della ces- sione, come consentito dall'art. 106, comma 13, d. lgs. n. 50/2016 (cfr. doc. 5). Parte Nel merito, contestava l'esistenza e la mancata prova dei crediti di cui chiedeva il paga- mento. Part aveva prodotto meri elenchi riepilogativi formati in via unilaterale, senza aver documen- tato né la relativa cessione né i rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande né tan- tomeno i ritardati pagamenti che avrebbero dato luogo ai pretesi interessi, non avendo fornito così alcuna prova dell'asserito credito e, al contempo, avendo privato la convenuta della pos- sibilità di effettuare le dovute verifiche delle pretese avversarie.
Part Peraltro, in tali elenchi aveva incluso erroneamente anche importi relativi a fatture già pagate e/o riferiti a cessioni rifiutate e/o relativi a fatture non trasmesse dal Sistema Di Inter- scambio nonché aveva indicato date di scadenza errate, calcolate a partire dalla data di emis- sione delle fatture invece che dalla data di ricezione.
In particolare, eccepiva l'intervenuto pagamento effettuato direttamente alle società ce- CP_2
di numerose fatture oggetto di causa (cfr. docc. 1 e 1bis), precisando, per altra residua Pt_4
parte di fatture azionate, che le stesse non erano state saldate in quanto (i) erano state oggetto pagina 8 di 17 R.G. N. 46334/2020
di puntuale contestazione, per i seguenti motivi: (a) erano stati applicati prezzi difformi e/o (b) erano state esposte voci non dovute e/o (c) la merce fatturata non era stata consegnata e/o (d) era stata consegnata merce non ordinata (cfr. docc. 2 e 2bis); (ii) non erano pervenute in quan- to rifiutate dal Sistema Di Interscambio e pertanto non potevano essere pagate da (pre- CP_2
cisamente le fatture n. 42001316/2020 e n. 42001087/2020 emesse da Arjo Italia); (iii) erano state stornate mediante l'emissione di note di credito (cfr. doc. 4). Part Aggiungeva altresì che aveva incluso erroneamente, non trattandosi di pagamenti tardivi, anche fatture relative a somme trattenute ex lege ai sensi dell'art. 30, comma 5bis, d. lgs. n.
50/2016, che erano state versate regolarmente in seguito alla scadenza del contratto (cfr. docc.
3, 1bis e 10).
Con riguardo alle fatture relative alle forniture di alcuni servizi a consumo (telefonia, energia, ecc.) contestava sia le modalità di calcolo del quantum sia l'effettiva esecuzione delle fornitu- re.
Part Chiariva che aveva calcolato erroneamente gli interessi moratori a decorrere dalla data di emissione della fattura - che non coincideva con la data di effettiva ricezione della fattura - in netto contrasto con quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, d. lgs. n. 231/2002, che prevede qua- le termine di decorrenza degli interessi moratori “trenta giorni dalla data di ricevimento da parte dei debitore della fattura….”, termine raddoppiato a sessanta giorni per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria (art. 4, comma 2 e 5 lettera b, d. lgs. n. 231/2002).
Part Contestava la legittimazione attiva di a richiedere gli interessi di mora e gli importi di cui all'art. 6, d. lgs. n. 231/2002 in quanto (i) non erano stati prodotti i contratti scritti con conse- guente nullità delle transazioni;
(ii) l'importo forfettario di 40 Euro poteva essere eventual- mente richiesto solo con riguardo alle fatture rimaste impagate e non a quelle contestate o non trasmesse o stornate;
(iii) le somme ex art. 6, d. lgs. n. 231/2002 non erano state oggetto di cessione in quanto non espressamente indicate negli atti di cessione e (iv) l'operazione esegui- Part ta da aveva natura finanziaria e non commerciale, con conseguente esclusione dell'applicazione di tale disposizione.
L'art. 6, d. lgs. n. 231/2002 non poteva essere applicato alle note di debito emesse per gli inte- ressi moratori sulla sorte capitale in quanto ciò avrebbe comportato una duplicazione di risar- cimento.
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Gli interessi di mora maturati su ulteriori fatture diverse da quelle costituenti la sorte capitale - Part di cui alle note di debito predisposte da - non erano dovuti in quanto le dette note di de- bito erano state ripetutamente contestate o rifiutate in quanto non dovute e/o calcolate in mo- do errato (cfr. docc. 6-9).
Gli interessi anatocistici ex art. 1283 cc non erano dovuti in quanto il credito oggetto della domanda attorea era del tutto incerto.
La domanda subordinata di condanna per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. era in- fondata e doveva essere rigettata in quanto sfornita di qualsiasi elemento probatorio.
Part Concludeva chiedendo la condanna di per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Esaurita la trattazione della causa, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del
9.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
2. si è difesa compiutamente nel merito, contestando specificamente ogni singola fattu- CP_2
ra oggetto del presente giudizio e deducendo l'intervenuto spontaneo pagamento di una so- stanziale parte delle stesse.
Tale condotta rende prive di reale rilievo sia l'eccezione di nullità dell'atto di citazione - in quanto, se così fosse stato, non avrebbe potuto difendersi puntualmente, come invece CP_2
ha fatto - sia l'eccezione di nullità dei contratti a monte della cessione, avendo proce- CP_2
duto al progressivo spontaneo pagamento della quasi integralità del residuo dovuto in forza degli stessi contratti di cui ha eccepito la nullità.
Parimenti infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attrice in qualità di cessionaria di crediti, per una pluralità di motivi. Part ha provato documentalmente di essere il soggetto cessionario dei crediti azionati in giu- dizio mediante la produzione degli atti di cessione notificata alla convenuta (cfr. docc. 6A,
6B, 16A e 16B). La circostanza è stata peraltro confermata implicitamente dalla stessa conve- nuta, che ha dichiarato di aver prontamente rifiutato le cessioni notificatele. ha eccepito l'inopponibilità delle cessioni di credito per essere state dalla stessa rifiuta- CP_2
te con comunicazione effettuata alla cessionaria entro i 45 giorni dalla notifica della cessione, come consentito dall'art. 106, comma 13, d. lgs. n. 50/2016.
Il richiamo a tale disposizione è inconferente per un duplice motivo.
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L'art. 106, comma 13, d. lgs. n. 50/2016, stabilisce che “si applicano le disposizioni di cui al- la legge 21 febbraio 1991, n. 52”, con la precisazione che “le cessioni di crediti da corrispet- tivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazio- ni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comuni- cazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”.
Pertanto, il richiamato articolo ha stabilito espressamente l'applicabilità della legge n.
52/1991 anche alle cessioni di credito in cui è coinvolta una pubblica amministrazione, con la previsione della facoltà di rifiuto da parte della amministrazione ceduta nei soli casi in cui si tratti di cessioni da corrispettivo di appalto, concessione o concorso di progettazione.
Nel caso di specie, sussistono pacificamente tutte le condizioni previste per l'applicabilità del- la legge n. 52/1991, ovvero (i) la qualità di imprenditore del cedente, (ii) i crediti ceduti sor- gono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa e (iii) il cessionario è una banca o un intermediario finanziario.
Al contempo, la convenuta non ha in alcun modo provato che le cessioni oggetto di causa rientrino nel novero di quelle per le quali il legislatore ha previsto la facoltà di rifiuto delle stesse da parte della pubblica amministrazione.
Ne consegue che nel caso di specie trova applicazione la legge n. 52/1991, che integra una di- sciplina speciale e di favore per le imprese autorizzate all'attività di factoring, alternativa a quello di diritto comune e che, ai fini dell'efficacia della cessione di crediti nei confronti del ceduto, non richiede né l'accettazione né la facoltà di rifiuto del ceduto.
Le eccezioni di difetto di legittimazione attiva e di inefficacia delle cessioni sono conseguen- temente rigettate.
3. La domanda attorea, proposta in via principale, volta a ottenere la condanna della convenu- ta al pagamento della somma di Euro 1.191,92, come ridotta in corso di causa, è parzialmente fondata e deve essere pertanto accolta, nei limiti che seguono.
Il credito vantato dall'attrice è portato da cinque fatture:
(i) fattura n. 19123101 del 26.10.2019 per Euro 432;
(ii) fattura n. 18099325/2018 del 3.11.2018 per Euro 63,44;
(iii) fattura n. 19032576 del 10.5.2019 per Euro 12,90;
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(iv) fattura n. 18003465 dell'11.3.2018 per Euro 232,58;
(v) fattura n. 9063/PA del 19.2.2020 per Euro 450 (cfr. elenchi prodotti dall'attore come alle- gato alla comparsa conclusionale quali docc. A e B). ha provato documentalmente che la fattura sub (i) è stata stornata mediante emissione CP_2
di nota di credito in data 27.5.2024 (cfr. doc. C, comparsa conclusionale di replica e CP_2
che la fattura sub (v) è stata contestata alla cedente Nacatur s.p.a. con pec inviata il
Part 27.11.2023 per mancata consegna della merce, circostanza non confutata da con conse- guente non debenza del corrispettivo della vendita portato dalla detta fattura. ha poi allegato che la fattura sub (ii) è stata integralmente saldata con il mandato n. CP_2
16743 (cfr. doc. 10, all. 3, pag. 13) e che le fatture sub (iii) e (iv) sono state chiuse mediante l'emissione di nota di credito (cfr. doc. 4, all. A10 alla comparsa di costituzione).
Tuttavia, dalla documentazione prodotta non è emersa la corrispondenza tra il mandato di pa- gamento e le note di credito alle corrispondenti fatture sub (ii), (iii) e (iv), con la conseguenza
Part che non ha fornito la prova dell'estinzione del credito vantato da CP_2
Difatti, la quietanza datata 9.11.2018, riferita al mandato di pagamento n. 16743 per un im-
Part porto di Euro 302,56, contiene l'indicazione di quale beneficiaria dell'operazione ma non vi è alcun elemento dal quale emerga che sia riferibile al pagamento della fattura n.
18099325/2018 sub (ii), essendo peraltro anche diverso l'importo del mandato rispetto a quel- lo riportato in fattura.
Quanto alla nota di credito richiamata, essa riporta quale causale “storna fattura 17112268 in- viata erroneamente al vs cuu”, ovvero una fattura diversa da quelle sub (iii) e (iv) che CP_2 assume essere state stornate mediante l'emissione di tale nota di credito.
Pertanto, l'attrice ha diritto al pagamento della minor somma di Euro 308,92 per sorte capita- le, portata dalle seguenti fatture:
(i) n. 18099325/2018 del 3.11.2018 per Euro 63,44;
(ii) n. 19032576 del 10.05.2019 per Euro 12,90;
(iii) n. 18003465 dell'11.3.2018 per Euro 232,58; oltre interessi moratori al tasso di cui agli artt. 2 e 5, d. lgs. n. 231/2002, decorrenti dal sessan- tesimo giorno successivo alla data di ricezione di ciascuna fattura sino al saldo effettivo, oltre pagina 12 di 17 R.G. N. 46334/2020
interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., questi ultimi decorrenti dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio sino al saldo effettivo.
4. La domanda attorea proposta in via principale volta ad ottenere la condanna della convenu- ta al pagamento degli interessi moratori commerciali maturati e maturandi sulla sorte capitale inizialmente azionata, al tasso di cui all'artt. 2 e 5, d. lgs. n. 231/2002, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza delle singole fatture sino al saldo, è parzialmente fondata e deve pertanto essere accolta nei limiti che seguono.
Part in corso di causa ha quasi totalmente azzerato il capitale iniziale azionato, riducendolo dalla sorte iniziale di 376.901,31 Euro a quella finale di Euro 1.191,92 Euro, in forza di pa- gamenti effettuati in corso di causa da parte di CP_2
La convenuta ha specificato e provato documentalmente che la riduzione del capitale iniziale da parte dell'attrice ha avuto ad oggetto non solo fatture pagate in corso di causa (cfr. elenco prodotto da quale docc. 1 e 1bis) ma anche un'altra parte di fatture che erano state og- CP_2
getto di contestazione (cfr. docc. 4 e 4bis) o erano state stornate mediante l'emissione di note di credito (cfr. doc. 2 e 2bis) o erano relative a somme trattenute ex lege ai sensi dell'art. 30, comma 5bis, d. lgs. n. 50/2016 (cfr. doc. 3).
Part Con la rinuncia quasi integrale al credito inizialmente azionato per sorte capitale, ha ri- conosciuto il fondamento delle doglianze e delle contestazioni che erano state sollevate da e, conseguentemente, che tali importi non erano dovuti, ad eccezione di quelli che sono CP_2
stati effettivamente pagati e di quelli residualmente accertati come dovuti, nella minore misu- ra indicata al precedente punto 3..
Da ciò consegue che gli interessi moratori commerciali richiesti devono essere calcolati solo con riguardo alle fatture che sono state pagate, con esclusione di quelle che sono state conte- state, stornate e di quelle relative a somme trattenute ex lege.
Quanto alla decorrenza degli interessi, l'art. 4, d. lgs. n. 231/2002, stabilisce che gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo al- la scadenza del termine per il pagamento e che il termine per il pagamento non può superare trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura, con la precisazione che tale termine è raddoppiato, tra l'altro, per gli enti pubblici che forniscono assistenza sani- taria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.
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Part Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dalle parti è emerso che ha calcolato il termine di pagamento a partire dalla data di emissione e non dalla data di ricevimento della fattura sullo SDI da parte della convenuta.
La discrepanza tra la data di emissione e la data di ricezione della fattura è riscontrabile anche Part da documenti prodotti dall'attrice quale, a titolo di esempio, il documento 14 (allegato da con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 1), c.p.c. e parzialmente riprodotto subito sotto), dal quale emerge che la data di emissione della fattura (il 10.1.2018) è antecedente di circa 40 giorni rispetto alla data di ricezione (21.2.2018).
Pertanto, utilizzando quale dies a quo per il calcolo del termine di pagamento la data di rice- zione della fattura, come indicata dalla convenuta e non contestata dall'attrice, risultano esse- re state pagate in ritardo le seguenti 17 fatture (cfr. elenco prodotto da quale doc. 13): CP_2
i) n. 2001029002/2020 - Bristol Meyers;
ii) n. 202037242/2020 - Becton Dickinson;
iii) n. 2182048684 - Teleflex Medical;
iv) n. 20092004/2020 - Baxter;
v) n. 20092005/2020 - Baxter;
vi) n. 19032576/2019 - Baxter;
vii) n. 2018004060/2018 - Mylan Italia;
viii) n. 2018003760/2018 - Mylan Italia;
ix) n. 812261/2020 Althea Italia;
x) n. 811376/2020 - Althea Italia;
xi) n. 812262/2020 - Althea Italia;
xii) n. 812263/2020 - Althea Italia;
xiii) n. 812264/2020 - Althea Italia;
xiv) n. DE2001404/2020 - Dedalus Italia;
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xv) n. DE2001957/2020 - Dedalus Italia;
xvi) n. 1621064371/2020 - Zimmer Biomet;
xvii) n. PA-0011020/2020 - Hikma Italia.
Part Ne consegue che la domanda di volta a ottenere la condanna al pagamento degli interessi moratori commerciali ai sensi degli artt. 2 e 5, d. lgs. n. 231/2002, deve essere accolta limita- tamente alle 17 fatture sopra elencate, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla data di ricezione di ciascuna fattura sino al saldo effettivo.
5. La domanda volta ad ottenere la condanna della convenuta al pagamento degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c. è anch'essa parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti che seguono.
In via generale, la condanna al pagamento degli interessi anatocistici presuppone che si tratti di interessi accumulatisi per almeno sei mesi alla data della domanda e che la parte cui l'effetto di capitalizzazione giova li chieda in giudizio con una domanda specificamente rivol- ta a ottenere la condanna al pagamento di quegli interessi e che gli interessi già scaduti, ovve- rosia il corrispondente capitale, da tale momento in poi produrranno (cfr. Cass. 18 gennaio
2017, n. 1164).
Nel caso di specie, l'atto di citazione è stato notificato il 4.12.2020. Pertanto, devono prender- si in considerazione solo le tre fatture - azionate per sorte capitale - pagate tardivamente e scadute almeno sei mesi prima della notifica dell'atto introduttivo ovvero (riprendendo la stessa numerazione adottata al precedente punto 4):
iii) fatt. n. 2182048684 - Teleflex Medical per Euro 648; vii) fatt. n. 2018004060/2018 - Mylan Italia per Euro 3,00; viii) fatt. n. 2018003760/2018 - Mylan Italia per Euro 575.
Ne consegue che la domanda attorea relativa alla condanna della convenuta al pagamento de- gli interessi anatocistici deve essere accolta limitatamente alle tre fatture sopra indicate, di complessivo di Euro 1.226, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione sino al saldo effettivo.
6. è tenuta al pagamento dell'importo forfettario previsto dall'art. 6, d. lgs. n. CP_2
231/2002, a titolo di risarcimento delle spese di recupero del credito, nei limiti che seguono.
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Ai fini della quantificazione, occorre tenere conto di ogni singola posizione debitoria di parte convenuta, limitatamente, per le medesime ragioni sopra esplicate (al punto 4), alle diciassette fatture pagate in ritardo azionate per sorte capitale.
Part Parte convenuta deve essere quindi condannata a tale titolo al pagamento in favore di della somma complessiva di Euro 680 (17 x 40).
È invece destituita di fondamento l'analoga richiesta - per complessivi 10.320 Euro - svolta con riferimento alle fatture indicate nel doc. 10 dell'attore (da ultimo riproposto come allegato
Part F). Il prospetto depositato da richiama tre fatture:
i) n. PF90021275 del 30.12.2019 per 280 Euro;
ii) n. PF90021431 del 30.12.2019 per 2,320 Euro;
iii) n. PF90021430 del 30.12.2019 per 7.720 Euro;
per un importo totale di 10.320 Euro.
Le tre fatture in esame sono state emesse in relazione al credito risarcitorio qui azionato, ap- punto pari alla somma di 10.320 Euro. In difetto di ulteriori produzioni documentali non è pe- rò possibile individuare le 258 fatture sottostanti, asseritamente pagate in ritardo, rispetto alle quali è richiesta la somma di 40 Euro cadauna. La quantificazione del numero complessivo delle fatture - 258 - si ricava dalla divisione dell'importo totale richiesto ex art.
6. d. lgs. n.
231/2002 per l'importo unitario domandato (10.320 : 40 = 258).
7. Le ulteriori domande proposte dall'attrice sub 1(e), 1(f) e 1(g) non possono essere allo stato decise in quanto è necessario disporre una consulenza tecnica d'ufficio per una dettagliata ri- costruzione contabile.
Pertanto, la causa viene rimessa sul ruolo con separata ordinanza per l'occorrente attività istruttoria.
8. Le spese di lite saranno liquidate con la sentenza definitiva.
PQM
Il Tribunale di Milano, visti gli artt. 277 c.p.c. e 279 comma 1 nn. 3 e 4) c.p.c., pronunciando in via definitiva limitatamente ad alcune delle domande nella causa tra le parti indicate in epi- grafe:
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...] dell'importo di 308,92 Euro, oltre interessi previsti dagli artt. 4 e s., d. lgs. n. Parte_1
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231/2002, decorrenti dal sessantesimo giorno successivo alla data di ricezione di cia- scuna delle tre fatture indicate in parte motiva al punto 3. sino al saldo effettivo, oltre in- teressi anatocistici ex art. 1283 c.c. decorrenti dal 4.12.2020 sino al saldo effettivo;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
degli interessi previsti dagli artt. 4 e s., d. lgs. n. 231/2002 e dovuti in rela- Parte_1
zione alle diciassette fatture dettagliatamente indicate in parte motiva al punto 4, decor- renti dal sessantesimo giorno successivo alla data di ricezione di ciascuna fattura sino al saldo effettivo;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., da calcolare sugli inte- Parte_1
ressi maturati sull'importo capitale di Euro 1.226,00 in relazione alle tre fatture elencate in parte motiva al punto 5., decorrenti dal 4.12.2020 sino al saldo effettivo;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...] dell'importo di 680,00 Euro, a titolo di risarcimento del danno ai sensi Parte_1 dell'art. 6, comma 2, d. lgs. n. 231/2002;
- dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso in Milano il 28 febbraio 2025.
Il giudice
(dott. Pierluigi Perrotti)
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