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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 8222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8222 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 11 novembre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 17160/2025
RG TRA
, nata a [...] il [...] e ivi residente a[...], Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gennaro Orlando, Ileana Tammaro e Paola Tammaro
RICORRENTE contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Erminio Capasso, congiuntamente e disgiuntamente agli Avv.ti Giuliana Cavalcanti e Agostino Di Feo
Fatto e diritto
Con l'atto di ricorso in atti la sig.ra esponeva: Parte_1 che aveva presentato domanda amministrativa in data 26 aprile 2023 per il riconoscimento dell'invalidità civile;
che la Commissione medica nella seduta del 07/12/23 l'aveva riconosciuta invalida nella misura del
67%; che aveva adito il Tribunale con ATP depositata il 26/07/24 e il CTU nominato aveva confermato la percentuale del 67%; che aveva depositato dichiarazione di dissenso in data 26/06/25.
Ciò premesso sulla base di una serie di articolate argomentazioni concludeva per l'accertamento dell'invalidità tra il 74% e il 99% e la condanna dell' al pagamento dell'assegno mensile. CP_1
Si costituiva l' eccependo: CP_1 2
in via preliminare, l'inammissibilità per violazione dei termini di cui all'art. 445 bis c.p.c. ; nel merito, l'assenza dei presupposti sanitari e la genericità dei motivi di opposizione, richiamando la giurisprudenza secondo cui “questo giudizio ha un carattere esclusivamente impugnatorio”
(Trib. Santa Maria Capua Vetere n. 1912/2019) ;
l'inammissibilità della domanda di condanna, citando Cass. sez. lav. 24/10/2018, n. 27010 .
Sulla documentazione in atti, la causa veniva decisa come da sentenza di cui era data lettura.
Infondata è l'eccezione di inammissibilità sollevata dall' sul presupposto che la ricorrente non CP_1 avrebbe fornito la prova di aver depositato la dichiarazione di dissenso entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della CTU.
Dalla documentazione in atti risulta che il decreto con cui il Giudice fissava il termine di trenta giorni per la dichiarazione di dissenso è stato comunicato alle parti in data 28 maggio 2025. La dichiarazione di dissenso è stata depositata telematicamente in data 26 giugno 2025, quindi entro il termine perentorio previsto dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c..
Il successivo ricorso in opposizione è stato depositato nei termini di legge, contenendo, come si dirà, la specificazione dei motivi di contestazione richiesta a pena di inammissibilità dalla norma processuale.
Nel merito l'opposizione non può essere accolta.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile, è necessario che le patologie diagnosticate siano causa della riduzione della capacità lavorativa generica nella misura superiore al
74%.
L'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 stabilisce che l'assegno mensile è riconosciuto agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantacinquesimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento.
Per la determinazione della relativa percentuale di invalidità deve farsi ricorso alle apposite tabelle contenute nel Decreto Ministeriale del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992 in cui le patologie sono elencate suddivise per apparati ed ad esse è attribuito un codice di classificazione ed una percentuale indicata in misura fissa o variabile.
Nel caso di presenza di patologie plurime il decreto in questione prevede una modalità di calcolo che distingue preliminarmente tra patologie concorrenti e patologie coesistenti .
“Sono funzionalmente in concorso tra loro, le menomazioni che interessano lo stesso organo o lo stesso apparato” . “Nel caso in cui il concorso non è direttamente tariffato in tabella si procede a una valutazione complessiva che non deve di norma consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali di ciascuna patologia, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo-funzionale dell'organo o dell'apparato” . 3
“L'art. 5 D.L. n. 509 del 1988 prevede che nella valutazione complessiva della invalidità, non sono considerate le minorazioni inscritte tra lo 0 ed il 10%, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori” .
“Sono in coesistenza le menomazioni che interessano organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro” . In questi casi si applica il calcolo riduzionistico mediante la seguente formula espressa in decimali: IT = IP1 + IP2 - (IP1 x IP2), dove l'invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1, IP2, diminuita del loro prodotto .
A seguito del completamento delle operazioni peritali, il consulente nominato nella fase sommaria ha formulato la seguente diagnosi: “1) Entesoartrite psoriasica (cod. 9303 = 50%);
2) Ipertensione arteriosa (cod. 6445 = 11%);
3) Recidiva di gozzo nodulare post-lobectomia tiroidea (cod. 9322 per analogia = 11%);
4) Depressione ansiosa (cod. 2207 = 15%)” , pervenendo, mediante l'applicazione del calcolo riduzionistico, ad una percentuale complessiva di invalidità pari al 67% .
Il primo motivo di opposizione concerne la valutazione dell'ipertensione arteriosa.
La ricorrente sostiene che “nel caso di specie trattasi difatti di un'ipertensione arteriosa di grado lieve/moderato come da ecocardiogramma in atti che necessita di terapia farmacologica continua e pertanto da valutare con il medesimo codice usato dal ctu 6445 – cardiopatia in I classe NYHA – ma al valore massimo previsto del 20%, e non quello minimo dell'11% come si legge in ctu” .
Il motivo non può essere accolto.
Il consulente ha correttamente inquadrato la patologia cardiologica con il codice 6445 delle tabelle ministeriali (coronaropatia lieve - I classe NYHA) che prevede una fascia di valutazione compresa tra l'11% e il 20% .
Dall'esame obiettivo risulta che “aia cardiaca normale, itto non visibile né palpabile, toni puri, pause libere. PA 150/90 mmHg. FC 85 battiti/m', polso ritmico e valido. Normosfigmia dei polsi periferici ai punti di repere” .
Il consulente ha motivato la valutazione al minimo della fascia affermando che “la perizianda è affetta da ipertensione arteriosa, rispondente alla terapia farmacologica. Il compenso emodinamico è buono: al momento della visita era asintomatica per angor, palpitazioni, dispnea a riposo e nei movimenti all'interno dell'ambulatorio, non vi erano edemi declivi. Non vi sono danni
d'organo. La patologia è valutabile al cod. 6445 e appare congruo attribuirle 11 punti di invalidità” .
L'ecocardiogramma del 07/03/23 prodotto in atti non evidenzia significative alterazioni strutturali o funzionali che possano giustificare una valutazione al massimo della fascia. La patologia risulta ben 4
compensata dalla terapia farmacologica, senza danni d'organo e senza limitazioni significative della capacità funzionale.
La scelta del valore minimo della fascia appare pertanto congrua e adeguatamente motivata, tenuto conto del quadro clinico complessivo e dell'assenza di complicanze.
La mera circostanza che la ricorrente necessiti di terapia farmacologica continua non è di per sé sufficiente a giustificare l'attribuzione del valore massimo della fascia, dovendo valutarsi l'effettivo impatto della patologia sulla capacità lavorativa alla luce del compenso clinico ottenuto.
Il secondo motivo attiene alla asserita omessa valutazione dell'obesità.
La ricorrente deduce che “tale valore individua un soggetto affetto da obesità di I grado, patologia che oltre che aggravare il quadro reumatologico, di certo potrà essere valutata con il cod. 7105
(31 - 40) per analogia almeno nella misura del 20%, tenuto conto che la ricorrente ha 65 anni e che presenta un quadro osteoarticolarte come descritto nel referto rx del 04/05/23 con spondiloartrosi dorso lombare con osteofitosi marginale e ridotta ampiezza degli spazi discali L4-
L5 ed L5-S1” .
Anche tale motivo non merita accoglimento.
Il consulente ha rilevato che “pannicolo adiposo normalmente rappresentato: peso 78 kg altezza
1,56 m per un indice di massa corporea (IMC) pari a 32.05” , dando quindi atto dell'obesità della ricorrente.
Tuttavia, il codice 7105 delle tabelle ministeriali cui fa riferimento la ricorrente riguarda “obesità -
(indice di massa corporea compreso tra 35 e 40) con complicanze artrosiche” e prevede una fascia di valutazione tra il 31% e il 40% .
Nel caso in esame, l'IMC della ricorrente (32,05) è inferiore alla soglia minima di 35 prevista dal codice tabellare invocato. Non ricorrono pertanto i presupposti per l'applicazione di tale voce.
Quanto alle alterazioni del rachide evidenziate dall'esame radiografico (spondiloartrosi dorso- lombare con osteofitosi marginale), esse sono state valutate dal consulente nell'ambito del quadro reumatologico complessivo, inquadrato come entesoartrite psoriasica e valutato con il codice 9303 al 50% , che rappresenta già una percentuale significativa.
Come correttamente evidenziato dall' nella memoria di costituzione, l'obesità nel caso di CP_1 specie aggrava la patologia reumatologica già valutata al 50% , ma non costituisce una patologia autonoma meritevole di separata valutazione, non raggiungendo i parametri tabellari richiesti.
Non sussiste pertanto alcuna omissione valutativa da parte del consulente.
Il terzo motivo concerne la valutazione della patologia psichiatrica.
La ricorrente sostiene che “anche la patologia psichica appare ingiustamente sottostimata a fronte di certificazioni in atti deponenti per un quadro di depressione ansiosa di grado medio anche per la 5
terapia farmacologica prescritta, valutabile con il cod. 2205 che prevede il valore fisso del 25%.
L'inquadramento tabellare del ctu con il cod. 2207, relativo alla nevrosi ansiosa, non appare compatibile con la documentazione in atti da cui emerge anche il fattore depressivo” .
Il motivo non può trovare accoglimento.
Il consulente ha proceduto ad un accurato esame psichico, rilevando che la ricorrente risulta “Vigile
e cosciente. Orientata nel tempo e nello spazio. Collaborante, disponibile al colloquio con eloquio fluente. Congrua alla relazione. Non si rilevano errori o turbe della sensopercezione. Capacità intellettive nella norma rispetto al grado di estrazione sociale ed all'ambiente socioculturale di appartenenza. La memoria di fissazione e di rievocazione è conservata. Attenzione coattiva e spontanea costante. Tono dell'umore deflesso” .
Il consulente ha motivato la propria valutazione affermando che “l'esame psichico, condotto con la tecnica del libero colloquio, ha evidenziato una lieve depressione ansiosa del tono dell'umore meritevole di 15 punti percentuali di invalidità” , applicando il codice 2207 (nevrosi ansiosa) con valore fisso del 15% .
Il codice 2205 invocato dalla ricorrente riguarda la “sindrome depressiva endoreattiva media” con valore fisso del 25% , che presuppone un quadro clinico più grave di quello accertato.
La documentazione sanitaria prodotta, pur attestando la sussistenza di disturbi psichici, non evidenzia elementi clinici obiettivi tali da giustificare l'inquadramento in una categoria diagnostica più severa. I certificati medici prodotti, seppur menzionanti una “depressione ansiosa”, non sono corredati da approfondimenti psichiatrici o psicodiagnostici che possano suffragare una diversa valutazione.
L'esame clinico diretto condotto dal consulente ha evidenziato un quadro sostanzialmente conservato sotto il profilo cognitivo, mnesico e relazionale, con il solo rilievo di un tono dell'umore deflesso, elemento compatibile con la diagnosi di nevrosi ansiosa.
La valutazione peritale appare pertanto congrua e adeguatamente motivata.
In corso di causa è stata prodotta ulteriore documentazione sanitaria, costituita da certificato medico della dott.ssa dell'8 novembre 2025 e referto ecografico del collo del 28 ottobre Persona_1
2025.
Ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., il giudice, nel pronunciare la sentenza, deve tener conto anche degli aggravamenti sopravvenuti in corso di causa.
Tuttavia, l'applicazione di tale norma presuppone che la parte alleghi specificamente in quali termini la sopravvenienza determini un aggravamento del quadro patologico e quale sia l'incidenza di tale aggravamento sulla capacità lavorativa. 6
Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata al mero deposito della documentazione sanitaria successiva, senza fornire alcuna specifica indicazione circa l'eventuale aggravamento del quadro clinico e senza chiarire in che modo i nuovi accertamenti modificherebbero la valutazione percentuale già effettuata dal consulente.
Come noto, anche i fatti sopravvenuti devono essere oggetto di specifica allegazione di parte, non potendo il giudice procedere d'ufficio alla loro ricerca e valutazione. L'onere di allegazione non è assolto dal mero deposito documentale, ma richiede che la parte indichi chiaramente quali siano i fatti nuovi, in che cosa consista l'aggravamento e quale sia la loro rilevanza ai fini della decisione.
La mancanza di tale specifica allegazione rende impossibile valutare compiutamente la documentazione successiva, che comunque, per quanto si dirà, non evidenzia elementi di significativo aggravamento.
In ogni caso il certificato medico dell'8 novembre 2025 contiene il riferimento ad “artrite reumatoide” e alla “terapia iposteroide”, nonché a controlli ematochimici con indicazione di terapia farmacologica.
Il referto ecografico del 28 ottobre 2025 evidenzia: “Presenza di tessuto fibrotico post chirurgico con fini ecogenicità come da calcificazioni. Intervento di lobectomia destra. Lobo tiroideo di dx avente i seguenti diametri: longitudinale 36mm trasverso 15mm antero-posteriore 14mm. Istmo tiroideo di 3mm diametro antero posteriore. L'ecostruttura ghiandolare si presenta finemente disomogenea con evidenza a dx nodularità isoecogena di 6x7mm, nodularità ipoecogena di 5x6mm
e di 3x4mm” .
Tale documentazione, anche ad un esame d'ufficio, non evidenzia un significativo aggravamento del quadro clinico tale da modificare la valutazione percentuale complessiva.
Con riferimento all'artrite reumatoide il CTU aveva già diagnosticato e valutato al 50%
l'“entesoartrite psoriasica”. La terminologia utilizzata nel certificato del novembre 2025 non è accompagnata da elementi clinici, strumentali o laboratoristici che attestino una modifica sostanziale del quadro o una diversa entità nosologica. Il certificato menziona genericamente una terapia e la necessità di controlli, ma non descrive un aggravamento funzionale rispetto al quadro già valutato dal consulente che aveva rilevato “dolore alla stretta delle mani, alluce valgo bilaterale. Passaggi posturali e deambulazione autonomi” .
Il referto ecografico del 28 ottobre 2025 conferma sostanzialmente quanto già noto e valutato dal
CTU, che aveva diagnosticato la “recidiva di gozzo nodulare post-lobectomia tiroidea” attribuendole 11 punti percentuali . Il referto del 2025 documenta la presenza di nodularità a carico del lobo residuo, ma non evidenzia elementi di significativo aggravamento rispetto alla situazione già nota. Il CTU aveva già considerato che “la perizianda è stata operata nel 1998 di lobectomia 7
sinistra della tiroide per gozzo. Attualmente a carico del lobo destro sono presenti 2 formazioni nodulari e il quadro ecografico mostra disomogeneità come da tiroidite. La perizianda è in terapia con IR .
Alla luce di tali considerazioni deve, pertanto, ritenersi che non siano forniti nel ricorso elementi tali da potersi discostare dalle conclusioni formulate nell'elaborato peritale depositato nella fase dell'accertamento tecnico preventivo e tali da giustificare il conferimento di un nuovo incarico peritale.
L'opposizione va pertanto rigettata, dovendosi accertare che la sig.ra risulta Parte_1 invalida civile nella misura del 67% dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di consulenza tecnica si pongono a carico dell' CP_1 come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 17544/2024 R.G., ogni diversa istanza e deduzione disattese:
• Rigetta l'opposizione proposta dalla sig.ra Parte_1
• Accerta che la sig.ra nata a [...] il [...], risulta invalida civile Parte_1 nella misura del 67% (sessantasette per cento) .
• Spese compensate.
• Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico dell' come da separato decreto. CP_1
Napoli Il Giudice
11 novembre 2025 dott. Ciro Cardellicchio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 11 novembre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 17160/2025
RG TRA
, nata a [...] il [...] e ivi residente a[...], Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gennaro Orlando, Ileana Tammaro e Paola Tammaro
RICORRENTE contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Erminio Capasso, congiuntamente e disgiuntamente agli Avv.ti Giuliana Cavalcanti e Agostino Di Feo
Fatto e diritto
Con l'atto di ricorso in atti la sig.ra esponeva: Parte_1 che aveva presentato domanda amministrativa in data 26 aprile 2023 per il riconoscimento dell'invalidità civile;
che la Commissione medica nella seduta del 07/12/23 l'aveva riconosciuta invalida nella misura del
67%; che aveva adito il Tribunale con ATP depositata il 26/07/24 e il CTU nominato aveva confermato la percentuale del 67%; che aveva depositato dichiarazione di dissenso in data 26/06/25.
Ciò premesso sulla base di una serie di articolate argomentazioni concludeva per l'accertamento dell'invalidità tra il 74% e il 99% e la condanna dell' al pagamento dell'assegno mensile. CP_1
Si costituiva l' eccependo: CP_1 2
in via preliminare, l'inammissibilità per violazione dei termini di cui all'art. 445 bis c.p.c. ; nel merito, l'assenza dei presupposti sanitari e la genericità dei motivi di opposizione, richiamando la giurisprudenza secondo cui “questo giudizio ha un carattere esclusivamente impugnatorio”
(Trib. Santa Maria Capua Vetere n. 1912/2019) ;
l'inammissibilità della domanda di condanna, citando Cass. sez. lav. 24/10/2018, n. 27010 .
Sulla documentazione in atti, la causa veniva decisa come da sentenza di cui era data lettura.
Infondata è l'eccezione di inammissibilità sollevata dall' sul presupposto che la ricorrente non CP_1 avrebbe fornito la prova di aver depositato la dichiarazione di dissenso entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della CTU.
Dalla documentazione in atti risulta che il decreto con cui il Giudice fissava il termine di trenta giorni per la dichiarazione di dissenso è stato comunicato alle parti in data 28 maggio 2025. La dichiarazione di dissenso è stata depositata telematicamente in data 26 giugno 2025, quindi entro il termine perentorio previsto dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c..
Il successivo ricorso in opposizione è stato depositato nei termini di legge, contenendo, come si dirà, la specificazione dei motivi di contestazione richiesta a pena di inammissibilità dalla norma processuale.
Nel merito l'opposizione non può essere accolta.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile, è necessario che le patologie diagnosticate siano causa della riduzione della capacità lavorativa generica nella misura superiore al
74%.
L'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 stabilisce che l'assegno mensile è riconosciuto agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantacinquesimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento.
Per la determinazione della relativa percentuale di invalidità deve farsi ricorso alle apposite tabelle contenute nel Decreto Ministeriale del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992 in cui le patologie sono elencate suddivise per apparati ed ad esse è attribuito un codice di classificazione ed una percentuale indicata in misura fissa o variabile.
Nel caso di presenza di patologie plurime il decreto in questione prevede una modalità di calcolo che distingue preliminarmente tra patologie concorrenti e patologie coesistenti .
“Sono funzionalmente in concorso tra loro, le menomazioni che interessano lo stesso organo o lo stesso apparato” . “Nel caso in cui il concorso non è direttamente tariffato in tabella si procede a una valutazione complessiva che non deve di norma consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali di ciascuna patologia, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo-funzionale dell'organo o dell'apparato” . 3
“L'art. 5 D.L. n. 509 del 1988 prevede che nella valutazione complessiva della invalidità, non sono considerate le minorazioni inscritte tra lo 0 ed il 10%, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori” .
“Sono in coesistenza le menomazioni che interessano organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro” . In questi casi si applica il calcolo riduzionistico mediante la seguente formula espressa in decimali: IT = IP1 + IP2 - (IP1 x IP2), dove l'invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1, IP2, diminuita del loro prodotto .
A seguito del completamento delle operazioni peritali, il consulente nominato nella fase sommaria ha formulato la seguente diagnosi: “1) Entesoartrite psoriasica (cod. 9303 = 50%);
2) Ipertensione arteriosa (cod. 6445 = 11%);
3) Recidiva di gozzo nodulare post-lobectomia tiroidea (cod. 9322 per analogia = 11%);
4) Depressione ansiosa (cod. 2207 = 15%)” , pervenendo, mediante l'applicazione del calcolo riduzionistico, ad una percentuale complessiva di invalidità pari al 67% .
Il primo motivo di opposizione concerne la valutazione dell'ipertensione arteriosa.
La ricorrente sostiene che “nel caso di specie trattasi difatti di un'ipertensione arteriosa di grado lieve/moderato come da ecocardiogramma in atti che necessita di terapia farmacologica continua e pertanto da valutare con il medesimo codice usato dal ctu 6445 – cardiopatia in I classe NYHA – ma al valore massimo previsto del 20%, e non quello minimo dell'11% come si legge in ctu” .
Il motivo non può essere accolto.
Il consulente ha correttamente inquadrato la patologia cardiologica con il codice 6445 delle tabelle ministeriali (coronaropatia lieve - I classe NYHA) che prevede una fascia di valutazione compresa tra l'11% e il 20% .
Dall'esame obiettivo risulta che “aia cardiaca normale, itto non visibile né palpabile, toni puri, pause libere. PA 150/90 mmHg. FC 85 battiti/m', polso ritmico e valido. Normosfigmia dei polsi periferici ai punti di repere” .
Il consulente ha motivato la valutazione al minimo della fascia affermando che “la perizianda è affetta da ipertensione arteriosa, rispondente alla terapia farmacologica. Il compenso emodinamico è buono: al momento della visita era asintomatica per angor, palpitazioni, dispnea a riposo e nei movimenti all'interno dell'ambulatorio, non vi erano edemi declivi. Non vi sono danni
d'organo. La patologia è valutabile al cod. 6445 e appare congruo attribuirle 11 punti di invalidità” .
L'ecocardiogramma del 07/03/23 prodotto in atti non evidenzia significative alterazioni strutturali o funzionali che possano giustificare una valutazione al massimo della fascia. La patologia risulta ben 4
compensata dalla terapia farmacologica, senza danni d'organo e senza limitazioni significative della capacità funzionale.
La scelta del valore minimo della fascia appare pertanto congrua e adeguatamente motivata, tenuto conto del quadro clinico complessivo e dell'assenza di complicanze.
La mera circostanza che la ricorrente necessiti di terapia farmacologica continua non è di per sé sufficiente a giustificare l'attribuzione del valore massimo della fascia, dovendo valutarsi l'effettivo impatto della patologia sulla capacità lavorativa alla luce del compenso clinico ottenuto.
Il secondo motivo attiene alla asserita omessa valutazione dell'obesità.
La ricorrente deduce che “tale valore individua un soggetto affetto da obesità di I grado, patologia che oltre che aggravare il quadro reumatologico, di certo potrà essere valutata con il cod. 7105
(31 - 40) per analogia almeno nella misura del 20%, tenuto conto che la ricorrente ha 65 anni e che presenta un quadro osteoarticolarte come descritto nel referto rx del 04/05/23 con spondiloartrosi dorso lombare con osteofitosi marginale e ridotta ampiezza degli spazi discali L4-
L5 ed L5-S1” .
Anche tale motivo non merita accoglimento.
Il consulente ha rilevato che “pannicolo adiposo normalmente rappresentato: peso 78 kg altezza
1,56 m per un indice di massa corporea (IMC) pari a 32.05” , dando quindi atto dell'obesità della ricorrente.
Tuttavia, il codice 7105 delle tabelle ministeriali cui fa riferimento la ricorrente riguarda “obesità -
(indice di massa corporea compreso tra 35 e 40) con complicanze artrosiche” e prevede una fascia di valutazione tra il 31% e il 40% .
Nel caso in esame, l'IMC della ricorrente (32,05) è inferiore alla soglia minima di 35 prevista dal codice tabellare invocato. Non ricorrono pertanto i presupposti per l'applicazione di tale voce.
Quanto alle alterazioni del rachide evidenziate dall'esame radiografico (spondiloartrosi dorso- lombare con osteofitosi marginale), esse sono state valutate dal consulente nell'ambito del quadro reumatologico complessivo, inquadrato come entesoartrite psoriasica e valutato con il codice 9303 al 50% , che rappresenta già una percentuale significativa.
Come correttamente evidenziato dall' nella memoria di costituzione, l'obesità nel caso di CP_1 specie aggrava la patologia reumatologica già valutata al 50% , ma non costituisce una patologia autonoma meritevole di separata valutazione, non raggiungendo i parametri tabellari richiesti.
Non sussiste pertanto alcuna omissione valutativa da parte del consulente.
Il terzo motivo concerne la valutazione della patologia psichiatrica.
La ricorrente sostiene che “anche la patologia psichica appare ingiustamente sottostimata a fronte di certificazioni in atti deponenti per un quadro di depressione ansiosa di grado medio anche per la 5
terapia farmacologica prescritta, valutabile con il cod. 2205 che prevede il valore fisso del 25%.
L'inquadramento tabellare del ctu con il cod. 2207, relativo alla nevrosi ansiosa, non appare compatibile con la documentazione in atti da cui emerge anche il fattore depressivo” .
Il motivo non può trovare accoglimento.
Il consulente ha proceduto ad un accurato esame psichico, rilevando che la ricorrente risulta “Vigile
e cosciente. Orientata nel tempo e nello spazio. Collaborante, disponibile al colloquio con eloquio fluente. Congrua alla relazione. Non si rilevano errori o turbe della sensopercezione. Capacità intellettive nella norma rispetto al grado di estrazione sociale ed all'ambiente socioculturale di appartenenza. La memoria di fissazione e di rievocazione è conservata. Attenzione coattiva e spontanea costante. Tono dell'umore deflesso” .
Il consulente ha motivato la propria valutazione affermando che “l'esame psichico, condotto con la tecnica del libero colloquio, ha evidenziato una lieve depressione ansiosa del tono dell'umore meritevole di 15 punti percentuali di invalidità” , applicando il codice 2207 (nevrosi ansiosa) con valore fisso del 15% .
Il codice 2205 invocato dalla ricorrente riguarda la “sindrome depressiva endoreattiva media” con valore fisso del 25% , che presuppone un quadro clinico più grave di quello accertato.
La documentazione sanitaria prodotta, pur attestando la sussistenza di disturbi psichici, non evidenzia elementi clinici obiettivi tali da giustificare l'inquadramento in una categoria diagnostica più severa. I certificati medici prodotti, seppur menzionanti una “depressione ansiosa”, non sono corredati da approfondimenti psichiatrici o psicodiagnostici che possano suffragare una diversa valutazione.
L'esame clinico diretto condotto dal consulente ha evidenziato un quadro sostanzialmente conservato sotto il profilo cognitivo, mnesico e relazionale, con il solo rilievo di un tono dell'umore deflesso, elemento compatibile con la diagnosi di nevrosi ansiosa.
La valutazione peritale appare pertanto congrua e adeguatamente motivata.
In corso di causa è stata prodotta ulteriore documentazione sanitaria, costituita da certificato medico della dott.ssa dell'8 novembre 2025 e referto ecografico del collo del 28 ottobre Persona_1
2025.
Ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., il giudice, nel pronunciare la sentenza, deve tener conto anche degli aggravamenti sopravvenuti in corso di causa.
Tuttavia, l'applicazione di tale norma presuppone che la parte alleghi specificamente in quali termini la sopravvenienza determini un aggravamento del quadro patologico e quale sia l'incidenza di tale aggravamento sulla capacità lavorativa. 6
Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata al mero deposito della documentazione sanitaria successiva, senza fornire alcuna specifica indicazione circa l'eventuale aggravamento del quadro clinico e senza chiarire in che modo i nuovi accertamenti modificherebbero la valutazione percentuale già effettuata dal consulente.
Come noto, anche i fatti sopravvenuti devono essere oggetto di specifica allegazione di parte, non potendo il giudice procedere d'ufficio alla loro ricerca e valutazione. L'onere di allegazione non è assolto dal mero deposito documentale, ma richiede che la parte indichi chiaramente quali siano i fatti nuovi, in che cosa consista l'aggravamento e quale sia la loro rilevanza ai fini della decisione.
La mancanza di tale specifica allegazione rende impossibile valutare compiutamente la documentazione successiva, che comunque, per quanto si dirà, non evidenzia elementi di significativo aggravamento.
In ogni caso il certificato medico dell'8 novembre 2025 contiene il riferimento ad “artrite reumatoide” e alla “terapia iposteroide”, nonché a controlli ematochimici con indicazione di terapia farmacologica.
Il referto ecografico del 28 ottobre 2025 evidenzia: “Presenza di tessuto fibrotico post chirurgico con fini ecogenicità come da calcificazioni. Intervento di lobectomia destra. Lobo tiroideo di dx avente i seguenti diametri: longitudinale 36mm trasverso 15mm antero-posteriore 14mm. Istmo tiroideo di 3mm diametro antero posteriore. L'ecostruttura ghiandolare si presenta finemente disomogenea con evidenza a dx nodularità isoecogena di 6x7mm, nodularità ipoecogena di 5x6mm
e di 3x4mm” .
Tale documentazione, anche ad un esame d'ufficio, non evidenzia un significativo aggravamento del quadro clinico tale da modificare la valutazione percentuale complessiva.
Con riferimento all'artrite reumatoide il CTU aveva già diagnosticato e valutato al 50%
l'“entesoartrite psoriasica”. La terminologia utilizzata nel certificato del novembre 2025 non è accompagnata da elementi clinici, strumentali o laboratoristici che attestino una modifica sostanziale del quadro o una diversa entità nosologica. Il certificato menziona genericamente una terapia e la necessità di controlli, ma non descrive un aggravamento funzionale rispetto al quadro già valutato dal consulente che aveva rilevato “dolore alla stretta delle mani, alluce valgo bilaterale. Passaggi posturali e deambulazione autonomi” .
Il referto ecografico del 28 ottobre 2025 conferma sostanzialmente quanto già noto e valutato dal
CTU, che aveva diagnosticato la “recidiva di gozzo nodulare post-lobectomia tiroidea” attribuendole 11 punti percentuali . Il referto del 2025 documenta la presenza di nodularità a carico del lobo residuo, ma non evidenzia elementi di significativo aggravamento rispetto alla situazione già nota. Il CTU aveva già considerato che “la perizianda è stata operata nel 1998 di lobectomia 7
sinistra della tiroide per gozzo. Attualmente a carico del lobo destro sono presenti 2 formazioni nodulari e il quadro ecografico mostra disomogeneità come da tiroidite. La perizianda è in terapia con IR .
Alla luce di tali considerazioni deve, pertanto, ritenersi che non siano forniti nel ricorso elementi tali da potersi discostare dalle conclusioni formulate nell'elaborato peritale depositato nella fase dell'accertamento tecnico preventivo e tali da giustificare il conferimento di un nuovo incarico peritale.
L'opposizione va pertanto rigettata, dovendosi accertare che la sig.ra risulta Parte_1 invalida civile nella misura del 67% dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di consulenza tecnica si pongono a carico dell' CP_1 come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 17544/2024 R.G., ogni diversa istanza e deduzione disattese:
• Rigetta l'opposizione proposta dalla sig.ra Parte_1
• Accerta che la sig.ra nata a [...] il [...], risulta invalida civile Parte_1 nella misura del 67% (sessantasette per cento) .
• Spese compensate.
• Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico dell' come da separato decreto. CP_1
Napoli Il Giudice
11 novembre 2025 dott. Ciro Cardellicchio