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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/09/2025, n. 1875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1875 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. Stefano Costarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4706 del R.G.A.C. dell'anno 2019, vertente
TRA
(p.i. ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dalla BS Società tra Avvocati s.r.l. e, per essa, dagli avvocati Antonio
Borraccino e Federico Lerro
-attore-
E
(p.i. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del l.r.p.t., con gli avvocati Maria Lorusso e Anna Muraca
-convenuta-
avente ad oggetto: prestazioni sanitarie extra budget.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del 27/6/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ha convenuto in giudizio l' , Parte_1 Controparte_2 esponendo: di aver svolto, negli anni 2014, 2015 e 2016, in regime di accreditamento
Pag. 1 a 7 istituzionale e previa sottoscrizione dei contratti ex art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992, prestazioni di specialistica ambulatoriale;
di avere, in particolare, erogato, per il 2014, Cont prestazioni sanitarie per € 128.312,88, a fronte di un riconoscimento dell' di €
122.763,56 (con una differenza a credito dell'attrice pari ad € 5.549,42) e, per il 2016, Cont prestazioni sanitarie per € 131.583,68, a fronte di un riconoscimento dell' di €
126.363,80 (con una differenza a credito dell'attrice pari ad € 5.219,88); di avere, pertanto, diritto al pagamento della complessiva somma di € 10.769,30, oltre interessi ex d.lgs. n.
231/2002, a titolo di adempimento contrattuale o, in subordine, di indennizzo da arricchimento senza giusta causa, ex art. 2041 c.c.
Si è costituita l' , eccependo l'infondatezza dell'avversa domanda e Controparte_2 chiedendone il rigetto, deducendo, in particolare che l'attrice, per il 2014 ed il 2016, aveva già ricevuto la remunerazione delle prestazioni rese in regime di accreditamento, nel limite dei tetti massimi di spesa fissati dai rispettivi contratti sottoscritti con l'Amministrazione; sicché alcun pagamento poteva essere riconosciuto per le ulteriori prestazioni “extra- budget”.
Istruita documentalmente, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
27/6/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte fino alla stessa data, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
2. La domanda di parte attrice è infondata, dovendosi dare continuità, in questa sede, all'orientamento espresso in fattispecie analoghe da questa Sezione, con motivazioni pienamente condivise e che integralmente si richiamano, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. Trib. Catanzaro, sent. n. 103/2024).
A prescindere, infatti, dall'annullamento, da parte del TAR Calabria, dei decreti del
Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del Sistema Sanitario
Calabrese, con i quali sono stati fissati i tetti di spesa per le prestazioni di assistenza specialistica da privato negli anni in contestazione, ciò che osta all'accoglimento della pretesa avanzata dal è la considerazione per la quale la richiesta Parte_1 di pagamento delle differenze tariffarie a titolo di extra budget, ossia come surplus di quanto corrisposto in base al contratto stipulato, appare contraria a quell'orientamento - ormai
Pag. 2 a 7 pacifico - della giurisprudenza, che esclude l'obbligo diretto al pagamento delle prestazioni rese extra budget.
Come, infatti, già chiarito anche da questo Tribunale in numerose pronunce, la legittimazione della struttura privata ad operare per conto e a carico del servizio sanitario pubblico trova un insuperabile limite normativo nell'esistenza di un sistema di remunerazione ancorato a tariffe predeterminate con riferimento a un tetto di spesa, il quale nell'attuale sistema è indefettibile in quanto possibile solo entro il limite di budget, mentre le prestazioni ultra budget sono ontologicamente inammissibili (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato sez. III 10 aprile 2015 n. 1832 Cons. Stato, sez. V, 1 marzo 2011, n. 3109; sez. III,
18 febbraio 2011, n. 2131; sez. III, 25 febbraio 2011, n. 2290; Cons. St. Ad. Plen., 2 maggio
2006, n.
8. T.A.R. Catanzaro, n. 1245 del 2011 e, da ultimo, T.A.R. Catanzaro, sez. I,
07/07/2017, n. 1056).
Secondo la Corte Costituzionale, peraltro, la fissazione di un tetto massimo al potere di spesa dell' risponde ad esigenze pubblicistiche atteso che “non è pensabile di CP_1 poter spendere senza limite, avendo riguardo soltanto ai bisogni quale ne sia la gravità e
l'urgenza; è viceversa la spesa a dover essere commisurata alle effettive disponibilità finanziarie, le quali condizionano la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, da determinarsi previa valutazione delle priorità e delle compatibilità e tenuto ovviamente conto delle fondamentali esigenze connesse alla tutela del diritto alla salute, certamente non compromesse con le misure ora in esame” (Corte Cost., 28/7/1995, n. 416 e, nello stesso senso, Corte Cost., 23/7/1992, n. 356).
Se tanto deve concedersi va, allora, esclusa a monte la fondatezza di qualsivoglia azione di adempimento contrattuale, basata sulla remunerazione delle prestazioni eccedenti i limiti massimi di spesa alla stregua dei medesimi criteri contrattualmente stabiliti (in questo senso nella giurisprudenza di merito, fra le più recenti, cfr. Trib. Roma, sez. II, 10/01/2018,
n. 558; Trib. Bari, sez. II, 08/03/2017, n. 1278; Trib. Roma, sez. II, 01/06/2017, n. 11130).
Ne consegue che le pattuizioni contenute nei contratti intercorsi tra le odierne parti processuali, nelle quali si dà atto della non remunerabilità delle prestazioni rese oltre il budget fissato (cfr. clausola 3.6 del contratto del 2/12/2014 e clausola 4.13 del contratto del
29/6/2015) devono ritenersi pienamente legittime. Sul punto – come confermato anche dalla
Pag. 3 a 7 Suprema Corte con sentenza n. 22757/2019 – la giurisprudenza amministrativa, con orientamento costante (Cons. Stato, sez. III, 08/01/2019; n. 184; Con. Stato, sez. III,
27/02/2018, n. 1206; Cons. St. Sez. III, 10/02/2016, n. 567;Cons.Stato, sez. III, 14/12/2012,
n. 6432), ha precisato che l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata (anche) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget - ipotesi occorsa nella fattispecie concreta - per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (Cons. Stato, sez. III 10/02/2016 n. 566; Con. Stato, sez. III,
10/04/2015, n. 1832 ma v. in ultimo Cass. n. 1567 del 16 gennaio 2024 che richiama il principio secondo cui “in tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento,
è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata - a titolo di inadempimento contrattuale o di illecito extracontrattuale - dalla società accreditata nei confronti dell' della atteso che la mancata previsione Pt_2 Pt_3 dei criteri di remunerazione delle prestazioni c.d. "extra budget" è giustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa ed il vincolo delle risorse pubbliche disponibili e che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate (Cass. 27608/2019; Cass. 26334/2021)”).
La domanda di adempimento contrattuale deve essere, pertanto, disattesa.
Venendo, a questo punto all'esame della domanda proposta in via subordinata, parte attrice ha dedotto che l' convenuta, avvalendosi delle proprie prestazioni, Controparte_1 ha ottenuto un ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Ebbene, come noto, ai sensi dell'art. 2041 c.c. chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un altro, è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Posto che la funzione dell'istituto
è quella di eliminare l'iniquità prodottasi mediante uno spostamento patrimoniale privo di giustificazione, sancendone la restituzione, l'art. 2042 c.c. dispone, poi, che l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito. Secondo la consolidata giurisprudenza di
Pag. 4 a 7 legittimità, l'azione generale di arricchimento ha natura complementare e sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi un'azione nei confronti dell'arricchito, o di altre persone, che trovi titolo in un contratto o nella legge, talché si differenzia da ogni altra azione sia per presupposti che per limiti oggettivi ed integra un'azione autonoma per diversità di petitum e causa petendi rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale o di altro genere Cass. civ. Sez. 3, Sent. n. 2350 del 31/01/2017; Cass. civ., sez. I, 15/10/2015, n.
20871).
Da tale premessa di principio deriva, poi, che l'azione di arricchimento senza giusta causa può essere proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale esercitata in via principale soltanto qualora l'azione tipica abbia avuto esito negativo per carenza del titolo posto a suo fondamento (Cass. civ. Sez. 3, Sent. n. 6295 del 13/03/2013) ma non qualora la domanda ordinaria, fondata su un titolo contrattuale, sia stata rigettata per l'assenza di prove sufficienti all'accoglimento, né quando tale domanda, dopo essere stata proposta, non è stata più coltivata dall'interessato (Cass. civ. Sez. 3, Sent. n. 8020 del 02/04/2009).
L'assunto è stato confermato dalla recente pronuncia a Sezioni Unite della Suprema
Corte nel 2023 (Corte di cassazione, SS.UU., sent. del 5 dicembre 2023, n. 33954) che ha fissato il seguente principio di diritto: “ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”.
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene sussistente il requisito della sussidiarietà dell'azione di indebito arricchimento ex art. 2042 c.c. atteso che, come sopra esposto, la società attrice non ha a disposizione l'azione contrattuale per ottenere la remunerazione delle prestazioni sanitarie per cui è causa, atteso che la legittimazione di una struttura sanitaria ad operare per conto e a carico del servizio sanitario pubblico può essere svolta soltanto nei limiti delle risorse finanziarie ammesse.
Pag. 5 a 7 Ferma, dunque, l'ammissibilità della domanda, si evidenzia che i presupposti di operatività dell'azione di arricchimento devono sussistere anche nel caso in cui, come in specie, l'azione di ingiustificato arricchimento sia esperita nei confronti della Pubblica
Amministrazione. E tanto alla luce dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità che ha escluso la necessità che, qualora il soggetto arricchito sia la pubblica amministrazione, debba ricorrere l'ulteriore presupposto per l'esercizio dell'actio de in rem verso, costituito dal riconoscimento esplicito o implicito dell'utilità dell'opera da parte del soggetto pubblico, con il corollario che “ciò che il privato attore ex art. 2041 c.c., nei confronti della P.A. deve provare è il fatto dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dell'utilitas potendo invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di “arricchimento imposto” (Cass. civ.,
S.U., sent. 26/05/2015, n. 10798, ma v. più recentemente Cass. n. 1567 del 16 gennaio 2024 che ribadito il principio, espresso proprio in materia di indebito arricchimento per prestazioni sanitarie fornite oltre il tetto di spesa fissato dalla P.A, per cui «il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso;
tuttavia, le esigenze di tutela delle finanze pubbliche
e la considerazione delle dimensioni e della complessità dell'articolazione interna della P.A. trovano adeguata tutela nel principio di diritto comune del cd. "arricchimento imposto", potendo, invece, l'Amministrazione eccepire e provare che l'indennizzo non è dovuto laddove l'arricchito ha rifiutato l'arricchimento ovvero non ha potuto rifiutarlo perché inconsapevole dell'“eventum utilitatis”»).
Ebbene, sul punto, si è già ampiamente evidenziato che la remunerazione delle prestazioni sanitarie non può mai comportare il superamento del tetto massimo di spesa comunque fissato dall'amministrazione in ragione di atti di programmazione preventiva. Da ciò discende l'inconfigurabilità di un arricchimento per l'amministrazione sanitaria;
infatti, tale arricchimento - pur inteso nell'ottica dell'effettuazione di prestazioni utili al perseguimento degli obiettivi pubblici di tutela della salute collettiva - è implicitamente escluso dalla preventiva fissazione di un tetto di spesa che evidenzia a priori l'assenza di interesse alle prestazioni erogate al di sopra del tetto. Ciò vale a maggior ragione considerato
Pag. 6 a 7 che, nella determinazione del concetto di arricchimento di una pubblica amministrazione, deve tenersi conto del fatto che, proprio per il carattere pubblico degli obiettivi che tale ente
è chiamato a perseguire, esso coincide con l'idoneità della prestazione a consentire la realizzazione degli stessi (evenienza cui è, appunto, preordinata la determinazione del tetto di spesa).
In definitiva, alla carenza del necessario requisito dell'idoneità delle prestazioni rese a determinare un arricchimento dell'amministrazione pubblica, consegue il rigetto della domanda ex art. 2041 c.c.
Alla luce delle superiori osservazioni, ritenuta assorbita ogni altra questione, va dichiarata l'infondatezza della domanda attorea.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in conformità al D.M. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa, (individuato in quello per le cause di valore compreso tra euro 5.201 ed euro 26.000), con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi del giudizio, avendo la presente controversia a oggetto questioni di diritto affrontate e risolte da consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Costarella, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1. rigetta la domanda proposta da parte attrice;
2. condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi €
2.540,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Catanzaro, 16/09/2025 (provvedimento depositato tramite l'applicativo Consolle)
Il Giudice
Stefano Costarella
Pag. 7 a 7