Sentenza 13 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Umbria, sentenza 13/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Umbria |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA
nella persona del Giudice monocratico per le pensioni - Cons. GI LO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso depositato in data 8 ottobre 2024, iscritto al n. 13697/C del registro di Segreteria, proposto da:
MI MI MI, (c.f. MI) nato a [...] il MI ed ivi residente in via MI MI n. MI, rappresentato e difeso dall’avv. Mirko Minuti (c.f. [...]),
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Corso Del Popolo, n.101, con indirizzo p.e.c. mirko.minuti@ordineavvocatiterni.it
CONTRO
- INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587),
avente sede legale in Roma, via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Roberto Annovazzi
(c.f. [...]) e RE LO (c.f. [...])
del foro di Perugia e ST Di CA (c.f. [...]) del foro di Terni, giusta procura generale alle liti redatta dal notaio Roberto Fantini di Roma in data 22/03/2024, repertorio n. 37875 raccolta n. 7313, elettivamente domiciliato in Perugia, via Canali, n. 1, presso l’ufficio Sentenza n. 1/C/2026 dell’Avvocatura dell’Istituto, ed agli indirizzi p.e.c.
avv.stefania.dicato@postacert.inps.gov.it, avv.mirella.arlotta@postacert.inps.gov.it, avv.roberto.annovazzi@postacert.inps.gov.it.
Esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Uditi nella pubblica udienza del 20 marzo 2025, con l’assistenza del Segretario dott. Massimo Bellaveglia, l’avv. Mirko Minuti per il ricorrente e l’avv. ST Di CA per l’Inps.
Ritenuto in
FATTO
I. Con l’atto introduttivo del giudizio il signor MI MI, ex dipendente dell’Azienda Unità Sanitaria Locale-US MB [omissis] di MI come operatore tecnico specializzato autista, iscritto alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali-CPDEL e titolare di pensione di inabilità concessa dall’Inps a seguito di cessazione dal servizio l’11 agosto 2016, dopo aver maturato un’anzianità contributiva di anni 37 e mesi 10, ha adito questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti lamentando che il proprio trattamento di quiescenza sarebbe inferiore a quello spettante, a causa della mancata ricongiunzione di periodi assicurativi risalenti agli anni 1976 e 1980 connessi al lavoro svolto presso aziende private, con versamenti di contributi al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti-FPLD che non sarebbero stati inclusi nel calcolo dell’assegno unico per errori materiali commessi dall’Inpdap nel 2001.
Dagli atti depositati risulta che:
a. il 16/10/2015 il ricorrente presentava domanda di concessione della pensione di inabilità, per cui il 09/08/2016 veniva sottoposto a visita
dalla Commissione medica di verifica di Perugia, che con verbale del 10/08/2016 lo giudicava “non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Pubblica Amministrazione ex art.55 octies del D.lgs. n.165/2001 e a proficuo lavoro”;
b. il 12/08/2016 l’US MB [omissis] disponeva la risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità non derivante da causa di servizio, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 274/1991 e dell’art. 55 octies citato, corrispondendo all’interessato euro 7.188,04 a titolo di indennità sostitutiva per il mancato preavviso;
c. pertanto, con atto n. TR0942016000028 l’Inps di MI concedeva la pensione diretta di inabilità a decorrere dal 12/08/2016 per un importo annuo lordo di euro 19.334,76; nel servizio utile venivano computati a titolo di ricongiunzione ex art.2 della legge n. 29/1979 complessivi anni 8, mesi 2 e giorni 13;
d. il 21 novembre 2016 il patronato Ital UIL di MI, in nome e per conto del signor MI, presentava ricorso al Comitato di vigilanza per le prestazioni previdenziali ai dipendenti pubblici (presso la sede Inps di MI), contestando la mancanza nel conteggio dell’anzianità contributiva presa a base del provvedimento sub c. di tre periodi lavorativi maturati:
(i) dall’1/08/2023 al 31/12/2023 presso l’Azienda USL [omissis] di MI;
(ii) nell’anno 1976, in quanto in sede di ricongiunzione erano state computate 9 settimane anziché 29;
(iii) nell’anno 1980, per cui risultavano sommate 35 e non 37 settimane, con istanza conclusiva di riliquidare la pensione in base ai periodi di contribuzione effettivi;
e. il Comitato di vigilanza rigettava il ricorso in quanto le ricongiunzioni erano state effettuate dall’Inpdap nel 1996 e nel 2001 con apposite determinazioni, che erano state accettate dall’avente diritto e non erano più sindacabili; nella motivazione si affermava che, secondo la normativa vigente, il signor MI avrebbe dovuto segnalare qualsiasi eventuale errore entro 10 anni dalla comunicazione del secondo provvedimento, vale a dire entro il 21 settembre 2011 ovvero, scaduto tale termine, avrebbe potuto presentare una seconda domanda di ricongiunzione avente per oggetto la presunta contribuzione omessa, entro e non oltre la cessazione dal servizio avvenuta l’11 agosto 2016, ai sensi dell’art.4 della legge n. 29/1979.
II. Ciò premesso, col ricorso a questa Sezione giurisdizionale il signor MI reiterava la contestazione della determinazione di concessione della pensione, per quattro motivi.
a. In primo luogo, il pensionato sosteneva che, al di là dell’errore commesso dall’Inpdap a suo tempo, l’Inps avrebbe comunque attualmente la possibilità di rettificare la pensione riconoscendo l’errore materiale emergente da tre estratti conto assicurativi rilasciati sempre dall’Inps, uno a maggio del 1994, uno il 23/04/1987 ed il terzo il 18/12/1992, quest’ultimo a specifica richiesta del signor MI “allo scopo di definire la sua istanza di ricongiunzione dei periodi assicurativi presso la CPDEL” ( vgs. allegato 5 del ricorso), da cui risulta concordemente la presenza nel periodo 01.01.1976/31.12.1976 di 29 (e non 9) settimane di contributi ed in quello dall’01.05.1980 al 31.12.1980 di 37 (e non 35)
settimane per lavoro dipendente svolto presso le Officine Metalmeccaniche MI e la Srl Omissis] di Omissis].
Riguardo all’estratto del 1992 nel ricorso si sottolineava il valore di certificazione che ad esso si deve riconoscere ai sensi dell’art. 54 della legge n. 88/1989, secondo cui “è fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell’interessato… omissis… i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in esso descritta.”
Visto l’estratto conto del 1992, il signor MI affermava che, in buona fede, egli ha ritenuto che gli stessi elementi fossero confluiti nella ricongiunzione dell’Inpdap, il che, invece, non è avvenuto per intero.
Sussisterebbe, pertanto, un errore scusabile, per cui si sosteneva che il ricorrente avrebbe tuttora diritto ad ottenere la rettifica della liquidazione della pensione ai sensi dell’art. 52 della legge n. 88/1989, che statuisce “Le pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima,… omissis…
possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.” L’errore materiale in questione giustificherebbe la revoca o la modifica del provvedimento definitivo di pensione ai sensi degli artt. 204 e 207 del DPR n. 1092/1973, che ammettono sempre la riliquidazione “quando l’interessato presenti una domanda nuova che incida su materia che non abbia formato oggetto del precedente provvedimento”.
b. In secondo luogo, il ricorrente evidenziava che, a seguito del trasferimento delle funzioni dall’Inpdap all’Inps per effetto del D.L. n.
201/2011, l’Inps potrebbe recuperare agevolmente i dati inerenti ai contributi versati al FPLD ed aggiungere quelli erroneamente non computati dall’Inpdap nel 2001.
c. Ed ancora, contrariamente alla tesi del Comitato di vigilanza presso l’Inps, si argomentava che la seconda domanda di ricongiunzione non poteva essere presentata prima della cessazione dal servizio, in quanto non c’era il tempo materiale per procedere in tal senso, tenuto conto che il giudizio medico legale di inidoneità risaliva al 10/08/2016 e l’11/08/2016 è stato l’ultimo giorno prima del licenziamento senza preavviso; pertanto, la mancata presentazione sarebbe avvenuta per causa di forza maggiore.
d. Infine, il ricorrente rimarcava che, nel caso in cui la propria tesi sulla modificabilità del provvedimento definitivo di pensione non potesse essere accolta, allora si porrebbe come inevitabile conseguenza una questione di legittimità costituzionale delle norme previste dagli articoli 204 e 207 del DPR n. 1092/1973 e dell’art. 4 della legge n. 29/1979 per possibile violazione del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione; sussisterebbe, infatti, una evidente sperequazione in danno dei pensionati pubblici rispetto a quelli privati, i quali ai sensi dell’art. 52 della legge n. 88/1989 possono fruire di più ampie facoltà di chiedere la rettifica dei trattamenti ricevuti, in ogni momento e per errori di qualsiasi natura.
e. Conclusivamente, il signor MI domandava:
(i) in via principale, di accertare e dichiarare il proprio diritto a vedersi riconosciuti tutti i contributi versati nel 1976 e nel 1980, che erano stati erroneamente omessi nel ricongiungimento operato a suo tempo, da ritenersi illegittimo e/o rivedibile;
(ii) per l’effetto, di condannare l’Inps a ricalcolare la pensione a decorrere dal 12/08/2016 o dalla data che risulterà di giustizia, in base agli effettivi contributi risultanti dagli estratti conto assicurativi allegati, con trasformazione, quindi, del metodo di calcolo da contributivo a retributivo, tenendo conto di tutti i contributi reclamati;
(iii) conseguentemente, di condannare l’Inps a corrispondere al ricorrente gli arretrati di pensione maturati, entro i termini di legge.
III. L’Inps si è costituito in giudizio mediante memoria difensiva del 10/03/2025, con cui ha contestato nel merito le pretese avversarie reputandole inammissibili a causa della decadenza del diritto alla ricongiunzione dopo oltre 23 anni dal provvedimento Inpdap accettato a suo tempo dallo stesso ricorrente, nonché per carenza di prova dei periodi asseritamente mancanti, ed in ogni caso per prescrizione del diritto azionato.
In particolare, l’Inps ha ricostruito l’iter del procedimento di ricongiunzione nei termini seguenti:
a. il 13/09/1991 il signor MI presentava al Ministero del TesoroDirezione generale degli istituti di previdenza-CPDEL la domanda di ricongiunzione (presa in carico il 24/09/1991) dei periodi assicurativi maturati fino a quel momento, ai sensi dell’art.2 della legge n. 29/1979, chiedendo di unificare i contributi già accreditati presso le gestioni previdenziali dell’Inps di MI e dell’Enasarco di Roma;
b. per la definizione della pratica, l’Inpdap acquisiva il prospetto TRC telematico emesso il 22/09/1993 dalla sede Inps di MI attestante tutti i periodi contributivi accreditati per lavoro dipendente dal 1983 al 1987;
dal prospetto analitico (allegato 2 della memoria) si evince che nel periodo dall’1.1.1976 al 31.5.1976 risultavano registrate 16 settimane lavorative, dall’1.6.1976 al 31.12.1976 altre 9 settimane, e dall’1.1.1980 al 31.12.1980 n.35 settimane;
c. tenuto conto dei dati così acquisiti, l’Inpdap di MI emetteva il 03/05/1996 la determinazione di ricongiunzione n. TR19620181 con cui riconosceva a favore del signor MI anni 6, mesi 4 e giorni 1 di contributi maturati prima dell’assunzione come dipendente pubblico, ivi comprese 25 settimane del 1976 (pari a mesi 5 e giorni 23) e 35 settimane del 1980 (mesi 8 e giorni 2); l’unificazione veniva accordata senza oneri a carico del richiedente, in quanto la quota per la riserva matematica era “interamente coperta dalla contribuzione versata alla gestione previdenziale di provenienza”; il 3/02/1997 MI MI firmava per accettazione l’atto in questione;
d. il 23/08/2001 l’Inps di MI trasmetteva all’Inpdap un nuovo prospetto TR c/01bis integrativo del precedente, attestante l’esistenza di ulteriori contributi “COM-commercianti” versati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi per 12 mesi nel 1983 ed 11 mesi nel 1984;
e. pertanto, il 12/09/2001 l’Inpdap di MI riesaminava la determinazione precedente ed emetteva ai sensi dell’art. 26 della legge n. 315/1967 e dell’art.8 del DPR n.538/1986 il nuovo provvedimento di ricongiunzione n.TR10110096 che annullava e sostituiva quello del 03/05/1996, riconoscendo l’unificazione di anni 8, mesi 2 e giorni 13, ivi comprese le 25 settimane del 1976 e le 35 settimane del 1980 già conteggiate sin dalla prima fase; l’operazione, anch’essa gratuita, veniva comunicata al signor MI il 20/09/2001, che firmava la relativa accettazione il 07/06/2002;
f. dopo questi passaggi, il ricorrente non ha segnalato nessun errore commesso dall’Inps nei prospetti TRC, né ha presentato una nuova domanda di ricongiunzione prima della cessazione dal servizio;
g. solo dopo la concessione della pensione di inabilità, l’interessato ha presentato ricorso amministrativo il 21/11/2016, che è stato respinto in quanto il riesame dell’atto di ricongiunzione non è stato chiesto entro il termine di 10 anni dalla relativa comunicazione, vale a dire entro il 20/09/2011; scaduto tale termine, secondo l’Inps l’interessato “avrebbe potuto presentare una seconda domanda di ricongiunzione, avente per oggetto l’eventuale contribuzione omessa, fino alla data di cessazione dal servizio, ovvero entro l’11/8/2016 (art.4 della legge n.29/1979)”.
IV. Così stando le cose, l’Inps ha ribadito la legittimità delle decisioni assunte ed ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto:
a. in via preliminare, la domanda avversaria non sarebbe ammissibile, dal momento che la parte attorea non ha intrapreso alcuna contestazione o azione giudiziaria avverso il provvedimento finale emesso dall’Inpdap nel 2001 entro il termine perentorio di 10 anni;
b. in ogni caso, parte resistente eccepisce la prescrizione del diritto a percepire le eventuali differenze del trattamento di quiescenza dovute per il periodo antecedente al quinquennio dalla notifica del ricorso;
c. siccome il ricorrente lamenta un errore materiale commesso dall’Inpdap nella lettura dei documenti forniti dall’Inps per la ricongiunzione, senza allegare a ben vedere atti o documenti nuovi, allora la domanda di revoca/modifica sia del provvedimento di ricongiunzione del 2001 sia di quello di concessione della pensione del 2016 dovrebbe essere inquadrata nei casi di presunto “errore materiale nel computo del servizio ovvero nella determinazione del contributo di riscatto o dell’importo del trattamento di quiescenza”, a cui si applica il termine di decadenza triennale previsto dall’art. 26, comma 2, lettera b), della legge n. 315/1967 e dagli artt. 204, comma 1, lettera b), e 205, comma 2, del DPR n. 1092/1973; pertanto, essendo certamente trascorso il termine triennale inderogabile per possibili rettifiche sia d’ufficio che ad impulso di parte, sia il provvedimento di pensione che quello di ricongiunzione non sono più modificabili in ogni caso;
d. la disposizione dell’art. 52 della legge n. 88/1989 non è applicabile nei confronti del signor MI, in quanto essa si riferisce esplicitamente ed esclusivamente ai lavoratori del settore privato;
e. la questione di legittimità costituzionale dell’art.26 della legge n.
315/1967 in relazione all’art.52 della legge n. 88/1989 quale tertium comparationis è stata già vagliata dalla Corte Costituzionale e giudicata inammissibile con sentenza n. 148/2017, per cui le doglianze sul punto sono meramente defatigatorie;
f. circa l’impossibilità materiale di presentare una seconda domanda di ricongiunzione prima della cessazione dal servizio, l’ente previdenziale osserva che il signor MI prima del pensionamento ha avuto circa 15 anni per avanzare una seconda istanza di ricongiunzione (dal 2001 al 2016) e 10 anni per richiedere un riesame dell’esito della prima domanda (dal 2001 al 2011);
g. da ultimo, l’Inps rimarca che a suo tempo l’Inpdap aveva accreditato 25 settimane nel 1976 (e non 9 come asserito dalla controparte) e 35 nel 1980, per cui le differenze per presunti errori materiali sarebbero più limitate (29-25=4 settimane per il 1976 e 37-35=2 settimane per il 1980);
ad ogni modo, il ricorrente non avrebbe prodotto elementi di prova idonei, secondo parte resistente, facendo soltanto riferimento ad un estratto assicurativo non avente valore di certificazione e non depurato di “eventuali incapienze assicurative accreditabili rispetto ai periodi effettivamente lavorati (ad esempio, periodi sovrapposti o non lavorati per intero)”; pertanto, la domanda avversaria sarebbe non provata, e quindi nel merito anche infondata.
V. All’udienza del 20/03/2025 l’avv. Mirko Minuti per il ricorrente e l’avv. ST Di CA per l’Inps hanno ribadito le rispettive conclusioni, svolgendone i motivi. La causa veniva, quindi, posta in decisione, con lettura finale del dispositivo.
Considerato in
DIRITTO
1 Preliminarmente deve osservarsi che il ricorrente MI MI ha chiesto in via principale, quale pretesa basilare, l’accertamento del diritto alla ricongiunzione nella CPDEL dei contributi maturati e versati nel FPLD negli anni 1976 e 1980, che sarebbero stati erroneamente non conteggiati per intero in occasione della emanazione del provvedimento Inpdap del 2001.
A questa istanza sostanziale si ricollegano due consequenziali domande ancillari, tese ad ottenere la condanna dell’Inps a riliquidare la pensione di inabilità erogata nel 2016 ed a pagare gli arretrati dei ratei di pensione maturati nell’ultimo quinquennio in relazione ai periodi di servizio non riconosciuti con la prima liquidazione.
Il contenzioso trae origine dal fatto che, da un lato, il modello TRC telematico trasmesso all’Inpdap nel 1993 dalla sede Inps di MI (all.2 della memoria difensiva) attestava la presenza di (16+9) 25 settimane di contribuzione nel 1976 e 35 settimane nel 1980; dall’altro lato, invece, tre estratti conto rilasciati dallo stesso Inps di MIal signor MI nel 1987, 1992 e 1994 (allegato 5 del ricorso) riportavano 29 settimane maturate nel 1976 e 37 settimane nel 1980.
Le ragioni di queste discrasie, costituite da 4 settimane in meno nel 1976
(e non 20, come asserito dal ricorrente) e 2 nel 1980, non sono decifrabili, in quanto né la parte attorea né quella resistente hanno fornito elementi di chiarimento al riguardo, a parte l’allusione generica dell’Inps (sub IV.g.) alla possibile rilevazione di sovrapposizioni di periodi coincidenti, che andavano considerati una sola volta, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 29/1979. Si tratta, però, di una supposizione non suffragata da prove, per cui non rileva ai fini del decidere.
Stante ciò, la serietà della domanda attorea è convalidata dalla circostanza che l’estratto conto Inps del 18/12/1992 è stato rilasciato dietro specifica richiesta del signor MI (come descritto sub II.a.),
per cui esso vale come certificazione della esattezza dei dati in esso contenuti, ai sensi dell’art. 54 della legge n. 88/1989 (in termini, Cass.
civ., Sez. lavoro, sent. n. 2498/2018).
Nondimeno, resta da vedere se questo elemento possa ritenersi sufficiente per riconoscere a favore del ricorrente il diritto al ricongiungimento, ora per allora, delle 6 settimane contributive che non risultano computate nel provvedimento Inpdap del 2001, ai sensi della normativa vigente.
La risposta al quesito è negativa, per i motivi di seguito descritti.
Pertanto, il ricorso è infondato, e come tale deve essere rigettato.
2. La ricongiunzione è l’istituto giuridico che consente al lavoratore che ha posizioni lavorative aperte in due o più gestioni previdenziali diverse (ad esempio, nel caso che ci occupa, un periodo di iscrizione nel FPLD gestito dall’Inps ed uno alla CPDEL gestita prima dalla Direzione generale degli istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro, poi dall’Inpdap ed ora dall’Inps, nell’ambito dei regimi esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti-A.G.O.-I.V.S.) di poter riunire tutti i periodi assicurativi maturati, trasferndoli in un solo fondo, al fine di ottenere un’unica pensione calcolata in base a tutti i contributi versati.
La legge n. 29/1979 prevede le regole specifiche da applicare, statuendo che il procedimento amministrativo finalizzato alla ricongiunzione può essere attivato a domanda sia dal lavoratore pubblico (art. 2) che privato
(art. 1) comprendendo tutti i contributi (obbligatori, volontari, figurativi o riscattati) maturati fino al momento della richiesta, che non siano stati già utilizzati per liquidare una pensione, maggiorati dell’interesse composto annuo del 4,50 per cento.
La ricongiunzione normalmente è onerosa per il pensionato, fatti salvi i casi (come quello in esame) in cui i contributi trasferiti superano l’importo della riserva matematica necessaria a coprire la prestazione pensionistica da erogarsi in futuro. Per effetto della ricongiunzione, la posizione assicurativa già posseduta dal lavoratore presso la gestione di provenienza (nel caso in esame, nel FPLD) viene trasferita nella sua consistenza integrale nella nuova gestione (ossia, nella CPDEL), in modo da attribuire all’interessato all’atto del passaggio in quiescenza un trattamento più vantaggioso rispetto a quello che avrebbe potuto rivendicare tenendo distinti i rispettivi periodi (in termini, Corte conti, Sez. Appello Sicilia, sent. n. 15/A/2015; id., Sez. II, n. 173/2025).
Nella vicenda in esame è avvenuto che:
- il signor MI aveva presentato il 13/09/1991 domanda di ricongiunzione di tutti i contributi accreditati nella gestione del FPLD da parte dell’Inps di MI fino a quella data;
-l’Inps aveva comunicato all’Inpdap il 22/09/1993 e poi trasferito gratuitamente tutti i contributi versati per le prestazioni lavorative private;
- l’Inpdap con determinazione dirigenziale del 03/05/1996, poi annullata e sostituita da quella del 12/09/2001, aveva riconosciuto a favore del signor MI la ricongiunzione di tutti i periodi maturati presso la gestione dell’Inps di MI; il procedimento amministrativo in questione si è perfezionato con la comunicazione del secondo provvedimento all’interessato, in data 20/09/2001;
- il signor MI, pur essendo già in possesso degli estratti conto Inps attestanti l’esistenza di 6 settimane contributive in più rispetto a quelle sommate dall’Inpdap nel proprio provvedimento, è rimasto inerte per tutto il tempo dal 2001 al 2016; poi, solo dopo essere transitato in quiescenza, ha presentato ricorso amministrativo al Comitato di vigilanza, che lo ha rigettato;
- infine, nel 2024 l’interessato ha chiesto a questa Sezione giurisdizionale di accertare il suo diritto alla ricongiunzione dei periodi omessi.
La domanda non può essere accolta, sia che la si intenda come una nuova istanza di ricongiunzione presentata dopo la prima del 1991, sia che più plausibilmente la si consideri come una domanda di modifica del provvedimento di ricongiunzione perfezionato nel 2001.
a Infatti, l’accertamento compiuto dal Comitato di vigilanza presso l’Inps di MI non poteva condurre ad un esito diverso da quello di rigetto. Ciò in quanto la domanda del signor MI era inaccoglibile a causa del ritardo con cui è stata presentata, ben oltre i termini di decadenza previsti dalla legge, sia che la si consideri:
-come una richiesta ex novo di ricongiunzione delle 6 settimane mancanti, a prescindere dalle vicende occorse durante l’istruttoria della prima domanda di ricongiunzione, costituenti in tale ottica un antefatto separato ed autonomo;
- oppure, come una richiesta sui generis di revoca/modifica della determinazione Inpdap del 2001, ritenuta dall’interessato illegittima e rivedibile anche dopo 15 anni dalla conclusione del procedimento di ricongiunzione.
Sia nella prima che nella seconda ipotesi, la pretesa del signor MI era, ed è tuttora, infondata ed inaccoglibile.
Nel primo caso, la condotta del ricorrente appare nettamente in contrasto con il principio previsto dalla legge secondo cui la ricongiunzione può essere chiesta esclusivamente dal lavoratore in costanza di servizio, in qualsiasi momento, purchè sempre prima della fine del rapporto di lavoro.
Il contenuto dell’art. 2 della legge n. 29/1979 non lascia adito a dubbi, sancendo la facoltà per “il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione” in forme obbligatorie di previdenza esclusive della A.G.O.-
I.V.S. di “chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione, la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all’atto della domanda…omissis…”La norma fa, quindi, espresso riferimento alla posizione di “lavoratore”che il richiedente deve rivestire, alla finalità perseguita (che è rappresentata dal conseguimento futuro di un’unica pensione), nonché all’attualità dell’iscrizione in una gestione previdenziale (che necessariamente presuppone l’attualità della posizione lavorativa). Di tal che la norma non può riferirsi ad altri, se non esclusivamente a chi sia, all’atto della domanda, ancora in servizio, per cui si può dire che il diritto alla ricongiunzione può essere esercitato in un tempo tanto ampio quanto il rapporto di servizio, non oltre il limite di esso (Corte conti, Sez. III, n.111/2003 e n.308/2003).
In altri termini, la legge n. 29/1979 non consente la ricongiunzione di contributi assicurativi con un’altra posizione già esaurita con l’attribuzione del trattamento di quiescenza; quindi, il dipendente già pensionato non è ammesso alla ricongiunzione di una seconda posizione assicurativa con il trattamento già in godimento (Cass. civ.,
Sez.Lavoro, sent. n. 7609/1991).
A conferma di questa lettura sistematica, l’art. 4 della legge n. 29/1979 prevede espressamente che la facoltà di ricongiunzione può “essere esercitata una sola volta, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.
La facoltà di chiedere la ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione successivi alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, e per i quali non sussistano i requisiti di cui al comma precedente, può esercitarsi solo all’atto del pensionamento e solo presso la gestione nella quale era stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa.”
Quest’ultimo inciso chiarisce incontrovertibilmente che per tutti i lavoratori, sia pubblici che privati, il diritto di chiedere più di una volta la ricongiunzione dei contributi versati durante l’attività di impiego, che non siano già ricompresi nella prima domanda presentata ed accolta, si estingue (sempre e comunque) all’atto del pensionamento, in quanto dopo tale momento non può essere più esercitato (Corte conti, Sez.II, n.
81/2025).
La ratio di questa preclusione risiede nella necessità di garantire certezza all’assetto del trattamento pensionistico determinato all’atto della cessazione dal servizio di ciascun lavoratore, obiettivo non raggiungibile ove l’operazione di ricongiunzione fosse svincolata da qualsiasi termine (Cass. civ., Sez. Lavoro, n. 30031/2022).
b. La conclusione non cambia se la pretesa del ricorrente venisse considerata equivalente ad una richiesta di revoca/modifica del provvedimento Inpdap del settembre 2001.
Al riguardo, merita accoglimento l’eccezione sollevata da parte resistente (sub IV.d.) circa l’inapplicabilità alla fattispecie in esame della norma contenuta nell’art. 52 della legge n. 88/1989 che ammette la rettifica “in ogni momento”, senza limiti di tempo, delle pensioni inficiate da “errori di qualsiasi natura” commessi nelle fasi di attribuzione, erogazione o riliquidazione. Ciò si afferma in quanto si tratta di una norma speciale che vale soltanto nei confronti dei lavoratori del settore privato, e non può essere estesa ai dipendenti pubblici, in mancanza di una disposizione di legge in tal senso.
Per converso, la materia della revoca/modifica dei provvedimenti pensionistici riguardanti i trattamenti erogati agli ex iscritti alle casse gestite dal Ministero del Tesoro è disciplinata dall’art.26 della legge n.
315/1967, dagli artt. 204 e 205 del DPR n. 1092/1973 e dall’art. 8 del DPR n. 538/1986.
In particolare, l’art. 26 citato stabilisce che “I provvedimenti concernenti le domande di riscatto di servizi o periodi ai fini del trattamento di quiescenza e quelle di liquidazione del trattamento stesso, adottati dai competenti organi deliberanti degli istituti di previdenza…omissis… possono, d’ufficio o a domanda degli interessati, essere revocati o modificati dagli organi deliberanti predetti entro il termine di 90 giorni decorrente dalla data di comunicazione del desreto agli interessati.
La revoca o modifica è ammessa, entro il termine di 3 anni dalla data predetta, quando:
a) vi sia stato un errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dalla documentazione acquisita;
b) vi sia stato errore materiale nel computo del servizio ovvero nella determinazione del contributo di riscatto o dell’importo del trattamento di quiescenza,
oppure, entro il termine di 10 anni dalla data stessa, quando:
c) siano acquisiti, ad iniziativa delle parti o d’ufficio, documenti che non abbiano formato oggetto di esame in sede di adozione del provvedimento ed abbiano rilevanza sulla determinazione del riscatto o del trattamento di quiescenza;
d) il provvedimento sia stato adottato sopra documenti falsi.”
In sostanza, la suddetta disposizione prevede per gli iscritti ex CPDEL un limite temporale inderogabile all’esercizio della facoltà di chiedere la modifica dei provvedimenti di pensione, differenziato in misura di 90 giorni, tre o dieci anni a seconda del tipo di errore in contestazione.
In modo analogo, l’art. 205 del DPR n.1092/1973 applicabile nei confronti del personale ex dipendente statale prevede che “La revoca o la modifica sono effettuati d’ufficio o a domanda dell’interessato.
Nei casi previsti nelle lettere a) e b) dell’art. 204”- ossia, per errore di fatto o per errore nel computo dei servizi o nel calcolo della pensione- “il provvedimento è revocato o modificato d’ufficio non oltre il termine di 3 anni dalla data di registrazione del provvedimento stesso; nei casi di cui alle lettere c) e d) di detto articolo”- vale a dire per errori rilevabili da documenti nuovi prima non conosciuti oppure per errori causati da documenti falsi
- “il termine è di 60 giorni dal rinvenimento di documenti nuovi o dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsità dei documenti.
La domanda dell’interessato deve essere presentata, a pena di decadenza, entro i termini stabiliti dal comma precedente…omissis…”
Il quadro normativo è completato dall’art. 8 del DPR n. 538/1986, che ha dichiarato espressamente applicabili le disposizioni contenute negli articoli 204, 205, 206, 207 e 208 del DPR n. 1092/1973 anche nei confronti degli ex iscritti alle casse previdenziali amministrate dal Ministero del Tesoro, con l’unica aggiunta che “Per i casi previsti dai punti c) e d) dell’art.
204 sopra citato, resta fermo il termine di 10 anni di cui all’art.26 della legge 3 maggio 1967, n.315.”
L’applicazione di queste regole al caso in esame richiede innanzitutto l’identificazione del tipo di errore per cui vi è contestazione, e poi la verifica della scadenza del termine previsto dalla legge ai fini della presentazione della domanda di rettifica.
Riguardo al primo aspetto, diversamente da quanto sostenuto da parte resistente (sub IV.c.), si osserva che nella istruttoria compiuta dall’Inpdap nel 2001 non sono stati commessi in realtà errori di fatto o omissioni nella lettura dei dati trasmessi dall’Inps di MI, né errori nel computo matematico dei servizi o nei calcoli dei contributi da includere nell’unica pensione in base ai documenti acquisiti.
L’incongruenza delle 6 settimane asseritamente non conteggiate negli anni 1976 e 1980 è emersa da un documento “nuovo” acquisito ad iniziativa del ricorrente, ovvero l’estratto conto del 18/12/1992, che non era stato esibito né esaminato durante il procedimento di ricongiunzione, e che era sicuramente rilevante per la determinazione del trattamento di quiescenza. Sembra chiaro, perciò, che la fattispecie s’inquadra nei casi previsti dall’art. 26, comma2, lettera c), della legge n.
315/1967 e dall’art. 204, comma 1, lettera c), del DPR n. 1092/1973, per cui l’interessato avrebbe potuto presentare domanda di revoca/modifica del provvedimento di ricongiunzione entro il termine di 10 anni decorrente dalla data di comunicazione avvenuta il 20/09/2001, ossia entro il 20/09/2011, ai sensi dell’art.8 del DPR n.
538/1986.
La normativa richiamata trova applicazione anche alle ipotesi di errori dei decreti di ricongiunzione, secondo giurisprudenza contabile consolidata (Corte conti, Sez.III, n. 33/2005; id., Sez. Emilia Romagna, n. 677/2007; id., Sez. Toscana, n. 458/2008).
Concludendo sul punto, si osserva che, in ossequio al principio della certezza del diritto, la scadenza infruttuosa del termine di decadenza previsto dalla legge per la presentazione della domanda di modifica dell’atto di ricongiunzione del 2001 implica l’intangibilità di tale provvedimento pensionistico e la non sindacabilità dei suoi contenuti da parte del signor MI dopo la data del 20/09/2011. Pertanto, nessun rilievo può avere la pretesa di rettifica avanzata dall’interessato col ricorso amministrativo del 2016, in quanto presentata oltre 5 anni dopo il termine di decadenza fissato dalla legge.
3. Chiarita in questo modo la questione centrale della decadenza del diritto alla ricongiunzione, resta da precisare che le altre deduzioni allegate dal signor MI a sostegno della propria tesi non valgono a scalfire la legittimità dell’operato dell’Istituto previdenziale resistente, tenuto conto che:
a. l’art. 207 del DPR n. 1092/1973 non è applicabile al caso in questione, poiché il ricorrente non ha presentato “una domanda nuova che incida su materia che non abbia formato oggetto del precedente provvedimento”, bensì ha reiterato il tentativo di ottenere il riconoscimento di periodi contributivi che erano stati già valutati e conteggiati nel provvedimento Inpdap del 2001;
b. il fatto che l’Inps sarebbe in grado di recuperare agevolmente i dati contabilizzati nel FPLD a nome del ricorrente non vuol dire che la ricongiunzione delle 6 settimane contributive mancanti potrebbe essere effettuata d’ufficio, effettuando una riliquidazione della pensione di inabilità; una pretesa del genere non considera che la ricongiunzione è regolata dalla legge n. 29/1979 con una procedura specifica attivabile solo a domanda del lavoratore interessato (nei modi e nei tempi ammessi), e non d’ufficio da parte dell’Inps;
c. lo stretto margine di tempo tra il verbale della Commissione medica di Perugia (10/08/2016) e la risoluzione del rapporto di lavoro
(12/08/2016) non può essere considerato un fattore che ha reso assolutamente impossibile rispettare il termine previsto dalla legge per la presentazione di una nuova domanda di ricongiunzione; ciò in quanto, prima di allora, il signor MI avrebbe potuto attivarsi nei 15 anni trascorsi senza prendere nessuna iniziativa tra il 2001 ed il 2016;
oltre tutto, l’accertamento della inidoneità al servizio era stato richiesto dall’interessato il 16/10/2015, per cui egli avrebbe potuto ben prevedere che in caso positivo i tempi del passaggio in quiescenza si sarebbero molto accelerati, ed era perciò opportuno tutelare i propri interessi alla ricongiunzione presentando una semplice domanda all’Inps in via telematica;
d. la questione della legittimità costituzionale delle norme limitative della possibilità di revoca/modifica dei provvedimenti definitivi sui trattamenti di quiescenza dei dipendenti pubblici, rispetto alla disciplina più favorevole prevista per la revoca/modifica delle pensioni dei dipendenti del settore privato, è stata sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale con ordinanza della Sezione giurisdizionale per la regione Calabria della Corte dei conti; il Giudice delle leggi con sentenza n. 148/2017 ha dichiarato inammissibile tale questione, in quanto i due regimi pensionistici continuano a presentare elementi di motivate diversità, aggiungendo comunque l’auspicio che il legislatore adotti per alcuni aspetti come quello in esame interventi idonei di armonizzazione.
4. In conclusione, la domanda attorea deve essere rigettata, in quanto infondata.
Sussistono i presupposti, stante la complessità e la novità della questione, per disporre la compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione MB, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione.
Spese di lite compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nell’udienza del 20 marzo 2025.
IL GIUDICE
GI LO
(f.to digitalmente)
DECRETO
Il giudice, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 196/2003, all’articolo 9, par. 1 e 4, del Reg. (UE)
n. 2016/679 e all’articolo 2-septies del D.lgs n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, dispone che la Segreteria proceda, per qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento dei dati personali delle parti private a tutela dei loro diritti.
IL GIUDICE
GI LO
(f.to digitalmente)
Depositati in Segreteria il 13 gennaio 2026.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
Dott.sa EL RR
(f.to digitalmente)
In esecuzione del provvedimento di cui sopra, in caso di diffusione:
omettere i dati personali delle parti private a tutela dei loro diritti.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
Dott.sa EL RR
(f.to digitalmente)