TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 2746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2746 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “divorzio” iscritta al R.G.14702/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Samantha Spano
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Samantha Spano
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 1.12.25 , depositate in data 18.11.25,
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed il procuratore ha concluso in conformità: “che la S.V. Ill.ma, adottati i provvedimenti di rito e disposta la trattazione scritta dell'udienza, Voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i
Sigg.ri e celebrato il 2 marzo 2006, con rito civile (atto n. 00010, Parte_2 Parte_1
Parte 1, serie 03, anno 2006), ordinando l'annotazione del provvedimento presso il competente ufficio di Stato Civile, dichiarando che ciascuno provveda al proprio sostentamento;
rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 2.3.2006 in Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n.00010, parte I, serie 03, anno 2006, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 1.12.25
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “divorzio” iscritta al R.G.14702/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Samantha Spano
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Samantha Spano
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 1.12.25 , depositate in data 18.11.25,
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed il procuratore ha concluso in conformità: “che la S.V. Ill.ma, adottati i provvedimenti di rito e disposta la trattazione scritta dell'udienza, Voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i
Sigg.ri e celebrato il 2 marzo 2006, con rito civile (atto n. 00010, Parte_2 Parte_1
Parte 1, serie 03, anno 2006), ordinando l'annotazione del provvedimento presso il competente ufficio di Stato Civile, dichiarando che ciascuno provveda al proprio sostentamento;
rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 2.3.2006 in Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n.00010, parte I, serie 03, anno 2006, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 1.12.25
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi