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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/03/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9090/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9090/2014 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to DI CARLO PIETRO, giusta procura Controparte_1
in atti, elettivamente domiciliato presso il difensore, via Carpentieri n. 16, Lucera, (FG);
ATTORE contro
, in Controparte_2
persona del Direttore Generale e del legale rappresentante pro - tempore, con il patrocinio dell'avv.to DI TOMMASO ROBERTO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il difensore, via Monfalcone n. 39, CP_2
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 18 dicembre
2024, tenutasi in modalità cartolare, da intendersi ivi integralmente trascritte.
Ragioni di fatto e diritto della decisione.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co.
2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
ha lamentato che in data 30.10.2010, alle ore 16:00 circa, mentre percorreva Parte_1
la strada comunale ex SS 17 Lucera – Campobasso in C. da Valle Cruste, alla guida dell'autovettura Mercedes Classe A, tg. BY552EH, di proprietà di , nei Controparte_3 pressi della ditta di abbigliamento “Di Corso”, si avvedeva improvvisamente della presenza di un cane randagio e, al fine di evitare l'impatto, perdeva il controllo dell'autoveicolo uscendo fuori strada;
riportava conseguentemente lesioni personali.
L'attore ha, dunque, agito nei confronti della dinanzi Controparte_2 all'intestato Tribunale, al fine di ottenere il risarcimento del danno patito. Cont Con propria comparsa si è costituita l' eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e l'improcedibilità della domanda per omessa evocazione in giudizio del CP_4
Cont
L' ha, altresì, contestato l'an e il quantum dell'avversa pretesa, con richiesta di
[...]
rigetto della domanda attorea, perché indeterminata, generica e non provata, e con condanna dell'attore al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
La causa, non istruita, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18 dicembre 2024, previa assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
La presente controversia ha origine dal sinistro occorso a , il quale ha Parte_1
allegato che, a causa di un cane che attraversava la strada comunale ex SS 17 Lucera –
Campobasso, si è determinato lo sbandamento dell'autovettura dell'attore.
La ha negato la propria legittimazione passiva, ritenendo sussistente una CP_2
responsabilità del e, nel merito, ha sostenuto l'infodatezza della domanda. CP_4
Così ricostruite le posizioni delle parti, in primo luogo, il Tribunale ritiene di dover dare, in questa sede, continuità al principio di diritto espresso da Cass., n. 17060/2018 e prima ancora da Cass., n. 18954/2017, secondo cui la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 cod. civ., e non dalle regole di cui all'art. 2052 cod. civ., che non sono applicabili in considerazione della natura stessa di detti animali e dell'impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di uso in relazione ad essi, da parte dei soggetti della pubblica amministrazione preposti alla gestione del fenomeno del randagismo.
La giurisprudenza citata ha, invero, avuto modo di ribadire l'individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo rileva non sul piano della colpa, ma (soprattutto) dell'imputazione della responsabilità omissiva sul piano causale. Non può infatti essere la mera inosservanza dell'obbligo giuridico di provvedere alla cattura dell'animale randagio ad integrare la colpa rispetto ad un fenomeno, quale quello del randagismo, la cui prevenzione totale si sottrae ai parametri della condotta esigibile non potendo essere del tutto impedito che un animale randagio possa comunque trovarsi in un determinato momento sul territorio.
L'omissione in oggetto deve quindi essere espressione di un comportamento colposo dell'ente preposto, quale il non essersi adeguatamente attivato per la cattura nonostante l'esistenza di specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale nel territorio di competenza dell'ente preposto, cadendosi diversamente in un'ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 cod. civ..
E' stato in particolare affermato che la L.R. Puglia 3 aprile 1995, n. 12, art. 6 dedicato al
Recupero cani randagi, prevede che “Spetta ai Servizi veterinari delle U. il recupero dei cani randagi” mentre, con riferimento alle competenze comunali, prevede l'art. 2 che “Le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela igienico sanitaria degli stessi, nonché i controlli connessi all'attuazione della presente legge sono attribuiti ai C., che li esercitano mediante le Unità sanitarie locali (U.), ai sensi della L.R. 2 agosto 1989, n. 13, art. 5”.
E' evidente dunque che la funzione tipica dell'obbligo giuridico di recupero dei cani randagi Cont posta a carico dei Servizi veterinari delle è quella di prevenire eventi dannosi, mentre in capo al grava l'obbligo di costruzione o risanamento dei canili sanitari esistenti e di CP_4
Con gestione degli stessi. Da ciò discende che “la vigilanza sui cani randagi spetta alle mentre sui Comuni non può ricadere il giudizio di imputazione dei danni, i quali sono così privi di legittimazione passiva” (Cass., n. 27001/2005; Cass., n. 17737/2008; Cass., n.
8137/2009).
Precisamente, l'obbligo giuridico di costruzione e gestione di canili sanitari per l'accoglienza di cani vaganti è astrattamente suscettibile di integrare il requisito di antigiuridicità di un contegno omissivo ai fini dell'imputazione causale di un evento dannoso, o anche il requisito soggettivo di una condotta colposa da identificare con la mera inosservanza di legge se le circostanze lo consentono, ma resta estraneo alla funzione tipica della prevenzione dei rischi derivanti dal randagismo, di cui è espressione l'evento dannoso per cui è causa, in quanto non comporta l'obbligo dell'attività di recupero, ma solo quello di accoglienza dei cani randagi
(Cass., n. 15167/2017).
Secondo la L.R. Puglia 3 aprile 1995, n. 12 l'attività di ricovero (implicante la cattura) è estranea ai compiti dei Comuni, i quali devono limitarsi alla gestione dei canili al fine della mera “accoglienza” dei cani, mentre al “ricovero” evidentemente provvedono i soggetti tenuti Cont al recupero dei cani randagi, e cioè i Servizi veterinari delle
La situazione non è mutata a seguito della entrata in vigore della L.R. Puglia n. 26/2006, la quale innovando la precedente Legge Regionale n. 12/95 lascia trasparire una stretta
Cont collaborazione tra i Comuni e le per la gestione del fenomeno del randagismo, Cont individuando le specifiche competenze del (che ha il dovere di segnalare alle la CP_4
Cont presenza di cani randagi) e delle (deputate ad intervenire per l'accalappiamento ed al ricovero dei randagi presso i canili, a condizione che i Comuni abbiano provveduto al relativo allestimento).
In base quindi alla legislazione vigente nella regione Puglia, deve essere in questa sede ribadito che la funzione tipica dell'obbligo giuridico di recupero dei cani randagi a carico Cont esclusivo dei Servizi veterinari e delle è quella di prevenire eventi dannosi quale quello per cui è causa, obbligo fondante l'antigiuridicità della condotta omissiva in termini di efficienza causale dell'omissione rispetto all'evento dannoso secondo il paradigma dell'art. 40 c.p., comma 2.
Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi in base all'argomento secondo cui l'obbligo di cattura, per essere esigibile, presuppone l'assolvimento dell'obbligo gravante sul a CP_4
monte, di predisporre strutture per il ricovero degli animali catturati, perché ciò equivarrebbe a legittimare – in un vero e proprio circolo vizioso (in pregiudizio dell'incolumità dei terzi) – prassi reciprocamente lassiste delle amministrazioni competenti, a vario titolo, a fronteggiare il fenomeno del randagismo (Cass. n. 17679/2020).
In mancanza di un dovere a carico dei Comuni di recupero e cattura dei cani randagi, quale obbligo giuridico la cui violazione possa integrare una fattispecie di responsabilità civile,
CP_ deve pertanto essere ribadita la legittimazione passiva della
Ciò premesso, la domanda è infondata nel merito e va rigettata, non essendo emersa in giudizio alcuna omissione dolosa o colposa da parte del convenuto. Controparte_5
Come già sopra precisato, nel caso di specie deve richiamarsi la recente giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito che “la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c. e non dalle regole di cui all'art. 2052 c.c.; non è quindi possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, occorrendo la puntuale allegazione e la prova, il cui onere spetta all'attore danneggiato in base alle regole generali, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente, e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria (ad esempio perchè vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, e ciò nonostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura)” (cfr. ex multis, Cass., ord. 28 luglio 2022, n.
23585; Cass. 22 giugno 2020, n. 12112; Cass. n. 17060/2018).
Ciò equivale a dire che, applicandosi i principi generali in tema di responsabilità per colpa di cui all'art. 2043 c.c., non è sufficiente - per affermarne la responsabilità in caso di danni provocati da un animale randagio – individuare semplicemente l'ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile - anche in considerazione della possibilità di spostamento di tali animali - un controllo del territorio così penetrante e diffuso, ed uno svolgimento dell'attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randagi.
Occorre dunque che sia specificamente allegato e provato dalla parte attrice che, nel caso di specie, la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che ha provocato il danno era nella specie possibile ed esigibile e che l'omissione di esse sia derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto (ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, e ciò nonostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura).
Nella specie, dalle risultanze di causa non emerge in alcun modo - non essendo stata fornita
Cont prova al riguardo - la specifica condotta colposa omissiva dell' il rapporto di causalità tra la suddetta condotta colposa omissiva e l'evento dannoso.
In aggiunta, si evidenzia che non vi è neppure prova di specifiche segnalazioni al in CP_4 relazione alla presenza degli animali nel territorio comunale, di modo che quest'ultimo Cont potesse richiedere l'intervento del servizio di cattura da parte della .
Di conseguenza, non è sufficiente individuare l'ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile un controllo del territorio così penetrante e diffuso.
Occorreva, dunque, che l'attore allegasse e provasse in modo specifico che la cattura e la custodia dell'animale randagio che ha provocato il danno fosse possibile ed esigibile e che l'omissione fosse derivata da un comportamento colposo dell'ente.
Peraltro, nel caso di specie, si osserva come la dinamica dell'accaduto sia stata descritta in maniera totalmente generica, non avendo l'attore assolto al relativo onere di allegazione e prova in ordine alla fattispecie invocata;
la ricostruzione del fatto storico è stata, infatti, presentata complessivamente da parte attrice in modo lacunoso e, dunque, appare inidonea a perfezionare un quadro probatorio sull'accaduto. La domanda risulta, quindi, infondata in ordine all'an del diritto fatto valere in giudizio, proprio per la accertata genericità e lacunosità, nonché mancanza di prova in ordine ai richiamati elementi costitutivi della fattispecie;
in conseguenza di tanto, si ritiene superfluo in quanto assorbito anche in questa sede l'esame del richiesto quantum debeatur.
Alla luce di quanto ut supra illustrato, si ritiene superflua anche in questa sede la richiesta sull'ammissibilità di prove articolate nelle note di memorie istruttorie di parte attrice, a fronte dell'evidente insussistenza dei requisiti fondanti la particolare fattispecie invocata la cui mancanza è stata rilevata già in termini di omessa allegazione e riscontro a mezzo della prova precostituita già in atti;
si rileva, peraltro, che le richieste istruttorie, per come articolate, risultano altresì inconferenti, in quanto anche inidonee a provare l'accaduto e l'esistenza del Cont relativo rapporto eziologico tra l'eventuale condotta colposa omissiva in capo all' e l'evento dannoso.
Da quanto esposto consegue il rigetto della domanda così articolata da parte attrice.
In considerazione delle questioni emerse, oggetto di vivace dibattito giurisprudenziale, le spese devono dichiararsi integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta la domanda;
b) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Foggia, 11/03/2025.
Il Giudice
Maria Elena de Tura
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9090/2014 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to DI CARLO PIETRO, giusta procura Controparte_1
in atti, elettivamente domiciliato presso il difensore, via Carpentieri n. 16, Lucera, (FG);
ATTORE contro
, in Controparte_2
persona del Direttore Generale e del legale rappresentante pro - tempore, con il patrocinio dell'avv.to DI TOMMASO ROBERTO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il difensore, via Monfalcone n. 39, CP_2
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 18 dicembre
2024, tenutasi in modalità cartolare, da intendersi ivi integralmente trascritte.
Ragioni di fatto e diritto della decisione.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co.
2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
ha lamentato che in data 30.10.2010, alle ore 16:00 circa, mentre percorreva Parte_1
la strada comunale ex SS 17 Lucera – Campobasso in C. da Valle Cruste, alla guida dell'autovettura Mercedes Classe A, tg. BY552EH, di proprietà di , nei Controparte_3 pressi della ditta di abbigliamento “Di Corso”, si avvedeva improvvisamente della presenza di un cane randagio e, al fine di evitare l'impatto, perdeva il controllo dell'autoveicolo uscendo fuori strada;
riportava conseguentemente lesioni personali.
L'attore ha, dunque, agito nei confronti della dinanzi Controparte_2 all'intestato Tribunale, al fine di ottenere il risarcimento del danno patito. Cont Con propria comparsa si è costituita l' eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e l'improcedibilità della domanda per omessa evocazione in giudizio del CP_4
Cont
L' ha, altresì, contestato l'an e il quantum dell'avversa pretesa, con richiesta di
[...]
rigetto della domanda attorea, perché indeterminata, generica e non provata, e con condanna dell'attore al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
La causa, non istruita, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18 dicembre 2024, previa assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
La presente controversia ha origine dal sinistro occorso a , il quale ha Parte_1
allegato che, a causa di un cane che attraversava la strada comunale ex SS 17 Lucera –
Campobasso, si è determinato lo sbandamento dell'autovettura dell'attore.
La ha negato la propria legittimazione passiva, ritenendo sussistente una CP_2
responsabilità del e, nel merito, ha sostenuto l'infodatezza della domanda. CP_4
Così ricostruite le posizioni delle parti, in primo luogo, il Tribunale ritiene di dover dare, in questa sede, continuità al principio di diritto espresso da Cass., n. 17060/2018 e prima ancora da Cass., n. 18954/2017, secondo cui la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 cod. civ., e non dalle regole di cui all'art. 2052 cod. civ., che non sono applicabili in considerazione della natura stessa di detti animali e dell'impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di uso in relazione ad essi, da parte dei soggetti della pubblica amministrazione preposti alla gestione del fenomeno del randagismo.
La giurisprudenza citata ha, invero, avuto modo di ribadire l'individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo rileva non sul piano della colpa, ma (soprattutto) dell'imputazione della responsabilità omissiva sul piano causale. Non può infatti essere la mera inosservanza dell'obbligo giuridico di provvedere alla cattura dell'animale randagio ad integrare la colpa rispetto ad un fenomeno, quale quello del randagismo, la cui prevenzione totale si sottrae ai parametri della condotta esigibile non potendo essere del tutto impedito che un animale randagio possa comunque trovarsi in un determinato momento sul territorio.
L'omissione in oggetto deve quindi essere espressione di un comportamento colposo dell'ente preposto, quale il non essersi adeguatamente attivato per la cattura nonostante l'esistenza di specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale nel territorio di competenza dell'ente preposto, cadendosi diversamente in un'ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 cod. civ..
E' stato in particolare affermato che la L.R. Puglia 3 aprile 1995, n. 12, art. 6 dedicato al
Recupero cani randagi, prevede che “Spetta ai Servizi veterinari delle U. il recupero dei cani randagi” mentre, con riferimento alle competenze comunali, prevede l'art. 2 che “Le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela igienico sanitaria degli stessi, nonché i controlli connessi all'attuazione della presente legge sono attribuiti ai C., che li esercitano mediante le Unità sanitarie locali (U.), ai sensi della L.R. 2 agosto 1989, n. 13, art. 5”.
E' evidente dunque che la funzione tipica dell'obbligo giuridico di recupero dei cani randagi Cont posta a carico dei Servizi veterinari delle è quella di prevenire eventi dannosi, mentre in capo al grava l'obbligo di costruzione o risanamento dei canili sanitari esistenti e di CP_4
Con gestione degli stessi. Da ciò discende che “la vigilanza sui cani randagi spetta alle mentre sui Comuni non può ricadere il giudizio di imputazione dei danni, i quali sono così privi di legittimazione passiva” (Cass., n. 27001/2005; Cass., n. 17737/2008; Cass., n.
8137/2009).
Precisamente, l'obbligo giuridico di costruzione e gestione di canili sanitari per l'accoglienza di cani vaganti è astrattamente suscettibile di integrare il requisito di antigiuridicità di un contegno omissivo ai fini dell'imputazione causale di un evento dannoso, o anche il requisito soggettivo di una condotta colposa da identificare con la mera inosservanza di legge se le circostanze lo consentono, ma resta estraneo alla funzione tipica della prevenzione dei rischi derivanti dal randagismo, di cui è espressione l'evento dannoso per cui è causa, in quanto non comporta l'obbligo dell'attività di recupero, ma solo quello di accoglienza dei cani randagi
(Cass., n. 15167/2017).
Secondo la L.R. Puglia 3 aprile 1995, n. 12 l'attività di ricovero (implicante la cattura) è estranea ai compiti dei Comuni, i quali devono limitarsi alla gestione dei canili al fine della mera “accoglienza” dei cani, mentre al “ricovero” evidentemente provvedono i soggetti tenuti Cont al recupero dei cani randagi, e cioè i Servizi veterinari delle
La situazione non è mutata a seguito della entrata in vigore della L.R. Puglia n. 26/2006, la quale innovando la precedente Legge Regionale n. 12/95 lascia trasparire una stretta
Cont collaborazione tra i Comuni e le per la gestione del fenomeno del randagismo, Cont individuando le specifiche competenze del (che ha il dovere di segnalare alle la CP_4
Cont presenza di cani randagi) e delle (deputate ad intervenire per l'accalappiamento ed al ricovero dei randagi presso i canili, a condizione che i Comuni abbiano provveduto al relativo allestimento).
In base quindi alla legislazione vigente nella regione Puglia, deve essere in questa sede ribadito che la funzione tipica dell'obbligo giuridico di recupero dei cani randagi a carico Cont esclusivo dei Servizi veterinari e delle è quella di prevenire eventi dannosi quale quello per cui è causa, obbligo fondante l'antigiuridicità della condotta omissiva in termini di efficienza causale dell'omissione rispetto all'evento dannoso secondo il paradigma dell'art. 40 c.p., comma 2.
Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi in base all'argomento secondo cui l'obbligo di cattura, per essere esigibile, presuppone l'assolvimento dell'obbligo gravante sul a CP_4
monte, di predisporre strutture per il ricovero degli animali catturati, perché ciò equivarrebbe a legittimare – in un vero e proprio circolo vizioso (in pregiudizio dell'incolumità dei terzi) – prassi reciprocamente lassiste delle amministrazioni competenti, a vario titolo, a fronteggiare il fenomeno del randagismo (Cass. n. 17679/2020).
In mancanza di un dovere a carico dei Comuni di recupero e cattura dei cani randagi, quale obbligo giuridico la cui violazione possa integrare una fattispecie di responsabilità civile,
CP_ deve pertanto essere ribadita la legittimazione passiva della
Ciò premesso, la domanda è infondata nel merito e va rigettata, non essendo emersa in giudizio alcuna omissione dolosa o colposa da parte del convenuto. Controparte_5
Come già sopra precisato, nel caso di specie deve richiamarsi la recente giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito che “la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c. e non dalle regole di cui all'art. 2052 c.c.; non è quindi possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, occorrendo la puntuale allegazione e la prova, il cui onere spetta all'attore danneggiato in base alle regole generali, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente, e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria (ad esempio perchè vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, e ciò nonostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura)” (cfr. ex multis, Cass., ord. 28 luglio 2022, n.
23585; Cass. 22 giugno 2020, n. 12112; Cass. n. 17060/2018).
Ciò equivale a dire che, applicandosi i principi generali in tema di responsabilità per colpa di cui all'art. 2043 c.c., non è sufficiente - per affermarne la responsabilità in caso di danni provocati da un animale randagio – individuare semplicemente l'ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile - anche in considerazione della possibilità di spostamento di tali animali - un controllo del territorio così penetrante e diffuso, ed uno svolgimento dell'attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randagi.
Occorre dunque che sia specificamente allegato e provato dalla parte attrice che, nel caso di specie, la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che ha provocato il danno era nella specie possibile ed esigibile e che l'omissione di esse sia derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto (ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, e ciò nonostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura).
Nella specie, dalle risultanze di causa non emerge in alcun modo - non essendo stata fornita
Cont prova al riguardo - la specifica condotta colposa omissiva dell' il rapporto di causalità tra la suddetta condotta colposa omissiva e l'evento dannoso.
In aggiunta, si evidenzia che non vi è neppure prova di specifiche segnalazioni al in CP_4 relazione alla presenza degli animali nel territorio comunale, di modo che quest'ultimo Cont potesse richiedere l'intervento del servizio di cattura da parte della .
Di conseguenza, non è sufficiente individuare l'ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile un controllo del territorio così penetrante e diffuso.
Occorreva, dunque, che l'attore allegasse e provasse in modo specifico che la cattura e la custodia dell'animale randagio che ha provocato il danno fosse possibile ed esigibile e che l'omissione fosse derivata da un comportamento colposo dell'ente.
Peraltro, nel caso di specie, si osserva come la dinamica dell'accaduto sia stata descritta in maniera totalmente generica, non avendo l'attore assolto al relativo onere di allegazione e prova in ordine alla fattispecie invocata;
la ricostruzione del fatto storico è stata, infatti, presentata complessivamente da parte attrice in modo lacunoso e, dunque, appare inidonea a perfezionare un quadro probatorio sull'accaduto. La domanda risulta, quindi, infondata in ordine all'an del diritto fatto valere in giudizio, proprio per la accertata genericità e lacunosità, nonché mancanza di prova in ordine ai richiamati elementi costitutivi della fattispecie;
in conseguenza di tanto, si ritiene superfluo in quanto assorbito anche in questa sede l'esame del richiesto quantum debeatur.
Alla luce di quanto ut supra illustrato, si ritiene superflua anche in questa sede la richiesta sull'ammissibilità di prove articolate nelle note di memorie istruttorie di parte attrice, a fronte dell'evidente insussistenza dei requisiti fondanti la particolare fattispecie invocata la cui mancanza è stata rilevata già in termini di omessa allegazione e riscontro a mezzo della prova precostituita già in atti;
si rileva, peraltro, che le richieste istruttorie, per come articolate, risultano altresì inconferenti, in quanto anche inidonee a provare l'accaduto e l'esistenza del Cont relativo rapporto eziologico tra l'eventuale condotta colposa omissiva in capo all' e l'evento dannoso.
Da quanto esposto consegue il rigetto della domanda così articolata da parte attrice.
In considerazione delle questioni emerse, oggetto di vivace dibattito giurisprudenziale, le spese devono dichiararsi integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta la domanda;
b) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Foggia, 11/03/2025.
Il Giudice
Maria Elena de Tura