Art. 2. (( Definizione del sale agli effetti fiscali. )) ((Agli effetti di questa legge e' considerato sale il cloruro di sodio ed ogni altra miscela di sali nella quale il cloro sia in proporzione maggiore di 15,2 ed il sodio di 9,8 per cento.
Ai soli effetti dell'introduzione nel territorio della Repubblica, soggetto a monopolio, sono equiparati al sale i prodotti non destinati ad uso alimentare che contengono cloruro di sodio in quantita' superiore al 25 per cento)) .
Ai soli effetti dell'introduzione nel territorio della Repubblica, soggetto a monopolio, sono equiparati al sale i prodotti non destinati ad uso alimentare che contengono cloruro di sodio in quantita' superiore al 25 per cento)) .