Articolo 2 della Legge 17 luglio 1942, n. 907
Articolo 1Articolo 3
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24 ottobre 1942
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12 dicembre 1952
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1 gennaio 2017
Art. 2. (( Definizione del sale agli effetti fiscali. )) ((Agli effetti di questa legge e' considerato sale il cloruro di sodio ed ogni altra miscela di sali nella quale il cloro sia in proporzione maggiore di 15,2 ed il sodio di 9,8 per cento.

Ai soli effetti dell'introduzione nel territorio della Repubblica, soggetto a monopolio, sono equiparati al sale i prodotti non destinati ad uso alimentare che contengono cloruro di sodio in quantita' superiore al 25 per cento)) .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2017