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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/02/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 16322/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 16322/2024 V.G. promossa da:
c.f. ) Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
resistente difesi come in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero
in punto: separazione consensuale e scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da note di trattazione scritta depositate ex 127 ter e 473-bis 51
c.p.c. in data 17/01/2025 e ribadite all'udienza del 06/02/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il ricorrente ha proposto ricorso cumulativo per separazione personale e scioglimento del Parte_2 matrimonio ex art. 473-bis.12, 473-bis.47 e 473-bis.49 c.p.c. e ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
Ordinare la trascrizione del provvedimento nei competenti registri”
Si è costituita la resistente che ha concluso chiedendo:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
autorizzare la sig.ra a permanere nella casa coniugale sino a CP_1 settembre 2025, così da permettere alla stessa di organizzare il proprio trasferimento;
dichiarare nulla reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
pronunciata la sentenza di separazione personale dei coniugi, rimettere la causa al Giudice Relatore affinché, fermo il rispetto dei termini previsti dalla legge, dichiari lo scioglimento del matrimonio;
”
All'udienza del 06/02/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e del successivo divorzio e hanno concluso come da note congiunte depositate in data
17/01/2025 come segue:
“dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e di mensa con facoltà di ciascuno di fissare la propria residenza dove vorrà;
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della lege 1° dicembre 1970, n. 898, rimettere la causa al Giudice relatore affinché dichiari lo scioglimento del matrimonio;
Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
La sig.ra potrà rimanere nella casa coniugale sino al 31 Maggio 2025, così da permettere alla stessa di Controparte_1 organizzare il trasferimento;
Ordinare la trascrizione del provvedimento nei competenti registri;
Spese di lite compensate con rinuncia alla solidarietà professionale.”
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dalle parti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n.
151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nelle note congiunte.
Considerato che le parti hanno proposto domande cumulate di separazione e di scioglimento del matrimonio, si provvederà con separata ordinanza per la remissione della causa avanti a Giudice delegato e fissazione dell'udienza ai sensi degli artt. 473 bis – 49 e 279 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e congiuntisi in Parte_1 Controparte_1 matrimonio in data 10/12/2016, matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Chioggia al n. 77, parte I, dell'anno 2016;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accori intervenuti tra le parti.
- Provvede con separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 18/02/2025
Il Presidente estensore
dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 16322/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 16322/2024 V.G. promossa da:
c.f. ) Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
resistente difesi come in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero
in punto: separazione consensuale e scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da note di trattazione scritta depositate ex 127 ter e 473-bis 51
c.p.c. in data 17/01/2025 e ribadite all'udienza del 06/02/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il ricorrente ha proposto ricorso cumulativo per separazione personale e scioglimento del Parte_2 matrimonio ex art. 473-bis.12, 473-bis.47 e 473-bis.49 c.p.c. e ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
Ordinare la trascrizione del provvedimento nei competenti registri”
Si è costituita la resistente che ha concluso chiedendo:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
autorizzare la sig.ra a permanere nella casa coniugale sino a CP_1 settembre 2025, così da permettere alla stessa di organizzare il proprio trasferimento;
dichiarare nulla reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
pronunciata la sentenza di separazione personale dei coniugi, rimettere la causa al Giudice Relatore affinché, fermo il rispetto dei termini previsti dalla legge, dichiari lo scioglimento del matrimonio;
”
All'udienza del 06/02/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e del successivo divorzio e hanno concluso come da note congiunte depositate in data
17/01/2025 come segue:
“dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e di mensa con facoltà di ciascuno di fissare la propria residenza dove vorrà;
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della lege 1° dicembre 1970, n. 898, rimettere la causa al Giudice relatore affinché dichiari lo scioglimento del matrimonio;
Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
La sig.ra potrà rimanere nella casa coniugale sino al 31 Maggio 2025, così da permettere alla stessa di Controparte_1 organizzare il trasferimento;
Ordinare la trascrizione del provvedimento nei competenti registri;
Spese di lite compensate con rinuncia alla solidarietà professionale.”
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dalle parti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n.
151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nelle note congiunte.
Considerato che le parti hanno proposto domande cumulate di separazione e di scioglimento del matrimonio, si provvederà con separata ordinanza per la remissione della causa avanti a Giudice delegato e fissazione dell'udienza ai sensi degli artt. 473 bis – 49 e 279 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e congiuntisi in Parte_1 Controparte_1 matrimonio in data 10/12/2016, matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Chioggia al n. 77, parte I, dell'anno 2016;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accori intervenuti tra le parti.
- Provvede con separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 18/02/2025
Il Presidente estensore
dott. Alessandro Cabianca