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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 15/12/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni Garofalo, Presidente; dott. Salvatore Regasto, Giudice; dott.ssa Daniela Lagani, Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1491 del RGAC dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Frank Mario Parte_1 C.F._1
Santacroce, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla via Fontana Vecchia
n. 25 giusta procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore, depositata in data
21.03.2023
PARTE ATTOREA
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Brosio, Controparte_1 C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, alla Via Scrimbia n.11, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
OGGETTO: impugnazione di testamento
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio al fine di conseguire Parte_1 Controparte_1
l'accertamento della nullità del testamento olografo, apparentemente riferibile al proprio figlio,
deceduto in data 12.02.2010, redatto in data 5.02.2010 e pubblicato in data Persona_1
10.03.2016 presso il Notaio di Catanzaro, Rep. N. 161.297, Racc. 50421, con il quale Persona_2 il de cuius avrebbe lasciato tutti i suoi beni, compresa la quota del 50% della società Agriluc
Immobiliare s.r.l., al fratello , odierno convenuto, nominandolo, di fatto, erede Controparte_1 universale.
In particolare, per quel che rileva ai fini della decisione, l'attore ha dedotto che la scheda testamentaria non sarebbe stata redatta di pugno dal de cuius, come evincibile dal raffronto tra il testo della disposizione testamentaria e la sottoscrizione apposta in calce. Ha altresì dedotto che la redazione e sottoscrizione del testamento da parte di che sarebbe avvenuta sette Persona_1 giorni prima del decesso, sarebbe inverosimile, tenuto conto della gravissima patologia di cui il de cuius era affetto e della terapia farmacologica somministrata, che lo avrebbero reso incapace di
1 intendere e volere e manifestare la propria volontà. Ha infine dedotto che la disposizione testamentaria sarebbe in ogni caso lesiva della quota ereditaria riservata agli ascendenti del de cuius, pari ad 1/3.
L'attore ha quindi chiesto all'adito Tribunale, in via principale, di accertare e dichiarare la nullità del testamento asseritamente olografo, apparentemente redatto il 05.02.20210 da Persona_1 depositato e pubblicato il 10.03.2016, previa declaratoria della non autenticità della grafia e/o della sottoscrizione del testamento, non riconducibile all'apparente testatore e, per l'effetto, di dichiarare aperta la successione ab intestato con ogni effetto di legge, condannando alla Controparte_1 restituzione di tutti i beni appartenenti al de cuius o l'equivalente in denaro in caso di cessione degli stessi, ivi comprese le quote e i beni della società Agriluc Immobiliare s.r.l..
In subordine, ha chiesto di accertare e dichiarare, in ogni caso, la nullità e/o annullabilità del testamento olografo per incapacità di intendere e di volere del testatore alla data indicata nella scheda testamentaria e, per l'effetto, dichiarare aperta la successione ab intestato con ogni effetto di legge, condannando alla restituzione di tutti i beni appartenenti al de cuius o Controparte_1
l'equivalente in denaro in caso di cessione degli stessi, ivi comprese le quote e i beni della società
Agriluc Immobiliare s.r.l. In via ulteriormente subordinata, ha chiesto di accertare e dichiarare che il testamento lede la quota di legittima spettante agli ascendenti e, per l'effetto, ridurlo per 1/3 ai sensi di legge;
dichiarare aperta la successione ab intestato con ogni effetto di legge;
condannare, per l'effetto, a restituire all'eredità tutti i beni appartenenti al de cuius o l'equivalente Controparte_1 in denaro in caso di cessione degli stessi, ivi comprese le quote e i beni della società Agriluc
Immobiliare s.r.l.; condannare il convenuto al pagamento di tutti gli ulteriori danni provocati alla massa ereditaria, da quantificarsi in corso di causa.
2. Si è costituito in giudizio il quale, per quel che rileva ai fini della decisione, ha Controparte_1 dedotto la piena validità della scheda testamentaria, rilevando che il de cuius non era interdetto nel momento della scrittura del testamento e versava in una condizione di lucidità tale da garantirgli la piena capacità di autodeterminarsi. Ha dedotto altresì che la difformità della grafia all'interno di uno stesso documento, riconducibile all'indebolimento generale dell'organismo di un soggetto gravemente malato, non sarebbe elemento sintomatico della non riconducibilità della scheda testamentaria al de cuius, né della sua incapacità di intendere e di volere. Ha quindi chiesto il rigetto della domanda e in subordine, nel caso di accertamento di violazione della quota di legittima, l'assunzione delle consequenziali decisioni.
3. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante prova testimoniale e CTU grafologica ed è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo diversi rinvii, dovuti al carico di ruolo, all'udienza del 25.01.2025, è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. La domanda di accertamento della nullità del testamento è fondata e deve essere accolta.
Occorre premettere che, come noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n.
12307 del 15/6/2015, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale delineatosi in merito al rimedio processuale utilizzabile per conseguire l'accertamento della falsità del testamento olografo (querela
2 di falso ex art 221 c.p.c. o disconoscimento ex art. 214 c.p.c.), hanno chiarito che "la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo”.
Nel presente giudizio, in conformità all'orientamento delle Sezioni Unite, parte attorea ha chiesto all'adito Tribunale di accertare e dichiarare la nullità del testamento olografo apparentemente redatto da eccependo la non riferibilità al de cuius delle disposizioni di ultima volontà. Persona_1
La domanda deve dunque essere qualificata come domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura dal testatore.
Ciò posto, occorre altresì premettere che l'ordinamento concede la possibilità di far valere in giudizio la nullità o l'annullabilità del testamento a chiunque vi abbia interesse. Legittimati ad impugnare l'atto di ultima volontà sono, in buona sostanza, coloro che possano vantare un diritto successorio in dipendenza del venir meno del testamento contestato. Per provare il proprio interesse, coloro che impugnano devono dunque dimostrare di poter beneficiare, in assenza del testamento impugnato, di un acquisto mortis causa in forza di un altro testamento ovvero sulla base di successione legittima.
La prova del titolo a succedere (da cui deriva l'interesse ad impugnare) può essere data in giudizio mediante la produzione del testamento ovvero degli atti di stato civile da cui desumere l'esistenza dei rapporti familiari con il de cuius che fondano la chiamata all'eredità ex lege, sempre che il rapporto di parentela con il "de cuius" sia contestato (Trib. Roma sez. VIII, 02/10/2013 n. 20342; Trib.
Spoleto sez. I, 07/04/2022, n. 225; Corte Appello Venezia , 01/02/2022, n.684).
Nel caso di specie, l'esistenza del rapporto di parentela tra l'attore ed il de cuius (padre ) è Per_3 incontestato, sicchè può ritenersi dimostrata la legittimazione attiva dell'attore.
Tanto precisato, è bene ricordare che il testamento olografo, disciplinato dagli artt. 602 e ss. c.c., deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore, essendo espressamente sanzionata con la nullità del testamento stesso (art. 606 c.c.) la mancanza dell'autografia o della sottoscrizione. Tali requisiti, infatti, mirano a garantire la certezza della riferibilità delle disposizioni testamentarie al testatore (ex plurimis cfr. Cass. 30.10.2008 n. 26528; Cass. 7.07.2004, n. 12458).
Nel caso di specie, la falsità del testamento è stata accertata all'esito della CTU grafologica espletata nel corso di giudizio, rispetto alla quale alcuna contestazione è stata formulata dal convenuto.
Il consulente, con accertamento condotto con rigore scientifico e metodologico, fondato sull'esame della scheda testamentaria e del raffronto con documenti di comparazione acquisiti, al fine di cogliere l'originalità e la qualità distintiva dell'organizzazione grafica individuale, tenuto conto anche della grave condizione patologica del de cuius, ha accertato, sulla base degli elementi tecnici rilevati, delle differenze sostanziali e secondarie in ordine ai parametri del grafismo tra la scheda testamentaria e il materiale comparativo, che il testamento olografo ad apparente firma di Per_1
è aprocrifo, non riconducibile alla mano di evidenziando che le
[...] Persona_1 discordanze di natura sostanziale tra i modelli portano a concludere che la scheda olografa in verifica
è stata vergata da un soggetto terzo.
3 Alla luce dell'accertamento peritale espletato è dunque dimostrato che il testamento impugnato non è stato redatto, né sottoscritto da Persona_1
Sulla base delle superiori considerazioni, essendo chiaramente emerso il difetto di autografia del testamento, per essere riconducibile ad un terzo la redazione della scheda testamentaria, del testo e della sottoscrizione, così eliminando il carattere di stretta personalità richiesto dalla legge per la validità del testamento olografo, deve quindi essere dichiarata la nullità ai sensi dell'art. 606 c.c. del testamento impugnato (cfr. Cass. 10.9.2013 n. 20703; Cass. 5.08.2002, n. 11733), dando atto dell'apertura della successione “ex lege”.
5. Deve invece essere dichiarata inammissibile la domanda con la quale parte attorea ha chiesto la condanna del convenuto alla restituzione dei beni ereditari, non essendo stata contestualmente formulata domanda di divisione.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui la domanda di petizione di eredità sia affiancata all'azione di impugnazione del testamento, in ragione del fatto che il detentore dei beni ereditari riveste la qualità di erede testamentario, il relativo giudizio non è circoscritto al conflitto tra l'erede e il detentore del bene ereditario ma riguarda l'intero rapporto successorio, che deve coinvolgere anche gli altri eventuali successibili, cioè coloro che succederebbero ex lege nel caso in cui il testamento fosse dichiarato nullo, la cui partecipazione in giudizio è dunque necessaria
(Cass. 4452/2016; n. 1530/2019).
La nullità del testamento non può quindi comportare il diritto di uno dei coeredi legittimi ad ottenere dagli altri coeredi la restituzione dell'intero asse ereditario, considerato che, finché la comunione ereditaria non è sciolta, i beni appartengono pro-indiviso a tutti i coeredi.
Ed invero, la facoltà di domandare la divisione ai sensi dell'art. 713 c.c. costituisce domanda principale, rispetto alla quale tutte le ulteriori operazioni previste dagli artt. 724, 725 e 726 c.c. si pongono quali fasi successive finalizzate alla formazione della massa ereditaria. Peraltro, solo nel caso in cui non vi sia accordo tra le parti per la formazione delle porzioni o comunque nell'ipotesi in cui sia necessaria l'assegnazione o l'attribuzione delle porzioni mediante estrazione a sorte, il soggetto non assegnatario dei beni di cui ha avuto il possesso esclusivo potrà essere condannato alla restituzione di uno o più beni determinati in favore dell'avente diritto, oltre all'obbligo di resa dei conti previsto dall'art. 723 c.c. (nello stesso senso, Trib. Lamezia Terme, n. 492/2025; Trib. Lamezia
Terme n. 89/2025).
6. Quanto alle spese di lite, in considerazione della declaratoria di inammissibilità di una delle domande di parte attrice e della conseguente reciproca soccombenza tra le parti, se ne dispone l'integrale compensazione tra le stesse.
Le spese della CTU espletata in corso di causa, liquidate come da decreto in atti, invece, devono essere poste definitivamente a carico del convenuto, in quanto soccombente in merito alla domanda di impugnazione del testamento olografo relativamente alla quale si è reso necessario l'approfondimento peritale.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda proposta, dichiara la nullità del testamento olografo di redatto in data 5.02.2010 e pubblicato in data 10.03.2016 presso il Notaio Persona_1 di Catanzaro, Rep. N. 161.297, Racc. 50421 e dichiara aperta la successione Persona_2 legittima di nato a [...] il [...] e ivi deceduto in data Persona_1
12.02.2010;
2) dichiara inammissibile la domanda di condanna del convenuto alla restituzione dei beni ereditari;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
4) pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, detratti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di acconto.
Così deciso il Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 11 dicembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott.ssa Daniela Lagani dott. Giovanni Garofalo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni Garofalo, Presidente; dott. Salvatore Regasto, Giudice; dott.ssa Daniela Lagani, Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1491 del RGAC dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Frank Mario Parte_1 C.F._1
Santacroce, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla via Fontana Vecchia
n. 25 giusta procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore, depositata in data
21.03.2023
PARTE ATTOREA
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Brosio, Controparte_1 C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, alla Via Scrimbia n.11, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
OGGETTO: impugnazione di testamento
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio al fine di conseguire Parte_1 Controparte_1
l'accertamento della nullità del testamento olografo, apparentemente riferibile al proprio figlio,
deceduto in data 12.02.2010, redatto in data 5.02.2010 e pubblicato in data Persona_1
10.03.2016 presso il Notaio di Catanzaro, Rep. N. 161.297, Racc. 50421, con il quale Persona_2 il de cuius avrebbe lasciato tutti i suoi beni, compresa la quota del 50% della società Agriluc
Immobiliare s.r.l., al fratello , odierno convenuto, nominandolo, di fatto, erede Controparte_1 universale.
In particolare, per quel che rileva ai fini della decisione, l'attore ha dedotto che la scheda testamentaria non sarebbe stata redatta di pugno dal de cuius, come evincibile dal raffronto tra il testo della disposizione testamentaria e la sottoscrizione apposta in calce. Ha altresì dedotto che la redazione e sottoscrizione del testamento da parte di che sarebbe avvenuta sette Persona_1 giorni prima del decesso, sarebbe inverosimile, tenuto conto della gravissima patologia di cui il de cuius era affetto e della terapia farmacologica somministrata, che lo avrebbero reso incapace di
1 intendere e volere e manifestare la propria volontà. Ha infine dedotto che la disposizione testamentaria sarebbe in ogni caso lesiva della quota ereditaria riservata agli ascendenti del de cuius, pari ad 1/3.
L'attore ha quindi chiesto all'adito Tribunale, in via principale, di accertare e dichiarare la nullità del testamento asseritamente olografo, apparentemente redatto il 05.02.20210 da Persona_1 depositato e pubblicato il 10.03.2016, previa declaratoria della non autenticità della grafia e/o della sottoscrizione del testamento, non riconducibile all'apparente testatore e, per l'effetto, di dichiarare aperta la successione ab intestato con ogni effetto di legge, condannando alla Controparte_1 restituzione di tutti i beni appartenenti al de cuius o l'equivalente in denaro in caso di cessione degli stessi, ivi comprese le quote e i beni della società Agriluc Immobiliare s.r.l..
In subordine, ha chiesto di accertare e dichiarare, in ogni caso, la nullità e/o annullabilità del testamento olografo per incapacità di intendere e di volere del testatore alla data indicata nella scheda testamentaria e, per l'effetto, dichiarare aperta la successione ab intestato con ogni effetto di legge, condannando alla restituzione di tutti i beni appartenenti al de cuius o Controparte_1
l'equivalente in denaro in caso di cessione degli stessi, ivi comprese le quote e i beni della società
Agriluc Immobiliare s.r.l. In via ulteriormente subordinata, ha chiesto di accertare e dichiarare che il testamento lede la quota di legittima spettante agli ascendenti e, per l'effetto, ridurlo per 1/3 ai sensi di legge;
dichiarare aperta la successione ab intestato con ogni effetto di legge;
condannare, per l'effetto, a restituire all'eredità tutti i beni appartenenti al de cuius o l'equivalente Controparte_1 in denaro in caso di cessione degli stessi, ivi comprese le quote e i beni della società Agriluc
Immobiliare s.r.l.; condannare il convenuto al pagamento di tutti gli ulteriori danni provocati alla massa ereditaria, da quantificarsi in corso di causa.
2. Si è costituito in giudizio il quale, per quel che rileva ai fini della decisione, ha Controparte_1 dedotto la piena validità della scheda testamentaria, rilevando che il de cuius non era interdetto nel momento della scrittura del testamento e versava in una condizione di lucidità tale da garantirgli la piena capacità di autodeterminarsi. Ha dedotto altresì che la difformità della grafia all'interno di uno stesso documento, riconducibile all'indebolimento generale dell'organismo di un soggetto gravemente malato, non sarebbe elemento sintomatico della non riconducibilità della scheda testamentaria al de cuius, né della sua incapacità di intendere e di volere. Ha quindi chiesto il rigetto della domanda e in subordine, nel caso di accertamento di violazione della quota di legittima, l'assunzione delle consequenziali decisioni.
3. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante prova testimoniale e CTU grafologica ed è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo diversi rinvii, dovuti al carico di ruolo, all'udienza del 25.01.2025, è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. La domanda di accertamento della nullità del testamento è fondata e deve essere accolta.
Occorre premettere che, come noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n.
12307 del 15/6/2015, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale delineatosi in merito al rimedio processuale utilizzabile per conseguire l'accertamento della falsità del testamento olografo (querela
2 di falso ex art 221 c.p.c. o disconoscimento ex art. 214 c.p.c.), hanno chiarito che "la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo”.
Nel presente giudizio, in conformità all'orientamento delle Sezioni Unite, parte attorea ha chiesto all'adito Tribunale di accertare e dichiarare la nullità del testamento olografo apparentemente redatto da eccependo la non riferibilità al de cuius delle disposizioni di ultima volontà. Persona_1
La domanda deve dunque essere qualificata come domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura dal testatore.
Ciò posto, occorre altresì premettere che l'ordinamento concede la possibilità di far valere in giudizio la nullità o l'annullabilità del testamento a chiunque vi abbia interesse. Legittimati ad impugnare l'atto di ultima volontà sono, in buona sostanza, coloro che possano vantare un diritto successorio in dipendenza del venir meno del testamento contestato. Per provare il proprio interesse, coloro che impugnano devono dunque dimostrare di poter beneficiare, in assenza del testamento impugnato, di un acquisto mortis causa in forza di un altro testamento ovvero sulla base di successione legittima.
La prova del titolo a succedere (da cui deriva l'interesse ad impugnare) può essere data in giudizio mediante la produzione del testamento ovvero degli atti di stato civile da cui desumere l'esistenza dei rapporti familiari con il de cuius che fondano la chiamata all'eredità ex lege, sempre che il rapporto di parentela con il "de cuius" sia contestato (Trib. Roma sez. VIII, 02/10/2013 n. 20342; Trib.
Spoleto sez. I, 07/04/2022, n. 225; Corte Appello Venezia , 01/02/2022, n.684).
Nel caso di specie, l'esistenza del rapporto di parentela tra l'attore ed il de cuius (padre ) è Per_3 incontestato, sicchè può ritenersi dimostrata la legittimazione attiva dell'attore.
Tanto precisato, è bene ricordare che il testamento olografo, disciplinato dagli artt. 602 e ss. c.c., deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore, essendo espressamente sanzionata con la nullità del testamento stesso (art. 606 c.c.) la mancanza dell'autografia o della sottoscrizione. Tali requisiti, infatti, mirano a garantire la certezza della riferibilità delle disposizioni testamentarie al testatore (ex plurimis cfr. Cass. 30.10.2008 n. 26528; Cass. 7.07.2004, n. 12458).
Nel caso di specie, la falsità del testamento è stata accertata all'esito della CTU grafologica espletata nel corso di giudizio, rispetto alla quale alcuna contestazione è stata formulata dal convenuto.
Il consulente, con accertamento condotto con rigore scientifico e metodologico, fondato sull'esame della scheda testamentaria e del raffronto con documenti di comparazione acquisiti, al fine di cogliere l'originalità e la qualità distintiva dell'organizzazione grafica individuale, tenuto conto anche della grave condizione patologica del de cuius, ha accertato, sulla base degli elementi tecnici rilevati, delle differenze sostanziali e secondarie in ordine ai parametri del grafismo tra la scheda testamentaria e il materiale comparativo, che il testamento olografo ad apparente firma di Per_1
è aprocrifo, non riconducibile alla mano di evidenziando che le
[...] Persona_1 discordanze di natura sostanziale tra i modelli portano a concludere che la scheda olografa in verifica
è stata vergata da un soggetto terzo.
3 Alla luce dell'accertamento peritale espletato è dunque dimostrato che il testamento impugnato non è stato redatto, né sottoscritto da Persona_1
Sulla base delle superiori considerazioni, essendo chiaramente emerso il difetto di autografia del testamento, per essere riconducibile ad un terzo la redazione della scheda testamentaria, del testo e della sottoscrizione, così eliminando il carattere di stretta personalità richiesto dalla legge per la validità del testamento olografo, deve quindi essere dichiarata la nullità ai sensi dell'art. 606 c.c. del testamento impugnato (cfr. Cass. 10.9.2013 n. 20703; Cass. 5.08.2002, n. 11733), dando atto dell'apertura della successione “ex lege”.
5. Deve invece essere dichiarata inammissibile la domanda con la quale parte attorea ha chiesto la condanna del convenuto alla restituzione dei beni ereditari, non essendo stata contestualmente formulata domanda di divisione.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui la domanda di petizione di eredità sia affiancata all'azione di impugnazione del testamento, in ragione del fatto che il detentore dei beni ereditari riveste la qualità di erede testamentario, il relativo giudizio non è circoscritto al conflitto tra l'erede e il detentore del bene ereditario ma riguarda l'intero rapporto successorio, che deve coinvolgere anche gli altri eventuali successibili, cioè coloro che succederebbero ex lege nel caso in cui il testamento fosse dichiarato nullo, la cui partecipazione in giudizio è dunque necessaria
(Cass. 4452/2016; n. 1530/2019).
La nullità del testamento non può quindi comportare il diritto di uno dei coeredi legittimi ad ottenere dagli altri coeredi la restituzione dell'intero asse ereditario, considerato che, finché la comunione ereditaria non è sciolta, i beni appartengono pro-indiviso a tutti i coeredi.
Ed invero, la facoltà di domandare la divisione ai sensi dell'art. 713 c.c. costituisce domanda principale, rispetto alla quale tutte le ulteriori operazioni previste dagli artt. 724, 725 e 726 c.c. si pongono quali fasi successive finalizzate alla formazione della massa ereditaria. Peraltro, solo nel caso in cui non vi sia accordo tra le parti per la formazione delle porzioni o comunque nell'ipotesi in cui sia necessaria l'assegnazione o l'attribuzione delle porzioni mediante estrazione a sorte, il soggetto non assegnatario dei beni di cui ha avuto il possesso esclusivo potrà essere condannato alla restituzione di uno o più beni determinati in favore dell'avente diritto, oltre all'obbligo di resa dei conti previsto dall'art. 723 c.c. (nello stesso senso, Trib. Lamezia Terme, n. 492/2025; Trib. Lamezia
Terme n. 89/2025).
6. Quanto alle spese di lite, in considerazione della declaratoria di inammissibilità di una delle domande di parte attrice e della conseguente reciproca soccombenza tra le parti, se ne dispone l'integrale compensazione tra le stesse.
Le spese della CTU espletata in corso di causa, liquidate come da decreto in atti, invece, devono essere poste definitivamente a carico del convenuto, in quanto soccombente in merito alla domanda di impugnazione del testamento olografo relativamente alla quale si è reso necessario l'approfondimento peritale.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda proposta, dichiara la nullità del testamento olografo di redatto in data 5.02.2010 e pubblicato in data 10.03.2016 presso il Notaio Persona_1 di Catanzaro, Rep. N. 161.297, Racc. 50421 e dichiara aperta la successione Persona_2 legittima di nato a [...] il [...] e ivi deceduto in data Persona_1
12.02.2010;
2) dichiara inammissibile la domanda di condanna del convenuto alla restituzione dei beni ereditari;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
4) pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, detratti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di acconto.
Così deciso il Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 11 dicembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott.ssa Daniela Lagani dott. Giovanni Garofalo
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