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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/01/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 29 gennaio 2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al numero 2773/2020 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Roberto Parte_1
Matta, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1 domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Marcialis e dell'avv. Carla
Valentino, che la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26 ottobre 2020, ha agito in giudizio, Parte_1
davanti a questo Tribunale, nei confronti della società Controparte_1
esponendo:
[...]
- di avere prestato attività lavorativa, a tempo pieno e indeterminato, alle dipendenze della come impiegata di II livello secondo le previsioni del C.C.N.L. SNA-Confsal Controparte_2
per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera, dal 2 gennaio 2012 fino al 30 ottobre 2018;
- che l'esperienza alle dipendenze di era terminata allorquando questa aveva Controparte_2
cessato il rapporto di agenzia con la compagnia la quale a partire dal 1° Controparte_3
novembre 2018 aveva scorporato il portafoglio clienti tra due distinte società:
[...]
e agenti di Controparte_4 Controparte_1
assicurazioni CP_1
- che per effetto dell'operazione, ed in forza delle previsioni del contratto collettivo applicato, le società subentranti nella gestione del portafoglio clienti sarebbero state tenute ad pagina 1 di 7 assumere il personale in precedenza impiegato dall'agente uscente;
ciò, in particolare, in virtù dell'art. 66 del C.C.N.L. citato, rubricato “cessione o passaggio di agenzia e relative procedure”, il quale stabilisce al primo comma che le vicende di “cessione d'agenzia, […] trasferimenti e/o scorpori di portafoglio, e gli accorpamenti, nonché i cambiamenti di denominazione sociale delle agenzie non risolvono il rapporto di lavoro dei dipendenti ed il personale addetto conserva le condizioni giuridiche e normative nei confronti di chi succede”; lo stesso art. 66, al comma 2, aggiunge che “il trasferimento e lo scorporo di portafoglio è considerato trapasso parziale e pertanto il personale trasferito conserva le condizioni giuridiche e normative nei confronti dell'assegnatario del portafoglio riveniente da trasferimenti e scorpori”;
- che “al momento dell'acquisizione del 50% del portafoglio clienti del precedente Agente, la dava esecuzione al suo obbligo e procedeva all'assunzione della Controparte_4
ricorrente, con mantenimento delle condizioni economiche e giuridiche già fruite sotto la precedente gestione, ma con orario di lavoro di 20 ore settimanali, dimezzato rispetto al precedente rapporto, in proporzione alla quota del portafoglio clienti rilevata” mentre “la convenuta non procedeva all'assunzione prescritta”;
- di aver inutilmente richiesto alla convenuta di formalizzare il subentro nel rapporto, per la quota di sua pertinenza;
- che il rapporto di lavoro con era infine Controparte_4 cessato il 12 giugno 2019, “in corrispondenza della cessione dell'impresa datrice di lavoro alla società Assichnusa srl”, la quale aveva a sua volta assunto la ricorrente “con le medesime condizioni contrattuali, e stesso orario di lavoro di 20 ore settimanali”;
- che, a partire dal 28 maggio 2020, l'orario di lavoro della ricorrente era stato modificato ed incrementato fino a 30 ore settimanali.
Ritenendo che “la scissione del pacchetto clienti di in due distinti portafogli di CP_2 identico valore e consistenza, uno assegnato alla convenuta e l'altro alla Controparte_4 avesse comportato “la testuale conseguenza della suddivisione del rapporto di lavoro della dipendente tra le due società, nella medesima misura del 50%”, la ricorrente ha quindi concluso, domandando al Tribunale di: “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente Co all'assunzione da parte di Agenti Assicurazioni Controparte_1 CP_1
[...] con qualifica di Impiegata, inquadramento al livello II previsto dal CCNL applicato
[...]
e orario di lavoro part time a 20 ore settimanali;
per l'effetto, condannare la CP_5
convenuta a procedere all'assunzione della ricorrente con qualifica di Impiegata,
pagina 2 di 7 inquadramento al livello II previsto dal CCNL applicato SNA-Confsal, e orario di lavoro part time a 10 ore settimanali – in ragione dell'esistenza di altro rapporto di lavoro con orario di
30 ore settimanali a partire dal 1.6.2020; per l'ulteriore effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore della lavoratrice dei compensi dovuti per il periodo corrente tra il 30 ottobre 2018 (data dell'acquisizione del portafoglio clienti in cui Controparte_3
avrebbe dovuto procedersi alla sua assunzione) e l'effettiva costituzione del rapporto, con versamento della relativa contribuzione e delle imposte dovute;
in subordine, condannare la convenuta al pagamento in favore della lavoratrice dei compensi per il periodo corrente tra il
30 ottobre 2018 (data dell'acquisizione del portafoglio clienti in cui Controparte_3
avrebbe dovuto procedersi alla sua assunzione) e la data prevista per il suo pensionamento, con versamento della relativa contribuzione e delle imposte dovute per il medesimo periodo
[...]”.
Ha resistito in giudizio & agenti di assicurazioni s.n.c. CP_1 Controparte_1
2. La ricostruzione della vicenda sostanziale sottesa al presente giudizio è la seguente.
E' pacifico che sia stata assunta, a tempo pieno e indeterminato, alle Parte_1
dipendenze della società come impiegata di II livello secondo le previsioni del Controparte_2
C.C.N.L. SNA-Confsal per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera, in data
2 gennaio 2012.
Originariamente la società aveva sede a Cagliari, viale Diaz, ma due anni dopo l'assunzione della ricorrente si era trasferita a Quartu Sant'Elena, in via Cilea.
Lì la ricorrente lavorava a stretto contatto con delegato assicurativo, socio e Persona_1
presidente del consiglio di amministrazione di e con socio e Controparte_2 Persona_2
subagente di questa.
Gli altri socie della s.r.l. erano e . Persona_3 Persona_4
Non tutto il portafoglio clienti di era comunque gestito presso la sede principale CP_2
CP_ della posto che una parte era invece curato presso l'unità operativa di Cagliari viale
Poetto, dove aveva sede la società , la quale operava Controparte_6
come subagente di CP_2
Presso l'unità di Cagliari viale Poetto lavoravano, oltre ad , anche due Persona_3
dipendenti di e Controparte_6 Persona_5 Persona_6
I tre seguivamo principalmente i clienti di che peraltro rientravano nel portafogli Controparte_6 della la quale costituiva l'Agenzia madre. CP_2
Seguire i clienti significava ancor prima reperirne di nuovi, predisporre quanto necessario per la pagina 3 di 7 partecipazione ad appalti pubblici, emettere le polizze assicurative, tenere i contatti nel corso dei rapporti, anche al verificarsi degli eventi assicurati.
Da parte sua, tramite svolgeva analoghe attività con i clienti CP_2 Parte_1 direttamente seguiti presso la sede centrale (quella di viale Diaz a Cagliari, poi via Cilea a Quartu
Sant'Elena).
Oltre a ciò, la ricorrente svolgeva attività anche con riguardo alle pratiche di che Controparte_6
consistevano, mese per mese, nella emissione delle quietanze di pagamento dei premi, nella loro consegna ai collaboratori di e nel ritiro delle stesse una volta ricevuto il pagamento Controparte_6 dai clienti, nella presa in consegna degli incassi delle polizze, oltre che nell'archiviazione di queste.
Nella sede centrale era inoltre assicurata la gestione contabile di tutte le pratiche facenti capo all'agenzia, comprese quelle curate dal subagente Controparte_6
Questa ricostruzione dei fatti è attinta dal Tribunale dalle dichiarazioni testimoniali di Per_6
ex dipendente di e , ex socio di entrambi
[...] Controparte_6 Persona_4 Controparte_2 sentiti all'udienza del 31 maggio 2024.
Sono di diverso tenore, invece, le dichiarazioni di (udienza del 7 ottobre Persona_3
2022) e di (udienza del 28 aprile 2023): entrambi hanno sostenuto che vi fosse Persona_5 una gestione totalmente separata tra le pratiche afferenti l'unità operativa di Cagliari viale Poetto e quelle afferenti la sede centrale e che operasse esclusivamente come una sorta di Parte_1
segretaria personale di e concentrasse le sue energie lavorative soltanto sul Persona_1
portafoglio clienti detenuto presso la sede centrale.
Deve peraltro osservarsi che, per sua stessa ammissione, è ancora socio Persona_3 accomandatario della la quale oggi opera come subagente Controparte_6
della società convenuta, mentre è collaboratrice della stessa s.a.s. Persona_5
Nel contrasto tra deposizioni rese da soggetti totalmente disinteressati all'esito della lite ed equidistanti tra le parti, ossia e , e dichiarazioni provenienti da chi Persona_6 Persona_4
( e ) è invece portatore di interessi che, di fatto, tendono a Persona_3 Persona_5 convergere con quelli di una delle parti in causa (la società convenuta) il Tribunale ritiene di dover dare prevalenza alle prime e di svalutare le seconde.
Deve quindi ritenersi assodato che prestasse la propria attività lavorativa sia con Parte_1
riguardo alle pratiche dei clienti che si riferivano alla sede centrale, dove lei era assegnata, che con riguardo a quelle dei clienti che si rivolgevano all'unità operativa secondaria.
E' infine pacifico che nell'autunno del 2018 avesse interrotto il rapporto di Controparte_2 agenzia con rimettendo alla stessa l'intero portafoglio clienti, che infine era Controparte_3 stato suddiviso tra due nuovi agenti, Controparte_7
pagina 4 di 7 Controparte_1
L'istruzione probatoria non ha peraltro consentito di acclarare né la tesi sostenuta dalla parte ricorrente, ossia che il portafoglio fosse stato scorporato in parti uguali tra le due società, né la tesi sostenuta dalla parte convenuta, secondo cui lo scorporo sarebbe avvenuto, a prescindere dalle percentuali, assegnando a il portafoglio Controparte_4
gestito in passato esclusivamente da presso la sede centrale, e ad CP_2 [...]
quello gestito tramite la subagente Controparte_1 [...]
Controparte_6
3. L'art. 66 del C.C.N.L. per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera, in materia di “cessione o passaggio di agenzia e relative procedure” (così in rubrica), stabilisce:
“
1. La Cessione d'agenzia, la revoca del mandato, le gestioni interinali, i trasferimenti e/o scorpori di portafoglio, e gli accorpamenti, nonché i cambiamenti di denominazione sociale delle agenzie non risolvono il rapporto di lavoro dei dipendenti ed il personale addetto conserva le condizioni giuridiche e normative nei confronti di chi succede.
2. Le parti confermano che il trasferimento e lo scorporo di portafoglio è considerato trapasso parziale e pertanto il personale trasferito conserva le condizioni giuridiche e normative nei confronti dell'assegnatario del portafoglio riveniente da trasferimenti e scorpori.
3. A richiesta del datore di lavoro cedente, i lavoratori, assistiti dalle OO.SS. sindacali, potranno consentire la liberazione del cedente stesso dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, con le procedure di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c. Nell'ambito di tali procedure dovranno essere convenute modalità per la salvaguardia della maturazione, nonché le modalità di calcolo e di erogazione del premio aziendale di produttività di cui all'art. 34 e del premio di anzianità di cui all'art. 33, nell'ambito temporale dell'anno in cui si verifica l'evento di cui al I° comma.
4. Con accordo con le OO.SS. dei lavoratori firmatarie del presente CCNL, al personale trasferito potrà essere applicato, in occasione del trasferimento, il contratto collettivo nazionale di lavoro in essere presso l'assegnatario del portafoglio”.
Di fatto, la normativa contrattuale assimila il fenomeno del trasferimento e dello scorporo di portafoglio ad una vera e propria ipotesi di cessione di azienda o ramo d'azienda, ai sensi dell'art. 2112 c.c.
Va rilevato che questo particolare meccanismo, previsto per gli agenti di assicurazioni in gestione libera, è determinato dal fatto che costoro non si limitano alla promozione dei contratti pagina 5 di 7 di assicurazione e alle altre prestazioni collaterali previste dal comune rapporto di agenzia, ma esercitano altre prestazioni, imposte dalla particolare natura dell'attività dell'impresa assicuratrice e dal fatto che questa deve gestire contratti di durata, anziché ad esecuzione istantanea, come avviene in genere per gli altri agenti.
L'insieme dei contratti di assicurazione procurati da un determinato agente (definito portafoglio dell'agenzia), quantunque costituisca il risultato dell'attività di impresa dell'agente in gestione libera, non è elemento costitutivo della sua azienda, ma concorre a formare il portafoglio dell'impresa assicuratrice e quindi il suo avviamento.
Per questa ragione del portafoglio dell'agenzia non può disporre l'agente cessante e solo l'impresa assicuratrice può affidare al nuovo agente il portafoglio dell'agenzia e tale affidamento costituisce per il subentrante una immediata e duratura utilità, rappresentata dalle provvigioni, spettanti per le prestazioni integrative nei confronti della clientela procurata dall'agente uscente.
Attraverso questo meccanismo si verifica un trasferimento di azienda, allorquando il nuovo agente, tramite la preponente, subentra nella gestione del portafoglio dell'agenzia e nell'organizzazione dei mezzi materiali e personali predisposti dall'agente cessante.
Il fatto che in questa ipotesi il trasferimento abbia luogo in due fasi, connesse tra loro, nel senso che l'azienda è dapprima retrocessa alla preponente e poi da quest'ultima trasferita al nuovo agente, non esclude l'applicazione dell'art. 66 del contratto collettivo sopra citato, e quindi dell'art. 2112 c.c., sempre che l'entità economica conservi la propria identità e la gestione dell'agenzia venga proseguita senza interruzione dal nuovo agente.
Nel caso di specie, per poter affermare ciò che parte ricorrente sostiene, e cioè che il proprio rapporto di lavoro sia stato trasferito, scindendosi, in capo ai due soggetti cessionari di quello che in origine era un unico portafoglio clienti, sarebbe stato necessario offrire prova sia dell'entità del portafoglio acquisito da ciascuno dei nuovi agenti all'esito dello scorporo, sia che lo scorporo sia avvenuto con frazionamento dell'azienda in due rami autonomi.
In mancanza di detta prova, è impossibile affermare che dovesse passare alle Parte_1
dipendenze di entrambi i nuovi agenti, trasformando un originario contratto di lavoro a tempo pieno, in due rapporti di lavoro a tempo parziale al 50 percento.
Incidentalmente, si aggiunge che, quand'anche fosse stato dimostrato che il portafoglio clienti di fosse stato suddiviso in parti uguali tra le due nuove agenzie prescelte Controparte_2 dalla Compagnia madre, con scorporo dell'azienda in due rami autonomi, la soluzione del frazionamento del contratto in due rapporti part time non sarebbe stata comunque in concreto pagina 6 di 7 praticabile, posto che la ricorrente, come osservato dalla difesa di parte convenuta, si sarebbe trovata inevitabilmente a dover collaborare contemporaneamente con due imprese concorrenti, all'interno di uno stesso ambito territoriale, mettendo in crisi l'obbligazione di fedeltà imposta dall'art. 2105 c.c.
Per queste ragioni il ricorso deve essere rigettato.
4. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore della resistente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto dei parametri per le cause di lavoro di valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta la domanda;
- condanna la ricorrente alla rifusione in favore della resistente delle spese processuali, che liquida, per compenso professionale, in euro 4.630,00, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 29 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 29 gennaio 2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al numero 2773/2020 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Roberto Parte_1
Matta, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1 domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Marcialis e dell'avv. Carla
Valentino, che la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26 ottobre 2020, ha agito in giudizio, Parte_1
davanti a questo Tribunale, nei confronti della società Controparte_1
esponendo:
[...]
- di avere prestato attività lavorativa, a tempo pieno e indeterminato, alle dipendenze della come impiegata di II livello secondo le previsioni del C.C.N.L. SNA-Confsal Controparte_2
per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera, dal 2 gennaio 2012 fino al 30 ottobre 2018;
- che l'esperienza alle dipendenze di era terminata allorquando questa aveva Controparte_2
cessato il rapporto di agenzia con la compagnia la quale a partire dal 1° Controparte_3
novembre 2018 aveva scorporato il portafoglio clienti tra due distinte società:
[...]
e agenti di Controparte_4 Controparte_1
assicurazioni CP_1
- che per effetto dell'operazione, ed in forza delle previsioni del contratto collettivo applicato, le società subentranti nella gestione del portafoglio clienti sarebbero state tenute ad pagina 1 di 7 assumere il personale in precedenza impiegato dall'agente uscente;
ciò, in particolare, in virtù dell'art. 66 del C.C.N.L. citato, rubricato “cessione o passaggio di agenzia e relative procedure”, il quale stabilisce al primo comma che le vicende di “cessione d'agenzia, […] trasferimenti e/o scorpori di portafoglio, e gli accorpamenti, nonché i cambiamenti di denominazione sociale delle agenzie non risolvono il rapporto di lavoro dei dipendenti ed il personale addetto conserva le condizioni giuridiche e normative nei confronti di chi succede”; lo stesso art. 66, al comma 2, aggiunge che “il trasferimento e lo scorporo di portafoglio è considerato trapasso parziale e pertanto il personale trasferito conserva le condizioni giuridiche e normative nei confronti dell'assegnatario del portafoglio riveniente da trasferimenti e scorpori”;
- che “al momento dell'acquisizione del 50% del portafoglio clienti del precedente Agente, la dava esecuzione al suo obbligo e procedeva all'assunzione della Controparte_4
ricorrente, con mantenimento delle condizioni economiche e giuridiche già fruite sotto la precedente gestione, ma con orario di lavoro di 20 ore settimanali, dimezzato rispetto al precedente rapporto, in proporzione alla quota del portafoglio clienti rilevata” mentre “la convenuta non procedeva all'assunzione prescritta”;
- di aver inutilmente richiesto alla convenuta di formalizzare il subentro nel rapporto, per la quota di sua pertinenza;
- che il rapporto di lavoro con era infine Controparte_4 cessato il 12 giugno 2019, “in corrispondenza della cessione dell'impresa datrice di lavoro alla società Assichnusa srl”, la quale aveva a sua volta assunto la ricorrente “con le medesime condizioni contrattuali, e stesso orario di lavoro di 20 ore settimanali”;
- che, a partire dal 28 maggio 2020, l'orario di lavoro della ricorrente era stato modificato ed incrementato fino a 30 ore settimanali.
Ritenendo che “la scissione del pacchetto clienti di in due distinti portafogli di CP_2 identico valore e consistenza, uno assegnato alla convenuta e l'altro alla Controparte_4 avesse comportato “la testuale conseguenza della suddivisione del rapporto di lavoro della dipendente tra le due società, nella medesima misura del 50%”, la ricorrente ha quindi concluso, domandando al Tribunale di: “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente Co all'assunzione da parte di Agenti Assicurazioni Controparte_1 CP_1
[...] con qualifica di Impiegata, inquadramento al livello II previsto dal CCNL applicato
[...]
e orario di lavoro part time a 20 ore settimanali;
per l'effetto, condannare la CP_5
convenuta a procedere all'assunzione della ricorrente con qualifica di Impiegata,
pagina 2 di 7 inquadramento al livello II previsto dal CCNL applicato SNA-Confsal, e orario di lavoro part time a 10 ore settimanali – in ragione dell'esistenza di altro rapporto di lavoro con orario di
30 ore settimanali a partire dal 1.6.2020; per l'ulteriore effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore della lavoratrice dei compensi dovuti per il periodo corrente tra il 30 ottobre 2018 (data dell'acquisizione del portafoglio clienti in cui Controparte_3
avrebbe dovuto procedersi alla sua assunzione) e l'effettiva costituzione del rapporto, con versamento della relativa contribuzione e delle imposte dovute;
in subordine, condannare la convenuta al pagamento in favore della lavoratrice dei compensi per il periodo corrente tra il
30 ottobre 2018 (data dell'acquisizione del portafoglio clienti in cui Controparte_3
avrebbe dovuto procedersi alla sua assunzione) e la data prevista per il suo pensionamento, con versamento della relativa contribuzione e delle imposte dovute per il medesimo periodo
[...]”.
Ha resistito in giudizio & agenti di assicurazioni s.n.c. CP_1 Controparte_1
2. La ricostruzione della vicenda sostanziale sottesa al presente giudizio è la seguente.
E' pacifico che sia stata assunta, a tempo pieno e indeterminato, alle Parte_1
dipendenze della società come impiegata di II livello secondo le previsioni del Controparte_2
C.C.N.L. SNA-Confsal per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera, in data
2 gennaio 2012.
Originariamente la società aveva sede a Cagliari, viale Diaz, ma due anni dopo l'assunzione della ricorrente si era trasferita a Quartu Sant'Elena, in via Cilea.
Lì la ricorrente lavorava a stretto contatto con delegato assicurativo, socio e Persona_1
presidente del consiglio di amministrazione di e con socio e Controparte_2 Persona_2
subagente di questa.
Gli altri socie della s.r.l. erano e . Persona_3 Persona_4
Non tutto il portafoglio clienti di era comunque gestito presso la sede principale CP_2
CP_ della posto che una parte era invece curato presso l'unità operativa di Cagliari viale
Poetto, dove aveva sede la società , la quale operava Controparte_6
come subagente di CP_2
Presso l'unità di Cagliari viale Poetto lavoravano, oltre ad , anche due Persona_3
dipendenti di e Controparte_6 Persona_5 Persona_6
I tre seguivamo principalmente i clienti di che peraltro rientravano nel portafogli Controparte_6 della la quale costituiva l'Agenzia madre. CP_2
Seguire i clienti significava ancor prima reperirne di nuovi, predisporre quanto necessario per la pagina 3 di 7 partecipazione ad appalti pubblici, emettere le polizze assicurative, tenere i contatti nel corso dei rapporti, anche al verificarsi degli eventi assicurati.
Da parte sua, tramite svolgeva analoghe attività con i clienti CP_2 Parte_1 direttamente seguiti presso la sede centrale (quella di viale Diaz a Cagliari, poi via Cilea a Quartu
Sant'Elena).
Oltre a ciò, la ricorrente svolgeva attività anche con riguardo alle pratiche di che Controparte_6
consistevano, mese per mese, nella emissione delle quietanze di pagamento dei premi, nella loro consegna ai collaboratori di e nel ritiro delle stesse una volta ricevuto il pagamento Controparte_6 dai clienti, nella presa in consegna degli incassi delle polizze, oltre che nell'archiviazione di queste.
Nella sede centrale era inoltre assicurata la gestione contabile di tutte le pratiche facenti capo all'agenzia, comprese quelle curate dal subagente Controparte_6
Questa ricostruzione dei fatti è attinta dal Tribunale dalle dichiarazioni testimoniali di Per_6
ex dipendente di e , ex socio di entrambi
[...] Controparte_6 Persona_4 Controparte_2 sentiti all'udienza del 31 maggio 2024.
Sono di diverso tenore, invece, le dichiarazioni di (udienza del 7 ottobre Persona_3
2022) e di (udienza del 28 aprile 2023): entrambi hanno sostenuto che vi fosse Persona_5 una gestione totalmente separata tra le pratiche afferenti l'unità operativa di Cagliari viale Poetto e quelle afferenti la sede centrale e che operasse esclusivamente come una sorta di Parte_1
segretaria personale di e concentrasse le sue energie lavorative soltanto sul Persona_1
portafoglio clienti detenuto presso la sede centrale.
Deve peraltro osservarsi che, per sua stessa ammissione, è ancora socio Persona_3 accomandatario della la quale oggi opera come subagente Controparte_6
della società convenuta, mentre è collaboratrice della stessa s.a.s. Persona_5
Nel contrasto tra deposizioni rese da soggetti totalmente disinteressati all'esito della lite ed equidistanti tra le parti, ossia e , e dichiarazioni provenienti da chi Persona_6 Persona_4
( e ) è invece portatore di interessi che, di fatto, tendono a Persona_3 Persona_5 convergere con quelli di una delle parti in causa (la società convenuta) il Tribunale ritiene di dover dare prevalenza alle prime e di svalutare le seconde.
Deve quindi ritenersi assodato che prestasse la propria attività lavorativa sia con Parte_1
riguardo alle pratiche dei clienti che si riferivano alla sede centrale, dove lei era assegnata, che con riguardo a quelle dei clienti che si rivolgevano all'unità operativa secondaria.
E' infine pacifico che nell'autunno del 2018 avesse interrotto il rapporto di Controparte_2 agenzia con rimettendo alla stessa l'intero portafoglio clienti, che infine era Controparte_3 stato suddiviso tra due nuovi agenti, Controparte_7
pagina 4 di 7 Controparte_1
L'istruzione probatoria non ha peraltro consentito di acclarare né la tesi sostenuta dalla parte ricorrente, ossia che il portafoglio fosse stato scorporato in parti uguali tra le due società, né la tesi sostenuta dalla parte convenuta, secondo cui lo scorporo sarebbe avvenuto, a prescindere dalle percentuali, assegnando a il portafoglio Controparte_4
gestito in passato esclusivamente da presso la sede centrale, e ad CP_2 [...]
quello gestito tramite la subagente Controparte_1 [...]
Controparte_6
3. L'art. 66 del C.C.N.L. per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera, in materia di “cessione o passaggio di agenzia e relative procedure” (così in rubrica), stabilisce:
“
1. La Cessione d'agenzia, la revoca del mandato, le gestioni interinali, i trasferimenti e/o scorpori di portafoglio, e gli accorpamenti, nonché i cambiamenti di denominazione sociale delle agenzie non risolvono il rapporto di lavoro dei dipendenti ed il personale addetto conserva le condizioni giuridiche e normative nei confronti di chi succede.
2. Le parti confermano che il trasferimento e lo scorporo di portafoglio è considerato trapasso parziale e pertanto il personale trasferito conserva le condizioni giuridiche e normative nei confronti dell'assegnatario del portafoglio riveniente da trasferimenti e scorpori.
3. A richiesta del datore di lavoro cedente, i lavoratori, assistiti dalle OO.SS. sindacali, potranno consentire la liberazione del cedente stesso dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, con le procedure di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c. Nell'ambito di tali procedure dovranno essere convenute modalità per la salvaguardia della maturazione, nonché le modalità di calcolo e di erogazione del premio aziendale di produttività di cui all'art. 34 e del premio di anzianità di cui all'art. 33, nell'ambito temporale dell'anno in cui si verifica l'evento di cui al I° comma.
4. Con accordo con le OO.SS. dei lavoratori firmatarie del presente CCNL, al personale trasferito potrà essere applicato, in occasione del trasferimento, il contratto collettivo nazionale di lavoro in essere presso l'assegnatario del portafoglio”.
Di fatto, la normativa contrattuale assimila il fenomeno del trasferimento e dello scorporo di portafoglio ad una vera e propria ipotesi di cessione di azienda o ramo d'azienda, ai sensi dell'art. 2112 c.c.
Va rilevato che questo particolare meccanismo, previsto per gli agenti di assicurazioni in gestione libera, è determinato dal fatto che costoro non si limitano alla promozione dei contratti pagina 5 di 7 di assicurazione e alle altre prestazioni collaterali previste dal comune rapporto di agenzia, ma esercitano altre prestazioni, imposte dalla particolare natura dell'attività dell'impresa assicuratrice e dal fatto che questa deve gestire contratti di durata, anziché ad esecuzione istantanea, come avviene in genere per gli altri agenti.
L'insieme dei contratti di assicurazione procurati da un determinato agente (definito portafoglio dell'agenzia), quantunque costituisca il risultato dell'attività di impresa dell'agente in gestione libera, non è elemento costitutivo della sua azienda, ma concorre a formare il portafoglio dell'impresa assicuratrice e quindi il suo avviamento.
Per questa ragione del portafoglio dell'agenzia non può disporre l'agente cessante e solo l'impresa assicuratrice può affidare al nuovo agente il portafoglio dell'agenzia e tale affidamento costituisce per il subentrante una immediata e duratura utilità, rappresentata dalle provvigioni, spettanti per le prestazioni integrative nei confronti della clientela procurata dall'agente uscente.
Attraverso questo meccanismo si verifica un trasferimento di azienda, allorquando il nuovo agente, tramite la preponente, subentra nella gestione del portafoglio dell'agenzia e nell'organizzazione dei mezzi materiali e personali predisposti dall'agente cessante.
Il fatto che in questa ipotesi il trasferimento abbia luogo in due fasi, connesse tra loro, nel senso che l'azienda è dapprima retrocessa alla preponente e poi da quest'ultima trasferita al nuovo agente, non esclude l'applicazione dell'art. 66 del contratto collettivo sopra citato, e quindi dell'art. 2112 c.c., sempre che l'entità economica conservi la propria identità e la gestione dell'agenzia venga proseguita senza interruzione dal nuovo agente.
Nel caso di specie, per poter affermare ciò che parte ricorrente sostiene, e cioè che il proprio rapporto di lavoro sia stato trasferito, scindendosi, in capo ai due soggetti cessionari di quello che in origine era un unico portafoglio clienti, sarebbe stato necessario offrire prova sia dell'entità del portafoglio acquisito da ciascuno dei nuovi agenti all'esito dello scorporo, sia che lo scorporo sia avvenuto con frazionamento dell'azienda in due rami autonomi.
In mancanza di detta prova, è impossibile affermare che dovesse passare alle Parte_1
dipendenze di entrambi i nuovi agenti, trasformando un originario contratto di lavoro a tempo pieno, in due rapporti di lavoro a tempo parziale al 50 percento.
Incidentalmente, si aggiunge che, quand'anche fosse stato dimostrato che il portafoglio clienti di fosse stato suddiviso in parti uguali tra le due nuove agenzie prescelte Controparte_2 dalla Compagnia madre, con scorporo dell'azienda in due rami autonomi, la soluzione del frazionamento del contratto in due rapporti part time non sarebbe stata comunque in concreto pagina 6 di 7 praticabile, posto che la ricorrente, come osservato dalla difesa di parte convenuta, si sarebbe trovata inevitabilmente a dover collaborare contemporaneamente con due imprese concorrenti, all'interno di uno stesso ambito territoriale, mettendo in crisi l'obbligazione di fedeltà imposta dall'art. 2105 c.c.
Per queste ragioni il ricorso deve essere rigettato.
4. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore della resistente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto dei parametri per le cause di lavoro di valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta la domanda;
- condanna la ricorrente alla rifusione in favore della resistente delle spese processuali, che liquida, per compenso professionale, in euro 4.630,00, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 29 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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