TRIB
Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 02/11/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
N. 685 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che i coniugi:
1. nato a [...] in data [...] Controparte_1
C.F. C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. COCCONI ANGELICA e dall'avv. FALCINI SONIA;
matrimonio celebrato in FORLI' il 28/05/2022 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa;
che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
1 visto l'intervento del p.m.1; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1) affido condiviso delle minori con collocamento prevalente presso la madre mentre il padre le vedrà in base al seguente calendario di visita:
1^ settimana: lunedì e giovedì dalle ore 15,30 circa, quando il padre stesso o il nonno paterno andranno a ritirare le bambine da scuola o, in periodo estivo, da casa della madre, e le terrà con sé sino alla mattina successiva quando il padre le riaccompagnerà a scuola e/o al nido (in periodo scolastico) o a casa della madre (in periodo extrascolastico), al loro risveglio;
oltre al week end dal sabato mattina (al risveglio delle bambine) sino alla domenica sera;
2^ settimana: martedì e venerdì dalle ore 15,30 circa, quando il padre stesso o il nonno paterno andranno a ritirare le bambine da scuola o, in periodo estivo, da casa della madre sino alla mattina successiva quando il padre le riaccompagnerà a scuola e/o al nido (in periodo scolastico) o a casa della madre (in periodo extrascolastico) al loro risveglio;
2) i genitori concordano sul fatto che dovrà essere prevista una gradualità nel porre in essere i pernottamenti, soprattutto per quanto riguarda la figlia più piccola che potrebbe avere difficoltà nel trascorrere la notte lontana dalla madre;
con impegno, dunque, di entrambi a verificare la fattibilità dei collocamenti notturni e a stabilire eventualmente un'attuazione graduale degli stessi;
3) qualora il padre si dovesse assentare per lavoro per lunghi periodi che ricomprendono anche il weekend di sua competenza, potrà recuperarlo, previo accordo con la madre sui tempi;
4) i genitori terranno le figlie durante i periodi estivi come segue:
- 15 gg. durante le vacanze estive. Con previsione di un massimo di 7 gg consecutivi con la figlia più grande e di un massimo di 3 gg. con la figlia più piccola, durante l'estate 2025; con previsione di un massimo di 7 gg. consecutivi per la figlia più grande e di un massimo di 5 gg. consecutivi per la figlia più piccola, durante l'estate 2026; con previsione di un massimo di 7 gg. consecutivi per entrambe le figlie,
2 durante l'estate 2027. Dal 2028, a seconda delle esigenze e degli interessi delle figlie stesse, i genitori concordemente potranno stabilire anche periodi continuativi più lunghi, gradualmente, sino a 15 gg.
- 7 gg. durante le vacanze natalizie con un massimo di 3 gg. consecutivi per la figlia più piccola nel 2025; 5 gg. consecutivi nel 2026 fino a giungere ai 7 gg. per entrambe nel 2027;
- 3 gg. durante le vacanze pasquali. Dovrà essere prevista l'alternanza annuale del giorno di Natale, Capodanno e Pasqua. I periodi dovranno essere concordati quantomeno un mese e mezzo prima e i genitori si impegnano a non richiedere modifiche delle suddette tempistiche quantomeno sino al 2029 visto il graduale percorso previsto concordemente.
5) il collocamento delle bambine presso il padre inizierà ad attuarsi dal momento in cui quest'ultimo avrà a disposizione la nuova abitazione già adeguatamente predisposta ad accoglierle;
6) il padre contribuirà al mantenimento delle due figlie mediante corresponsione alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, a partire dal suo rilascio della casa coniugale, di una somma pari ad €. 400,00 (€. 200,00 per figlia) rivalutabile annualmente in base agli indici istat, da bonificarsi nel conto corrente della Sig.ra da luglio 2026 (o comunque dal momento in cui dovesse cessare il diritto di Pt_1 percepire il “bonus nido” oggi previsto per entrambe le figlie;
bonus che trattiene la madre) il suddetto contributo mensile diverrà pari ad €. 500,00 (€. 250,00 per figlia) da versarsi con le stesse modalità e con le stesse tempistiche sopra previste e sempre rivalutabile annualmente in base agli indici istat;
7) I genitori affronteranno il pagamento delle spese straordinarie per le figlie nella percentuale del 50% ciascuno facendo riferimento al Protocollo del Tribunale di Forlì e con le modalità ivi indicate;
la refusione della quota anticipata dal singolo genitore in favore dell'altro dovrà avvenire entro 8 gg. dalla richiesta;
8) le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla Sig.ra così come il bonus nido;
Pt_1
9) i coniugi si impegnano ad estinguere il conto corrente cointestato immediatamente dopo la sottoscrizione del presente ricorso;
10) il Sig. si impegna a consegnare alla moglie la documentazione tutta CP_1 relativa al mutuo di circa €. 17.000 non appena dallo stesso contratto e cioè non appena verrà effettuato il rilascio della casa coniugale;
debito di cui si è tenuto conto ai fini del raggiungimento del presente accordo consensuale;
11) la casa coniugale in proprietà della mia assistita sarà, infatti, alla stessa assegnata ed il marito si impegna a rilasciarla entro 15 gg. dalla sottoscrizione del 3 presente ricorso;
in proprietà della Sig.ra rimarranno i mobili e gli arredi in Pt_1 essa contenuti;
12) ai fini della globale risoluzione della controversia di separazione coniugale, in funzione dell'accordo di separazione nonché quale elemento indispensabile per la definizione congiunta della crisi coniugale - anche ai sensi e per gli effetti di cui all' art 19 legge 6 marzo 1987 n.74 e relative agevolazioni fiscali - la Sig.ra si Pt_1 impegna alla restituzione al marito dell'importo di €. 7.000,00 al momento dell'emissione della sentenza di separazione;
13) i coniugi in quanto autosufficienti nulla pretendono reciprocamene a titolo di mantenimento;
14) con la sottoscrizione del presente accordo e con l'esatto adempimento delle obbligazioni ivi previste, i coniugi danno atto di aver definito tra loro ogni questione economica, finanziaria e patrimoniale, non avendo null'altro a pretendere l'uno verso l'altro, a qualsivoglia titolo o ragione;
15) le spese legali della procedura vengono compensate fra le parti con rinuncia alla solidarietà dei due sottoscritti legali.
16) le odierne pattuizioni si intendono immediatamente efficaci e saranno attuate fin dalla data di sottoscrizione del presente atto.
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FORLI' (atto N. 13 P. 2 S. A anno 2022).
Forlì, 02/11/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che i coniugi:
1. nato a [...] in data [...] Controparte_1
C.F. C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. COCCONI ANGELICA e dall'avv. FALCINI SONIA;
matrimonio celebrato in FORLI' il 28/05/2022 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa;
che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
1 visto l'intervento del p.m.1; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1) affido condiviso delle minori con collocamento prevalente presso la madre mentre il padre le vedrà in base al seguente calendario di visita:
1^ settimana: lunedì e giovedì dalle ore 15,30 circa, quando il padre stesso o il nonno paterno andranno a ritirare le bambine da scuola o, in periodo estivo, da casa della madre, e le terrà con sé sino alla mattina successiva quando il padre le riaccompagnerà a scuola e/o al nido (in periodo scolastico) o a casa della madre (in periodo extrascolastico), al loro risveglio;
oltre al week end dal sabato mattina (al risveglio delle bambine) sino alla domenica sera;
2^ settimana: martedì e venerdì dalle ore 15,30 circa, quando il padre stesso o il nonno paterno andranno a ritirare le bambine da scuola o, in periodo estivo, da casa della madre sino alla mattina successiva quando il padre le riaccompagnerà a scuola e/o al nido (in periodo scolastico) o a casa della madre (in periodo extrascolastico) al loro risveglio;
2) i genitori concordano sul fatto che dovrà essere prevista una gradualità nel porre in essere i pernottamenti, soprattutto per quanto riguarda la figlia più piccola che potrebbe avere difficoltà nel trascorrere la notte lontana dalla madre;
con impegno, dunque, di entrambi a verificare la fattibilità dei collocamenti notturni e a stabilire eventualmente un'attuazione graduale degli stessi;
3) qualora il padre si dovesse assentare per lavoro per lunghi periodi che ricomprendono anche il weekend di sua competenza, potrà recuperarlo, previo accordo con la madre sui tempi;
4) i genitori terranno le figlie durante i periodi estivi come segue:
- 15 gg. durante le vacanze estive. Con previsione di un massimo di 7 gg consecutivi con la figlia più grande e di un massimo di 3 gg. con la figlia più piccola, durante l'estate 2025; con previsione di un massimo di 7 gg. consecutivi per la figlia più grande e di un massimo di 5 gg. consecutivi per la figlia più piccola, durante l'estate 2026; con previsione di un massimo di 7 gg. consecutivi per entrambe le figlie,
2 durante l'estate 2027. Dal 2028, a seconda delle esigenze e degli interessi delle figlie stesse, i genitori concordemente potranno stabilire anche periodi continuativi più lunghi, gradualmente, sino a 15 gg.
- 7 gg. durante le vacanze natalizie con un massimo di 3 gg. consecutivi per la figlia più piccola nel 2025; 5 gg. consecutivi nel 2026 fino a giungere ai 7 gg. per entrambe nel 2027;
- 3 gg. durante le vacanze pasquali. Dovrà essere prevista l'alternanza annuale del giorno di Natale, Capodanno e Pasqua. I periodi dovranno essere concordati quantomeno un mese e mezzo prima e i genitori si impegnano a non richiedere modifiche delle suddette tempistiche quantomeno sino al 2029 visto il graduale percorso previsto concordemente.
5) il collocamento delle bambine presso il padre inizierà ad attuarsi dal momento in cui quest'ultimo avrà a disposizione la nuova abitazione già adeguatamente predisposta ad accoglierle;
6) il padre contribuirà al mantenimento delle due figlie mediante corresponsione alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, a partire dal suo rilascio della casa coniugale, di una somma pari ad €. 400,00 (€. 200,00 per figlia) rivalutabile annualmente in base agli indici istat, da bonificarsi nel conto corrente della Sig.ra da luglio 2026 (o comunque dal momento in cui dovesse cessare il diritto di Pt_1 percepire il “bonus nido” oggi previsto per entrambe le figlie;
bonus che trattiene la madre) il suddetto contributo mensile diverrà pari ad €. 500,00 (€. 250,00 per figlia) da versarsi con le stesse modalità e con le stesse tempistiche sopra previste e sempre rivalutabile annualmente in base agli indici istat;
7) I genitori affronteranno il pagamento delle spese straordinarie per le figlie nella percentuale del 50% ciascuno facendo riferimento al Protocollo del Tribunale di Forlì e con le modalità ivi indicate;
la refusione della quota anticipata dal singolo genitore in favore dell'altro dovrà avvenire entro 8 gg. dalla richiesta;
8) le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla Sig.ra così come il bonus nido;
Pt_1
9) i coniugi si impegnano ad estinguere il conto corrente cointestato immediatamente dopo la sottoscrizione del presente ricorso;
10) il Sig. si impegna a consegnare alla moglie la documentazione tutta CP_1 relativa al mutuo di circa €. 17.000 non appena dallo stesso contratto e cioè non appena verrà effettuato il rilascio della casa coniugale;
debito di cui si è tenuto conto ai fini del raggiungimento del presente accordo consensuale;
11) la casa coniugale in proprietà della mia assistita sarà, infatti, alla stessa assegnata ed il marito si impegna a rilasciarla entro 15 gg. dalla sottoscrizione del 3 presente ricorso;
in proprietà della Sig.ra rimarranno i mobili e gli arredi in Pt_1 essa contenuti;
12) ai fini della globale risoluzione della controversia di separazione coniugale, in funzione dell'accordo di separazione nonché quale elemento indispensabile per la definizione congiunta della crisi coniugale - anche ai sensi e per gli effetti di cui all' art 19 legge 6 marzo 1987 n.74 e relative agevolazioni fiscali - la Sig.ra si Pt_1 impegna alla restituzione al marito dell'importo di €. 7.000,00 al momento dell'emissione della sentenza di separazione;
13) i coniugi in quanto autosufficienti nulla pretendono reciprocamene a titolo di mantenimento;
14) con la sottoscrizione del presente accordo e con l'esatto adempimento delle obbligazioni ivi previste, i coniugi danno atto di aver definito tra loro ogni questione economica, finanziaria e patrimoniale, non avendo null'altro a pretendere l'uno verso l'altro, a qualsivoglia titolo o ragione;
15) le spese legali della procedura vengono compensate fra le parti con rinuncia alla solidarietà dei due sottoscritti legali.
16) le odierne pattuizioni si intendono immediatamente efficaci e saranno attuate fin dalla data di sottoscrizione del presente atto.
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FORLI' (atto N. 13 P. 2 S. A anno 2022).
Forlì, 02/11/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)