Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/03/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
RGV. n. 1100/2024
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Nocera Inferiore riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Enrica De Sire Presidente Dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. R.V.G N. 1100/2024, avente ad oggetto “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto) ” promosso da:
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, rispettivamente, dall'Avv. PUCCIARELLI GRAZIA e dall'Avv. DI GAETA MARIA GRAZIA, presso lo studio delle quali sono rispettivamente elettivamente domiciliati come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrenti nonché il PM in sede parte necessaria
------------------------------- In primo luogo, va precisato come, in seguito alle modifiche di cui al D.lgs. n. 149/2022, applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 28.02.2023, in relazione ai procedimenti di cui all'art. 473bis n. 47 c.p.c. (separazione; scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
di modifica delle relative condizioni), tenuto conto dell'oggetto del presente giudizio (procedimento a domanda congiunta di regolamentazione delle questioni relative ai figli nati fuori dal matrimonio), si applica la disposizione di cui all'art. 473bis n. 51 c.p.c. che, anche in modalità telematica, consente congiuntamente di ricorrere al Tribunale per la regolamentazione delle questioni concernenti la prole minore, o maggiorenne, ma economicamente non indipendente;
il procedimento, peraltro, si conclude con sentenza.
Tirreni, prevedendo che:
“1) affidare il figlio in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali, Persona_2 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
2) il figlio avrà residenza prevalente presso la madre, che trasferirà la sua residenza presso Per_1
i propri genitori, alla Via Michele di Florio, 26, in Cava de' Tirreni (SA);
3) il trasferimento della signora presso la residenza dei propri genitori suindicata Parte_2 avverrà entro e non oltre il 1° settembre 2024;
4) qualsiasi variazione di residenza o di domicilio sarà comunicata all'altro genitore, anche ai fini dell'esercizio del diritto-dovere di entrambi in ordine al mantenimento, istruzione del figlio minore ed al regolare svolgimento dei rapporti con gli stessi;
5) al fine di realizzare il principio di proporzionalità, come sancito dal novellato art. 155 cc., che tenga conto delle esigenze del minore, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, e delle risorse economiche di questi, i conviventi concordano che il Signor corrisponderà alla signora la somma di € Parte_1 Parte_2
150,00 (euro centocinquanta/==), quale contributo al mantenimento del minore Per_1
6) la suddetta somma (euro 150/00) verrà corrisposta all'avente diritto anticipatamente entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese mediante bonifico bancario, tenuto conto che l'assegno di mantenimento è soggetto alla rivalutazione automatica a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione dell'accordo, nella misura della svalutazione monetaria intervenuta dall'anno precedente come elaborata dall'ISTAT e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, convenendosi espressamente tra le parti, a far data dal mese di settembre 2024;
7) le parti si impegnano a coprire in parti eguali ovvero al 50% le spese mediche non coperte dal SSN che risulteranno necessarie per la crescita del figlio, oltre a ricoprire sempre al 50% le spese di eventuali campi estivi, se ritenuti necessari e previo consenso ed accordo di entrambi i genitori. Il costo del cellulare e delle schede telefoniche del figlio minore saranno al 50 % a carico di entrambi i genitori;
8) le parti di comune accordo pattuiscono che l'assegno unico e universale previsto ai sensi del decreto legislativo 21.12.2021 n. 230, approvato in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della Legge 1.4.2021 n. 46 e spettante per il figlio minore, ascendente ad € 230,00 Per_1
(euro duecentotrenta/==) mensili, sarà percepito, dal primo settembre 2024, al 100% dalla NO , quale ulteriore contributo a favore del minore, in aggiunta all'assegno di Parte_2 mantenimento;
9) le parti, inoltre, di comune accordo pattuiscono che il contratto di locazione relativo all'appartamento in Cava de' Tirreni, alla via Luigi Ferrara, 62, di cui i conviventi sono conduttori verrà risolto anticipatamente, previo versamento dell'imposta di risoluzione anticipata di euro 67/00 e relativo rimborso delle cauzioni per la quota del 50% ad ognuno (euro 400/00 + 400/00); 10) per quanto concerne i beni mobili costituenti l'arredo della casa coniugale, invero, le parti si danno atto con la sottoscrizione del presente ricorso di aver provveduto alla loro relativa divisione bonaria e, quindi, dichiarano, vicendevolmente, di non aver nulla a pretendere, per tale titolo;
11) i conviventi reciprocamente rinunciano al mantenimento, poiché entrambi autosufficienti;
12) con riferimento alla gestione delle relazioni genitoriali e tanto affinché il minore possa Per_1 continuare a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e conservare i rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo della famiglia, nel riconoscere la necessità e l'opportunità dell'affidamento condiviso, le parti continueranno entrambi ad esercitare la responsabilità genitoriale con la collocazione prevalente del figlio minore presso la residenza della madre”
considerato che le previsioni di cui all'accordo, congiuntamente siglato ab initio e contenente i patti come sopra esposti, non sono in contrasto con norme imperative, né all'ordine pubblico o alla morale familiare, garantendo, peraltro, al/a minore un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, possono essere senz'altro poste alla base del presente decisum,
all'uopo precisando come, in relazione ai punti di seguito riportati: 9) le parti, inoltre, di comune accordo pattuiscono che il contratto di locazione relativo all'appartamento in Cava de' Tirreni, alla via Luigi Ferrara, 62, di cui i conviventi sono conduttori verrà risolto anticipatamente, previo versamento dell'imposta di risoluzione anticipata di euro 67/00 e relativo rimborso delle cauzioni per la quota del 50% ad ognuno (euro 400/00 + 400/00);
10) per quanto concerne i beni mobili costituenti l'arredo della casa coniugale, invero, le parti si danno atto con la sottoscrizione del presente ricorso di aver provveduto alla loro relativa divisione bonaria e, quindi, dichiarano, vicendevolmente, di non aver nulla a pretendere, per tale titolo;
11) i conviventi reciprocamente rinunciano al mantenimento, poiché entrambi autosufficienti;
”
il Tribunale si limiterà a prenderne atto, giacché statuizione non suscettibile di avere contenuto dispositivo, giacché conseguenza di una libera ed autonoma determinazione delle parti;
ritenuto, alla luce dell'intervenuto accordo, manifestatamente superfluo l'ascolto del minore, oltre che pregiudizievole ed in contrasto con il suo interesse, alla luce della sua tenera età;
P.Q.M.
visto l'art. 473 bis n. 51 c.p.c.,
dispone in conformità dell'accordo, raggiunto e sottoscritto da e Parte_1 [...] in relazione alla regolamentazione delle questioni concernenti la responsabilità Pt_2 genitoriale del figlio minore , Per_1
prendendo atto delle residue disposizioni concordate di cui ai punti n.ri 9, 10 ed 11 e, del pari, sopra indicate, tutte richiamate per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento;
Compensa le spese di lite, dando atto che è parte ammessa provvisoriamente Parte_2 al gratuito patrocinio a spese dello Stato con delibera del locale Consiglio del 15.07.2024.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso, in Nocera Inferiore, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Nocera Inferiore, il 06.03.2025
Il Giudice relatore ed estensore Dott. Simone Iannone La Presidente Dott.ssa Enrica De Sire