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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 12973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12973 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA XI sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile ex artt. 281 decies e terdecies c.p.c., iscritta al n. 20449/24 del Ruolo Generale e vertente
TRA
(C.F. , difesa dall'Avv. Paolo Franzì Parte_1 C.F._1
RICORRENTE E in qualità di titolare della DI OS Controparte_1
(C.F. C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE Oggetto: risarcimento danni inadempimento contrattuale Visto gli artt. 281 sexies c.p.c. e 128 c.p.c. il giudice ha fatto discutere la causa e precisare le conclusioni mediante note scritte, nonché disposto la pubblicazione della sentenza nel termine previsto dall'art. 281 sexies ult. co. cpc. Considerazione in fatto e in diritto. Si premette che parte ricorrente agisce per il pagamento della somma di euro 16.629,84
a titolo di risarcimento dei danni subìti, a causa del grave inadempimento contrattuale di In particolare, sostiene di CP_1 CP_1 Parte_1 aver incaricato parte resistente per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione dell'appartamento di sua proprietà, sito in Roma, via Tor Pignattara n. 104, int. 9 Sc. A e di aver, a tal fine, versato, in favore di la somma Controparte_1 complessiva di euro 16.364,00 tramite bonifici, nonché la somma complessiva di euro
3.000,00 in contanti, per l'acquisto di materiale;
sostiene, poi, di aver dovuto incaricare altra ditta per la ultimazione dei lavori, a causa dell'inadempimento di parte resistente, con esborso della maggiore somma pari all'importo richiesto a titolo di risarcimento danni. La parte resistente è rimasta contumace. Ciò premesso, dalla documentazione in atti, risulta la prova della effettuazione di nn. 9 bonifici (doc. 2), effettuati dalla ricorrente a favore di , per complessivi CP_1 euro 16.364,00, oltre che di 2 ricevute (doc. 4), sottoscritte dal resistente, relative al versamento di complessivi euro 3.000,00 a titolo di anticipo per acquisto di materiale per la ristrutturazione, in virtù dei preventivi datati 3.6.22 e 20.6.22 (doc. 1), con 1 previsione di fine lavori e consegna appartamento con relative certificazioni e collaudo in data 30.9.22. L'inadempimento di parte resistente, contestato con raccomandata a/r del 5.10.22 (doc. 5), risulta, poi, confermato dalla relazione di perizia a firma dell'arch. (doc. 8), nonché dal contratto di appalto sottoscritto in data 3.5.23 con l'impresa Per_1 edile Silvestro Caioli e dai bonifici effettuati sia a favore di quest'ultima, per un totale di euro 10.500,00, sia a favore della ditta Elettro Sicurezza di Pennacchi Mauro, per euro 1.554,00, per la realizzazione dell'impianto elettrico, come da contratto di cui al doc. 10. In particolare, la citata perizia (doc. 8) mette in evidenza la gravità dell'inadempimento da parte del resistente, in ragione della mancata esecuzione – o l'esecuzione non a regola d'arte – della quasi totalità dei lavori preventivati.
Pertanto, vista la prova del grave inadempimento e la prova dei pagamenti in favore di parte resistente della totalità dei lavori (docc. 2 e 4), si ritiene che la domanda di parte ricorrente possa essere accolta, spettandole il ristoro del danno, consistito nel pagamento di ulteriori imprese per le lavorazioni non concluse dal resistente, nonostante il prezzo pagato. Le spese di lite seguono la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri minimi del D.M. 55/14 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la semplificazione processuale e l'assenza di questioni di fatto e di diritto complesse.
P.Q.M.
- in accoglimento del ricorso, condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 16.629,84;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite di controparte, che liquida ex D.M. 55/14 in euro 1.700,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
Roma, 23.9.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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