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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 07/11/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 838/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 838/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...] del Popolo n. 6, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Gagliardi del Foro C.F._1 di Ferrara (C.F.: ) Fax: 0532/310871 – PEC ) con C.F._2 Email_1 studio in TA, Via Mazzini, 3, dove è elettivamente domiciliata, come da mandato allegato in atti e depositato nel fascicolo informatico
RICORRENTE
Nei confronti di
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Cremona n. 40, C.F. C.F._3
RESISTENTE (contumace)
Con l'intervento ex lege
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso per separazione giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI:
Le conclusioni di parte ricorrente: Previa rinuncia alla domanda di addebito della separazione, come da dichiarazione a verbale di udienza in data 6 novembre 2025: “Nel merito - pronunciare la
pagina 1 di 8 separazione personale dei coniugi, [con addebito al Sig. ] disponendo la trascrizione CP_1 della sentenza nei Registri dello Stato Civile, come per legge - autorizzare i coniugi a vivere separati - disporre l'affidamento super-esclusivo alla madre del minore , con la quale sarà Persona_1 collocato presso la casa coniugale che verrà assegnata alla Sig.ra - Disporre che il Sig. Parte_1
Per_
previo avviso telefonico possa vedere e tenere con sè una volta a settimana, nelle CP_1 giornate del sabato o della domenica, prima che il bambino inizi le lezioni di basket e-o le partite, impegnandosi la sig.ra a comunicare gli orari al padre non appena disponibili, in modo da Parte_1 consentire una adeguata organizzazione, salvo impegni della madre e del minore. Nel caso in cui vi siano delle esigenze impreviste e sopravvenute collegate all'attività lavorative della madre o a esigenze del minore, il diritto di visita del padre potrà essere esercitato durante la settimana, anziché il sabato o la domenica, compatibilmente anche agli impegni lavorativi del sig. . Gli incontri CP_1
Per_ avverranno in prossimità della residenza del minore o delle di lui attività, evitando di spostare
3) Disporre che il Sig. corrisponda alla Sig.ra quale mantenimento in favore del CP_1 Parte_1 figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 400,00 mensili o nella misura che si riterrà di giustizia oltre alla rivalutazione in base agli indici ISTAT ed oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie così come regolamentato dal Protocollo del Tribunale di Ferrara che per comodità si riporta di seguito: - le spese mediche (che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante - le spese mediche (che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture private, b) cure termali e fisioterapiche, c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi interventi chirurgici in strutture private;
- spese scolastiche (che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di 2° imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400= all'anno per ciascuna figlia. L'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. - spese extrascolastiche da documentare (che richiedono il preventivo accordo):
a) baby-sitter; b) centri estivi;
Le spese anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa nel mese successivo. Con riguardo alle spese straordinarie da pagina 2 di 8 concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di giorni dieci, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. - Disporsi che l'assegno unico sia percepito al 100% da parte della Sig.ra Con Parte_1 vittoria di spese e compensi ed onorari in favore dell'Erario essendo la Sig.ra ammessa al Parte_1
Patrocinio a Spese dello Stato.
Il Pubblico Ministero intervenuto non ha rassegnato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8 maggio 2025, chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 personale giudiziale dal marito, , esponendo che le parti avevano contratto matrimonio CP_1 ad TA (FE) il 27 maggio 2018; che dalla unione coniugale in data 30/08/2019 a Ravenna nasceva
; che da diverso tempo il rapporto coniugale è caratterizzato da atteggiamenti di totale Persona_1 indifferenza e disinteresse di nei confronti della moglie e del figlio, via via peggiorati, CP_1 tant'è che lo stesso si è allontanato da casa più volte e definitivamente nel giugno 2023 senza più fare ritorno, contattando e vedendo in maniera del tutto sporadica persino il bambino;
che il resistente, da quando ha abbandonato la casa coniugale, mai si reca a far visita al figlio e lo ha frequentato solo quando la madre glielo accompagnava, ogni settimana;
che, pertanto, dalla nascita del figlio, CP_1
ha lasciato che dello stesso se ne occupasse esclusivamente la madre, senza mai prendere parte
[...] alle decisioni che riguardano il bambino, di cui continua a prendersi cura in via esclusiva la ricorrente, aiutata dalla di lei famiglia;
che il resistente si rifiuta o comunque fatica a comunicare con la moglie, la quale pertanto si trova spesso in difficoltà nell'assumere le decisioni più importanti per il minore.
Chiedeva quindi l'affidamento super esclusivo del minore, stante l'assenza oltre che il rifiuto del padre ad occuparsi del figlio. In ordine al diritto di visita del padre chiedeva che lo stesso potesse essere regolato con la modalità ad oggi praticata, ovvero una volta a settimana, nelle giornate del sabato o della domenica, compatibilmente con gli impegni sportivi del minore. Da ultimo chiedeva porsi a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio di 400,00 euro al mese oltre al 50% delle spese straordinarie.
Malgrado la regolarità della notifica degli atti introduttivi del giudizio, non si costituiva CP_1
e, pertanto, all'udienza in data 6 novembre 2025, ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante la sola produzione documentale e l'interrogatorio libero della ricorrente;
è stata posta in decisione all'udienza del 6 novembre 2025 sulle conclusioni rassegnate, come sopra interamente riportate.
***
pagina 3 di 8 Sulla domanda di separazione.
Dalla documentazione in atti si rileva che le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario ad
TA il 27 maggio 2018, optando per la separazione dei beni.
Il matrimonio è stato registrato nel Registro atti di matrimonio del Comune di TA al n. 4 Parte II
Serie C dell'Anno 2018 (cfr. doc. 11).
I coniugi stabilivano la residenza familiare originariamente in una abitazione condotta in locazione a
US (Ra); successivamente presso l'abitazione di proprietà esclusiva della moglie ad TA in
Piazza del Popolo n. 6 (cfr. doc. 6).
Dalla unione coniugale il 30/08/2019 a Ravenna nasceva il figlio (cfr. doc. 11). Persona_1
Ciò premesso, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata.
Ricorrono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ., essendo risultata l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore dell'atto introduttivo, sia dall'insistere nella domanda di separazione da parte della ricorrente, che ha dato atto di come i coniugi non convivano più sin dal mese di giugno 2023, sia, ancora, dal comportamento processuale del resistente, rimasto contumace.
Sul regime di affidamento del figlio minore e sulle visite col padre.
Le circostanze riferite in maniera puntuale e coerente in ricorso, altrettanto pacatamente ed autenticamente confermate dalla ricorrente in udienza, nonché la mancata costituzione in giudizio del resistente (il quale, malgrado la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, non è neppure personalmente comparso innanzi al giudice delegato, ciò che già di per sé costituisce elemento indicativo di un forte disinteresse per la prole) evidenziano l'inidoneità del padre all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Ciò che emerge sia dall'esposizione dei fatti che dalle parole della ricorrente, è che ha CP_1 assunto nel corso della vita matrimoniale condotte inadeguate verso la moglie ed il figlio, abbandonando la casa coniugale più volte, anche quando aveva pochi mesi di vita, per poi Per_1 assumere atteggiamenti di totale indifferenza nei confronti della moglie e del figlio, la cui educazione, cura ed accudimento è stata così rimessa in via esclusiva alla madre.
Padre e figlio si incontrano in modo del tutto sporadico e solo grazie all'intervento della ricorrente, che ha sempre sollecitato e favorito la loro frequentazione, malgrado la distanza, non solo geografica, del
. CP_1
Il resistente si sta rendendo di fatto irreperibile, continuando ad essere una figura del tutto marginale nella vita del figlio minore, gravando così la madre dell'onere di provvedere da sola all'accudimento, all'educazione, all'istruzione e ad ogni necessità di Per_1
pagina 4 di 8 Il resistente ha, quindi, dato prova di comportamenti irresponsabili e a tratti di totale disinteresse nei confronti della famiglia (come peraltro dimostrato dal tenore dei messaggi telefonici prodotti in atti dalla ricorrente).
Di contro la madre è apparsa più che responsabile nel gestire la situazione familiare all'indomani dell'abbandono del marito della casa coniugale. Ha provveduto e sta provvedendo da sola ad ogni necessità del minore, cercando anche di favorire la ripresa del suo rapporto col padre.
La ricorrente è una madre più che adeguata nel prendersi cura autonomamente del proprio figlio. Del resto al momento è l'unica figura genitoriale di riferimento del minore.
Nel riferito contesto, alla luce dei gravi comportamenti inadeguati del padre, che dal suo allontanamento dalla casa coniugale è rimasto anche inadempiente ai propri doveri di mantenimento e di assistenza materiale della prole, risulta necessario disporre a favore della madre l'affidamento mono- genitoriale ai sensi dell'art. 337 quater c.c., in base al quale il genitore affidatario esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva, ma “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”.
Qualora, infatti, il giudice ritenga che l'affidamento condiviso possa arrecare pregiudizio all'interesse della prole, la disposizione appena citata prevede che il minore possa essere affidato ad uno solo dei genitori, impregiudicato il suo diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
L'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni fondamentali (salute, educazione, istruzione, residenza abituale), tuttavia, trova una deroga al terzo comma del predetto articolo (“salvo che non sia diversamente stabilito”) in base al quale il giudice può disporre che il genitore affidatario eserciti la responsabilità genitoriale in via esclusiva anche con riferimento alle scelte più importanti per i minori.
Nel caso di specie, il comportamento abbandonico ed irresponsabile del padre giustifica la concentrazione delle competenze genitoriali in capo alla sola madre, la quale potrà agire senza previa consultazione né condivisione con l'altro genitore.
L'affidamento cosiddetto “super-esclusivo” o “rafforzato” risponde alla logica di evitare che, anche per questioni fondamentali, gli interessi dei minori siano compromessi a causa del disinteresse di uno dei genitori per la propria famiglia (si veda ordinanza 20/3/2014, Tribunale di Milano, Sezione IX Civile).
Questa modulazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale non incide sulla titolarità della stessa, ma ne modifica solamente l'esercizio. In capo al genitore non affidatario rimane il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione e educazione dei figli con la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano state adottate decisioni pregiudizievoli per i minori. pagina 5 di 8 In merito alla regolamentazione degli incontri col padre, quanto proposto in ricorso appare adeguato e consono a garantire, da un lato, il diritto del minore alla genitorialità, dall'altro, a ripristinare in modo graduale, se mai il padre lo vorrà, la sua relazione con la figura paterna che il minore non frequenta con regolarità e costanza da più di due anni.
Perciò il resistente, previo avviso telefonico alla ricorrente, potrà vedere e tenere con sé il figlio Per_1 una volta a settimana, nelle giornate del sabato e/o della domenica, compatibilmente con gli impegni sportivi e ricreativi del bambino, impegnandosi la sig.ra a comunicare gli orari di tali attività Parte_1 al padre non appena disponibili, in modo da consentire una adeguata organizzazione ed anche auspicabilmente la partecipazione e presenza del padre a tali attività. Nel caso in cui vi siano delle esigenze impreviste e sopravvenute collegate all'attività lavorative della madre o a esigenze del minore, il diritto di visita del padre potrà essere esercitato durante la settimana, anziché il sabato o la domenica, compatibilmente anche agli impegni lavorativi del sig. . Gli incontri avverranno in prossimità CP_1 della residenza del minore o delle di lui attività, evitando di spostare o far viaggiare il minore.
Sul contributo al mantenimento della prole.
Per quanto concerne il contributo al mantenimento del minore, valutati tutti i parametri di cui all'art. 337 quater c.c. e dunque tenuto conto: a) dell'età di che ha sei anni ed ha appena iniziato la Per_1 scuola primaria, quindi delle relative esigenze;
b) dei tempi esclusivi di permanenza del figlio presso la madre, stante la totale pressoché assenza di rapporto continuativo con il padre, dunque della valenza economica dei compiti di cura ed accudimento del genitore affidatario;
c) della circostanza per cui da almeno due anni ormai la madre sta provvedendo da solo al mantenimento del figlio;
d) della situazione reddituale della ricorrente che percepisce una retribuzione di circa 1000 euro in media al mese ed è gravata, fra l'altro, del pagamento della rata di mutuo della casa ove vive col figlio minore;
della situazione personale e lavorativa del resistente, laureato in scienze motorie. In giovane età ed esente da patologie invalidanti;
f) della possibilità per la ricorrente di percepire per intero l'AUU stante l'affidamento esclusivo della prole in suo favore;
tutto ciò premesso e valutato, si ritiene equo porre a carico del padre, con decorrenza dalla domanda, detratto quanto corrisposto eventualmente dal medesimo nello stesso periodo per lo stesso titolo, un contributo mensile di 350,00 euro, da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. 2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure pagina 6 di 8 dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private. 3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico. 4)
Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria. 5) Spese extrascolastiche
(da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica.
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese.
Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
***
Sulle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza in base al principio di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come in dispositivo applicati i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, applicati i valori minimi in ragione della natura del giudizio e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Poiché la ricorrente è ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, il pagamento delle spese da parte del resistente va disposto a favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 T.U. in materia di spese di giustizia, a mente del quale “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337 bis c.c. e 473 bis e seguenti c.p.c.;
1) PRONUNZIA la separazione personale fra i coniugi nata a [...] Parte_1
(FE) il 21/12/1988, e , nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio ad CP_1
TA (FE) il 27 maggio 2018 (Atto registrato presso lo Stato Civile del Comune di TA al n. 4 Parte II Serie A Anno 2018).
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza. pagina 7 di 8 3) AFFIDA il minore , nato a Ravenna il [...], in [...] esclusiva alla madre Persona_1
disponendo che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, Parte_1 all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del medesimo siano assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
4) Dispone che le visite con il padre siano regolate come in narrativa.
5) Con decorrenza dalla domanda, detratto quanto eventualmente corrisposto nel medesimo periodo per il medesimo titolo, pone a carico del padre l'obbligo di CP_1 provvedere al mantenimento del figlio minore, versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 350,00, rivalutabili in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate in narrativa.
6) Condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese del presente procedimento che si liquidano per compensi di avvocato in complessivi 2906,00 euro, oltre al rimborso forfettario pari al 15%, accessorî di legge e spese vive anticipate, con pagamento a favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile il giorno 6 novembre 2025
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 838/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...] del Popolo n. 6, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Gagliardi del Foro C.F._1 di Ferrara (C.F.: ) Fax: 0532/310871 – PEC ) con C.F._2 Email_1 studio in TA, Via Mazzini, 3, dove è elettivamente domiciliata, come da mandato allegato in atti e depositato nel fascicolo informatico
RICORRENTE
Nei confronti di
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Cremona n. 40, C.F. C.F._3
RESISTENTE (contumace)
Con l'intervento ex lege
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso per separazione giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI:
Le conclusioni di parte ricorrente: Previa rinuncia alla domanda di addebito della separazione, come da dichiarazione a verbale di udienza in data 6 novembre 2025: “Nel merito - pronunciare la
pagina 1 di 8 separazione personale dei coniugi, [con addebito al Sig. ] disponendo la trascrizione CP_1 della sentenza nei Registri dello Stato Civile, come per legge - autorizzare i coniugi a vivere separati - disporre l'affidamento super-esclusivo alla madre del minore , con la quale sarà Persona_1 collocato presso la casa coniugale che verrà assegnata alla Sig.ra - Disporre che il Sig. Parte_1
Per_
previo avviso telefonico possa vedere e tenere con sè una volta a settimana, nelle CP_1 giornate del sabato o della domenica, prima che il bambino inizi le lezioni di basket e-o le partite, impegnandosi la sig.ra a comunicare gli orari al padre non appena disponibili, in modo da Parte_1 consentire una adeguata organizzazione, salvo impegni della madre e del minore. Nel caso in cui vi siano delle esigenze impreviste e sopravvenute collegate all'attività lavorative della madre o a esigenze del minore, il diritto di visita del padre potrà essere esercitato durante la settimana, anziché il sabato o la domenica, compatibilmente anche agli impegni lavorativi del sig. . Gli incontri CP_1
Per_ avverranno in prossimità della residenza del minore o delle di lui attività, evitando di spostare
3) Disporre che il Sig. corrisponda alla Sig.ra quale mantenimento in favore del CP_1 Parte_1 figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 400,00 mensili o nella misura che si riterrà di giustizia oltre alla rivalutazione in base agli indici ISTAT ed oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie così come regolamentato dal Protocollo del Tribunale di Ferrara che per comodità si riporta di seguito: - le spese mediche (che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante - le spese mediche (che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture private, b) cure termali e fisioterapiche, c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi interventi chirurgici in strutture private;
- spese scolastiche (che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di 2° imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400= all'anno per ciascuna figlia. L'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. - spese extrascolastiche da documentare (che richiedono il preventivo accordo):
a) baby-sitter; b) centri estivi;
Le spese anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa nel mese successivo. Con riguardo alle spese straordinarie da pagina 2 di 8 concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di giorni dieci, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. - Disporsi che l'assegno unico sia percepito al 100% da parte della Sig.ra Con Parte_1 vittoria di spese e compensi ed onorari in favore dell'Erario essendo la Sig.ra ammessa al Parte_1
Patrocinio a Spese dello Stato.
Il Pubblico Ministero intervenuto non ha rassegnato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8 maggio 2025, chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 personale giudiziale dal marito, , esponendo che le parti avevano contratto matrimonio CP_1 ad TA (FE) il 27 maggio 2018; che dalla unione coniugale in data 30/08/2019 a Ravenna nasceva
; che da diverso tempo il rapporto coniugale è caratterizzato da atteggiamenti di totale Persona_1 indifferenza e disinteresse di nei confronti della moglie e del figlio, via via peggiorati, CP_1 tant'è che lo stesso si è allontanato da casa più volte e definitivamente nel giugno 2023 senza più fare ritorno, contattando e vedendo in maniera del tutto sporadica persino il bambino;
che il resistente, da quando ha abbandonato la casa coniugale, mai si reca a far visita al figlio e lo ha frequentato solo quando la madre glielo accompagnava, ogni settimana;
che, pertanto, dalla nascita del figlio, CP_1
ha lasciato che dello stesso se ne occupasse esclusivamente la madre, senza mai prendere parte
[...] alle decisioni che riguardano il bambino, di cui continua a prendersi cura in via esclusiva la ricorrente, aiutata dalla di lei famiglia;
che il resistente si rifiuta o comunque fatica a comunicare con la moglie, la quale pertanto si trova spesso in difficoltà nell'assumere le decisioni più importanti per il minore.
Chiedeva quindi l'affidamento super esclusivo del minore, stante l'assenza oltre che il rifiuto del padre ad occuparsi del figlio. In ordine al diritto di visita del padre chiedeva che lo stesso potesse essere regolato con la modalità ad oggi praticata, ovvero una volta a settimana, nelle giornate del sabato o della domenica, compatibilmente con gli impegni sportivi del minore. Da ultimo chiedeva porsi a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio di 400,00 euro al mese oltre al 50% delle spese straordinarie.
Malgrado la regolarità della notifica degli atti introduttivi del giudizio, non si costituiva CP_1
e, pertanto, all'udienza in data 6 novembre 2025, ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante la sola produzione documentale e l'interrogatorio libero della ricorrente;
è stata posta in decisione all'udienza del 6 novembre 2025 sulle conclusioni rassegnate, come sopra interamente riportate.
***
pagina 3 di 8 Sulla domanda di separazione.
Dalla documentazione in atti si rileva che le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario ad
TA il 27 maggio 2018, optando per la separazione dei beni.
Il matrimonio è stato registrato nel Registro atti di matrimonio del Comune di TA al n. 4 Parte II
Serie C dell'Anno 2018 (cfr. doc. 11).
I coniugi stabilivano la residenza familiare originariamente in una abitazione condotta in locazione a
US (Ra); successivamente presso l'abitazione di proprietà esclusiva della moglie ad TA in
Piazza del Popolo n. 6 (cfr. doc. 6).
Dalla unione coniugale il 30/08/2019 a Ravenna nasceva il figlio (cfr. doc. 11). Persona_1
Ciò premesso, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata.
Ricorrono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ., essendo risultata l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore dell'atto introduttivo, sia dall'insistere nella domanda di separazione da parte della ricorrente, che ha dato atto di come i coniugi non convivano più sin dal mese di giugno 2023, sia, ancora, dal comportamento processuale del resistente, rimasto contumace.
Sul regime di affidamento del figlio minore e sulle visite col padre.
Le circostanze riferite in maniera puntuale e coerente in ricorso, altrettanto pacatamente ed autenticamente confermate dalla ricorrente in udienza, nonché la mancata costituzione in giudizio del resistente (il quale, malgrado la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, non è neppure personalmente comparso innanzi al giudice delegato, ciò che già di per sé costituisce elemento indicativo di un forte disinteresse per la prole) evidenziano l'inidoneità del padre all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Ciò che emerge sia dall'esposizione dei fatti che dalle parole della ricorrente, è che ha CP_1 assunto nel corso della vita matrimoniale condotte inadeguate verso la moglie ed il figlio, abbandonando la casa coniugale più volte, anche quando aveva pochi mesi di vita, per poi Per_1 assumere atteggiamenti di totale indifferenza nei confronti della moglie e del figlio, la cui educazione, cura ed accudimento è stata così rimessa in via esclusiva alla madre.
Padre e figlio si incontrano in modo del tutto sporadico e solo grazie all'intervento della ricorrente, che ha sempre sollecitato e favorito la loro frequentazione, malgrado la distanza, non solo geografica, del
. CP_1
Il resistente si sta rendendo di fatto irreperibile, continuando ad essere una figura del tutto marginale nella vita del figlio minore, gravando così la madre dell'onere di provvedere da sola all'accudimento, all'educazione, all'istruzione e ad ogni necessità di Per_1
pagina 4 di 8 Il resistente ha, quindi, dato prova di comportamenti irresponsabili e a tratti di totale disinteresse nei confronti della famiglia (come peraltro dimostrato dal tenore dei messaggi telefonici prodotti in atti dalla ricorrente).
Di contro la madre è apparsa più che responsabile nel gestire la situazione familiare all'indomani dell'abbandono del marito della casa coniugale. Ha provveduto e sta provvedendo da sola ad ogni necessità del minore, cercando anche di favorire la ripresa del suo rapporto col padre.
La ricorrente è una madre più che adeguata nel prendersi cura autonomamente del proprio figlio. Del resto al momento è l'unica figura genitoriale di riferimento del minore.
Nel riferito contesto, alla luce dei gravi comportamenti inadeguati del padre, che dal suo allontanamento dalla casa coniugale è rimasto anche inadempiente ai propri doveri di mantenimento e di assistenza materiale della prole, risulta necessario disporre a favore della madre l'affidamento mono- genitoriale ai sensi dell'art. 337 quater c.c., in base al quale il genitore affidatario esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva, ma “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”.
Qualora, infatti, il giudice ritenga che l'affidamento condiviso possa arrecare pregiudizio all'interesse della prole, la disposizione appena citata prevede che il minore possa essere affidato ad uno solo dei genitori, impregiudicato il suo diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
L'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni fondamentali (salute, educazione, istruzione, residenza abituale), tuttavia, trova una deroga al terzo comma del predetto articolo (“salvo che non sia diversamente stabilito”) in base al quale il giudice può disporre che il genitore affidatario eserciti la responsabilità genitoriale in via esclusiva anche con riferimento alle scelte più importanti per i minori.
Nel caso di specie, il comportamento abbandonico ed irresponsabile del padre giustifica la concentrazione delle competenze genitoriali in capo alla sola madre, la quale potrà agire senza previa consultazione né condivisione con l'altro genitore.
L'affidamento cosiddetto “super-esclusivo” o “rafforzato” risponde alla logica di evitare che, anche per questioni fondamentali, gli interessi dei minori siano compromessi a causa del disinteresse di uno dei genitori per la propria famiglia (si veda ordinanza 20/3/2014, Tribunale di Milano, Sezione IX Civile).
Questa modulazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale non incide sulla titolarità della stessa, ma ne modifica solamente l'esercizio. In capo al genitore non affidatario rimane il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione e educazione dei figli con la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano state adottate decisioni pregiudizievoli per i minori. pagina 5 di 8 In merito alla regolamentazione degli incontri col padre, quanto proposto in ricorso appare adeguato e consono a garantire, da un lato, il diritto del minore alla genitorialità, dall'altro, a ripristinare in modo graduale, se mai il padre lo vorrà, la sua relazione con la figura paterna che il minore non frequenta con regolarità e costanza da più di due anni.
Perciò il resistente, previo avviso telefonico alla ricorrente, potrà vedere e tenere con sé il figlio Per_1 una volta a settimana, nelle giornate del sabato e/o della domenica, compatibilmente con gli impegni sportivi e ricreativi del bambino, impegnandosi la sig.ra a comunicare gli orari di tali attività Parte_1 al padre non appena disponibili, in modo da consentire una adeguata organizzazione ed anche auspicabilmente la partecipazione e presenza del padre a tali attività. Nel caso in cui vi siano delle esigenze impreviste e sopravvenute collegate all'attività lavorative della madre o a esigenze del minore, il diritto di visita del padre potrà essere esercitato durante la settimana, anziché il sabato o la domenica, compatibilmente anche agli impegni lavorativi del sig. . Gli incontri avverranno in prossimità CP_1 della residenza del minore o delle di lui attività, evitando di spostare o far viaggiare il minore.
Sul contributo al mantenimento della prole.
Per quanto concerne il contributo al mantenimento del minore, valutati tutti i parametri di cui all'art. 337 quater c.c. e dunque tenuto conto: a) dell'età di che ha sei anni ed ha appena iniziato la Per_1 scuola primaria, quindi delle relative esigenze;
b) dei tempi esclusivi di permanenza del figlio presso la madre, stante la totale pressoché assenza di rapporto continuativo con il padre, dunque della valenza economica dei compiti di cura ed accudimento del genitore affidatario;
c) della circostanza per cui da almeno due anni ormai la madre sta provvedendo da solo al mantenimento del figlio;
d) della situazione reddituale della ricorrente che percepisce una retribuzione di circa 1000 euro in media al mese ed è gravata, fra l'altro, del pagamento della rata di mutuo della casa ove vive col figlio minore;
della situazione personale e lavorativa del resistente, laureato in scienze motorie. In giovane età ed esente da patologie invalidanti;
f) della possibilità per la ricorrente di percepire per intero l'AUU stante l'affidamento esclusivo della prole in suo favore;
tutto ciò premesso e valutato, si ritiene equo porre a carico del padre, con decorrenza dalla domanda, detratto quanto corrisposto eventualmente dal medesimo nello stesso periodo per lo stesso titolo, un contributo mensile di 350,00 euro, da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. 2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure pagina 6 di 8 dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private. 3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico. 4)
Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria. 5) Spese extrascolastiche
(da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica.
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese.
Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
***
Sulle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza in base al principio di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come in dispositivo applicati i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, applicati i valori minimi in ragione della natura del giudizio e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Poiché la ricorrente è ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, il pagamento delle spese da parte del resistente va disposto a favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 T.U. in materia di spese di giustizia, a mente del quale “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337 bis c.c. e 473 bis e seguenti c.p.c.;
1) PRONUNZIA la separazione personale fra i coniugi nata a [...] Parte_1
(FE) il 21/12/1988, e , nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio ad CP_1
TA (FE) il 27 maggio 2018 (Atto registrato presso lo Stato Civile del Comune di TA al n. 4 Parte II Serie A Anno 2018).
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza. pagina 7 di 8 3) AFFIDA il minore , nato a Ravenna il [...], in [...] esclusiva alla madre Persona_1
disponendo che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, Parte_1 all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del medesimo siano assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
4) Dispone che le visite con il padre siano regolate come in narrativa.
5) Con decorrenza dalla domanda, detratto quanto eventualmente corrisposto nel medesimo periodo per il medesimo titolo, pone a carico del padre l'obbligo di CP_1 provvedere al mantenimento del figlio minore, versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 350,00, rivalutabili in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate in narrativa.
6) Condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese del presente procedimento che si liquidano per compensi di avvocato in complessivi 2906,00 euro, oltre al rimborso forfettario pari al 15%, accessorî di legge e spese vive anticipate, con pagamento a favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile il giorno 6 novembre 2025
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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