Ordinanza presidenziale 4 novembre 2022
Sentenza 3 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 03/05/2023, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/05/2023
N. 01463/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00231/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 231 del 2011, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Motta, Salvatore Motta, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Motta in Catania, via Monserrato, 69;
contro
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- ex art. 31, comma secondo, d.p.r. n. 380/2001, notificata in data 11.11.2010, emessa dal Responsabile del servizio in data 04.11.2010, con la quale veniva ingiunto all’odierna ricorrente e alla ditta -OMISSIS- e -OMISSIS- di demolire, ciascuno per i “propri diritti” e nel termine di gg. 90 dalla notifica, le opere edilizie meglio descritte nelle sue premesse e cioè: a) aumento del volume massimo assentibile (superiore al 20%); b) sul lato interno (confine sud), omesso rispetto delle distanze con altro fabbricato: mt. 8.85 rispetto ai 10 dichiarati in progetto; c) destinazione abitazione dei locali sottotetto (locale tecnico e locale di sgombro), siccome costituente attività edificatoria posta in essere in difformità alla C.E. n. -OMISSIS- rilasciata ai detti coniugi -OMISSIS-, anch’essi, come detto, destinati dell’ingiunzione oggi impugnata dalla ricorrente, in relazione ad un edificio per civile abitazione da realizzare su area di loro proprietà, sita in -OMISSIS-, via -OMISSIS-, distinta in catasto al foglio -OMISSIS-, p.lle -OMISSIS- e -OMISSIS-;
- di ogni altro atto antecedente, coevo e/o successivo comunque connesso all’impugnato provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2023 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. L’odierna ricorrente espone di essere proprietaria di un immobile adibito a civile abitazione, sviluppatesi su più elevazioni intercomunicanti tramite scala interna con annesso garage, all’interno di una villa bifamiliare sita nel Comune di -OMISSIS-, via -OMISSIS-, n. 203, pervenutale, in un primo momento, a titolo di usufrutto, in un secondo momento, a titolo di nuda proprietà.
Precisa che la restante porzione della villa bifamiliare è in proprietà ai coniugi -OMISSIS-.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, notificata alla ricorrente in data 11.11.2010, l’Amministrazione resistente, accertata la realizzazione di opere abusive, poste in essere in difformità alla C.E. n. -OMISSIS-, insistenti sull’unità immobiliare de qua, ne ingiungeva la demolizione.
Tali difformità venivano così rappresentate: a. aumento del volume massimo assentibile (superiore al 20%); b. sul lato interno (confine sud), omesso rispetto delle distanze con altro fabbricato (mt. 8.85 rispetto ai 10 dichiarati in progetto); c. destinazione abitazione dei locali sottotetto (locale tecnico e locale di sgombro).
Con ricorso notificato in data 07.01.2011 e depositato in data 25.01.2011, parte ricorrente ha impugnato siffatto provvedimento, affidandosi alle seguenti censure:
1). Violazione di legge per vizi attinenti il procedimento amministrativo, considerata la possibilità per l’autore di un abuso edilizio di poter richiedere l’adozione di provvedimenti sananti a fronte delle sanzioni comminate dall’Amministrazione;
2). Violazione di legge, attesa la mancata acquisizione del parere della C.E.C.;
3). Eccesso di potere per difetto di istruttoria – Travisamento dei fatti, in ragione del mancato esperimento del preventivo sopralluogo all’interno dell’appartamento di proprietà della ricorrente, nonché delle valutazioni di natura tecnica circa l’irregolarità del terreno e la consistenza (in terra battuta, privo delle ordinarie sovrastrutture che caratterizzano le strade pubbliche) del suolo stradale su cui insiste la villetta in esame.
Assume parte ricorrente che, ove tale valutazione fosse stata fatta, stante il dislivello che caratterizza il sito in cui insiste l’immobile, sarebbe emerso che non vi sarebbe stato alcun aumento di volumetria o della quota di superficie coperta.
Analoga considerazione andrebbe fatta in ordine al mancato rispetto delle distanze, in quanto sarebbe al più riferibile alla diversa proprietà dei coniugi -OMISSIS-, proprietari dell’altra villetta bifamiliare adiacente a quella dei ricorrenti.
Dal mancato previo sopralluogo, infine, deriverebbe l’impossibilità di contestazione della diversa destinazione dei locali sottotetto da tecnici e di sgombero ad abitazione.
4). Eccesso di potere per difetto e/o insufficiente motivazione, essendo quest’ultima soltanto apparente.
5). Violazione e falsa applicazione di legge, poiché l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare, in luogo della demolizione, la più blanda sanzione pecuniaria;
6). Eccesso di potere per violazione di norme tecniche e presupposto erroneo, in ragione del pregiudizio che deriverebbe all’equilibrio statico delle parti dell’immobile legittimante realizzate;
7). Inesistenza della ingiunzione per genericità ed indeterminatezza ex art. 1346 c.c. tale da determinare la sua pratica ineseguibilità, in quanto l’ordinanza impugnata inciderebbe su elementi strutturali comuni a terzi;
8). Eccesso di potere per ingiustizia manifesta – Eccessivo sacrificio imposto – Carenza di interesse pubblico alla demolizione, poiché il provvedimento demolitorio non conterrebbe l’indicazione delle ragioni di interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi, né la comparazione tra detti interessi e quelli privati coinvolti nella fattispecie;
9). Vizio di incompetenza, atteso che il potere di emanare ingiunzioni di demolizione spetterebbe al Sindaco ex art. 14, d.lgs. n. 2271997 e non al Responsabile del Servizio Repressione Abusivismo Edilizio del Comune resistente.
Il Comune di -OMISSIS-, sebbene regolarmente evocato, non si è costituito in giudizio.
All’udienza straordinaria del 13 febbraio 2023, dedicata allo smaltimento dell’arretrato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., sono stati prospettati possibili profili di inammissibilità del ricorso per mancata evocazione in giudizio dei possibili controinteressati; indi, la causa è stata posta in decisione.
II. Il ricorso è in parte inammissibile, poiché assume che i vizi relativi alla volumetria e il mancato rispetto delle distanze sarebbero riferibili ai proprietari della villetta adiacente.
Tale circostanza determina una posizione di controinteresse di costoro e la necessità di evocazione in giudizio, che non è stata effettuata.
Il ricorso è comunque infondato.
Inammissibile è la prima censura, in quanto generica. Parte ricorrente rappresenta la possibilità per l’autore di un abuso edilizio di poter richiedere l’adozione di provvedimenti sananti a fronte delle sanzioni comminate dall’Amministrazione, circostanza questa che non determina alcuna illegittimità dell’atto impugnato, non essendo per altro di impedimento l’attivazione in merito mediante apposite istanze da parte dell’interessato, ciò che, per altro, non è avvenuto.
Priva di pregio è, parimenti, la seconda censura, con la quale la deducente lamenta la mancata acquisizione del parere della C.E.C.
Invero, questo Tribunale (cfr. TAR Catania, I, 28.7.2022, n. 2103) ha ritenuto che « come affermato dalla consolidata giurisprudenza, condivisa dal Collegio, nel procedimento di rilascio della concessione edilizia in sanatoria, il parere della commissione edilizia comunale, considerata la mancanza di espressa previsione normativa e la specialità del procedimento, deve essere considerato facoltativo (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. II, 1 luglio 2021, n. 5016; Cons. Stato, sez. IV, 2 novembre 2009, n. 6784)».
Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta il mancato esperimento del sopralluogo da parte del Responsabile tecnico all’interno dell’appartamento di proprietà della ricorrente, che, ove effettuato, avrebbe smentito la sussistenza degli abusi alla stessa attribuiti.
La censura è infondata.
Invero, in seno alla comunicazione di reato prot. gen. n. -OMISSIS-, depositata dall’Amministrazione in ottemperanza all’ordinanza presidenziale interlocutoria n. 1430/2022, l’abusività delle opere per cui è causa è stata accertata “[…] a seguito dei sopralluoghi esperiti […] rispettivamente in data 07 c.m., presso l’immobile in proprietà ai coniugi -OMISSIS- e -OMISSIS-, ed in data 14 c.m., presso l’immobile di proprietà della Sig.ra -OMISSIS-, valutate le risultanze tecniche espresse nel verbale di sopralluogo congiunto”.
Nel verbale prot. n. -OMISSIS- del 14.9.210 relativa all’unità immobiliare di pertinenza della ricorrente si assume che la stessa «pur non consentendoci l’accesso ai luoghi ha confermato verbalmente sia la diversa titolarità della porzione di immobile in questione . . . che le stesse difformità relativamente al piano sottotetto ed al piano seminterrato, per come riscontrate e descritte per l’attigua unità immobiliare di propr, -OMISSIS-», vale a dire «al piano sottotetto, ove in progetto vengono rappresentati due locali non abitabili e comunicanti fra di loro di cui uno fra l’altro non computato in termini di volume in quanto locale tecnico, di fatto uno di essi (loc. sgombero) risulta adibito a vano letto e nel contempo separato dall’altro locale tecnico; quest’ultimo risulta annesso all’altra unità abitativa posta ad est; al piano seminterrato (sez. nord) non sono state rispettate le previsioni progettuali in merito alle due porzioni di terrapieno che delimitano la scivola di accesso carrabile; di fatto esse costituiscono un ampliamento dei due locali garages. Detto piano seminterrato risulta altresì collegato con un corpo scala interno non previsto in progetto».
Ciò posto, è opinione pacificamente condivisa che, in materia di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova relativamente a tutti fatti attestati dal pubblico ufficiale avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, fino a querela di falso ex art. 2700 c.c..
In questi termini, “il verbale redatto e sottoscritto dagli agenti e dai tecnici del Comune a seguito di sopralluogo, attestante l'esistenza di manufatti abusivi, costituisce atto pubblico, fidefaciente fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., delle circostanze di fatto in esse accertate sia relativamente allo stato di fatto e sia rispetto allo status quo ante” (cfr. T.A.R. Torino, sez. II, n. 538/2018; si veda anche Cons. Stato, sez. VI, n. 3510/2019).
Al contrario, parte ricorrente si è limitata ad affermare labialmente con la terza censura in esame circostanze smentite dalla predetta documentazione versata in atti, per altro non contestata neanche dopo il suo deposito, limitandosi la stessa a chiedere una consulenza d’ufficio, non prospettabile in assenza di un diverso principio di prova a sostegno delle tesi sostenute in ricorso, non potendo il Giudice sostituirsi alle parti mediante accertamenti tecnici soltanto formalmente delineati negli scritti difensivi.
Va, quindi, fatto uso dell’art. 64 comma 2 del codice del processo amministrativo, laddove è previsto che “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite”.
Il principio di non contestazione di cui al richiamato comma 2 dell’art. 64 c.p.a. può, quindi, trovare applicazione nel caso di specie, non avendo la ricorrente contestato specificatamente quanto asserito in senso ai richiamati verbali.
Consegue il rigetto della censura.
Con il quarto, quinto e ottavo motivo – che il Collegio ritiene di esaminare congiuntamente, considerata la loro connessione – la ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento demolitorio, in quanto non adeguatamente motivato, anche sotto il profilo delle ragioni di interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi e del bilanciamento tra detti interessi e quelli privati in rilievo.
Le doglianze non possono essere condivise.
In materia di abusi edilizi, è pacifico che l’ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato, che non necessita di motivazione aggiuntiva rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e all’individuazione e qualificazione degli abusi edilizi.
Invero, “l'ordine di demolizione di opere abusive, in quanto atto dovuto e rigorosamente vincolato, non richiede una specifica motivazione che dia conto della valutazione delle ragioni di interesse pubblico alla demolizione o della comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, senza che sussista alcuna violazione dell'art. 3, l. n. 241/1990, tenendo presente che il presupposto per l'adozione dell'ordine di demolizione è costituito esclusivamente dalla constatata esecuzione dell'opera in totale difformità o in assenza del titolo abilitativo con la conseguenza che il provvedimento, ove ricorrano i predetti requisiti, è sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera, essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla sua rimozione.
In altri termini, il potere di ordinare la demolizione delle opere edilizie abusive, intendendosi tali anche quelle realizzate in totale difformità o comunque con variazioni essenziali, è un potere vincolato in funzione dell'ordinato assetto del territorio e non richiede, come tale, motivazioni diverse da quelle inerenti al ripristino della legalità violata, in ordine alle ragioni di pubblico interesse (cfr. T.A.R. Napoli, sez. III, n. -OMISSIS-78/2021; Cons. Stato, sez. II, n. 6373/2022; Cons. Stato, sez. VI, n. 4722/2022).
Per altro, in giurisprudenza è opinione consolidata che “l'esercizio dei poteri di vigilanza e repressivi rappresenta, in via generale, una delle imprescindibili modalità di cura dell'interesse pubblico […] ed è espressione del principio di buon andamento di cui all’art. 97, Cost. e che nella specifica materia dell’attività urbanistico-edilizia, un potere specifico di vigilanza (esercitabile, per la sua stessa natura, anche mediante provvedimenti innominati), volto ad assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi, è affidato dalla legge al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale (art. 27, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001), non sussistendo l'obbligo di comparazione degli interessi e non essendo rinvenibile un affidamento tutelabile del privato. I provvedimenti repressivi degli abusi edilizi, dunque, sono tipizzati e vincolati nella misura in cui presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul carattere abusivo delle medesime” (cfr. T.A.R. Napoli, sez. VIII, n. 383/2021).
Il sesto e il settimo motivo di ricorso – mediante i quali viene dedotto che l’eliminazione delle opere accertate come abusive, richiederebbero l’applicazione della più blanda sanzione pecuniaria, in luogo di quella demolitoria, poiché non potrebbero essere comunque rimosse senza incidere sulla parte conforme del fabbricato – sono genericamente dedotti, non trovando riscontro in base agli atti depositati al giudizio, e comunque infondati.
Invero, per quanto concerne il trattamento sanzionatorio previsto per le ipotesi di difformità totale o parziale dei manufatti, la possibilità di applicare la sanzione pecuniaria in sostituzione a quella demolitoria ex art. 34, d.p.r. n. 380/2001, è applicabile solo agli abusi meno gravi riferibili all’ipotesi della parziale difformità dal titolo abilitativo (in ragione del minor pregiudizio causato all'interesse urbanistico) e dell’annullamento del permesso di costruire (in ragione della tutela dell'affidamento che il privato ha posto nel titolo edilizio a suo tempo rilasciato e, poi, fatto oggetto di autotutela e della circostanza che l’opera è stata costruita comunque sulla base di un provvedimento abilitativo). Viceversa, con riferimento alle ipotesi di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, come nel caso in esame, la sanzione della demolizione e della riduzione in pristino rimane l’unica applicabile, quale strumento per garantire l'equilibrio urbanistico violato (cfr. Cons. Stato sez. VI, n. 2273/2022).
In altri termini, “mentre si è in presenza di difformità totale del manufatto o di variazioni essenziali, sanzionabili con la demolizione, quando i lavori riguardino un'opera diversa da quella prevista dall'atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione, si configura la difformità parziale quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell'opera. Ai fini sanzionatori, per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, va senz'altro disposta la demolizione delle opere abusive; per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, la legge prevede la demolizione a meno che, non potendo essa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, debba essere applicata una sanzione pecuniaria (cfr. T.A.R. Milano, sez. II, n. 2419/2021).
Ebbene (cfr. TAR Catania, I, 23.12.2022, n. 3392), «ai sensi dell’art. 4 della l. reg. n. 37/85, vigente ratione temporis , che regolava la fattispecie dell’esecuzione di opere in “variazione essenziale” rispetto al progetto approvato, parificandolo, quanto alle conseguenze, al caso di mancanza di permesso di costruire e di difformità totale, sussistono tali tipologie di variazioni in presenza di una o più delle seguenti condizioni: a) mutamento di destinazione d’uso che implichi variazione degli standard previsti dal D.M. n. 1444/1968; b) un aumento della cubatura dell'immobile superiore al 20%; c) un aumento della superficie utile calpestabile e dell'altezza dell'immobile superiore al 10% ; d) la riduzione dei limiti di distanza dai confini o dai cigli stradali in misura superiore al 10%, rispetto a quelli prescritti; e) il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio, autorizzato su immobili esistenti, rispetto alla classificazione dell'art. 20, l. reg. n. 71/87; f) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando la stessa non attenga a fatti procedurali; precisandosi, al comma 2, che le variazioni di cui ai punti “b” e “c” non possono comunque comportare aumenti nel numero dei piani e delle unità abitative».
Nel caso di specie, poste le contestazioni mosse dall’Amministrazione comunale circa l’aumento del 20% del volume massimo assentibile, del mancato rispetto della distanza rispetto ad altro fabbricato, la dimostrazione dei presupposti secondo i quali l’abuso non avrebbe realizzato una variazione essenziale (come puntualmente elencati nell’art. 4 della LR 37/1985) sarebbe spettata alla parte ricorrente, la quale si è, invece, limitata a contestare le violazioni addebitatele mediante la mera descrizione di una situazione di fatto dei luoghi, inerente la pendenza stradale e la conformazione irregolare del lotto su cui insiste la villetta.
Sul punto (cfr. TAR Catania, I, n. 3392/22 cit.), «secondo il risalente, ma sempre valido, insegnamento della giurisprudenza, a norma dell’art. 2697 c.c., chiunque chiede l’attuazione della volontà della legge in relazione a un diritto che faccia valere in via di azione o di eccezione deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto e quindi tutti gli elementi o requisiti per legge necessari alla nascita dello stesso, che costituiscono le condizioni positive della pretesa (incluso l’interesse ad agire), principi pienamente recepiti nel codice del processo amministrativo a norma dell’art. 63 c.p.a. (cfr. per diverse applicazioni in varie fattispecie, TAR Lazio, Roma, II stralcio 15 luglio 2020, nr. 8117; TAR Lazio, Roma, II ter, 22 gennaio 2018, nr. 788; 8 maggio 2017, nr. 5497; 12 agosto 2014, nr. 8928; TAR Reggio Calabria 6 giugno 2014, nr. 238).
In ogni caso, l’adozione di una misura sanzionatoria di natura pecuniaria, sulla scia di una consolidata giurisprudenza amministrativa condivisa da questa Sezione “La possibilità di non dare esecuzione all'ordine di demolizione deve essere valutata dall'Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione (cfr. giurisprudenza consolidata - ex plurimis: Consiglio di Stato, Sez. VI, VI, 9 luglio 2018, n.4169; 29 novembre 2017, n. 5585 - che afferma che ai fini della legittimità dell'ordine di demolizione - in quanto finalizzato a ripristinare la legalità violata e che in via ordinaria costituisce il contenuto tipico dell'atto repressivo dell'illecito - l'Amministrazione è tenuta al solo accertamento che l'opera sia abusiva, posto che ulteriori adempimenti, relativi all'impossibilità di ripristino o alla eseguibilità dell'ordine senza pregiudizio per la parte conforme, richiederebbero sopralluoghi ed accertamenti incompatibili con lo stesso principio di buon andamento dell'azione amministrativa, con la conseguenza che la parte pubblica non può essere onerata di verifiche tecniche, anche complesse, da effettuarsi d'ufficio in una fase anteriore all'emissione dell'ordine di demolizione).
Nel caso di specie, quindi, in applicazione dell’art. 33 del D.P.R. 380/2001, la possibilità di non procedere alla demolizione delle parti abusive in ragione del pregiudizio che ne discenderebbe per le parti legittime costituisce un'eventualità che attiene alla fase esecutiva, previo accertamento, anche in contraddittorio tra le parti, della concreta impossibilità del ripristino dei luoghi (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, 18/03/2019 n. 578).
E ancora, «l'applicabilità della sanzione pecuniaria in deroga alla regola generale della demolizione, propria degli illeciti edilizi, presuppone la dimostrazione della oggettiva impossibilità di procedere alla demolizione delle parti difformi senza incidere, sul piano delle conseguenze materiali, sulla stabilità dell'intero edificio. Inoltre, l'applicabilità, o meno, della sanzione pecuniaria può essere decisa dall'Amministrazione solo nella fase esecutiva dell'ordine di demolizione e non prima, sulla base di un motivato accertamento tecnico. La valutazione, cioè, circa la possibilità di dare corso all’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria costituisce una mera eventualità della fase esecutiva, successiva alla ingiunzione a demolire: con la conseguenza che la mancata valutazione della possibile applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva non può costituire un vizio dell'ordine di demolizione, ma, al più, della successiva fase riguardante l'accertamento delle conseguenze derivanti dall'omesso adempimento al predetto ordine di demolizione e della verifica dell'incidenza della demolizione sulle opere non abusive” (cfr. T.A.R. Catania, sez. I, sent. n. 1075/2021).
In sintesi, la verifica ex art. 12, l. 47/1985 (oggi trasfuso nell’art. 34 del D.P.R. n. 380 del 2001) va compiuta, su segnalazione della parte privata, durante la fase esecutiva e non dall’Amministrazione procedente all'atto dell'adozione del provvedimento sanzionatorio (cfr. Cons. Stato sez. VI, sent. n. 2980/2020; Cons. Stato, sez. II, n. 6147/2019).
Priva di portata viziante è, infine, la nona censura, con la quale parte ricorrente deduce il vizio di incompetenza in capo al Responsabile del Servizio Repressione Abusivismo Edilizio del Comune.
Invero, “a seguito della modifica operata dall’art. 6 della legge 15 luglio 1997, n. 127 sull’art. 51 della legge 8 giugno 1990 n. 142, in materia di competenza dei dirigenti, l’attività di gestione è stata affidata alla dirigenza; inoltre, il comma 2 dell’art. 12 della legge 16 giugno 1998, n. 191 ha aggiunto alla lett. f) dell’art. 51 citato, la lett. f bis), attribuendo alla competenza dei dirigenti tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento, e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione di sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale (arg. ex T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 10 marzo 2020, n. 94).
Secondo la legislazione regionale, poi, l’art. 2, comma 3, della legge reg. Sic. 7 settembre 1998, n. 23, che ha richiamato l’art. 6 della legge 15 luglio 1997, n. 127, ha attribuito l’emanazione dei provvedimenti repressivi in materia edilizia all’organo dirigenziale intendendosi per tale non soltanto il dipendente inquadrato nella qualifica dirigenziale ma anche ogni altro «incaricato di funzioni dirigenziali» ai sensi dell’art. 2, comma 13 della citata legge 16 giugno 1998, n. 191 (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 11 aprile 2011, n. 728).
Consegue l’infondatezza del ricorso, che, dunque, va rigettato.
Nessuna statuizione sulle spese di giudizio, in assenza di costituzione della parte evocata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente, Estensore
Salvatore Accolla, Referendario
Manuela Bucca, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.