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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 17/04/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott.ssa Elisa Pinna Giudice
Dott. Ilario Ottobrino Giudice rel. riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1717/2021 R.G.A.C. promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Lucia Chiappini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Sarzana via Variante Aurelia n. 100 (SP); ricorrente nei confronti di
(c.f. ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2
giusta delega in atti, dall'avv. Alessandro Fontana ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Massa via Dorsale n. 23/A; resistente
pagina 1 di 20 e con l'intervento di
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta delega in CP_2 CodiceFiscale_3
atti, dall'avv. Alessandro Fontana ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Massa via Dorsale n. 23/A;
intervenuto
e del
PUBBLICO MINISTERO
***
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: per “- In via preliminare, DICHIARARE Parte_1
L'INAMMISSIBILITA' E/O NULLITA', per le motivazioni esposte, della domanda formulata da di accertamento della violazione dei doveri matrimoniali da parte del Sig. CP_2 [...]
adottando ogni conseguente statuizione anche ai fini della declaratoria di responsabilità Pt_1
aggravata ex art. 96 c.p.c. nonché ai fini della determinazione e addebitabilità delle spese del presente giudizio;
- In via preliminare, DICHIARARE L'INAMMISSIBILITA' E/O NULLITA', per le motivazioni esposte, della domanda formulata da della violazione degli obblighi CP_2
previsti in sede di separazione da parte del Sig. adottando ogni conseguente statuizione Parte_1
anche ai fini della declaratoria di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. nonché ai fini della determinazione e addebitabilità delle spese del presente giudizio;
- dichiarare INAMMISSIBILE e
RIGETTARE, per le motivazioni esposte, la domanda formulata dalla Sig.ra di addebito CP_1
della cessazione degli effetti civili del matrimonio a carico del Sig. con ogni conseguente Parte_1
statuizione, anche ai fini della declaratoria di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. nonché ai fini della determinazione e addebitabilità delle spese del presente giudizio;
- CONFERMARE la già disposta revoca alla Sig.ra dell'assegnazione della casa familiare e nessuna Controparte_1
pagina 2 di 20 statuizione emettere sul punto non ricorrendone i presupposti, con ogni conseguente statuizione, anche ai fini della declaratoria di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. nonché ai fini della determinazione e addebitabilità delle spese del presente giudizio;
- ESONERARE sin dalla proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio il Sig. dalla corresponsione alla Sig.ra Parte_1 CP_1
di contributo al suo mantenimento;
- ESONERARE sin dalla proposizione del ricorso
[...]
introduttivo del presente giudizio il Sig. dalla corresponsione di qualsiasi forma di Parte_1
contributo al mantenimento e rimborso spese straordinarie in favore del figlio , né a quest'ultimo direttamente né alla Sig.ra In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo CP_1
Tribunale adito dovesse ritenere ancora dovuto un contributo genitoriale, si richiede che lo stesso venga determinato, a far dall'avvenuto avvio di convivenza di con la compagna CP_2 [...]
a carico di ciascun genitore nella misura ritenuta di giustizia, in ragione dell'età dello stesso, Per_1
dell'impiego lavorativo, del dimostrato impegno o meno nella ricerca di un lavoro, dell'instaurazione di convivenza, della capacità economica delle parti, di ogni altra rilevante circostanza ritenuta rilevante e, comunque, nell'ulteriore denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere previsto a carico del Sig.
in misura non superiore alla somma di € 100,00 e con previsione di diretta erogazione Parte_1
al figlio maggiorenne , oltre a suddivisione delle spese straordinarie in misura paritaria tra i genitori. Con vittoria di spese e competenze professionali e condanna di parte soccombente, per le ragioni esposte, al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da quantificarsi equitativamente nella misura ritenuta di giustizia”; per “Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Controparte_1 CP_1
e ordinando agli uffici dello stato civile di procedere alla trascrizione prevista
[...] Parte_1
per legge. Rigettare le domande proposte da con ricorso e con la memoria integrativa del Parte_1
07.04.2022 perché infondate in fatto e in diritto. Confermate il contenuto dei provvedimenti emessi dal
Presidente del Tribunale in data 18.01.2022, ossia confermare la somma disposta in sede di udienza presidenziale a titolo di contributo per il mantenimento del figlio fino al raggiungimento CP_2
dell'autosufficienza economica dello stesso. Confermare l'assegnazione della casa coniugale a favore della
pagina 3 di 20 sig.ra e del figlio fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica Controparte_1 CP_2
e/o fino a quando il figlio andrà a vivere in altro luogo. Accertato e dichiarato che il sig. CP_2
ha tenuto un comportamento contrario ai doveri del matrimonio, non provvedendo agli Parte_1
obblighi morali e materiali nei confronti del figlio, e omettendo di versare quanto dovuto a titolo di contributo al mantenimento del figlio , ossia quanto previsto dal provvedimento di omologa CP_2
della separazione a titolo di contributo al mantenimento del figlio, così come descritto in premessa, e per
l'effettivo disporre l'addebito a suo carico degli effetti civili del matrimonio;
Condannare il sig. Pt_1
al versamento a favore della sig.ra di una somma a titolo di assegno
[...] Controparte_1
divorzile pari ad € 1.000,00 (mille) mensili o nella misura che in Giudice vorrà determinare all'esito dell'istruttoria tenuto conto ai fini della determinazione dell'assegno divorzile degli elementi di cui all'art. 5 comma sesto legge n. 898 del 1970; Con vittoria di spese, e competenze professionali della presente fase e della fase presidenziale”; per : “Accertato e dichiarato che il sig. ha tenuto un comportamento CP_2 Parte_1
contrario ai doveri del matrimonio, così come descritto in premessa;
Accertato e dichiarato che il sig. non ha provveduto al versamento di quanto previsto dal provvedimento di omologa della Parte_1
separazione a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
In via principale: confermare la somma disposta in sede di separazione a titolo di contributo per il mantenimento del figlio con CP_2
versamento a favore della madre In via subordinata: confermare i provvedimenti Controparte_1
presidenziali tra cui la somma disposta in sede udienza presidenziale a titolo di contributo per il mantenimento del figlio con versamento a favore della madre In via CP_2 Controparte_1
ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui risulti la legittimazione attiva del comparente a percepire il contributo di mantenimento dal compimento della maggiore età, condannare al versamento a favore di della somma di € 350,00 a titolo di contribuito Parte_1 CP_2
per il mantenimento o in quella maggiore o minore che risulterà dall'espletanda istruttoria. Con vittoria di spese, e competenze professionali”.
MOTIVI IN FATTO
pagina 4 di 20 1. Con ricorso depositato in cancelleria in data 26.08.2021, il sig. Parte_1
domandava la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 24.08.2002 con la sig.ra annotato nel registro matrimoni tenuto Controparte_1
dall'Ufficio di Stato Civile del Comune di Massa (MS) al n. 46 – parte II – serie A dell'anno 2002, essendo già stata pronunciata tra gli stessi la separazione consensuale
(come da verbale omologato con decreto di questo Tribunale in data 7.11.2018).
Il sig. domandava, inoltre, la revoca dell'assegnazione della casa familiare Pt_1
effettuata in favore della sig.ra nonché l'esonero dalla corresponsione del CP_1
contributo al mantenimento in favore di quest'ultima e del figlio maggiorenne
[...]
ovvero, in via subordinata, la disposizione di un obbligo di mantenimento CP_2
diretto dei genitori in favore del figlio con versamento del contributo nelle sue mani.
2. Si costitutiva tempestivamente in giudizio la sig.ra la quale non si Controparte_1
opponeva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma negava le circostanze fattuali rappresentate dal ricorrente e domandava una diversa regolamentazione dei termini di divorzio chiedendo, in particolare, la condanna del sig.
al versamento in favore della sig.ra dell'assegno divorzile nella misura di Pt_1 CP_1
€ 1.000,00 mensili, oltre alla conferma dell'importo già disposto in sede di separazione consensuale a titolo di contributo per il mantenimento del figlio . CP_2
3. Le parti comparivano personalmente, assistite dai rispettivi difensori, avanti al
Presidente del Tribunale dinanzi al quale, opportunamente interpellati, escludevano la possibilità di riconciliazione e confermavano la volontà di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni illustrate nei rispettivi atti.
4. Assunti, mediante ordinanza presidenziale del 18.11.2021, i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'art. 4 comma 8 L. 898/1970, veniva disposto il passaggio della causa al merito avanti al Giudice all'uopo designato, il quale assegnava alle parti, su loro richiesta, i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
pagina 5 di 20 5. Con ordinanza del 12.7.2022, il G.I., ravvisandone i presupposti, ordinava alle parti la chiamata in causa di ai sensi degli artt. 107 e 270 c.p.c.. CP_2
6. In data 7.10.2022, si costituiva in giudizio il sig. chiedendo la conferma CP_2
dell'importo già disposto in suo favore in sede di separazione consensuale ovvero di udienza presidenziale a titolo di contributo al suo mantenimento dovuto dal padre, atteso che, seppur maggiorenne, era ancora convivente con la madre e non economicamente autosufficiente.
7. La causa veniva istruita documentalmente, nonché mediante assunzione di prova orale.
8. Con sentenza non definitiva pubblicata in data 7.9.2023, il Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
rimettendo la causa sul ruolo del G.I. per la prosecuzione del giudizio in
[...]
ordine alle ulteriori questioni, come da separata ordinanza.
9. Mediante ordinanza del 6.12.2024, il G.I., preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN DIRITTO
1. Ricostruito il contrasto tra le parti nei termini sin qui delineati, occorre precisare che l'oggetto del contendere risulta circoscritto alle questioni relative all'assegnazione della casa familiare, all'an e al quantum dell'assegno divorzile nonché del contributo al mantenimento in favore del figlio maggiorenne, alla luce del fatto che medio tempore il
Tribunale di Massa, con sentenza non definitiva n. 505/2023 pubblicata in data
8.09.2023, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dalle parti il 24.08.2002 (registrato negli atti di matrimonio del Comune di
Carrara al n. 46, parte II, serie A dell'anno 2002).
pagina 6 di 20 2. La cessazione degli effetti civili del matrimonio comporta una serie di conseguenze sul rapporto tra i coniugi sia sotto il profilo personale che patrimoniale. Se da un lato vengono meno gli obblighi e i doveri coniugali previsti dall'art. 143 c.c., dall'altro può sorgere in capo ad uno dei coniugi l'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile in favore dell'altro, mentre entrambi i genitori sono tenuti al mantenimento della prole non maggiorenne o comunque ancora non economicamente autosufficiente. Parimenti, potrebbe essere necessario disporre in merito all'assegnazione della casa familiare.
3. In particolare, l'assegnazione della casa familiare, funzionale a salvaguardare la prole nel momento dello scioglimento del vincolo coniugale tra i genitori, è generalmente disposta in presenza di prole minorenne o, come nel caso di specie, di prole maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente.
In proposito, invero, la Suprema Corte ha in più occasioni ribadito come l'assegnazione della casa familiare risponda esclusivamente all'esigenza di tutela degli interessi della prole a permanere nel medesimo ambiente in cui è cresciuta (sul punto si vedano, ex multis: Cass. 12309/2004; Cass. 1198/2006) e, pertanto, “(…) la revoca dell'assegnazione della casa familiare è provvedimento che ha come esclusivo presupposto l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario” (cfr. Cass. civ. Sez. I n. 32151/2023). L'art. 337-sexies c.c., del resto, prevede una specifica causa di estinzione del diritto all'assegnazione della casa familiare, stabilendo che: “il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che
l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”.
4. Nella fattispecie che ne occupa, i provvedimenti provvisori ed urgenti del Presidente del Tribunale assunti, ai sensi dell'art. 4, comma 8 L. 898/1970, in data 18.11.2021 hanno assegnato la casa sita in Carrara, via Del Parmignola n. 107 (MS), già adibita a pagina 7 di 20 residenza coniugale, in favore di affinché vi abitasse con il figlio Controparte_1 [...]
, come, d'altra parte, già disposto nella separazione consensuale omologata dal CP_2
Tribunale di Massa mediante decreto del 7.11.2018 (R.G. 2158/2018).
Nel corso dell'udienza svoltasi dinanzi al Presidente del Tribunale in data 19.11.2021,
inizialmente ha dichiarato di non abitare più presso l'immobile già adibito a CP_2
residenza familiare, in cui era rimasto solo il padre né di abitare più con Parte_1
la madre (“non abito con mia madre”), ma di essersi stabilito presso l'abitazione della nonna paterna, sita nella medesima via Del Parmignola e confinante con l'abitazione familiare (posta “sotto la casa dove sta mio padre”). Poco dopo, ha richiesto la riapertura del verbale di udienza e modificato parzialmente il narrato, riferendo che: “in effetti ora abito con mia madre dopo che sono stato costretto a lasciare la casa di via parmignola 107, quella di sotto, dopo che sono successi degli spiacevoli episodi con mia zia paterna, comproprietaria di quella casa (…). Dopo questo episodio sono stato una decina di giorni presso la mia nonna materna, e poi mi sono spostato presso mia madre, che abita a Massa con il suo compagno. Preciso inoltre che a volte io e mia mamma ci spostiamo presso la mia nonna materna”.
In merito, nell'ordinanza presidenziale a suo tempo adottata è stato dato conto di come il figlio maggiorenne si fosse già allontanato dalla casa adibita a residenza familiare per stabilirsi, come da lui stesso dichiarato all'udienza del 18.11.2021, presso l'abitazione della nonna paterna ubicata nella medesima via Del Parmignola al piano inferiore rispetto all'abitazione di che trattasi e che l'assegnazione in favore della sig.ra rispondesse “all'esigenza di consentire a quest'ultima di assicurare al figlio un'adeguata CP_1
assistenza morale e materiale che può derivare solo da una minima stabilità di vita”.
Sennonché, dalle risultanze in atti emerge quale dato pacifico come, allo stato attuale, la sig.ra abbia fissato la propria residenza in Carrara, via Agricola n. 19, CP_1
unitamente al compagno, con il quale mantiene una relazione sentimentale continuativa pagina 8 di 20 dall'anno 2020, mentre il figlio si sia stabilito in Massa via Castagnara n. 205, a decorrere dal 19.10.2023, ed ivi conviva con la propria compagna.
Segnatamente, il certificato cumulativo completo rilasciato dall'Ufficiale di anagrafe del
Comune di Massa attesta che la sig.ra è stata residente in [...]
delle Carre n. 23 (MS) a decorrere dal 19.10.2020 con il compagno (v. Persona_2
doc. 4 ricorrente). Sennonché, in seguito all'emissione dei provvedimenti presidenziali, nonostante l'assegnazione della casa familiare in favore della sig.ra il certificato CP_1
di residenza e di stato di famiglia rilasciato dall'Ufficiale di anagrafe del Comune di
Carrara, attesta la residente di quest'ultima in via Agricola n. 19 (MS) unitamente compagno (v. docc. 23 e 28 ricorrente). L'immobile di specie sito in Carrara via
Agricola n. 19 (MS), presso cui risulta registrata la famiglia anagrafica composta dai sig.ri e è stato acquistato dalla resistente mediante atto pubblico del Per_2 CP_1
25.01.2022, rep. n. 4562, come emerso dalla visura catastale rilasciata dall'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Massa Carrara in atti (v. doc. 22 ricorrente).
Concordemente, dall'articolo di giornale pubblicato su “Il Tirreno” in data 6.5.2022, contenente l'intervista rilasciata dalla sig.ra in occasione della sua candidatura CP_1
alle elezioni comunali nella lista civica di la stessa risulta aver Controparte_3
riferito che: “ho sempre vissuto a Marina di Carrara, ora a Fossola da poco tempo con il mio compagno, e ho già capito che la carenza di parcheggi (in via Agricola) è enorme” (v. documentazione allegata alla nota del 27.5.2022 del ricorrente). Sebbene in sede di interrogatorio formale svoltosi all'udienza del 16.01.2024, la resistente abbia negato di aver mai rilasciato tale intervista, alcun riscontro di una richiesta di rettifica dell'articolo
è stato prodotto.
Ulteriori elementi a supporto della ricostruzione del ricorrente emergono dalle deposizioni di compagna del sig. escussa all'udienza Testimone_1 Parte_1
del 23.10.2023 (“la non ha mai abitato in Via del Parmignolo n 107, non l'ho mai vista;
CP_1
pagina 9 di 20 conviveva”), e di , cugino del ricorrente, escusso all'udienza CP_2 Testimone_2
dell'11.03.2024 (“non ho più visto la da mio cugino dal periodo del Covid, non ricordo con CP_1
precisione da quando”).
Contraddittoria appare, invece, la testimonianza di compagna di Persona_1
dalla fine del 2021, in quanto la stessa inizialmente avrebbe riferito che la CP_2
ha iniziato convivenza con il signor da giugno 2020”, per poi negare poco dopo CP_1 Per_2
tale circostanza in quanto “dal 2022 la vive a casa con il figlio via Parmignola n 107 CP_1
mentre il viveva a casa propria”. Per_2
E tuttavia, è lo stesso compagno della resistente, escusso all'udienza Persona_2
del 29.01.2024, a riferire che la convivenza con la sig.ra sarebbe comunque CP_1
iniziata poco prima dell'estate del 2023, di talché appare pacifica – ad oggi – la cessazione della coabitazione tra la sig.ra e il figlio . CP_1
Tale dato è corroborato dalla lettera raccomandata del 6.6.2023 con cui i sig.ri ed hanno rilasciato l'immobile familiare sito in via del Controparte_1 CP_2
Parmignola n. 107 in favore del proprietario mediante consegna delle Parte_1
chiavi, a causa di asseriti comportamenti molesti posti in essere dal ricorrente (v. documentazione allegata alle note del 19.06.2023 e 20.07.2023 del ricorrente). A tal proposito, a dispetto di quanto asserito dalla parte resistente e dal figlio, non vi è alcuna prova che detta scelta sia stata indotta dal comportamento molesto posto in essere dal sig. . Pt_1
Alla luce dell'art. 337-sexies c.c. sopra richiamato, deve concludersi come la sig.ra avendo cessato di abitare stabilmente presso la casa familiare e avendo iniziato CP_1
una convivenza more uxorio con il compagno abbia perso il diritto al Persona_3
godimento dell'abitazione familiare a suo tempo disposta in suo favore, non essendo la stessa neppure più abitata dal figlio.
pagina 10 di 20 In particolare, per quanto attiene alla posizione del figlio maggiorenne CP_2
(nato il [...] a [...]) alcuni dei testimoni escussi nel presente procedimento hanno rilevato come lo stesso si sia inizialmente trattenuto presso l'immobile adibito a casa familiare con la compagna (v. deposizioni di , Persona_1 Testimone_2
cugino del ricorrente escusso all'udienza dell'11.03.2024, e di Testimone_1
compagna del ricorrente escussa all'udienza del 23.10.2024), come emergerebbe anche da un post pubblicato in data 25.04.2022 sul social network Instagram dalla sig.ra
(la quale ha riconosciuto la paternità di tale profilo all'udienza Per_1
dell'11.03.2024) recante la frase “abbiamo fatto tutto, in fretta ma ne è valsa l pena, adesso viviamo assieme (…)” (v. documentazione allegata alla nota del 27.5.2022 ricorrente). Il sig. , attualmente, risulta aver spostato la propria residenza da via Del CP_2
Parmignola n. 107 sita in Carrara a via Castagnara n. 205 sita in Massa a decorrere dal
19.10.2023, presso il cui immobile coabita con la compagna (v. Persona_1
produzione documentale del 9.9.2024 del ricorrente).
Alcun legale sussiste, dunque, con la casa familiare anche per quanto riguarda il figlio.
In tale ottica, non sussiste l'esigenza di garantire ad la permanenza CP_2
nell'ambiente domestico in cui è cresciuto, consentendogli il mantenimento delle consuetudini di vita e delle relazioni sociali ivi radicate (cfr. Cass. civ. Sez. I n.
32151/2023).
Il Tribunale, pertanto, ritiene di revocare l'assegnazione in favore della sig.ra CP_1
della casa sita in Carrara via Del Parmignola n. 107 (MS) già adibita a residenza
[...]
familiare.
5. Venendo ora al contributo al mantenimento del figlio a carico del sig. CP_2
deve evidenziarsi che, in termini generali, l'art. 337-septies c.c. prevede la Parte_1
possibilità per il Tribunale di disporre, valutate le circostanze, la corresponsione di un assegno periodico anche in favore dei figli maggiorenni non indipendenti pagina 11 di 20 economicamente. A tal proposito, tuttavia, la Suprema Corte ha precisato che “l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente;
ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. Raggiunta la maggiore età, si presume
l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore;
ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova” (cfr. Cass. civ., Ord. n. 17183 del 14 agosto 2020. In senso conforme cfr.
Cass. civ., Sez. I, n. 27904 del 13 ottobre 2021, Cass. civ., Sez. I, Ord. n. 38366 del 3 dicembre 2021). Quanto alla legittimazione ad agire in giudizio ai fini del mantenimento del figlio maggiorenne, la Cassazione ha chiarito che la legittimazione del figlio concorre con quella del genitore convivente con il figlio maggiorenne di guisa che “i problemi determinati dalla coesistenza di entrambe le legittimazioni si risolvono sulla base dei principi dettati in tema di solidarietà attiva (…)” (cfr. Cass. civ. 17380\2020).
Nella fattispecie, dalla scheda anagrafico-professionale di rilasciata da Arti CP_2
– Agenzia Regionale Toscana per l'impiego, previa richiesta di accesso agli atti avanzata ai sensi dell'art. 22 legge 241/1990 dal ricorrente, è emerso come lo stesso abbia conseguito il diploma di scuola superiore nell'anno 2019 presso l'Istituto Professionale
Alberghiero “G. Minuto” e, successivamente, abbia svolto le seguenti attività lavorative:
i) impiego quale aiuto cuoco di ristorante presso La Maison sul Mare s.a.s. di CP_4
dal 8.6.2021 al 30.9.2021 con contratto stagionale a tempo determinato e
[...]
parziale; ii) impiego quale aiuto cuoco di ristorante presso Maristella s.r.l. dal
13.06.2022 al 14.07.2022 con contratto di lavoro stagionale a tempo determinato;
iii)
pagina 12 di 20 impiego quale cuoco pizzaiolo presso NO AN 1 di Mainetti LI TT &
C. s.a.s. dal 25.06.2022 al 26.06.2022 con contratto di lavoro a tempo determinato stagionale;
iv) impiego quale manovale all'assemblaggio meccanico presso Randstand dal 19.7.2022 al 9.9.2022 con contratto di lavoro a tempo determinato;
v) CP_5
impiego quale sinterizzatore presso D.Wire s.r.l. dal 27.10.2022 al 10.11.2022 con contratto di lavoro a tempo determinato;
vi) impiego quale cuoco in alberghi e ristoranti presso Randstand IA s.p.a. dal 17.03.2023 al 24.03.2023 con contratto di lavoro a tempo determinato;
vii) impiego presso IV & RD s.p.a. dal
17.04.2023 al 30.06.2023 con contratto di lavoro a tempo determinato (v. docc. nn. 41-
42 ricorrente e nota di deposito del 15.6.2023).
In atti, sono altresì documentate le certificazioni uniche per i redditi da lavoro dipendente percepiti dal sig. negli anni 2021 e 2022 (segnatamente, C.U. CP_2
2022 redatta dall'INPS per € 436,64; C.U. 2022 presentata da La Maison Sul Mare per €
3.295,80; C.U. 2023 presentata da D. Wire s.r.l. per € 844,07; C.U. 2023 presentata dall'INPS per € 354,77; C.U. 2023 presentata da Maristella s.r.l. per € 1.300,10; C.U.
2023 presentata dall'INAIL per € 816,48; C.U. 2023 presentata da NO AN per €
55,07; C.U. 2023 presentata da DS IA per € 3.161,54 – v. documentazione allegata alle note scritte autorizzate in funzione di sostituzione all'udienza del
02.03.2023 e la nota di deposito del 15.6.2023).
Dalle risultanze documentali emerge dunque come, dopo il conseguimento del diploma presso l'istituto alberghiero nel 2019, abbia interrotto il percorso di studi universitari, scegliendo, piuttosto, di entrare nel mondo del lavoro sin dall'anno 2021.
Le numerose attività lavorative svolte da in qualità principalmente di cuoco CP_2
o aiuto cuoco, seppur a tempo determinato, indicano ad oggi la piena capacità dello stesso di reperire un'autonoma collocazione lavorativa sul mercato che appare, altresì, conforme all'istruzione ricevuta.
pagina 13 di 20 Il lasso temporale intercorso tra la prima occupazione di nell'anno 2021, nonché
l'assenza di percorsi di studio o specializzazione professionale o tecnica ancora in corso, escludono il diritto del figlio all'erogazione di un assegno di mantenimento a carico dei genitori. In tale senso, vale richiamare il condivisibile orientamento di legittimità secondo cui: “il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza a una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione mera dell'obbligo di mantenimento del genitore, quasi che questo sia destinato ad andare avanti per sempre. Egli deve far fronte al suo stato attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito. Resta ferma solo l'obbligazione alimentare, da azionarsi nell'ambito familiare per supplire a ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso” (cfr.
Cass. civ. sez. I n. 29264/2022).
In definitiva, non sussistono i presupposti per confermare, a far data della presente pronuncia, l'obbligo a carico del sig. di contribuire al mantenimento del Parte_1
figlio maggiorenne , essendo ormai trascorso un adeguato lasso di tempo CP_2
dal momento del suo inserimento nel mondo del lavoro.
6. Per quanto attiene, invece, alla richiesta di assegno divorzile avanzata dalla sig.ra giova preliminarmente dare conto della disciplina sottesa a tale Controparte_1
istituto, che nel tempo ha subito sensibili mutamenti.
In particolare, l'erogazione dell'assegno divorzile in favore del coniuge richiedente, ai sensi dell'art. 5 comma 6 della Legge n. 898/1970, trova fondamento nella definitiva cessazione del rapporto coniugale e, in seguito al progressivo abbandono del criterio del
“tenore di vita” secondo cui l'assegno era stabilito in favore del coniuge economicamente più debole al fine di consentirgli di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, risponde, oggi, alla duplice funzione assistenziale e pagina 14 di 20 perequativa-compensativa,. Segnatamente, la Cassazione, in seguito alla pronuncia n.
18287/2018, ha costantemente ribadito come l'assegno divorzile sia uno strumento non soltanto assistenziale, volto ad assicurare un sostegno alla persona impossibilitata a procurarsi sufficienti mezzi per vivere, ma anche finalizzato a riequilibrare e a compensare le posizioni dei coniugi, in accordo al principio di solidarietà post- coniugale, tenendo conto dell'apporto che ciascuno di essi ha dato allo svolgimento della vita matrimoniale. Il diritto all'assegno divorzile è infatti subordinato ad una valutazione rimessa all'autorità giudiziaria, il cui giudizio dovrà essere espresso alla luce di una comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
E tuttavia, nella peculiare ipotesi in cui il coniuge richiedente abbia instaurato una nuova convivenza more uxorio, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “L'inizio da parte dell'ex coniuge di una nuova e stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non comporta necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa. In caso di nuova convivenza, va dunque anzitutto giudizialmente accertato, nel corso del giudizio relativo alle statuizioni patrimoniali conseguenti al divorzio, il fatto della nuova convivenza, il suo carattere di stabilità e dovrà esserne stabilita la decorrenza iniziale” (cfr. Cass. civ. Sez. I n. 8277/2023. In senso conforme cfr. ex multiis Cass. civ. n. 5510/2023, Cass. civ. n. 2684/2023, Cass. civ. n. 5447/2022).
Ciò posto, è opinione del Collegio che nella vicenda che ne occupa non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda avanzata dalla sig.ra CP_1
pagina 15 di 20 Preliminarmente, occorre chiarire che, alla luce di quanto sopra evidenziato, risulta provata la convivenza tra la sig.ra e il compagno con cui CP_1 Persona_2
intrattiene una relazione sentimentale duratura dall'anno 2020. Tra i predetti è stata instaurata una convivenza, almeno a partire dal periodo di giugno 2023 presso l'abitazione sita in Carrara via Agricola n. 19, sebbene sia verosimile che l'inizio della vita in comune presso altra abitazione risulti risalente financo ad un momento antecedente. Orbene, il progetto di vita instaurato tra la sig.ra e il sig. CP_1 Per_2
dimostrato dall'esistenza di uno stabile rapporto di coabitazione, vale ad escludere il riconoscimento della componente assistenziale dell'assegno divorzile, attesa la ricostituzione di quei doveri di assistenza morale e materiale che scaturiscono, oggi, dalla nuova convivenza more uxorio. In tal senso depongono anche le dichiarazioni testimoniali del sig. il quale, escusso all'udienza del 29.01.2024, ha Persona_2
riferito che: “quando non riusciva a far fronte alle esigenze del figlio le ho dato anche io CP_1
una mano dal punto di vista economico”.
Per quanto attiene, invece, alla componente perequativa-compensativa, deve rilevarsi come non sussista in atti alcuna prova né della significativa disparità economico- patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo matrimoniale né di eventuali occasioni professionali-reddituali a cui la sig.ra avrebbe rinunciato al fine di CP_1
contribuire ai bisogni della famiglia.
Per quanto attiene al primo profilo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che:
“L'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per
pagina 16 di 20 un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive” (cfr. Cass. civ. Sez. I n.
26520/2024).
Dalle risultanze probatorie in atti è emerso come il sig. sia dipendente Parte_1
del dall'anno 2014, mentre la sig.ra sia Parte_2 Controparte_1
infermiera presso l'Azienda con contratto a tempo Parte_3
indeterminato a partire dall'anno 1999. Dalle certificazioni uniche riferite all'attività lavorativa del sig. , sono emersi per l'anno 2018, redditi da lavoro dipendente Pt_1
pari ad € 20.489,41, per l'anno 2019 pari ad € 20.866,95, per l'anno 2020 pari ad €
16.442,44 (v. doc. 11, 11b, 11c ricorrente). Il datore di lavoro ha dichiarato che la retribuzione lorda mensile del sig. ammonta ad € 1.892,49, comprensivi di Pt_1
liquidazione mensile dei ratei di tredicesima e quattordicesima (v. doc. 6 allegato dalla resistente alla nota del 4.5.2022). Le buste paga di marzo 2020, aprile 2020, maggio
2020 attestano una retribuzione di fatto pari ad € 1.578.81, mentre quelle di gennaio
2021 e febbraio 2021 attestano una retribuzione di fatto pari ad € 1.611,86 (v. doc. 15 ricorrente). Invece, dalla busta paga percepita dalla sig.ra nel settembre 2021 CP_1
risulta erogata una retribuzione mensile netta pari ad € 1.444,09 (v. doc. 15 resistente).
Deve quindi escludersi la sussistenza di un rilevante squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti.
In secondo luogo, e la madre in sede di interrogatorio CP_2 Controparte_1
formale, si sono limitati a riferire - in termini assolutamente generici - che la sig.ra precedentemente impiegata presso il ristorante “Da Gero” sito in Marina di CP_1
Carrara, di proprietà del sig. avesse sacrificato tale attività lavorativa per Parte_1
accudire il figlio. Riferisce, sul punto, la resistente: “si è vero, per accudire mio figlio ho sempre chiesto permessi di lavoro”. Si tratta, ad ogni modo, dell'esercizio di un diritto riconosciuto dall'ordinamento proprio per tutelare la maternità del lavoratore, mentre nessuna prova
è stata fornita in termini specifici circa le effettive occasioni professionali rinunciate pagina 17 di 20 dalla sig.ra alla luce anche dell'impiego che la stessa riveste in qualità di CP_1
infermiera presso l'ASL Nord-Ovest dal 1999.
Non vi è idonea prova, infine, di quanto asserito negli atti difensivi di parte resistente, vale a dire dell'inadempimento del sig. circa obblighi di mantenimento gravanti Pt_1
verso il figlio ovvero del pagamento delle rate del mutuo intestato al sig. da Pt_1
parte della sig.ra che, secondo la prospettiva di quest'ultima, giustificherebbe la CP_1
disposizione dell'assegno divorzile in funzione perequativa/compensativa. E ben vero, anche a dispetto dell'infondatezza della tesi della rilevanza nella presente ottica
(considerato che, come detto, ben altri sono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile) dalla documentazione allegata da parte ricorrente (v. docc. 25 e
33) si evincono plurimi pagamenti operati dal sig. con causale “mantenimento figlio Pt_1
”, mentre, sebbene la sig.ra abbia a suo tempo assunto la qualifica di CP_1
garante fideiussore nel contratto di mutuo con costituzione di ipoteca del 28.02.2006, non vi è alcuna prova di asseriti pagamenti effettuati dalla stessa, dovendosi considerare inoltre che, a decorrere dal 17.03.2021, la sig.ra è stata sostituita nella sua CP_1
qualità di garante di detto contratto dalla sig.ra (v. doc. 27 Testimone_1
ricorrente).
In conclusione, la domanda avanzata dalla resistente avente ad oggetto il conseguimento di un importo a titolo di assegno divorzile risulta destituita di fondamento, non apparendo necessaria una specifica pronuncia in ordine alla decorrenza degli effetti della statuizione, posto che in via provvisoria ed urgente non è stato disposto alcunché in tal senso.
7. Da ultimo, la resistente ha proposto domanda di addebito a carico del sig. Pt_1
della cessazione degli effetti civili del matrimonio, a fronte dell'asserita violazione da parte dello stesso dei doveri nascenti dal matrimonio nei confronti del figlio e dell'obbligo di mantenimento previsto dall'omologa della separazione consensuale.
pagina 18 di 20 La domanda è manifestamente inammissibile, non essendo previsto nel nostro ordinamento un simile istituto con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimanendo applicabile l'addebito nel solo procedimento di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 co. 2 c.c..
8. Le spese del procedimento seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, in ragione dei parametri di cui al DM 55\2014, tenuto conto della natura, della complessità e del valore indeterminato della lite, dell'attività svolta e del pregio della stessa, queste si quantificano in € 7.616,10 per compensi oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive. Deve essere disposta la considerazione di 1\3 in considerazione della concorde posizione dei coniugi in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Non sussistono i presupposti ex art. 96
c.p.c. dal momento che alcuna parte risulta aver agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave o in guisa tale da abusare dello strumento processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, nella composizione collegiale di cui in premessa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda proposta da avente ad oggetto Controparte_1
l'addebito a carico di della cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio;
2) rigetta la domanda di mantenimento avanzata da nei confronti Controparte_1
del sig. Parte_1
3) rigetta la domanda avanzata da avente ad oggetto l'assegnazione Controparte_1
della casa familiare sita in Carrara, via del Parmignola n. 107 (MS);
4) rigetta la domanda avente ad oggetto la condanna in capo a Parte_1
dell'obbligo di corrispondere una somma a titolo di contributo al mantenimento del pagina 19 di 20 figlio maggiorenne , con decorrenza degli effetti al momento della pubblicazione della decisione;
5) compensa per 1\3 le spese del giudizio e per l'effetto condanna Controparte_1
ed , in solido tra loro, a rifondere a le spese di lite del CP_2 Parte_1
presente giudizio che – all'esito della compensazione – si quantificano in € 5.077,40 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive.
6) manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 15.04.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Ilario Ottobrino dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
Alla stesura del presente provvedimento ha collaborato la dott.ssa Virginia Badano in qualità di addetta all'Ufficio per il processo.
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