Sentenza 18 giugno 1973
Massime • 5
Nelle espropriazioni per opere previste dal piano regolatore di Roma, il quarto comma dell'art 4 della legge 24 marzo 1932 n 355, che commisura l'indennita dovuta per aree destinate a strade o spazi pubblici al puro valore venale, indipendentemente dalla edificabilita, non puo essere applicato quando l'espropriazione colpisce edifici gia esistenti in dette aree. In tal caso,anche se l'opera pubblica sia costituita da strade o spazi pubblici, il valore del bene espropriato deve essere accertato a norma del primo comma dello stesso articolo, cioe in base alla media tra il valore venale e quello dell'imponibile catastale capitalizzato. Pertanto, il quarto comma si applica all'espropriazione di aree prive di costruzioni, ad eccezione di quelle comprese nel perimetro del piano regolatore del 1909 e non destinate a strade, piazze o spazi pubblici a norma del quinto comma dell'articolo. ( V 1401/72; 143/67, mass n 325845; 2910/63; 1973/61; 3321/59).*
Per determinare i limiti della cessione gratuita di aree di cui allo art 6 legge 24 marzo 1932 n 355 sul piano regolatore di Roma, deve aversi riguardo alla situazione esistente al momento dell'approvazione del piano particolareggiato, determinando questo, a carico dei beni compresi nel piano, vincoli che rimangono insensibili tanto ai successivi frazionamenti della superficie totale operati dai privati e comportanti modificazioni del rapporto proporzionale tra parte esproprianda e parte restante, quanto al modo e ai tempi di attuazione del piano da parte dell'ente procedente.*
Quando l'espropriazione per l'attuazione di opere previste dal piano regolatore di Roma ha per oggetto una costruzione, le caratteristiche strutturali particolarmente modeste di essa, l'eventuale Mancanza della dichiarazione di abitabilita e la impossibilita di riedificazione in caso di demolizione possono influire in Sede di valutazione dello ammontare dell'indennita ma non sul criterio legale da adottare per la sua Determinazione.*
Quando, nei confronti di uno stesso proprietario, l'attuazione del piano particolareggiato avviene con piu decreti di espropriazione, il rapporto proporzionale fra superficie espropriate e superficie restante, previsto dall'art 6 della legge 24 marzo 1932 n 355 sul piano regolatore di Roma ai fini della cessione gratuita di aree al comune, va determinato sulla base di tutti i decreti complessivamente; e dall'ultimo di essi decorrono i termini di impugnativa anche per le statuizioni parziali contenuti in quelli precedenti.*
In tema di espropriazione per l'attuazione del piano regolatore di Roma, concernente un terreno con costruzione, sito al di fuori del perimetro del piano regolatore del 1909, il criterio di valutazione previsto per gli edifici vale solo per la zona su cui insiste la costruzione e per la parte di terreno accessoria ad essa, mentre si applica il criterio previsto per i terreni quanto alla restante parte del fondo.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/06/1973, n. 1784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1784 |
| Data del deposito : | 18 giugno 1973 |
Testo completo
Nelle espropriazioni per opere previste dal piano regolatore di Roma, il quarto comma dell'art 4 della legge 24 marzo 1932 n 355, che commisura l'indennita dovuta per aree destinate a strade o spazi pubblici al puro valore venale, indipendentemente dalla edificabilita, non puo essere applicato quando l'espropriazione colpisce edifici gia esistenti in dette aree. In tal caso,anche se l'opera pubblica sia costituita da strade o spazi pubblici, il valore del bene espropriato deve essere accertato a norma del primo comma dello stesso articolo, cioe in base alla media tra il valore venale e quello dell'imponibile catastale capitalizzato. Pertanto, il quarto comma si applica all'espropriazione di aree prive di costruzioni, ad eccezione di quelle comprese nel perimetro del piano regolatore del 1909 e non destinate a strade, piazze o spazi pubblici a norma del quinto comma dell'articolo. ( V 1401/72; 143/67, mass n 325845; 2910/63; 1973/61; 3321/59).*