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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 03/02/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 424/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Iride Mura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 424 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliati in Tortolì nella Via Eleonora D'Arborea 14/A presso lo studio dell'Avv.
Daniela Poloni, rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Vittoria Carta, in virtù di procura resa a margine dell'atto di citazione attori contro
(C.F. ), , , Controparte_1 C.F._4 CP_2 CP_3
, EREDI E/O AVENTI CAUSA FU Controparte_4 Controparte_5
Per_1
convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione, previo accertamento dei fatti così come narrati nell'espositiva: a) accertare e dichiarare che gli attori, come sopra identificati sono gli unici ed esclusivi proprietari per usucapione dell'immobile per cui è causa, in Comune di Perdasdefogu alla Via E.
Lussu, 2 (già Via S. Satta nr. 55 – doc. 3) confinante per un lato con la predetta Via Lussu, altro lato con proprietà e/o aventi causa;
altro lato con proprietà e/o Persona_2 Parte_3
aventi causa, e altro lato con proprietà e/o aventi causa;
censito all'NCEU del predetto Parte_4
Comune al fg. 16 mapp. 805 sub. 3 categoria A/2 e rendita catastale 433,82 nr. 8 vani - (doc. 4), composta da seminterrato con locale di sgombero e legnaia, piano terra composto da un locale cantina/garage e appartamento al piano primo, come rappresentato nell'elaborato planimetrico e nella pratica di accatastamento (doc. 6) e nei documenti fotografici;
b) con il rimborso delle spese processuali in caso d'ingiustificata resistenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione datato 21.1.2020, notificato nelle forme e nei termini di legge ai convenuti indicati in epigrafe e ai loro eventuali eredi per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., giusta autorizzazione del Tribunale di Lanusei concessa con decreto del 18.6.2021, vista la somma obiettiva difficoltà della notificazione dell'atto introduttivo secondo le regole ordinarie nei confronti di fu e degli eventuali eredi e aventi causa, dovuta all'assenza di dati CP_5 Per_1 anagrafici esaustivi, validi all'identificazione, ad eccezione degli altri convenuti, nei confronti dei quali la notificazione è avvenuta nelle forme ordinarie, gli attori, , e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio davanti l'intestato Tribunale tutti i soggetti indicati Parte_3
in epigrafe chiedendo che venisse accertato e dichiarato in loro favore, ai sensi dell'art. 1146, I c.c.,
e 1158 c.c., l'intervenuto acquisto per usucapione dell'immobile - fabbricato e area cortilizia di pertinenza – sito in Perdasdefogu, composto da un appartamento al primo piano, da una cantina/garage al piano terra e da un locale di sgombero/legnaia al seminterrato, censito al NCEU del Comune di Perdasdefogu al foglio 16 mappale 805 sub. 3, categoria A/2 e rendita catastale
433,82, consistenza 8 vani.
A fondamento della domanda di usucapione, gli attori hanno esposto che il loro dante causa,
, nel 1980 aveva realizzato il fabbricato come sopra individuato, confinante per un Persona_3
lato con la via E. Lussu, un altro lato con la proprietà e/o aventi causa, un altro lato Persona_2
con la proprietà e/o aventi causa e un altro lato con proprietà e/o aventi Parte_3 Parte_4 causa, nel quale vi ha abitato stabilmente per oltre vent'anni fino alla morte, eseguendo dei lavori di manutenzione, quali la tinteggiatura interna dell'appartamento posto al primo piano nel quale abitava, utilizzando il piano terra per il ricovero dei camion impiegati per la sua attività e per il deposito di attrezzi, oltre al locale di sgombero sito al piano seminterrato per il ricovero della legna, occupandosi anche della pulizia e cura dell'area cortilizia posta sul retro del fabbricato.
Pag. 2 di 8 Gli attori hanno dedotto che gli atti di possesso si sono altresì estrinsecati nella richiesta delle concessioni edilizie e autorizzazioni amministrative per la realizzazione del fabbricato, nonché nel provvedere a conferire incarico per l'accatastamento al NCEU del già menzionato fabbricato e provvedendo al pagamento delle utenze domestiche e delle imposte.
Hanno ancora allegato che il possesso è proseguito, ai sensi dell'art. 1146 c.c., in capo ai medesimi che hanno provveduto a presentare la denuncia di successione del proprio dante causa, alla volturazione catastale dell'immobile, al pagamento delle utenze;
successivamente al decesso di e fino ad oggi, hanno provveduto ad arieggiare l'appartamento, ad eseguire la Persona_3 manutenzione ordinaria del fabbricato, a pulire e curare l'area cortilizia situata sul retro del fabbricato.
Gli attori hanno concluso che è loro interesse ottenere l'accertamento giudiziale dell'acquisto della proprietà di detto immobile in forza di usucapione, unendo il loro possesso a quello del loro dante causa ai sensi dell'art. 1146, I comma, c.c., al fine di poter disporre di un titolo valido a tutti gli effetti.
Il contraddittorio è stato instaurato partendo dall'individuazione degli intestatari catastali del terreno sul quale è stato edificato l'immobile de quo, i quali, ove ancora in vita, sono stati citati in giudizio, mentre, ove defunti, sono stati citati coloro che, sulla base dei certificati di stato di famiglia storico rilasciati dagli Ufficiali d'Anagrafe dei competenti Comuni e secondo l'id quod plerumque accidit, hanno assunto la qualità di eredi dei predetti e quindi di controinteressati rispetto alla domanda di usucapione oggetto del presente giudizio (art. 102 c.p.c.).
Relativamente all'intestatario catastale fu , per il quale non è stato CP_5 Per_1 possibile reperire alcun certificato, a causa dell'assenza dei dati anagrafici che potessero rendere certa l'identità, la notificazione dell'atto introduttivo è stata eseguita, anche in rinnovazione, ai sensi dell'art. 150 c.p.c..
Dalle ispezioni ipotecarie allegate, coprenti l'arco dell'ultimo ventennio e prodotte per gli immobili che hanno originato quelli oggetto di domanda sono emerse le seguenti formalità:
- NCT Foglio 16 particella 818 trascrizione del 22.03.2006, registro particolare 1837, registro generale 2747, relativa a sentenza di acquisto per usucapione a favore di , ritualmente CP_3
convenuto in giudizio;
- NCEU Foglio 16 mappale 805 sub. 3 trascrizione del 2.04.2013, registro particolare 3144, registro generale 3713, denuncia di successione a favore degli attori, contro con Persona_3 annotazione di intervenuta rinuncia all'eredità del fratello , ritualmente convenuto Controparte_4
in giudizio e dei nipoti e e trascrizione del 25.09.2013, registro Controparte_6 Controparte_7
particolare 7711, registro generale 9322, denuncia di successione a favore degli attori, contro
Pag. 3 di 8 , con annotazione di intervenuta rinuncia all'eredità del fratello , Persona_3 Controparte_4
ritualmente convenuto in giudizio e dei nipoti e;
Controparte_6 Controparte_7
- NCEU Foglio 16 particella 825 e NCEU Foglio 16 particella 825 sub. 1 e 2 trascrizione del
13.08.2004, registro particolare 6726, registro generale 9192, denuncia di successione a favore di
; ; e contro Persona_4 CP_8 CP_9 CP_10 Controparte_11
trascrizione del 17.05.2017 registro particolare 3833, registro generale 4854, compravendita a favore di e
contro
; ; Controparte_1 Persona_4 CP_8 CP_9 CP_10
con annotazione nr. 1006 del 8.11.2019 relativa alla cancellazione condizione sospensiva e
[...]
trascrizione del 29.04.2019, registro particolare 3270, registro generale 4152, sentenza di acquisto per usucapione a favore di , e Persona_4 CP_8 CP_9 CP_10
- NCEU Foglio 16 particella 825 sub. 3 trascrizione del 29.04.2019, registro particolare 3270, registro generale 4152, sentenza di acquisto di usucapione a favore di Persona_4 CP_8
, e
[...] CP_9 CP_10
Si deve, pertanto, ritenere che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato nei confronti dei convenuti citati, i quali, non essendosi costituiti in giudizio, nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di citazione, all'udienza prevista ai sensi dell'art. 183 c.p.c., sono stati dichiarati contumaci.
Ammessa ed espletata la prova testi articolata ed acquisita ulteriore documentazione, la causa, precisate le conclusioni con le note depositate per l'udienza del 15.02.2024, tenutasi con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo deposito da parte degli attori di note autorizzate, in data 24.1.2025, è stata trattenuta in decisione senza ulteriore dilazione avendo parte attrice rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda formulata da parte attrice è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
L'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario
- usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria della stessa contrapposta all'inerzia
Pag. 4 di 8 del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015
n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibihabendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
A tal proposito, non è inutile ricordare in diritto che l'azione giudiziale diretta all'accertamento della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione, comporta l'onere di fornire una rigorosa prova in ordine ai requisiti del possesso necessari ad usucapire, ovvero al possesso pacifico, incontestato e continuativo ed ultraventennale del bene di cui si chiede il riconoscimento della proprietà esclusiva, tale da non lasciare perplessità di sorta in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto (Cass. Civ.
20508/2019).
Ciò posto, si osserva che ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa. Pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto, ma con riferimento alla specifica destinazione economica ed alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare (cfr., Cass., 25922/05; Cass.,
4807/92).
Invero, nel caso di specie, ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge per l'intervenuto acquisto di proprietà ad usucapionem del bene immobile de quo in favore di parte attrice, ovvero
l'animus rem sibihabendi, inteso come l'esercizio del possesso -continuo, non interrotto e non viziato da violenza o clandestinità- dell'usucapiente con l'animo che la cosa sia propria e il decorso del tempo di almeno anni venti.
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
Pag. 5 di 8 È inoltre possibile, nel determinare il tempo dell'usucapione, applicare le regole della successione al possesso, consistente nella possibilità, per il possessore usucapiente, di aggiungere al proprio il tempo del possesso sul medesimo bene del suo dante causa, secondo l'art. 1146, comma 1, c.c., posto il fatto che il possesso continua nell'erede a far data dall'apertura della successione.
Tanto premesso in diritto, si rileva che l'affermazione - resa da parte attrice - circa l'esercizio sugli immobili in questione di un possesso continuativo, ininterrotto, pacifico e pubblico, debba essere ritenuta fondata e provata alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso della espletata istruttoria.
I testi escussi, e tutti compaesani e vicini di casa, Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
hanno confermato pienamente gli assunti attorei ed in particolare il possesso ultraventennale dell'immobile in oggetto da parte di , quantomeno dal 1969/1970, quando furono Persona_3 iniziati i lavori di costruzione dell'immobile (dichiarazione teste resa all'udienza del Testimone_3
12.10.2023).
I testi hanno saputo riferire sulla consistenza dell'immobile che risulta composto da tre piani: un piano seminterrato, adibito a deposito per la legna e attrezzatura varia;
un piano terra, dell'altezza di
4 metri, utilizzato come garage, dove il era solito ricoverare i mezzi pesanti (camion e Per_3
ruspa) in quanto era titolare di una ditta di movimento terra e un piano primo dove si trova l'appartamento, composto dalla cucina, quattro camere da letto, un bagno e uno sgabuzzino.
All'ingresso vi sono due aiuole e una pianta di limone;
i testi hanno specificato che nell'area cortilizia, situata nel retro dell'abitazione, coltivava un piccolo orto, il teste Persona_3
in merito ha riferito di avergli fresato il terreno utilizzando il trattore. I testi hanno detto che Per_4
si curava anche terreno, ripulendolo periodicamente da sterpaglie ed erbacce Persona_3
anche quale presidio antincendio.
È emerso dalla prova testimoniale che il aveva provveduto all'intonaco esterno Per_3 dell'immobile, tranne il garage che si trova ancora allo stato grezzo, alla sostituzione delle serrande perché erano state rovinate dal vento, oltre a posizionare la tela catramata nel solaio per evitare le infiltrazioni.
Dopo il decesso di l'immobile viene utilizzato dai fratelli, odierni attori - in Persona_3
particolare da che risiede a Perdasdefogu - i quali provvedono ad aprire le finestre per Pt_1
arieggiare gli ambienti.
Anche i documenti offerti in comunicazione dagli attori ed in particolare il certificato di residenza storico di , il nulla osta del 31.12.1969 per eseguire lavori di nuova costruzione del Persona_3
fabbricato di civile abitazione, le ricevute del pagamento delle utenze elettriche (a far data dal 1987)
e di quelle idriche (dal, 1981) ne confortano gli assunti.
Pag. 6 di 8 Al possesso attuale degli attori deve essere, in applicazione dell'art. 1146, comma 1, cod. civ. unito il possesso già esercitato da loro dante causa a titolo universale;
pertanto, stante Persona_3 la successione nel possesso di quest'ultimo, in capo agli attori si è consolidato un possesso ininterrotto di oltre quarant'anni.
A tal proposito, occorre premettere che l'articolo 1146 c.c. disciplina la successione nel possesso e l'accessione del possesso consentendo all'erede ed al successore a titolo particolare di unire al proprio possesso quello esercitato dal dante causa, per goderne gli effetti ai fini dell'usucapione e della tutela possessoria. In base alla detta norma il possesso continua nell'erede con effetto automatico dall'apertura della successione o, nel caso di successione a titolo particolare, dal momento dell'immissione nel possesso della cosa trasferita.
Gli attori hanno dato la prova di essere eredi legittimi di , producendo il certificato Persona_3 storico di famiglia da cui risulta il rapporto di parentela, così assolvendo l'onere probatorio richiesto per l'applicazione dell'art. 1146, 1° co., c.c., in base al quale “il possesso continua nell'erede con effetto dell'apertura della successione”.
I testi hanno riferito con precisione l'ubicazione, la consistenza e i confini dell'immobile in esame, che hanno riconosciuto anche sulla base delle fotografie in atti esibite loro nel corso della prova.
Non c'è motivo di dubitare della attendibilità di tali testi, non essendo emerso che essi abbiano un interesse in ordine all'esito della lite e, altresì, alla stregua di elementi oggettivi, quali la precisione e la completezza della loro deposizione.
Va inoltre apprezzata - quale ulteriore elemento conferente e idoneo a supportare la domanda attorea - la condotta processuale dei convenuti che, in qualità di controinteressati all'accertamento richiesto dagli attori, sono rimasti contumaci e nulla hanno opposto ed eccepito a fronte delle deduzioni dei medesimi.
Conclusivamente, gli attori hanno quindi dato la prova, sia quanto al corpus che quanto all'animus possidendi– desumibile in via presuntiva dalla specifica attività materiale corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà – della signoria di fatto esercitata uti dominus, in via esclusiva, pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente, per oltre vent'anni, sull'immobile oggetto del presente giudizio.
Pertanto, sulla base delle prove orali assunte e della documentazione prodotta, deve ritenersi perfezionata a beneficio degli attori la fattispecie acquisitiva a titolo originario dell'unità immobiliare, come identificata nell'atto introduttivo, in virtù del possesso continuato per vent'anni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1146, I comma, e 1158 c.c.
L'accoglimento integrale della domanda attorea, consente dichiararsi non ripetibili le spese nei confronti dei convenuti che hanno scelto di non costituirsi.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I. accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ultraventennale, accoglie la domanda e dichiara nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 Pt_3
nato a [...] il [...] (C.F. ), proprietari pro
[...] C.F._3
indiviso dell'immobile identificato al catasto fabbricati del Comune di Perdasdefogu al Foglio 16 particella 805 sub. 3;
II. dichiara non ripetibili le spese nei confronti dei convenuti non costituitisi.
Cagliari-Lanusei, 1 febbraio 2025
Il Giudice
Iride Mura
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