TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 24/07/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 3086/25 R.V.G.
TRA
e , rappresentati e difesi rispettivamente il primo Parte_1 Parte_2 dall'avv. Liberatori Antonella e la seconda dall'avv. Silti Roberto giusta procure speciali alle liti allegate al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione consensuale di coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 11/6/25 le parti hanno chiesto a questo
Tribunale di omologare la loro separazione consensuale. A tal fine hanno esposto di avere contratto matrimonio con rito civile in GN ( FR ) il 28/10/15; che dalla loro unione è nata la figlia ( il 26/8/12 ); che nel tempo è venuta Per_1 meno la loro affectio coniugalis e di qui la loro decisione di separarsi consensualmente. Esponevano le loro rispettive condizioni economico- patrimoniali e formulavano le seguenti conclusioni congiunte in ordine alle condizioni della loro separazione: “1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto. 2)
La casa coniugale sita GN (03012- FR) Via Valcanello n. 1, viene assegnata alla signora Parte_2 la quale continuerà a coabitarvi con la figlia minore . 3) La responsabilità genitoriale verrà Persona_2 esercitata da entrambi i genitori, assumendo concordemente le decisioni di maggior interesse per la figlia nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
mentre per le decisioni su questioni Per_1 meramente ordinarie concernenti la minore, i genitori eserciteranno detta responsabilità separatamente, limitatamente ai tempi di permanenza dei figli presso di loro. 4) Il padre, compatibilmente con le esigenze scolastiche e di salute della minore e dei suoi turni di lavoro, avrà la facoltà di tenere con sé , nei Per_1 seguenti giorni: due pomeriggi a settimana da individuarsi nel martedì e giovedì e dalle ore 16 alle ore 19:30; i fine settimana saranno alternati tra i genitori pertanto il padre potrà tenere la minore dal sabato ore 10 alla domenica con riaccompagno presso l'abitazione familiare entro le ore 18.00. Nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé la minore per un periodo continuativo di 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi tra i coniugi nel rispetto del principio dell'alternanza in modo che la figlia possano trascorrere le vacanze estive con entrambi, da programmare/concordare entro la fine di maggio di ogni anno, salvo diverso accordo tra i coniugi.
Eventuali viaggi o spostamenti con i minori al seguito dovranno essere comunicati con congruo preavviso (di almeno 2 gg.) all'altro genitore. Per le vacanze natalizie la minore trascorrerà ad anni alterni il 24/12 con pernotto con un genitore ed il 25/12 con pernotto con l'altro genitore;
così alternati anche il 31 dicembre e 1 gennaio, pasqua e lunedì dell'Angelo alternando i periodi di festività tra i due genitori negli anni, salvo diverso accordo. Le festività del 1 novembre, 8 dicembre 25 aprile 1 maggio e 2 giugno, come da calendario scolastico, verranno suddivise ad anni alterni tra i genitori. I genitori, nel rispetto delle esigenze della minore e compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi potranno comunque concordare diverse e più congrue possibilità d'incontro/visita in relazione alle specifiche necessità del caso concreto e delle loro esigenze lavorative. 5) I ricorrenti mostrano, sin d'ora, la propria disponibilità alla collaborazione fattiva nell'educazione e nella gestione di tutte le questioni di vita quotidiana che coinvolgono i loro figli, nonché a tutte le esigenze logistiche che di volta in volta si presenteranno. 6) Il signor si impegna a versare mensilmente Parte_1 ed in via anticipata alla signora entro e non oltre il giorno 20, la somma complessiva di € Parte_2
220,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , da rivalutarsi annualmente in base agli Per_1 indici Istat dalla data della sottoscrizione dell'accordo, oltre il 50% delle spese straordinarie dei minori come da
Protocollo del Tribunale di Frosinone che le parti dichiarano di conoscere ed accettare e quivi da intendersi integralmente riportato e trascritto. 7) Il Sig. presta il consenso a ché la Sig.ra Parte_1 Pt_2 continui a riscuotere nella misura del 100% l'Assegno Unico Universale corrisposto mensilmente dall'Inps quale misura a sostegno delle famiglie ed in favore della figlia minore (attualmente ammonta ad € 250,00 mensile). 8) I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti per cui rinunciano ad ogni pretesa economica l'uno verso l'altro. 9) I coniugi manifestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o altro documento valido per l'espatrio anche relativo alla minore .”. Persona_2 I ricorrenti formulavano inoltre una rituale istanza di sostituzione dell'udienza di loro comparizione innanzi al Giudice relatore col deposito di note scritte e il
Giudice rel. col decreto del 30/6/25 disponeva in conformità, fissando a tal fine alle parti termine perentorio fino all'11/7/25.
Con le successive note congiunte ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 7/7/25 le parti dichiaravano “di confermare la propria volontà di ottenere la pronuncia di separazione personale consensuale alle condizioni esposte nel ricorso”.
Il Giudice rel. quindi, con ordinanza del 21/7/25 rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate, essendo stati rispettati i requisiti di forma stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologazione della separazione consensuale dei coniugi alle predette condizioni, che tra l'altro si appalesano idonee a perseguire il benessere morale e materiale della loro figlia minorenne . Persona_2
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni congiunte formulate dalle parti nel ricorso, sopratrascritte;
[...]
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di GN in relazione all'Atto n. 22, Parte I, anno 2015, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R. 396/00 e per le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, il 22/7/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 3086/25 R.V.G.
TRA
e , rappresentati e difesi rispettivamente il primo Parte_1 Parte_2 dall'avv. Liberatori Antonella e la seconda dall'avv. Silti Roberto giusta procure speciali alle liti allegate al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione consensuale di coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 11/6/25 le parti hanno chiesto a questo
Tribunale di omologare la loro separazione consensuale. A tal fine hanno esposto di avere contratto matrimonio con rito civile in GN ( FR ) il 28/10/15; che dalla loro unione è nata la figlia ( il 26/8/12 ); che nel tempo è venuta Per_1 meno la loro affectio coniugalis e di qui la loro decisione di separarsi consensualmente. Esponevano le loro rispettive condizioni economico- patrimoniali e formulavano le seguenti conclusioni congiunte in ordine alle condizioni della loro separazione: “1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto. 2)
La casa coniugale sita GN (03012- FR) Via Valcanello n. 1, viene assegnata alla signora Parte_2 la quale continuerà a coabitarvi con la figlia minore . 3) La responsabilità genitoriale verrà Persona_2 esercitata da entrambi i genitori, assumendo concordemente le decisioni di maggior interesse per la figlia nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
mentre per le decisioni su questioni Per_1 meramente ordinarie concernenti la minore, i genitori eserciteranno detta responsabilità separatamente, limitatamente ai tempi di permanenza dei figli presso di loro. 4) Il padre, compatibilmente con le esigenze scolastiche e di salute della minore e dei suoi turni di lavoro, avrà la facoltà di tenere con sé , nei Per_1 seguenti giorni: due pomeriggi a settimana da individuarsi nel martedì e giovedì e dalle ore 16 alle ore 19:30; i fine settimana saranno alternati tra i genitori pertanto il padre potrà tenere la minore dal sabato ore 10 alla domenica con riaccompagno presso l'abitazione familiare entro le ore 18.00. Nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé la minore per un periodo continuativo di 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi tra i coniugi nel rispetto del principio dell'alternanza in modo che la figlia possano trascorrere le vacanze estive con entrambi, da programmare/concordare entro la fine di maggio di ogni anno, salvo diverso accordo tra i coniugi.
Eventuali viaggi o spostamenti con i minori al seguito dovranno essere comunicati con congruo preavviso (di almeno 2 gg.) all'altro genitore. Per le vacanze natalizie la minore trascorrerà ad anni alterni il 24/12 con pernotto con un genitore ed il 25/12 con pernotto con l'altro genitore;
così alternati anche il 31 dicembre e 1 gennaio, pasqua e lunedì dell'Angelo alternando i periodi di festività tra i due genitori negli anni, salvo diverso accordo. Le festività del 1 novembre, 8 dicembre 25 aprile 1 maggio e 2 giugno, come da calendario scolastico, verranno suddivise ad anni alterni tra i genitori. I genitori, nel rispetto delle esigenze della minore e compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi potranno comunque concordare diverse e più congrue possibilità d'incontro/visita in relazione alle specifiche necessità del caso concreto e delle loro esigenze lavorative. 5) I ricorrenti mostrano, sin d'ora, la propria disponibilità alla collaborazione fattiva nell'educazione e nella gestione di tutte le questioni di vita quotidiana che coinvolgono i loro figli, nonché a tutte le esigenze logistiche che di volta in volta si presenteranno. 6) Il signor si impegna a versare mensilmente Parte_1 ed in via anticipata alla signora entro e non oltre il giorno 20, la somma complessiva di € Parte_2
220,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , da rivalutarsi annualmente in base agli Per_1 indici Istat dalla data della sottoscrizione dell'accordo, oltre il 50% delle spese straordinarie dei minori come da
Protocollo del Tribunale di Frosinone che le parti dichiarano di conoscere ed accettare e quivi da intendersi integralmente riportato e trascritto. 7) Il Sig. presta il consenso a ché la Sig.ra Parte_1 Pt_2 continui a riscuotere nella misura del 100% l'Assegno Unico Universale corrisposto mensilmente dall'Inps quale misura a sostegno delle famiglie ed in favore della figlia minore (attualmente ammonta ad € 250,00 mensile). 8) I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti per cui rinunciano ad ogni pretesa economica l'uno verso l'altro. 9) I coniugi manifestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o altro documento valido per l'espatrio anche relativo alla minore .”. Persona_2 I ricorrenti formulavano inoltre una rituale istanza di sostituzione dell'udienza di loro comparizione innanzi al Giudice relatore col deposito di note scritte e il
Giudice rel. col decreto del 30/6/25 disponeva in conformità, fissando a tal fine alle parti termine perentorio fino all'11/7/25.
Con le successive note congiunte ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 7/7/25 le parti dichiaravano “di confermare la propria volontà di ottenere la pronuncia di separazione personale consensuale alle condizioni esposte nel ricorso”.
Il Giudice rel. quindi, con ordinanza del 21/7/25 rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate, essendo stati rispettati i requisiti di forma stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologazione della separazione consensuale dei coniugi alle predette condizioni, che tra l'altro si appalesano idonee a perseguire il benessere morale e materiale della loro figlia minorenne . Persona_2
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni congiunte formulate dalle parti nel ricorso, sopratrascritte;
[...]
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di GN in relazione all'Atto n. 22, Parte I, anno 2015, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R. 396/00 e per le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, il 22/7/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )