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Sentenza 2 febbraio 2024
Sentenza 2 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/02/2024, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 294/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta dai Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Casaregola Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 294/2020 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Polcino (C.F.: ) per procura in calce all'atto di citazione in primo C.F._2
grado
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. E P.IVA: ), e per essa (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Parte_2
E P.IVA: ), in persona del l.r.p.t., quale mandataria di P.IVA_2 Parte_3
(c.f. e p.iva: ), quest'ultima a sua volta quale mandataria con
[...] P.IVA_3
rappresentanza di elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti Antonio Controparte_1
Romualdo Rabossi, Antonio Schiavone e Simone Tumino, suoi difensori nel giudizio di primo grado
- APPELLATA -
(C.F. E P.IVA: ) e per essa Controparte_2 P.IVA_4 Parte_3
(C.F. E P.IVA: ), in persona del procuratore quale
[...] P.IVA_3 Parte_4
cessionaria del credito precedentemente di rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1
Antonio Schiavone (C.F.: ), Simone Tumino (C.F.: C.F._3 C.F._4
ed (C.F.: ), per procura alle liti allegata alla comparsa di CP_3 C.F._5
costituzione in appello
-INTERVENIENTE -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1738/2019 del Tribunale di Napoli Nord
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 14.1.2020 ed iscritta a ruolo il 23.1.2020 proponeva Parte_1
gravame avverso la sentenza n. 1738/2019, con cui il Tribunale di Napoli, accogliendo parzialmente l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3474/2015, aveva revocato il monitorio, condannando esso opponente al pagamento della somma di euro 15.450,25, oltre interessi legali dal 15.12.2014 al soddisfo, compensando integralmente le spese di lite.
L'appellante concludeva nei seguenti termini: “Stante la illegittimità del D.I. n. 3474/2015 opposto,
per tutti i motivi già esposti in narrativa e disporne la revoca, e rilevata l'applicazione di tassi
usurai alla operazione di finanziamento descritta in narrativa, disporre la trasmissione degli atti
alla Procura della Repubblica affinché venga accertato il reato di cui all'Art. 644 C.P. ed in ogni
caso verificata l'illegittimità ed illeicità della condotta ex adverso tenuta, in riforma parziale della
sentenza impugnata, dichiarare altresì l'illegittimità del contratto posto a base del decreto opposto,
nonché la totale non debenza di somme per altri e diversi rapporti così come rappresentati nel
corpo del ricorso del D.I. opposto disconoscendo di essere debitore di alcuna somma a tale titolo.
In via meramente gradata, comunque, in riforma della sentenza impugnata, accertare la nullità dei tassi ex art. 117, con la conseguente applicazione del tasso sostitutivo così come richiesto nel capo
B dell'atto di opposizione, richiamato nel presente appello, ed in ulteriore subordine verificare
l'illegittimità delle somme richieste stante l'illegittima composizione degli interessi ex adverso
operata nel piano di ammortamento.
Riformando sul punto la sentenza di primo grado, con condanna di controparte alla refusione delle
di spese di lite tutte, di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario”.
L'appellata non si costituiva, benché ritualmente citata.
Si costituiva quale cessionaria del credito, chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_2
siccome inammissibile e infondato, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 4.11.2020 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni a quella del 19.10.2022, poi differita al 15.11.2023 e quindi al 10.1.2024.
All'udienza del 10.1.2024 nessuno compariva, per cui la causa veniva rinviata ex art. 309 c.p.c. al
17.1.2024, con relativa comunicazione alle parti.
All'udienza di rinvio, persistendo la mancata comparizione, la causa era riservata in decisione.
Va dichiarata la contumacia dell'appellata, siccome non costituita in giudizio nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione in appello.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio introdotto con citazione notificata nel 2016, si applica l'art. 181
comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L.
6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e, quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara la contumacia dell'appellata;
b) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
c) nulla per le spese di lite.
Napoli, 17 gennaio 2024
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Casaregola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta dai Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Casaregola Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 294/2020 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Polcino (C.F.: ) per procura in calce all'atto di citazione in primo C.F._2
grado
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. E P.IVA: ), e per essa (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Parte_2
E P.IVA: ), in persona del l.r.p.t., quale mandataria di P.IVA_2 Parte_3
(c.f. e p.iva: ), quest'ultima a sua volta quale mandataria con
[...] P.IVA_3
rappresentanza di elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti Antonio Controparte_1
Romualdo Rabossi, Antonio Schiavone e Simone Tumino, suoi difensori nel giudizio di primo grado
- APPELLATA -
(C.F. E P.IVA: ) e per essa Controparte_2 P.IVA_4 Parte_3
(C.F. E P.IVA: ), in persona del procuratore quale
[...] P.IVA_3 Parte_4
cessionaria del credito precedentemente di rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1
Antonio Schiavone (C.F.: ), Simone Tumino (C.F.: C.F._3 C.F._4
ed (C.F.: ), per procura alle liti allegata alla comparsa di CP_3 C.F._5
costituzione in appello
-INTERVENIENTE -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1738/2019 del Tribunale di Napoli Nord
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 14.1.2020 ed iscritta a ruolo il 23.1.2020 proponeva Parte_1
gravame avverso la sentenza n. 1738/2019, con cui il Tribunale di Napoli, accogliendo parzialmente l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3474/2015, aveva revocato il monitorio, condannando esso opponente al pagamento della somma di euro 15.450,25, oltre interessi legali dal 15.12.2014 al soddisfo, compensando integralmente le spese di lite.
L'appellante concludeva nei seguenti termini: “Stante la illegittimità del D.I. n. 3474/2015 opposto,
per tutti i motivi già esposti in narrativa e disporne la revoca, e rilevata l'applicazione di tassi
usurai alla operazione di finanziamento descritta in narrativa, disporre la trasmissione degli atti
alla Procura della Repubblica affinché venga accertato il reato di cui all'Art. 644 C.P. ed in ogni
caso verificata l'illegittimità ed illeicità della condotta ex adverso tenuta, in riforma parziale della
sentenza impugnata, dichiarare altresì l'illegittimità del contratto posto a base del decreto opposto,
nonché la totale non debenza di somme per altri e diversi rapporti così come rappresentati nel
corpo del ricorso del D.I. opposto disconoscendo di essere debitore di alcuna somma a tale titolo.
In via meramente gradata, comunque, in riforma della sentenza impugnata, accertare la nullità dei tassi ex art. 117, con la conseguente applicazione del tasso sostitutivo così come richiesto nel capo
B dell'atto di opposizione, richiamato nel presente appello, ed in ulteriore subordine verificare
l'illegittimità delle somme richieste stante l'illegittima composizione degli interessi ex adverso
operata nel piano di ammortamento.
Riformando sul punto la sentenza di primo grado, con condanna di controparte alla refusione delle
di spese di lite tutte, di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario”.
L'appellata non si costituiva, benché ritualmente citata.
Si costituiva quale cessionaria del credito, chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_2
siccome inammissibile e infondato, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 4.11.2020 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni a quella del 19.10.2022, poi differita al 15.11.2023 e quindi al 10.1.2024.
All'udienza del 10.1.2024 nessuno compariva, per cui la causa veniva rinviata ex art. 309 c.p.c. al
17.1.2024, con relativa comunicazione alle parti.
All'udienza di rinvio, persistendo la mancata comparizione, la causa era riservata in decisione.
Va dichiarata la contumacia dell'appellata, siccome non costituita in giudizio nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione in appello.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio introdotto con citazione notificata nel 2016, si applica l'art. 181
comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L.
6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e, quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara la contumacia dell'appellata;
b) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
c) nulla per le spese di lite.
Napoli, 17 gennaio 2024
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Casaregola