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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 16/06/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISTOIA
RGN. N. 2136/2024
Udienza del 12/06/2025.
Dinanzi a giudice, dott. Matteo Marini sono pervenute le note scritte in so- stituzione per la parte attrice appellante Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. ZANASI LUCA;
per le parti conve-
[...] nute appellate rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
GIAMMATTEI ALESSANDRO, e per ONtroparte_1 essa gli eredi di rappresentata e difesa dall'avv. TARANTINO RIC- CP_1
CARDO.
In esse le parti hanno proceduto alla precisazione delle proprie conclusioni.
Il giudice emette la sentenza che segue che viene pubblicata mediante alle- gazione al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 12/06/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
nel procedimento di appello N. R.G. 2136/2024 promosso da:
FATTORIA IL C.F. Parte_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. ZANASI LUCA
- parte attrice appellante - contro
rappresenta e difesa dall'avv. GIAM- Parte_2
MATTEI ALESSANDRO;
nelle persone di (C.F. ONtroparte_1 Parte_4
, (C.F. e C.F._1 Parte_5 C.F._2
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_6 C.F._3
Riccardo Tarantino e Federico Iacomelli;
(C.F. contumace;
ONtroparte_2 C.F._4
- parte convenuta appellata –
Oggetto: appello sentenza giudice di pace.
ONclusioni parte attrice: “riformare la sentenza impugnata del Giudice di Pace di Pistoia n. 510/2024 ed accertare e dichiarare che il sinistro descritto nell'atto di citazione si è verificato per colpa e responsabilità esclusiva del Sig. conducente il trattore ONtroparte_2ON marca OH Deere, tg. BD216D, di proprietà dell;
per l'effetto ONtroparte_1 condannare la la ed il sig. Parte_2 ONtroparte_1
in solido tra di loro, al risarcimento del danno patrimoniale procurato alla ONtroparte_2
liquidandolo nella somma di Euro 9.579,31= (al netto Parte_7 della imposta IVA), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro (26.06.2020), fino all'effettivo soddisfo, oltre alla rifusione delle spese e delle competenze di causa del primo e del secondo grado del giudizio, da liquidare ai sensi del D.M. 55/2014, oltre spese generali determinati nel 15% delle competenze liquidate, IVA e CAP come per legge. Vittoria di spese anche per gli onorari del CTU e del CTP. Disporre la restituzione delle somme pagate dall'attore appellante per compulsum in forza della sentenza di primo grado
2 provvisoriamente esecutiva, così come provate in corso della causa di appello, maggiorate degli interessi legali con decorrenza dalla data del loro effettivo pagamento. ONclusioni parte convenuta “Voglia l'Ill.mo Tribunale respingere Pt_2 l'appello proposto dalla nei confronti di Parte_7 [...] in quanto infondato in fatto ed in diritto con conseguente conferma della Parte_2 sentenza impugnata;
con vittoria di competenze professionali di lite anche del presente giu- dizio ONclusioni parte convenuta eredi “in via principale, rigettare, CP_1 perché inammissibile e/o infondato e comunque destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale per i motivi sopra esposti, l'appello proposto dalla società Parte_8
avverso la sentenza n. 510/2024 emessa dal Giudice di Pace di Pistoia, con-
[...] fermando la sentenza impugnata, in via subordinata, nel caso di accoglimento dell'appello condannare, in ogni caso la società al risarcimento del danno Parte_2 ritenuto di giustizia nei confronti d ere indenne i sigg.ri
[...]
da ogni e qualsiasi pretesa e richiesta formulata Pt_4 Parte_5 Parte_6 da parte attrice. ON vittoria di spese, competenze ed onorari professionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- ON citazione davanti al giudice di pace di Pistoia, Parte_7 aveva lamentato che il 26 giugno 2020 il trattore di sua proprietà (marca OH
Deere mod. 6115R tg. BM364M) era stato danneggiato dal trattore marca OH ON [... Deere, tg. BD216D, condotto dal e di proprietà dell' Agricola ONtroparte_2
- assicurato con - il quale nell'effettuare ma- CP_1 ONtroparte_4 novra di parcheggio in retromarcia lo aveva urtato danneggiando la falciatrice
“Fendt”, installata di fronte al suo sul trattore. Ciò premesso ha chiesto che le fosse risarcito il danno subito pari a € 11.686,76 quale corrispettivo per le riparazioni di cui alla fattura n. 2978 del 31 agosto 2020.
si era costituita in giudizio ritenendo che fosse incerta la dina- Pt_2 mica del sinistro così come riferita dal conducente del trattore dal momento che il ripper installato sul trattore danneggiante non presentava alcun danno né alcuna deformazione e ciò costituirebbe circostanza incompatibile con i danneggiamenti riportati dal trattore di parte attrice.
L'Azienda agricola di (e per essa gli eredi di aveva CP_1 CP_1 sottolineato che la rappresentazione dei fatti così come esposti nell'atto di citazione corrisponde a quella riferita da il 26 giugno 2020 dopo l'incidente. Persona_1
Il Giudice di Pace, con la sentenza 29 luglio 2024 n. 510, aveva respinto la domanda negando che i danni fossero compatibili con la dinamica descritta.
2.- ON atto di appello, ha censurato Parte_7 la parte della sentenza con cui il giudice aveva ritenuto “che non vi è compatibilità fra i danni lamentati e l'urto descritto nella dinamica” in quanto “la dinamica del sinistro presenta delle gravi lacune, infatti al di là del racconto effettuato dalle parti, non viene detto da nessuno in quale punto il trattore della parte attrice viene attinto
3 da quello della convenuta in fase di parcheggio”. A parere dell'appellante una simile valutazione avrebbe integrato:
a) “violazione dell'art. 115, 116 e 232 c.p.c. e dell'art. 2733 c.c.” in quanto “il
Giudice di Pace di Pistoia… ha clamorosamente errato nella applicazione delle norme di legge sopra indicate che imponevano l'accoglimento della domanda almeno nei confronti di coloro che avevano pienamente confessato sia la dinamica del partico- lare sinistro accaduto”;
b) “violazione dell'art. 91 e 112 c.p.c.” in quanto il giudice di pace “avendo condannato la parte attrice anche alla rifusione delle spese e delle competenze nei confronti della convenuta , ha sostanzialmente pronunciato ONtroparte_1 una sentenza in mancanza di una esplicita domanda formulata in tal senso ed in mancanza di una sostanziale ed effettiva “soccombenza” tra attore ed uno dei con- venuti”;
c) un “errato governo e valutazione delle prove in violazione degli articoli 115,
116 c.p.c.” nella parte in cui il giudice ha ritenuto “preponderante ed addirittura dirimente il parere tecnico peritale formulato in via di ipotesi dal CTU, rispetto alle univoche altre prove sfogate in corso di causa”.
ha opposto che la confessione di un litiscon- Parte_2 sorte è liberamente apprezzabile dal giudice mentre convincenti erano le valuta- zioni del CTU.
Si sono costituiti in giudizio gli eredi di evidenziando che la CP_1 confessione resa da un litisconsorte ha valore solo nei suoi confronti e nei confronti delle altre parti è liberamente apprezzabile dal giudice.
2.- In via preliminare si deve osservare che nel giudizio di primo grado l si era associata alle domande della ONtroparte_1 Parte_7
; tuttavia, il giudice, nel respingere la domanda di quest'ultima, l'aveva
[...] condannata anche a rifondere le spese legali sostenute da ONtroparte_5 che era risultata invece soccombente.
[...]
E' evidente che questa parte della sentenza deve essere – in accoglimento dell'appello proposto – revocata.
4. Venendo al merito della questione, come precisato dalla Corte di Cassa- zione, “la confessione resa da uno dei litisconsorti necessari può essere liberamente apprezzata dal giudice per trarne elementi di convincimento anche nei confronti degli altri, con una valutazione discrezionale che non soggiace al sindacato di legittimità qualora sia motivata” Cass. 29 gennaio 2019, n. 2482).
4 Sul punto si deve osservare che confermando il capitolo n. 2 ONtroparte_2 della memoria di parte appellante (“in retromarcia … urtava”) al pari il cap. 3 (“ne provocava il danneggiamento di numerose componenti meccaniche”) ha riferito cir- costanza oggettivamente poco specifiche. Se si tratta di confessione, essa è troppo generica per poter vincolare qualche parte.
La stessa genericità riguarda la parte assertiva della citazione di primo grado: il paragrafo n. 3 della citazione ha laconicamente dedotto che sul trattore condotto dal sig. era montato un ripuntatore a rimorchio ad una an- Persona_2 cora… il quale entrando in diretta collisione con la falciatrice … ne provocava il dan- neggiamento di numerose componenti meccaniche” e da queste semplici elementi non è possibile né chiarire in che modo il avesse impattato sulla falciatrice CP_6 né quali fossero stati gli specifici danni riportati dalla falciatrice.
Questo è il primo elemento che impone il rigetto della domanda della parte appellante in quanto essa non ha provato esattamente il fondamento della propria pretesa.
Il Giudice di Pace ha comunque approfondito la questione verificando – tra- mite CTU - anche da un punto di vista tecnico il fondamento della domanda. La consulenza si è correttamente concentrata non tanto sul “ripper” (di cui non è stato possibile conoscere la posizione al momento del sinistro potendosi solo supporre che esso fosse alzato almeno per quanto riferito da che ha riferito Persona_1 che esso viene alzato durante la marcia “non operativa”) quanto sulla falciatrice e sui danni prodotti gli unici che potevano fornire indicazioni sull'identificazione del fattore causativo. Sotto questo punto di vista, la consulenza nel primo grado ha messo in rilievo come le estremità della staffa di sterzo della falciatrice avevano subito una torsione verso l'esterno (figura a pag. 9), segno evidente che la forza applicata è stata talmente significativa da fare ruotare (non uno ma) ben due tubi di ferro che, trattando di macchina agricola si deve supporre che siano stati testati per sopportare rilevanti pressioni;
peraltro è effettivamente strano che ambedue abbiano subito equale torsione che suppone sia l'applicazione di una forza davvero significativa sia che essa sia concentrata sulla parte centrale della falciatrice che, tuttavia, non presenta alcuna deformazione come ci potrebbe aspettare dato il dan- neggiamento subito da ambedue le staffe. Da ultimo, si deve supporre che CP
, andando a retromarcia, avesse tenuto una velocità moderata, tale da non
[...] aver potuto realizzare un simile danno.
Anche per queste ragioni l'appello non merita accoglimento.
5 Le spese – questa volta - seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo anche a favore dell ONtroparte_1
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento dell'appello, revoca la condanna di Parte_9
a rifondere le spese legali a favore di
[...] ONtroparte_7 nuta nella sentenza impugnata;
- per il resto, rigetta l'appello promosso da Parte_7
contro la sentenza del Giudice di Pace 29 luglio 2024 n. 510;
[...]
- condanna a rifondere le spese so- Parte_7 Parte_7 stenute da e che si li- Parte_2 ONtroparte_1 quidano per ciascuna parte in € 3.000,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
12/06/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
6
RGN. N. 2136/2024
Udienza del 12/06/2025.
Dinanzi a giudice, dott. Matteo Marini sono pervenute le note scritte in so- stituzione per la parte attrice appellante Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. ZANASI LUCA;
per le parti conve-
[...] nute appellate rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
GIAMMATTEI ALESSANDRO, e per ONtroparte_1 essa gli eredi di rappresentata e difesa dall'avv. TARANTINO RIC- CP_1
CARDO.
In esse le parti hanno proceduto alla precisazione delle proprie conclusioni.
Il giudice emette la sentenza che segue che viene pubblicata mediante alle- gazione al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 12/06/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
nel procedimento di appello N. R.G. 2136/2024 promosso da:
FATTORIA IL C.F. Parte_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. ZANASI LUCA
- parte attrice appellante - contro
rappresenta e difesa dall'avv. GIAM- Parte_2
MATTEI ALESSANDRO;
nelle persone di (C.F. ONtroparte_1 Parte_4
, (C.F. e C.F._1 Parte_5 C.F._2
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_6 C.F._3
Riccardo Tarantino e Federico Iacomelli;
(C.F. contumace;
ONtroparte_2 C.F._4
- parte convenuta appellata –
Oggetto: appello sentenza giudice di pace.
ONclusioni parte attrice: “riformare la sentenza impugnata del Giudice di Pace di Pistoia n. 510/2024 ed accertare e dichiarare che il sinistro descritto nell'atto di citazione si è verificato per colpa e responsabilità esclusiva del Sig. conducente il trattore ONtroparte_2ON marca OH Deere, tg. BD216D, di proprietà dell;
per l'effetto ONtroparte_1 condannare la la ed il sig. Parte_2 ONtroparte_1
in solido tra di loro, al risarcimento del danno patrimoniale procurato alla ONtroparte_2
liquidandolo nella somma di Euro 9.579,31= (al netto Parte_7 della imposta IVA), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro (26.06.2020), fino all'effettivo soddisfo, oltre alla rifusione delle spese e delle competenze di causa del primo e del secondo grado del giudizio, da liquidare ai sensi del D.M. 55/2014, oltre spese generali determinati nel 15% delle competenze liquidate, IVA e CAP come per legge. Vittoria di spese anche per gli onorari del CTU e del CTP. Disporre la restituzione delle somme pagate dall'attore appellante per compulsum in forza della sentenza di primo grado
2 provvisoriamente esecutiva, così come provate in corso della causa di appello, maggiorate degli interessi legali con decorrenza dalla data del loro effettivo pagamento. ONclusioni parte convenuta “Voglia l'Ill.mo Tribunale respingere Pt_2 l'appello proposto dalla nei confronti di Parte_7 [...] in quanto infondato in fatto ed in diritto con conseguente conferma della Parte_2 sentenza impugnata;
con vittoria di competenze professionali di lite anche del presente giu- dizio ONclusioni parte convenuta eredi “in via principale, rigettare, CP_1 perché inammissibile e/o infondato e comunque destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale per i motivi sopra esposti, l'appello proposto dalla società Parte_8
avverso la sentenza n. 510/2024 emessa dal Giudice di Pace di Pistoia, con-
[...] fermando la sentenza impugnata, in via subordinata, nel caso di accoglimento dell'appello condannare, in ogni caso la società al risarcimento del danno Parte_2 ritenuto di giustizia nei confronti d ere indenne i sigg.ri
[...]
da ogni e qualsiasi pretesa e richiesta formulata Pt_4 Parte_5 Parte_6 da parte attrice. ON vittoria di spese, competenze ed onorari professionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- ON citazione davanti al giudice di pace di Pistoia, Parte_7 aveva lamentato che il 26 giugno 2020 il trattore di sua proprietà (marca OH
Deere mod. 6115R tg. BM364M) era stato danneggiato dal trattore marca OH ON [... Deere, tg. BD216D, condotto dal e di proprietà dell' Agricola ONtroparte_2
- assicurato con - il quale nell'effettuare ma- CP_1 ONtroparte_4 novra di parcheggio in retromarcia lo aveva urtato danneggiando la falciatrice
“Fendt”, installata di fronte al suo sul trattore. Ciò premesso ha chiesto che le fosse risarcito il danno subito pari a € 11.686,76 quale corrispettivo per le riparazioni di cui alla fattura n. 2978 del 31 agosto 2020.
si era costituita in giudizio ritenendo che fosse incerta la dina- Pt_2 mica del sinistro così come riferita dal conducente del trattore dal momento che il ripper installato sul trattore danneggiante non presentava alcun danno né alcuna deformazione e ciò costituirebbe circostanza incompatibile con i danneggiamenti riportati dal trattore di parte attrice.
L'Azienda agricola di (e per essa gli eredi di aveva CP_1 CP_1 sottolineato che la rappresentazione dei fatti così come esposti nell'atto di citazione corrisponde a quella riferita da il 26 giugno 2020 dopo l'incidente. Persona_1
Il Giudice di Pace, con la sentenza 29 luglio 2024 n. 510, aveva respinto la domanda negando che i danni fossero compatibili con la dinamica descritta.
2.- ON atto di appello, ha censurato Parte_7 la parte della sentenza con cui il giudice aveva ritenuto “che non vi è compatibilità fra i danni lamentati e l'urto descritto nella dinamica” in quanto “la dinamica del sinistro presenta delle gravi lacune, infatti al di là del racconto effettuato dalle parti, non viene detto da nessuno in quale punto il trattore della parte attrice viene attinto
3 da quello della convenuta in fase di parcheggio”. A parere dell'appellante una simile valutazione avrebbe integrato:
a) “violazione dell'art. 115, 116 e 232 c.p.c. e dell'art. 2733 c.c.” in quanto “il
Giudice di Pace di Pistoia… ha clamorosamente errato nella applicazione delle norme di legge sopra indicate che imponevano l'accoglimento della domanda almeno nei confronti di coloro che avevano pienamente confessato sia la dinamica del partico- lare sinistro accaduto”;
b) “violazione dell'art. 91 e 112 c.p.c.” in quanto il giudice di pace “avendo condannato la parte attrice anche alla rifusione delle spese e delle competenze nei confronti della convenuta , ha sostanzialmente pronunciato ONtroparte_1 una sentenza in mancanza di una esplicita domanda formulata in tal senso ed in mancanza di una sostanziale ed effettiva “soccombenza” tra attore ed uno dei con- venuti”;
c) un “errato governo e valutazione delle prove in violazione degli articoli 115,
116 c.p.c.” nella parte in cui il giudice ha ritenuto “preponderante ed addirittura dirimente il parere tecnico peritale formulato in via di ipotesi dal CTU, rispetto alle univoche altre prove sfogate in corso di causa”.
ha opposto che la confessione di un litiscon- Parte_2 sorte è liberamente apprezzabile dal giudice mentre convincenti erano le valuta- zioni del CTU.
Si sono costituiti in giudizio gli eredi di evidenziando che la CP_1 confessione resa da un litisconsorte ha valore solo nei suoi confronti e nei confronti delle altre parti è liberamente apprezzabile dal giudice.
2.- In via preliminare si deve osservare che nel giudizio di primo grado l si era associata alle domande della ONtroparte_1 Parte_7
; tuttavia, il giudice, nel respingere la domanda di quest'ultima, l'aveva
[...] condannata anche a rifondere le spese legali sostenute da ONtroparte_5 che era risultata invece soccombente.
[...]
E' evidente che questa parte della sentenza deve essere – in accoglimento dell'appello proposto – revocata.
4. Venendo al merito della questione, come precisato dalla Corte di Cassa- zione, “la confessione resa da uno dei litisconsorti necessari può essere liberamente apprezzata dal giudice per trarne elementi di convincimento anche nei confronti degli altri, con una valutazione discrezionale che non soggiace al sindacato di legittimità qualora sia motivata” Cass. 29 gennaio 2019, n. 2482).
4 Sul punto si deve osservare che confermando il capitolo n. 2 ONtroparte_2 della memoria di parte appellante (“in retromarcia … urtava”) al pari il cap. 3 (“ne provocava il danneggiamento di numerose componenti meccaniche”) ha riferito cir- costanza oggettivamente poco specifiche. Se si tratta di confessione, essa è troppo generica per poter vincolare qualche parte.
La stessa genericità riguarda la parte assertiva della citazione di primo grado: il paragrafo n. 3 della citazione ha laconicamente dedotto che sul trattore condotto dal sig. era montato un ripuntatore a rimorchio ad una an- Persona_2 cora… il quale entrando in diretta collisione con la falciatrice … ne provocava il dan- neggiamento di numerose componenti meccaniche” e da queste semplici elementi non è possibile né chiarire in che modo il avesse impattato sulla falciatrice CP_6 né quali fossero stati gli specifici danni riportati dalla falciatrice.
Questo è il primo elemento che impone il rigetto della domanda della parte appellante in quanto essa non ha provato esattamente il fondamento della propria pretesa.
Il Giudice di Pace ha comunque approfondito la questione verificando – tra- mite CTU - anche da un punto di vista tecnico il fondamento della domanda. La consulenza si è correttamente concentrata non tanto sul “ripper” (di cui non è stato possibile conoscere la posizione al momento del sinistro potendosi solo supporre che esso fosse alzato almeno per quanto riferito da che ha riferito Persona_1 che esso viene alzato durante la marcia “non operativa”) quanto sulla falciatrice e sui danni prodotti gli unici che potevano fornire indicazioni sull'identificazione del fattore causativo. Sotto questo punto di vista, la consulenza nel primo grado ha messo in rilievo come le estremità della staffa di sterzo della falciatrice avevano subito una torsione verso l'esterno (figura a pag. 9), segno evidente che la forza applicata è stata talmente significativa da fare ruotare (non uno ma) ben due tubi di ferro che, trattando di macchina agricola si deve supporre che siano stati testati per sopportare rilevanti pressioni;
peraltro è effettivamente strano che ambedue abbiano subito equale torsione che suppone sia l'applicazione di una forza davvero significativa sia che essa sia concentrata sulla parte centrale della falciatrice che, tuttavia, non presenta alcuna deformazione come ci potrebbe aspettare dato il dan- neggiamento subito da ambedue le staffe. Da ultimo, si deve supporre che CP
, andando a retromarcia, avesse tenuto una velocità moderata, tale da non
[...] aver potuto realizzare un simile danno.
Anche per queste ragioni l'appello non merita accoglimento.
5 Le spese – questa volta - seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo anche a favore dell ONtroparte_1
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento dell'appello, revoca la condanna di Parte_9
a rifondere le spese legali a favore di
[...] ONtroparte_7 nuta nella sentenza impugnata;
- per il resto, rigetta l'appello promosso da Parte_7
contro la sentenza del Giudice di Pace 29 luglio 2024 n. 510;
[...]
- condanna a rifondere le spese so- Parte_7 Parte_7 stenute da e che si li- Parte_2 ONtroparte_1 quidano per ciascuna parte in € 3.000,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
12/06/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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