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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/10/2025, n. 2208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2208 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 750 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
, nato a [...] il [...] – C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia alla C.F._1 via PE Cosenza n. 277, presso lo studio dell'Avv. Ylenia Zaira Alfano, dalla quale è rappresentato e difeso giusto mandato in calce al ricorso, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera n. 2024/2586/GP del
12.11.2024 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata;
RICORRENTE
E di , nata a [...] il [...] – C.F. Controparte_1
, residente in [...]
Einaudi n. 6;
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 15.09.2024, il procuratore costituito del ricorrente si è riportato ai propri scritti ed atti difensivi, chiedendo l'accoglimento della domanda.
Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 18.09.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.02.2025, chiedeva che fosse Parte_1 pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto con di CP_1
, in data 24.03.1988 in Castellammare di Stabia.
[...]
Il ricorrente esponeva che, in costanza di matrimonio, erano nati due figli,
, in data 23.03.1990, e PE, in data 14.02.1995 e che i coniugi Per_1 erano separati dal 22.05.2023, allorquando il Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi con decreto n. cronol.
1203/2023, previa comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in data
05.10.2022.
Con i patti su citati, la casa coniugale veniva assegnata alla di , CP_1 mentre nulla veniva stabilito in merito al mantenimento dei ricorrenti, in quanto economicamente autosufficienti. Nulla veniva previsto, altresì, per i figli della coppia, in quanto maggiorenni ed anch'essi economicamente autosufficienti.
Tutto ciò premesso, il ricorrente, premettendo che l'assegnazione della casa familiare di era de facto venuta meno, avendo entrambi i coniugi mutato le rispettive residenze, chiedeva di pronunciare unicamente lo scioglimento del matrimonio, essendo le parti economicamente autosufficienti.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 15.09.2025, rilevato che la
[...]
, seppure regolarmente citata, non si era costituita in giudizio, il giudice CP_2 delegato ne dichiarava la contumacia e, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, dava i provvedimenti provvisori, confermando le condizioni di cui alla separazione consensuale e riservando la causa in decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al P.M. per i provvedimenti di sua competenza.
Il P.M, in data 18.09.2025, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi (05.10.2022) innanzi al Presidente
2 del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale omologato con decreto n, cronol. 1206/2023 del 22.05.2023 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Inoltre, considerato che il ricorrente ha ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori di natura patrimoniale nulla va disposto in ordine al mantenimento dei figli maggiorenni ed all'assegno divorzile non avendo nessuna delle parti spiegato domanda in tal senso.
Le spese processuali, tenuto conto dell'esito della controversia e della contumacia della resistente vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e di in Castellammare di Stabia in data 24.03.1988 Controparte_1
(atto n. 46, parte I, anno 1988 del Comune di Castellammare di Stabia);
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l.
898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3) dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata il 30.09.2025, in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
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