Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/02/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-I SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 19 febbraio 2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento n. R.G. 4670/2023, alle ore 11,15 è comparso l' Avv. Gianfranco Saccà nell'interesse di parte appellante e il procuratore di Stato per parte Persona_1 appellata che discutono oralmente la causa insistendo in atti e precisando le conclusioni, riportandosi agli atti di causa e chiedono la decisione;
la dott.ssa Per_1 eccepisce l'inammissibilità delle richieste istruttorie formulate in sede di appello ed in ogni caso l'inutilizzabilità ai fini del decidere della prova testi espletata;
l'Avv. Saccà chiede che la causa venga decisa e che, in caso di differimento per carico di ruolo, che il giudice si pronunzi sull'istanza di inibitoria
IL G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 19 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile, iscritta in grado di appello al n. 4670/2023
TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
n.44 Pal. E scala E (c.f. ) ed elettivamente domiciliato in Via C.F._1
S. Domenico Savio is. 255/b presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Saccà, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- APPELLANTE –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Messina (c.f. presso i cui uffici è domiciliato per legge, in Messina C.F._2
Via dei Mille is. 221, è ope legis domiciliata;
- APPELLATO –
Giudice di Pace di Messina in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 19 febbraio 2025, i procuratori delle parti discutono oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti e la causa è stata decisa con la presente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il verbale n. 26 del 24/05/23, la Guardia di Finanza di Messina contestava al sig.
la violazione di cui all'art. 86, co. 2, c.d.s. poiché, quale proprietario e Parte_1 conducente dell'autoveicolo targato EA093KP, esercitava il servizio taxi in assenza di licenza.
L'infrazione veniva sanzionata con il sequestro amministrativo dell'autoveicolo, disposto con separato verbale, e con il ritiro immediato della patente di guida nonché con una sanzione pecuniaria.
Con ricorso depositato il 26 giugno 2023, il sig. proponeva davanti al Parte_1
Giudice di pace di Messina opposizione con richiesta di sospensione dell'efficacia, avverso l'ordinanza emessa dal Prefetto di Messina prot. n. 0062712 del 15 giugno
2023, notificata il 22 giugno 2023, con la quale veniva disposta la sospensione della patente di guida per il periodo di quattro mesi dal 24 maggio 2023 al 23 settembre
2023.
In particolare, con ricorso suddetto, il cui presupposto era il verbale n. 26 elevato il 24 maggio 2023 dalla Guardia di Finanza di Messina per la violazione dell'art. 86, c.2,
c.d.s., ne assumeva l'illegittimità per i seguenti motivi: 1) Violazione dell'art. 204
c.d.s.; carenza di potere;
sottoscrizione da parte del vice Prefetto aggiunto in assenza di espressa delega;
2) Violazione dell'art. 218 c.d.s.; notifica oltre il termine di venti giorni dall'accertamento; 3) Insussistenza della violazione contestata, in presenza non di servizio di taxi, bensì di trasporto amichevole o di cortesia.
Il Prefetto di Messina si costituiva in giudizio e, acclarando la fondatezza dell'opposizione - poiché l'ordinanza prefettizia veniva emessa a seguito della trasmissione, da parte della Guardia di Finanza di Messina, della nota prot. n. 312394 del 24 maggio 2023 oltre il termine di 20 venti giorni dall'accertamento dell'infrazione, cioè in violazione dei termini perentori per l'adozione del provvedimento ai sensi dell'art. 218, comma 2, del c.d.s. - chiedeva la cessazione della materia del contendere. Il Giudice di Pace con sentenza n. 1152/23 dell'11/10/23, ritenuto venuto meno l'interesse dell'opponente alla prosecuzione del giudizio, dichiarava cessata la materia del contendere stante il tenore delle difese del resistente , il quale Controparte_2 ha condiviso la fondatezza delle contestazioni del ricorrente in ordine alla tardività della notifica dell'opposta ordinanza prefettizia. Quanto sopra premesso lo impugnava con un unico motivo di appello la Parte_1 sentenza n.1152/2023 del Giudice di Pace di Messina per omessa pronuncia sulla illegittimità della sanzione principale chiedendo di dichiarare nullo e/o comunque annullare il verbale di contestazione richiamato.
La , costituitasi in giudizio, richiedeva il rigetto dell'appello e la conferma CP_3 della sanzione del sequestro del veicolo e le conseguenti sanzioni accessorie, irrogate il 24 maggio 2023 dalla Guardia di Finanza con il verbale n. 26/2023.
Nel corso del giudizio veniva espletata attività istruttoria e, la causa non ulteriormente istruita, veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione che occupa ha ad oggetto l'appello proposto dal sig. avverso la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere avendo lo stesso resistente condiviso la fondatezza delle contestazioni del ricorrente in ordine alla tardività della notifica dell'opposta ordinanza prefettizia. In particolare, in sede di gravame, parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia sulla insussistenza della violazione di cui all'art. 86 del c.d.s. che sanziona “chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dell'articolo 8 della legge gennaio 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi”. L'appello va rigettato e la sentenza impugnata confermata, per le ragioni di cui appresso.
Quanto sopra premesso, appare necessario soffermarsi sul principale motivo di appello ovvero la richiesta di censura relativamente all'omessa pronuncia sulla illegittimità della sanzione principale contenuta nel verbale di contestazione n. 26/2023.
Invero, occorre premettere che la sospensione della patente di guida si configura, nel sistema del codice della strada, come sanzione di natura accessoria rispetto a violazioni di norme comportamentali inerenti alla sicurezza della circolazione, che può essere irrogata, a seconda dei casi, dal Prefetto o dall'Autorità Giudiziaria penale.
In particolare, va evidenziato che nel verbale di accertamento del 24/05/2023 è annotata la contestazione della violazione del principio di cui all'art. 86, co. 2, c.d.s., perché il conducente adibiva l'autovettura a taxi e nel riquadro, poi, destinato alla descrizione delle sanzioni accessorie vengono richiamati il sequestro per la confisca, il ritiro della carta di circolazione e della patente di guida.
E' opportuno evidenziare che nessuna specifica doglianza è stata formulata dall'opponente in primo grado, e odierno appellante, in ordine al procedimento che ha condotto all'emanazione del provvedimento di sospensione della patente di guida. In proposito, deve osservarsi che l'ordinanza prefettizia opposta integra gli estremi dell'atto dovuto, rispetto al quale la discrezionalità del Prefetto è limitata alla sola durata della misura;
invero, l'odierno appellante avrebbe dovuto impugnare direttamente il verbale di contestazione entro i termini prescritti dal Codice della
Strada, circostanza che non risulta dagli atti.
Nel caso di specie, il decorso del termine di trenta giorni per opporsi al verbale di contestazione comporta un'implicita rinuncia a far valere doglianze relative alla violazione contestata, dovendo queste avere ad oggetto esclusivo la sola sanzione accessoria o la previsione della stessa in misura diversa.
A supporto di quanto detto, si richiama quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità in proposito: “L'art. 142, comma nono, del codice della strada, nel comminare la sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria a quella pecuniaria relativa alla violazione del codice della strada consistente nel superamento dei limiti di velocità, stabilisce un collegamento automatico e diretto tra l'accertamento di detta violazione e la sospensione stessa, che costituisce pertanto un atto dovuto in presenza di tale accertamento. Ne consegue la impossibilità di sollevare, in sede di opposizione avverso la sola sanzione accessoria della sospensione, contestazioni di merito attinenti alla sanzione principale.” (Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 7009 del
28/03/2006).
Alla luce di quanto sopra, va ribadita l'impossibilità di sollevare in sede di opposizione avverso la sanzione accessoria questioni relative al merito quando la sanzione principale abbia acquisito stabilità, circostanza che si verifica in mancanza di tempestiva opposizione a verbale di contestazione.
Quanto sopra premesso, per completezza, va pure osservato come risulta impedito a questo giudice di appello pronunziarsi su altri profili oggetto del ricorso di primo grado, non essendo stati al riguardo formulati specifici motivi di gravame.
Per tutte le ragioni che precedono, l'appello va rigettato e la sentenza appellata va confermata.
Le spese del giudizio, tenuto conto delle ragioni del rigetto, vanno compensate.
P.Q.M.
- definitivamente pronunciando;
- rigetta l'appello proposto da , e conferma la sentenza n. Parte_1
1152/2023 del Giudice di Pace di Messina;
- spese compensate.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.
115/2002.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Manuela
Mancuso, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Così deciso in Messina, il 19 febbraio 2025 IL GIUDICE
Dott. Mauro Mirenna