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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 07/04/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 284/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, all'esito del termine ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 284/2022 promossa da:
(C.F. ) con l'avv . (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e l'avv. LOGLI ANDREA ( ) C.F._2 C.F._3
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ), con l'avv. CASCIANO MARIA VALENTINA Controparte_1 P.IVA_1
( ) C.F._4
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la sig.ra ha adito il Tribunale di Pistoia, sezione lavoro, al fine di Pt_3 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “- In via preliminare, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in premessa, la sussistenza di una somministrazione illecita / appalto non genuino tra la società la coop. CO (poi Controparte_1
CO S.r.l.) e la signora nel periodo 03.09.2020 – 30.09.2021, per l'effetto accertare e dichiarare la sussistenza Pt_3 un rapporto di lavoro, e/o costituire un rapporto di lavoro, a tempo indeterminato direttamente tra la signora CP_2
e la società a far data dal 03.09.2020, con inquadramento al II° livello CCNL Turismo
[...] Controparte_1
Pubblici Esercizi Confcommercio, o al diverso inquadramento che sarà ritenuto di giustizia;
conseguentemente: - in tesi, per le ragioni di cui in premessa, accertare e dichiarare la nullità del licenziamento irrogato, di fatto, alla ricorrente in data
30.09.2021 perché disposto in via orale e/o comunque perché contrario a norme imperative e per l'effetto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 23/2015, annullare il licenziamento stesso e disporre la reintegra della ricorrente nel posto di lavoro e nelle mansioni, o mansioni equivalenti, e condannare la società convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad €.760,58 mensili, come da conteggio allegato), dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura non inferiore in ogni caso a cinque mensilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da ogni singola scadenza all'effettivo pagamento;
nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
- in ipotesi, per le ragioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento irrogato di fatto alla ricorrente in data 30.09.2021 perché privo di giusta causa e/o giustificato motivo oggettivo e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. 23/2015, stante l'inesistenza di qualsivoglia motivo, disporre la reintegra della ricorrente nel posto di lavoro e nelle mansioni, o mansioni equivalenti, e condannare la società convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad €.760,58 mensili, come da conteggio allegato), dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, sino ad un massimo di dodici mensilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da ogni singola scadenza all'effettivo pagamento;
nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
-
In ipotesi subordinata, per le ragioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento irrogato di fatto alla ricorrente in data 30.09.2021 perché privo di giusta causa e/o giustificato motivo oggettivo e, per l'effetto, ai sensi dell'art.
3, comma 1, D. Lgs. 23/2015, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.194 del 2018, condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad €.760,58mensili, come da conteggio allegato), comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità, in relazione all'anzianità di servizio della ricorrente e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti;
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da ogni singola scadenza all'effettivo pagamento;
- in ipotesi ulteriormente subordinata, per le ragioni di cui in premessa, condannare il datore di lavoro ai sensi dell'art.39, comma 2, del D. Lgs. n.81/2015, al pagamento di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad €.760,58 mensili, come da conteggio allegato), avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da ogni singola scadenza all'effettivo pagamento. - in ogni caso accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in premessa, il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive indicate nel conteggio notificato come parte integrante del presente atto, per il periodo lavorativo dal 03.09.2020 al 30.09.2021, anche ai sensi dell'art. 35, comma 2, D. Lgs. n.81/2015, e per l'effetto condannare la società convenuta al pagamento della somma pari ad €.4.838,01 di cui €.743,94 a titolo di TFR,
o alla maggior o minore somma che risulterà di giustizia;
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza al saldo effettivo. - In ogni caso, con vittoria di compensi professionali e refusione delle spese di lite”.
Nella specie, la ricorrente ha dedotto: di essere stata assunta il 26/06/2012 con contratto per prestazione di lavoro in somministrazione a termine presso l'agenzia Manpower di Pistoia quale addetta al “supporto all'attività ordinaria di pulizia, lavaggio e sporzionamento” presso la società utilizzatrice con Controparte_1 applicazione del C.C.N.L. “Alberghi e Strutture Alberghiere (Aica e Federturismo), livello D2 Operaio;
che, sin dalla data di assunzione, la Hooster Food s.r.l., società operante nel settore della cd. ristorazione collettiva, destinava la ricorrente presso la mensa interna allo stabilimento produttivo della società
con il compito di sporzionare e preparare i primi piatti presso il self-service, occuparsi Parte_4 dell'assistenza al servizio degli operai ed, infine, lavare piatti e stoviglie, il tutto con orario di lavoro dalle
11.00 alle 14.00 dal lunedì al venerdì; che, scaduto il suindicato contratto, tra il giugno 2012 e il 2018, la sig.ra stipulava numerosi contratti di somministrazione a tempo determinato con diverse agenzie, Pt_3 in cui la stessa veniva chiamata, di fatto, a sostituire lavoratrici in maternità e/o in ferie, sempre a favore della e con le stesse mansioni presso la mensa aziendale della suindicata società Controparte_3
che, solo nel settembre 2018, la signora siglava un nuovo contratto di Parte_4 Pt_3 somministrazione a tempo determinato in cui la stessa veniva destinata presso la diversa mensa CIMA
Impianti, comunque sempre gestita dalla Hooster Food S.r.l.; che, tuttavia, nel dicembre 2019 la lavoratrice veniva invitata dall'odierna convenuta a siglare un nuovo contratto di somministrazione di lavoro per essere destinata, ancora una volta, presso la mensa e sempre con le medesime funzioni;
Parte_4 che, alla scadenza di detto contratto, le veniva proposto dalla sig.ra dipendente della società Pt_5 convenuta, la continuazione del rapporto di lavoro, alle medesime condizioni, tramite, però, la stipula di nuovi e ripetuti contratti con una cooperativa (CO Società Cooperativa) indicata dalla stessa
[...]
e non con una vera e propria agenzia di somministrazione;
che, di conseguenza, la ricorrente, in CP_1 data 03/09/2020 e 01/08/2021, stipulava due contratti con la (poi CO S.r.l.), nei Controparte_4 quali la stessa veniva inquadrata nella categoria Operaio Generico, 7° livello C.C.N.L. Coop. Pulizia
Facchinaggio, Igiene Ambientale;
che, nonostante tali contratti riguardassero prestazioni di pulizia prima presso la sede posta “in Altopascio (Lu), via Margine del Balzello Snc” e poi quella di “Corso Buenos Aires
Milano”, la ricorrente, di fatto, aveva continuato ad operare presso la mensa di curando i Parte_4 servizi di , con il medesimo orario precedente e le stesse mansioni;
che, infatti, dal CP_1
16/122/019 sino al 30/09/2021, la ricorrente aveva operato presso la mensa gestita da Parte_4
svolgendo sempre le medesime mansioni, ricevendo istruzioni sul lavoro dal personale Controparte_1 della società convenuta, nello specifico dalle colleghe ed nonché dai Controparte_5 Persona_1 responsabili amministrativi, signore e con cui si rapportava in ordine agli Parte_6 Persona_2 orari, le ferie, le sostituzioni delle colleghe, nonché per la stipula dei contratti di lavoro, il tutto rimanendo alle dipendenze formali della cooperativa CO.; che in data 30 settembre 2021 alla ricorrente non veniva rinnovato il contratto di lavoro da parte di CO s.r.l.; di aver diritto, come già contestato con la lettera del 18/11/2021, alla ricostituzione ex lege di un rapporto lavorativo a tempo indeterminato con il reale datore di lavoro, Hooster Food s.r.l., , e a veder dichiarata la nullità del licenziamento per violazione dell'art. 3 del D. Lgs. n.23/2015, con tutte le conseguenze di cui di cui all'art.2 del D. Lgs. n.3/2015 (c.d.
Jobs Act); che, dall'accertamento della costituzione del rapporto lavorativo in capo alla società convenuta discenderebbe, altresì, il diritto alla corresponsione delle differenze retributive maturate quantomeno a partire dal settembre 2020, essendo stata remunerata quale operaia di 7° livello del C.C.N.L. Coop. Pulizia
Multiservizi, anziché quale operaia al 2° livello del C.C.N.L. Turismo Pubblici Esercizi Confcommercio.
Si è costituita in giudizio la Hooster Food s.r.l., la quale ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di onorari e spese di lite. In particolare, la società convenuta ha dedotto: che non sarebbe stata fornita la prova, che incombeva su parte ricorrente, della natura non genuina dell'appalto; che non esisterebbe alcun licenziamento e che, conseguentemente, la domanda di dichiarazione della nullità/illegittimità dello stesso sarebbe del tutto infondata, in quanto il rapporto lavorativo tra la ricorrente e CO s.r.l. sarebbe cessato per scadenza del termine contrattuale fissato al
30.09.2021 e perché che la sig.ra aveva già comunicato di non essere più interessata, in caso di Pt_3 future esigenze;
quanto alle differenze retributive, l'infondatezza della domanda sia nell'an, in quanto l'appalto sarebbe genuino, che nel quantum, poiché i conteggi sarebbero stati elaborati sulla base di un livello contrattuale (liv. 2 CCNL Confcommercio) non corrispondente alle mansioni effettivamente svolte dalla ricorrente.
Svolta istruttoria orale e documentale e a mezzo CTU, la causa viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione depositati all'esito del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
***
1. Con una prima domanda si chiede di accertare e dichiarare la sussistenza di una somministrazione illecita
[...
/ appalto non genuino tra la società la coop. CO (poi CO S.r.l.) e la signora Controparte_1 nel periodo 03.09.2020 – 30.09.2021 e, per l'effetto, di accertare e dichiarare la sussistenza un Pt_3 rapporto di lavoro, e/o costituire un rapporto di lavoro, a tempo indeterminato direttamente tra la ricorrente e la convenuta, a far data dal 03.09.2020, con inquadramento al II° livello CCNL Turismo
Pubblici Esercizi Confcommercio, o al diverso inquadramento ritenuto di giustizia.
La domanda è fondata per quanto di ragione e nei limiti precisati di seguito.
Sebbene la domanda in esame abbia ad oggetto il segmento temporale dal 3.09.2020 al 30.09.2021, ai fini di una compiuta disamina della vicenda di cui è processo si rende opportuno ricostruire brevemente i rapporti tra le parti anche nel periodo precedente.
I fatti seguenti possono ritenersi documentali e/o pacifici. In particolare, si rileva fin da ora che la convenuta non ha specificamente contestato la ricostruzione dei fatti operata in ricorso in relazione al periodo ante
3.9.2020. Va premesso che la società utilizzatrice si occupa di gestione mense aziendali e sanitarie, Controparte_1
c.d. ristorazione collettiva, fornendo il servizio con due modalità: a) nelle sedi che non sono munite di una cucina interna fornisce i pasti che prepara presso la cucina/centro cottura nella propria sede e poi si avvale di personale esternalizzato per la consegna;
b) nelle sedi munite di una propria cucina interna fornisce il servizio usufruendo della cucina in loco, adibendo personale dipendente nei ruoli di cuoco e aiuto-cuoco, a seconda delle dimensioni del servizio, avvalendosi di personale esternalizzato per i servizi considerati accessori di lavaggio stoviglie (circostanza dedotta in memoria di costituzione e non specificamente contestata ex adverso alla prima udienza del 2.8.2022);
In data 26.06.2012 la signora veniva assunta con contratto per prestazione di lavoro in Controparte_2 somministrazione a termine presso l'agenzia Manpower di Pistoia, quale addetta al “supporto all'attività ordinaria di pulizia, lavaggio e sporzionamento” presso la società utilizzatrice con Controparte_1 applicazione del C.C.N.L. “Alberghi e Strutture Alberghiere (Aica e Federturismo), livello D2 Operaio
(doc. 1 fasc. ric.).
Sin dal primo giorno di lavoro la signora operava presso la mensa interna allo stabilimento Pt_3 produttivo della società posta in Pistoia, via Mariotti n.143, con il compito di sporzionare Parte_4
e preparare i primi piatti presso il self-service, occuparsi dell'assistenza al servizio degli operai ed infine lavare piatti e stoviglie, il tutto con orario di lavoro dalle 11.00 alle 14.00 dal lunedì al venerdì (circostanza allegata in ricorso e non contestata ex adverso con riferimento al periodo antecedente al 3.9.2020).
Dal giugno 2012 sino all'8.05.2015 la signora di sottoscriveva numerosi contratti di lavoro per Pt_3 periodi prolungati, chiamata, di fatto, per sostituire lavoratrici in maternità e/o in ferie, sempre con contratti di somministrazione a tempo determinato con l'agenzia Manpower, presso la medesima utilizzatrice e con le stesse mansioni .
La società pochi mesi dopo il termine di tale tranche di contratti, chiamava nuovamente Controparte_1 la signora comunicandole che il rapporto di lavoro sarebbe ripartito, sempre per sopperire alle Pt_3 medesime esigenze di sostituzione, questa volta però con un'altra agenzia interinale, invitandola in tal senso a rivolgersi alla società Ali S.p.a. Filiale di Firenze.
In data 10.12.2015 la signora di sottoscriveva, quindi, un nuovo contratto di lavoro per Pt_3 somministrazione a tempo determinato, con la società Ali S.p.a., quale “addetto mensa”, presso l'utilizzatrice “ , con l'applicazione del C.C.N.L. Turismo Confindustria e inquadramento Controparte_1 al livello D2 Operaio (cfr. doc. 2 fasc. ric.). Anche riguardo a detto contratto il luogo di lavoro rimaneva la mensa aziendale della Parte_7
in Pistoia, via Mariotti n.143, con il medesimo orario e le medesime mansioni.
[...]
Anche tale rapporto si prolungava nel tempo per lunghi periodi sino al 13.04.2018.
Dopo alcuni mesi di pausa, la ricorrente veniva nuovamente contattata dalla società convenuta che le chiedeva la disponibilità ad un nuovo contratto di lavoro.
La signora accettava e conseguentemente l'azienda comunicava che la stessa sarebbe stata assunta Pt_3 attraverso una diversa agenzia interinale per operare questa volta presso un'altra mensa aziendale.
Così, in data 3.09.2018, la signora di sottoscriveva un nuovo contratto di lavoro per Pt_3 somministrazione a tempo determinato, con la società Elpe Hr Agenzia per il lavoro S.p.a., filiale di
Firenze, quale “operatore multiservizio”, presso l'utilizzatrice “ , con l'applicazione del Controparte_1
C.C.N.L. Turismo Confindustria e inquadramento al livello D2 Operaio e come luogo di lavoro, questa volta, la mensa CIMA Impianti via Gora e Barbatole 192, Pistoia (cfr. doc. 3 fasc. ric.).
Tale contratto veniva poi prolungato continuativamente sino al 30.06.2019.
Nel dicembre dello stesso anno, la signora veniva nuovamente contattata dalla società convenuta la quale riferiva che la signora lavapiatti addetta alla mensa di via Mariotti non Persona_3 Parte_4 era più in forze presso l'azienda e pertanto chiedeva la disponibilità della stessa a prenderne il Pt_3 posto.
La signora di accettava l'offerta e così in data 16.12.2019 sottoscriveva un nuovo contratto di Pt_3 somministrazione, con la società filiale di Firenze (nuova Parte_8 denominazione della società ELPE HR), quale “operatore pluriservizio”, presso l'utilizzatrice
[...]
, con l'applicazione del C.C.N.L. Turismo Confindustria e inquadramento al livello D2 Operaio CP_1
e come luogo di lavoro la mensa via Mariotti n.143, Pistoia, sempre con orario 11.00 - Parte_4
14.00 e sempre con le medesime mansioni.
Tale contratto, con scadenza al 01.02.2020 veniva prorogato in data 29.01.2020 sino al 20.07.2020 (cfr. doc.
4 fasc. ric.).
Come già accaduto negli anni precedenti, nel mese di agosto il contratto non veniva rinnovato.
A fine agosto 2020, la sig.ra di offriva la sua prestazione lavorativa ad e le veniva Pt_3 Controparte_1 fatto presente che quest'ultima aveva stipulato un contratto di appalto per le attività di lavaggio stoviglie con Samara UP Multiservizi srl che, a sua volta, si avvaleva di dipendenti della Cooperativa CO, in virtù di appalto (circostanza quest'ultima ammessa dalla resistente in memoria di costituzione). In particolare, in data 26.8.2020, la società attraverso la signora Controparte_1 Persona_2 comunicava per email alla lavoratrice che il rapporto di lavoro presso la mensa sarebbe potuto Parte_4 proseguire attraverso la stipula di un nuovo contratto di lavoro, contratto che però la stessa avrebbe dovuto siglare non con la stessa né con una società di lavoro interinale, ma con una Controparte_1 nuova cooperativa da loro indicata (doc. 11 fasc. ric.).
Di lì a poco la signora di veniva quindi contattata telefonicamente dal responsabile della Pt_3 CP_4 signor il quale si accordava con la stessa per la stipula del nuovo contratto, così
[...] Persona_4 come indicato da (circostanza incontroversa). Controparte_1
A tal riguardo mette conto evidenziare che, in data 1.03.2019 aveva stipulato un contratto di CP_1 appalto di servizio con avente ad oggetto il servizio di pulizia e lavaggio Controparte_6 stoviglie per la grande cucina che la resistente ha presso la sua sede, dove vengono preparati i pasti che poi vengono trasportati e consegnati presso le varie clienti che non hanno una cucina interna (cfr. doc. 1 c fasc. res.).
In data 1.10.2019 aveva stipulato contratto di appalto con CO Soc. Controparte_6
Cooperativa, avente ad oggetto il servizio di lavaggio di stoviglie e riassetto riferito alla cucina presso la sede HF (cfr. doc. 3 fasc. res.).
In data 3.09.2020 la sig.ra sottoscriveva, quindi, un contratto di lavoro subordinato a tempo Pt_3 parziale e determinato con la società con scadenza al 31.10.2020, inquadrata nella Controparte_4 categoria Operaio Generico, 7° livello C.C.N.L. Coop. Pulizia Facchinaggio, Igiene Ambientale, il luogo di lavoro indicato era presso la sede della stessa Cooperativa posta in Altopascio (Lu), via Margine del
Balzello Snc (doc. 5 fasc. ric.).
La ricorrente, siglato il contratto, continuava in maniera del tutto identica ad operare presso la mensa della società per conto della con orario 11.30-14.30 e svolgendo le medesime Parte_4 Controparte_1 mansioni. Il predetto contratto a termine veniva più volte rinnovato dalla società ininterrottamente sino al
31.07.2021(circostanza incontroversa).
Poco prima della scadenza di detto contratto, veniva comunicato alla lavoratrice che la società cooperativa aveva mutato la propria forma giuridica in S.r.l. e pertanto, vi era la necessità di firmare un nuovo contratto di lavoro (circostanza incontroversa).
Così in data 01.08.2021, veniva sottoscritto un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato e parziale alle dipendenze della società CO S.r.l., con durata sino al 30.09.2021, con mansione di addetta pulizie stoviglie, livello 1, C.C.N.L. Multiservizi Confsal (doc. 6 fasc. ric.). Il luogo di lavoro indicato sul contratto, in questo caso, era “Corso Buenos Aires Milano”, in realtà però la signora di continuava ad operare presso la mensa di curando i servizi di Pt_3 Parte_4 CP_1
con il medesimo orario precedente e le stesse mansioni (circostanza incontroversa).
[...]
In data 30.09.2021 il contratto di lavoro non veniva rinnovato (circostanza incontroversa)..
Così ricostruiti i rapporti intercorsi tra le parti si osserva che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, nel periodo 03.09.2020 – 30.09.2021, ricorrerebbe una ipotesi di “appalto non genuino” a favore della società Controparte_1
Si richiama di seguito la normativa e la giurisprudenza rilevante.
L'art 29 del D.l.gs. 276/2003, al comma 1, recita: “Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”
Al comma 3 bis della medesima norma è stabilito che: “Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2”.
Si è ritenuto costantemente in giurisprudenza che ciò che rileva ai fini della natura lecita dell'appalto è
l'effettiva riferibilità all'appaltatore di un'organizzazione che serve alla realizzazione del servizio o dell'opera oggetto di appalto;
se per svolgere quel servizio è indispensabile il lavoro umano, allora affinché l'appalto possa considerarsi "genuino", all'appaltatore dovrà essere riferibile necessariamente il potere di dirigere quel lavoro, cioè di indirizzare e guidare la prestazione dei lavoratori nell'esecuzione dell'opera. Di converso deve ravvisarsi un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo ed organizzativo sia interamente affidato al formale committente (cfr. Corte appello Firenze sez. lav., 5.10.2023, n.201).
Nel caso di specie la situazione formale emergente dai contratti sottoscritti tra i vari attori dell'odierna vicenda è la seguente:
- la società ha dato in appalto il servizio di gestione della mensa interna alla società Parte_4
Controparte_1 - la società a sua volta, ha dato in subappalto alla società Samara UP Controparte_1
Multiservizi il solo servizio di lavaggio piatti e pulizie;
- la società Samara UP Multiservizi, a sua volta, ha dato in subappalto il predetto servizio alla società Cooperativa CO;
- la società Cooperativa CO (poi divenuta CO s.r.l.) ha assunto la signora di e l'ha Pt_3 inviata a operare presso la mensa Parte_4
All'esito dell'istruttoria orale compiuta può ritenersi provato che la signora , nel periodo 3.09.2020 Pt_3
– 30.09.2021, ha reso concretamente la propria prestazione lavorativa al di fuori di quella che era l'organizzazione imprenditoriale della formale datrice di lavoro CO cooperativa, essendo completamente inserita nell'organizzazione di effettivo soggetto che ebbe a gestire e Controparte_1 organizzare la sua prestazione lavorativa.
Un primo decisivo elemento che corrobora la prospettata ricostruzione è costituito dal fatto che l'assunzione della signora di alle dipendenze della CO è avvenuta su precisa richiesta di Pt_3 [...]
posto che quest'ultima “avendo ancora dipendenti a casa con mense chiuse” non poteva CP_1
“assumere direttamente personale”.
In particolare, con mail del 26.8.2020, la resistente, tramite l'addetta alla Amministrazione , Persona_2 ha fornito i riferimenti della sig.ra di alla società cooperativa COMUS, in persona di , Pt_3 Persona_4 affinché questa procedesse alla sua assunzione, nonché prescritto (“..dovrà..”) le mansioni richieste, il luogo e le modalità di svolgimento della prestazione, l'orario di lavoro e l'inquadramento da riportare nel contratto di lavoro da sottoscrivere (“Ciao , allora ti mando i riferimento di Per_4 Controparte_2 che dovrà fare la terza alla mensa di Pistoia con orario 11,30-14,30 da giovedì 03/09, Livello D”. Parte_4 ha lavorato sempre nella mensa per cui sa tutto. Il suo nr di telefono è….” – cfr. doc. 11 CP_2 Parte_4 fasc. ric.).
La richiamata mail conduce a ritenere provato che l'elemento della direzione è stato ad appannaggio completo della società committente la quale, sin dal momento della formale assunzione Controparte_1 con la Cooperativa CO, ha predeterminato le modalità di esecuzione della prestazione dedotta in contratto, con ciò, proprio in ragione del carattere elementare e ripetitivo della stessa (già nota alla lavoratrice per averla svolta nei precedenti anni presso lo stesso luogo), azzerando, in quanto non più necessario, qualsivoglia residuo potere direttivo e organizzativo in capo al formale datore di lavoro.
L'istruttoria orale ha consentito di appurare che, nel periodo considerato, la ricorrente ha effettivamente affiancato le due dipendenti di BA e SO, inquadrate come cuoche e adibite alla Controparte_1 mensa conformemente a quanto prescritto nella summenzionata mail del 26.8.2024 (ove si Parte_4 precisava che la “dovrà fare la terza alla mensa ). Pt_3 Parte_4
In particolare, la testimone cuoca responsabile della mensa in oggetto, ha riferito che la Controparte_5 ricorrente “(..) si occupava del lavaggio e faceva anche un primo servizio al bancone e dava la consegna dei primi agli operai del primo turno. Queste sono le mansioni che aveva lei quando è arrivata.” (..) “ La
[...] dal 2012 al 2018 quando vi è stata faceva lei il servizio del primo. Poi quando vi è stata la pandemia Pt_3 non sempre ha svolto questa attività del servizio al banco perché anch'io lo facevo. Capitava infatti che io fossi in cucina a preparare un piatto ad un operaio e chiedessi alla di servire il primo al bancone Pt_3 ad un altro operaio” (cfr. verbale udienza 19.01.2023).
La teste ha anche precisato come talune volte la ricorrente “abbia sostituito la e in questo caso CP_5 Per_1 entrava alle 11:00. Quando ha sostituito la la provvedeva a rigovernare le pentole sporche Per_1 Pt_3 che erano già pronte per il lavaggio e poi mi aiutava per il servizio delle vivande. Non faceva l'aiuto cuoca perché la preparava tutto quanto il giorno prima.” (cfr. verbale udienza 19.01.2023). Per_1
Merita poi evidenziare come il luogo, gli strumenti di lavoro, l'abbigliamento della ricorrente siano rimasti invariati nel corso del rapporto di lavoro formalmente intercorso con Camus Cooperativa, ponendosi esso in perfetta continuità con quanto era avvenuto a partire dal 2012.
In tal senso si richiamano le seguenti deposizioni testimoniali:
- teste “Gli strumenti che si utilizzava per il servizio mensa e il lavaggio erano della ditta CP_5
; Parte_4
- teste “io mi ricordo che aveva una divisa tutte e tre uguali, classica di addetto alla cucina. Tes_1
Non mi ricordo se avesse il logo o il marchio . (..) “Sul cap.8: io non so li cognome Parte_9 delle colleghe ma so che si chiamavano e e erano madre e figlia e loro erano le tre CP_5 Per_1 addette alla mensa. Ad giudice: So che la mensa era della per cui non lo so dire con CP_1 CP_1 certezza ma presumo e per me si trattava di tutte e tre dipendenti della ” Controparte_1
Alla luce delle esposte evidenze istruttorie deve ritenersi che, sia al momento della costituzione del rapporto di lavoro che durante il suo svolgimento, non vi siano stati concreti rapporti di etero-direzione tra la società CO e la signora essendosi quest'ultima sempre interfacciata con il personale della Pt_3 società convenuta, sia in persona dei responsabili amministrativi che delle colleghe Persona_2 addette alla medesima mensa ( ed con le quali condivideva luoghi e strumenti Controparte_5 Persona_1 di lavoro e dalle quali riceveva istruzioni operative. In definitiva, quanto emerso dall'istruttoria induce a ritenere l'illiceità degli appalti in essere e, di conseguenza, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la società convenuta per tutto il periodo considerato.
Ne consegue che, ex art 29 co. 3 D.l.gs. 276/2003 (norma, che richiama l'art 27 del medesimo decreto, per l'ipotesi di violazione del comma 1 dell'art 29) deve dichiararsi la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la ricorrente e la società a far data dal Controparte_1
03.09.2020, con inquadramento nel livello VII del . Controparte_7
Sotto quest'ultimo profilo si rileva che, in corso di causa, la ricorrente ha manifestato di aderire alla deduzione avversaria in ordine alla all'applicazione del citato contratto collettivo, in luogo del C.C.N.L.
Confcommercio prospettato in ricorso.
Dalla riconduzione del rapporto lavorativo in capo alla società consegue il diritto per la Controparte_1 ricorrente di vedersi riconosciute le differenze retributive per il summenzionato periodo.
In proposito si rileva che parte ricorrente ha prestato acquiescenza al conteggio prodotto in data 14.1.2025, sulla cui base le differenze retributive spettanti alla lavoratrice sono quantificate in euro 1.389,49, di cui euro 144,51, a titolo di T.F.R.
2. Va ora esaminata la domanda volta ad accertare e dichiarare la nullità del licenziamento irrogato, di fatto, alla ricorrente in data 30.09.2021 “perché disposto in via orale e/o comunque perché contrario a norme imperative e per l'effetto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 23/2015” e, per l'effetto, annullare il licenziamento stesso e disporre la reintegra della ricorrente nel posto di lavoro e nelle mansioni, o mansioni equivalenti, e condannare la società convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad €.760,58 mensili, come da conteggio allegato), dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura non inferiore in ogni caso a cinque mensilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da ogni singola scadenza all'effettivo pagamento;
nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione”.
La domanda è fondata per quanto di ragione.
Osserva il Tribunale che il lavoratore che impugna il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta, ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa (cfr. Cass. 26407/2022). Nella specie, una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal
3.09.2020, ne deriva che la pacifica mancanza di un licenziamento intimato per iscritto, pur in presenza dell'accertata volontà datoriale di esercitare il potere di recesso e risolvere il rapporto alla data del
30.09.2021, desumibile dalla mancata risposta della convenuta all'impugnazione del licenziamento inviata in data 18.11.2021 sia a CO S.r.l. che a contenente espressa richiesta di riammissione in CP_1 servizio con messa a disposizione di attività lavorativa (cfr. doc. 9 fasc. ric.), trovano applicazione le disposizioni di cui al comma primo e secondo dell'art 2 L. 23/2015.
Conseguentemente, va dichiarata l'inefficacia del licenziamento intimato oralmente con condanna della convenuta alla reintegra della ricorrente nel posto di lavoro, nonché al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad euro 504,70 (€ 486,68 X 14 mensilità / 13,50 – cfr. conteggio di parte convenuta cui ha aderito la parte ricorrente), dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'eventuale aliunde perceptum risultante da estratto conto Inps aggiornato depositato in data 26.2.2025, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme via via rivalutate dal giorno della debenza di ogni singolo credito al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal licenziamento all'effettiva reintegrazione.
Ogni ulteriore questione è assorbita.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano ex DM n. 55/2014 sulla base del valore della controversia (con valore indeterminabile, di bassa complessità), con applicazione dei compensi inferiori ai medi di scaglione in considerazione dell'attività processuale svolta.
Le spese di CTU, liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico solidale delle parti ed in misura eguale tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la ricorrente e la società a far data dal 03.09.2020, con inquadramento nel livello VII del Controparte_1
. e, per l'effetto, CP_7 Controparte_7
- condanna la società convenuta a pagare a titolo di differenze retributive la somma di euro 1.389,49, di cui euro 144,51, a titolo di T.F.R., oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti al saldo;
- dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato oralmente e condanna la società convenuta alla reintegra della ricorrente nel posto di lavoro, nonché al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad euro 504,70, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'eventuale aliunde perceptum risultante da estratto conto Inps aggiornato depositato in data 26.2.2025, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme via via rivalutate dal giorno della debenza di ogni singolo credito al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal licenziamento all'effettiva reintegrazione;
- condanna la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi euro 4.629,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge;
- pone le spese di CTU, liquidate in corso di causa, definitivamente a carico solidale delle parti ed in misura eguale tra loro
Sentenza pubblicata mediante deposito in cancelleria del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Pistoia, 7 aprile 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, all'esito del termine ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 284/2022 promossa da:
(C.F. ) con l'avv . (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e l'avv. LOGLI ANDREA ( ) C.F._2 C.F._3
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ), con l'avv. CASCIANO MARIA VALENTINA Controparte_1 P.IVA_1
( ) C.F._4
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la sig.ra ha adito il Tribunale di Pistoia, sezione lavoro, al fine di Pt_3 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “- In via preliminare, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in premessa, la sussistenza di una somministrazione illecita / appalto non genuino tra la società la coop. CO (poi Controparte_1
CO S.r.l.) e la signora nel periodo 03.09.2020 – 30.09.2021, per l'effetto accertare e dichiarare la sussistenza Pt_3 un rapporto di lavoro, e/o costituire un rapporto di lavoro, a tempo indeterminato direttamente tra la signora CP_2
e la società a far data dal 03.09.2020, con inquadramento al II° livello CCNL Turismo
[...] Controparte_1
Pubblici Esercizi Confcommercio, o al diverso inquadramento che sarà ritenuto di giustizia;
conseguentemente: - in tesi, per le ragioni di cui in premessa, accertare e dichiarare la nullità del licenziamento irrogato, di fatto, alla ricorrente in data
30.09.2021 perché disposto in via orale e/o comunque perché contrario a norme imperative e per l'effetto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 23/2015, annullare il licenziamento stesso e disporre la reintegra della ricorrente nel posto di lavoro e nelle mansioni, o mansioni equivalenti, e condannare la società convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad €.760,58 mensili, come da conteggio allegato), dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura non inferiore in ogni caso a cinque mensilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da ogni singola scadenza all'effettivo pagamento;
nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
- in ipotesi, per le ragioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento irrogato di fatto alla ricorrente in data 30.09.2021 perché privo di giusta causa e/o giustificato motivo oggettivo e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. 23/2015, stante l'inesistenza di qualsivoglia motivo, disporre la reintegra della ricorrente nel posto di lavoro e nelle mansioni, o mansioni equivalenti, e condannare la società convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad €.760,58 mensili, come da conteggio allegato), dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, sino ad un massimo di dodici mensilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da ogni singola scadenza all'effettivo pagamento;
nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
-
In ipotesi subordinata, per le ragioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento irrogato di fatto alla ricorrente in data 30.09.2021 perché privo di giusta causa e/o giustificato motivo oggettivo e, per l'effetto, ai sensi dell'art.
3, comma 1, D. Lgs. 23/2015, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.194 del 2018, condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad €.760,58mensili, come da conteggio allegato), comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità, in relazione all'anzianità di servizio della ricorrente e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti;
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da ogni singola scadenza all'effettivo pagamento;
- in ipotesi ulteriormente subordinata, per le ragioni di cui in premessa, condannare il datore di lavoro ai sensi dell'art.39, comma 2, del D. Lgs. n.81/2015, al pagamento di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad €.760,58 mensili, come da conteggio allegato), avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da ogni singola scadenza all'effettivo pagamento. - in ogni caso accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in premessa, il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive indicate nel conteggio notificato come parte integrante del presente atto, per il periodo lavorativo dal 03.09.2020 al 30.09.2021, anche ai sensi dell'art. 35, comma 2, D. Lgs. n.81/2015, e per l'effetto condannare la società convenuta al pagamento della somma pari ad €.4.838,01 di cui €.743,94 a titolo di TFR,
o alla maggior o minore somma che risulterà di giustizia;
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza al saldo effettivo. - In ogni caso, con vittoria di compensi professionali e refusione delle spese di lite”.
Nella specie, la ricorrente ha dedotto: di essere stata assunta il 26/06/2012 con contratto per prestazione di lavoro in somministrazione a termine presso l'agenzia Manpower di Pistoia quale addetta al “supporto all'attività ordinaria di pulizia, lavaggio e sporzionamento” presso la società utilizzatrice con Controparte_1 applicazione del C.C.N.L. “Alberghi e Strutture Alberghiere (Aica e Federturismo), livello D2 Operaio;
che, sin dalla data di assunzione, la Hooster Food s.r.l., società operante nel settore della cd. ristorazione collettiva, destinava la ricorrente presso la mensa interna allo stabilimento produttivo della società
con il compito di sporzionare e preparare i primi piatti presso il self-service, occuparsi Parte_4 dell'assistenza al servizio degli operai ed, infine, lavare piatti e stoviglie, il tutto con orario di lavoro dalle
11.00 alle 14.00 dal lunedì al venerdì; che, scaduto il suindicato contratto, tra il giugno 2012 e il 2018, la sig.ra stipulava numerosi contratti di somministrazione a tempo determinato con diverse agenzie, Pt_3 in cui la stessa veniva chiamata, di fatto, a sostituire lavoratrici in maternità e/o in ferie, sempre a favore della e con le stesse mansioni presso la mensa aziendale della suindicata società Controparte_3
che, solo nel settembre 2018, la signora siglava un nuovo contratto di Parte_4 Pt_3 somministrazione a tempo determinato in cui la stessa veniva destinata presso la diversa mensa CIMA
Impianti, comunque sempre gestita dalla Hooster Food S.r.l.; che, tuttavia, nel dicembre 2019 la lavoratrice veniva invitata dall'odierna convenuta a siglare un nuovo contratto di somministrazione di lavoro per essere destinata, ancora una volta, presso la mensa e sempre con le medesime funzioni;
Parte_4 che, alla scadenza di detto contratto, le veniva proposto dalla sig.ra dipendente della società Pt_5 convenuta, la continuazione del rapporto di lavoro, alle medesime condizioni, tramite, però, la stipula di nuovi e ripetuti contratti con una cooperativa (CO Società Cooperativa) indicata dalla stessa
[...]
e non con una vera e propria agenzia di somministrazione;
che, di conseguenza, la ricorrente, in CP_1 data 03/09/2020 e 01/08/2021, stipulava due contratti con la (poi CO S.r.l.), nei Controparte_4 quali la stessa veniva inquadrata nella categoria Operaio Generico, 7° livello C.C.N.L. Coop. Pulizia
Facchinaggio, Igiene Ambientale;
che, nonostante tali contratti riguardassero prestazioni di pulizia prima presso la sede posta “in Altopascio (Lu), via Margine del Balzello Snc” e poi quella di “Corso Buenos Aires
Milano”, la ricorrente, di fatto, aveva continuato ad operare presso la mensa di curando i Parte_4 servizi di , con il medesimo orario precedente e le stesse mansioni;
che, infatti, dal CP_1
16/122/019 sino al 30/09/2021, la ricorrente aveva operato presso la mensa gestita da Parte_4
svolgendo sempre le medesime mansioni, ricevendo istruzioni sul lavoro dal personale Controparte_1 della società convenuta, nello specifico dalle colleghe ed nonché dai Controparte_5 Persona_1 responsabili amministrativi, signore e con cui si rapportava in ordine agli Parte_6 Persona_2 orari, le ferie, le sostituzioni delle colleghe, nonché per la stipula dei contratti di lavoro, il tutto rimanendo alle dipendenze formali della cooperativa CO.; che in data 30 settembre 2021 alla ricorrente non veniva rinnovato il contratto di lavoro da parte di CO s.r.l.; di aver diritto, come già contestato con la lettera del 18/11/2021, alla ricostituzione ex lege di un rapporto lavorativo a tempo indeterminato con il reale datore di lavoro, Hooster Food s.r.l., , e a veder dichiarata la nullità del licenziamento per violazione dell'art. 3 del D. Lgs. n.23/2015, con tutte le conseguenze di cui di cui all'art.2 del D. Lgs. n.3/2015 (c.d.
Jobs Act); che, dall'accertamento della costituzione del rapporto lavorativo in capo alla società convenuta discenderebbe, altresì, il diritto alla corresponsione delle differenze retributive maturate quantomeno a partire dal settembre 2020, essendo stata remunerata quale operaia di 7° livello del C.C.N.L. Coop. Pulizia
Multiservizi, anziché quale operaia al 2° livello del C.C.N.L. Turismo Pubblici Esercizi Confcommercio.
Si è costituita in giudizio la Hooster Food s.r.l., la quale ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di onorari e spese di lite. In particolare, la società convenuta ha dedotto: che non sarebbe stata fornita la prova, che incombeva su parte ricorrente, della natura non genuina dell'appalto; che non esisterebbe alcun licenziamento e che, conseguentemente, la domanda di dichiarazione della nullità/illegittimità dello stesso sarebbe del tutto infondata, in quanto il rapporto lavorativo tra la ricorrente e CO s.r.l. sarebbe cessato per scadenza del termine contrattuale fissato al
30.09.2021 e perché che la sig.ra aveva già comunicato di non essere più interessata, in caso di Pt_3 future esigenze;
quanto alle differenze retributive, l'infondatezza della domanda sia nell'an, in quanto l'appalto sarebbe genuino, che nel quantum, poiché i conteggi sarebbero stati elaborati sulla base di un livello contrattuale (liv. 2 CCNL Confcommercio) non corrispondente alle mansioni effettivamente svolte dalla ricorrente.
Svolta istruttoria orale e documentale e a mezzo CTU, la causa viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione depositati all'esito del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
***
1. Con una prima domanda si chiede di accertare e dichiarare la sussistenza di una somministrazione illecita
[...
/ appalto non genuino tra la società la coop. CO (poi CO S.r.l.) e la signora Controparte_1 nel periodo 03.09.2020 – 30.09.2021 e, per l'effetto, di accertare e dichiarare la sussistenza un Pt_3 rapporto di lavoro, e/o costituire un rapporto di lavoro, a tempo indeterminato direttamente tra la ricorrente e la convenuta, a far data dal 03.09.2020, con inquadramento al II° livello CCNL Turismo
Pubblici Esercizi Confcommercio, o al diverso inquadramento ritenuto di giustizia.
La domanda è fondata per quanto di ragione e nei limiti precisati di seguito.
Sebbene la domanda in esame abbia ad oggetto il segmento temporale dal 3.09.2020 al 30.09.2021, ai fini di una compiuta disamina della vicenda di cui è processo si rende opportuno ricostruire brevemente i rapporti tra le parti anche nel periodo precedente.
I fatti seguenti possono ritenersi documentali e/o pacifici. In particolare, si rileva fin da ora che la convenuta non ha specificamente contestato la ricostruzione dei fatti operata in ricorso in relazione al periodo ante
3.9.2020. Va premesso che la società utilizzatrice si occupa di gestione mense aziendali e sanitarie, Controparte_1
c.d. ristorazione collettiva, fornendo il servizio con due modalità: a) nelle sedi che non sono munite di una cucina interna fornisce i pasti che prepara presso la cucina/centro cottura nella propria sede e poi si avvale di personale esternalizzato per la consegna;
b) nelle sedi munite di una propria cucina interna fornisce il servizio usufruendo della cucina in loco, adibendo personale dipendente nei ruoli di cuoco e aiuto-cuoco, a seconda delle dimensioni del servizio, avvalendosi di personale esternalizzato per i servizi considerati accessori di lavaggio stoviglie (circostanza dedotta in memoria di costituzione e non specificamente contestata ex adverso alla prima udienza del 2.8.2022);
In data 26.06.2012 la signora veniva assunta con contratto per prestazione di lavoro in Controparte_2 somministrazione a termine presso l'agenzia Manpower di Pistoia, quale addetta al “supporto all'attività ordinaria di pulizia, lavaggio e sporzionamento” presso la società utilizzatrice con Controparte_1 applicazione del C.C.N.L. “Alberghi e Strutture Alberghiere (Aica e Federturismo), livello D2 Operaio
(doc. 1 fasc. ric.).
Sin dal primo giorno di lavoro la signora operava presso la mensa interna allo stabilimento Pt_3 produttivo della società posta in Pistoia, via Mariotti n.143, con il compito di sporzionare Parte_4
e preparare i primi piatti presso il self-service, occuparsi dell'assistenza al servizio degli operai ed infine lavare piatti e stoviglie, il tutto con orario di lavoro dalle 11.00 alle 14.00 dal lunedì al venerdì (circostanza allegata in ricorso e non contestata ex adverso con riferimento al periodo antecedente al 3.9.2020).
Dal giugno 2012 sino all'8.05.2015 la signora di sottoscriveva numerosi contratti di lavoro per Pt_3 periodi prolungati, chiamata, di fatto, per sostituire lavoratrici in maternità e/o in ferie, sempre con contratti di somministrazione a tempo determinato con l'agenzia Manpower, presso la medesima utilizzatrice e con le stesse mansioni .
La società pochi mesi dopo il termine di tale tranche di contratti, chiamava nuovamente Controparte_1 la signora comunicandole che il rapporto di lavoro sarebbe ripartito, sempre per sopperire alle Pt_3 medesime esigenze di sostituzione, questa volta però con un'altra agenzia interinale, invitandola in tal senso a rivolgersi alla società Ali S.p.a. Filiale di Firenze.
In data 10.12.2015 la signora di sottoscriveva, quindi, un nuovo contratto di lavoro per Pt_3 somministrazione a tempo determinato, con la società Ali S.p.a., quale “addetto mensa”, presso l'utilizzatrice “ , con l'applicazione del C.C.N.L. Turismo Confindustria e inquadramento Controparte_1 al livello D2 Operaio (cfr. doc. 2 fasc. ric.). Anche riguardo a detto contratto il luogo di lavoro rimaneva la mensa aziendale della Parte_7
in Pistoia, via Mariotti n.143, con il medesimo orario e le medesime mansioni.
[...]
Anche tale rapporto si prolungava nel tempo per lunghi periodi sino al 13.04.2018.
Dopo alcuni mesi di pausa, la ricorrente veniva nuovamente contattata dalla società convenuta che le chiedeva la disponibilità ad un nuovo contratto di lavoro.
La signora accettava e conseguentemente l'azienda comunicava che la stessa sarebbe stata assunta Pt_3 attraverso una diversa agenzia interinale per operare questa volta presso un'altra mensa aziendale.
Così, in data 3.09.2018, la signora di sottoscriveva un nuovo contratto di lavoro per Pt_3 somministrazione a tempo determinato, con la società Elpe Hr Agenzia per il lavoro S.p.a., filiale di
Firenze, quale “operatore multiservizio”, presso l'utilizzatrice “ , con l'applicazione del Controparte_1
C.C.N.L. Turismo Confindustria e inquadramento al livello D2 Operaio e come luogo di lavoro, questa volta, la mensa CIMA Impianti via Gora e Barbatole 192, Pistoia (cfr. doc. 3 fasc. ric.).
Tale contratto veniva poi prolungato continuativamente sino al 30.06.2019.
Nel dicembre dello stesso anno, la signora veniva nuovamente contattata dalla società convenuta la quale riferiva che la signora lavapiatti addetta alla mensa di via Mariotti non Persona_3 Parte_4 era più in forze presso l'azienda e pertanto chiedeva la disponibilità della stessa a prenderne il Pt_3 posto.
La signora di accettava l'offerta e così in data 16.12.2019 sottoscriveva un nuovo contratto di Pt_3 somministrazione, con la società filiale di Firenze (nuova Parte_8 denominazione della società ELPE HR), quale “operatore pluriservizio”, presso l'utilizzatrice
[...]
, con l'applicazione del C.C.N.L. Turismo Confindustria e inquadramento al livello D2 Operaio CP_1
e come luogo di lavoro la mensa via Mariotti n.143, Pistoia, sempre con orario 11.00 - Parte_4
14.00 e sempre con le medesime mansioni.
Tale contratto, con scadenza al 01.02.2020 veniva prorogato in data 29.01.2020 sino al 20.07.2020 (cfr. doc.
4 fasc. ric.).
Come già accaduto negli anni precedenti, nel mese di agosto il contratto non veniva rinnovato.
A fine agosto 2020, la sig.ra di offriva la sua prestazione lavorativa ad e le veniva Pt_3 Controparte_1 fatto presente che quest'ultima aveva stipulato un contratto di appalto per le attività di lavaggio stoviglie con Samara UP Multiservizi srl che, a sua volta, si avvaleva di dipendenti della Cooperativa CO, in virtù di appalto (circostanza quest'ultima ammessa dalla resistente in memoria di costituzione). In particolare, in data 26.8.2020, la società attraverso la signora Controparte_1 Persona_2 comunicava per email alla lavoratrice che il rapporto di lavoro presso la mensa sarebbe potuto Parte_4 proseguire attraverso la stipula di un nuovo contratto di lavoro, contratto che però la stessa avrebbe dovuto siglare non con la stessa né con una società di lavoro interinale, ma con una Controparte_1 nuova cooperativa da loro indicata (doc. 11 fasc. ric.).
Di lì a poco la signora di veniva quindi contattata telefonicamente dal responsabile della Pt_3 CP_4 signor il quale si accordava con la stessa per la stipula del nuovo contratto, così
[...] Persona_4 come indicato da (circostanza incontroversa). Controparte_1
A tal riguardo mette conto evidenziare che, in data 1.03.2019 aveva stipulato un contratto di CP_1 appalto di servizio con avente ad oggetto il servizio di pulizia e lavaggio Controparte_6 stoviglie per la grande cucina che la resistente ha presso la sua sede, dove vengono preparati i pasti che poi vengono trasportati e consegnati presso le varie clienti che non hanno una cucina interna (cfr. doc. 1 c fasc. res.).
In data 1.10.2019 aveva stipulato contratto di appalto con CO Soc. Controparte_6
Cooperativa, avente ad oggetto il servizio di lavaggio di stoviglie e riassetto riferito alla cucina presso la sede HF (cfr. doc. 3 fasc. res.).
In data 3.09.2020 la sig.ra sottoscriveva, quindi, un contratto di lavoro subordinato a tempo Pt_3 parziale e determinato con la società con scadenza al 31.10.2020, inquadrata nella Controparte_4 categoria Operaio Generico, 7° livello C.C.N.L. Coop. Pulizia Facchinaggio, Igiene Ambientale, il luogo di lavoro indicato era presso la sede della stessa Cooperativa posta in Altopascio (Lu), via Margine del
Balzello Snc (doc. 5 fasc. ric.).
La ricorrente, siglato il contratto, continuava in maniera del tutto identica ad operare presso la mensa della società per conto della con orario 11.30-14.30 e svolgendo le medesime Parte_4 Controparte_1 mansioni. Il predetto contratto a termine veniva più volte rinnovato dalla società ininterrottamente sino al
31.07.2021(circostanza incontroversa).
Poco prima della scadenza di detto contratto, veniva comunicato alla lavoratrice che la società cooperativa aveva mutato la propria forma giuridica in S.r.l. e pertanto, vi era la necessità di firmare un nuovo contratto di lavoro (circostanza incontroversa).
Così in data 01.08.2021, veniva sottoscritto un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato e parziale alle dipendenze della società CO S.r.l., con durata sino al 30.09.2021, con mansione di addetta pulizie stoviglie, livello 1, C.C.N.L. Multiservizi Confsal (doc. 6 fasc. ric.). Il luogo di lavoro indicato sul contratto, in questo caso, era “Corso Buenos Aires Milano”, in realtà però la signora di continuava ad operare presso la mensa di curando i servizi di Pt_3 Parte_4 CP_1
con il medesimo orario precedente e le stesse mansioni (circostanza incontroversa).
[...]
In data 30.09.2021 il contratto di lavoro non veniva rinnovato (circostanza incontroversa)..
Così ricostruiti i rapporti intercorsi tra le parti si osserva che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, nel periodo 03.09.2020 – 30.09.2021, ricorrerebbe una ipotesi di “appalto non genuino” a favore della società Controparte_1
Si richiama di seguito la normativa e la giurisprudenza rilevante.
L'art 29 del D.l.gs. 276/2003, al comma 1, recita: “Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”
Al comma 3 bis della medesima norma è stabilito che: “Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2”.
Si è ritenuto costantemente in giurisprudenza che ciò che rileva ai fini della natura lecita dell'appalto è
l'effettiva riferibilità all'appaltatore di un'organizzazione che serve alla realizzazione del servizio o dell'opera oggetto di appalto;
se per svolgere quel servizio è indispensabile il lavoro umano, allora affinché l'appalto possa considerarsi "genuino", all'appaltatore dovrà essere riferibile necessariamente il potere di dirigere quel lavoro, cioè di indirizzare e guidare la prestazione dei lavoratori nell'esecuzione dell'opera. Di converso deve ravvisarsi un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo ed organizzativo sia interamente affidato al formale committente (cfr. Corte appello Firenze sez. lav., 5.10.2023, n.201).
Nel caso di specie la situazione formale emergente dai contratti sottoscritti tra i vari attori dell'odierna vicenda è la seguente:
- la società ha dato in appalto il servizio di gestione della mensa interna alla società Parte_4
Controparte_1 - la società a sua volta, ha dato in subappalto alla società Samara UP Controparte_1
Multiservizi il solo servizio di lavaggio piatti e pulizie;
- la società Samara UP Multiservizi, a sua volta, ha dato in subappalto il predetto servizio alla società Cooperativa CO;
- la società Cooperativa CO (poi divenuta CO s.r.l.) ha assunto la signora di e l'ha Pt_3 inviata a operare presso la mensa Parte_4
All'esito dell'istruttoria orale compiuta può ritenersi provato che la signora , nel periodo 3.09.2020 Pt_3
– 30.09.2021, ha reso concretamente la propria prestazione lavorativa al di fuori di quella che era l'organizzazione imprenditoriale della formale datrice di lavoro CO cooperativa, essendo completamente inserita nell'organizzazione di effettivo soggetto che ebbe a gestire e Controparte_1 organizzare la sua prestazione lavorativa.
Un primo decisivo elemento che corrobora la prospettata ricostruzione è costituito dal fatto che l'assunzione della signora di alle dipendenze della CO è avvenuta su precisa richiesta di Pt_3 [...]
posto che quest'ultima “avendo ancora dipendenti a casa con mense chiuse” non poteva CP_1
“assumere direttamente personale”.
In particolare, con mail del 26.8.2020, la resistente, tramite l'addetta alla Amministrazione , Persona_2 ha fornito i riferimenti della sig.ra di alla società cooperativa COMUS, in persona di , Pt_3 Persona_4 affinché questa procedesse alla sua assunzione, nonché prescritto (“..dovrà..”) le mansioni richieste, il luogo e le modalità di svolgimento della prestazione, l'orario di lavoro e l'inquadramento da riportare nel contratto di lavoro da sottoscrivere (“Ciao , allora ti mando i riferimento di Per_4 Controparte_2 che dovrà fare la terza alla mensa di Pistoia con orario 11,30-14,30 da giovedì 03/09, Livello D”. Parte_4 ha lavorato sempre nella mensa per cui sa tutto. Il suo nr di telefono è….” – cfr. doc. 11 CP_2 Parte_4 fasc. ric.).
La richiamata mail conduce a ritenere provato che l'elemento della direzione è stato ad appannaggio completo della società committente la quale, sin dal momento della formale assunzione Controparte_1 con la Cooperativa CO, ha predeterminato le modalità di esecuzione della prestazione dedotta in contratto, con ciò, proprio in ragione del carattere elementare e ripetitivo della stessa (già nota alla lavoratrice per averla svolta nei precedenti anni presso lo stesso luogo), azzerando, in quanto non più necessario, qualsivoglia residuo potere direttivo e organizzativo in capo al formale datore di lavoro.
L'istruttoria orale ha consentito di appurare che, nel periodo considerato, la ricorrente ha effettivamente affiancato le due dipendenti di BA e SO, inquadrate come cuoche e adibite alla Controparte_1 mensa conformemente a quanto prescritto nella summenzionata mail del 26.8.2024 (ove si Parte_4 precisava che la “dovrà fare la terza alla mensa ). Pt_3 Parte_4
In particolare, la testimone cuoca responsabile della mensa in oggetto, ha riferito che la Controparte_5 ricorrente “(..) si occupava del lavaggio e faceva anche un primo servizio al bancone e dava la consegna dei primi agli operai del primo turno. Queste sono le mansioni che aveva lei quando è arrivata.” (..) “ La
[...] dal 2012 al 2018 quando vi è stata faceva lei il servizio del primo. Poi quando vi è stata la pandemia Pt_3 non sempre ha svolto questa attività del servizio al banco perché anch'io lo facevo. Capitava infatti che io fossi in cucina a preparare un piatto ad un operaio e chiedessi alla di servire il primo al bancone Pt_3 ad un altro operaio” (cfr. verbale udienza 19.01.2023).
La teste ha anche precisato come talune volte la ricorrente “abbia sostituito la e in questo caso CP_5 Per_1 entrava alle 11:00. Quando ha sostituito la la provvedeva a rigovernare le pentole sporche Per_1 Pt_3 che erano già pronte per il lavaggio e poi mi aiutava per il servizio delle vivande. Non faceva l'aiuto cuoca perché la preparava tutto quanto il giorno prima.” (cfr. verbale udienza 19.01.2023). Per_1
Merita poi evidenziare come il luogo, gli strumenti di lavoro, l'abbigliamento della ricorrente siano rimasti invariati nel corso del rapporto di lavoro formalmente intercorso con Camus Cooperativa, ponendosi esso in perfetta continuità con quanto era avvenuto a partire dal 2012.
In tal senso si richiamano le seguenti deposizioni testimoniali:
- teste “Gli strumenti che si utilizzava per il servizio mensa e il lavaggio erano della ditta CP_5
; Parte_4
- teste “io mi ricordo che aveva una divisa tutte e tre uguali, classica di addetto alla cucina. Tes_1
Non mi ricordo se avesse il logo o il marchio . (..) “Sul cap.8: io non so li cognome Parte_9 delle colleghe ma so che si chiamavano e e erano madre e figlia e loro erano le tre CP_5 Per_1 addette alla mensa. Ad giudice: So che la mensa era della per cui non lo so dire con CP_1 CP_1 certezza ma presumo e per me si trattava di tutte e tre dipendenti della ” Controparte_1
Alla luce delle esposte evidenze istruttorie deve ritenersi che, sia al momento della costituzione del rapporto di lavoro che durante il suo svolgimento, non vi siano stati concreti rapporti di etero-direzione tra la società CO e la signora essendosi quest'ultima sempre interfacciata con il personale della Pt_3 società convenuta, sia in persona dei responsabili amministrativi che delle colleghe Persona_2 addette alla medesima mensa ( ed con le quali condivideva luoghi e strumenti Controparte_5 Persona_1 di lavoro e dalle quali riceveva istruzioni operative. In definitiva, quanto emerso dall'istruttoria induce a ritenere l'illiceità degli appalti in essere e, di conseguenza, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la società convenuta per tutto il periodo considerato.
Ne consegue che, ex art 29 co. 3 D.l.gs. 276/2003 (norma, che richiama l'art 27 del medesimo decreto, per l'ipotesi di violazione del comma 1 dell'art 29) deve dichiararsi la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la ricorrente e la società a far data dal Controparte_1
03.09.2020, con inquadramento nel livello VII del . Controparte_7
Sotto quest'ultimo profilo si rileva che, in corso di causa, la ricorrente ha manifestato di aderire alla deduzione avversaria in ordine alla all'applicazione del citato contratto collettivo, in luogo del C.C.N.L.
Confcommercio prospettato in ricorso.
Dalla riconduzione del rapporto lavorativo in capo alla società consegue il diritto per la Controparte_1 ricorrente di vedersi riconosciute le differenze retributive per il summenzionato periodo.
In proposito si rileva che parte ricorrente ha prestato acquiescenza al conteggio prodotto in data 14.1.2025, sulla cui base le differenze retributive spettanti alla lavoratrice sono quantificate in euro 1.389,49, di cui euro 144,51, a titolo di T.F.R.
2. Va ora esaminata la domanda volta ad accertare e dichiarare la nullità del licenziamento irrogato, di fatto, alla ricorrente in data 30.09.2021 “perché disposto in via orale e/o comunque perché contrario a norme imperative e per l'effetto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 23/2015” e, per l'effetto, annullare il licenziamento stesso e disporre la reintegra della ricorrente nel posto di lavoro e nelle mansioni, o mansioni equivalenti, e condannare la società convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad €.760,58 mensili, come da conteggio allegato), dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura non inferiore in ogni caso a cinque mensilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da ogni singola scadenza all'effettivo pagamento;
nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione”.
La domanda è fondata per quanto di ragione.
Osserva il Tribunale che il lavoratore che impugna il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta, ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa (cfr. Cass. 26407/2022). Nella specie, una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal
3.09.2020, ne deriva che la pacifica mancanza di un licenziamento intimato per iscritto, pur in presenza dell'accertata volontà datoriale di esercitare il potere di recesso e risolvere il rapporto alla data del
30.09.2021, desumibile dalla mancata risposta della convenuta all'impugnazione del licenziamento inviata in data 18.11.2021 sia a CO S.r.l. che a contenente espressa richiesta di riammissione in CP_1 servizio con messa a disposizione di attività lavorativa (cfr. doc. 9 fasc. ric.), trovano applicazione le disposizioni di cui al comma primo e secondo dell'art 2 L. 23/2015.
Conseguentemente, va dichiarata l'inefficacia del licenziamento intimato oralmente con condanna della convenuta alla reintegra della ricorrente nel posto di lavoro, nonché al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad euro 504,70 (€ 486,68 X 14 mensilità / 13,50 – cfr. conteggio di parte convenuta cui ha aderito la parte ricorrente), dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'eventuale aliunde perceptum risultante da estratto conto Inps aggiornato depositato in data 26.2.2025, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme via via rivalutate dal giorno della debenza di ogni singolo credito al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal licenziamento all'effettiva reintegrazione.
Ogni ulteriore questione è assorbita.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano ex DM n. 55/2014 sulla base del valore della controversia (con valore indeterminabile, di bassa complessità), con applicazione dei compensi inferiori ai medi di scaglione in considerazione dell'attività processuale svolta.
Le spese di CTU, liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico solidale delle parti ed in misura eguale tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la ricorrente e la società a far data dal 03.09.2020, con inquadramento nel livello VII del Controparte_1
. e, per l'effetto, CP_7 Controparte_7
- condanna la società convenuta a pagare a titolo di differenze retributive la somma di euro 1.389,49, di cui euro 144,51, a titolo di T.F.R., oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti al saldo;
- dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato oralmente e condanna la società convenuta alla reintegra della ricorrente nel posto di lavoro, nonché al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad euro 504,70, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'eventuale aliunde perceptum risultante da estratto conto Inps aggiornato depositato in data 26.2.2025, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme via via rivalutate dal giorno della debenza di ogni singolo credito al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal licenziamento all'effettiva reintegrazione;
- condanna la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi euro 4.629,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge;
- pone le spese di CTU, liquidate in corso di causa, definitivamente a carico solidale delle parti ed in misura eguale tra loro
Sentenza pubblicata mediante deposito in cancelleria del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Pistoia, 7 aprile 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo