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Ordinanza 27 marzo 2025
Ordinanza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, ordinanza 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 745/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Gabriele Bordiga, in funzione di Giudice monocratico, sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento iscritto al n. 745 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, promosso da
C.F. e Parte_1
Partita IVA , con sede legale in Oristano in Via XX Settembre NN. 11-13, in persona P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari in via Antonio Scano N.
45 nello studio dell'Avv. Luca Sanna che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
in persona dell'Amministratore Unico, nonché legale rappresentante pro CP_1
tempore, partita iva con sede in Nuoro, Via Straullu n. 35, elettivamente domiciliata in P.IVA_2
Cagliari, Viale Diaz n. 29, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Macciotta che la rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti conferita in data 22 ottobre 2021 dall'Ing. , nato CP_2
a Padria (SS) il giorno 4 maggio 1953, nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della società autenticata nella firma dal Dott. CP_1
, Notaio in Cagliari, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili riuniti di Cagliari, Persona_1
Lanusei e Oristano, repertorio n. 8624 e raccolta 5983, registrata in Lanusei il 27/10/2021 n. 1437
Serie 1T, in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11.9.2024 la ricorrente, agendo in via cautelare nei confronti della società resistente, ha chiesto di emettere, con decreto inaudita altera parte, o in subordine con ordinanza,
Pagina 1 previa audizione delle parti, i provvedimenti necessari ed idonei a far cessare immediatamente la condotta pregiudizievole della convenuta ordinandole di non sospendere e/o CP_1
Parte disattivare la fornitura idrica a favore del fintanto che non venga accertata giudizialmente la contestata debenza della pretesa somma di € 18.378,81.
In particolare, la ricorrente ha dedotto che:
− con fattura di conguaglio n. 0100020240025394000 del 19.02.2024 recante scadenza il
15.04.2024 aveva chiesto al il pagamento della CP_1 Parte_1 somma di € 22.545,88 a titolo di fornitura idrica per il periodo dal 01.01.2006 al 16.02.2024 per un consumo di mc. 5861;
− attestava che la fattura conteneva importi per consumi risalenti a più di due anni CP_1 per i quali l'ente gestore riteneva non fosse maturata la prescrizione biennale in quanto il termine di prescrizione non decorreva essendo stato riscontrato un prelievo abusivo dalla rete;
− dopo aver prontamente pagato la somma corrispondente ai consumi relativi agli ultimi due anni pari ad € 4.167,07 (differenza tra il totale esposto in fattura di € 22.545,88 e la somma Parte dovuta per il periodo antecedente all'ultimo biennio di € 18.378,81), il aveva sporto reclamo ad sul presupposto che non fosse ravvisabile a suo carico alcun prelievo CP_1
abusivo e che, di conseguenza, fosse regolarmente maturata nei suoi confronti la prescrizione dei crediti vantati da con riferimento al periodo antecedente l'ultimo CP_1
biennio;
− a seguito del rigetto del reclamo da parte della resistente e del fallimento dei tentativi di Parte conciliazione, il aveva deciso di rivolgersi all'autorità giudiziaria al fine di ottenere l'accertamento della non debenza della somma richiesta da in quanto prescritta, ma CP_1
in data 02.09.2024 era pervenuto un uleriore sollecito che indicava la data di avvio della sospensione della fornitura per il giorno 21.09.2024 e la data di avvio della disattivazione della fornitura per il giorno 20.12.2024;
− l'avviso di sospensione si concretizzava in un palese abuso del diritto, proprio perché Parte mancava il presupposto dello stato di morosità in capo al;
− il mancato inoltro delle fatture, risalenti addirittura a consumi che sarebbero stati effettuati nel lontano anno 2006, era imputabile esclusivamente a negligenza e cattiva
Parte amministrazione da parte di in quanto il non si era reso conto di non aver CP_1 pagato nel tempo la fornitura d'acqua poiché i propri amministratori erano cambiati nel tempo e ciascuno riteneva che le fatture fossero automaticamente addebitate in banca, così come correntemente avviene per tutte le altre forniture;
Pagina 2 − gli attuali amministratori e soci accomandatari e erano Parte_1 Parte_1
entrati in carica soltanto dal 16.02.2017 e, avvedutisi della mancata presenza delle fatture di accertata la presenza del contatore, si erano rivolti all'ente per chiarimenti;
CP_1
Parte
− gli addetti di avevano dichiarato che non esisteva alcuna utenza intestata al e CP_1
che la fornitura era in precedenza gestita dal Comune di Oristano, il quale, tuttavia, aveva
Parte risposto che non risultava alcuna anagrafica a nome del;
− tale circostanza strideva con la presenza in loco del contatore e dal fatto che esso, recante matricola G 65100, era stato sostituito da in data 16.02.2024 con lettura di mc. CP_1
5861, consumo corrispondente corrisponda a quello posto a base del calcolo della fattura contestata;
− se tale contatore aveva segnato regolarmente i consumi ed era stato dichiaratamente sostituito da per migliorare il servizio, la resistente non poteva allo stesso tempo CP_1
Parte sostenere che il aveva effettuato dei prelievi abusivi con riferimento agli stessi consumi segnati nel contatore;
Parte
− il esercita l'attività di laboratorio di analisi mediche in regime di convenzione col
Servizio Sanitario Nazionale e l'uso dell'acqua è essenziale ed assolutamente necessario allo Parte svolgimento dell'attività, di talché in caso di sospensione della fornitura, il non potrebbe effettuare le analisi biologiche e, pertanto, non svolgere le prestazioni convenzionate col SSN, con grave danno a carico dei pazienti e del SSN stesso.
Con decreto inaudita altera parte del 30.9.2024, è stato ordinato ad di non CP_1
sospendere e/o disattivare la fornitura idrica alla parte ricorrente.
Si è costituita in giudizio la quale ha contestato integralmente le avverse pretese. CP_1
In particolare, la resistente ha eccepito che:
− la stessa ricorrente nel proprio ricorso aveva ammesso che, pur usufruendo negli anni in maniera continuativa della fornitura idrica e avvantaggiandosi dei suoi servizi, si era totalmente disinteressata della stessa;
− di tale fornitura, sempre per avverse chiare dichiarazioni, era del tutto all'oscuro lo stesso
, precedente Gestore Idrico, il che alimentava il convincimento di un Controparte_3
ingiusto, oltreché indebito, arricchimento e vantaggio della ricorrente ancor prima dell'assunzione del servizio idrico d parte della società CP_1
− la ricorrente aveva effettivamente richiesto l'attivazione della fornitura idrica soltanto nel gennaio 2024;
Pagina 3 − ogni contestazione in merito all'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria di cui alla fattura contestata veniva dunque meno e, in ogni caso, ricorrevano le condizioni per le quali i termini prescrizionali dovevano, in applicazione dell'art. 2941, n. 8, c.c., ritenersi sospesi.
La resistente ha quindi concluso chiedendo di rigettare il ricorso cautelare ed ogni avversa domanda e, per l'effetto, revocare il provvedimento pronunciato inaudita altera parte.
*
Il legislatore subordina la concedibilità dei provvedimenti cautelari ex artt. 669 bis e ss. c.p.c., e in particolare quello ex art. 700 c.p.c. alla contestuale presenza dei requisiti del cd. fumus boni iuris (e cioè la fondatezza, seppur alla luce di una delibazione in termini “probabilistici”, della pretesa azionata in giudizio) e del periculum in mora (ovvero la possibilità concreta che, in capo ai titolari degli interessi coinvolti, si producano conseguenze non riparabili attraverso l'ordinario e generale meccanismo risarcitorio o quello ripristinatorio).
Compito del giudice è pertanto quello di stabilire se, valutata la specificità del caso sottoposto al suo esame, avuto riguardo alle allegazioni e alle produzioni delle parti, sussistano i presupposti della tutela cautelare richiesta.
*
Nel caso di specie, al fine di verificare, quantomeno secondo la valutazione sommaria e probabilistica che caratterizza la fase cautelare, la presumibile fondatezza della pretesa attorea e, conseguentemente, l'illegittimità della condotta dell'ente gestore volta a disporre la sospensione della fornitura, occorre premettere che effettivamente a norma dell'art. 2941, n. 8, c.c. la prescrizione rimane sospesa tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore finché il dolo non sia stato scoperto.
Deve, inoltre, tenersi conto dell'art. B.26 del Regolamento del Servizio Idrico, a norma del quale tutti i prelievi effettuati dalla rete idrica e dagli impianti in uso al Gestore, se non preventivamente autorizzati dallo stesso, sono da ritenersi abusivi e in caso di prelievo abusivo d'acqua è fatta salva la facoltà del Gestore di sospendere l'erogazione, senza obbligo di preavviso alcuno.
Con riferimento alla posizione del CAM, ha emesso fattura di conguaglio n. CP_1
0100020240025394000 del 19.02.2024, con scadenza il 15.04.2024 (doc. 1 parte ricorrente), per l'importo di euro 22.545,88 relativamente al lungo periodo intercorrente tra il 01.01.2006 e il
16.02.2024, attestando un consumo di mc. 5861.
Dalle produzioni agli atti, invero, si evince che anche il Gestore precedente, ossia il CP_3
, nelle banche dati in suo possesso non recasse alcuna indicazione circa l'esistenza di
[...] un'utenza riconducibile all'anagrafica corrispondente a quella della odierna ricorrente (doc. 8 parte ricorrente)
Pagina 4 Inoltre, dalla domanda di attivazione della fornitura idrica presentata il 31.1.2024 (doc. 2 parte resistente) emerge come la abbia richiesto, alla sezione 16, la regolarizzazione di un Parte_2
allaccio abusivo/irregolare, dichiarandosi disposta al pagamento delle sanzioni e degli ulteriori costi, pur senza barrare la specifica casella riferita al riconoscimento in modo esplicito e incondizionato del debito derivante dal prelievo abusivo o irregolare.
Cionondimeno, anche a fronte della presumibile esistenza di un allaccio irregolare, deve osservarsi che fin dal 2019 gli attuali amministratori e soci accomandatari della società ricorrente si sono rivolti ad per regolarizzare la situazione: la circostanza, pur non supportata da prova CP_1
documentale diretta, non è oggetto di contestazione da parte del Gestore ed è indirettamente confermata dal citato scambio di e-mail avvenuto nel novembre 2019 tra il legale rappresentante e il in merito all'esistenza dell'anagrafica della società tra le Parte_1 Controparte_3 utenze del precedente ente gestore, la quale comprova che l'interlocuzione tra la debitrice e era evidentemente precedente e risalente proprio all'annualità indicata. CP_1
Alla luce di tale circostanza, non si può ritenere priva di significato l'inerzia di la quale CP_1 non ha dato seguito all'espletamento di indagini e verifiche, alla comunicazione del debito accumulato dall'utente per la fornitura ottenuta irregolarmente e alla formale richiesta di pagamento per oltre quattro anni, fino all'emissione della citata fattura.
Anzi, appena prima dell'emissione, la stessa ha proceduto alla rimozione del vecchio CP_1
contatore matricola G 651000 e alla sua sostituzione, in data 16.2.2024: deve considerarsi, inoltre, che nell'avviso di sostituzione (doc. 10 parte ricorrente) nessuna menzione è stata effettuata circa l'esistenza dell'allaccio abusivo, in quanto nel medesimo è stato unicamente indicato che il contatore oltre i dieci anni non assicura più una efficiente misurazione dei consumi, lasciando intendere che la sostituzione fosse avvenuta al solo fine di fornire un migliore servizio.
Tale ricostruzione, all'evidenza, lascia intendere che quantomeno dal 2019 non sussista alcun doloso occultamento del debito, essendo chiaro l'impegno dell'utente volto a regolarizzare la propria posizione, come evidenziato anche dall'immediato pagamento del debito relativo agli ultimi due anni per euro 4.167,07, anch'esso non oggetto di contestazione.
Ne consegue che la prescrizione non può considerarsi sospesa almeno per tale periodo (nella parte ulteriore agli ultimi due anni oggetto di saldo), in quanto la disciplina codicistica prevede che essa si applichi solo in caso specifico di dolo del debitore.
Peraltro, nonostante la presumibile esistenza di allaccio irregolare, la sussistenza di un doloso occultamento non può, allo stato, ritenersi provata neanche per il periodo precedente;
se da un lato è vero che l'anagrafica dell'utente era assente presso entrambi i gestori, dall'altro lato deve essere
Pagina 5 attribuito valore al fatto che l'utenza medesima era caratterizzata, come evidenziato, dalla presenza di un contatore perfettamente funzionante, dotato di matricola e numero seriale.
La stessa inoltre, ha attribuito piena attendibilità al misuratore, poiché vi è corrispondenza CP_1 tra consumo rilevato dall'apparecchio e consumo posto alla base della fattura di conguaglio.
Invero, l'apposizione di un contattore dotato delle citate caratteristiche, chiaramente, contrasta con l'intento di un utente irregolare di occultare il proprio debito e non caratterizza la condotta di chi, secondo l'id quod plerumque accidit, realizza un allaccio abusivo che intende occultare.
Pertanto, la doglianza di parte ricorrente relativa alla non corretta quantificazione del proprio debito alla luce dell'incidenza della prescrizione, secondo la valutazione sommaria che è possibile svolgere nel presente giudizio e alla luce degli elementi probatori allo stato presenti in atti, deve considerarsi assistita da fumus boni iuris e, conseguentemente, fondata.
Si noti, inoltre, che il citato Regolamento Idrico Integrato consente la sospensione dell'erogazione in caso di prelievo abusivo ma (fermo restando che anche tale condotta sarebbe contraria al dovere di buona fede, considerato il contegno manifestato dall'utente negli ultimi anni) nel caso di specie la sospensione non è stata fondata su tale presupposto, bensì sulla morosità: stante quanto emerge sulla base di quanto finora argomentato sulla presumibile inesistenza della morosità – almeno nei termini e nelle quantità richieste da – la condotta dell'ente convenuto appare illegittima. CP_1
Infine, sotto il profilo del periculum in mora, nessuna contestazione può essere credibilmente avanzata.
Invero, considerato che la società ricorrente svolge attività professionale di laboratorio di analisi mediche in regime di convenzione col Servizio Sanitario Nazionale (doc. 13 parte ricorrente), appare evidente come la sospensione della fornitura di fatto impedirebbe lo svolgimento dell'attività stessa con grave pregiudizio sia per la CAM sotto il profilo economico sia per i pazienti che usufruiscono delle prestazioni convenzionate.
Ai sensi dell'art. 669 octies, co. 7, c.p.c., il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma (tra cui rientrano i procedimenti cautelare ex art. 700 c.p.c., quale quello odierno) prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare.
Nel caso di specie, l'esistenza di un presumibile allaccio abusivo che ha, nonostante l'emersa fondatezza della pretesa, giustificato l'atteggiamento processuale della resistente, induce a ritenere congrua la compensazione delle spese del giudizio cautelare.
PQM
A conferma del decreto inaudita altera parte del 30.9.2024, ordina ad di non CP_1 sospendere e/o disattivare la fornitura idrica relativa all'utenza della parte ricorrente.
Spese del giudizio cautelare compensate.
Pagina 6 Oristano, 27.3.2025
Pagina 7
Il Giudice
Dott. Gabriele Bordiga
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Gabriele Bordiga, in funzione di Giudice monocratico, sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento iscritto al n. 745 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, promosso da
C.F. e Parte_1
Partita IVA , con sede legale in Oristano in Via XX Settembre NN. 11-13, in persona P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari in via Antonio Scano N.
45 nello studio dell'Avv. Luca Sanna che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
in persona dell'Amministratore Unico, nonché legale rappresentante pro CP_1
tempore, partita iva con sede in Nuoro, Via Straullu n. 35, elettivamente domiciliata in P.IVA_2
Cagliari, Viale Diaz n. 29, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Macciotta che la rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti conferita in data 22 ottobre 2021 dall'Ing. , nato CP_2
a Padria (SS) il giorno 4 maggio 1953, nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della società autenticata nella firma dal Dott. CP_1
, Notaio in Cagliari, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili riuniti di Cagliari, Persona_1
Lanusei e Oristano, repertorio n. 8624 e raccolta 5983, registrata in Lanusei il 27/10/2021 n. 1437
Serie 1T, in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11.9.2024 la ricorrente, agendo in via cautelare nei confronti della società resistente, ha chiesto di emettere, con decreto inaudita altera parte, o in subordine con ordinanza,
Pagina 1 previa audizione delle parti, i provvedimenti necessari ed idonei a far cessare immediatamente la condotta pregiudizievole della convenuta ordinandole di non sospendere e/o CP_1
Parte disattivare la fornitura idrica a favore del fintanto che non venga accertata giudizialmente la contestata debenza della pretesa somma di € 18.378,81.
In particolare, la ricorrente ha dedotto che:
− con fattura di conguaglio n. 0100020240025394000 del 19.02.2024 recante scadenza il
15.04.2024 aveva chiesto al il pagamento della CP_1 Parte_1 somma di € 22.545,88 a titolo di fornitura idrica per il periodo dal 01.01.2006 al 16.02.2024 per un consumo di mc. 5861;
− attestava che la fattura conteneva importi per consumi risalenti a più di due anni CP_1 per i quali l'ente gestore riteneva non fosse maturata la prescrizione biennale in quanto il termine di prescrizione non decorreva essendo stato riscontrato un prelievo abusivo dalla rete;
− dopo aver prontamente pagato la somma corrispondente ai consumi relativi agli ultimi due anni pari ad € 4.167,07 (differenza tra il totale esposto in fattura di € 22.545,88 e la somma Parte dovuta per il periodo antecedente all'ultimo biennio di € 18.378,81), il aveva sporto reclamo ad sul presupposto che non fosse ravvisabile a suo carico alcun prelievo CP_1
abusivo e che, di conseguenza, fosse regolarmente maturata nei suoi confronti la prescrizione dei crediti vantati da con riferimento al periodo antecedente l'ultimo CP_1
biennio;
− a seguito del rigetto del reclamo da parte della resistente e del fallimento dei tentativi di Parte conciliazione, il aveva deciso di rivolgersi all'autorità giudiziaria al fine di ottenere l'accertamento della non debenza della somma richiesta da in quanto prescritta, ma CP_1
in data 02.09.2024 era pervenuto un uleriore sollecito che indicava la data di avvio della sospensione della fornitura per il giorno 21.09.2024 e la data di avvio della disattivazione della fornitura per il giorno 20.12.2024;
− l'avviso di sospensione si concretizzava in un palese abuso del diritto, proprio perché Parte mancava il presupposto dello stato di morosità in capo al;
− il mancato inoltro delle fatture, risalenti addirittura a consumi che sarebbero stati effettuati nel lontano anno 2006, era imputabile esclusivamente a negligenza e cattiva
Parte amministrazione da parte di in quanto il non si era reso conto di non aver CP_1 pagato nel tempo la fornitura d'acqua poiché i propri amministratori erano cambiati nel tempo e ciascuno riteneva che le fatture fossero automaticamente addebitate in banca, così come correntemente avviene per tutte le altre forniture;
Pagina 2 − gli attuali amministratori e soci accomandatari e erano Parte_1 Parte_1
entrati in carica soltanto dal 16.02.2017 e, avvedutisi della mancata presenza delle fatture di accertata la presenza del contatore, si erano rivolti all'ente per chiarimenti;
CP_1
Parte
− gli addetti di avevano dichiarato che non esisteva alcuna utenza intestata al e CP_1
che la fornitura era in precedenza gestita dal Comune di Oristano, il quale, tuttavia, aveva
Parte risposto che non risultava alcuna anagrafica a nome del;
− tale circostanza strideva con la presenza in loco del contatore e dal fatto che esso, recante matricola G 65100, era stato sostituito da in data 16.02.2024 con lettura di mc. CP_1
5861, consumo corrispondente corrisponda a quello posto a base del calcolo della fattura contestata;
− se tale contatore aveva segnato regolarmente i consumi ed era stato dichiaratamente sostituito da per migliorare il servizio, la resistente non poteva allo stesso tempo CP_1
Parte sostenere che il aveva effettuato dei prelievi abusivi con riferimento agli stessi consumi segnati nel contatore;
Parte
− il esercita l'attività di laboratorio di analisi mediche in regime di convenzione col
Servizio Sanitario Nazionale e l'uso dell'acqua è essenziale ed assolutamente necessario allo Parte svolgimento dell'attività, di talché in caso di sospensione della fornitura, il non potrebbe effettuare le analisi biologiche e, pertanto, non svolgere le prestazioni convenzionate col SSN, con grave danno a carico dei pazienti e del SSN stesso.
Con decreto inaudita altera parte del 30.9.2024, è stato ordinato ad di non CP_1
sospendere e/o disattivare la fornitura idrica alla parte ricorrente.
Si è costituita in giudizio la quale ha contestato integralmente le avverse pretese. CP_1
In particolare, la resistente ha eccepito che:
− la stessa ricorrente nel proprio ricorso aveva ammesso che, pur usufruendo negli anni in maniera continuativa della fornitura idrica e avvantaggiandosi dei suoi servizi, si era totalmente disinteressata della stessa;
− di tale fornitura, sempre per avverse chiare dichiarazioni, era del tutto all'oscuro lo stesso
, precedente Gestore Idrico, il che alimentava il convincimento di un Controparte_3
ingiusto, oltreché indebito, arricchimento e vantaggio della ricorrente ancor prima dell'assunzione del servizio idrico d parte della società CP_1
− la ricorrente aveva effettivamente richiesto l'attivazione della fornitura idrica soltanto nel gennaio 2024;
Pagina 3 − ogni contestazione in merito all'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria di cui alla fattura contestata veniva dunque meno e, in ogni caso, ricorrevano le condizioni per le quali i termini prescrizionali dovevano, in applicazione dell'art. 2941, n. 8, c.c., ritenersi sospesi.
La resistente ha quindi concluso chiedendo di rigettare il ricorso cautelare ed ogni avversa domanda e, per l'effetto, revocare il provvedimento pronunciato inaudita altera parte.
*
Il legislatore subordina la concedibilità dei provvedimenti cautelari ex artt. 669 bis e ss. c.p.c., e in particolare quello ex art. 700 c.p.c. alla contestuale presenza dei requisiti del cd. fumus boni iuris (e cioè la fondatezza, seppur alla luce di una delibazione in termini “probabilistici”, della pretesa azionata in giudizio) e del periculum in mora (ovvero la possibilità concreta che, in capo ai titolari degli interessi coinvolti, si producano conseguenze non riparabili attraverso l'ordinario e generale meccanismo risarcitorio o quello ripristinatorio).
Compito del giudice è pertanto quello di stabilire se, valutata la specificità del caso sottoposto al suo esame, avuto riguardo alle allegazioni e alle produzioni delle parti, sussistano i presupposti della tutela cautelare richiesta.
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Nel caso di specie, al fine di verificare, quantomeno secondo la valutazione sommaria e probabilistica che caratterizza la fase cautelare, la presumibile fondatezza della pretesa attorea e, conseguentemente, l'illegittimità della condotta dell'ente gestore volta a disporre la sospensione della fornitura, occorre premettere che effettivamente a norma dell'art. 2941, n. 8, c.c. la prescrizione rimane sospesa tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore finché il dolo non sia stato scoperto.
Deve, inoltre, tenersi conto dell'art. B.26 del Regolamento del Servizio Idrico, a norma del quale tutti i prelievi effettuati dalla rete idrica e dagli impianti in uso al Gestore, se non preventivamente autorizzati dallo stesso, sono da ritenersi abusivi e in caso di prelievo abusivo d'acqua è fatta salva la facoltà del Gestore di sospendere l'erogazione, senza obbligo di preavviso alcuno.
Con riferimento alla posizione del CAM, ha emesso fattura di conguaglio n. CP_1
0100020240025394000 del 19.02.2024, con scadenza il 15.04.2024 (doc. 1 parte ricorrente), per l'importo di euro 22.545,88 relativamente al lungo periodo intercorrente tra il 01.01.2006 e il
16.02.2024, attestando un consumo di mc. 5861.
Dalle produzioni agli atti, invero, si evince che anche il Gestore precedente, ossia il CP_3
, nelle banche dati in suo possesso non recasse alcuna indicazione circa l'esistenza di
[...] un'utenza riconducibile all'anagrafica corrispondente a quella della odierna ricorrente (doc. 8 parte ricorrente)
Pagina 4 Inoltre, dalla domanda di attivazione della fornitura idrica presentata il 31.1.2024 (doc. 2 parte resistente) emerge come la abbia richiesto, alla sezione 16, la regolarizzazione di un Parte_2
allaccio abusivo/irregolare, dichiarandosi disposta al pagamento delle sanzioni e degli ulteriori costi, pur senza barrare la specifica casella riferita al riconoscimento in modo esplicito e incondizionato del debito derivante dal prelievo abusivo o irregolare.
Cionondimeno, anche a fronte della presumibile esistenza di un allaccio irregolare, deve osservarsi che fin dal 2019 gli attuali amministratori e soci accomandatari della società ricorrente si sono rivolti ad per regolarizzare la situazione: la circostanza, pur non supportata da prova CP_1
documentale diretta, non è oggetto di contestazione da parte del Gestore ed è indirettamente confermata dal citato scambio di e-mail avvenuto nel novembre 2019 tra il legale rappresentante e il in merito all'esistenza dell'anagrafica della società tra le Parte_1 Controparte_3 utenze del precedente ente gestore, la quale comprova che l'interlocuzione tra la debitrice e era evidentemente precedente e risalente proprio all'annualità indicata. CP_1
Alla luce di tale circostanza, non si può ritenere priva di significato l'inerzia di la quale CP_1 non ha dato seguito all'espletamento di indagini e verifiche, alla comunicazione del debito accumulato dall'utente per la fornitura ottenuta irregolarmente e alla formale richiesta di pagamento per oltre quattro anni, fino all'emissione della citata fattura.
Anzi, appena prima dell'emissione, la stessa ha proceduto alla rimozione del vecchio CP_1
contatore matricola G 651000 e alla sua sostituzione, in data 16.2.2024: deve considerarsi, inoltre, che nell'avviso di sostituzione (doc. 10 parte ricorrente) nessuna menzione è stata effettuata circa l'esistenza dell'allaccio abusivo, in quanto nel medesimo è stato unicamente indicato che il contatore oltre i dieci anni non assicura più una efficiente misurazione dei consumi, lasciando intendere che la sostituzione fosse avvenuta al solo fine di fornire un migliore servizio.
Tale ricostruzione, all'evidenza, lascia intendere che quantomeno dal 2019 non sussista alcun doloso occultamento del debito, essendo chiaro l'impegno dell'utente volto a regolarizzare la propria posizione, come evidenziato anche dall'immediato pagamento del debito relativo agli ultimi due anni per euro 4.167,07, anch'esso non oggetto di contestazione.
Ne consegue che la prescrizione non può considerarsi sospesa almeno per tale periodo (nella parte ulteriore agli ultimi due anni oggetto di saldo), in quanto la disciplina codicistica prevede che essa si applichi solo in caso specifico di dolo del debitore.
Peraltro, nonostante la presumibile esistenza di allaccio irregolare, la sussistenza di un doloso occultamento non può, allo stato, ritenersi provata neanche per il periodo precedente;
se da un lato è vero che l'anagrafica dell'utente era assente presso entrambi i gestori, dall'altro lato deve essere
Pagina 5 attribuito valore al fatto che l'utenza medesima era caratterizzata, come evidenziato, dalla presenza di un contatore perfettamente funzionante, dotato di matricola e numero seriale.
La stessa inoltre, ha attribuito piena attendibilità al misuratore, poiché vi è corrispondenza CP_1 tra consumo rilevato dall'apparecchio e consumo posto alla base della fattura di conguaglio.
Invero, l'apposizione di un contattore dotato delle citate caratteristiche, chiaramente, contrasta con l'intento di un utente irregolare di occultare il proprio debito e non caratterizza la condotta di chi, secondo l'id quod plerumque accidit, realizza un allaccio abusivo che intende occultare.
Pertanto, la doglianza di parte ricorrente relativa alla non corretta quantificazione del proprio debito alla luce dell'incidenza della prescrizione, secondo la valutazione sommaria che è possibile svolgere nel presente giudizio e alla luce degli elementi probatori allo stato presenti in atti, deve considerarsi assistita da fumus boni iuris e, conseguentemente, fondata.
Si noti, inoltre, che il citato Regolamento Idrico Integrato consente la sospensione dell'erogazione in caso di prelievo abusivo ma (fermo restando che anche tale condotta sarebbe contraria al dovere di buona fede, considerato il contegno manifestato dall'utente negli ultimi anni) nel caso di specie la sospensione non è stata fondata su tale presupposto, bensì sulla morosità: stante quanto emerge sulla base di quanto finora argomentato sulla presumibile inesistenza della morosità – almeno nei termini e nelle quantità richieste da – la condotta dell'ente convenuto appare illegittima. CP_1
Infine, sotto il profilo del periculum in mora, nessuna contestazione può essere credibilmente avanzata.
Invero, considerato che la società ricorrente svolge attività professionale di laboratorio di analisi mediche in regime di convenzione col Servizio Sanitario Nazionale (doc. 13 parte ricorrente), appare evidente come la sospensione della fornitura di fatto impedirebbe lo svolgimento dell'attività stessa con grave pregiudizio sia per la CAM sotto il profilo economico sia per i pazienti che usufruiscono delle prestazioni convenzionate.
Ai sensi dell'art. 669 octies, co. 7, c.p.c., il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma (tra cui rientrano i procedimenti cautelare ex art. 700 c.p.c., quale quello odierno) prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare.
Nel caso di specie, l'esistenza di un presumibile allaccio abusivo che ha, nonostante l'emersa fondatezza della pretesa, giustificato l'atteggiamento processuale della resistente, induce a ritenere congrua la compensazione delle spese del giudizio cautelare.
PQM
A conferma del decreto inaudita altera parte del 30.9.2024, ordina ad di non CP_1 sospendere e/o disattivare la fornitura idrica relativa all'utenza della parte ricorrente.
Spese del giudizio cautelare compensate.
Pagina 6 Oristano, 27.3.2025
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Il Giudice
Dott. Gabriele Bordiga