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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 17/07/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI N. 340/2024 R.G.
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott.ssa
Stefania Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 340/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi
PROMOSSA DA
(C.F. , in qualità di titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall' Avv. Giuseppe Orecchio (C.F.
C.F._2
- OPPONENTE –
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Ruggero Barile (C.F.
) e Valeria Capua (C.F. C.F._3 C.F._4
- OPPOSTA–
Conclusioni: all'udienza del 18 giugno 2025 i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
1. In data 26 Gennaio 2024 ha depositato presso il Tribunale di Palmi Controparte_1 il seguente ricorso per decreto ingiuntivo:
“1) La a fronte di forniture effettuate in favore della ditta Controparte_1 individuale COSENTINO GIOSUE', ha emesso le fatture appresso descritte (doc. 2):
L'acquirente si è reso inadempiente, come risulta dalla analitica esposizione che precede, e l'importo dovuto ammonta in linea capitale a € 48.717,40.
2) I documenti comprovanti il credito sono calendati in calce al presente ricorso e prodotti nel fascicolo depositato.
In particolare, le suddette fatture elettroniche vengono qui prodotte anche in originale in formato .xml sub doc. 3 e ss. Sul punto, si precisa che il d.lgs. 127/15 ha esonerato i soggetti obbligati a emettere fatture elettroniche, quale appunto la ricorrente, dall'obbligo di annotazione delle stesse nei registri delle fatture e degli acquisti di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/72, con ciò superando gli obblighi di vidimazione e bollatura delle scritture contabili, peraltro da tempo aboliti (Legge n.
383/01).
Le fatture elettroniche, inoltre, come previsto dall' con Controparte_2 provvedimento n. 89757/2018 sono file in formato XML, non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati e quindi sono immodificabili.
Peraltro, il Sistema di Interscambio (SdI) non genera semplici copie informatiche di documenti informatici, bensì documenti informatici autentici ed immodificabili da qualificarsi come 'duplicati informatici', assolutamente indistinguibili dai loro originali e che possono essere scaricati da 'fonte/terzo qualificato' come l . Controparte_2
Sulla scorta di quanto sopra, invero, anche la giurisprudenza di merito ha ritenuto che
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la fattura elettronica sia titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo, costituendo prova scritta equipollente all'estratto autentico delle scritture contabili previsto dall'art. 634, secondo comma, c.p.c.
3) Ogni tentativo volto ad ottenere stragiudizialmente il pagamento di quanto dovuto è risultato vano e si è reso pertanto necessario il ricorso alla presente azione.
4) Ciò esposto, la come sopra rappresentata e difesa, sussistendo Controparte_1 nella fattispecie i requisiti di cui agli artt. 633 e segg. c.p.c. i n s t a affinché la S.V.
Ill.ma voglia pronunciare decreto ingiuntivo nei confronti della Parte_1
(P.IVA: - Cod. Fisc.: , in persona del suo legale P.IVA_2 C.F._1 rappresentante pro tempore, corrente in 89025 ROSARNO RC, STRADA PROVINCIALE
18, condannandola a pagare alla ricorrente la somma capitale di € 48.717,40, oltre agli interessi ex D. lgs 231/02 a far data dalla scadenza delle fatture e sino all'effettivo soddisfo, ed oltre alle spese ed ai compensi per la presente procedura gravati di I.V.A.
e C.P.A.”.
2. In accoglimento del predetto ricorso, con decreto ingiuntivo n. 34/2024 (R.G. n.
113/2024), emesso il 29 Gennaio 2024 e notificato in data 31 Gennaio 2024, il Tribunale di Palmi ha ingiunto a di pagare a entro 40 giorni dalla Parte_2 Controparte_1 sua notificazione, la somma di € 48.717,40, oltre interessi sul capitale come da domanda e sino al soddisfo, spese del procedimento monitorio (liquidate in € 1.370,00 per competenze professionali ed € 286,00 per esborsi), spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
3. Con atto di citazione notificato telematicamente il 10 Marzo 2024, Parte_2
ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo sulla base dei
[...] seguenti motivi:
“1) In via preliminare, nullità del ricorso per carenza del requisito oggettivo.
Violazione dell'art. 125 cpc.
Dalla lettura del ricorso per decreto ingiuntivo si evince come, controparte, fondi la propria pretesa su n. 5 fatture, di cui si contesta il deposito delle copie, senza nulla dire sull'oggetto di tali documenti. L'apertura ad un'eccessiva sommarietà nella redazione del ricorso non viene condivisa da una parte della dottrina, secondo cui la possibilità di un «rinvio per relationem ai documenti prodotti (…) va guardato con sfavore», poiché potrebbe impedire all'ingiunto «di conoscere, attraverso la notificazione dell'atto e senza onere di accedere in cancelleria, quale sia l'esatta pretesa che è stata avanzata contro di lui», soprattutto per verificare la veridicità del contenuto dell'atto notificatogli
(RONCO, Struttura, 223). Il problema si pone, in particolare, anche per il rilievo decisivo che il ricorso introduttivo assume nel successivo corso del procedimento e nella fase a
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cognizione piena che si instaura a seguito dell'eventuale opposizione dell'ingiunto, poiché rappresenta l'atto con cui l'attore in senso sostanziale propone la propria domanda giudiziale, con tutto ciò che ne consegue, soprattutto per l'ammissibilità di successive precisazioni e/o modificazioni, con i relativi limiti scaturenti dalle norme dettate per il procedimento a cognizione piena (nelle forme ordinarie): la conferma di ciò si rinviene nell'opinione di chi ritiene che nel ricorso sarebbero ricomprese sia la domanda monitoria, che la domanda di condanna con le forme ordinarie, quest'ultima sottoposta alla condizione sospensiva della proposizione dell'opposizione dell'ingiunto
( Commento al codice di procedura civile, IV, Napoli, 1964, 2 ss.; NICOLETTI, Per_1
Note sul procedimento ingiuntivo nel diritto positivo italiano, RTDPC, 1975, 1010 e ss.).
E' ovvio che, l'istante, debba poter approntare una linea difensiva accurata dalla semplice lettura del ricorso e dal contenuto espositivo di esso, senza necessariamente ricercare in cancelleria i documenti depositati da parte avversa;
né è possibile desumere, dalla lettura del ricorso, l'oggetto delle fatture di riferimento. In mancanza di tanto, l'atto dovrebbe essere considerato nullo per il mancato rispetto dei requisititi di cui all'art. 125 cpc. La dottrina maggioritaria ritiene che la carenza di un elemento indicato nell'art. 125 c.p.c. determini la nullità dell'atto alla luce dell'espressa sanzione di cui all'art. 156, 1° co., c.p.c., ed in virtù del principio dell'inidoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo sancito nel 2° co. del medesimo articolo.
2) Nel merito: inesistenza della prova del credito ingiunto.
La ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo in virtù di CP_1 fatture commerciali, considerate dal giudice del monitorio idonea prova scritta del vantato credito. Tuttavia, per costante e consolidata giurisprudenza, il valore probatorio della fattura commerciale è limitato alla fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione, essendo le fatture documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, senza alcun segno di riconoscimento del debitore, esse non indicano di per sé la piena prova del credito riportato. E viepiù, in caso di contestazione sull'an e sul quantum del credito azionato in giudizio – così come nel caso di specie – non comportano nemmeno l'inversione dell'onere della prova, che continua ad incombere invece sull'opposto (Cass. 28.05.1979 n. 3090; Cass. 23.06.1997 n. 5573).
In tal senso, si ricorda che: 'la semplice fattura non costituisce prova a favore di colui che l'ha emessa, né comporta l'inversione dell'onere della prova. Di talché, quando il debitore ne contesta l'ammontare, come nel caso di specie, essa non vale a dimostrare l'esistenza del credito e tanto meno la sua liquidità ed esigibilità' (App. Napoli, sez. III,
24.01.2006). 'La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale, costituisce un atto giuridico a contenuto partecipativo e consiste in una dichiarazione
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indirizzata all'altra parte di un rapporto che il mittente assume già costituito, sicché, quando l'esistenza di tale rapporto sia contestato dal destinatario del documento, la fattura stessa, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio, attese le sue caratteristiche genetiche inerenti alla formazione ad opera proprio della parte che intende avvalersene' (cit.).
All'uopo appare utile e doveroso evidenziare come, con il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, si apra un giudizio a cognizione piena, diretto all'accertamento del diritto di credito fatto valere nel ricorso per ingiunzione e dove il creditore opposto e il debitore opponente assumono, rispettivamente, la posizione sostanziale di attore e convenuto (cfr. ex plurimis Cass. 10.01.1980 n. 184; Cass.
19.06.1985 n. 3688). Di conseguenza, l'onere della prova del credito incombe sempre sull'opposto, il quale deve dimostrare gli elementi di fatto e di diritto sui quali la sua pretesa è fondata. Tali elementi non possono essere identificati in quelli che hanno costituito la base del decreto ingiuntivo opposto, non presentando i requisiti di prova richiesti in un giudizio a cognizione piena.
Da ultimo, per mero scrupolo, si rilevi che 'la fattura è un mero documento contabile
… che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale. Di qui, la sua assoluta inidoneità a fornire la prova tanto dell'esistenza, quanto della liquidità di un credito, con conseguente illegittimità della pronuncia che fondi la declaratoria … sul presupposto che la liquidità del credito vantato dall'attore sia desumibile
(esclusivamente) dall'esistenza di una fattura' (Cass. sez. II, 29.11.2004 n. 22401) 'non integrando di per sé la piena prova del credito in esse indicato' (Trib. Monza, 06.06.2005
n. 1710).
Ciò posto, va evidenziato che la ricorrente, in sede di ricorso introduttivo, non ha assolutamente specificato i criteri ed i dati in base ai quali ha inteso emettere le fatture in contestazione. Ciò, di fatto, ha impedito una corretta valutazione dell'ammontare della presunta pretesa creditoria e, conseguentemente, ha reso alquanto problematico ed arduo procedere ad una compiuta difesa”.
3.1 Su tali premesse l'opponente ha chiesto al Tribunale adìto di voler:
” - preliminarmente, in accoglimento delle ragioni avanzate dall'istante, accertare e dichiarare la nullità l'illegittimità e/o l'inefficace del decreto ingiuntivo n° 34/2024 (RG
n. 113/2024) e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente sig. alla società opposta per le Parte_2 CP_1 causali di cui all'apposizione de quo;
– disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e compensi del presente giudizio”.
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4. In data 5 Giugno 2024 si è costituita l'opposta eccependo: Controparte_1
“1) Sulla nullità del decreto ingiuntivo opposto per presunta mancanza dell'oggetto in violazione di quanto disposto dall'art. 125 c.p.c. e sulla mancata prova del credito ingiunto.
Parte opponente eccepisce 'un'eccessiva sommarietà nella redazione del ricorso' monitorio, rilevando che 'dalla semplice lettura del ricorso e dal contenuto espositivo di esso' non sarebbe in grado di approntare un'adeguata linea difensiva, ritenendo quindi impossibile ricostruire i rapporti per cui è lite da quanto risulta dalle fatture prodotte in sede monitoria, giungendo persino ad affermare che non sarebbe 'possibile desumere, dalla lettura del ricorso, l'oggetto delle fatture di riferimento'. La strumentalità di quanto sostenuto da parte opponente è di manifesta evidenza sol che si guardi alla prima facciata del ricorso monitorio presentato, ove sono precisamente indicate tutte le fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto, le quali non soltanto sono state prodotte quali
'copie', ma anche, e soprattutto, quali fatture elettroniche nel loro formato originale
(.xml) sub Docc. 3-7.
In via del tutto preliminare, occorre rilevare la pretestuosità e l'inammissibilità di un'eccezione sollevata in questi termini, senza alcuna indicazione precisa e specifica delle contestazioni di cui l'opponente si duole, con evidenti scopi meramente dilatori, priva di qualsivoglia fondatezza.
A tal proposito si rammenta che l'attività di allegazione prevista dall'art. 163, 3 comma, n. 4, c.p.c. non è soddisfatta con l'affermazione di un fatto generico ma comporta l'indicazione di tutti gli elementi atti ad individuare il fatto specifico che si intende allegare anche al fine di permettere alla controparte una precisa e puntuale replica sul punto. Inoltre, va rammentato che nel processo civile sussiste per le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione. Ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata nella prima occasione processuale utile.
Come chiarito da Tribunale Milano, sez. VII, 08/04/2020, n. 2312 (in www.DeJure.it), la generica allegazione della inidoneità probatoria delle fatture prodotte in sede monitoria ai fini della prova del credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non può ritenersi sufficiente ad assolvere all'onere di cui all'art. 115 c.p.c., applicabile anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (conf. Tribunale Torino,
Sez. I, Sent., 19/01/2021, n. 265; Tribunale Nola, Sez. I, Sentenza, 18/01/2022, n.
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109). Tale circostanza appalesa l'infondatezza e la pretestuosità dell'opposizione di controparte, la quale manca del tutto di contestazioni formalmente ammissibili e contenutisticamente rilevanti.
Nel caso di specie, peraltro, le contestazioni sulla valenza probatoria delle fatture allegate al ricorso monitorio rendono necessarie alcune precisazioni ulteriori, inerenti l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo il quale
'La fattura costituisce titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nel successivo giudizio di opposizione, che è a cognizione piena, non costituisce piena prova del credito, che dovrà, pertanto, essere dimostrato mediante gli ordinari mezzi di prova. Tuttavia, è anche vero che la mancata contestazione del rapporto giuridico intercorrente fra opposto e opponente, fonte del diritto di credito a tutela del quale si è attivato il ricorso monitorio, consente di ritenere la fattura, che è documento di parte, valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto' (Tribunale Pisa sez. I, 10/05/2021,
n.671; Cass., sez. III, 13/06/2006, n.13651; Cass., 03/07/1998, n. 6502).
L'orientamento richiamato impone di coniugare il fatto che ha Parte_3 proposto opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla senza mai Controparte_1 contestare espressamente di nulla dovere all'odierna opposta (asserendo piuttosto che la genericità del ricorso monitorio avrebbe reso 'problematico ed arduo procedere ad una compiuta difesa'), con la circostanza che i rapporti extraprocessuali delle parti sono stati scanditi dal rilascio di due assegni per € 24.000,00 ciascuno (All. 6 e 7), valevoli quali promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. Poiché entrambi gli assegni sono stati comunicati impagati e successivamente protestati, a fronte del perdurante inadempimento di parte opponente la scrivente Società ha inoltrato diffida di pagamento a mezzo PEC in data 10/01/2024 (All. 8), anch'essa mai riscontrata. Risulta del tutto evidente, pertanto, che parte opponente non ha mai disconosciuto il proprio debito in sede stragiudiziale, né ha contestato alcuna delle fatture di cui la scrivente difesa ha sollecitato il pagamento, dal che si ha ulteriore conferma della pretestuosità della presente opposizione.
2) Sulla ripartizione dell'onere della prova nel presente giudizio in presenza di promessa di pagamento di parte debitrice.
Benché quanto sopra premesso costituisca inequivocabile conferma circa la pretestuosità dell'opposizione presentata da controparte, si ritiene doveroso argomentare sull'importanza degli assegni rilasciati da parte opponente, prodotti sub
All. 6 e 7.
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La giurisprudenza è unanime nel riconoscere agli assegni, persino se nulli per mancanza di elementi essenziali, valore di promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. in ossequio al principio generale per cui apporre la propria firma sotto un testo che implichi l'impegno a pagare una somma di denaro dispensa il soggetto a favore del quale la promessa è resa dall'onere di provare il rapporto fondamentale, in quanto sussiste una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto
(cfr. Tribunale Milano sez. XIII, 07/06/2022, n.4991, Tribunale Pescara, 12/10/2023,
n.2029).
Come si è avuto modo di sottolineare, quindi, sulla scrivente difesa non grava alcun onere probatorio posto che non sono stati adeguatamente contestati ex art. 115 c.p.c.
i fatti posti a fondamento della domanda monitoria, i quali risultano sostanzialmente ammessi da controparte, e che gli assegni, valevoli quali promesse di pagamento (che parte opponente ha opportunamente omesso di richiamare nel proprio atto di citazione), hanno determinato l'inversione dell'onere della prova ex art. 1988 c.c.
3) Sulla concessione della provvisoria esecutorietà.
In virtù di quanto sopra esposto e della strumentalità dell'intera opposizione di controparte, la scrivente difesa formula richiesta di concessione di provvisoria esecuzione al decreto opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. Le contestazioni dell'odierna opponente, infatti, risultano generiche e meramente dilatorie, non essendo fondate su alcuna prova scritta o di pronta soluzione. Al contrario, la scrivente difesa ha fornito prove adeguate dei fatti costitutivi del diritto vantato dalla nei confronti Controparte_1 della ditta individuale tali da legittimare la concessione Parte_3 dell'esecutorietà provvisoria al decreto opposto”.
4.1 L'opposta ha così concluso:
“Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito,
- respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
- previi gli opportuni accertamenti, pronunce e declaratorie del caso;
- previa la concessione della provvisoria esecuzione al decreto opposto od in subordine la pronuncia dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per l'intera somma ingiunta;
- in via principale, respinga l'opposizione proposta e confermi il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso, dichiari tenuto e condanni , in proprio e in qualità Parte_3 di legale rappresentante pro tempore dell'omonima ditta individuale, a pagare alla
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, le somme indicate nel CP_1
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decreto ingiuntivo opposto o la diversa somma meglio vista, oltre a interessi moratori dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo;
- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A. Con espressa riserva di ulteriori deduzioni e produzioni nei termini di legge
5. All'udienza del 30 Ottobre 2024 il Tribunale, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c. ha concesso l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n. 34/2024 (R.G. n. 113/2024).
6. Compiuta l'attività istruttoria – basata sulla produzione documentale delle parti
(comprendente il fascicolo di parte relativo al monitorio versato dall'opposta in sede di costituzione) e sull'assunzione delle prove orali - all'udienza del 18 Giugno 2025, il
Tribunale ha assegnato la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3,
c.p.c.
DIRITTO
PRELIMINARMENTE
Sull'eccezione preliminare di
“Nullità del ricorso per carenza del requisito oggettivo. Violazione dell'art. 125 cpc. Dalla lettura del ricorso per decreto ingiuntivo si evince come, controparte, fondi la propria pretesa su n. 5 fatture, di cui si contesta il deposito delle copie, senza nulla dire sull'oggetto di tali documenti” [v. “atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo”, pp. 2-3, ut supra riportata nel FATTO sub 3, pp. 3-4].
L'eccezione va disattesa perché manifestamente infondata.
1) Quadro normativo
Art. 125 c.p.c. [“Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte”], comma 1:
“Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale”.
2) Quadro ermeneutico
La giurisprudenza nomofilattica formatasi in tema di vizi della editio actionis, con specifico riguardo alla mancata esposizione della causa petendi, è pacifica nell'affermare che:
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“[…] la nullità della citazione comminata dall'art. 164 c.p.c., comma 4, si produce solo quando 'l'esposizione dei fatti' prescritta dall'art. 163 c.p.c., comma 3, 'costituenti le ragioni della domanda' sia stata del tutto omessa o sia assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati;
dall'altro, che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda. In particolare perciò l'incertezza dei fatti costitutivi deve essere vagliata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, le ragioni della sua domanda, e che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese
(prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del "thema decidendum").
(Cass. civ. n. 11751/2013, in motivazione). Conf. nn. 17023/2003, 27670/2008 e
29241/2008, ivi richiamate, nonché Cass. civ. nn. 1681/2015, 14071/2016, 3363/2019,
20861/2021 cui adde Cass. civ., SS.UU., n. 15895/2019 e 32100/2013);
“[…] l'allegazione di un fatto costitutivo della domanda, come di altra circostanza rilevante ai fini del decidere, non è necessario venga formulata nel contenuto narrativo del ricorso o della memoria di costituzione del convenuto potendo essere individuato attraverso un esame complessivo dell'atto, tenendo presente che, per esprimerlo, non occorre l'uso di formule sacramentali o solenni, potendo perciò desumersi anche dalle deduzioni istruttorie e dalle produzione documentali, secondo una interpretazione riservata al giudice del merito (Cass. 18783/2009, Cass. 7097/2012; Cass.
17076/2004, Cass. 607/1996)” (Cass. civ. n. 17991/2018, in motivazione. Conf. n.
6714/1999).
3) Alla stregua del principio di diritto richiamato sub n.
2 - secondo cui
“l'identificazione della causa petendi della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati” - il Tribunale ritiene che dal “Ricorso per decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo” opposto e dalle “n. 5 fatture” poste a suo fondamento [prodotte dall'opposta non solo in copia ma anche “nel loro formato originale (.xml)” [v. “copia delle fatture” e “files
.xml comprovanti la trasmissione delle fatture allo SDI” (allegati nn. 2 e 3-7 al “ricorso per decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo” in “fascicolo monitorio” (all. n. 2 alla “comparsa di costituzione e risposta” depositata il 5 Giugno 2024”)] e accettate senza contestazioni dall'opponente] risulti puntualmente indicato, ex art. 125 c.p.c., “l'oggetto … della domanda …”.
Infatti:
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→ il “Ricorso per decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo” indica con precisione il numero, la data di emissione, la data di scadenza e l'importo delle “n. 5 fatture” ad esso allegate e specifica che la loro emissione è avvenuta “a fronte di forniture effettuate in favore della ditta individuale [v. “decreto Parte_1
ingiuntivo notificato” (all. n. 3 alla “comparsa di costituzione e risposta” depositata il 5 Giugno 2024”), p. 1, ut supra riportato nel FATTO sub 1, p. 2];
→ le “n. 5 fatture” indicano nel dettaglio la merce acquistata dall'opponente, la sua tipologia, il quantitativo, il peso, il prezzo, ecc. [v. “copia delle fatture” e “files .xml comprovanti la trasmissione delle fatture allo SDI” (allegati nn. 2 e 3-7 al “ricorso per decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo” in “fascicolo monitorio” (all. n. 2 alla “comparsa di costituzione e risposta” depositata il 5 Giugno
2024”)].
E' indubitabile, dunque, che l'opponente/convenuto sia stato posto nelle condizioni di conoscere tempestivamente l'oggetto della domanda monitoria e di apprestare un'adeguata e puntuale difesa [giusta giurisprudenza riportata sub n. 2].
MERITO
I
Sull'eccezione di “inesistenza della prova del credito ingiunto” [v. “atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo”, pp. 3-4, ut supra riportata nel FATTO sub 3, pp. 4-5]
Anche questa eccezione è infondata e va pertanto respinta per le ragioni di seguito esposte.
I.1 Quadro normativo
Art. 115 c.p.c. [“Disponibilità delle prove”], comma 1:
“Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Art. 1988 c.c. [“Promessa di pagamento e ricognizione di debito”]:
“La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”.
I.2 Quadro ermeneutico a) “[…] il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. SS.UU, n.
11 TRIBUNALE DI PALMI N. 340/2024 R.G.
13533/2001, in motivazione. Conf. Cass. civ., nn. 2387/2004, 8615/2006, 15677/2009,
3373/2010, 15659/2011, 20113/2013, 826/2015, 292/2016, 23759/2016 e
25584/2018).
b) “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto” (Cass. civ. n. 6091/2020. Conf.
Cass. civ. nn. 1442/1990, 9233/2000, 17371/2003, 2421/2006, 17050/2011 e
20428/2018).
c) “[…] in tema di prova, ex art. 115 c.p.c., comma 1, una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica - in difetto di una norma o di un principio che vincoli alla contestazione specifica - se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte o se questa, pur non contestandola in modo specifico, abbia improntato la difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col suo disconoscimento” (Cass. civ. n.
31556/2018, in motivazione. Conf. nn. 2699/2004, 23816/2010 e 8647/2016).
d) “Quanto alla dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c., va rilevato che l'onere di specifica contestazione tempestiva (desumibile dall'art. 167 c.p.c. testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, nonché dall'art. 115 c.p.c. riformato) realizza un principio coerente a tutto il sistema processuale (costruito sul carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
sul sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
sui principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, sul generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.).Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto, Cass. n. 8647 del 2016) un dovere di allegazione (e/o di prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto (Cass.
n. 5191 del 2008; cfr. anche Cass. n. 1540 del 2007; Cass. n. 12636 del 2005; Cass.
n. 3245 del 2003)” (Cass. civ. n. 16782/2019, in motivazione. Conf., oltre alle decisioni ivi richiamate, anche Cass. civ. n. 19490/2018).
e) "Il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c., di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità, e se non lo fa i fatti dedotti
12 TRIBUNALE DI PALMI N. 340/2024 R.G.
dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c. E, pertanto, generica e come tale priva di effetti la contestazione con cui il convenuto eccepisca tout court l'inammissibilità della domanda per mancanza di legittimazione attiva in capo all'attore, senza alcuna ulteriore precisazione" (Cass. civ. n. 9439/2022, in motivazione.
Conf. ex plurimis: nn. 19896/2015, 26624/2018, 28877/2019 e 26908/2020).
f) “Sul piano contenutistico, quel che più rileva, questa Corte ha già ripetutamente affermato che qualsiasi eccezione, per ritenersi validamente sollevata, esige che ne sia esposto il fatto costitutivo;
che le mere clausole di stile (del tipo, ad esempio, "si impugna e contesta": cfr. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29993 del 13/12/2017, Rv. 646981
- 01; Sez. 3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014, Rv. 629905 - 01) non hanno alcun reale valore processuale;
che le eccezioni generiche si hanno per non sollevate (Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 26908 del 26/11/2020, Rv. 659902 - 01; Sez. 2 -, Ordinanza n. 22701 del
28/09/2017, Rv. 645436 - 01), con la conseguenza che il fatto genericamente contestato deve reputarsi non contestato, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c., con la sola eccezione dei fatti noti alla sola parte che li allega” (Cass. civ. n. 9439/2022, su citata, in motivazione).
g) “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. civ. n. 17889/2020).
h) “[…] nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto” (Cass. civ. n.
949/2024, in motivazione. Conf. nn. 6502/1998, 13651/2006 e 15832/2011, ivi richiamate).
i) “L'assegno intrasferibile compilato dall'emittente con l'importo e il nominativo del beneficiario integra una promessa di pagamento del primo nei confronti del secondo, con la conseguenza che è a carico del traente l'onere della prova di una finalità, correlata all'inserimento del nominativo del beneficiario, diversa dall'impegno a pagare l'importo indicato sul titolo nei suoi confronti, ovvero che la successiva circolazione sia avvenuta contro la sua volontà” (Cass. civ. n. 18831/2024).
j) “La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della 'causa debendi', comportante una semplice 'relevatio ab onere probandi' per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di
13 TRIBUNALE DI PALMI N. 340/2024 R.G.
provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi 'in itinere' al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento” (Cass. civ.
n. 2091/2022).
I.3 Applicando i suindicati principi di diritto alla fattispecie in esame, il Tribunale ritiene che dall'istruttoria processuale traspaia nitidamente il riconoscimento, da parte dell'opponente, sia dell'esistenza del credito ingiunto sia dell'esecuzione in proprio favore dei servizi fatturati relativamente alla fornitura di prodotti ortofrutticoli, puntualmente allegati dall'opposta (attrice) [ut supra riportato in “PRELIMINARMENTE” sub 3].
In sostanza tale riconoscimento è consistito nel fatto d'essersi limitato, l'opponente, ad eccepire solo in modo generico e convenzionale l'“inesistenza della prova del credito ingiunto” senza contestare specificamente - secondo l'onere su di lui incombente ex art. 115, 1° comma, c.p.c. - i “fatti” allegati nel ricorso a fondamento della domanda creditoria, ossia il “titolo” del credito azionato, le “fatture” prodotte, l'”importo” ingiunto e l'esecuzione in proprio favore dei “servizi” fatturati con riguardo alla fornitura dei relativi prodotti ortofrutticoli e senza spiegare alcuna eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c.: in sintesi, l'opponente ha basato l'intera difesa su affermazioni di mero stile e in ogni caso incompatibili con la chiara posizione pretensiva assunta dall'opposta/attrice [v. “atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo”, pp. 3-4, ut supra riportata nel FATTO sub 3, pp. 4-5], con l'inevitabile conseguenza che tali “fatti” sono divenuti “pacifici” in giudizio [v. giurisprudenza richiamata sub I.2 lett. b), c), e) f)].
I.4 Per completezza argomentativa giova comunque rilevare come, alla stregua delle univoche risultanze processuali di seguito riportate, la contestazione di
“inesistenza della prova del credito ingiunto” sia rimasta relegata allo sterile ruolo di pretesa meramente assertiva e apodittica:
A] Le fatture elettroniche allegate al “Ricorso per decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo” [v. “copia delle fatture” e “files .xml comprovanti la trasmissione delle fatture allo SDI” (allegati nn. 2 e 3-7 al “ricorso per decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo” in
“fascicolo monitorio” (all. n. 2 alla “comparsa di costituzione e risposta” depositata il 5 Giugno 2024”)], in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato sub I.2, lett. h), costituiscono anche nel presente giudizio di opposizione un valido elemento di prova
14 TRIBUNALE DI PALMI N. 340/2024 R.G.
dell'esistenza del credito azionato dall'opposta in quanto l'opponente, oltre a non aver negato l'esistenza del rapporto fra le parti, come s'è visto, non le ha nemmeno specificamente contestate. In proposito preme evidenziare che, per il costante indirizzo della Suprema Corte [v. amplius sub I.2 lett. g)], la mera deduzione della mancanza di prova, senza la negazione del fatto storico, non è equiparabile alla contestazione specifica di cui all'art. 115 c.p.c. e, pertanto, non è idonea a privare le suddette fatture di efficacia probatoria.
B] Gli assegni postali non trasferibili rilasciati dall'opponente all'opposta per l'importo totale di € 48.000,00 - n. 07601.04400.7254704401 del 20 Novembre 2023 per l'importo di € 24.000,00 (rimasto impagato) [v. “Assegno impagato del 20 novembre 2023”
(all. n. 6 alla “Comparsa di costituzione e risposta”)] e n. 07601.04400.7254704402 del 27
Novembre 2023 per l'importo di € 24.000,00 (rimasto impagato) [v. “Assegno impagato del
27 novembre 2023” (all. n. 7 alla “Comparsa di costituzione e risposta”)] – valgono, ex art. 1988 c.c., come promessa di pagamento dell'opponente nei confronti dell'opposta [v. giurisprudenza sub I.2 lett. i), j)], con la conseguenza che, quest'ultima, è dispensata dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale (che si presume fino a prova contraria) sicché grava sull'opponente l'onere di dimostrare che l'impegno di pagare l'importo indicato nei suddetti titoli sarebbe stato assunto per una finalità diversa da quella destinata al saldo del credito monitoriamente azionato.
Nella vicenda che ci occupa, tuttavia, emerge con chiarezza come l'opponente non abbia affatto assolto tale onere in quanto, non solo non ha allegato e provato l'esistenza di un rapporto sottostante diverso da quello dedotto in domanda che giustifichi il credito dell'opposta portato per altro titolo dagli assegni sopra indicati, ma non ha neanche depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c., così omettendo significativamente di contestare, ex art. 115, 1° comma, c.p.c., le deduzioni ivi svolte dall'opposta.
C] Le deposizioni rese da all'udienza del 2 Aprile 2025 e da Testimone_1
all'udienza del 21 Maggio 2025, di seguito integralmente riportate Testimone_2
- che il Tribunale ritiene rilevanti e attendibili per precisione mnestica e coerenza descrittiva con la narrazione dell'opposta – hanno definitivamente confermato l'esistenza del credito ingiunto.
I suindicati testimoni hanno infatti dichiarato:
➔ che la merce dettagliata nelle fatture è quella effettivamente acquistata dall'opponente e allo stesso regolarmente consegnata di persona o tramite agenzia;
➔ che il ragioniere dell'opposta consegnava all'opponente la fattura in formato cartaceo della merce acquistata (che, poi, gli inviava anche in formato elettronico) per
15 TRIBUNALE DI PALMI N. 340/2024 R.G.
cui l'opponente era sempre in condizione di verificare con immediatezza se la merce acquistata corrispondesse a quella fatturata;
➔ che l'opponente (tranne che in una sola circostanza relativa a due-tre pedane di peperoni ammuffiti) non ha mai contestato la qualità della merce vendutagli;
➔ che l'opponente, a garanzia del credito portato dalle suindicate fatture, ha rilasciato all'opposta due assegni rimasti insoluti che sono stati riconosciuti da entrambi i testimoni a cui sono stati mostrati nel corso dell'esame.
(udienza del 2 Aprile 2025): Testimone_1
“ADR: Ho lavorato per la (l'opposta, n.d.r.) dal 2021 circa al mese di Aprile 2024 come Controparte_1
addetto alla vendita per cui, tutti i giorni tranne la domenica, mi recavo al mercato ortofrutticolo di Vittoria per vendere i prodotti di detta azienda, ossia tutto ciò che la stessa produceva nelle serre (melanzane, pomodori ciliegino, ecc.).
ADR: Conosco il sig. da molti anni e, quando veniva in Sicilia, acquistava la merce da Parte_2 molti box del mercato di Vittoria compreso il nostro.
ADR: Il sig. contrattava il prezzo della merce direttamente con me. Parte_1
ADR: Il sig. non pagava immediatamente ma, di solito, dopo due tre fatture. Parte_1
ADR: Non mi occupavo, io, né dell'emissione delle fatture né della verifica dei pagamenti.
ADR: Tutta la merce che il sig. ha acquistato è sempre stata dettagliatamente indicata nelle Parte_1
fatture.
ADR: Dopo che il sig. aveva scelto la merce, la stessa veniva pesata e, poi, ne veniva Parte_1 contrattato il prezzo definitivo. A quel punto il ragioniere, che si trovava nel suo ufficio all'interno del nostro box, emetteva le fatture sulla base della merce che io gli indicavo in un foglio.
ADR: Al mercato ogni ditta ha un box di circa 300 m2 con vari uffici al suo interno, tra cui quello del ragioniere.
ADR: Il ragioniere consegnava le fatture al sig. e gliele inviava anche in formato elettronico Parte_1
per cui il sig. era sempre in condizione di verificare immediatamente se la merce acquistata Parte_1 corrispondesse a quella fatturata.
ADR: Il sig. non ha mai contestato detta corrispondenza né la qualità della merce acquistata. Parte_1
ADR: Solo in un'occasione il sig. ha rilevato che in due o tre pedane di peperoni gialli di Parte_1
seconda categoria - che aveva acquistato ad un prezzo base proprio perché non erano di prima scelta -
c'erano dei peperoni ammuffiti.
ADR: Dopo quella circostanza, nonostante mi fossi offerto di rimediare, non l'ho più visto.
ADR: Ad un certo punto, ma non ricordo con esattezza quando, il sig. ha iniziato a ritardare i Parte_1 pagamenti fino a quando il suo debito è diventato consistente. A fronte delle nostre insistenze, so che verso il mese di Agosto del 2023 ha compilato e sottoscritto davanti al ragioniere due assegni a copertura del debito.
16 TRIBUNALE DI PALMI N. 340/2024 R.G.
ADR: Non ero presente quando il sig. ha compilato e consegnato gli assegni al ragioniere. Parte_1
ADR: Quel giorno stesso il ragioniere mi ha fatto vedere gli assegni per farmi notare che erano datati e, quindi, non riscuotibili immediatamente.
ADR: Da quel momento non abbiamo venduto più nulla al sig. . Parte_1
ADR: I due assegni che mi vengono mostrati [v. “Assegno impagato del 20 novembre 2023” e “Assegno impagato del 27 novembre 2023” (allegati nn. 6 e 7 alla “Comparsa di costituzione e risposta”)] sono quelli di cui ho parlato e che il ragioniere mi ha mostrato il giorno stesso in cui il sig. li ha compilati e Parte_1
sottoscritti.
ADR: So che detti assegni sono stati versati ma sono rimasti impagati.
ADR Avv. Ceravolo: Alla consegna della merce venivano date al sig. , come ho già detto, anche Parte_1
le fatture in formato cartaceo che riportavano in maniera dettagliata tutti i prodotti da lui acquistati.”.
(udienza del 21 Maggio 2025): Testimone_2
“ADR: Lavoro da circa cinque – sei anni per la [l'opposta, n.d.r.] come addetto alla vendita, Controparte_1
per cui tutti i giorni, tranne la domenica, mi reco al mercato ortofrutticolo di Vittoria per vendere gli ortaggi che a detta azienda vengono portati dai produttori (melanzane, pomodori ciliegino, ecc.).
ADR: Preciso che ho lavorato al mercato di Vittoria da sempre in quanto anche mio padre aveva un box lì.
ADR: Conosco il sig. (l'opponente) da molti anni perché acquistava la merce al mercato Parte_2
di Vittoria compresa quella della Controparte_1
ADR: Da quando lavoro per la il sig. ha sempre acquistato la merce da noi. Controparte_1 Parte_1
ADR: Il sig. non ha mai contestato la qualità della merce comprata presso la nostra azienda;
Parte_1
anzi, era lui stesso, a volte, a voler acquistare merce di seconda scelta in quanto la pagava di meno.
ADR: Al mercato ogni ditta ha un box di circa 300 m2 con vari uffici al suo interno, tra cui quello del ragioniere.
ADR: Dopo che il sig. sceglieva la merce, un altro mio collega la pesava e scriveva in dettaglio Parte_1
gli articoli acquistati, il loro peso ed il loro prezzo su un biglietto che veniva dato al ragioniere il quale predisponeva le fatture che consegnava in formato cartaceo al sig. al quale le inviava, poi, anche Parte_1
in formato elettronico.
ADR: Con le modalità che ho descritto, il sig. era sempre in condizione di verificare Parte_1 immediatamente se la merce acquistata corrispondesse a quella fatturata.
ADR: Il sig. non ha mai contestato tale corrispondenza. Parte_1
ADR: Riconosco le fatture che mi vengono mostrate come quelle emesse dalla [v. “copia Controparte_1
delle fatture” (all. n. 2 al “ricorso per decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo” in “fascicolo monitorio”
(all. n. 2 alla “comparsa di costituzione e risposta” depositata il 5 Giugno 2024”)] ma non posso dire nulla sulla merce ivi indicata;
ribadisco però che le fatture venivano consegnate immediatamente al sig. Parte_1
per cui lo stesso avrebbe potuto dire se la merce fatturata non corrispondeva a quella acquistata.
17 TRIBUNALE DI PALMI N. 340/2024 R.G.
ADR: So che il sig. pagava direttamente al mercato con assegni che, qualche volta, ha Parte_1 compilato anche in mia presenza. Inizialmente questi assegni erano coperti mentre, da un certo momento in poi, sono risultati insoluti.
ADR: I due assegni che mi vengono mostrati [v. “Assegno impagato del 20 novembre 2023” e “Assegno impagato del 27 novembre 2023” (allegati nn. 6 e 7 alla “Comparsa di costituzione e risposta”)] sono gli ultimi che ho visto e sono stati compilati davanti a me che stavo servendo un altro commerciante. Li ricordo perché ho detto al sig. : “A posto, hai chiuso tutto?”. Parte_1
ADR: Solo successivamente ho saputo dal mio collega che i suddetti assegni non erano Testimone_1 coperti e sono tornati indietro insoluti.
ADR Avv. Capua: Non so dire se il sig. abbia emesso altri assegni risultati insoluti. Parte_1
ADR Avv. Ceravolo: Di solito la merce veniva consegnata al sig. tramite agenzia;
qualche volta Parte_1
veniva lui col camion e se la portava.
ADR Avv. Ceravolo: L'agenzia dovrebbe avere il documento della merce caricata.
ADR: Il sig. controllava personalmente che l'agenzia caricasse la merce corretta. Parte_1
ADR Avv. Ceravolo: Io non so da dove possa risultare che la merce è stata consegnata al sig. . Parte_1
ADR: Il sig. non si è mai lamentato del fatto che la merce non gli fosse stata consegnata. Parte_1
Spesso, addirittura, mi chiedeva la stessa merce della settimana precedente perché gli era riuscita bene.”.
I.5 Per quanto su esposto, l'opposizione va pertanto rigettata e il decreto ingiuntivo opposto confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
II
Sul regolamento delle spese
Le spese del giudizio, che a norma dell'art. 91 c.p.c. vanno poste a carico della parte opponente, sono liquidate a favore dell'opposta come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa [€ 48.717,40], delle attività svolte [fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria/trattazione e fase decisionale] e dei valori medi previsti dalle tabelle di cui al vigente D.M. n. 55/2014, dimidiati a norma del suo art. 4, comma 1, in ragione della non rilevante complessità del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, nella persona del G.O.T. Dott.ssa Stefania
Bagnoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 34/2024 (R.G. n. 113/2024) emesso il
29 Gennaio 2024 dal Tribunale di Palmi, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
3) condanna l'opponente a pagare in favore dell'opposta Parte_2 CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida
[...]
18 TRIBUNALE DI PALMI N. 340/2024 R.G.
in € 3.809,00 per compensi (di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 1.453,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Palmi, 17 Luglio 2025
Il G.O.T. Dott.ssa Stefania Bagnoli
19
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott.ssa
Stefania Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 340/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi
PROMOSSA DA
(C.F. , in qualità di titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall' Avv. Giuseppe Orecchio (C.F.
C.F._2
- OPPONENTE –
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Ruggero Barile (C.F.
) e Valeria Capua (C.F. C.F._3 C.F._4
- OPPOSTA–
Conclusioni: all'udienza del 18 giugno 2025 i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
1 TRIBUNALE DI PALMI N. 340/2024 R.G.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
1. In data 26 Gennaio 2024 ha depositato presso il Tribunale di Palmi Controparte_1 il seguente ricorso per decreto ingiuntivo:
“1) La a fronte di forniture effettuate in favore della ditta Controparte_1 individuale COSENTINO GIOSUE', ha emesso le fatture appresso descritte (doc. 2):
L'acquirente si è reso inadempiente, come risulta dalla analitica esposizione che precede, e l'importo dovuto ammonta in linea capitale a € 48.717,40.
2) I documenti comprovanti il credito sono calendati in calce al presente ricorso e prodotti nel fascicolo depositato.
In particolare, le suddette fatture elettroniche vengono qui prodotte anche in originale in formato .xml sub doc. 3 e ss. Sul punto, si precisa che il d.lgs. 127/15 ha esonerato i soggetti obbligati a emettere fatture elettroniche, quale appunto la ricorrente, dall'obbligo di annotazione delle stesse nei registri delle fatture e degli acquisti di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/72, con ciò superando gli obblighi di vidimazione e bollatura delle scritture contabili, peraltro da tempo aboliti (Legge n.
383/01).
Le fatture elettroniche, inoltre, come previsto dall' con Controparte_2 provvedimento n. 89757/2018 sono file in formato XML, non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati e quindi sono immodificabili.
Peraltro, il Sistema di Interscambio (SdI) non genera semplici copie informatiche di documenti informatici, bensì documenti informatici autentici ed immodificabili da qualificarsi come 'duplicati informatici', assolutamente indistinguibili dai loro originali e che possono essere scaricati da 'fonte/terzo qualificato' come l . Controparte_2
Sulla scorta di quanto sopra, invero, anche la giurisprudenza di merito ha ritenuto che
2 TRIBUNALE DI PALMI N. 340/2024 R.G.
la fattura elettronica sia titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo, costituendo prova scritta equipollente all'estratto autentico delle scritture contabili previsto dall'art. 634, secondo comma, c.p.c.
3) Ogni tentativo volto ad ottenere stragiudizialmente il pagamento di quanto dovuto è risultato vano e si è reso pertanto necessario il ricorso alla presente azione.
4) Ciò esposto, la come sopra rappresentata e difesa, sussistendo Controparte_1 nella fattispecie i requisiti di cui agli artt. 633 e segg. c.p.c. i n s t a affinché la S.V.
Ill.ma voglia pronunciare decreto ingiuntivo nei confronti della Parte_1
(P.IVA: - Cod. Fisc.: , in persona del suo legale P.IVA_2 C.F._1 rappresentante pro tempore, corrente in 89025 ROSARNO RC, STRADA PROVINCIALE
18, condannandola a pagare alla ricorrente la somma capitale di € 48.717,40, oltre agli interessi ex D. lgs 231/02 a far data dalla scadenza delle fatture e sino all'effettivo soddisfo, ed oltre alle spese ed ai compensi per la presente procedura gravati di I.V.A.
e C.P.A.”.
2. In accoglimento del predetto ricorso, con decreto ingiuntivo n. 34/2024 (R.G. n.
113/2024), emesso il 29 Gennaio 2024 e notificato in data 31 Gennaio 2024, il Tribunale di Palmi ha ingiunto a di pagare a entro 40 giorni dalla Parte_2 Controparte_1 sua notificazione, la somma di € 48.717,40, oltre interessi sul capitale come da domanda e sino al soddisfo, spese del procedimento monitorio (liquidate in € 1.370,00 per competenze professionali ed € 286,00 per esborsi), spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
3. Con atto di citazione notificato telematicamente il 10 Marzo 2024, Parte_2
ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo sulla base dei
[...] seguenti motivi:
“1) In via preliminare, nullità del ricorso per carenza del requisito oggettivo.
Violazione dell'art. 125 cpc.
Dalla lettura del ricorso per decreto ingiuntivo si evince come, controparte, fondi la propria pretesa su n. 5 fatture, di cui si contesta il deposito delle copie, senza nulla dire sull'oggetto di tali documenti. L'apertura ad un'eccessiva sommarietà nella redazione del ricorso non viene condivisa da una parte della dottrina, secondo cui la possibilità di un «rinvio per relationem ai documenti prodotti (…) va guardato con sfavore», poiché potrebbe impedire all'ingiunto «di conoscere, attraverso la notificazione dell'atto e senza onere di accedere in cancelleria, quale sia l'esatta pretesa che è stata avanzata contro di lui», soprattutto per verificare la veridicità del contenuto dell'atto notificatogli
(RONCO, Struttura, 223). Il problema si pone, in particolare, anche per il rilievo decisivo che il ricorso introduttivo assume nel successivo corso del procedimento e nella fase a
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cognizione piena che si instaura a seguito dell'eventuale opposizione dell'ingiunto, poiché rappresenta l'atto con cui l'attore in senso sostanziale propone la propria domanda giudiziale, con tutto ciò che ne consegue, soprattutto per l'ammissibilità di successive precisazioni e/o modificazioni, con i relativi limiti scaturenti dalle norme dettate per il procedimento a cognizione piena (nelle forme ordinarie): la conferma di ciò si rinviene nell'opinione di chi ritiene che nel ricorso sarebbero ricomprese sia la domanda monitoria, che la domanda di condanna con le forme ordinarie, quest'ultima sottoposta alla condizione sospensiva della proposizione dell'opposizione dell'ingiunto
( Commento al codice di procedura civile, IV, Napoli, 1964, 2 ss.; NICOLETTI, Per_1
Note sul procedimento ingiuntivo nel diritto positivo italiano, RTDPC, 1975, 1010 e ss.).
E' ovvio che, l'istante, debba poter approntare una linea difensiva accurata dalla semplice lettura del ricorso e dal contenuto espositivo di esso, senza necessariamente ricercare in cancelleria i documenti depositati da parte avversa;
né è possibile desumere, dalla lettura del ricorso, l'oggetto delle fatture di riferimento. In mancanza di tanto, l'atto dovrebbe essere considerato nullo per il mancato rispetto dei requisititi di cui all'art. 125 cpc. La dottrina maggioritaria ritiene che la carenza di un elemento indicato nell'art. 125 c.p.c. determini la nullità dell'atto alla luce dell'espressa sanzione di cui all'art. 156, 1° co., c.p.c., ed in virtù del principio dell'inidoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo sancito nel 2° co. del medesimo articolo.
2) Nel merito: inesistenza della prova del credito ingiunto.
La ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo in virtù di CP_1 fatture commerciali, considerate dal giudice del monitorio idonea prova scritta del vantato credito. Tuttavia, per costante e consolidata giurisprudenza, il valore probatorio della fattura commerciale è limitato alla fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione, essendo le fatture documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, senza alcun segno di riconoscimento del debitore, esse non indicano di per sé la piena prova del credito riportato. E viepiù, in caso di contestazione sull'an e sul quantum del credito azionato in giudizio – così come nel caso di specie – non comportano nemmeno l'inversione dell'onere della prova, che continua ad incombere invece sull'opposto (Cass. 28.05.1979 n. 3090; Cass. 23.06.1997 n. 5573).
In tal senso, si ricorda che: 'la semplice fattura non costituisce prova a favore di colui che l'ha emessa, né comporta l'inversione dell'onere della prova. Di talché, quando il debitore ne contesta l'ammontare, come nel caso di specie, essa non vale a dimostrare l'esistenza del credito e tanto meno la sua liquidità ed esigibilità' (App. Napoli, sez. III,
24.01.2006). 'La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale, costituisce un atto giuridico a contenuto partecipativo e consiste in una dichiarazione
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indirizzata all'altra parte di un rapporto che il mittente assume già costituito, sicché, quando l'esistenza di tale rapporto sia contestato dal destinatario del documento, la fattura stessa, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio, attese le sue caratteristiche genetiche inerenti alla formazione ad opera proprio della parte che intende avvalersene' (cit.).
All'uopo appare utile e doveroso evidenziare come, con il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, si apra un giudizio a cognizione piena, diretto all'accertamento del diritto di credito fatto valere nel ricorso per ingiunzione e dove il creditore opposto e il debitore opponente assumono, rispettivamente, la posizione sostanziale di attore e convenuto (cfr. ex plurimis Cass. 10.01.1980 n. 184; Cass.
19.06.1985 n. 3688). Di conseguenza, l'onere della prova del credito incombe sempre sull'opposto, il quale deve dimostrare gli elementi di fatto e di diritto sui quali la sua pretesa è fondata. Tali elementi non possono essere identificati in quelli che hanno costituito la base del decreto ingiuntivo opposto, non presentando i requisiti di prova richiesti in un giudizio a cognizione piena.
Da ultimo, per mero scrupolo, si rilevi che 'la fattura è un mero documento contabile
… che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale. Di qui, la sua assoluta inidoneità a fornire la prova tanto dell'esistenza, quanto della liquidità di un credito, con conseguente illegittimità della pronuncia che fondi la declaratoria … sul presupposto che la liquidità del credito vantato dall'attore sia desumibile
(esclusivamente) dall'esistenza di una fattura' (Cass. sez. II, 29.11.2004 n. 22401) 'non integrando di per sé la piena prova del credito in esse indicato' (Trib. Monza, 06.06.2005
n. 1710).
Ciò posto, va evidenziato che la ricorrente, in sede di ricorso introduttivo, non ha assolutamente specificato i criteri ed i dati in base ai quali ha inteso emettere le fatture in contestazione. Ciò, di fatto, ha impedito una corretta valutazione dell'ammontare della presunta pretesa creditoria e, conseguentemente, ha reso alquanto problematico ed arduo procedere ad una compiuta difesa”.
3.1 Su tali premesse l'opponente ha chiesto al Tribunale adìto di voler:
” - preliminarmente, in accoglimento delle ragioni avanzate dall'istante, accertare e dichiarare la nullità l'illegittimità e/o l'inefficace del decreto ingiuntivo n° 34/2024 (RG
n. 113/2024) e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente sig. alla società opposta per le Parte_2 CP_1 causali di cui all'apposizione de quo;
– disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e compensi del presente giudizio”.
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4. In data 5 Giugno 2024 si è costituita l'opposta eccependo: Controparte_1
“1) Sulla nullità del decreto ingiuntivo opposto per presunta mancanza dell'oggetto in violazione di quanto disposto dall'art. 125 c.p.c. e sulla mancata prova del credito ingiunto.
Parte opponente eccepisce 'un'eccessiva sommarietà nella redazione del ricorso' monitorio, rilevando che 'dalla semplice lettura del ricorso e dal contenuto espositivo di esso' non sarebbe in grado di approntare un'adeguata linea difensiva, ritenendo quindi impossibile ricostruire i rapporti per cui è lite da quanto risulta dalle fatture prodotte in sede monitoria, giungendo persino ad affermare che non sarebbe 'possibile desumere, dalla lettura del ricorso, l'oggetto delle fatture di riferimento'. La strumentalità di quanto sostenuto da parte opponente è di manifesta evidenza sol che si guardi alla prima facciata del ricorso monitorio presentato, ove sono precisamente indicate tutte le fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto, le quali non soltanto sono state prodotte quali
'copie', ma anche, e soprattutto, quali fatture elettroniche nel loro formato originale
(.xml) sub Docc. 3-7.
In via del tutto preliminare, occorre rilevare la pretestuosità e l'inammissibilità di un'eccezione sollevata in questi termini, senza alcuna indicazione precisa e specifica delle contestazioni di cui l'opponente si duole, con evidenti scopi meramente dilatori, priva di qualsivoglia fondatezza.
A tal proposito si rammenta che l'attività di allegazione prevista dall'art. 163, 3 comma, n. 4, c.p.c. non è soddisfatta con l'affermazione di un fatto generico ma comporta l'indicazione di tutti gli elementi atti ad individuare il fatto specifico che si intende allegare anche al fine di permettere alla controparte una precisa e puntuale replica sul punto. Inoltre, va rammentato che nel processo civile sussiste per le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione. Ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata nella prima occasione processuale utile.
Come chiarito da Tribunale Milano, sez. VII, 08/04/2020, n. 2312 (in www.DeJure.it), la generica allegazione della inidoneità probatoria delle fatture prodotte in sede monitoria ai fini della prova del credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non può ritenersi sufficiente ad assolvere all'onere di cui all'art. 115 c.p.c., applicabile anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (conf. Tribunale Torino,
Sez. I, Sent., 19/01/2021, n. 265; Tribunale Nola, Sez. I, Sentenza, 18/01/2022, n.
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109). Tale circostanza appalesa l'infondatezza e la pretestuosità dell'opposizione di controparte, la quale manca del tutto di contestazioni formalmente ammissibili e contenutisticamente rilevanti.
Nel caso di specie, peraltro, le contestazioni sulla valenza probatoria delle fatture allegate al ricorso monitorio rendono necessarie alcune precisazioni ulteriori, inerenti l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo il quale
'La fattura costituisce titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nel successivo giudizio di opposizione, che è a cognizione piena, non costituisce piena prova del credito, che dovrà, pertanto, essere dimostrato mediante gli ordinari mezzi di prova. Tuttavia, è anche vero che la mancata contestazione del rapporto giuridico intercorrente fra opposto e opponente, fonte del diritto di credito a tutela del quale si è attivato il ricorso monitorio, consente di ritenere la fattura, che è documento di parte, valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto' (Tribunale Pisa sez. I, 10/05/2021,
n.671; Cass., sez. III, 13/06/2006, n.13651; Cass., 03/07/1998, n. 6502).
L'orientamento richiamato impone di coniugare il fatto che ha Parte_3 proposto opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla senza mai Controparte_1 contestare espressamente di nulla dovere all'odierna opposta (asserendo piuttosto che la genericità del ricorso monitorio avrebbe reso 'problematico ed arduo procedere ad una compiuta difesa'), con la circostanza che i rapporti extraprocessuali delle parti sono stati scanditi dal rilascio di due assegni per € 24.000,00 ciascuno (All. 6 e 7), valevoli quali promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. Poiché entrambi gli assegni sono stati comunicati impagati e successivamente protestati, a fronte del perdurante inadempimento di parte opponente la scrivente Società ha inoltrato diffida di pagamento a mezzo PEC in data 10/01/2024 (All. 8), anch'essa mai riscontrata. Risulta del tutto evidente, pertanto, che parte opponente non ha mai disconosciuto il proprio debito in sede stragiudiziale, né ha contestato alcuna delle fatture di cui la scrivente difesa ha sollecitato il pagamento, dal che si ha ulteriore conferma della pretestuosità della presente opposizione.
2) Sulla ripartizione dell'onere della prova nel presente giudizio in presenza di promessa di pagamento di parte debitrice.
Benché quanto sopra premesso costituisca inequivocabile conferma circa la pretestuosità dell'opposizione presentata da controparte, si ritiene doveroso argomentare sull'importanza degli assegni rilasciati da parte opponente, prodotti sub
All. 6 e 7.
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La giurisprudenza è unanime nel riconoscere agli assegni, persino se nulli per mancanza di elementi essenziali, valore di promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. in ossequio al principio generale per cui apporre la propria firma sotto un testo che implichi l'impegno a pagare una somma di denaro dispensa il soggetto a favore del quale la promessa è resa dall'onere di provare il rapporto fondamentale, in quanto sussiste una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto
(cfr. Tribunale Milano sez. XIII, 07/06/2022, n.4991, Tribunale Pescara, 12/10/2023,
n.2029).
Come si è avuto modo di sottolineare, quindi, sulla scrivente difesa non grava alcun onere probatorio posto che non sono stati adeguatamente contestati ex art. 115 c.p.c.
i fatti posti a fondamento della domanda monitoria, i quali risultano sostanzialmente ammessi da controparte, e che gli assegni, valevoli quali promesse di pagamento (che parte opponente ha opportunamente omesso di richiamare nel proprio atto di citazione), hanno determinato l'inversione dell'onere della prova ex art. 1988 c.c.
3) Sulla concessione della provvisoria esecutorietà.
In virtù di quanto sopra esposto e della strumentalità dell'intera opposizione di controparte, la scrivente difesa formula richiesta di concessione di provvisoria esecuzione al decreto opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. Le contestazioni dell'odierna opponente, infatti, risultano generiche e meramente dilatorie, non essendo fondate su alcuna prova scritta o di pronta soluzione. Al contrario, la scrivente difesa ha fornito prove adeguate dei fatti costitutivi del diritto vantato dalla nei confronti Controparte_1 della ditta individuale tali da legittimare la concessione Parte_3 dell'esecutorietà provvisoria al decreto opposto”.
4.1 L'opposta ha così concluso:
“Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito,
- respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
- previi gli opportuni accertamenti, pronunce e declaratorie del caso;
- previa la concessione della provvisoria esecuzione al decreto opposto od in subordine la pronuncia dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per l'intera somma ingiunta;
- in via principale, respinga l'opposizione proposta e confermi il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso, dichiari tenuto e condanni , in proprio e in qualità Parte_3 di legale rappresentante pro tempore dell'omonima ditta individuale, a pagare alla
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, le somme indicate nel CP_1
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decreto ingiuntivo opposto o la diversa somma meglio vista, oltre a interessi moratori dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo;
- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A. Con espressa riserva di ulteriori deduzioni e produzioni nei termini di legge
5. All'udienza del 30 Ottobre 2024 il Tribunale, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c. ha concesso l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n. 34/2024 (R.G. n. 113/2024).
6. Compiuta l'attività istruttoria – basata sulla produzione documentale delle parti
(comprendente il fascicolo di parte relativo al monitorio versato dall'opposta in sede di costituzione) e sull'assunzione delle prove orali - all'udienza del 18 Giugno 2025, il
Tribunale ha assegnato la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3,
c.p.c.
DIRITTO
PRELIMINARMENTE
Sull'eccezione preliminare di
“Nullità del ricorso per carenza del requisito oggettivo. Violazione dell'art. 125 cpc. Dalla lettura del ricorso per decreto ingiuntivo si evince come, controparte, fondi la propria pretesa su n. 5 fatture, di cui si contesta il deposito delle copie, senza nulla dire sull'oggetto di tali documenti” [v. “atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo”, pp. 2-3, ut supra riportata nel FATTO sub 3, pp. 3-4].
L'eccezione va disattesa perché manifestamente infondata.
1) Quadro normativo
Art. 125 c.p.c. [“Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte”], comma 1:
“Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale”.
2) Quadro ermeneutico
La giurisprudenza nomofilattica formatasi in tema di vizi della editio actionis, con specifico riguardo alla mancata esposizione della causa petendi, è pacifica nell'affermare che:
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“[…] la nullità della citazione comminata dall'art. 164 c.p.c., comma 4, si produce solo quando 'l'esposizione dei fatti' prescritta dall'art. 163 c.p.c., comma 3, 'costituenti le ragioni della domanda' sia stata del tutto omessa o sia assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati;
dall'altro, che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda. In particolare perciò l'incertezza dei fatti costitutivi deve essere vagliata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, le ragioni della sua domanda, e che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese
(prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del "thema decidendum").
(Cass. civ. n. 11751/2013, in motivazione). Conf. nn. 17023/2003, 27670/2008 e
29241/2008, ivi richiamate, nonché Cass. civ. nn. 1681/2015, 14071/2016, 3363/2019,
20861/2021 cui adde Cass. civ., SS.UU., n. 15895/2019 e 32100/2013);
“[…] l'allegazione di un fatto costitutivo della domanda, come di altra circostanza rilevante ai fini del decidere, non è necessario venga formulata nel contenuto narrativo del ricorso o della memoria di costituzione del convenuto potendo essere individuato attraverso un esame complessivo dell'atto, tenendo presente che, per esprimerlo, non occorre l'uso di formule sacramentali o solenni, potendo perciò desumersi anche dalle deduzioni istruttorie e dalle produzione documentali, secondo una interpretazione riservata al giudice del merito (Cass. 18783/2009, Cass. 7097/2012; Cass.
17076/2004, Cass. 607/1996)” (Cass. civ. n. 17991/2018, in motivazione. Conf. n.
6714/1999).
3) Alla stregua del principio di diritto richiamato sub n.
2 - secondo cui
“l'identificazione della causa petendi della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati” - il Tribunale ritiene che dal “Ricorso per decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo” opposto e dalle “n. 5 fatture” poste a suo fondamento [prodotte dall'opposta non solo in copia ma anche “nel loro formato originale (.xml)” [v. “copia delle fatture” e “files
.xml comprovanti la trasmissione delle fatture allo SDI” (allegati nn. 2 e 3-7 al “ricorso per decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo” in “fascicolo monitorio” (all. n. 2 alla “comparsa di costituzione e risposta” depositata il 5 Giugno 2024”)] e accettate senza contestazioni dall'opponente] risulti puntualmente indicato, ex art. 125 c.p.c., “l'oggetto … della domanda …”.
Infatti:
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→ il “Ricorso per decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo” indica con precisione il numero, la data di emissione, la data di scadenza e l'importo delle “n. 5 fatture” ad esso allegate e specifica che la loro emissione è avvenuta “a fronte di forniture effettuate in favore della ditta individuale [v. “decreto Parte_1
ingiuntivo notificato” (all. n. 3 alla “comparsa di costituzione e risposta” depositata il 5 Giugno 2024”), p. 1, ut supra riportato nel FATTO sub 1, p. 2];
→ le “n. 5 fatture” indicano nel dettaglio la merce acquistata dall'opponente, la sua tipologia, il quantitativo, il peso, il prezzo, ecc. [v. “copia delle fatture” e “files .xml comprovanti la trasmissione delle fatture allo SDI” (allegati nn. 2 e 3-7 al “ricorso per decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo” in “fascicolo monitorio” (all. n. 2 alla “comparsa di costituzione e risposta” depositata il 5 Giugno
2024”)].
E' indubitabile, dunque, che l'opponente/convenuto sia stato posto nelle condizioni di conoscere tempestivamente l'oggetto della domanda monitoria e di apprestare un'adeguata e puntuale difesa [giusta giurisprudenza riportata sub n. 2].
MERITO
I
Sull'eccezione di “inesistenza della prova del credito ingiunto” [v. “atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo”, pp. 3-4, ut supra riportata nel FATTO sub 3, pp. 4-5]
Anche questa eccezione è infondata e va pertanto respinta per le ragioni di seguito esposte.
I.1 Quadro normativo
Art. 115 c.p.c. [“Disponibilità delle prove”], comma 1:
“Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Art. 1988 c.c. [“Promessa di pagamento e ricognizione di debito”]:
“La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”.
I.2 Quadro ermeneutico a) “[…] il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. SS.UU, n.
11 TRIBUNALE DI PALMI N. 340/2024 R.G.
13533/2001, in motivazione. Conf. Cass. civ., nn. 2387/2004, 8615/2006, 15677/2009,
3373/2010, 15659/2011, 20113/2013, 826/2015, 292/2016, 23759/2016 e
25584/2018).
b) “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto” (Cass. civ. n. 6091/2020. Conf.
Cass. civ. nn. 1442/1990, 9233/2000, 17371/2003, 2421/2006, 17050/2011 e
20428/2018).
c) “[…] in tema di prova, ex art. 115 c.p.c., comma 1, una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica - in difetto di una norma o di un principio che vincoli alla contestazione specifica - se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte o se questa, pur non contestandola in modo specifico, abbia improntato la difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col suo disconoscimento” (Cass. civ. n.
31556/2018, in motivazione. Conf. nn. 2699/2004, 23816/2010 e 8647/2016).
d) “Quanto alla dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c., va rilevato che l'onere di specifica contestazione tempestiva (desumibile dall'art. 167 c.p.c. testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, nonché dall'art. 115 c.p.c. riformato) realizza un principio coerente a tutto il sistema processuale (costruito sul carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
sul sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
sui principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, sul generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.).Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto, Cass. n. 8647 del 2016) un dovere di allegazione (e/o di prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto (Cass.
n. 5191 del 2008; cfr. anche Cass. n. 1540 del 2007; Cass. n. 12636 del 2005; Cass.
n. 3245 del 2003)” (Cass. civ. n. 16782/2019, in motivazione. Conf., oltre alle decisioni ivi richiamate, anche Cass. civ. n. 19490/2018).
e) "Il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c., di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità, e se non lo fa i fatti dedotti
12 TRIBUNALE DI PALMI N. 340/2024 R.G.
dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c. E, pertanto, generica e come tale priva di effetti la contestazione con cui il convenuto eccepisca tout court l'inammissibilità della domanda per mancanza di legittimazione attiva in capo all'attore, senza alcuna ulteriore precisazione" (Cass. civ. n. 9439/2022, in motivazione.
Conf. ex plurimis: nn. 19896/2015, 26624/2018, 28877/2019 e 26908/2020).
f) “Sul piano contenutistico, quel che più rileva, questa Corte ha già ripetutamente affermato che qualsiasi eccezione, per ritenersi validamente sollevata, esige che ne sia esposto il fatto costitutivo;
che le mere clausole di stile (del tipo, ad esempio, "si impugna e contesta": cfr. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29993 del 13/12/2017, Rv. 646981
- 01; Sez. 3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014, Rv. 629905 - 01) non hanno alcun reale valore processuale;
che le eccezioni generiche si hanno per non sollevate (Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 26908 del 26/11/2020, Rv. 659902 - 01; Sez. 2 -, Ordinanza n. 22701 del
28/09/2017, Rv. 645436 - 01), con la conseguenza che il fatto genericamente contestato deve reputarsi non contestato, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c., con la sola eccezione dei fatti noti alla sola parte che li allega” (Cass. civ. n. 9439/2022, su citata, in motivazione).
g) “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. civ. n. 17889/2020).
h) “[…] nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto” (Cass. civ. n.
949/2024, in motivazione. Conf. nn. 6502/1998, 13651/2006 e 15832/2011, ivi richiamate).
i) “L'assegno intrasferibile compilato dall'emittente con l'importo e il nominativo del beneficiario integra una promessa di pagamento del primo nei confronti del secondo, con la conseguenza che è a carico del traente l'onere della prova di una finalità, correlata all'inserimento del nominativo del beneficiario, diversa dall'impegno a pagare l'importo indicato sul titolo nei suoi confronti, ovvero che la successiva circolazione sia avvenuta contro la sua volontà” (Cass. civ. n. 18831/2024).
j) “La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della 'causa debendi', comportante una semplice 'relevatio ab onere probandi' per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di
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provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi 'in itinere' al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento” (Cass. civ.
n. 2091/2022).
I.3 Applicando i suindicati principi di diritto alla fattispecie in esame, il Tribunale ritiene che dall'istruttoria processuale traspaia nitidamente il riconoscimento, da parte dell'opponente, sia dell'esistenza del credito ingiunto sia dell'esecuzione in proprio favore dei servizi fatturati relativamente alla fornitura di prodotti ortofrutticoli, puntualmente allegati dall'opposta (attrice) [ut supra riportato in “PRELIMINARMENTE” sub 3].
In sostanza tale riconoscimento è consistito nel fatto d'essersi limitato, l'opponente, ad eccepire solo in modo generico e convenzionale l'“inesistenza della prova del credito ingiunto” senza contestare specificamente - secondo l'onere su di lui incombente ex art. 115, 1° comma, c.p.c. - i “fatti” allegati nel ricorso a fondamento della domanda creditoria, ossia il “titolo” del credito azionato, le “fatture” prodotte, l'”importo” ingiunto e l'esecuzione in proprio favore dei “servizi” fatturati con riguardo alla fornitura dei relativi prodotti ortofrutticoli e senza spiegare alcuna eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c.: in sintesi, l'opponente ha basato l'intera difesa su affermazioni di mero stile e in ogni caso incompatibili con la chiara posizione pretensiva assunta dall'opposta/attrice [v. “atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo”, pp. 3-4, ut supra riportata nel FATTO sub 3, pp. 4-5], con l'inevitabile conseguenza che tali “fatti” sono divenuti “pacifici” in giudizio [v. giurisprudenza richiamata sub I.2 lett. b), c), e) f)].
I.4 Per completezza argomentativa giova comunque rilevare come, alla stregua delle univoche risultanze processuali di seguito riportate, la contestazione di
“inesistenza della prova del credito ingiunto” sia rimasta relegata allo sterile ruolo di pretesa meramente assertiva e apodittica:
A] Le fatture elettroniche allegate al “Ricorso per decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo” [v. “copia delle fatture” e “files .xml comprovanti la trasmissione delle fatture allo SDI” (allegati nn. 2 e 3-7 al “ricorso per decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo” in
“fascicolo monitorio” (all. n. 2 alla “comparsa di costituzione e risposta” depositata il 5 Giugno 2024”)], in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato sub I.2, lett. h), costituiscono anche nel presente giudizio di opposizione un valido elemento di prova
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dell'esistenza del credito azionato dall'opposta in quanto l'opponente, oltre a non aver negato l'esistenza del rapporto fra le parti, come s'è visto, non le ha nemmeno specificamente contestate. In proposito preme evidenziare che, per il costante indirizzo della Suprema Corte [v. amplius sub I.2 lett. g)], la mera deduzione della mancanza di prova, senza la negazione del fatto storico, non è equiparabile alla contestazione specifica di cui all'art. 115 c.p.c. e, pertanto, non è idonea a privare le suddette fatture di efficacia probatoria.
B] Gli assegni postali non trasferibili rilasciati dall'opponente all'opposta per l'importo totale di € 48.000,00 - n. 07601.04400.7254704401 del 20 Novembre 2023 per l'importo di € 24.000,00 (rimasto impagato) [v. “Assegno impagato del 20 novembre 2023”
(all. n. 6 alla “Comparsa di costituzione e risposta”)] e n. 07601.04400.7254704402 del 27
Novembre 2023 per l'importo di € 24.000,00 (rimasto impagato) [v. “Assegno impagato del
27 novembre 2023” (all. n. 7 alla “Comparsa di costituzione e risposta”)] – valgono, ex art. 1988 c.c., come promessa di pagamento dell'opponente nei confronti dell'opposta [v. giurisprudenza sub I.2 lett. i), j)], con la conseguenza che, quest'ultima, è dispensata dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale (che si presume fino a prova contraria) sicché grava sull'opponente l'onere di dimostrare che l'impegno di pagare l'importo indicato nei suddetti titoli sarebbe stato assunto per una finalità diversa da quella destinata al saldo del credito monitoriamente azionato.
Nella vicenda che ci occupa, tuttavia, emerge con chiarezza come l'opponente non abbia affatto assolto tale onere in quanto, non solo non ha allegato e provato l'esistenza di un rapporto sottostante diverso da quello dedotto in domanda che giustifichi il credito dell'opposta portato per altro titolo dagli assegni sopra indicati, ma non ha neanche depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c., così omettendo significativamente di contestare, ex art. 115, 1° comma, c.p.c., le deduzioni ivi svolte dall'opposta.
C] Le deposizioni rese da all'udienza del 2 Aprile 2025 e da Testimone_1
all'udienza del 21 Maggio 2025, di seguito integralmente riportate Testimone_2
- che il Tribunale ritiene rilevanti e attendibili per precisione mnestica e coerenza descrittiva con la narrazione dell'opposta – hanno definitivamente confermato l'esistenza del credito ingiunto.
I suindicati testimoni hanno infatti dichiarato:
➔ che la merce dettagliata nelle fatture è quella effettivamente acquistata dall'opponente e allo stesso regolarmente consegnata di persona o tramite agenzia;
➔ che il ragioniere dell'opposta consegnava all'opponente la fattura in formato cartaceo della merce acquistata (che, poi, gli inviava anche in formato elettronico) per
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cui l'opponente era sempre in condizione di verificare con immediatezza se la merce acquistata corrispondesse a quella fatturata;
➔ che l'opponente (tranne che in una sola circostanza relativa a due-tre pedane di peperoni ammuffiti) non ha mai contestato la qualità della merce vendutagli;
➔ che l'opponente, a garanzia del credito portato dalle suindicate fatture, ha rilasciato all'opposta due assegni rimasti insoluti che sono stati riconosciuti da entrambi i testimoni a cui sono stati mostrati nel corso dell'esame.
(udienza del 2 Aprile 2025): Testimone_1
“ADR: Ho lavorato per la (l'opposta, n.d.r.) dal 2021 circa al mese di Aprile 2024 come Controparte_1
addetto alla vendita per cui, tutti i giorni tranne la domenica, mi recavo al mercato ortofrutticolo di Vittoria per vendere i prodotti di detta azienda, ossia tutto ciò che la stessa produceva nelle serre (melanzane, pomodori ciliegino, ecc.).
ADR: Conosco il sig. da molti anni e, quando veniva in Sicilia, acquistava la merce da Parte_2 molti box del mercato di Vittoria compreso il nostro.
ADR: Il sig. contrattava il prezzo della merce direttamente con me. Parte_1
ADR: Il sig. non pagava immediatamente ma, di solito, dopo due tre fatture. Parte_1
ADR: Non mi occupavo, io, né dell'emissione delle fatture né della verifica dei pagamenti.
ADR: Tutta la merce che il sig. ha acquistato è sempre stata dettagliatamente indicata nelle Parte_1
fatture.
ADR: Dopo che il sig. aveva scelto la merce, la stessa veniva pesata e, poi, ne veniva Parte_1 contrattato il prezzo definitivo. A quel punto il ragioniere, che si trovava nel suo ufficio all'interno del nostro box, emetteva le fatture sulla base della merce che io gli indicavo in un foglio.
ADR: Al mercato ogni ditta ha un box di circa 300 m2 con vari uffici al suo interno, tra cui quello del ragioniere.
ADR: Il ragioniere consegnava le fatture al sig. e gliele inviava anche in formato elettronico Parte_1
per cui il sig. era sempre in condizione di verificare immediatamente se la merce acquistata Parte_1 corrispondesse a quella fatturata.
ADR: Il sig. non ha mai contestato detta corrispondenza né la qualità della merce acquistata. Parte_1
ADR: Solo in un'occasione il sig. ha rilevato che in due o tre pedane di peperoni gialli di Parte_1
seconda categoria - che aveva acquistato ad un prezzo base proprio perché non erano di prima scelta -
c'erano dei peperoni ammuffiti.
ADR: Dopo quella circostanza, nonostante mi fossi offerto di rimediare, non l'ho più visto.
ADR: Ad un certo punto, ma non ricordo con esattezza quando, il sig. ha iniziato a ritardare i Parte_1 pagamenti fino a quando il suo debito è diventato consistente. A fronte delle nostre insistenze, so che verso il mese di Agosto del 2023 ha compilato e sottoscritto davanti al ragioniere due assegni a copertura del debito.
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ADR: Non ero presente quando il sig. ha compilato e consegnato gli assegni al ragioniere. Parte_1
ADR: Quel giorno stesso il ragioniere mi ha fatto vedere gli assegni per farmi notare che erano datati e, quindi, non riscuotibili immediatamente.
ADR: Da quel momento non abbiamo venduto più nulla al sig. . Parte_1
ADR: I due assegni che mi vengono mostrati [v. “Assegno impagato del 20 novembre 2023” e “Assegno impagato del 27 novembre 2023” (allegati nn. 6 e 7 alla “Comparsa di costituzione e risposta”)] sono quelli di cui ho parlato e che il ragioniere mi ha mostrato il giorno stesso in cui il sig. li ha compilati e Parte_1
sottoscritti.
ADR: So che detti assegni sono stati versati ma sono rimasti impagati.
ADR Avv. Ceravolo: Alla consegna della merce venivano date al sig. , come ho già detto, anche Parte_1
le fatture in formato cartaceo che riportavano in maniera dettagliata tutti i prodotti da lui acquistati.”.
(udienza del 21 Maggio 2025): Testimone_2
“ADR: Lavoro da circa cinque – sei anni per la [l'opposta, n.d.r.] come addetto alla vendita, Controparte_1
per cui tutti i giorni, tranne la domenica, mi reco al mercato ortofrutticolo di Vittoria per vendere gli ortaggi che a detta azienda vengono portati dai produttori (melanzane, pomodori ciliegino, ecc.).
ADR: Preciso che ho lavorato al mercato di Vittoria da sempre in quanto anche mio padre aveva un box lì.
ADR: Conosco il sig. (l'opponente) da molti anni perché acquistava la merce al mercato Parte_2
di Vittoria compresa quella della Controparte_1
ADR: Da quando lavoro per la il sig. ha sempre acquistato la merce da noi. Controparte_1 Parte_1
ADR: Il sig. non ha mai contestato la qualità della merce comprata presso la nostra azienda;
Parte_1
anzi, era lui stesso, a volte, a voler acquistare merce di seconda scelta in quanto la pagava di meno.
ADR: Al mercato ogni ditta ha un box di circa 300 m2 con vari uffici al suo interno, tra cui quello del ragioniere.
ADR: Dopo che il sig. sceglieva la merce, un altro mio collega la pesava e scriveva in dettaglio Parte_1
gli articoli acquistati, il loro peso ed il loro prezzo su un biglietto che veniva dato al ragioniere il quale predisponeva le fatture che consegnava in formato cartaceo al sig. al quale le inviava, poi, anche Parte_1
in formato elettronico.
ADR: Con le modalità che ho descritto, il sig. era sempre in condizione di verificare Parte_1 immediatamente se la merce acquistata corrispondesse a quella fatturata.
ADR: Il sig. non ha mai contestato tale corrispondenza. Parte_1
ADR: Riconosco le fatture che mi vengono mostrate come quelle emesse dalla [v. “copia Controparte_1
delle fatture” (all. n. 2 al “ricorso per decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo” in “fascicolo monitorio”
(all. n. 2 alla “comparsa di costituzione e risposta” depositata il 5 Giugno 2024”)] ma non posso dire nulla sulla merce ivi indicata;
ribadisco però che le fatture venivano consegnate immediatamente al sig. Parte_1
per cui lo stesso avrebbe potuto dire se la merce fatturata non corrispondeva a quella acquistata.
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ADR: So che il sig. pagava direttamente al mercato con assegni che, qualche volta, ha Parte_1 compilato anche in mia presenza. Inizialmente questi assegni erano coperti mentre, da un certo momento in poi, sono risultati insoluti.
ADR: I due assegni che mi vengono mostrati [v. “Assegno impagato del 20 novembre 2023” e “Assegno impagato del 27 novembre 2023” (allegati nn. 6 e 7 alla “Comparsa di costituzione e risposta”)] sono gli ultimi che ho visto e sono stati compilati davanti a me che stavo servendo un altro commerciante. Li ricordo perché ho detto al sig. : “A posto, hai chiuso tutto?”. Parte_1
ADR: Solo successivamente ho saputo dal mio collega che i suddetti assegni non erano Testimone_1 coperti e sono tornati indietro insoluti.
ADR Avv. Capua: Non so dire se il sig. abbia emesso altri assegni risultati insoluti. Parte_1
ADR Avv. Ceravolo: Di solito la merce veniva consegnata al sig. tramite agenzia;
qualche volta Parte_1
veniva lui col camion e se la portava.
ADR Avv. Ceravolo: L'agenzia dovrebbe avere il documento della merce caricata.
ADR: Il sig. controllava personalmente che l'agenzia caricasse la merce corretta. Parte_1
ADR Avv. Ceravolo: Io non so da dove possa risultare che la merce è stata consegnata al sig. . Parte_1
ADR: Il sig. non si è mai lamentato del fatto che la merce non gli fosse stata consegnata. Parte_1
Spesso, addirittura, mi chiedeva la stessa merce della settimana precedente perché gli era riuscita bene.”.
I.5 Per quanto su esposto, l'opposizione va pertanto rigettata e il decreto ingiuntivo opposto confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
II
Sul regolamento delle spese
Le spese del giudizio, che a norma dell'art. 91 c.p.c. vanno poste a carico della parte opponente, sono liquidate a favore dell'opposta come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa [€ 48.717,40], delle attività svolte [fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria/trattazione e fase decisionale] e dei valori medi previsti dalle tabelle di cui al vigente D.M. n. 55/2014, dimidiati a norma del suo art. 4, comma 1, in ragione della non rilevante complessità del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, nella persona del G.O.T. Dott.ssa Stefania
Bagnoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 34/2024 (R.G. n. 113/2024) emesso il
29 Gennaio 2024 dal Tribunale di Palmi, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
3) condanna l'opponente a pagare in favore dell'opposta Parte_2 CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida
[...]
18 TRIBUNALE DI PALMI N. 340/2024 R.G.
in € 3.809,00 per compensi (di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 1.453,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Palmi, 17 Luglio 2025
Il G.O.T. Dott.ssa Stefania Bagnoli
19