Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/03/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio il Giudice decide come da sentenza a verbale di seguito
N. R.G. 288/2024
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott. Giovanna Manca ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. 288/2024 R.G. rimessa per la decisione all'udienza del 27.03.2025
promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Filomena Cicoria presso il cui studio C.F._2 sono elettivamente domiciliati;
appellanti
contro
(c.f. ) in persona del legale rappresentate Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;
appellato
Oggetto: appello avverso sentenza n. 1347/2023 del Giudice di Pace di CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 26.01.2024, e hanno proposto Parte_1 Parte_2 gravame avverso la sentenza n. 1347/2023 emessa dal Giudice di Pace di in data CP_1
13.09.2023 e pubblicata il 18.09.2023, nel procedimento contraddistinto al n.r.g. 3196/2021 promosso dagli stessi ed avente ad oggetto opposizione al verbale di contestazione n.
392631133 elevato in data 15.08.2021 dai Carabinieri della Stazione di San Michele Salentino per la violazione dell'art. 173 co. 2 e 3 bis C.d.s. in quanto “il conducente del veicolo […] faceva uso durante la marcia di telefono cellulare impegnando per il suo utilizzo l'uso della mano destra vicino al mento” con applicazione della sanzione pecuniaria pari a € 165,00.
Con unico motivo di appello, parte ricorrente ha lamentato la violazione e/o la falsa applicazione delle norme di diritto in riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt.
2727, 2728, comma 2, 2729, 2697 c.c., dello stesso art. 173 C.d.s. adducendo altresì l'omessa e contradditoria motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio, vale a dire della prova testimoniale espletata.
Tanto premesso l'appellante ha concluso per l'accoglimento del gravame e la riforma della gravata sentenza con condanna della al pagamento delle spese e Controparte_1 competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario
Avv. Filomena Cicoria.
Instaurato il contraddittorio la si è costituita con comparsa di costituzione Controparte_1
e risposta del 26.04.2024 deducendo l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avverso appello con condanna alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, la ha evidenziato che di tali accertamenti compiuti dai Controparte_1 militari non avrebbe potuto dubitarsi se non mediante querela di falso, stante il valore fidefacente del verbale ai sensi dell'art. 2700 c.c.
La causa è stata decisa all'odierna udienza, all'esito di discussione orale.
L'appello proposto da e va respinto per quanto di seguito. Parte_1 Parte_2
Ebbene il Giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione richiamando, a supporto della decisione, il condivisibile parere della Suprema Corte secondo cui “I verbali della polizia giudiziaria fanno fede fino a querela di falso a norma dell'art. 2700 c.c. per quanto attiene sia a quanto rilevato personalmente dal pubblico ufficiale sia per quanto attiene alle dichiarazioni delle parti che il pubblico ufficiale, riproducendole nel verbale, attesta come rese in sua presenza, mentre resta affidata alla libera valutazione del giudice di merito l'intrinseca veridicità
pag. 2/5 di dette dichiarazioni, anche quando concretino, per il loro contenuto, una confessione stragiudiziale ai sensi dell'art. 2735, comma 1, c.c.” (Cass. civ., sez. III, 14.02.1997, n. 1384).
Si tratta di assunto del tutto condivisibile non superato dai motivi di gravame ove si tenga conto del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale (Cass.
14.02.2013 n. 3705; Cass.
2.02.2011 n. 2434).
Muovendo da tale principio di diritto, è agevole osservare che né il primo giudice né ancor meno l'opponente avrebbero potuto dubitare della verità degli accertamenti compiuti dai pubblici ufficiali senza proporre querela di falso attesa la natura di atto pubblico del verbale di accertamento elevato dai Carabinieri della Stazione di San Michele Salentino e tenuto conto dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione secondo cui
“è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva (Cass. sez. un. 24.07.2009 n. 17355).
Ed invero, nella fattispecie, dalla lettura del verbale emerge in modo chiaro ed incontrovertibile come il conducente della vettura venisse visto - dagli agenti accertatori - alla guida dell'autovettura impugnare, con la mano destra, l'apparecchio telefonico posto vicino al volto, a nulla rilevando la circostanza per la quale la percezione da parte degli stessi accertatori sarebbe avvenuta in modalità “dinamica”, allorquando i militari riuscivano ad arrestare il veicolo stante la necessità di garantire l'arresto dello stesso, nel rispetto della sicurezza per la circolazione stradale ed a nulla rilevando la circostanza per quale la contestazione sarebbe avvenuta successivamente all'accertamento.
Sotto tale profilo non assumono alcuna rilevanza probatoria le dichiarazioni rese dai testimoni sentiti nel corso del giudizio di prime cure - in ogni caso ritenute contradditorie rispetto a pag. 3/5 quanto dichiarato nel verbale dallo stesso trasgressore - posto che, si ribadisce, i fatti avrebbero dovuto essere oggetto di accertamento nell'ambito del procedimento di querela di falso ed ancora ribadito che possono essere contestate unicamente quelle circostanze che il verbale di accertamento non attesta come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o comunque non verificatesi alla presenza dello stesso.
Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, va confermata la sentenza di prime cure in quanto il processo verbale degli agenti costituisce atto al quale l'art. 2700 c.c. attribuisce piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (in questo caso il fatto oggettivo rilevato nel verbale dell'impugnatura con la mano destra dell'apparecchio telefonico).
Ne discende che l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza n. 1347/2023 emessa dal Giudice di Pace di in data 13.09.2023, avendo l'amministrazione dato prova CP_1 dell'illecito commesso depositando il verbale di accertamento dell'illecito.
Le spese di lite seguono la soccombenza per il presente grado di giudizio e vanno liquidate come in dispositivo facendo applicazione degli onorari medi di cui al d.m. 55/2014 e succ. modifiche con esclusione di quelli dovuti per la fase istruttoria e riduzione del 50% di quelli relativi alla fase decisoria stante il mancato deposito di comparse conclusionali nel presente grado di giudizio.
Nulla per le spese di prime cure essendosi l'amministrazione difesa a mezzo di proprio funzionario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Giovanna Manca definitivamente pronunciando sulla domanda in grado d'appello proposta da e con ricorso depositato in data 26.01.2024 ogni Parte_1 Parte_2 diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 1347/2023 emessa dal Giudice di Pace di in data 13.09.2023; CP_1
2) condanna e al pagamento in favore della Parte_1 Parte_2
del spese di lite del presente grado di giudizio, che Controparte_2
liquida in complessivi €426,50 di cui € 64,50 per spese ed € 362,00 per compensi, oltre accessori di legge nella misura e sulle voci come per legge;
pag. 4/5 3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 e condanna i ricorrenti al pagamento del doppio del contributo unificato.
Brindisi, 27.03.2025
Il Giudice
Dott. Giovanna Manca
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, Dott.ssa Francesca Carrozzo
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