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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/02/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di 1° grado iscritta al n° 2697/2021 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso _1 C.F._1 dall' Avv. ETTORE ZAGARESE
- ATTORE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
MARIA TERESA ZAGARESE
- CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni da reato.
CONCLUSIONI: per l'ATTORE: << … condannare , a titolo di Controparte_1 risarcimento dei danni tutti patiti dall'odierno attore al pagamento della somma di Euro
50.000,00 o nella diversa somma minore o maggiore che sarà ritenuta di ragione e giustizia;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi ex art. 93 c.p.c. e clausola esecutiva >>.
Per il CONVENUTO: << 1. In via preliminare e prodromica, accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda per nullità della istanza di mediazione obbligatoria;
2.
Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della domanda per genericità del petitum e della causa petendi; 3. Nel merito, accertare e dichiarare la illegittimità della domanda per carenza probatoria e per infondatezza della medesima;
4. Vinte le spese e competenze di giudizio >>.
FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione dell' 1.10.2021, conveniva in giudizio _1 CP_1
deducendo: - che con sentenza penale n. 629/2020 dell' 1.10.2021 dichiarata
[...]
1 irrevocabile in data 10.12.2020 emessa dal Tribunale di Castrovillari nei confronti del Sig.
imputato del reato p. e p. dall'art. 674 c.p. “perché, depositando Controparte_1 all'interno di un cassone in ferro circa tre metri cubi di letame, custodito all'interno del fondo di sua proprietà sito in località Santa Caterina agro del Comune di Rossano, dal quale fuoriusciva liquame di colore scuro e maleodorante, immetteva scarichi atti ad offendere e/o imbrattare e/o molestare persone, ed in particolare a molestare _1
, proprietario del limitrofo terreno” veniva dichiarata la penale responsabilità del
[...]
; - che il Tribunale all'esito così statuiva: “letti gli articoli 533 e 535 c.p.p. dichiara CP_1
colpevole del reato ascrittogli e previo riconoscimento delle Controparte_1 circostanze attenuanti generiche lo condanna alla pena di €100,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali. Visto l'art. 538 c.p.c. Condanna Controparte_1
al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile da liquidarsi in separata sede ed alla refusione delle spese processuali che si liquidano in euro 1.710,00 per diritti ed onorario di avvocato oltre iva e cpa come per legge”; - che l'intento molesto dell'odierno condannato in via irrevocabile cagionava danni patrimoniali e non patrimoniali, per cui l'odierno attore avanzava richiesta risarcitoria.
2 Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta depositata Controparte_1 il 5.12.2022, eccependo, in rito, l'improcedibilità della domanda per nullità dell'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, nonché la nullità dell' atto introduttivo del giudizio per genericità, e, nel merito, l' infondatezza della domanda.
3 La causa veniva istruita attraverso prova documentale fornita da parte attrice e consistente principalmente nella copia della sentenza penale irrevocabile, copia del verbale di mediazione negativo e copia dei verbali di udienza del procedimento penale N.
R.G: 2030/16 - R.G.N.R. 5837/15.
All'udienza del 12.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti a gg 20 + 20.
*** ***
4 SULL'ECCEZIONE DI IMPROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA PER NULLITA'
DELL'ESPERIMENTO DELLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Si ritiene, preliminarmente, doversi rigettare l'eccezione di mancata mediazione della parte convenuta, perché ampiamente superata, stante il decreto dell'08.01.24 emesso dal
Giudice adito in cui rileva che “la procedura di negoziazione assistita attivata dall'attore nel corso del giudizio deve reputarsi validamente espletata (sia pur con esito negativo)”.
Ed infatti, dagli atti depositati emerge palesemente che la procedura di mediazione
2 obbligatoria sia stata correttamente esperita e, pertanto, tale eccezione non trova accoglimento.
5 SULL'ECCEZIONE DI NULLITA' DELLA DOMANDA INTRODUTTIVA PERCHE'
GENERICA - Ancora preliminarmente, codesto Tribunale ritiene doversi rigettare l'eccezione di nullità della domanda introduttiva perché generica sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui la nullità della citazione per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda non ricorre quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, sia comunque individuabile, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e conclusioni della parte, attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva e al contenuto dei mezzi istruttori dedotti e al comportamento della controparte (Cass.
21.11.2008, n. 27670; Cass. 12.1.1996, n. 188; Cass. 28.8.2009, n. 18783; Cass.
15.5.2013, n. 11751; Cass. 7.3.2006, n. 4828).
Inoltre, è principio consolidato quello secondo cui la nullità della citazione comminata dall'art. 164 c. 4 c.p.c., si produce solo quando “l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda” prescritta dall'art. 163 n. 3 c.p.c., sia stata del tutto omessa o sia assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati;
dall'altro, che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda.
In particolare perciò l'incertezza dei fatti costitutivi deve essere vagliata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo,
a pena di nullità, le ragioni della sua domanda, e che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (cfr. Cass.
n. 17023/2003; Cass. nn. 27670 e 29241 del 2008; cfr. Cassazione civile sez. III,
15.05.2013, n.11751).
Ebbene, dal tenore complessivo dell'atto di citazione è agevolmente inferibile che l'attore abbia inteso fondare la propria richiesta risarcitoria sulla scorta del passaggio in giudicato
3 della sentenza penale di condanna.
Inoltre, dalla lettura della comparsa di costituzione e risposta è agevole dedurre che la parte convenuta sia stata messa in grado di svolgere adeguatamente le proprie difese.
Pertanto, anche tale eccezione non può trovare accoglimento.
6 NEL MERITO - 6a Nel merito, osserva il Tribunale che la sentenza del giudice penale, anche quando abbia condannato – in via definitiva - l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio civile, spiega effetto vincolante solo in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni. Infatti, davanti al giudice civile, sarà necessario procedere all'accertamento dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze dannose derivate dal fatto illecito e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dal danneggiato, il quale sarà esonerato esclusivamente dal dover fornire la prova circa l'accadimento dell'evento lesivo siccome coperto da giudicato (cfr.
Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la recente sentenza n. 12901/2024;
Cassazione Civile Sez. III 5 maggio 2020 n. 8477; Cass. civ. sent. n. 4318 del 14 febbraio
2019; Cass. Civ. sent. n. 5660 del 9 marzo 2018).
Dunque, la sussistenza del diritto al risarcimento è stata indi acclarata in sede penale, essendo stata rimessa alla presente sede solo la liquidazione dei danni.
6b In particolare, con riferimento alla richiesta risarcitoria del danno patrimoniale subito dall'odierno attore, si ritiene che la stessa non possa essere riconosciuta con riferimento alla diminuzione dei redditi provenienti dallo sfruttamento del fondo.
A riguardo, la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta in materia di risarcimento del danno, con particolare riferimento alla componente del lucro cessante, vale a dire del mancato guadagno patito dal soggetto che subisce il danno, chiarendo che serve una prova rigorosa, in quanto il giudice deve procedere alla liquidazione di tale voce di danno sulla base di una valutazione probabilistica e non in termini di mera possibilità (cfr. Cass.
Civ. Ord. n. 10750/20; Cass. Civ. Ord. n. 5613/2018)
Ebbene, nel c al aso di specie, parte attrice non ha fornito nessuna prova in ordine alla presunta perdita di guadagni a causa di disdette di prenotazioni, ovvero di abbandono anticipato della struttura da parte dei clienti già ivi dimoranti, nonché la prova delle suddette azioni giudiziali promosse nei confronti del gestore del ristorante, limitandosi solo ad allegare i verbali di udienza aventi ad oggetto le deposizioni della parte civile e di tutti i testi sentiti nel procedimento penale.
Pertanto, in difetto di allegazione e dimostrazione di dichiarazione dei redditi di parte
4 attrice, da cui emerge una reale diminuzione del reddito rispetto all'epoca anteriore al fatto oggetto di causa, tali danni non sono risarcibili.
6c Va comunque riconosciuto il danno, sempre di natura patrimoniale, inerente alla compressione del diritto di proprietà che lo sversamento di letame ha provocato ai danni del fondo attoreo. E' infatti innegabile che tale sversamento ha diminuito e menomato, per un certo tempo, l' agevole fruizione del fondo (vedi testimonianze dei clienti della struttura che hanno lamentato il cattivo odore) concretando con ciò un danno al suo proprietario. Il danno, pur tangibile, non può che essere liquidato in misura squisitamente equitativa: questo Giudice reputa adeguata la somma di € 3.000,00, comprensiva di interessi maturati ad oggi.
6d Nulla può essere riconosciuto per contro a titolo di danno non patrimoniale, non avendo l' attore fornito prova dei concreti pregiudizi patiti sul piano morale ovvero esistenziale.
7 SULLE SPESE DI LITE - La parziale soccombenza dell' attore giustifica la compensazione delle spese per due terzi, con obbligo per il convenuto di rifondere il residuo terzo. Il valore della causa è pari all' importo del credito risarcitorio accertato (€
3.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando sulla domanda di nei confronti di , così provvede: _1 Controparte_1
1) in parziale accoglimento della domanda, condanna a Controparte_1 risarcire il danno non patrimoniale subito dall'attore nella misura di € 3.000,00, omnicomprensivo di interessi maturati ad oggi;
2) compensa per due terzi le spese di lite condannando al Controparte_1 pagamento del residuo terzo;
spese che liquida nell'interezza in € 545,00 per spese vive ed € 2.552,00 per compenso d'avvocato, oltre 15% per rimborso spese generali, nonché cassa ed iva;
con versamento in favore dell' Avv. Ettore Zagarese, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Castrovillari, in data 13/02/2025
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Blaiotta, addetta all'Ufficio per il processo.
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
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