Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 01/04/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. N. 56-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Ufficio Regolazione crisi d'impresa e sovraindebitamento
Il Tribunale di Benevento, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Letizia D'Orsi Presidente Rel
Dott.ssa Vincenzina Andricciola Giudice
GiudiceDott. Vincenzo Landolfi
Ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 56/2024 R.G.A.V.G., avente ad oggetto: apertura della liquidazione controllata nei confronti di
C.F. 1 nato in [...] il (Cod. Fisc. Parte_1
BN) Via Provinciale 030 Campo
Vitulanense snc;
proposto ad istanza di
Controparte_2 e già P.IVA 1 (già cod. Fisc. Controparte_1 in persona de legale Controparte 3 sentan iolitti, n. 15 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano PUGNO del
Foro di Torino (Cod. Fisc. C.F. 2 Posta Elettronica Ordinaria:
,
) in forza di procura generale alle liti rilasciata Email 1
FATTO E DIRITTO CP 1 ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata di Parte 1 reto ingiuntivo n. 13513/2012 del Tribunale di To debito assunto in qualità di fideiussore deducendone lo Controparte_4 stato di insolvenza;
i è ritualmente costituito, non ha contestato le allegazioni Il debitore Parte 1 resentato di non svolgere alcuna attività di impresa, di in fatto de
, Vitulan isposto, nel corso degli anni, di beni mobili o immobili a favore di terzi, depauperando il proprio patrimonio. Ha altresì ribadito che lo stato di sovraindebitamento consegue alle garanzie prestate, nel corso degli anni, a favore della società della quale è stato a lungo amministratore.Controparte_4
,
Tanto premesso in fatto si osserva che sussiste la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il resistente la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
Va dato atto, altresì, che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
Trattandosi di istanza presentata dal creditore, non è necessaria l'attività riservata dalla legge all'OCC;
Risulta superato il limite di procedibilità previsto all'art. 268, comma 2 CCII di euro 50.000,00 posto che il credito preteso dalla ricorrente ammonta ad oltre 120.000,00 euro (cfr. atto di precetto in atti e successivi interessi), cui si aggiungono i debiti accertati verso l'erarioper oltre 20.000 euro (cfr. informativa della G. di Fi. in atti) essendo irrilevante, ai fini che qui interessano, il dato della intervenuta assegnazione, in favore della ricorrente, di somma ( nell'ambito della procedura di pignoramento presso terzi) parzialmente satisfattiva delle sole spese relative alla procedura;
rilevato che, in base alla documentazione in atti, sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'apertura della liquidazione controllata, ed invero il debitore Parte 1
[...] il quale non assume la qualifica di consumatore in quanto il debito è derivante zia prestata a favore della società Controparte_4 poi dichiarata fallita tabile alla proceduragiusta la previsione di cui all'art 2 comma 11 de qua, essendo escluso da ogni altra procedura per la definizione dello stato di sovraindebitamento (liquidazione giudiziale o liquidazione coatta amministrativa, altre procedure liquidatoria previste dal codice o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza)
è altresì dimostrato lo stato di insolvenza nel quale egli versa l'informativa resa dalla G
,
di F ha confermato che attualmente il non possiede partecipazioni Parte 1 societarie, non è titolare di patrimonio i patrimonio mobiliare, egli ha documentato l'avvenuta perdita di possesso del motociclo indicato nella informativa citata, nulla è documentato in relazione all'autovettura (che risulta immatricolata nell'anno
2001, quindi assai vetusta il cui valore non pare significativamente quantificabile), ha un debito nei confronti dell'agenzia delle Entrate di euro 20.894,46, ha dichiarato, per l'anno 2023 un reddito annuo di euro 19.644,00, sicchè la sua complessiva esposizione debitoria (debito erariale e debito verso la ricorrente) tenuto conto della entità del reddito dichiarato e delle verosimili spese di mantenimento in ragione della consistenza del suo nucleo familiare, dimostrano l'esistenza di uno squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio liquidabile;
precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII;
osservato, infine, che occorre procedere alla nomina del liquidatore, individuato nell'elenco dei gestori della crisi;
visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
Dichiara l'apertura della liquidazione controllata di (Cod. Fisc. C.F. 1 nato in [...] il Parte 1
BN) Via Provinciale 030 Campo
Vitulanense snc;
nomina Giudice Delegato la dott.ssa Maria Letizia D'Orsi
nomina liquidatore l'avv. Cosimo Nazzaro che, entro due giorni, dovrà accettare la nomina, mediante dichiarazione da depositare in cancelleria, secondo le previsioni dell'art 270, co. 3, CCII;
ordina alla parte debitrice di depositare, entro sette giorni, i bilanci le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti sui beni della parte debitrice, ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato, termine non superiore a novanta giorni, entro il quale, sotto pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, mediante PEC, la domanda di restituzione o di rivendicazione o di insinuazione al passivo, da predisporre a norma dell'art 201 CCII;
ordina la consegna od il rilascio degli eventuali beni, facenti parte del patrimonio di liquidazione il presente provvedimento, a tale fine, costituisce titolo esecutivo, e l'esecuzione del medesimo sarà curata dal liquidatore;
dispone che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, o cessioni del quinto e ritenute per debiti, anche per crediti maturati durante la liquidazione medesima, possa essere iniziata, o proseguita, sui beni compresi nella procedura, eccetto che per credito fondiario;
dispone che il liquidatore:
a) notifichi la sentenza alla parte debitrice, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un indirizzo di PEC, al quale inoltrare le domande;
b) provveda all'inserimento della sentenza nell'apposita area del sito web del Ministero della Giustizia https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_19_4.page e (ove già possibile) di quello del Tribunale di Benevento, per giorni trenta: qualora il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione sarà eseguita presso il registro delle imprese;
inserimento e pubblicazione si intendono limitati come previsto nell'ultimo paragrafo della motivazione che precede;
c) aggiorni, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, l'elenco dei creditori, ai quali notificare la sentenza;
d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, completi l'inventario dei beni del debitore, e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, co. 2, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del Giudice Delegato;
e) scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, c. 1, CCII, e lo comunichi agli interessati;
f) ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice Delegato, descrittiva dell'attività compiuta e di quella ancora da compiere, per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione, ed alla copia degli estratti bancari aggiornati alla data della relazione;
g) provveda, terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto, ex art. 275, co. 3, CCII, ed a domandare la liquidazione del compenso;
h) terminato il riparto, chieda la chiusura della procedura ex art. 276 CCII;
ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, qualora sussistano beni mobili registrati o beni immobili, a cura del liquidatore;
Si comunichi.
Benevento, 28/03/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Letizia D'Orsi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Giuseppina Formato, funzionaria addetta all'ufficio per il processo.