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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/07/2025, n. 2525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2525 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
Dott. Guido Rosa Consigliere est.
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Consigliere
all'esito dell'udienza del 10 Luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2364 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2024, vertente TRA
rappresentato e difeso ex lege Parte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 Appellante E
Controparte_1 Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8508/2024 pubblicata in data 22.07.2024.
Conclusioni dell'appellante come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo adiva il Tribunale di Roma in funzione Controparte_1 di Giudice del Lavoro, chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento del punteggio integrale previsto per il servizio militare dichiarato in domanda per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA,
1 per il triennio scolastico 2021-2024; di condannare per l'effetto l'Amministrazione convenuta a riconoscere il punteggio integrale relativo al servizio militare dichiarato in domanda, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021-2024; in ogni caso disapplicare il dm n. 50/2021, nonché il dm 640/2017, il D.M. n. 716 del 5.9.2014 e il D.M. n. 430 del
13.12.2000 relativi alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale ATA, nella parte in cui stabiliscono che il servizio di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutabili solo se prestati in costanza di nomina.
Allegava in fatto di aver presentato domanda di inserimento ai fini della costituzione delle graduatorie d'istituto per il triennio 2021-2024 del personale Ata ex art. 485 comma 7 del d.lgs n. 297/1994; di aver richiesto la valutazione e l'attribuzione del punteggio maturato in detta graduatoria sia per i titoli, sia per il servizio militare svolto in modo frazionato nell'arco di tempo compreso tra il
2/7/1987 e il 24.12.2009; che nella formazione della predetta graduatoria il servizio militare svolto, non in costanza di nomina, era stato valutato solo 0,60 punti per anno e non 6,00 punti per anno così come dovuto;
che la disposizione di cui all'art. 2, comma 6, del D.M. n. 235/2014 e successivi, quali il D.M. 716 del 5.9.2014, il
D.M. 640/2017 e il D.M. 50/2021, subordinando la valutabilità del servizio militare,
e del servizio civile sostitutivo assimilato per legge, alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina aveva apertamente violato le norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria vigente in materia (art. 52 Cost., art. 485 co. 7 d.lgs n. 297/94, art. 20 l. n. 958/86).
Concludeva chiedendo l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
Si costituiva tardivamente in giudizio il Parte_1 chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso.
Il primo giudice ha ritenuto fondata la tesi di parte ricorrente, in buona sostanza sul presupposto del contrasto sussistente tra la disciplina posta dal D.M. n. 50/2021, richiamato nel D.M. n. 9256 del 18/03/2021, e la normativa primaria, posta dall'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994 per il personale docente, dall'art. 569, comma 3,
d.lgs. n. 297/1994 per il personale ATA, dall'art. 2050 d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare, “COM”) e dall'art. 52 Cost., anche tenuto conto dell'orientamento costante espresso dalla Suprema Corte con riguardo al personale
2 docente, applicabile anche nei riguardi del personale ATA in ragione dell'espressa previsione di cui all'art. 569, comma 3, cit.
Così statuiva: << Definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione: - accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare espletato dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è attualmente inserita nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale ATA nei profili di appartenenza;
condanna per l'effetto il ad attribuire al ricorrente complessivi punti 12,00 nelle Parte_1
g.i. della provincia di iscrizione, in tutti i profili per i quali è inserito in graduatoria;
condanna il a rifondere alla Parte_1 parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in € 1.200,00 per compensi di avvocato, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa, da distrarsi >>.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello il Parte_1
lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha
[...] disapplicato le previsioni di rango regolamentare contenute nei decreti ministeriali di settore in virtù dell'asserito contrasto con l'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, ed in particolare per aver ritenuto egualmente valutabile, ai fini dell'accesso ai ruoli, il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro e quello prestato a seguito del conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria.
è rimasto contumace. Controparte_1
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
4. Con un unico ed articolato motivo di gravame, l'appellante sostiene che: i) il
D.M. n. 50/2021 non nega la valorizzazione del servizio militare in quanto tale, al contrario lo gradua distinguendo tra situazioni non omogenee, ossia in costanza o non in costanza del rapporto di lavoro;
opinare diversamente significherebbe invadere la sfera di discrezionalità dell'Amministrazione scolastica, che ha ritenuto di valutare diversamente il servizio militare reso in costanza di lavoro rispetto al servizio di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego;
ii) il comma 7 dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994 non specifica se il periodo di servizio militare di leva “valido a tutti gli effetti” si riferisca solo a quello prestato in pendenza di nomina ovvero anche in mancanza di quest'ultima: ciò nonostante, l'interpretazione
3 sistematica della previsione normativa porta a concludere che il servizio in parola, per attribuire punteggio utile ai fini in esame, è solo quello svolto in corso di un incarico di docenza o quantomeno dopo l'atto di nomina e non, invece, prima di qualsiasi incarico;
iii) difatti, da un lato, l'art. 2050, comma 2, COM prevede espressamente la rilevanza del periodo di leva solo se svolto in costanza di nomina, dall'altro l'art. 52 Cost. consacra il principio secondo cui la prestazione del servizio militare non debba arrecare pregiudizio alla posizione lavorativa ricoperta dal cittadino al momento della chiamata in servizio, esprimendo così una logica di carattere compensativo che impone di salvaguardare la posizione del chiamato al servizio militare in relazione alle posizioni lavorative che egli si sia trovato ad abbandonare;
iv) di conseguenza, coloro che, in costanza di rapporto di lavoro, risultino chiamati a prestare servizio militare di leva, abbandonando per l'effetto la posizione lavorativa ricoperta, hanno diritto a veder compensato tale pregiudizio mediante il riconoscimento, in sede di accesso ai concorsi pubblici, del periodo di servizio militare come se a tutti gli effetti si trattasse di servizio di ruolo: al contrario, ritenere che il riconoscimento del servizio di leva debba avvenire anche qualora esso sia prestato non in costanza di rapporto di lavoro si traduce nell'introduzione di una logica premiale alla prestazione tout court del servizio militare, completamente estranea alla portata della disposizione costituzionale.
La Corte non ignora l'esistenza di precedenti pronunce della Sezione Lavoro della
Corte di appello di Roma (cfr. sentenze n. 2855/2024, n. 742/2024, n. 1658/2024 e n. 2600/2024; in senso contrario peraltro sentenza n. 1063/2024) che, richiamando un orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. Sez. Lavoro n. 5679 del
2/3/2020, nn. 15127/2021, 15467/2021, 35380/2021, 34686/2021, 34687/2021, n.
41894/2021 e n. 8526/2024), hanno definito giudizi aventi ad oggetto questioni identiche a quella oggetto di causa disattendendo i profili di doglianza espressi dal appellante. Parte_1
Tuttavia, questa Corte ritiene di aderire al più recente indirizzo della Suprema
Corte, che, con sentenza Sez. L. n. 22429 del 08/08/2024, ha ritenuto “legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto”.
4 La Corte di cassazione, nello specifico, ha chiarito che le precedenti pronunce di legittimità - ivi comprese quelle sopra indicate - “hanno definito la questione - diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto. Tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass.
2 marzo 2020, n. 5679, Cass.3 giugno 2021, n.15467 e Cass 29 dicembre 2021, n.
41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima. Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. 5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare – in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola – il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2)”.
Nel caso di specie, peraltro, osserva la Suprema Corte che “il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso”, e, nel merito, osserva in diritto quanto segue: “5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5 5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA
e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Esso prevede che: il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti».
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli
6 impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010
(Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della
Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2,
Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il
D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato
7 dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto
2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602. 9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento
Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, d. lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche
Amministrazioni. Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse – obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario. Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
9.2 La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia. Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in “ferma” (art. 1014, co. 1, d. lgs. n. 66 del 2010,
8 Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co.
9, del medesimo d. lgs.) e ora, in esito al d.l. n. 44 del 2023, conv. con mod. in legge n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del d. lgs. n.
40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile “universale”. Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria “generale”, non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica…”.
Dunque, in applicazione dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, condivisi in questa sede, essendo pacifico che l'odierno appellante ha svolto il servizio militare non in costanza di rapporto di lavoro, l'appello va accolto, con conseguente rigetto della domanda originaria del ricorrente, volta ad ottenere la disapplicazione dell'indicato decreto ministeriale e la declaratoria del proprio diritto all'attribuzione dell'integrale punteggio per lo svolgimento del servizio militare.
L'esistenza di contrasti giurisprudenziali in ordine alla questione di diritto oggetto di causa e l'intervento in tempi recentissimi della Suprema Corte perdurando invece la diversa interpretazione del giudice amministrativo (Consiglio di Stato
Sezione VII 3 aprile 2025, n. 2854 ), giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi.
P. Q. M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso proposto in primo grado da Compensa integralmente Controparte_1 tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Roma, 10/7/2024
Il Consigliere est.
Dott. Guido Rosa
La Presidente
Dott.ssa Vittoria Di Sario
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
Dott. Guido Rosa Consigliere est.
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Consigliere
all'esito dell'udienza del 10 Luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2364 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2024, vertente TRA
rappresentato e difeso ex lege Parte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 Appellante E
Controparte_1 Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8508/2024 pubblicata in data 22.07.2024.
Conclusioni dell'appellante come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo adiva il Tribunale di Roma in funzione Controparte_1 di Giudice del Lavoro, chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento del punteggio integrale previsto per il servizio militare dichiarato in domanda per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA,
1 per il triennio scolastico 2021-2024; di condannare per l'effetto l'Amministrazione convenuta a riconoscere il punteggio integrale relativo al servizio militare dichiarato in domanda, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021-2024; in ogni caso disapplicare il dm n. 50/2021, nonché il dm 640/2017, il D.M. n. 716 del 5.9.2014 e il D.M. n. 430 del
13.12.2000 relativi alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale ATA, nella parte in cui stabiliscono che il servizio di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutabili solo se prestati in costanza di nomina.
Allegava in fatto di aver presentato domanda di inserimento ai fini della costituzione delle graduatorie d'istituto per il triennio 2021-2024 del personale Ata ex art. 485 comma 7 del d.lgs n. 297/1994; di aver richiesto la valutazione e l'attribuzione del punteggio maturato in detta graduatoria sia per i titoli, sia per il servizio militare svolto in modo frazionato nell'arco di tempo compreso tra il
2/7/1987 e il 24.12.2009; che nella formazione della predetta graduatoria il servizio militare svolto, non in costanza di nomina, era stato valutato solo 0,60 punti per anno e non 6,00 punti per anno così come dovuto;
che la disposizione di cui all'art. 2, comma 6, del D.M. n. 235/2014 e successivi, quali il D.M. 716 del 5.9.2014, il
D.M. 640/2017 e il D.M. 50/2021, subordinando la valutabilità del servizio militare,
e del servizio civile sostitutivo assimilato per legge, alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina aveva apertamente violato le norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria vigente in materia (art. 52 Cost., art. 485 co. 7 d.lgs n. 297/94, art. 20 l. n. 958/86).
Concludeva chiedendo l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
Si costituiva tardivamente in giudizio il Parte_1 chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso.
Il primo giudice ha ritenuto fondata la tesi di parte ricorrente, in buona sostanza sul presupposto del contrasto sussistente tra la disciplina posta dal D.M. n. 50/2021, richiamato nel D.M. n. 9256 del 18/03/2021, e la normativa primaria, posta dall'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994 per il personale docente, dall'art. 569, comma 3,
d.lgs. n. 297/1994 per il personale ATA, dall'art. 2050 d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare, “COM”) e dall'art. 52 Cost., anche tenuto conto dell'orientamento costante espresso dalla Suprema Corte con riguardo al personale
2 docente, applicabile anche nei riguardi del personale ATA in ragione dell'espressa previsione di cui all'art. 569, comma 3, cit.
Così statuiva: << Definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione: - accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare espletato dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è attualmente inserita nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale ATA nei profili di appartenenza;
condanna per l'effetto il ad attribuire al ricorrente complessivi punti 12,00 nelle Parte_1
g.i. della provincia di iscrizione, in tutti i profili per i quali è inserito in graduatoria;
condanna il a rifondere alla Parte_1 parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in € 1.200,00 per compensi di avvocato, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa, da distrarsi >>.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello il Parte_1
lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha
[...] disapplicato le previsioni di rango regolamentare contenute nei decreti ministeriali di settore in virtù dell'asserito contrasto con l'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, ed in particolare per aver ritenuto egualmente valutabile, ai fini dell'accesso ai ruoli, il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro e quello prestato a seguito del conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria.
è rimasto contumace. Controparte_1
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
4. Con un unico ed articolato motivo di gravame, l'appellante sostiene che: i) il
D.M. n. 50/2021 non nega la valorizzazione del servizio militare in quanto tale, al contrario lo gradua distinguendo tra situazioni non omogenee, ossia in costanza o non in costanza del rapporto di lavoro;
opinare diversamente significherebbe invadere la sfera di discrezionalità dell'Amministrazione scolastica, che ha ritenuto di valutare diversamente il servizio militare reso in costanza di lavoro rispetto al servizio di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego;
ii) il comma 7 dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994 non specifica se il periodo di servizio militare di leva “valido a tutti gli effetti” si riferisca solo a quello prestato in pendenza di nomina ovvero anche in mancanza di quest'ultima: ciò nonostante, l'interpretazione
3 sistematica della previsione normativa porta a concludere che il servizio in parola, per attribuire punteggio utile ai fini in esame, è solo quello svolto in corso di un incarico di docenza o quantomeno dopo l'atto di nomina e non, invece, prima di qualsiasi incarico;
iii) difatti, da un lato, l'art. 2050, comma 2, COM prevede espressamente la rilevanza del periodo di leva solo se svolto in costanza di nomina, dall'altro l'art. 52 Cost. consacra il principio secondo cui la prestazione del servizio militare non debba arrecare pregiudizio alla posizione lavorativa ricoperta dal cittadino al momento della chiamata in servizio, esprimendo così una logica di carattere compensativo che impone di salvaguardare la posizione del chiamato al servizio militare in relazione alle posizioni lavorative che egli si sia trovato ad abbandonare;
iv) di conseguenza, coloro che, in costanza di rapporto di lavoro, risultino chiamati a prestare servizio militare di leva, abbandonando per l'effetto la posizione lavorativa ricoperta, hanno diritto a veder compensato tale pregiudizio mediante il riconoscimento, in sede di accesso ai concorsi pubblici, del periodo di servizio militare come se a tutti gli effetti si trattasse di servizio di ruolo: al contrario, ritenere che il riconoscimento del servizio di leva debba avvenire anche qualora esso sia prestato non in costanza di rapporto di lavoro si traduce nell'introduzione di una logica premiale alla prestazione tout court del servizio militare, completamente estranea alla portata della disposizione costituzionale.
La Corte non ignora l'esistenza di precedenti pronunce della Sezione Lavoro della
Corte di appello di Roma (cfr. sentenze n. 2855/2024, n. 742/2024, n. 1658/2024 e n. 2600/2024; in senso contrario peraltro sentenza n. 1063/2024) che, richiamando un orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. Sez. Lavoro n. 5679 del
2/3/2020, nn. 15127/2021, 15467/2021, 35380/2021, 34686/2021, 34687/2021, n.
41894/2021 e n. 8526/2024), hanno definito giudizi aventi ad oggetto questioni identiche a quella oggetto di causa disattendendo i profili di doglianza espressi dal appellante. Parte_1
Tuttavia, questa Corte ritiene di aderire al più recente indirizzo della Suprema
Corte, che, con sentenza Sez. L. n. 22429 del 08/08/2024, ha ritenuto “legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto”.
4 La Corte di cassazione, nello specifico, ha chiarito che le precedenti pronunce di legittimità - ivi comprese quelle sopra indicate - “hanno definito la questione - diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto. Tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass.
2 marzo 2020, n. 5679, Cass.3 giugno 2021, n.15467 e Cass 29 dicembre 2021, n.
41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima. Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. 5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare – in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola – il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2)”.
Nel caso di specie, peraltro, osserva la Suprema Corte che “il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso”, e, nel merito, osserva in diritto quanto segue: “5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5 5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA
e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Esso prevede che: il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti».
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli
6 impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010
(Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della
Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2,
Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il
D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato
7 dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto
2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602. 9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento
Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, d. lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche
Amministrazioni. Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse – obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario. Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
9.2 La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia. Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in “ferma” (art. 1014, co. 1, d. lgs. n. 66 del 2010,
8 Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co.
9, del medesimo d. lgs.) e ora, in esito al d.l. n. 44 del 2023, conv. con mod. in legge n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del d. lgs. n.
40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile “universale”. Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria “generale”, non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica…”.
Dunque, in applicazione dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, condivisi in questa sede, essendo pacifico che l'odierno appellante ha svolto il servizio militare non in costanza di rapporto di lavoro, l'appello va accolto, con conseguente rigetto della domanda originaria del ricorrente, volta ad ottenere la disapplicazione dell'indicato decreto ministeriale e la declaratoria del proprio diritto all'attribuzione dell'integrale punteggio per lo svolgimento del servizio militare.
L'esistenza di contrasti giurisprudenziali in ordine alla questione di diritto oggetto di causa e l'intervento in tempi recentissimi della Suprema Corte perdurando invece la diversa interpretazione del giudice amministrativo (Consiglio di Stato
Sezione VII 3 aprile 2025, n. 2854 ), giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi.
P. Q. M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso proposto in primo grado da Compensa integralmente Controparte_1 tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Roma, 10/7/2024
Il Consigliere est.
Dott. Guido Rosa
La Presidente
Dott.ssa Vittoria Di Sario
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