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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 25/07/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 1444 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minori
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Consigliere relatore Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 1444/2024 promossa in sede di appello da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Ivrea, Piazza del Municipio n. 6, presso lo studio dell'Avv. Francesca Bongiovanni del Foro di Ivrea cha la rappresenta e difende per procura in atti,
Appellante
contro
:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_2
Torino, c.so Vittorio Emanuele II n. 92, presso lo studio dell'Avv. Marco Scarpelli del Foro di Torino che lo rappresenta e difende per procura in atti,
Appellato
avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea n. 672/2024, pubblicata il 31/05/2024, resa tra le parti il 29/05/2024 nella causa civile iscritta al numero R.G. 2516/2023.
Con l'intervento del Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. , Parte_3 che ha espresso parere parzialmente favorevole all'accoglimento del ricorso, chiedendo che vengano espletati ulteriori accertamenti istruttori sulle condizioni reddituali/patrimoniali del . Pt_2
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte riformare in toto la sentenza n. 672/2024 emessa dal Tribunale di Ivrea in data 29.05.2024 nella causa R.G. 2516/2023, e conseguentemente, nel merito: CONFERMARE, in punto mantenimento dei figli, quanto previsto dalla sentenza n. 752/2020 resa dal Tribunale di Ivrea in data 06.10.2020, nel giudizio di separazione personale dei coniugi. CONDANNARE conseguentemente il Sig. alla ripetizione in favore della Sig.ra Pt_2 delle somme dalla stessa versate a seguito della notifica dell'atto di precetto in Pt_1 data 19.07.2024, pari ad € 2.661,38, in virtù della retrodatazione della riduzione del mantenimento stabilita con sentenza n. 672/2024 del Tribunale di Ivrea. CONDANNARE il Sig. alle spese e agli onorari di primo e secondo grado”. Pt_2
Per l'appellato:
“Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dalla sig.ra vverso la sentenza del Tribunale di Ivrea Pt_1
n. 672/24 del 31.05.24; Confermare, di conseguenza, quanto disposto dalla sentenza del Tribunale di Ivrea n. 672/24 del 31.05.24; Condannare parte appellante alle spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, i.v.a e c.p.a.”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La GNa e il GN contraevano Parte_1 Parte_2 matrimonio con rito civile in Chivasso (TO) il 30.06.2002 e dalla loro unione nascevano due figli: (25.07.2004), e (28.09.2011). Per_1 Per_2
Con sentenza del 28.09.2020, depositata il 6.10.2020, il Tribunale di Ivrea dichiarava la separazione personale dei coniugi e prevedeva, tra l'altro, che, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, il GN versasse alla moglie la somma mensile di € Pt_2 650,00 (325,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 40% delle spese straordinarie, ponendo il restante 60% di tali spese a carico della madre. Con ricorso per la modificazione delle condizioni di separazione depositato in data 21.08.2023, il GN chiedeva ridursi il contributo al mantenimento dei figli ad Pt_2
€ 400,00 complessivi (200 per figlio), allegando la diminuzione del proprio reddito. Il Tribunale di Ivrea, con sentenza del 29.05.2024 (dep. 31.05.2024), oggetto del presente gravame, disponeva, in parziale modifica della sentenza del 28.09.2020 di separazione personale dei coniugi, che il GN versasse alla moglie, a titolo di contributo al Pt_2 mantenimento della prole, la somma mensile di € 500,00 (250,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 40% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Ivrea. Compensava le spese di lite.
2 Il Giudicante rilevava, in particolare, che i redditi della moglie erano superiori a quelli del marito e che quest'ultimo aveva dichiarato di subire trattenute sullo stipendio in seguito alla procedura esecutiva intrapresa dalla moglie e di sostenere, rispetto al passato, ulteriori spese per raggiungere Torino, nuova sede di lavoro.
Avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Ivrea interponeva appello la GNa chiedendo la conferma, in punto mantenimento dei figli, di quanto previsto Pt_1 dalla sentenza n. 752/2020 resa dal Tribunale di Ivrea in data 06.10.2020 nel giudizio di separazione personale dei coniugi e, conseguentemente, condannare il GN Pt_2 alla ripetizione in favore della stessa delle somme da lei versate a seguito della notifica dell'atto di precetto in data 19.07.2024, pari ad € 2.661, 38, in virtù della retrodatazione della riduzione del mantenimento stabilita con sentenza n. 672/2024 del Tribunale di Ivrea. In punto spese di lite, chiedeva, poi, di condannare il GN alle spese e Pt_2 agli onorari di primo e secondo grado. La GNa con il primo motivo di appello, lamentava l'erroneità di analisi delle Pt_1 risultanze istruttorie;
invero, il GN nell'anno 2020 aveva dichiarato un Pt_2 reddito di € 26.644,00, mentre nell'anno 2023 aveva dichiarato un reddito di € 27.747,00 e dunque in aumento. Inoltre, i redditi dell'uomo erano considerevolmente maggiori per gli anni 2017, 2018 e 2021, ottenendo un reddito medio di € 32.038,60, contro un reddito pari ad € 25.938,00 della stessa. Precisava, poi, la ricorrente che il GN
non aveva mai subìto un demansionamento né una riduzione dello stipendio Pt_2 rispetto all'epoca della separazione, che la retribuzione media mensile dello stesso era rimasta invariata a seguito del cambio di mansioni e che, al contrario, era anche aumentata (passando da € 2.196,02, da luglio 2022 a maggio 2023, ad € 2.209,57, da giugno 2023). Peraltro, il GN , subito dopo l'emanazione della sentenza di Pt_2 separazione, era stato in grado di far fronte ad un nuovo finanziamento per l'acquisto di un immobile (ove risiede stabilmente con la nuova compagna) per l'importo mensile di € 276,10. Inoltre, già all'epoca della separazione, il GN lavorava alla GTT in Pt_2 qualità di autista turnista ed utilizzava la propria auto per recarsi a lavoro con costi decisamente superiori rispetto a quelli derivanti dall'abbonamento mensile al trasporto pubblico. La situazione economico-patrimoniale del GN appariva, pertanto, Pt_2 invariata rispetto al 2020, non avendo lo stesso provato, nella sostanza, la sussistenza delle condizioni di legge per la riduzione dell'assegno di mantenimento. Con il secondo motivo di appello, la GNa si doleva, poi, della carenza Pt_1 assoluta di motivazione, nonché della violazione del principio dell'onere probatorio;
in particolare, il Giudice di prime cure non aveva considerato il contesto in cui era stata resa la sentenza di separazione, caratterizzato dalla totale ed assoluta latitanza del padre in ordine all'accudimento morale e materiale dei figli. Rilevava, invero, la ricorrente come tutto l'onere economico di mantenimento, educazione e crescita dei minori fosse posto a suo carico. Peraltro, il Giudicante aveva implicitamente tenuto conto delle trattenute esistenti sullo stipendio del GN , così disponendo una riduzione dell'importo Pt_2 dallo stesso dovuto per il mantenimento dei figli.
Si costituiva in giudizio il GN chiedendo il rigetto dell'appello proposto dalla Pt_2 GNa perché destituito di fondamento giuridico e fattuale e, Pt_1 conseguentemente, la conferma di quanto disposto dalla sentenza oggetto di gravame. Rilevava, in particolare, l'appellato di versare in una situazione economica molto difficile. Invero, i redditi indicati dalla GNa non tenevano conto dell'effettività delle Pt_1
3 retribuzioni nette mensili dello stesso (l'uomo viveva con una retribuzione media di circa
€ 700/800 mensili). Peraltro, non possedeva nessuna proprietà immobiliare (fatta eccezione per il 50% dell'abitazione familiare in cui viveva la GNa on i figli) Pt_1
e dal 2020 la sua situazione economica era drasticamente peggiorata: dal 27.10.2022 subiva una trattenuta sullo stipendio pari ad € 308,89 per la procedura esecutiva attivata dalla GNa da dicembre 2022 l'azienda GTT gli tratteneva l'ulteriore Pt_1 importo di € 30,00 mensili;
da gennaio 2020, a causa di gravi problemi di salute, lo stesso aveva subito una dequalificazione/variazione di mansioni con conseguente diminuzione della propria retribuzione e delle indennità correlate nella misura di € 200,00 mensili;
dal 01.07.2023, a seguito del cambio di mansioni, lo stesso doveva acquistare un abbonamento mensile di € 92,50 per poter raggiungere il posto di lavoro e infine aveva dovuto rinegoziare un finanziamento che avrebbe dovuto estinguere nel 2020. Quanto alla situazione economica della GNa l'appellato precisava che la Pt_1 stessa, oltre a percepire una retribuzione mensile superiore alla propria (la GNa aveva un'attestazione ISEE di circa € 34.000,00 e una retribuzione netta Pt_1 mensile di circa € 2.200,00/2.500,00), percepiva ogni mese per il mantenimento dei figli le seguenti somme: € 500,00 con prelievo diretto sulla busta paga dell'appellato; € 300,00/350,00 da parte dell' per l'assegno unico che, in quanto genitore con CP_1 affidamento esclusivo, percepiva nella misura del 100%; € 308,89 per la procedura esecutiva avviata dalla stessa. Evidenziava l'appellato che la GNa nessun documento aveva depositato circa le proprietà immobiliari e i beni mobili registrati ed aveva prodotto solo parzialmente i movimenti bancari e gli estratti conto alla stessa riconducibili (non risultavano depositati gli estratti conto relativi al trimestre: aprile-maggio-giugno 2022; ottobre-novembre-dicembre 2022; gennaio-febbraio-marzo 2023; aprile-maggio-giugno 2023; ottobre-novembre-dicembre 2023. E mancava completamente l'anno 2021). Quanto, infine, alla ripetizione dell'importo di € 2.661,38, l'appellato riteneva la domanda inammissibile in quanto non riguardava nessun capo della sentenza impugnata, ma solo le conseguenze esecutive della stessa.
In data 30.04.2025 la GNa epositava memoria di replica ex art. 473 bis.32 Pt_1
c.p.c., osservando, in primo luogo, che il GN aveva circoscritto la richiesta di Pt_2 modifica della sentenza di separazione alla sola quantificazione del contributo al mantenimento per i figli, non trovando, pertanto, alcun fondamento le accuse mosse nei suoi confronti circa l'averlo allontanato dai figli. Invero, l'uomo non aveva mostrato alcuna volontà di riprendere i rapporti con i figli. In secondo luogo, l'appellante rilevava l'inesistenza di una variazione peggiorativa della condizione reddituale del GN , nonché l'allegazione di circostanze già Pt_2 esistenti all'epoca della separazione. Da ultimo, la GNa precisava che: l'importo di € 308,08 era il debito Pt_1 pregresso accumulato dal nei confronti dei figli;
l'importo di mantenimento di € Pt_2
500,00 mensili non poteva essere considerato quale indice di miglioramento della condizione reddituale della madre ricevente;
l'importo di € 34.000,00 indicato per l'attestazione ISEE della stessa era falso in quanto l'indicatore ammontava appena ad € 19.860,09; l'importo relativo all'assegno unico era stato calcolato a rialzo dal GN
, ammontando in realtà ad € 289,30 (a partire da luglio 2025 da tale somma Pt_2 dovrà detrarsi il sussidio di , prossima al compimento dei 21 anni). Per_1
4 Concludeva, dunque, l'appellante ribadendo che il GN non aveva allegato la Pt_2 sussistenza delle condizioni di legge per la riduzione dell'assegno di mantenimento (riduzione riconosciuta dal Tribunale di Ivrea a causa dell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, nonché dell'errata applicazione del principio dell'onere della prova).
In data 12.05.2025 depositava, a sua volta, memoria di replica ex art. 473 bis.32 c.p.c. il GN ribadendo, in primo luogo, che la regolamentazione dei diritti di visita e Pt_2 dei rapporti genitori/figli non fosse oggetto della presente causa. Osservava, in secondo luogo, il GN che erano state ampiamente dimostrate Pt_2 le sopravvenute circostanze peggiorative dei suoi redditi. Rilevava, poi, l'appellato che la GNa veva dichiarato in udienza di convivere da più di un anno con un altro Pt_1 uomo e che, quindi, presumibilmente, la stessa condivideva con il nuovo compagno le spese di gestione della casa. In terzo luogo, l'appellato evidenziava che la GNa non aveva allegato la Pt_1 documentazione bancaria obbligatoria ordinata dal Giudice di primo grado. Da ultimo, il GN insisteva nel ritenere e chiedere che la domanda di Pt_2 condanna al pagamento dell'importo di € 2.661,38 fosse dichiarata inammissibile, in quanto non riguardava alcun campo della sentenza impugnata.
All'udienza del 23.05.2025, il GN , personalmente presente, confermava di Pt_2 non vedere i figli quantomeno dal 2017 e di non voler neppure tentare di recuperare il rapporto con loro con l'ausilio dei Servizi, non ritenendo “corretto” un simile percorso per come egli era stato “trattato e allontanato come padre, pur non avendo commesso nulla”. La Corte, alla stessa udienza del 23.05.2025, concedeva termini per note conclusive sino al 23.06.2025 e fino al 07.07.2025 per note di replica. All'udienza dell'11.07.2025, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Durante l'interrogatorio libero in primo grado, riportato nel verbale d'udienza del 27 febbraio 2024, il GN ha sintetizzato la propria situazione reddituale Pt_2 dichiarando di lavorare come dipendente della GTT con una retribuzione di circa
€1.500,00 mensili per 14 mensilità. Egli ha sostenuto di aver subìto un demansionamento dal marzo 2019 e, rispetto alla sentenza di separazione del 2020, una diminuzione della propria retribuzione di circa €200,00 mensili, oltre all'insorgenza di un costo di circa €92,50 mensili per l'abbonamento Trenitalia necessario per recarsi in una nuova sede di lavoro. Con la comparsa conclusionale, ha documentato (producendo il cedolino paga Pt_2 relativo al mese di aprile del 2025) di avere un reddito netto disponibile di poco più di 900 euro al mese, anche a causa delle trattenute per l'assegno di mantenimento dei figli (circa €500) e per un pignoramento (circa €300) ottenuto dalla GNa A Pt_1 questo proposito, deve osservarsi che la somma di circa 300 euro che il GN Pt_2 paga, con trattenuta sullo stipendio, alla GNa non è valutabile come Pt_1 elemento di variazione del reddito (dell'una o dell'altra parte), trattandosi di somme
5 riscosse dalla GNa nell'ambito di una procedura esecutiva da lei avviata già Pt_1 nel 2021 (R.G.E. 879/2021 Trib. Ivrea), quindi pochi mesi dopo la sentenza di separazione (del 28.9.2020) e quindi per il recupero di debiti insoluti (a titolo di mantenimento per i figli e di risarcimenti all'esito di condanne penali) maturati dal verosimilmente in epoca precedente alla sentenza di separazione. Pt_2
L'assegno di mantenimento di 500 euro al mese per i figli, anch'esso pagato con trattenuta diretta sullo stipendio, dovrebbe costituire, poi, paradossalmente, un miglioramento reddituale del PROFITA rispetto alla sentenza di separazione, nella quale l'assegno medesimo era stato determinato in 650 euro. In realtà, l'assegno di mantenimento per i figli va stabilito in relazione alle risorse economiche dei genitori ma non ne costituisce esso stesso una voce, negativa o positiva. Poiché le suddette due voci debitorie (circa 500 euro e circa 300 euro) non costituiscono, per le ragioni testé evidenziate, delle riduzioni di reddito giustificanti un decremento dell'assegno di mantenimento per i figli, deve concludersi che lo stipendio documentato ed attuale del ammonta a circa 1.700 euro netti mensili (900+500+300). Pt_2
Con riferimento al contratto di finanziamento stipulato dal GN in epoca Pt_2 antecedente al 2020 e rinegoziato dopo la pronuncia della sentenza di separazione – contratto che comporterebbe, secondo il , un obbligo restitutorio in ratei mensili Pt_2 da circa 280 euro – non è dimostrato che il capitale erogato sia stato destinato a far fronte a concrete e significative necessità di vita dell'obbligato. Solo in tale ipotesi, infatti, il debito contratto potrebbe astrattamente assumere rilevanza nel giudizio sulla capacità contributiva del genitore onerato del mantenimento della prole. Infatti, laddove il capitale mutuato fosse impiegato in beni o iniziative suscettibili di generare utilità economica, attuale o futura, l'onere restitutorio non integrerebbe, di per sé, un elemento idoneo a ridimensionare la complessiva disponibilità economica dell'obbligato. Sul versante diametralmente opposto, se le somme finanziate fossero dissipate in spese futili, capricciose o puramente voluttuarie, il conseguente, oggettivo depauperamento dell'obbligato non giustificherebbe una riduzione dell'assegno dovuto ai figli, atteso il carattere indisponibile e primario dell'obbligazione di mantenimento. Resta, comunque, il fatto che il finanziamento in questione è stato stipulato in data antecedente alla sentenza di separazione e per questo non può essere considerato una circostanza sopravvenuta, tale da giustificare la variazione dell'assegno di mantenimento a favore dei figli.
Quanto alla situazione abitativa, il GN ha dichiarato verbalmente davanti al Pt_2 Tribunale di vivere a Chivasso da quattro anni (quindi dal 2020) nella casa di proprietà della sua compagna. La circostanza è coerente con la residenza dichiarata nel ricorso per la modificazione delle condizioni di separazione del 20 luglio 2023, laddove è indicato, quale residenza del GN , l'indirizzo di Chivasso, via Baraggino 123. Risulta Pt_2 inoltre dal costituto documentale che, prima del 2020, il GN risiedeva in Pt_2
Mazzé, via Primo Maggio 49. Questo dato emerge dall'intestazione della sentenza n. 1451 emessa il 28/2/2020 e depositata il 18/3/2020 dalla Prima Sezione Penale della Corte d'Appello di Torino nel procedimento rubricato al n. 1455/2019 R.G.A., con la quale è stata confermata una condanna del per il reato di cui all'art. 570 c.p. Pt_2
(violazione degli obblighi di assistenza familiare). Lo stesso indirizzo di Mazzé, via Primo Maggio 49, è anche riportato nella documentazione medica in atti ante 2020 (in particolare, nelle cartelle sanitarie e di rischio redatte nel 2018 e nel 2019 di cui al doc. 4 allegato al ricorso PROFITA in primo grado). Inoltre, dal Modello 730 del 2021 di cui al
6 documento n. 11 allegato al ricorso in primo grado, emerge che nell'anno 2020 il ha trasferito il proprio domicilio fiscale da Mazzé a Chivasso. Ciò posto, poiché Pt_2 il risulta (dai Mod. 730 agli atti) essere proprietario soltanto del 50% della casa Pt_2 coniugale in cui vivono moglie e figli (casa sita in Tonengo di Mazzè, Via XXV Aprile n. 19/A), deve presumersi, in linea di fatto e in assenza di elementi di segno contrario, che, per la casa di via Primo Maggio – in cui l'odierno appellato ha vissuto, per sua stessa ammissione, fino al 2020, prima di trasferirsi nella casa di proprietà della compagna – egli pagasse un canone di locazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la situazione economica del GN
, pur a fronte delle doglianze da lui sollevate circa una riduzione dei redditi Pt_2 percepiti di 200 euro e un incremento delle spese di trasporto di circa 90 euro a decorrere dal 2020, non risulta, nel suo complesso, sensibilmente peggiorata rispetto al momento della separazione. A partire dallo stesso anno 2020, infatti, egli ha potuto beneficiare di un significativo alleggerimento del carico economico connesso alle spese abitative, essendosi trasferito a vivere presso la casa di proprietà della compagna senza la necessità di versare un corrispettivo. Tale vantaggio, pur non suscettibile di una quantificazione precisa, appare idoneo a compensare ampiamente sia le nuove voci di spesa sia le riduzioni reddituali dedotte, le quali si attestano su un importo complessivo attorno ai 300 euro mensili, somma che – secondo l'id quod plerumque accidit – non sarebbe neppure sufficiente a coprire dei normali costi abitativi dai quali il , per Pt_2 essere incontestatamente ospite della compagna, è invece esonerato.
D'altro canto, non risulta sostanzialmente migliorata, rispetto alla sentenza di separazione, la condizione economica complessiva della GNa la quale Pt_1 continua a percepire una retribuzione lievemente superiore (di un centinaio di euro) rispetto a quella del marito, ciò che aveva giustificato, a suo tempo, l'accollo a suo carico del 60% delle spese straordinarie per i figli, a fronte del 40% a carico del marito. La GNa continua a vivere nella casa familiare, cointestata col , Pt_1 Pt_2 assieme ai figli e . Su tale immobile grava un mutuo a tasso variabile con Per_1 Per_2 rateo che ammontava, dopo la separazione, a complessivi €843,00 mensili (circostanza dichiarata dalla parte all'udienza del 27.2.2024 davanti al Tribunale e non contestata dal
) e, dunque, che era aumentato, rispetto al momento della separazione, di circa Pt_2
240 euro (dalla sentenza del 2020 si desume, infatti, che il rateo complessivo di mutuo si attestava attorno ai 600 euro mensili). Non è oggetto di contestazione la circostanza che la GNa continui a pagare interamente il mutuo sulla casa coniugale, Pt_1 accollandosi di fatto anche la quota di spettanza del GN , il quale non risulta Pt_2 avere mai restituito alcunché alla moglie per questo titolo. Tale circostanza comporta, al momento, una ingiusta e crescente riduzione della disponibilità di denaro della moglie. Nessun dubbio sussiste, poi, sul fatto che il mantenimento diretto di entrambi figli sia, da oltre otto anni (cioè da quando il padre non li vede), interamente a carico della GNa L'assegno unico di circa 280 euro mensili (per entrambi i figli) che la GNa Pt_1 percepisce dallo Stato non è quindi soltanto giustificato, ma è persino sottodimensionato rispetto alle reali ed attuali esigenze dei ragazzi. È infatti acclarato che la figlia è Per_1 attualmente iscritta all'università, circostanza che comporta notoriamente un esponenziale incremento delle spese di mantenimento e formazione. La GNa convive attualmente (nella propria casa) con un nuovo partner, Pt_1 circostanza dalla quale è ragionevole presumere una partecipazione di quest'ultimo alle
7 spese ordinarie della vita quotidiana, quali quelle relative al riscaldamento, alle utenze domestiche e alla spesa per i generi alimentari e di prima necessità. Considerazioni analoghe devono estendersi al GN , anch'egli convivente con una compagna Pt_2
(nella di lei casa).
In definitiva, la riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli stabilito con la sentenza di separazione non è giustificata da sopravvenute sostanziali variazioni delle complessive risorse di ciascun genitore e neppure da un'apprezzabile alterazione dell'equilibrio tra le rispettive risorse dei genitori, così come determinato dall'assetto economico scaturente dalla predetta sentenza di separazione.
La sentenza appellata va quindi integralmente riformata, dovendosi respingere la domanda del volta alla modifica delle condizioni di separazione. Per l'effetto, è Pt_2 ripristinato l'importo dell'assegno di mantenimento dei figli nella misura originariamente stabilita dalla sentenza di separazione del 2020, compresa la rivalutazione medio tempore maturata. In particolare, la sentenza di separazione deve essere confermata laddove dispone, al punto 5: "PONE a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con l'importo mensile complessivo di € 650,00 (ossia € 325,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, e ORDINA alla GTT spa, con sede legale in Torino, corso Turati 19/6 (stabilimento Tortona in Torino, C.so Tortona 55), di pagare direttamente, in via anticipata entro il cinque di ogni mese ad
nata a Torino il [...], a [...] mantenimento per i due Parte_1 figli, la somma mensile di euro 650,00, oltre rivalutazione annuale ed automatica secondo gli indici Istat, detraendola dalle somme a qualsiasi titolo corrisposte a , Parte_2 nato a [...] il [...] …".
Dalla riforma integrale della sentenza 672/2024, da ritenersi tamquam non esset, consegue automaticamente l'obbligo del di restituire alla quanto Pt_2 Pt_1 dalla stessa eventualmente pagato in ossequio a un presunto obbligo restitutorio sulla base della sentenza medesima. La sentenza n. 672/2024 del Tribunale di Ivrea aveva infatti, come detto, ridotto l'ammontare del contributo al mantenimento dei figli da
€ 650,00 mensili (come stabilito dalla precedente sentenza n. 752/2020) a € 500,00 mensili, con decorrenza retroattiva al 21.08.2023 (data di deposito del ricorso di modifica). A seguito di questa riduzione retroattiva, il GN , che nel periodo tra Pt_2 il 21.08.2023 e il 31.05.2024 aveva continuato a versare l'importo più alto (rivalutato a € 758,75 ad inizio 2024), ha ritenuto di aver pagato somme superiori a quelle impostegli dalla sentenza 672/2024, qui integralmente riformata. Per recuperare questo importo differenziale, il GN ha notificato alla GNa n atto di precetto in Pt_2 Pt_1 data 19.07.2024, richiedendo la restituzione di circa € 2.600,00. Va peraltro notato che, sulla base di un consolidato principio giurisprudenziale, è comunque esclusa la ripetibilità del contributo versato dal genitore per il mantenimento del figlio, sia quando detto contributo venga ridotto ex tunc (cioè sulla base di una diversa valutazione, per il passato, dei fatti già posti alla base dei provvedimenti precedenti) sia, a maggior ragione, quando il contributo venga ridotto ex nunc, cioè alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata istanza (sul tema, tra le ultime pronunce di legittimità in ordine di tempo, vedasi Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 26/04/2023, n. 10974).
8 La totale soccombenza dell'odierno appellato anche nella prospettiva del primo grado comporta che il medesimo debba sopportare le spese sostenute dalla GNa sia in primo grado sia in appello. Pt_1
Tali spese si liquidano sulla base delle tabelle vigenti, avuto riguardo allo scaglione da 1.001 euro a 5.200 euro e sulla base dei compensi medi. Si precisa che il valore della causa è determinato in euro 3.600,00, dovendosi moltiplicare per 24 (secondo il disposto dell'art. 13, comma 1, c.p.c.) la differenza del contributo mensile tra i 650 euro della sentenza di separazione e i 500 euro quantificati dalla sentenza riformata, differenza ammontante ad euro 150,00. Per il primo grado, quindi, il GN dovrà rimborsare alla GNa la Pt_2 Pt_1 somma di euro 2.552,00 per onorari (euro 425 per la fase di studio, euro 425 per la fase introduttiva, euro 851 per la fase istruttoria e di trattazione ed euro 851 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Per questo grado di appello, il GN dovrà rimborsare alla GNa a Pt_2 Pt_1 somma di euro 2.915,00 per onorari (euro 536 per la fase di studio, euro 536 per la fase introduttiva, euro 992 per la fase istruttoria e di trattazione ed euro 851 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione respinta o assorbita, così provvede, in totale accoglimento dell'appello proposto e in totale riforma della sentenza del Tribunale di Ivrea n. 672/2024, pubblicata il 31/05/2024, resa tra le parti il 29/05/2024 nella causa civile iscritta al numero R.G. 2516/2023:
1) RESPINGE la domanda di di modifica delle condizioni di Parte_2 separazione e, per l'effetto, DICHIARA la persistente ed ininterrotta efficacia (anche ai fini del calcolo della rivalutazione) delle statuizioni economiche della sentenza n. 752/2020 resa dal Tribunale di Ivrea in data 06.10.2020 nel giudizio di separazione personale dei coniugi.
2) CONDANNA a rifondere ad le spese di Parte_2 Pt_1 Parte_1 lite dalla stessa sostenute in primo grado, spese che si liquidano in euro 2.552,00, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
3) CONDANNA a rifondere ad le spese di Parte_2 Parte_1 lite dalla stessa sostenute nel presente grado di appello, spese che si liquidano in 2.915,00, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso l'11 luglio 2025, nella Camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte di Appello di Torino
Il Consigliere Estensore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Il Presidente Dott.ssa Carmela Mascarello
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minori
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Consigliere relatore Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 1444/2024 promossa in sede di appello da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Ivrea, Piazza del Municipio n. 6, presso lo studio dell'Avv. Francesca Bongiovanni del Foro di Ivrea cha la rappresenta e difende per procura in atti,
Appellante
contro
:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_2
Torino, c.so Vittorio Emanuele II n. 92, presso lo studio dell'Avv. Marco Scarpelli del Foro di Torino che lo rappresenta e difende per procura in atti,
Appellato
avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea n. 672/2024, pubblicata il 31/05/2024, resa tra le parti il 29/05/2024 nella causa civile iscritta al numero R.G. 2516/2023.
Con l'intervento del Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. , Parte_3 che ha espresso parere parzialmente favorevole all'accoglimento del ricorso, chiedendo che vengano espletati ulteriori accertamenti istruttori sulle condizioni reddituali/patrimoniali del . Pt_2
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte riformare in toto la sentenza n. 672/2024 emessa dal Tribunale di Ivrea in data 29.05.2024 nella causa R.G. 2516/2023, e conseguentemente, nel merito: CONFERMARE, in punto mantenimento dei figli, quanto previsto dalla sentenza n. 752/2020 resa dal Tribunale di Ivrea in data 06.10.2020, nel giudizio di separazione personale dei coniugi. CONDANNARE conseguentemente il Sig. alla ripetizione in favore della Sig.ra Pt_2 delle somme dalla stessa versate a seguito della notifica dell'atto di precetto in Pt_1 data 19.07.2024, pari ad € 2.661,38, in virtù della retrodatazione della riduzione del mantenimento stabilita con sentenza n. 672/2024 del Tribunale di Ivrea. CONDANNARE il Sig. alle spese e agli onorari di primo e secondo grado”. Pt_2
Per l'appellato:
“Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dalla sig.ra vverso la sentenza del Tribunale di Ivrea Pt_1
n. 672/24 del 31.05.24; Confermare, di conseguenza, quanto disposto dalla sentenza del Tribunale di Ivrea n. 672/24 del 31.05.24; Condannare parte appellante alle spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, i.v.a e c.p.a.”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La GNa e il GN contraevano Parte_1 Parte_2 matrimonio con rito civile in Chivasso (TO) il 30.06.2002 e dalla loro unione nascevano due figli: (25.07.2004), e (28.09.2011). Per_1 Per_2
Con sentenza del 28.09.2020, depositata il 6.10.2020, il Tribunale di Ivrea dichiarava la separazione personale dei coniugi e prevedeva, tra l'altro, che, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, il GN versasse alla moglie la somma mensile di € Pt_2 650,00 (325,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 40% delle spese straordinarie, ponendo il restante 60% di tali spese a carico della madre. Con ricorso per la modificazione delle condizioni di separazione depositato in data 21.08.2023, il GN chiedeva ridursi il contributo al mantenimento dei figli ad Pt_2
€ 400,00 complessivi (200 per figlio), allegando la diminuzione del proprio reddito. Il Tribunale di Ivrea, con sentenza del 29.05.2024 (dep. 31.05.2024), oggetto del presente gravame, disponeva, in parziale modifica della sentenza del 28.09.2020 di separazione personale dei coniugi, che il GN versasse alla moglie, a titolo di contributo al Pt_2 mantenimento della prole, la somma mensile di € 500,00 (250,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 40% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Ivrea. Compensava le spese di lite.
2 Il Giudicante rilevava, in particolare, che i redditi della moglie erano superiori a quelli del marito e che quest'ultimo aveva dichiarato di subire trattenute sullo stipendio in seguito alla procedura esecutiva intrapresa dalla moglie e di sostenere, rispetto al passato, ulteriori spese per raggiungere Torino, nuova sede di lavoro.
Avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Ivrea interponeva appello la GNa chiedendo la conferma, in punto mantenimento dei figli, di quanto previsto Pt_1 dalla sentenza n. 752/2020 resa dal Tribunale di Ivrea in data 06.10.2020 nel giudizio di separazione personale dei coniugi e, conseguentemente, condannare il GN Pt_2 alla ripetizione in favore della stessa delle somme da lei versate a seguito della notifica dell'atto di precetto in data 19.07.2024, pari ad € 2.661, 38, in virtù della retrodatazione della riduzione del mantenimento stabilita con sentenza n. 672/2024 del Tribunale di Ivrea. In punto spese di lite, chiedeva, poi, di condannare il GN alle spese e Pt_2 agli onorari di primo e secondo grado. La GNa con il primo motivo di appello, lamentava l'erroneità di analisi delle Pt_1 risultanze istruttorie;
invero, il GN nell'anno 2020 aveva dichiarato un Pt_2 reddito di € 26.644,00, mentre nell'anno 2023 aveva dichiarato un reddito di € 27.747,00 e dunque in aumento. Inoltre, i redditi dell'uomo erano considerevolmente maggiori per gli anni 2017, 2018 e 2021, ottenendo un reddito medio di € 32.038,60, contro un reddito pari ad € 25.938,00 della stessa. Precisava, poi, la ricorrente che il GN
non aveva mai subìto un demansionamento né una riduzione dello stipendio Pt_2 rispetto all'epoca della separazione, che la retribuzione media mensile dello stesso era rimasta invariata a seguito del cambio di mansioni e che, al contrario, era anche aumentata (passando da € 2.196,02, da luglio 2022 a maggio 2023, ad € 2.209,57, da giugno 2023). Peraltro, il GN , subito dopo l'emanazione della sentenza di Pt_2 separazione, era stato in grado di far fronte ad un nuovo finanziamento per l'acquisto di un immobile (ove risiede stabilmente con la nuova compagna) per l'importo mensile di € 276,10. Inoltre, già all'epoca della separazione, il GN lavorava alla GTT in Pt_2 qualità di autista turnista ed utilizzava la propria auto per recarsi a lavoro con costi decisamente superiori rispetto a quelli derivanti dall'abbonamento mensile al trasporto pubblico. La situazione economico-patrimoniale del GN appariva, pertanto, Pt_2 invariata rispetto al 2020, non avendo lo stesso provato, nella sostanza, la sussistenza delle condizioni di legge per la riduzione dell'assegno di mantenimento. Con il secondo motivo di appello, la GNa si doleva, poi, della carenza Pt_1 assoluta di motivazione, nonché della violazione del principio dell'onere probatorio;
in particolare, il Giudice di prime cure non aveva considerato il contesto in cui era stata resa la sentenza di separazione, caratterizzato dalla totale ed assoluta latitanza del padre in ordine all'accudimento morale e materiale dei figli. Rilevava, invero, la ricorrente come tutto l'onere economico di mantenimento, educazione e crescita dei minori fosse posto a suo carico. Peraltro, il Giudicante aveva implicitamente tenuto conto delle trattenute esistenti sullo stipendio del GN , così disponendo una riduzione dell'importo Pt_2 dallo stesso dovuto per il mantenimento dei figli.
Si costituiva in giudizio il GN chiedendo il rigetto dell'appello proposto dalla Pt_2 GNa perché destituito di fondamento giuridico e fattuale e, Pt_1 conseguentemente, la conferma di quanto disposto dalla sentenza oggetto di gravame. Rilevava, in particolare, l'appellato di versare in una situazione economica molto difficile. Invero, i redditi indicati dalla GNa non tenevano conto dell'effettività delle Pt_1
3 retribuzioni nette mensili dello stesso (l'uomo viveva con una retribuzione media di circa
€ 700/800 mensili). Peraltro, non possedeva nessuna proprietà immobiliare (fatta eccezione per il 50% dell'abitazione familiare in cui viveva la GNa on i figli) Pt_1
e dal 2020 la sua situazione economica era drasticamente peggiorata: dal 27.10.2022 subiva una trattenuta sullo stipendio pari ad € 308,89 per la procedura esecutiva attivata dalla GNa da dicembre 2022 l'azienda GTT gli tratteneva l'ulteriore Pt_1 importo di € 30,00 mensili;
da gennaio 2020, a causa di gravi problemi di salute, lo stesso aveva subito una dequalificazione/variazione di mansioni con conseguente diminuzione della propria retribuzione e delle indennità correlate nella misura di € 200,00 mensili;
dal 01.07.2023, a seguito del cambio di mansioni, lo stesso doveva acquistare un abbonamento mensile di € 92,50 per poter raggiungere il posto di lavoro e infine aveva dovuto rinegoziare un finanziamento che avrebbe dovuto estinguere nel 2020. Quanto alla situazione economica della GNa l'appellato precisava che la Pt_1 stessa, oltre a percepire una retribuzione mensile superiore alla propria (la GNa aveva un'attestazione ISEE di circa € 34.000,00 e una retribuzione netta Pt_1 mensile di circa € 2.200,00/2.500,00), percepiva ogni mese per il mantenimento dei figli le seguenti somme: € 500,00 con prelievo diretto sulla busta paga dell'appellato; € 300,00/350,00 da parte dell' per l'assegno unico che, in quanto genitore con CP_1 affidamento esclusivo, percepiva nella misura del 100%; € 308,89 per la procedura esecutiva avviata dalla stessa. Evidenziava l'appellato che la GNa nessun documento aveva depositato circa le proprietà immobiliari e i beni mobili registrati ed aveva prodotto solo parzialmente i movimenti bancari e gli estratti conto alla stessa riconducibili (non risultavano depositati gli estratti conto relativi al trimestre: aprile-maggio-giugno 2022; ottobre-novembre-dicembre 2022; gennaio-febbraio-marzo 2023; aprile-maggio-giugno 2023; ottobre-novembre-dicembre 2023. E mancava completamente l'anno 2021). Quanto, infine, alla ripetizione dell'importo di € 2.661,38, l'appellato riteneva la domanda inammissibile in quanto non riguardava nessun capo della sentenza impugnata, ma solo le conseguenze esecutive della stessa.
In data 30.04.2025 la GNa epositava memoria di replica ex art. 473 bis.32 Pt_1
c.p.c., osservando, in primo luogo, che il GN aveva circoscritto la richiesta di Pt_2 modifica della sentenza di separazione alla sola quantificazione del contributo al mantenimento per i figli, non trovando, pertanto, alcun fondamento le accuse mosse nei suoi confronti circa l'averlo allontanato dai figli. Invero, l'uomo non aveva mostrato alcuna volontà di riprendere i rapporti con i figli. In secondo luogo, l'appellante rilevava l'inesistenza di una variazione peggiorativa della condizione reddituale del GN , nonché l'allegazione di circostanze già Pt_2 esistenti all'epoca della separazione. Da ultimo, la GNa precisava che: l'importo di € 308,08 era il debito Pt_1 pregresso accumulato dal nei confronti dei figli;
l'importo di mantenimento di € Pt_2
500,00 mensili non poteva essere considerato quale indice di miglioramento della condizione reddituale della madre ricevente;
l'importo di € 34.000,00 indicato per l'attestazione ISEE della stessa era falso in quanto l'indicatore ammontava appena ad € 19.860,09; l'importo relativo all'assegno unico era stato calcolato a rialzo dal GN
, ammontando in realtà ad € 289,30 (a partire da luglio 2025 da tale somma Pt_2 dovrà detrarsi il sussidio di , prossima al compimento dei 21 anni). Per_1
4 Concludeva, dunque, l'appellante ribadendo che il GN non aveva allegato la Pt_2 sussistenza delle condizioni di legge per la riduzione dell'assegno di mantenimento (riduzione riconosciuta dal Tribunale di Ivrea a causa dell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, nonché dell'errata applicazione del principio dell'onere della prova).
In data 12.05.2025 depositava, a sua volta, memoria di replica ex art. 473 bis.32 c.p.c. il GN ribadendo, in primo luogo, che la regolamentazione dei diritti di visita e Pt_2 dei rapporti genitori/figli non fosse oggetto della presente causa. Osservava, in secondo luogo, il GN che erano state ampiamente dimostrate Pt_2 le sopravvenute circostanze peggiorative dei suoi redditi. Rilevava, poi, l'appellato che la GNa veva dichiarato in udienza di convivere da più di un anno con un altro Pt_1 uomo e che, quindi, presumibilmente, la stessa condivideva con il nuovo compagno le spese di gestione della casa. In terzo luogo, l'appellato evidenziava che la GNa non aveva allegato la Pt_1 documentazione bancaria obbligatoria ordinata dal Giudice di primo grado. Da ultimo, il GN insisteva nel ritenere e chiedere che la domanda di Pt_2 condanna al pagamento dell'importo di € 2.661,38 fosse dichiarata inammissibile, in quanto non riguardava alcun campo della sentenza impugnata.
All'udienza del 23.05.2025, il GN , personalmente presente, confermava di Pt_2 non vedere i figli quantomeno dal 2017 e di non voler neppure tentare di recuperare il rapporto con loro con l'ausilio dei Servizi, non ritenendo “corretto” un simile percorso per come egli era stato “trattato e allontanato come padre, pur non avendo commesso nulla”. La Corte, alla stessa udienza del 23.05.2025, concedeva termini per note conclusive sino al 23.06.2025 e fino al 07.07.2025 per note di replica. All'udienza dell'11.07.2025, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Durante l'interrogatorio libero in primo grado, riportato nel verbale d'udienza del 27 febbraio 2024, il GN ha sintetizzato la propria situazione reddituale Pt_2 dichiarando di lavorare come dipendente della GTT con una retribuzione di circa
€1.500,00 mensili per 14 mensilità. Egli ha sostenuto di aver subìto un demansionamento dal marzo 2019 e, rispetto alla sentenza di separazione del 2020, una diminuzione della propria retribuzione di circa €200,00 mensili, oltre all'insorgenza di un costo di circa €92,50 mensili per l'abbonamento Trenitalia necessario per recarsi in una nuova sede di lavoro. Con la comparsa conclusionale, ha documentato (producendo il cedolino paga Pt_2 relativo al mese di aprile del 2025) di avere un reddito netto disponibile di poco più di 900 euro al mese, anche a causa delle trattenute per l'assegno di mantenimento dei figli (circa €500) e per un pignoramento (circa €300) ottenuto dalla GNa A Pt_1 questo proposito, deve osservarsi che la somma di circa 300 euro che il GN Pt_2 paga, con trattenuta sullo stipendio, alla GNa non è valutabile come Pt_1 elemento di variazione del reddito (dell'una o dell'altra parte), trattandosi di somme
5 riscosse dalla GNa nell'ambito di una procedura esecutiva da lei avviata già Pt_1 nel 2021 (R.G.E. 879/2021 Trib. Ivrea), quindi pochi mesi dopo la sentenza di separazione (del 28.9.2020) e quindi per il recupero di debiti insoluti (a titolo di mantenimento per i figli e di risarcimenti all'esito di condanne penali) maturati dal verosimilmente in epoca precedente alla sentenza di separazione. Pt_2
L'assegno di mantenimento di 500 euro al mese per i figli, anch'esso pagato con trattenuta diretta sullo stipendio, dovrebbe costituire, poi, paradossalmente, un miglioramento reddituale del PROFITA rispetto alla sentenza di separazione, nella quale l'assegno medesimo era stato determinato in 650 euro. In realtà, l'assegno di mantenimento per i figli va stabilito in relazione alle risorse economiche dei genitori ma non ne costituisce esso stesso una voce, negativa o positiva. Poiché le suddette due voci debitorie (circa 500 euro e circa 300 euro) non costituiscono, per le ragioni testé evidenziate, delle riduzioni di reddito giustificanti un decremento dell'assegno di mantenimento per i figli, deve concludersi che lo stipendio documentato ed attuale del ammonta a circa 1.700 euro netti mensili (900+500+300). Pt_2
Con riferimento al contratto di finanziamento stipulato dal GN in epoca Pt_2 antecedente al 2020 e rinegoziato dopo la pronuncia della sentenza di separazione – contratto che comporterebbe, secondo il , un obbligo restitutorio in ratei mensili Pt_2 da circa 280 euro – non è dimostrato che il capitale erogato sia stato destinato a far fronte a concrete e significative necessità di vita dell'obbligato. Solo in tale ipotesi, infatti, il debito contratto potrebbe astrattamente assumere rilevanza nel giudizio sulla capacità contributiva del genitore onerato del mantenimento della prole. Infatti, laddove il capitale mutuato fosse impiegato in beni o iniziative suscettibili di generare utilità economica, attuale o futura, l'onere restitutorio non integrerebbe, di per sé, un elemento idoneo a ridimensionare la complessiva disponibilità economica dell'obbligato. Sul versante diametralmente opposto, se le somme finanziate fossero dissipate in spese futili, capricciose o puramente voluttuarie, il conseguente, oggettivo depauperamento dell'obbligato non giustificherebbe una riduzione dell'assegno dovuto ai figli, atteso il carattere indisponibile e primario dell'obbligazione di mantenimento. Resta, comunque, il fatto che il finanziamento in questione è stato stipulato in data antecedente alla sentenza di separazione e per questo non può essere considerato una circostanza sopravvenuta, tale da giustificare la variazione dell'assegno di mantenimento a favore dei figli.
Quanto alla situazione abitativa, il GN ha dichiarato verbalmente davanti al Pt_2 Tribunale di vivere a Chivasso da quattro anni (quindi dal 2020) nella casa di proprietà della sua compagna. La circostanza è coerente con la residenza dichiarata nel ricorso per la modificazione delle condizioni di separazione del 20 luglio 2023, laddove è indicato, quale residenza del GN , l'indirizzo di Chivasso, via Baraggino 123. Risulta Pt_2 inoltre dal costituto documentale che, prima del 2020, il GN risiedeva in Pt_2
Mazzé, via Primo Maggio 49. Questo dato emerge dall'intestazione della sentenza n. 1451 emessa il 28/2/2020 e depositata il 18/3/2020 dalla Prima Sezione Penale della Corte d'Appello di Torino nel procedimento rubricato al n. 1455/2019 R.G.A., con la quale è stata confermata una condanna del per il reato di cui all'art. 570 c.p. Pt_2
(violazione degli obblighi di assistenza familiare). Lo stesso indirizzo di Mazzé, via Primo Maggio 49, è anche riportato nella documentazione medica in atti ante 2020 (in particolare, nelle cartelle sanitarie e di rischio redatte nel 2018 e nel 2019 di cui al doc. 4 allegato al ricorso PROFITA in primo grado). Inoltre, dal Modello 730 del 2021 di cui al
6 documento n. 11 allegato al ricorso in primo grado, emerge che nell'anno 2020 il ha trasferito il proprio domicilio fiscale da Mazzé a Chivasso. Ciò posto, poiché Pt_2 il risulta (dai Mod. 730 agli atti) essere proprietario soltanto del 50% della casa Pt_2 coniugale in cui vivono moglie e figli (casa sita in Tonengo di Mazzè, Via XXV Aprile n. 19/A), deve presumersi, in linea di fatto e in assenza di elementi di segno contrario, che, per la casa di via Primo Maggio – in cui l'odierno appellato ha vissuto, per sua stessa ammissione, fino al 2020, prima di trasferirsi nella casa di proprietà della compagna – egli pagasse un canone di locazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la situazione economica del GN
, pur a fronte delle doglianze da lui sollevate circa una riduzione dei redditi Pt_2 percepiti di 200 euro e un incremento delle spese di trasporto di circa 90 euro a decorrere dal 2020, non risulta, nel suo complesso, sensibilmente peggiorata rispetto al momento della separazione. A partire dallo stesso anno 2020, infatti, egli ha potuto beneficiare di un significativo alleggerimento del carico economico connesso alle spese abitative, essendosi trasferito a vivere presso la casa di proprietà della compagna senza la necessità di versare un corrispettivo. Tale vantaggio, pur non suscettibile di una quantificazione precisa, appare idoneo a compensare ampiamente sia le nuove voci di spesa sia le riduzioni reddituali dedotte, le quali si attestano su un importo complessivo attorno ai 300 euro mensili, somma che – secondo l'id quod plerumque accidit – non sarebbe neppure sufficiente a coprire dei normali costi abitativi dai quali il , per Pt_2 essere incontestatamente ospite della compagna, è invece esonerato.
D'altro canto, non risulta sostanzialmente migliorata, rispetto alla sentenza di separazione, la condizione economica complessiva della GNa la quale Pt_1 continua a percepire una retribuzione lievemente superiore (di un centinaio di euro) rispetto a quella del marito, ciò che aveva giustificato, a suo tempo, l'accollo a suo carico del 60% delle spese straordinarie per i figli, a fronte del 40% a carico del marito. La GNa continua a vivere nella casa familiare, cointestata col , Pt_1 Pt_2 assieme ai figli e . Su tale immobile grava un mutuo a tasso variabile con Per_1 Per_2 rateo che ammontava, dopo la separazione, a complessivi €843,00 mensili (circostanza dichiarata dalla parte all'udienza del 27.2.2024 davanti al Tribunale e non contestata dal
) e, dunque, che era aumentato, rispetto al momento della separazione, di circa Pt_2
240 euro (dalla sentenza del 2020 si desume, infatti, che il rateo complessivo di mutuo si attestava attorno ai 600 euro mensili). Non è oggetto di contestazione la circostanza che la GNa continui a pagare interamente il mutuo sulla casa coniugale, Pt_1 accollandosi di fatto anche la quota di spettanza del GN , il quale non risulta Pt_2 avere mai restituito alcunché alla moglie per questo titolo. Tale circostanza comporta, al momento, una ingiusta e crescente riduzione della disponibilità di denaro della moglie. Nessun dubbio sussiste, poi, sul fatto che il mantenimento diretto di entrambi figli sia, da oltre otto anni (cioè da quando il padre non li vede), interamente a carico della GNa L'assegno unico di circa 280 euro mensili (per entrambi i figli) che la GNa Pt_1 percepisce dallo Stato non è quindi soltanto giustificato, ma è persino sottodimensionato rispetto alle reali ed attuali esigenze dei ragazzi. È infatti acclarato che la figlia è Per_1 attualmente iscritta all'università, circostanza che comporta notoriamente un esponenziale incremento delle spese di mantenimento e formazione. La GNa convive attualmente (nella propria casa) con un nuovo partner, Pt_1 circostanza dalla quale è ragionevole presumere una partecipazione di quest'ultimo alle
7 spese ordinarie della vita quotidiana, quali quelle relative al riscaldamento, alle utenze domestiche e alla spesa per i generi alimentari e di prima necessità. Considerazioni analoghe devono estendersi al GN , anch'egli convivente con una compagna Pt_2
(nella di lei casa).
In definitiva, la riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli stabilito con la sentenza di separazione non è giustificata da sopravvenute sostanziali variazioni delle complessive risorse di ciascun genitore e neppure da un'apprezzabile alterazione dell'equilibrio tra le rispettive risorse dei genitori, così come determinato dall'assetto economico scaturente dalla predetta sentenza di separazione.
La sentenza appellata va quindi integralmente riformata, dovendosi respingere la domanda del volta alla modifica delle condizioni di separazione. Per l'effetto, è Pt_2 ripristinato l'importo dell'assegno di mantenimento dei figli nella misura originariamente stabilita dalla sentenza di separazione del 2020, compresa la rivalutazione medio tempore maturata. In particolare, la sentenza di separazione deve essere confermata laddove dispone, al punto 5: "PONE a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con l'importo mensile complessivo di € 650,00 (ossia € 325,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, e ORDINA alla GTT spa, con sede legale in Torino, corso Turati 19/6 (stabilimento Tortona in Torino, C.so Tortona 55), di pagare direttamente, in via anticipata entro il cinque di ogni mese ad
nata a Torino il [...], a [...] mantenimento per i due Parte_1 figli, la somma mensile di euro 650,00, oltre rivalutazione annuale ed automatica secondo gli indici Istat, detraendola dalle somme a qualsiasi titolo corrisposte a , Parte_2 nato a [...] il [...] …".
Dalla riforma integrale della sentenza 672/2024, da ritenersi tamquam non esset, consegue automaticamente l'obbligo del di restituire alla quanto Pt_2 Pt_1 dalla stessa eventualmente pagato in ossequio a un presunto obbligo restitutorio sulla base della sentenza medesima. La sentenza n. 672/2024 del Tribunale di Ivrea aveva infatti, come detto, ridotto l'ammontare del contributo al mantenimento dei figli da
€ 650,00 mensili (come stabilito dalla precedente sentenza n. 752/2020) a € 500,00 mensili, con decorrenza retroattiva al 21.08.2023 (data di deposito del ricorso di modifica). A seguito di questa riduzione retroattiva, il GN , che nel periodo tra Pt_2 il 21.08.2023 e il 31.05.2024 aveva continuato a versare l'importo più alto (rivalutato a € 758,75 ad inizio 2024), ha ritenuto di aver pagato somme superiori a quelle impostegli dalla sentenza 672/2024, qui integralmente riformata. Per recuperare questo importo differenziale, il GN ha notificato alla GNa n atto di precetto in Pt_2 Pt_1 data 19.07.2024, richiedendo la restituzione di circa € 2.600,00. Va peraltro notato che, sulla base di un consolidato principio giurisprudenziale, è comunque esclusa la ripetibilità del contributo versato dal genitore per il mantenimento del figlio, sia quando detto contributo venga ridotto ex tunc (cioè sulla base di una diversa valutazione, per il passato, dei fatti già posti alla base dei provvedimenti precedenti) sia, a maggior ragione, quando il contributo venga ridotto ex nunc, cioè alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata istanza (sul tema, tra le ultime pronunce di legittimità in ordine di tempo, vedasi Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 26/04/2023, n. 10974).
8 La totale soccombenza dell'odierno appellato anche nella prospettiva del primo grado comporta che il medesimo debba sopportare le spese sostenute dalla GNa sia in primo grado sia in appello. Pt_1
Tali spese si liquidano sulla base delle tabelle vigenti, avuto riguardo allo scaglione da 1.001 euro a 5.200 euro e sulla base dei compensi medi. Si precisa che il valore della causa è determinato in euro 3.600,00, dovendosi moltiplicare per 24 (secondo il disposto dell'art. 13, comma 1, c.p.c.) la differenza del contributo mensile tra i 650 euro della sentenza di separazione e i 500 euro quantificati dalla sentenza riformata, differenza ammontante ad euro 150,00. Per il primo grado, quindi, il GN dovrà rimborsare alla GNa la Pt_2 Pt_1 somma di euro 2.552,00 per onorari (euro 425 per la fase di studio, euro 425 per la fase introduttiva, euro 851 per la fase istruttoria e di trattazione ed euro 851 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Per questo grado di appello, il GN dovrà rimborsare alla GNa a Pt_2 Pt_1 somma di euro 2.915,00 per onorari (euro 536 per la fase di studio, euro 536 per la fase introduttiva, euro 992 per la fase istruttoria e di trattazione ed euro 851 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione respinta o assorbita, così provvede, in totale accoglimento dell'appello proposto e in totale riforma della sentenza del Tribunale di Ivrea n. 672/2024, pubblicata il 31/05/2024, resa tra le parti il 29/05/2024 nella causa civile iscritta al numero R.G. 2516/2023:
1) RESPINGE la domanda di di modifica delle condizioni di Parte_2 separazione e, per l'effetto, DICHIARA la persistente ed ininterrotta efficacia (anche ai fini del calcolo della rivalutazione) delle statuizioni economiche della sentenza n. 752/2020 resa dal Tribunale di Ivrea in data 06.10.2020 nel giudizio di separazione personale dei coniugi.
2) CONDANNA a rifondere ad le spese di Parte_2 Pt_1 Parte_1 lite dalla stessa sostenute in primo grado, spese che si liquidano in euro 2.552,00, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
3) CONDANNA a rifondere ad le spese di Parte_2 Parte_1 lite dalla stessa sostenute nel presente grado di appello, spese che si liquidano in 2.915,00, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso l'11 luglio 2025, nella Camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte di Appello di Torino
Il Consigliere Estensore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Il Presidente Dott.ssa Carmela Mascarello
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