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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 08/02/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
RGL 251/2023
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo,
tenuto conto che l'udienza del giorno 28.01.2025 si celebra in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte ricorrente in data
24.01.2025;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte resistente in data
27.01.2025;
P.Q.M.
dato atto di quanto sopra, sulle conclusioni precisate dalle parti, decide la causa come da sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., che viene depositata in via telematica di seguito al presente verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
1
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 241/2023 R.G., promossa da:
Parte_1
- ricorrente, con l'Avv. G. Giovetti -
contro
sede Controparte_1
di Modena, in persona del Legale Rappresentante pro tempore
- resistente, con l'Avv. G. Basile e l'Avv. O. Manzi -
* * *
Causa decisa sulle conclusioni precisate dalle parti, come da rispettivi atti,
che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
IN PUNTO A: opposizione avverso l'avviso di addebito n. 370 2022
00034285 89 000, formato presso la sede di Modena in data CP_1
24.12.2022, notificato tramite posta raccomandata in data 24.01.2023,
dell'importo complessivo di € 9.405,65 e riguardante i contributi non versati e le relative sanzioni, avendoli l'Istituto ritenuti dovuti a titolo di “Gestione
Commercianti”, relativamente al periodo dal gennaio 2016 al dicembre
2021.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mediante ricorso depositato in data 06.03.2023, il ricorrente Sig.
proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 370 2022 Parte_1
00034285 89 000, formato presso la sede di Modena in data CP_1
24.12.2022, notificato tramite posta raccomandata in data 24.01.2023,
dell'importo complessivo di € 9.405,65 e riguardante i contributi non versati e le relative sanzioni, avendoli l'Istituto ritenuti dovuti a titolo di “Gestione
Commercianti”, relativamente al periodo dal gennaio 2016 al dicembre
2021.
Il ricorrente contestava l'avviso di addebito impugnato per erroneità,
illegittimità ed infondatezza delle pretese avanzate, perché fondato su un'erronea considerazione della realtà e/o su un'errata applicazione della normativa, nonché contrario a quanto sostenuto in Giurisprudenza e,
specificatamente, in quanto a far tempo dal novembre 2014, il ricorrente comunicava la propria cancellazione dalla gestione a far data dal CP_1
30.06.2014 perché non esercitava più, per gravi motivi di salute, alcuna attività lavorativa all'interno della società AP Arredamenti S.n.c.; chiedeva,
inoltre, sospendersi l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito in oggetto.
Letto il ricorso ed iscritto al n° 251/2023 R.G., ritenuta la tempestività del medesimo, il Giudice Dott. Vincenzo Conte fissava udienza di comparizione delle parti per il giorno 18.01.2024, sospendendo la provvisoria esecuzione dell'avviso di addebito opposto.
In data 08.01.2024 si costituiva l' dando atto che, dalle CP_1
verifiche effettuate in Punto Fisco era emerso che sul modello Unico Società
di Persone, anni d'imposta 2016-2017-2018-2019-2020-2021, l'attività
svolta dal ricorrente all'interno della società fosse la sua occupazione
3 prevalente essendo stata espressamente barrata l'apposita casella e chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
All'udienza sopra menzionata i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi. Il Giudice dichiarava la contumacia di ed, CP_2
a scioglimento della riserva assunta, assegnava la causa al Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo rinviandola per il prosieguo all'udienza del
29.02.2024, poi rimessa in istruttoria e rinviata d'ufficio al 26.03.2024.
All'udienza suddetta, tenutasi con la modalità ex art. 127 ter c.p.c. e,
quindi, con contraddittorio meramente scritto, viste le note autorizzate di trattazione scritta tempestivamente depositate unicamente dal procuratore di parte ricorrente, la causa veniva rinviata per il prosieguo all'udienza del
20.05.2024.
All'udienza di cui sopra i procuratori delle parti insistevano nelle rispettive conclusioni presenti in atti. Il Giudice Onorario, ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza ai fini del decidere, ammetteva i capitoli di prova formulati da parte ricorrente limitando a due i testi da escutere per ciascun capitolo di prova ammesso ed all'uopo rinviava all'udienza del
16.07.2024.
Alla sopra menzionata udienza si procedeva alle prove orali ed, in esito, la causa veniva rinviata per decisione all'udienza del 28.01.2025,
previa concessione di termine per il deposito di note.
Terminata l'udienza di cui sopra, tenutasi con la modalità ex art. 127
ter c.p.c. e, quindi, con contraddittorio meramente scritto, viste le note autorizzate di trattazione scritta tempestivamente depositate da entrambi i procuratori delle parti, sulle conclusioni dalle stesse precisate, il Giudice
Onorario si è riservato la pronuncia della presente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve disporsi la carenza di legittimazione passiva di posto che la cessione e cartolarizzazione dei crediti Controparte_3
(art. 13 della Legge 448/1998 come modificato all'art. 1 del D.L. 6 CP_1
settembre 1999, n.308, convertito dalla Legge 5 novembre, n. 402)
riguarda solo i crediti maturati ed accertati fino alla data del 31 dicembre
2005, ad eccezione dei crediti contributivi del settore agricolo. L'avviso di addebito è relativo a contributi anni 2016-2017-2018-2019-2020 e 2021,
per cui non sussiste il litisconsorzio necessario con Controparte_3
2. Sempre preliminarmente occorre dare atto che l'opposizione ad avviso di addebito dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo, cosicché l'accertamento deve essere compiuto secondo le ordinarie regole in materia di onere della prova.
Ex art. 2697 c.c., quindi, grava sull'Ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (ex plurimis, Cassazione, n.
5763/2002 e Cassazione, n. 23600/2009).
Secondo poi il consolidato insegnamento del Giudice di legittimità, “Nel
giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito
previdenziale, incombe all' l'onere di provare i fatti costitutivi della CP_1
pretesa contributiva” (ex multis, Cassazione – Sezione Lavoro, sentenza n.
14965 del giorno 06.09.2012 e Cassazione – Sezione Lavoro, sentenza n.
22862 del 10.11.2010).
Nella fattispecie in esame, l' ha dedotto di aver desunto la CP_1
prova della partecipazione personale al lavoro aziendale dalla circostanza che la S.n.c. “AP Arredamenti”, di cui il ricorrente era socio, avesse indicato nelle dichiarazioni dei redditi che il lavoro svolto nell'impresa dal socio costituisse la sua occupazione prevalente, barrando l'apposito riquadro.
5 Si tratta, tuttavia, di argomentazione che non può essere condivisibile, atteso che, come sopra visto, l'onere della prova, che grava sull'Ente che esige i contributi, può dirsi assolto solo attraverso la prova di un effettivo svolgimento di un'attività di lavoro prevalente ed abituale all'interno della società, rispetto alla quale la dichiarazione del contribuente nella compilazione del modello unico, può unicamente svolgere una funzione probatoria a condizione che la stessa offra gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondano sui dati allegati dall'obbligato (ex multis, Cassazione n. 1852/2000;
Cassazione n. 19467/2018; Cassazione n. 8611/2019 e Cassazione n.
30716/2019).
Ad abundantiam, occorre precisare anche che le dichiarazioni fiscali sono emendabili e ritrattabili e che, in ogni caso, esse non hanno valore confessorio, come sostenuto anche dalla Cassazione, sentenza n.
8370/2014, laddove afferma che "sarebbe erronea la decisione che
desumesse l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti sulla base di
elementi di carattere fiscale, che non rilevano sul piano previdenziale,
essendo il presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti quello
dello svolgimento da parte dell'interessato di attività commerciale".
Per i soci di società di persone, inoltre, secondo l'ordinamento vigente, opera il principio della trasparenza fiscale, in forza del quale i redditi delle società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione.
6 È altresì previsto che i redditi delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, siano considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi, ex art. 6 D.P.R. n.
917 del 1986.
La circostanza che per fini fiscali i redditi prodotti dalla società siano qualificabili come redditi d'impresa non può quindi certamente valere a fondare in via automatica l'obbligo di iscrizione del socio di società in nome collettivo nella Gestione Commercianti, essendo all'uopo necessaria la realizzazione delle condizioni sia oggettive sia soggettive previste dalla
Legge n. 662 del 1996, art. 1, commi 202 e 203 che, come pure da istruttoria compiuta, non paiono sussistere nella fattispecie in esame.
La teste infatti, Commercialista che ha seguito la “AP Testimone_1
Arredamenti S.n.c.” negli anni dal 2012 al 2019 ed il ricorrente fino al 2023,
escussa all'udienza del 16.07.2024, oltre a confermare che lei stessa, quale professionista delegata all'invio delle dichiarazioni dei redditi – Unico 2016 -
2021 della aveva effettuato un mero errore Controparte_4
materiale indicando con una “crocetta” che il reddito percepito dal ricorrente per la partecipazione alla società costituiva il provento per la sua attività
prevalente esercitata all'interno dell'impresa e che il ricorrente medesimo, a far tempo dal 2014, non svolgeva più alcuna attività all'interno della società
in considerazione dell'età e dei problemi di salute, anche afferma “…nel
2014 è entrato nella società il figlio per un avvicendamento Persona_1
generazionale, motivato appunto dal fatto che aveva problemi di Parte_1
salute ed era in età di pensionamento, tanto è vero che già percepiva la
pensione dal 2006”.
7 Di tenore analogo e sempre a sostegno delle prospettazioni del ricorrente, è anche quanto asserito dal teste Sig. , Testimone_2
elettricista e collaboratore esterno di “AP Arredamenti S.n.c.” dal 1996 che,
escusso sempre alla medesima udienza, conferma che nei cantieri per gestire i montaggi dal luglio 2014 era sempre presente solo , Persona_1
figlio di e precisa che “…veniva lui perché ha avuto Parte_1 Parte_1
problemi di salute…”; ed ancora “…a partire dal 2014, come detto, Pt_1
non veniva più nei cantieri…”.
[...]
Anche il teste Sig. , falegname e collaboratore Testimone_3
esterno di “AP Arredamenti S.n.c.” dal 2012, escusso sempre all'udienza del
16.07.2024, oltre a confermare integralmente quanto argomentato da parte ricorrente, precisa anche “…LL ha avuto un infarto e, da quello che Pt_1
ricordo, ha smesso di lavorare anche prima del 2014…LL smise Pt_1
proprio di venire sia nei cantieri, sia in azienda”.
Infine, anche l'ultimo teste escusso sempre alla medesima udienza,
Sig. dal 1999 circa procacciatore di lavori per la Società Testimone_4
“AP Arredamenti”, dichiara “…nel 2014 di sicuro non lavoravo già più con
ma lavoravo con il figlio perché l'azienda passò dal Parte_1 Persona_1
padre al figlio perché non stava bene e perché era anziano…io, Parte_1
quando smisi di rapportarmi con per suoi problemi di salute, mi Parte_1
rapportavo praticamente solo con ”. Persona_1
Ebbene, certamente da tutto quanto sopra dedotto ed argomentato non può che inevitabilmente derivare l'accoglimento del ricorso, risultando necessariamente non solo che l'onere probatorio a carico dell'Istituto
previdenziale non possa dirsi compiutamente assolto, ma pure che l'istruttoria compiuta in corso di causa abbia inequivocabilmente ed univocamente confermato le prospettazioni di parte ricorrente.
8 La sola partecipazione alla compagine sociale e l'indicazione contenuta nelle dichiarazioni reddituali (in seguito corrette), infatti, non possono dirsi sufficienti a dimostrare il fatto principale controverso, ossia la prestazione da parte del ricorrente di attività lavorativa all'interno dell'azienda con carattere di abitualità e prevalenza, anche e maggiormente avuto riguardo,
come correttamente e legittimamente sostenuto e documentato da parte ricorrente al fatto che a decorrere dal 2014 il Sig. interrompeva Parte_1
la sua attività lavorativa a favore della Società “AP Arredamenti”.
Conclusivamente, si ripete, alcuna prova è stata fornita dall' CP_1
resistente che non ha per nulla assolto all'onere su di lui incombente in ordine alla dimostrazione dei fatti costitutivi posti a fondamento delle proprie pretese creditorie, con la conseguenza per cui l'avviso di addebito opposto deve essere dichiarato illegittimo ed inidoneo a fondare qualsiasi richiesta, per mancanza di allegazione e prova dei fatti costitutivi e, quindi,
conclusivamente, per i motivi anzidetti, la controversia deve essere decisa come in calce.
3. Si evidenzia, inoltre, per quanto riguarda le ulteriori eccezioni sollevate da parte ricorrente (prescrizione del credito), come il ricorso venga deciso facendo applicazione del principio della cosiddetta “ragione più
liquida”. Infatti, in ragione di tale principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da
9 trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (ex multis, Cassazione, ordinanza,
09.01.2019, n. 363 e Cassazione, sentenza, 11.05.2018, n. 11458).
Ciò è, infatti, anche suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette ed è
altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale,
intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte, Cassazione, Sezioni Unite, n.
24883/2008). Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto: 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
2)
dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 3) delle condizioni soggettive del cliente;
4) dei risultati conseguiti;
5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al Decreto del Ministro della Giustizia n. 147
del 13.08.2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 236
del giorno 08.10.2022, in vigore dal 23.10.2022).
10 In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle suddette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per quella istruttoria e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 5.201,00 e €
26.000,00), e si determina in € 2.292,45 il compenso complessivo, a fronte della riduzione del 15% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4, D.M. 55/2014, non modificato in parte qua). A
questo si aggiunge il contributo unificato, il rimborso forfettario delle spese generali pari al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Modena, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Liviana
Legittimo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
consultata la normativa vigente;
così provvede:
• ACCOGLIE il ricorso in opposizione proposto dal ricorrente Sig. Pt_1
avverso l'avviso di addebito n. 370 2022 00034285 89 000, formato
[...]
presso la sede di Modena in data 24.12.2022, notificato tramite CP_1
posta raccomandata in data 24.01.2023 che, per l'effetto, viene dichiarato nullo ed annullato integralmente.
• DICHIARA non dovuti dal ricorrente Sig. all' i Parte_1 CP_1
contributi per l'iscrizione alla gestione commercianti per l'esercizio dell'attività oggetto dell'avviso di addebito per il periodo dal gennaio 2016 al dicembre 2021.
• DISPONE l'estromissione di Controparte_3
11 • CONDANNA parte resistente al pagamento delle spese di lite CP_1
liquidate in € 2.292,45 per compensi, oltre contributo unificato, rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A., se dovute, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Modena il giorno 08 febbraio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
12
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo,
tenuto conto che l'udienza del giorno 28.01.2025 si celebra in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte ricorrente in data
24.01.2025;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte resistente in data
27.01.2025;
P.Q.M.
dato atto di quanto sopra, sulle conclusioni precisate dalle parti, decide la causa come da sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., che viene depositata in via telematica di seguito al presente verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
1
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 241/2023 R.G., promossa da:
Parte_1
- ricorrente, con l'Avv. G. Giovetti -
contro
sede Controparte_1
di Modena, in persona del Legale Rappresentante pro tempore
- resistente, con l'Avv. G. Basile e l'Avv. O. Manzi -
* * *
Causa decisa sulle conclusioni precisate dalle parti, come da rispettivi atti,
che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
IN PUNTO A: opposizione avverso l'avviso di addebito n. 370 2022
00034285 89 000, formato presso la sede di Modena in data CP_1
24.12.2022, notificato tramite posta raccomandata in data 24.01.2023,
dell'importo complessivo di € 9.405,65 e riguardante i contributi non versati e le relative sanzioni, avendoli l'Istituto ritenuti dovuti a titolo di “Gestione
Commercianti”, relativamente al periodo dal gennaio 2016 al dicembre
2021.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mediante ricorso depositato in data 06.03.2023, il ricorrente Sig.
proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 370 2022 Parte_1
00034285 89 000, formato presso la sede di Modena in data CP_1
24.12.2022, notificato tramite posta raccomandata in data 24.01.2023,
dell'importo complessivo di € 9.405,65 e riguardante i contributi non versati e le relative sanzioni, avendoli l'Istituto ritenuti dovuti a titolo di “Gestione
Commercianti”, relativamente al periodo dal gennaio 2016 al dicembre
2021.
Il ricorrente contestava l'avviso di addebito impugnato per erroneità,
illegittimità ed infondatezza delle pretese avanzate, perché fondato su un'erronea considerazione della realtà e/o su un'errata applicazione della normativa, nonché contrario a quanto sostenuto in Giurisprudenza e,
specificatamente, in quanto a far tempo dal novembre 2014, il ricorrente comunicava la propria cancellazione dalla gestione a far data dal CP_1
30.06.2014 perché non esercitava più, per gravi motivi di salute, alcuna attività lavorativa all'interno della società AP Arredamenti S.n.c.; chiedeva,
inoltre, sospendersi l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito in oggetto.
Letto il ricorso ed iscritto al n° 251/2023 R.G., ritenuta la tempestività del medesimo, il Giudice Dott. Vincenzo Conte fissava udienza di comparizione delle parti per il giorno 18.01.2024, sospendendo la provvisoria esecuzione dell'avviso di addebito opposto.
In data 08.01.2024 si costituiva l' dando atto che, dalle CP_1
verifiche effettuate in Punto Fisco era emerso che sul modello Unico Società
di Persone, anni d'imposta 2016-2017-2018-2019-2020-2021, l'attività
svolta dal ricorrente all'interno della società fosse la sua occupazione
3 prevalente essendo stata espressamente barrata l'apposita casella e chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
All'udienza sopra menzionata i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi. Il Giudice dichiarava la contumacia di ed, CP_2
a scioglimento della riserva assunta, assegnava la causa al Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo rinviandola per il prosieguo all'udienza del
29.02.2024, poi rimessa in istruttoria e rinviata d'ufficio al 26.03.2024.
All'udienza suddetta, tenutasi con la modalità ex art. 127 ter c.p.c. e,
quindi, con contraddittorio meramente scritto, viste le note autorizzate di trattazione scritta tempestivamente depositate unicamente dal procuratore di parte ricorrente, la causa veniva rinviata per il prosieguo all'udienza del
20.05.2024.
All'udienza di cui sopra i procuratori delle parti insistevano nelle rispettive conclusioni presenti in atti. Il Giudice Onorario, ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza ai fini del decidere, ammetteva i capitoli di prova formulati da parte ricorrente limitando a due i testi da escutere per ciascun capitolo di prova ammesso ed all'uopo rinviava all'udienza del
16.07.2024.
Alla sopra menzionata udienza si procedeva alle prove orali ed, in esito, la causa veniva rinviata per decisione all'udienza del 28.01.2025,
previa concessione di termine per il deposito di note.
Terminata l'udienza di cui sopra, tenutasi con la modalità ex art. 127
ter c.p.c. e, quindi, con contraddittorio meramente scritto, viste le note autorizzate di trattazione scritta tempestivamente depositate da entrambi i procuratori delle parti, sulle conclusioni dalle stesse precisate, il Giudice
Onorario si è riservato la pronuncia della presente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve disporsi la carenza di legittimazione passiva di posto che la cessione e cartolarizzazione dei crediti Controparte_3
(art. 13 della Legge 448/1998 come modificato all'art. 1 del D.L. 6 CP_1
settembre 1999, n.308, convertito dalla Legge 5 novembre, n. 402)
riguarda solo i crediti maturati ed accertati fino alla data del 31 dicembre
2005, ad eccezione dei crediti contributivi del settore agricolo. L'avviso di addebito è relativo a contributi anni 2016-2017-2018-2019-2020 e 2021,
per cui non sussiste il litisconsorzio necessario con Controparte_3
2. Sempre preliminarmente occorre dare atto che l'opposizione ad avviso di addebito dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo, cosicché l'accertamento deve essere compiuto secondo le ordinarie regole in materia di onere della prova.
Ex art. 2697 c.c., quindi, grava sull'Ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (ex plurimis, Cassazione, n.
5763/2002 e Cassazione, n. 23600/2009).
Secondo poi il consolidato insegnamento del Giudice di legittimità, “Nel
giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito
previdenziale, incombe all' l'onere di provare i fatti costitutivi della CP_1
pretesa contributiva” (ex multis, Cassazione – Sezione Lavoro, sentenza n.
14965 del giorno 06.09.2012 e Cassazione – Sezione Lavoro, sentenza n.
22862 del 10.11.2010).
Nella fattispecie in esame, l' ha dedotto di aver desunto la CP_1
prova della partecipazione personale al lavoro aziendale dalla circostanza che la S.n.c. “AP Arredamenti”, di cui il ricorrente era socio, avesse indicato nelle dichiarazioni dei redditi che il lavoro svolto nell'impresa dal socio costituisse la sua occupazione prevalente, barrando l'apposito riquadro.
5 Si tratta, tuttavia, di argomentazione che non può essere condivisibile, atteso che, come sopra visto, l'onere della prova, che grava sull'Ente che esige i contributi, può dirsi assolto solo attraverso la prova di un effettivo svolgimento di un'attività di lavoro prevalente ed abituale all'interno della società, rispetto alla quale la dichiarazione del contribuente nella compilazione del modello unico, può unicamente svolgere una funzione probatoria a condizione che la stessa offra gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondano sui dati allegati dall'obbligato (ex multis, Cassazione n. 1852/2000;
Cassazione n. 19467/2018; Cassazione n. 8611/2019 e Cassazione n.
30716/2019).
Ad abundantiam, occorre precisare anche che le dichiarazioni fiscali sono emendabili e ritrattabili e che, in ogni caso, esse non hanno valore confessorio, come sostenuto anche dalla Cassazione, sentenza n.
8370/2014, laddove afferma che "sarebbe erronea la decisione che
desumesse l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti sulla base di
elementi di carattere fiscale, che non rilevano sul piano previdenziale,
essendo il presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti quello
dello svolgimento da parte dell'interessato di attività commerciale".
Per i soci di società di persone, inoltre, secondo l'ordinamento vigente, opera il principio della trasparenza fiscale, in forza del quale i redditi delle società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione.
6 È altresì previsto che i redditi delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, siano considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi, ex art. 6 D.P.R. n.
917 del 1986.
La circostanza che per fini fiscali i redditi prodotti dalla società siano qualificabili come redditi d'impresa non può quindi certamente valere a fondare in via automatica l'obbligo di iscrizione del socio di società in nome collettivo nella Gestione Commercianti, essendo all'uopo necessaria la realizzazione delle condizioni sia oggettive sia soggettive previste dalla
Legge n. 662 del 1996, art. 1, commi 202 e 203 che, come pure da istruttoria compiuta, non paiono sussistere nella fattispecie in esame.
La teste infatti, Commercialista che ha seguito la “AP Testimone_1
Arredamenti S.n.c.” negli anni dal 2012 al 2019 ed il ricorrente fino al 2023,
escussa all'udienza del 16.07.2024, oltre a confermare che lei stessa, quale professionista delegata all'invio delle dichiarazioni dei redditi – Unico 2016 -
2021 della aveva effettuato un mero errore Controparte_4
materiale indicando con una “crocetta” che il reddito percepito dal ricorrente per la partecipazione alla società costituiva il provento per la sua attività
prevalente esercitata all'interno dell'impresa e che il ricorrente medesimo, a far tempo dal 2014, non svolgeva più alcuna attività all'interno della società
in considerazione dell'età e dei problemi di salute, anche afferma “…nel
2014 è entrato nella società il figlio per un avvicendamento Persona_1
generazionale, motivato appunto dal fatto che aveva problemi di Parte_1
salute ed era in età di pensionamento, tanto è vero che già percepiva la
pensione dal 2006”.
7 Di tenore analogo e sempre a sostegno delle prospettazioni del ricorrente, è anche quanto asserito dal teste Sig. , Testimone_2
elettricista e collaboratore esterno di “AP Arredamenti S.n.c.” dal 1996 che,
escusso sempre alla medesima udienza, conferma che nei cantieri per gestire i montaggi dal luglio 2014 era sempre presente solo , Persona_1
figlio di e precisa che “…veniva lui perché ha avuto Parte_1 Parte_1
problemi di salute…”; ed ancora “…a partire dal 2014, come detto, Pt_1
non veniva più nei cantieri…”.
[...]
Anche il teste Sig. , falegname e collaboratore Testimone_3
esterno di “AP Arredamenti S.n.c.” dal 2012, escusso sempre all'udienza del
16.07.2024, oltre a confermare integralmente quanto argomentato da parte ricorrente, precisa anche “…LL ha avuto un infarto e, da quello che Pt_1
ricordo, ha smesso di lavorare anche prima del 2014…LL smise Pt_1
proprio di venire sia nei cantieri, sia in azienda”.
Infine, anche l'ultimo teste escusso sempre alla medesima udienza,
Sig. dal 1999 circa procacciatore di lavori per la Società Testimone_4
“AP Arredamenti”, dichiara “…nel 2014 di sicuro non lavoravo già più con
ma lavoravo con il figlio perché l'azienda passò dal Parte_1 Persona_1
padre al figlio perché non stava bene e perché era anziano…io, Parte_1
quando smisi di rapportarmi con per suoi problemi di salute, mi Parte_1
rapportavo praticamente solo con ”. Persona_1
Ebbene, certamente da tutto quanto sopra dedotto ed argomentato non può che inevitabilmente derivare l'accoglimento del ricorso, risultando necessariamente non solo che l'onere probatorio a carico dell'Istituto
previdenziale non possa dirsi compiutamente assolto, ma pure che l'istruttoria compiuta in corso di causa abbia inequivocabilmente ed univocamente confermato le prospettazioni di parte ricorrente.
8 La sola partecipazione alla compagine sociale e l'indicazione contenuta nelle dichiarazioni reddituali (in seguito corrette), infatti, non possono dirsi sufficienti a dimostrare il fatto principale controverso, ossia la prestazione da parte del ricorrente di attività lavorativa all'interno dell'azienda con carattere di abitualità e prevalenza, anche e maggiormente avuto riguardo,
come correttamente e legittimamente sostenuto e documentato da parte ricorrente al fatto che a decorrere dal 2014 il Sig. interrompeva Parte_1
la sua attività lavorativa a favore della Società “AP Arredamenti”.
Conclusivamente, si ripete, alcuna prova è stata fornita dall' CP_1
resistente che non ha per nulla assolto all'onere su di lui incombente in ordine alla dimostrazione dei fatti costitutivi posti a fondamento delle proprie pretese creditorie, con la conseguenza per cui l'avviso di addebito opposto deve essere dichiarato illegittimo ed inidoneo a fondare qualsiasi richiesta, per mancanza di allegazione e prova dei fatti costitutivi e, quindi,
conclusivamente, per i motivi anzidetti, la controversia deve essere decisa come in calce.
3. Si evidenzia, inoltre, per quanto riguarda le ulteriori eccezioni sollevate da parte ricorrente (prescrizione del credito), come il ricorso venga deciso facendo applicazione del principio della cosiddetta “ragione più
liquida”. Infatti, in ragione di tale principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da
9 trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (ex multis, Cassazione, ordinanza,
09.01.2019, n. 363 e Cassazione, sentenza, 11.05.2018, n. 11458).
Ciò è, infatti, anche suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette ed è
altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale,
intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte, Cassazione, Sezioni Unite, n.
24883/2008). Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto: 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
2)
dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 3) delle condizioni soggettive del cliente;
4) dei risultati conseguiti;
5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al Decreto del Ministro della Giustizia n. 147
del 13.08.2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 236
del giorno 08.10.2022, in vigore dal 23.10.2022).
10 In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle suddette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per quella istruttoria e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 5.201,00 e €
26.000,00), e si determina in € 2.292,45 il compenso complessivo, a fronte della riduzione del 15% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4, D.M. 55/2014, non modificato in parte qua). A
questo si aggiunge il contributo unificato, il rimborso forfettario delle spese generali pari al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Modena, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Liviana
Legittimo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
consultata la normativa vigente;
così provvede:
• ACCOGLIE il ricorso in opposizione proposto dal ricorrente Sig. Pt_1
avverso l'avviso di addebito n. 370 2022 00034285 89 000, formato
[...]
presso la sede di Modena in data 24.12.2022, notificato tramite CP_1
posta raccomandata in data 24.01.2023 che, per l'effetto, viene dichiarato nullo ed annullato integralmente.
• DICHIARA non dovuti dal ricorrente Sig. all' i Parte_1 CP_1
contributi per l'iscrizione alla gestione commercianti per l'esercizio dell'attività oggetto dell'avviso di addebito per il periodo dal gennaio 2016 al dicembre 2021.
• DISPONE l'estromissione di Controparte_3
11 • CONDANNA parte resistente al pagamento delle spese di lite CP_1
liquidate in € 2.292,45 per compensi, oltre contributo unificato, rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A., se dovute, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Modena il giorno 08 febbraio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
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