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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 16/06/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1251/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di conIGlio con i magistrati: dr. Elvira Bellantoni Presidente dr. Marianna Frangiosa Giudice dr. Alessia Annunziata Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1251/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SCHIAVO UGO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. SANSONE MARCO
RESISTENTE
Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza del 29/5/2025, le parti hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo circa le statuizioni accessorie della separazione, alle quali si riportavano, chiedendone l'accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 8/11/2024, , nata a Parte_1
OC RI (SA) il 17.01.1970 (C.F.: ), C.F._1 premettendo di aver contratto matrimonio concordatario, in data 12.12.1991, in OC RE (atto trascritto presso il Comune di
OC RI (SA), n. 264, vol. I, parte II, serie A, anno 1991), con nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
, proponeva domanda di separazione C.F._2 giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, la ricorrente esponeva: che dal matrimonio erano nati due figli, , nata a [...] il [...], e Persona_1
nato a [...] il [...], entrambi Persona_2 maggiorenne ed economicamente autosufficienti;
che, negli anni, era venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che aveva reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza;
che la ricorrente era inoccupata, salvo lo svolgimento occasionale di lavori saltuari, non era proprietaria di beni mobili e immobili ed era contitolare, unitamente al coniuge, di conto corrente acceso presso la
Banca Intesa San Paolo;
che, per contro, il resistente era libero professionista, titolare di un'impresa edile e di un'attività commerciale di ristorante-pizzeria, nella quale svolgevano la propria attività lavorativa anche i due figli delle parti;
che, inoltre, egli era proprietario della casa coniugale, sita in Camerota (SA) alla località
Santa Maria del Piano snc e di svariate autovetture, oltre ad essere contitolare, unitamente alla moglie, del succitato conto corrente bancario.
Concludeva, pertanto, la ricorrente perché il Tribunale adito volesse
“
1. Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio con la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute ann otazioni;
3. A titolo di mantenimento personale del coniuge più debole economicamente, stabilire che il IG. versi al coniuge l'importo Controparte_1 mensile di euro 700/00 (Euro Settecento/00), anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
4. Assegnare la casa coniugale sita in Camerota (SA), località Santa
Maria del Piano, immobile di proprietà di alla Controparte_1
IG.ra insieme ai mobili e agli arredi che la Parte_1 compongono;
5. disporre che l'altro coniuge si allontani dalla casa coniugale entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso, asportando i propri beni personali e quanto di sua esclusiva proprietà;
6. dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo,
1. 01.12.1970 n. 898; 7. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito, con comparsa depositata in data 28/5/2025, , il quale ha aderito alla domanda Controparte_1 principale, proponendo, peraltro, un accordo onde addivenire ad una soluzione bonaria della controversia.
Alla prima udienza del 29/5/2025, le parti sono comparse di persona e, nel ribadire la propria volontà di separarsi e di non riconciliarsi, esponevano di aver raggiunto un accordo, le cui condizioni esse esplicitavano a verbale.
Tali condizioni, segnatamente, prevedono:
“
1. i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente, liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo reciproco di darsi comunicazione;
2. l'azienda rappresentata dal ristorante -pizzeria sito in Camerota
(SA) alla fraz. Lentiscosa denominato "La locanda del Curato", viene formalmente ceduta senza alcun corrispettivo alla IG.ra Pt_1
che provvederà entro il termine di gg. 15 al formale
[...] adempimento dell'apertura di autonoma partita IVA per dedicarsi alla gestione dell'attività che conosce bene;
3. in uno all'attività di cui sopra, cederà a propria Controparte_1 cura e spese alla IG.ra la titolarità dei seguenti mezzi Parte_1 di trasporto/autoveicoli: - FIAT "Ducato", tg. BX697ZW e FIAT
"Doblò", tg. CW680RX, entrambi utilizzati abitualmente come
"navetta" per il trasporto di clienti al ristorante;
4. le somme depositate sul c/c bancario n. 10459 aperto presso la
Banca Intesa San Paolo spa e cointestato con la IG.ra Parte_1 sono state già divise al 50% ed il conto verrà estinto o, per unica ed insindacabile scelta della IG.ra , ridotto ad unica Parte_1 intestazione (ove sia tecnicamente possibile) in favore della medesima con eliminazione del IG. Controparte_1
5. la casa coniugale, sita in Camerota (SA), loc.tà Santa Maria del
Piano, viene assegnata alla IG.ra ; Parte_1
6. in virtù di quanto sopra, rinuncia a qualsivoglia Parte_1 assegno di mantenimento e/o somma a titolo di alimenti;
7. con riferimento agli altri mezzi/automezzi e veicoli oggi intestati al IG. le parti statuiscono che: Controparte_1
- il FIAT "Strada" tg. BK712GK, rimarrà appannaggio di CP_1
[...]
- la FIAT "Panda", tg. GN111ZW verrà intestata al figlio Per_2
[...]
- la FIAT "Panda", tg. GE708BM verrà intestata alla IG.ra Pt_1
[...]
- la Moto "HONDA JF23", tg. DW67847 verrà intestata al figlio
che la utilizza già da anni;
Persona_2
- il FORD "Kuga", tg. DV871MY verrà intestata a Persona_2 poichè in uso al suo nucleo familiare;
8. le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti.”.
Le parti hanno chiesto, dunque, al Tribunale di volersi pronunciare per il recepimento delle condizioni concordate. Il G.D., pertanto, riservava di relazionare al Collegio per la decisione.
Ebbene, data per presupposta la ormai pacifica ammissibilità del cumulo delle domande di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve rilevarsi che l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi. Deve pertanto essere accolta la domanda di separazione e disposte le relative formalità.
Le condizioni della separazione sopra riportate sono da ritenere congrue in quanto non contrarie a norme imperative, con la precisazione che il
Collegio si limita a prendere atto delle condizioni che non concernono aspetti rientranti nella propria competenza decisionale.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento matrimonio, come da ordinanza emessa in pari data.
La regolamentazione delle spese è rimessa alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: , C.F._1 Controparte_1 C.F._2 coniugi per matrimonio celebrato in data 12.12.1991 nel comune di
OC RE (atto trascritto presso il Comune di OC RI
(SA), n. 264, vol. I, parte II, serie A, anno 1991), alle condizioni congiunte riportate in parte motiva delle quali il Collegio prende atto.
2) Dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di OC RI.
3) Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna per il prosieguo.
4) Spese al definitivo.
Così deciso nella camera di conIGlio del 4/6/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Alessia Annunziata Elvira Bellantoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di conIGlio con i magistrati: dr. Elvira Bellantoni Presidente dr. Marianna Frangiosa Giudice dr. Alessia Annunziata Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1251/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SCHIAVO UGO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. SANSONE MARCO
RESISTENTE
Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza del 29/5/2025, le parti hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo circa le statuizioni accessorie della separazione, alle quali si riportavano, chiedendone l'accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 8/11/2024, , nata a Parte_1
OC RI (SA) il 17.01.1970 (C.F.: ), C.F._1 premettendo di aver contratto matrimonio concordatario, in data 12.12.1991, in OC RE (atto trascritto presso il Comune di
OC RI (SA), n. 264, vol. I, parte II, serie A, anno 1991), con nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
, proponeva domanda di separazione C.F._2 giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, la ricorrente esponeva: che dal matrimonio erano nati due figli, , nata a [...] il [...], e Persona_1
nato a [...] il [...], entrambi Persona_2 maggiorenne ed economicamente autosufficienti;
che, negli anni, era venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che aveva reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza;
che la ricorrente era inoccupata, salvo lo svolgimento occasionale di lavori saltuari, non era proprietaria di beni mobili e immobili ed era contitolare, unitamente al coniuge, di conto corrente acceso presso la
Banca Intesa San Paolo;
che, per contro, il resistente era libero professionista, titolare di un'impresa edile e di un'attività commerciale di ristorante-pizzeria, nella quale svolgevano la propria attività lavorativa anche i due figli delle parti;
che, inoltre, egli era proprietario della casa coniugale, sita in Camerota (SA) alla località
Santa Maria del Piano snc e di svariate autovetture, oltre ad essere contitolare, unitamente alla moglie, del succitato conto corrente bancario.
Concludeva, pertanto, la ricorrente perché il Tribunale adito volesse
“
1. Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio con la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute ann otazioni;
3. A titolo di mantenimento personale del coniuge più debole economicamente, stabilire che il IG. versi al coniuge l'importo Controparte_1 mensile di euro 700/00 (Euro Settecento/00), anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
4. Assegnare la casa coniugale sita in Camerota (SA), località Santa
Maria del Piano, immobile di proprietà di alla Controparte_1
IG.ra insieme ai mobili e agli arredi che la Parte_1 compongono;
5. disporre che l'altro coniuge si allontani dalla casa coniugale entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso, asportando i propri beni personali e quanto di sua esclusiva proprietà;
6. dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo,
1. 01.12.1970 n. 898; 7. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito, con comparsa depositata in data 28/5/2025, , il quale ha aderito alla domanda Controparte_1 principale, proponendo, peraltro, un accordo onde addivenire ad una soluzione bonaria della controversia.
Alla prima udienza del 29/5/2025, le parti sono comparse di persona e, nel ribadire la propria volontà di separarsi e di non riconciliarsi, esponevano di aver raggiunto un accordo, le cui condizioni esse esplicitavano a verbale.
Tali condizioni, segnatamente, prevedono:
“
1. i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente, liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo reciproco di darsi comunicazione;
2. l'azienda rappresentata dal ristorante -pizzeria sito in Camerota
(SA) alla fraz. Lentiscosa denominato "La locanda del Curato", viene formalmente ceduta senza alcun corrispettivo alla IG.ra Pt_1
che provvederà entro il termine di gg. 15 al formale
[...] adempimento dell'apertura di autonoma partita IVA per dedicarsi alla gestione dell'attività che conosce bene;
3. in uno all'attività di cui sopra, cederà a propria Controparte_1 cura e spese alla IG.ra la titolarità dei seguenti mezzi Parte_1 di trasporto/autoveicoli: - FIAT "Ducato", tg. BX697ZW e FIAT
"Doblò", tg. CW680RX, entrambi utilizzati abitualmente come
"navetta" per il trasporto di clienti al ristorante;
4. le somme depositate sul c/c bancario n. 10459 aperto presso la
Banca Intesa San Paolo spa e cointestato con la IG.ra Parte_1 sono state già divise al 50% ed il conto verrà estinto o, per unica ed insindacabile scelta della IG.ra , ridotto ad unica Parte_1 intestazione (ove sia tecnicamente possibile) in favore della medesima con eliminazione del IG. Controparte_1
5. la casa coniugale, sita in Camerota (SA), loc.tà Santa Maria del
Piano, viene assegnata alla IG.ra ; Parte_1
6. in virtù di quanto sopra, rinuncia a qualsivoglia Parte_1 assegno di mantenimento e/o somma a titolo di alimenti;
7. con riferimento agli altri mezzi/automezzi e veicoli oggi intestati al IG. le parti statuiscono che: Controparte_1
- il FIAT "Strada" tg. BK712GK, rimarrà appannaggio di CP_1
[...]
- la FIAT "Panda", tg. GN111ZW verrà intestata al figlio Per_2
[...]
- la FIAT "Panda", tg. GE708BM verrà intestata alla IG.ra Pt_1
[...]
- la Moto "HONDA JF23", tg. DW67847 verrà intestata al figlio
che la utilizza già da anni;
Persona_2
- il FORD "Kuga", tg. DV871MY verrà intestata a Persona_2 poichè in uso al suo nucleo familiare;
8. le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti.”.
Le parti hanno chiesto, dunque, al Tribunale di volersi pronunciare per il recepimento delle condizioni concordate. Il G.D., pertanto, riservava di relazionare al Collegio per la decisione.
Ebbene, data per presupposta la ormai pacifica ammissibilità del cumulo delle domande di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve rilevarsi che l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi. Deve pertanto essere accolta la domanda di separazione e disposte le relative formalità.
Le condizioni della separazione sopra riportate sono da ritenere congrue in quanto non contrarie a norme imperative, con la precisazione che il
Collegio si limita a prendere atto delle condizioni che non concernono aspetti rientranti nella propria competenza decisionale.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento matrimonio, come da ordinanza emessa in pari data.
La regolamentazione delle spese è rimessa alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: , C.F._1 Controparte_1 C.F._2 coniugi per matrimonio celebrato in data 12.12.1991 nel comune di
OC RE (atto trascritto presso il Comune di OC RI
(SA), n. 264, vol. I, parte II, serie A, anno 1991), alle condizioni congiunte riportate in parte motiva delle quali il Collegio prende atto.
2) Dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di OC RI.
3) Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna per il prosieguo.
4) Spese al definitivo.
Così deciso nella camera di conIGlio del 4/6/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Alessia Annunziata Elvira Bellantoni