CA
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/07/2025, n. 3930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3930 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4821/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott.ssa Erminia Catapano Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 4821 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, pendente
TRA
(c.f.: , costituitasi in persona del Direttore Parte_1 P.IVA_1 generale Dr. rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e CP_1 trasmessa con le modalità di cui agli artt. 83 comma 3° c.p.c. e 18 comma 5 D.M.
Giustizia 44/2011, dagli avv.ti Annalisa Intorcia (c.f.: e C.F._1
(c.f.: ), ed elettivamente domiciliata presso il Persona_1 C.F._2
Parte Servizio Affari Legali della predetta in alla via Comunale del Principe, n. Pt_1
13/A.
Appellante
E
P.IVA e c.f.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentate pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù Controparte_3 procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Fabio Musto (c.f.:
), elettivamente domiciliato presso il suo studio in alla C.F._3 Pt_1 via dei Mille n. 40.
Appellato SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 16.11.2022, l' (d'ora in Parte_1
Parte poi solo ) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10742/2017 reso dal Tribunale di Napoli in data 28.12.2017, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 62.265,86, oltre interessi di cui al D.lgs. n. 231/2002, in 2 favore del (d'ora innanzi ”) a titolo di saldo Controparte_2 Pt_1 residuo relativo al corrispettivo dovuto per le prestazioni di laboratorio analisi cliniche erogate dal Centro nell'anno 2009. Parte In particolare, l' nel sostenere l'insussistenza del credito azionato, deduceva:
--con il primo motivo l'errata ricostruzione dei rapporti contabili sviluppata dal , Pt_1 avendo già pagato in favore di quest'ultimo un importo maggiore (€ 44.277,99) rispetto a quello indicato nel ricorso monitorio (€ 41.278,00);
--con il secondo motivo, la non debenza dell'ulteriore importo pari ad € 14.978,86, somma da decurtare a titolo di sconto ex art. 1, comma 796, L. 296/2006;
--con l'ultimo motivo di opposizione, l'inapplicabilità al caso di specie degli interessi ex
D.lgs. 231/2002, data la natura pubblica del rapporto, inconciliabile con la nozione di transazione commerciale.
2. Con sentenza n. 4510/2022, pubblicata il 28.4.2022 e non notificata, il Tribunale di
Napoli, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo Parte opposto e condannava l' al pagamento in favore del Centro dell'importo di €
44.287,00 oltre interessi di cui al D.lgs. n. 231/2002 a decorrere dalle scadenza contrattuali fissate con l'adesione al Protocollo d'Intesa Tipo A e sino al soddisfo. A fondamento della decisione il giudice di prime cure, accogliendo il primo motivo di Parte opposizione, riteneva assolto l'onere probatorio gravante in capo all' in ordine al pagamento in favore del centro della somma di € 44.277,99; dichiarava fondato anche il secondo motivo di opposizione, atteso che il credito contestato riguardava delle prestazioni erogate nell'anno 2009 e, pertanto, rientranti nell'ambito di operatività dello sconto di cui all'art. 1, comma 796, L. 296/2006; rigettava, invece, l'ultimo motivo di opposizione statuendo, sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, che le disposizioni di cui al D.lgs. 231/2002 si applicano anche ai contratti Parte conclusi tra l' ed una struttura sanitaria privata, essendovi inter partes una transazione commerciale, ovvero un patto a prestazioni corrispettive.
3. Avverso questa decisione, con atto di citazione notificato in data 16.11.2022, ha Parte spiegato gravame l'
R.g. n. 4821/2022 Sentenza 3.1. Con un unico articolato motivo di appello, l'appellante sostiene che, nel caso di specie, non possono essere applicati gli interessi di cui al D.lgs. 231/2002, in quanto le prestazioni rese si inquadrano nell'ambito delle concessioni di pubblico servizio e non delle transazioni commerciali, disciplinate dal D. legislativo medesimo.
Su tali premesse, l'appellante ha concluso perché, in riforma della sentenza impugnata, 3 la Corte adita voglia:
“ – in accoglimento dello spiegato appello, revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare l'impugnata sentenza per i dedotti motivi, accogliendo […] l'opposizione Part proposta dall'appellante a decreto ingiuntivo n. 10742/2017 nella parte in cui viene contestata l'applicazione alla fattispecie di causa degli interessi di cui al D.lgs
231/2002;
- condannare l'appellata al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
3.2. Instaurato il contraddittorio, si è costituito il centro appellato, chiedendo il rigetto dell'appello sul rilievo che “il rapporto intercorso tra le parti rientra nell'ambito applicativo del d.lgs. n. 231 del 2002 (nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte del d.lgs. n. 192 del 2012), in quanto, in base a consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, gli accordi previsti dagli artt. 8 bis e 8 quinquies del d.lgs. n.
502 del 1992, rientrano nella categoria delle transazioni commerciali come definita dall'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002 (cfr. Cass. 14/07/2016, n. 14349; Cass.
11/10/2016, n. 20391; Cass. 13/07/2017, n. 17341; Cass. 02/07/2019, n. 17665; Cass.
22/04/2022,n.12868)” (comparsa di costituzione e risposta in appello pag. 4).
3.3. Fissata la comparizione, all'udienza collegiale del 11.06.2025, trattata in modalità scritta, la causa è stata riservata in decisione, con ordinanza depositata il 12.06.2025, previa concessione dei termini ridotto di giorni 20 + 20 di cui all'art. 190, comma 2,
c.p.c..
Risultano depositati scritti conclusivi, non si è svolta istruttoria ed è stato acquisito il fascicolo di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appello è infondato e merita di essere respinto.
4.1. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato, ha infatti riconosciuto “il diritto della … struttura privata a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora nella misura prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2002, … qualora tra l'Ente pubblico competente e la struttura sia stato concluso un contratto,
R.g. n. 4821/2022 Sentenza avente forma scritta a pena di nullità, in data successiva all'8 agosto 2002, con il quale
l'Ente assume l'obbligo nei confronti della struttura privata di retribuire, alle condizioni
e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate” (così Cass.
20391/2016 ed anche Cass. 14349/2016; cfr. ancora Cass. 17591/2018 e Cass.
17665/2019). 4 Infatti il contratto stipulato tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato non
è un accordo-quadro, ma un accordo negoziale ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti. Il che conduce a sussumerlo nel concetto di “transazione commerciale” di cui al
D. Lgs. n. 231 del 2002, come contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione, che comporta la prestazione di servizi – nel caso in esame, a favore di un terzo – a fronte del pagamento del prezzo;
è naturale conseguenza di questa qualificazione, come correttamente ritenuto dal Tribunale, che spettino anche gli interessi. Parte Le osservazioni fin qui svolte non sono in alcun modo scalfite dalle difese dell' né rilevano in senso contrario i precedenti giurisprudenziali menzionati dall'appellante; gli Parte stessi riguardano solo il rapporto tra l' e le farmacie che erogano i farmaci per conto del servizio sanitario, soggetto ad una disciplina differente. Invero, di recente la
Suprema Corte a SS.UU., con sentenza n. 35092/2023, nel ribadire la correttezza di tale distinzione, ha precisato che essa discende dalla fonte dell'attività svolta, che è provvedimentale e contrattuale per le strutture accreditate, per le quali l'accordo contrattuale costituisce l'ultimo e decisivo passaggio per dar vita al rapporto tra le parti e all'attività di assistenza, e anche i pagamenti vengono eseguiti sulla base di tali contratti;
per le farmacie, invece, la fonte del rapporto è normativa (art. 8 comma 2
d.lgs. 502/1992 e relativo regolamento), atteso che l'accordo collettivo nazionale è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica (dunque il rapporto è sottratto all'autonomia privata).
Ma oltre la fonte dell'attività svolta, vanno considerate le caratteristiche di tali attività, in quanto le aziende sanitarie mantengono la loro identità di società commerciali, che organizzano l'erogazione dei servizi al pubblico sulla base degli accordi contrattuali, mentre le farmacie erogano un servizio pubblico sostanzialmente quali organi delle aziende sanitarie e con prevalenza del profilo pubblicistico su quello imprenditoriale
(limitatamente alla erogazione di farmaci di fascia A), agendo nei limiti fissati da una disciplina posta direttamente dal legislatore e che non contempla la conclusione di nessun accordo negoziale.
R.g. n. 4821/2022 Sentenza Per tutti i motivi esposti l'appello è respinto.
5. Segue la soccombenza il governo delle spese, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia rientrante nello scaglione di valore indeterminato di bassa complessità, nonché dell'attività processuale 5 svolta, con esclusione dunque di attività istruttoria non effettuata nel presente grado di giudizio, con distrazione in favore dell'avv. Fabio Musto per dicharazione di anticipo ex art. 93 c.p.c..
5.1. Deve infine darsi atto – atteso il rigetto integrale del gravame - che ricorrono le condizioni per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione civile, decidendo sull'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4510/2022, Parte_1 in contraddittorio con la società così provvede: Controparte_2
-- respinge l'appello; Parte
--condanna la appellante, alla refusione, in favore di Controparte_2 appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.480,00 per onorario, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore dell'avv. Fabio Musto, per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c.;
--dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23.07.2025
Il Giudice est. Il Presidente dr. Erminia Catapano dr. Fulvio Dacomo
R.g. n. 4821/2022 Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott.ssa Erminia Catapano Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 4821 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, pendente
TRA
(c.f.: , costituitasi in persona del Direttore Parte_1 P.IVA_1 generale Dr. rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e CP_1 trasmessa con le modalità di cui agli artt. 83 comma 3° c.p.c. e 18 comma 5 D.M.
Giustizia 44/2011, dagli avv.ti Annalisa Intorcia (c.f.: e C.F._1
(c.f.: ), ed elettivamente domiciliata presso il Persona_1 C.F._2
Parte Servizio Affari Legali della predetta in alla via Comunale del Principe, n. Pt_1
13/A.
Appellante
E
P.IVA e c.f.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentate pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù Controparte_3 procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Fabio Musto (c.f.:
), elettivamente domiciliato presso il suo studio in alla C.F._3 Pt_1 via dei Mille n. 40.
Appellato SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 16.11.2022, l' (d'ora in Parte_1
Parte poi solo ) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10742/2017 reso dal Tribunale di Napoli in data 28.12.2017, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 62.265,86, oltre interessi di cui al D.lgs. n. 231/2002, in 2 favore del (d'ora innanzi ”) a titolo di saldo Controparte_2 Pt_1 residuo relativo al corrispettivo dovuto per le prestazioni di laboratorio analisi cliniche erogate dal Centro nell'anno 2009. Parte In particolare, l' nel sostenere l'insussistenza del credito azionato, deduceva:
--con il primo motivo l'errata ricostruzione dei rapporti contabili sviluppata dal , Pt_1 avendo già pagato in favore di quest'ultimo un importo maggiore (€ 44.277,99) rispetto a quello indicato nel ricorso monitorio (€ 41.278,00);
--con il secondo motivo, la non debenza dell'ulteriore importo pari ad € 14.978,86, somma da decurtare a titolo di sconto ex art. 1, comma 796, L. 296/2006;
--con l'ultimo motivo di opposizione, l'inapplicabilità al caso di specie degli interessi ex
D.lgs. 231/2002, data la natura pubblica del rapporto, inconciliabile con la nozione di transazione commerciale.
2. Con sentenza n. 4510/2022, pubblicata il 28.4.2022 e non notificata, il Tribunale di
Napoli, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo Parte opposto e condannava l' al pagamento in favore del Centro dell'importo di €
44.287,00 oltre interessi di cui al D.lgs. n. 231/2002 a decorrere dalle scadenza contrattuali fissate con l'adesione al Protocollo d'Intesa Tipo A e sino al soddisfo. A fondamento della decisione il giudice di prime cure, accogliendo il primo motivo di Parte opposizione, riteneva assolto l'onere probatorio gravante in capo all' in ordine al pagamento in favore del centro della somma di € 44.277,99; dichiarava fondato anche il secondo motivo di opposizione, atteso che il credito contestato riguardava delle prestazioni erogate nell'anno 2009 e, pertanto, rientranti nell'ambito di operatività dello sconto di cui all'art. 1, comma 796, L. 296/2006; rigettava, invece, l'ultimo motivo di opposizione statuendo, sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, che le disposizioni di cui al D.lgs. 231/2002 si applicano anche ai contratti Parte conclusi tra l' ed una struttura sanitaria privata, essendovi inter partes una transazione commerciale, ovvero un patto a prestazioni corrispettive.
3. Avverso questa decisione, con atto di citazione notificato in data 16.11.2022, ha Parte spiegato gravame l'
R.g. n. 4821/2022 Sentenza 3.1. Con un unico articolato motivo di appello, l'appellante sostiene che, nel caso di specie, non possono essere applicati gli interessi di cui al D.lgs. 231/2002, in quanto le prestazioni rese si inquadrano nell'ambito delle concessioni di pubblico servizio e non delle transazioni commerciali, disciplinate dal D. legislativo medesimo.
Su tali premesse, l'appellante ha concluso perché, in riforma della sentenza impugnata, 3 la Corte adita voglia:
“ – in accoglimento dello spiegato appello, revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare l'impugnata sentenza per i dedotti motivi, accogliendo […] l'opposizione Part proposta dall'appellante a decreto ingiuntivo n. 10742/2017 nella parte in cui viene contestata l'applicazione alla fattispecie di causa degli interessi di cui al D.lgs
231/2002;
- condannare l'appellata al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
3.2. Instaurato il contraddittorio, si è costituito il centro appellato, chiedendo il rigetto dell'appello sul rilievo che “il rapporto intercorso tra le parti rientra nell'ambito applicativo del d.lgs. n. 231 del 2002 (nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte del d.lgs. n. 192 del 2012), in quanto, in base a consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, gli accordi previsti dagli artt. 8 bis e 8 quinquies del d.lgs. n.
502 del 1992, rientrano nella categoria delle transazioni commerciali come definita dall'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002 (cfr. Cass. 14/07/2016, n. 14349; Cass.
11/10/2016, n. 20391; Cass. 13/07/2017, n. 17341; Cass. 02/07/2019, n. 17665; Cass.
22/04/2022,n.12868)” (comparsa di costituzione e risposta in appello pag. 4).
3.3. Fissata la comparizione, all'udienza collegiale del 11.06.2025, trattata in modalità scritta, la causa è stata riservata in decisione, con ordinanza depositata il 12.06.2025, previa concessione dei termini ridotto di giorni 20 + 20 di cui all'art. 190, comma 2,
c.p.c..
Risultano depositati scritti conclusivi, non si è svolta istruttoria ed è stato acquisito il fascicolo di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appello è infondato e merita di essere respinto.
4.1. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato, ha infatti riconosciuto “il diritto della … struttura privata a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora nella misura prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2002, … qualora tra l'Ente pubblico competente e la struttura sia stato concluso un contratto,
R.g. n. 4821/2022 Sentenza avente forma scritta a pena di nullità, in data successiva all'8 agosto 2002, con il quale
l'Ente assume l'obbligo nei confronti della struttura privata di retribuire, alle condizioni
e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate” (così Cass.
20391/2016 ed anche Cass. 14349/2016; cfr. ancora Cass. 17591/2018 e Cass.
17665/2019). 4 Infatti il contratto stipulato tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato non
è un accordo-quadro, ma un accordo negoziale ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti. Il che conduce a sussumerlo nel concetto di “transazione commerciale” di cui al
D. Lgs. n. 231 del 2002, come contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione, che comporta la prestazione di servizi – nel caso in esame, a favore di un terzo – a fronte del pagamento del prezzo;
è naturale conseguenza di questa qualificazione, come correttamente ritenuto dal Tribunale, che spettino anche gli interessi. Parte Le osservazioni fin qui svolte non sono in alcun modo scalfite dalle difese dell' né rilevano in senso contrario i precedenti giurisprudenziali menzionati dall'appellante; gli Parte stessi riguardano solo il rapporto tra l' e le farmacie che erogano i farmaci per conto del servizio sanitario, soggetto ad una disciplina differente. Invero, di recente la
Suprema Corte a SS.UU., con sentenza n. 35092/2023, nel ribadire la correttezza di tale distinzione, ha precisato che essa discende dalla fonte dell'attività svolta, che è provvedimentale e contrattuale per le strutture accreditate, per le quali l'accordo contrattuale costituisce l'ultimo e decisivo passaggio per dar vita al rapporto tra le parti e all'attività di assistenza, e anche i pagamenti vengono eseguiti sulla base di tali contratti;
per le farmacie, invece, la fonte del rapporto è normativa (art. 8 comma 2
d.lgs. 502/1992 e relativo regolamento), atteso che l'accordo collettivo nazionale è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica (dunque il rapporto è sottratto all'autonomia privata).
Ma oltre la fonte dell'attività svolta, vanno considerate le caratteristiche di tali attività, in quanto le aziende sanitarie mantengono la loro identità di società commerciali, che organizzano l'erogazione dei servizi al pubblico sulla base degli accordi contrattuali, mentre le farmacie erogano un servizio pubblico sostanzialmente quali organi delle aziende sanitarie e con prevalenza del profilo pubblicistico su quello imprenditoriale
(limitatamente alla erogazione di farmaci di fascia A), agendo nei limiti fissati da una disciplina posta direttamente dal legislatore e che non contempla la conclusione di nessun accordo negoziale.
R.g. n. 4821/2022 Sentenza Per tutti i motivi esposti l'appello è respinto.
5. Segue la soccombenza il governo delle spese, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia rientrante nello scaglione di valore indeterminato di bassa complessità, nonché dell'attività processuale 5 svolta, con esclusione dunque di attività istruttoria non effettuata nel presente grado di giudizio, con distrazione in favore dell'avv. Fabio Musto per dicharazione di anticipo ex art. 93 c.p.c..
5.1. Deve infine darsi atto – atteso il rigetto integrale del gravame - che ricorrono le condizioni per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione civile, decidendo sull'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4510/2022, Parte_1 in contraddittorio con la società così provvede: Controparte_2
-- respinge l'appello; Parte
--condanna la appellante, alla refusione, in favore di Controparte_2 appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.480,00 per onorario, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore dell'avv. Fabio Musto, per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c.;
--dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23.07.2025
Il Giudice est. Il Presidente dr. Erminia Catapano dr. Fulvio Dacomo
R.g. n. 4821/2022 Sentenza