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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 20/03/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 289/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv. BAVA ANDREA e BAVA LEONARDO, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in VIA XX SETTTEMBRE 14/12 GENOVA;
RICORRENTE contro
( ), in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliata presso i relativi uffici in VIA ALFREDO TESTONI N.
6 40125 BOLOGNA;
CONVENUTO OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Piaccia al Tribunale di Parma in Funzione di Giudice Monocratico del Lavoro e della
Previdenza e Assistenza, fissata l'udienza di discussione possibilmente via CP_3
condannare l'Amministrazione al riconoscimento, quale vittima del Dovere ex art. 1 CP_1 comma 563 e/o 564 l. 266/05 il Sig. ai fini della concessione dei benefici Controparte_4 assistenziali di legge in favore del figlio e unico avente causa Parte_1
dichiarare dunque l'obbligo ex lege dell'amministrazione stessa a disporre l'inserimento del medesimo nell'elenco ex art. 3 comma 3 Dpr 243/06 tenuto dal Controparte_4 [...]
, ai fini della concessione dei benefici assistenziali ex d.p.r. 07.07.06 N. 243, ex art. 1 CP_1 comma 564 l. 266/05, ex art. 1904 D.Lgs 66/2010, conseguentemente condannare il
[...]
al riconoscimento in favore di quale superstite avente diritto dei CP_1 Parte_1 benefici assistenziali conseguenti, e specificamente:
1.la speciale elargizione ex art. 5 commi 1 5 comma 1 l. 206/04 (siccome estesa alle Vittime del dovere ex art. 2 comma 105 l. 244/07), con quantificazione del valore – punto di euro 2000,00 tramite rivalutazione Istat dal 01.01.2003
2.-l'assegno vitalizio da euro 500,00 ex art. 2 l. 407/98, nell'importo adeguato a euro 500,00 mensili, oltre perequazione ex art. 4 comma 238 l. 350/03 con la decorrenza 28.03.20;
3.-lo speciale assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04 la decorrenza 28.03.20;
Vinte spese, diritti ed onorari con distrazione in favore dei difensori».
Per la parte convenuta:
«Dichiarare inammissibile il ricorso ex adverso proposto per difetto di legittimazione attiva ad causam dell'odierno ricorrente.
In subordine, respingere il medesimo ricorso in quanto nel merito infondato.
Con vittoria di spese».
Pag. 2 di 8
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.3.2024, ha chiesto al Tribunale Parte_1
di Parma di accertare la sussistenza dello status di “vittima del dovere” in capo al padre deceduto in data 28.3.2020, e, per l'effetto, condannare il Controparte_4
alla corresponsione in favore del ricorrente, unico erede Controparte_1 del padre, delle prestazioni riconosciute dalla legge ai superstiti dei soggetti muniti di tale status
2. Il si è costituito in giudizio, eccependo preliminarmente il Controparte_1
difetto di legittimazione passiva in capo al ricorrente e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
5. La questione giuridica sottesa alla presente controversia riguarda la riconoscibilità dello status di “vittima del dovere” in capo al sig. padre del Controparte_4 ricorrente.
6. Risultano dalle evidenze documentali in causa e sono comunque pacifiche e incontestate tra le parti le seguenti circostanze fattuali:
- rivestiva il ruolo di Ispettore Antincendi presso il Controparte_4
Comando Provinciale di Parma del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- fino al 6.3.2020, prestava abitualmente servizio presso la Controparte_4
sede centrale di Parma in via Chiavari 11;
- in data 10.3.2020, a seguito dell'aggravamento dei sintomi influenzali che accusava da qualche giorno, fu ricoverato presso Controparte_4
l'Ospedale di Vaio, venendo poi trasferito all'Ospedale di Parma in data
14.3.2020;
Pag. 3 di 8 - in data 28.3.2020, morì; nel certificato di morte, è Controparte_4
attestata come causa del decesso «polmonite da COVID da 24 giorni, insufficienza respiratoria da 18 giorni, insufficienza multiorgano» (doc. 4 ricorrente).
7. Occorre premettere che lo status di “vittima del dovere” è definito dall'art. 1 co.
563 l. 266/2005, ove è previsto che sia riconosciuta tale qualifica ai:
«dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità».
8. Il successivo art. 1 co. 564 l. 266/2005 prevede poi che siano equiparati alle
“vittime del dovere” i soggetti che:
«abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative».
9. Il ricorrente ha proposto la presente azione in forza dell'art. 6 l. 466/1980, che disciplina la spettanza ai superstiti delle “vittime del dovere” dei benefici previsti dalla legge nei seguenti termini:
«La speciale elargizione di cui alla presente legge ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine:
1) coniuge superstite e figli se a carico;
2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
3) genitori;
4) fratelli e sorelle se conviventi a carico».
Pag. 4 di 8 10. Deve innanzitutto esaminarsi l'eccezione preliminare sollevata dalla parte convenuta, secondo cui il ricorrente sarebbe privo della legittimazione ad agire, non avendo dimostrato che, al momento del decesso del padre, era a suo carico.
11. L'eccezione è infondata: dalla documentazione prodotta da parte ricorrente (cfr.
l'estratto dal registro degli atti di matrimonio sub doc. 3 bis ricorrente) risulta che era divorziato, sicché il vincolo di coniugio con la precedente Controparte_4 moglie, non era più sussistente al momento del decesso. Persona_1
Conseguentemente, non è applicabile al caso di specie l'ipotesi sub n. 1) dell'art. 6
l. 466/1980, trovando invece applicazione, secondo l'ordine successivo previsto dalla norma, l'ipotesi sub n. 2), che identifica come soggetti beneficiari, in mancanza di coniuge superstite, i figli in quanto tali, senza necessità che gli stessi fossero a carico del de cuius.
12. Nel merito, il ricorrente sostiene innanzitutto che il padre debba Controparte_4 essere qualificato come “vittima del dovere” ai sensi dell'art. 1 co. 563 l.
266/2005, in quanto deceduto per effetto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi in «operazioni di soccorso» e/o in «attività di tutela della pubblica incolumità» (art. 1, co. 563, lett. d) ed e) l. 266/2005).
13. Ciò sarebbe dimostrato da quanto attestato dal rapporto informativo redatto dal
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma in data 27.5.2020, del quale si riportano di seguito i passaggi più rilevanti ai fini del presente giudizio (doc. 10 ricorrente):
«La provincia di Parma è stata interessata in modo particolare dalla crisi pandemica
COVID-19, tanto da risultare la sesta in Italia per numero di decessi in relazione al numero di abitanti. In tale contesto questo Comando effettuava vari interventi di soccorso con coinvolgimento di persone affette da Covid19 e/o sospette positive da
Coronavirus. L'Ispettore Antincendi Giorgio GARDINI prestava servizio fino al 6 marzo
2020. Abitualmente svolgeva servizio giornaliero nella sede centrale di Parma in via
Chiavari, 11. Nel pomeriggio del 6 marzo si recava a casa in quanto affetto da sintomi influenzali. La sera stessa si recava al pronto soccorso dell'Ospedale di Vaio dove veniva visitato e inviato successivamente presso il proprio domicilio. Le sue condizioni di salute peggioravano progressivamente tanto da essere ricoverato il 10 marzo 2020 presso
Pag. 5 di 8 l'Ospedale di Vaio. Veniva poi trasferito all'Ospedale di Parma il 14 marzo, dove poi perdeva la vita il 28 marzo 2020 alle ore 23:11 per insufficienza respiratoria in polmonite da Covid-19.
L'Ispettore era responsabile della sede aeroportuale, dove si recava di Controparte_4 frequente in relazione all'espletamento del suo incarico. Da ultimo, risulta che l'Ispettore si sia recato presso la sede VVF aeroportuale nei giorni 25 e 27 febbraio 2020. Nel turno
A della sede aeroportuale sono stati accertati 3 positivi da Covid19, che prestavano servizio per l'ultima volta prima di assentarsi per malattia, rispettivamente il 19, il 21 e il
26 febbraio 2020. Da quanto sopra esposto non è possibile indicare con certezza se il
Coronavirus sia stato contratto sul luogo di lavoro o al di fuori dello stesso. Comunque, pur non avendo certezza dove abbia potuto contrarre il virus, appare verosimile che l'evento lesivo si possa considerare come infortunio per la presenza di “rischio lavorativo generico aggravato”, ossia di un rischio che, pur essendo comune a tutta la popolazione, possa essere riconducibile all'attività di servizio del dipendente, ai sensi della Circolare n.
7705 del 21.04.2020 dell'Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigli del Fuoco.
Gli incarichi svolti durante l'attività lavorativa sono stati corrispondenti al grado e alla categoria/specialità di appartenenza».
14. Deve rilevarsi che, sulla base di quanto attestato dal rapporto informativo riportato, non può ritenersi raggiunta la prova del fatto che il sig. Controparte_4 abbia subito il contagio dal virus SARS-CoV-2 nell'esercizio di «operazioni di soccorso» o di «attività di pubblica incolumità».
15. Nel rapporto è infatti dato atto del fatto che il Comando, nel suo insieme, sia stato impegnato, durante le fasi iniziali della diffusione in Italia dell'epidemia da
Covid-19, in generici e indeterminati interventi di soccorso con coinvolgimento di persone affette da Covid-19, ma non è precisata con sufficiente grado di specificità la collocazione spazio-temporale di tali interventi, né è chiarito a quali e a quanti di questi interventi abbia partecipato personalmente Controparte_4
16. Il rapporto, poi, non descrive in modo dettagliato alcuno degli interventi di soccorso, con riferimento alla situazione rinvenuta dai Vigli del Fuoco al loro arrivo, all'attività svolta, alle cause del sinistro e al numero di persone ferite o decedute in conseguenza dello stesso;
risultando quindi impossibile valutare il
Pag. 6 di 8 grado di esposizione al rischio di contagio a cui possa eventualmente essere stato esposto CP_4
17. Il rapporto si caratterizza per un maggior grado di specificità nella descrizione della diffusione dell'epidemia sul luogo di lavoro frequentato dal padre del ricorrente, dando atto del fatto che è stata accertata la positività al Covid-19 di tre soggetti che prestavano servizio presso la sede aeroportuale di Parma, in cui si recava con una certa frequenza. CP_4
18. Tale circostanza, tuttavia, corrobora l'ipotesi che sia stato contagiato per CP_4
effetto del contatto ravvicinato con i colleghi sul luogo di lavoro, ossia in una situazione che non può essere qualificata come «operazione di soccorso» o come
«attività di pubblica incolumità».
19. A ciò si aggiunga che, essendo la provincia di Parma una delle più colpite dall'epidemia nei primi mesi del 2020 – fatto da ritenersi notorio e di cui viene anche dato atto nello stesso rapporto – risulta altresì ben possibile che CP_4 abbia contratto l'infezione in contesti del tutto estranei all'ambito lavorativo, come i contatti sociali quotidiani con conoscenti, amici o familiari.
20.
Per questi motivi
, non risultano acquisite agli atti evidenze idonee a provare, con sufficiente grado di certezza, che la malattia che ha provocato il decesso del padre del ricorrente sia stata causata da eventi verificatisi in attività di soccorso o di pubblica incolumità, ossia l'imprescindibile condizione necessaria al riconoscimento dello status di “vittima del dovere” e all'erogazione delle conseguenti provvidenze previste dalla legge.
21. Non si ritengono neppure sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per qualificare come “soggetto equiparato” alle vittime del dovere ai Controparte_4 sensi dell'art. 1 co. 564 l. 266/2005.
22. In base a tale norma, come già ricordato, hanno diritto alle prestazioni riconosciute alle “vittime del dovere” anche i soggetti che abbiano riportato lesioni in occasione di «missioni di qualunque natura», a condizione che tali
Pag. 7 di 8 lesioni siano riconosciute come dipendenti da causa di servizio per le «particolari condizioni ambientali od operative».
23. A prescindere dalla questione, controversa tra le parti, della qualificabilità in termini di «particolari condizioni ambientali od operative» del rischio di contagio a cui era esposta la generalità dei consociati in tale momento storico, risulta dirimente la circostanza che, come già osservato, non può ritenersi dimostrato che l'infezione sia occorsa nell'ambito di una «missione».
24. Nell'ambito dell'attività del Vigile del Fuoco, infatti, il concetto di «missione» deve essere ragionevolmente interpretato come l'intervento di soccorso al quale l'operante è chiamato a partecipare, non potendo invece ricomprendere la mera frequentazione della sede di lavoro: pertanto, essendo rimasto dubbio il contesto nel quale sia stato esposto al contagio, non può considerarsi provato che CP_4 esso sia avvenuto nell'ambito di una «missione».
25.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato.
26. In ragione delle particolarità del caso di specie e della persistente ambiguità in merito alle circostanze in cui il padre del ricorrente sia stato contagiato dal Covid-
19, si ritengono sussistenti congrue ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Parma, 20/03/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv. BAVA ANDREA e BAVA LEONARDO, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in VIA XX SETTTEMBRE 14/12 GENOVA;
RICORRENTE contro
( ), in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliata presso i relativi uffici in VIA ALFREDO TESTONI N.
6 40125 BOLOGNA;
CONVENUTO OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Piaccia al Tribunale di Parma in Funzione di Giudice Monocratico del Lavoro e della
Previdenza e Assistenza, fissata l'udienza di discussione possibilmente via CP_3
condannare l'Amministrazione al riconoscimento, quale vittima del Dovere ex art. 1 CP_1 comma 563 e/o 564 l. 266/05 il Sig. ai fini della concessione dei benefici Controparte_4 assistenziali di legge in favore del figlio e unico avente causa Parte_1
dichiarare dunque l'obbligo ex lege dell'amministrazione stessa a disporre l'inserimento del medesimo nell'elenco ex art. 3 comma 3 Dpr 243/06 tenuto dal Controparte_4 [...]
, ai fini della concessione dei benefici assistenziali ex d.p.r. 07.07.06 N. 243, ex art. 1 CP_1 comma 564 l. 266/05, ex art. 1904 D.Lgs 66/2010, conseguentemente condannare il
[...]
al riconoscimento in favore di quale superstite avente diritto dei CP_1 Parte_1 benefici assistenziali conseguenti, e specificamente:
1.la speciale elargizione ex art. 5 commi 1 5 comma 1 l. 206/04 (siccome estesa alle Vittime del dovere ex art. 2 comma 105 l. 244/07), con quantificazione del valore – punto di euro 2000,00 tramite rivalutazione Istat dal 01.01.2003
2.-l'assegno vitalizio da euro 500,00 ex art. 2 l. 407/98, nell'importo adeguato a euro 500,00 mensili, oltre perequazione ex art. 4 comma 238 l. 350/03 con la decorrenza 28.03.20;
3.-lo speciale assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04 la decorrenza 28.03.20;
Vinte spese, diritti ed onorari con distrazione in favore dei difensori».
Per la parte convenuta:
«Dichiarare inammissibile il ricorso ex adverso proposto per difetto di legittimazione attiva ad causam dell'odierno ricorrente.
In subordine, respingere il medesimo ricorso in quanto nel merito infondato.
Con vittoria di spese».
Pag. 2 di 8
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.3.2024, ha chiesto al Tribunale Parte_1
di Parma di accertare la sussistenza dello status di “vittima del dovere” in capo al padre deceduto in data 28.3.2020, e, per l'effetto, condannare il Controparte_4
alla corresponsione in favore del ricorrente, unico erede Controparte_1 del padre, delle prestazioni riconosciute dalla legge ai superstiti dei soggetti muniti di tale status
2. Il si è costituito in giudizio, eccependo preliminarmente il Controparte_1
difetto di legittimazione passiva in capo al ricorrente e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
5. La questione giuridica sottesa alla presente controversia riguarda la riconoscibilità dello status di “vittima del dovere” in capo al sig. padre del Controparte_4 ricorrente.
6. Risultano dalle evidenze documentali in causa e sono comunque pacifiche e incontestate tra le parti le seguenti circostanze fattuali:
- rivestiva il ruolo di Ispettore Antincendi presso il Controparte_4
Comando Provinciale di Parma del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- fino al 6.3.2020, prestava abitualmente servizio presso la Controparte_4
sede centrale di Parma in via Chiavari 11;
- in data 10.3.2020, a seguito dell'aggravamento dei sintomi influenzali che accusava da qualche giorno, fu ricoverato presso Controparte_4
l'Ospedale di Vaio, venendo poi trasferito all'Ospedale di Parma in data
14.3.2020;
Pag. 3 di 8 - in data 28.3.2020, morì; nel certificato di morte, è Controparte_4
attestata come causa del decesso «polmonite da COVID da 24 giorni, insufficienza respiratoria da 18 giorni, insufficienza multiorgano» (doc. 4 ricorrente).
7. Occorre premettere che lo status di “vittima del dovere” è definito dall'art. 1 co.
563 l. 266/2005, ove è previsto che sia riconosciuta tale qualifica ai:
«dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità».
8. Il successivo art. 1 co. 564 l. 266/2005 prevede poi che siano equiparati alle
“vittime del dovere” i soggetti che:
«abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative».
9. Il ricorrente ha proposto la presente azione in forza dell'art. 6 l. 466/1980, che disciplina la spettanza ai superstiti delle “vittime del dovere” dei benefici previsti dalla legge nei seguenti termini:
«La speciale elargizione di cui alla presente legge ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine:
1) coniuge superstite e figli se a carico;
2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
3) genitori;
4) fratelli e sorelle se conviventi a carico».
Pag. 4 di 8 10. Deve innanzitutto esaminarsi l'eccezione preliminare sollevata dalla parte convenuta, secondo cui il ricorrente sarebbe privo della legittimazione ad agire, non avendo dimostrato che, al momento del decesso del padre, era a suo carico.
11. L'eccezione è infondata: dalla documentazione prodotta da parte ricorrente (cfr.
l'estratto dal registro degli atti di matrimonio sub doc. 3 bis ricorrente) risulta che era divorziato, sicché il vincolo di coniugio con la precedente Controparte_4 moglie, non era più sussistente al momento del decesso. Persona_1
Conseguentemente, non è applicabile al caso di specie l'ipotesi sub n. 1) dell'art. 6
l. 466/1980, trovando invece applicazione, secondo l'ordine successivo previsto dalla norma, l'ipotesi sub n. 2), che identifica come soggetti beneficiari, in mancanza di coniuge superstite, i figli in quanto tali, senza necessità che gli stessi fossero a carico del de cuius.
12. Nel merito, il ricorrente sostiene innanzitutto che il padre debba Controparte_4 essere qualificato come “vittima del dovere” ai sensi dell'art. 1 co. 563 l.
266/2005, in quanto deceduto per effetto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi in «operazioni di soccorso» e/o in «attività di tutela della pubblica incolumità» (art. 1, co. 563, lett. d) ed e) l. 266/2005).
13. Ciò sarebbe dimostrato da quanto attestato dal rapporto informativo redatto dal
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma in data 27.5.2020, del quale si riportano di seguito i passaggi più rilevanti ai fini del presente giudizio (doc. 10 ricorrente):
«La provincia di Parma è stata interessata in modo particolare dalla crisi pandemica
COVID-19, tanto da risultare la sesta in Italia per numero di decessi in relazione al numero di abitanti. In tale contesto questo Comando effettuava vari interventi di soccorso con coinvolgimento di persone affette da Covid19 e/o sospette positive da
Coronavirus. L'Ispettore Antincendi Giorgio GARDINI prestava servizio fino al 6 marzo
2020. Abitualmente svolgeva servizio giornaliero nella sede centrale di Parma in via
Chiavari, 11. Nel pomeriggio del 6 marzo si recava a casa in quanto affetto da sintomi influenzali. La sera stessa si recava al pronto soccorso dell'Ospedale di Vaio dove veniva visitato e inviato successivamente presso il proprio domicilio. Le sue condizioni di salute peggioravano progressivamente tanto da essere ricoverato il 10 marzo 2020 presso
Pag. 5 di 8 l'Ospedale di Vaio. Veniva poi trasferito all'Ospedale di Parma il 14 marzo, dove poi perdeva la vita il 28 marzo 2020 alle ore 23:11 per insufficienza respiratoria in polmonite da Covid-19.
L'Ispettore era responsabile della sede aeroportuale, dove si recava di Controparte_4 frequente in relazione all'espletamento del suo incarico. Da ultimo, risulta che l'Ispettore si sia recato presso la sede VVF aeroportuale nei giorni 25 e 27 febbraio 2020. Nel turno
A della sede aeroportuale sono stati accertati 3 positivi da Covid19, che prestavano servizio per l'ultima volta prima di assentarsi per malattia, rispettivamente il 19, il 21 e il
26 febbraio 2020. Da quanto sopra esposto non è possibile indicare con certezza se il
Coronavirus sia stato contratto sul luogo di lavoro o al di fuori dello stesso. Comunque, pur non avendo certezza dove abbia potuto contrarre il virus, appare verosimile che l'evento lesivo si possa considerare come infortunio per la presenza di “rischio lavorativo generico aggravato”, ossia di un rischio che, pur essendo comune a tutta la popolazione, possa essere riconducibile all'attività di servizio del dipendente, ai sensi della Circolare n.
7705 del 21.04.2020 dell'Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigli del Fuoco.
Gli incarichi svolti durante l'attività lavorativa sono stati corrispondenti al grado e alla categoria/specialità di appartenenza».
14. Deve rilevarsi che, sulla base di quanto attestato dal rapporto informativo riportato, non può ritenersi raggiunta la prova del fatto che il sig. Controparte_4 abbia subito il contagio dal virus SARS-CoV-2 nell'esercizio di «operazioni di soccorso» o di «attività di pubblica incolumità».
15. Nel rapporto è infatti dato atto del fatto che il Comando, nel suo insieme, sia stato impegnato, durante le fasi iniziali della diffusione in Italia dell'epidemia da
Covid-19, in generici e indeterminati interventi di soccorso con coinvolgimento di persone affette da Covid-19, ma non è precisata con sufficiente grado di specificità la collocazione spazio-temporale di tali interventi, né è chiarito a quali e a quanti di questi interventi abbia partecipato personalmente Controparte_4
16. Il rapporto, poi, non descrive in modo dettagliato alcuno degli interventi di soccorso, con riferimento alla situazione rinvenuta dai Vigli del Fuoco al loro arrivo, all'attività svolta, alle cause del sinistro e al numero di persone ferite o decedute in conseguenza dello stesso;
risultando quindi impossibile valutare il
Pag. 6 di 8 grado di esposizione al rischio di contagio a cui possa eventualmente essere stato esposto CP_4
17. Il rapporto si caratterizza per un maggior grado di specificità nella descrizione della diffusione dell'epidemia sul luogo di lavoro frequentato dal padre del ricorrente, dando atto del fatto che è stata accertata la positività al Covid-19 di tre soggetti che prestavano servizio presso la sede aeroportuale di Parma, in cui si recava con una certa frequenza. CP_4
18. Tale circostanza, tuttavia, corrobora l'ipotesi che sia stato contagiato per CP_4
effetto del contatto ravvicinato con i colleghi sul luogo di lavoro, ossia in una situazione che non può essere qualificata come «operazione di soccorso» o come
«attività di pubblica incolumità».
19. A ciò si aggiunga che, essendo la provincia di Parma una delle più colpite dall'epidemia nei primi mesi del 2020 – fatto da ritenersi notorio e di cui viene anche dato atto nello stesso rapporto – risulta altresì ben possibile che CP_4 abbia contratto l'infezione in contesti del tutto estranei all'ambito lavorativo, come i contatti sociali quotidiani con conoscenti, amici o familiari.
20.
Per questi motivi
, non risultano acquisite agli atti evidenze idonee a provare, con sufficiente grado di certezza, che la malattia che ha provocato il decesso del padre del ricorrente sia stata causata da eventi verificatisi in attività di soccorso o di pubblica incolumità, ossia l'imprescindibile condizione necessaria al riconoscimento dello status di “vittima del dovere” e all'erogazione delle conseguenti provvidenze previste dalla legge.
21. Non si ritengono neppure sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per qualificare come “soggetto equiparato” alle vittime del dovere ai Controparte_4 sensi dell'art. 1 co. 564 l. 266/2005.
22. In base a tale norma, come già ricordato, hanno diritto alle prestazioni riconosciute alle “vittime del dovere” anche i soggetti che abbiano riportato lesioni in occasione di «missioni di qualunque natura», a condizione che tali
Pag. 7 di 8 lesioni siano riconosciute come dipendenti da causa di servizio per le «particolari condizioni ambientali od operative».
23. A prescindere dalla questione, controversa tra le parti, della qualificabilità in termini di «particolari condizioni ambientali od operative» del rischio di contagio a cui era esposta la generalità dei consociati in tale momento storico, risulta dirimente la circostanza che, come già osservato, non può ritenersi dimostrato che l'infezione sia occorsa nell'ambito di una «missione».
24. Nell'ambito dell'attività del Vigile del Fuoco, infatti, il concetto di «missione» deve essere ragionevolmente interpretato come l'intervento di soccorso al quale l'operante è chiamato a partecipare, non potendo invece ricomprendere la mera frequentazione della sede di lavoro: pertanto, essendo rimasto dubbio il contesto nel quale sia stato esposto al contagio, non può considerarsi provato che CP_4 esso sia avvenuto nell'ambito di una «missione».
25.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato.
26. In ragione delle particolarità del caso di specie e della persistente ambiguità in merito alle circostanze in cui il padre del ricorrente sia stato contagiato dal Covid-
19, si ritengono sussistenti congrue ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Parma, 20/03/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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