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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott. Glauco ZACCARDI Presidente dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza dell'11 marzo 2025, mediante lettura in aula del dispositivo ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1886 Registro Generale Lavoro dell'anno 2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Ricci, Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., CP_1
(già , in persona del legale rapp.te Controparte_2 Controparte_3
p.t.,
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_4
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso sentenza Tribunale di Latina n. 82/2024 del 25.1.2024
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 3.7.2022, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 097 2022 90145792 14 000 notificatagli dall' Controparte_5
in data 11.6.2022, per carichi contributivi portati da n. 8 avvisi di addebito a titolo di
[...]
contributivi IVS anni 2012-2019 asseritamente non corrisposti dalla società Ristorante il Mitreo a r.l.,
e ha articolato le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale e/o preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, in ragione del fumus boni iuris e periculum in mora rappresentati nei motivi spesi nel presente atto;
nel merito ed in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari;
nel merito ed in via subordinata, accertata la responsabilità ex art. 96 c.p.c. dell' e Controparte_6 dell' … in ordine all'intimazione di pagamento impugnata Controparte_7 condannare l' in solido con l' … al risarcimento CP_6 Controparte_7 del danno in favore del Sig. che si quantifica in € 1.500,00 (millecinquecento Parte_1
euro/00) o comunque nella maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia, oltre agli interessi legali dalla data di deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
A sostegno dell'opposizione: in via preliminare, ha dedotto che la predetta società aveva cessato la propria attività imprenditoriale in data 29.6.2014; nel merito, ha eccepito la mancata notifica degli atti sottesi all'intimazione di pagamento opposta e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione, quantomeno parziale, dei carichi contributivi.
L' si è costituita, chiedendo il rigetto del ricorso in Controparte_7
opposizione, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
CP_ Si è costituito altresì l' rappresentando l'intervenuto sgravio degli avvisi di addebito recanti pretese creditorie relative al periodo contributivo successivo al 29.6.2014, ma resistendo per il resto al ricorso ed invocandone il rigetto, con vittoria di spese.
All'esito del giudizio, con la sentenza impugnata, il Tribunale, dichiarato improcedibile il ricorso nei confronti di per omessa notifica, nonché cessata la materia del contendere in CP_4
relazione agli avvisi di addebito sgravati, per il resto ha respinto l'opposizione, condannando l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore delle controparti.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il reiterando le conclusioni già Parte_1
rassegnate in primo grado, senza tuttavia dimostrare di aver notificato l'appello alle controparti.
Il medesimo, inoltre, in data 2.9.2024 ha depositato in atti dichiarazione di rinuncia all'appello.
All'odierna prima udienza, nessuno è comparso.
2. Ebbene, considerata la rinuncia dichiarata da parte appellante, il presente giudizio d'appello andrebbe dichiarato estinto ex art. 306 c.p.c.
Tuttavia, come già rilevato, parte appellante non ha offerto prova della rituale notifica dell'atto di appello alle controparti, notifica necessaria ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio nonché della stessa procedibilità del giudizio, in difetto delle quali non è possibile esaminare neppure la validità dell'atto di rinuncia.
2 Né, a fronte della mancata comparizione delle parti all'odierna udienza, è necessario rinviare la trattazione ai sensi dell'art. 348, co. 2 c.p.c. giacché, come chiarito dalla Suprema Corte, “nel rito del lavoro, qualora alla prima udienza venga rilevata la mancata instaurazione del contraddittorio per difetto di produzione della copia notificata del ricorso, e il ricorrente non alleghi e provi un legittimo impedimento alla tempestiva assoluzione di tale onere che giustifichi l'assegnazione di un termine per provvedere all'incombente, correttamente il giudice dichiara improcedibile il ricorso, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 348 cod. proc. civ., la quale concerne l'inattività delle parti e presuppone la regolarità del contraddittorio già instaurato” (Cass. n. 2005/2015).
Ciò posto, ritiene il Collegio che l'omessa notificazione dell'appello alle controparti determini di per sé sola l'improcedibilità dell'impugnazione, che preclude e precede ogni valutazione circa l'improcedibilità o l'estinzione del giudizio connesse ad eventuali ulteriori vicende processuali legate alla mancata comparizione delle parti alla prima o alle successive udienze, ovvero alla rinuncia all'appello.
Il giudizio va pertanto dichiarato improcedibile.
3. Nulla sulle spese del grado, stante la mancata costituzione delle parti appellate.
Cionondimeno, stante la dichiarata improcedibilità dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. n. 228/2012, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto così provvede:
1. dichiara l'appello improcedibile;
2. nulla per le spese del presente grado;
3. dà atto che sussistono, per l'appellante, le condizioni richieste dall'art. 13, co. 1-quater,
d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. n. 228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Roma, lì 11.3.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott.ssa Sara Foderaro
IL PRESIDENTE
dott. Glauco Zaccardi
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