Sentenza 28 dicembre 2004
Massime • 1
In tema di violazioni al codice della strada, nei casi di eccesso dai limiti di velocità, la contestazione immediata, quale che sia l'apparecchiatura "autovelox" utilizzata, deve essere effettuata quando è possibile in relazione alle modalità di organizzazione del servizio predisposto dall'Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio: servizio il cui fine istituzionale è sempre quello di reprimere comportamenti pericolosi per la regolarità della circolazione e l'incolumità degli utenti delle strade. Pertanto la contestazione immediata può legittimamente non essere effettuata ove non sia stata predisposta una seconda pattuglia che possa procedervi, ancorchè l'apparecchiatura consenta l'accertamento della violazione al momento del transito del veicolo, nonchè in ogni altro caso in cui sia stato comunque impossibile procedervi, ivi compreso quello in cui la pattuglia all'uopo predisposta sia impegnata in altra contestazione, ben dovendo, alla stregua della normativa vigente, l'apparecchiatura continuare nel rilievo delle infrazioni, che potranno legittimamente essere contestate successivamente.
Commentario • 1
- 1. Prima di farmi la multa il vigile deve fermarmi sempre?Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 26 ottobre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/12/2004, n. 24066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24066 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - rel. Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI GIOIA DEL COLLE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24, presso l'Avvocato NARDELLI SANTE - STUDIO GARDIN, rappresentato e difeso dall'avvocato EUGENIO MATARRESE, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AR US;
- intimato -
avverso la sentenza n. 49/02 del Giudice di pace di GIOIA DEL COLLE, depositata il 17/04/02;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 26/11/2004 dal Consigliare Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato MATARRESE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. L. A. RUSSO, con le quali si chiede che la Corte Suprema di Cassazione, con sentenza in Camera di consiglio, accolga il ricorso, con le statuizioni di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l La polizia municipale di Gioia del Colle, il giorno 14 agosto 2001, notificava a MA SE, un verbale con il quale gli contestava la violazione dell'art. 142 del codice della strada, accertato a mezzo di autovelox. Nel verbale era indicato che non si era potuto procedere a contestazione immediata trattandosi di violazione accertata in tempo successivo al transito e perché la seconda pattuglia, all'uopo predisposta, era impegnata nella redazione di altro verbale, specificamente indicato. Avverso il verbale vaniva proposta opposizione deducendosene la illegittimità per più di un motivo e, fra l'altro, per non essere stata effettuata la contestazione immediata, instaurato il contraddittorio nei confronti del Comune di Gioia del Colle, il Giudice di pace, con sentenza depositata il 17 aprile 2002, accoglieva l'opposizione sotto l'assorbente profilo che non era adeguatamente giustificata la mancata contestazione immediata. Avverso la sentenza il Comune di Gioia del Colle ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al MA il giorno 14 giugno 2002, formulando due motivi d'impugnazione. La parte intimata non ha controdedotto. il ricorso è stato fissato per l'esame in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con il primo motivo si denunciano vizi motivazionali in quanto il Giudice di pace, nel ritenere non adeguatamente giustificata la mancata contestazione immediata, ha ritenuto, apoditticamente e censurando l'organizzazione del servizio come effettuata dalla p.a., che l'apparecchiatura di rilevamento della velocità dovesse essere disattivata ogni volta che la seconda pattuglia, predisposta per la contestazione immediata, fosse impegnata in una contestazione, mentre ciò non era stato fatto in quanto altrimenti si sarebbe arrestata una fonte di produzione di introiti per il Comune.
Con il secondo motivo si denuncia la falsa applicazione dell'art. 200 del codice della strada, avendo il giudice di pace affermato che la mancata contestazione immediata a giustificata solo da gravi e reali motivi, mentre la norma dispone che la contestazione immediata deve essere compiuta ove sia possibile, e nel verbale era stata enunciata una concreta ragione per cui essa non era stata possibile. Il ricorso è manifestamente fondato.
Questa Corte, con giurisprudenza consolidata, ha affermato il principio secondo il quale, a norma dell'art. 200 del codice della strada, in materia di violazioni delle norme sulla circolazione stradale, la contestazione immediata dell'infrazione, ove possibile, costituisce un elemento di legittimità del procedimento di irrorazione della sanzione (da ultimo Cass. 20 settembre 2002, n. 13774; 28 giugno 2002, n. 9502; 28 giugno 2001, n. 8869; 21 febbraio 2001, n. 2494). Quando detta contestazione non sia possibile, a norma dell'art. 201 del codice della strada, le ragioni della mancata contestazione debbono essere indicate nel verbale, che dovrà essere notificato nel termine ivi stabilito, e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale, con il limite della insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio di vigilanza da parte dell'autorità amministrativa (Cass. 22 giugno 2001, n. 8528; 25 maggio 2001, n. 7103, 29 marzo 2001, n. 4571). A norma del successivo art. 203 l'interessato potrà impugnare il verbale in sede amministrativa e, prima che sia emanata nei suoi confronti ordinanza-ingiunzione di pagamento, potrà chiedere di essere sentito dall'autorità amministrativa adita. L'art. 384 del regolamento di attuazione del codice della strada identifica esemplificativamente alcuni casi in cui la contestazione immediata deve ritenersi impossibile, fra i quali tutti quelli in cui non sia possibile fermare il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari.
nel caso di specie il Giudice di pace, con la sentenza impugnata, ha accolto l'opposizione con una motivazione che ha fatto erronea applicazione dell'art. 200 del codice della strada, affermando principi contrari al disposto di tale articolo, da leggersi in correlazione con il successivo art. 201, il quale prevede la contestazione successiva ove la violazione non possa essere immediatamente contestata, nonché con l'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada.
Il Giudice di pace ha infatti affermato che, ove l'accertamento sia compiuto, come nel caso di specie, a mezzo di apparecchiature di rilevamento della velocità che consentano di rilevare l'infrazione al passaggio del veicolo, la contestazione immediata è obbligatoria. Ha affermato altresì che, essendo stata predisposta una seconda pattuglia per la contestazione delle infrazioni, la circostanza, allegata dal verbale, che la contestazione non era possibile perché la pattuglia al momento era occupata nella contestazione di altra infrazione, non giustificava la mancata contestazione immediata, dovendosi in tal caso spegnere l'apparecchiatura autovelox e ciò non era stato fatto per meri motivi d'incremento degli introiti comunali. Ciò contraddice al principio, ricavabile dalla normativa su riportata, così come costantemente interpretata da questa Corte, secondo il quale la contestazione immediata, quale che sia l'apparecchiatura autovelox utilizzata, deve essere effettuata quando è possibile in relazione alle modalità di organizzazione del servizio predisposto dall'Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio: servizio il cui fine istituzionale è sempre quello di reprimere comportamenti pericolosi per la regolarità della circolazione e la vita degli utenti delle strade. Pertanto la contestazione immediata può legittimamente non essere effettuata ove non sia stata predisposta una seconda pattuglia che possa procedervi, ancorché l'apparecchiatura consenta l'accertamento della violazione al momento del transito del veicolo, nonché in ogni altro caso in cui sia stato comunque impossibile procedervi, ivi compreso quello di specie, in cui la pattuglia all'uopo predisposta sia impegnata in altra contestazione, ben dovendo, alla stregua della normativa vigente, l'apparecchiatura continuare nel rilievo della infrazioni, che potranno legittimamente essere contestate successivamente. Me deriva che il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio al Giudice di pace di Gioia del Colle in persona di altro giudice che deciderà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese al Giudice di pace di Gioia del Colle in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 26 novembre 2004. Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2004