TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/01/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, Dott.ssa Fabrizia di Palma, in funzione di Giudice del lavoro, all' odierna udienza, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4423/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile
TRA
, in qualità di erede di , nato a [...] il Parte_1 Persona_1
15.06.1935 e deceduto il 19.01.2022, rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv.to Crispo
Gennaro, presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. Oliva Anna CP_1
RESISTENTE
NONCHE'
n.q. E n.q. Controparte_2 Controparte_3
CONTUMACI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.09.2021, il de cuius aveva introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel giudizio recante R.G. n. 7064/2019 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (indennità di accompagnamento e condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 L.104/92). Nelle more del giudizio decedeva l'istante e si costituiva l'erede Parte_1
depositando comparsa di costituzione, in data 20.09.2022, con la quale chiedeva l'accoglimento del ricorso introduttivo.
Disposta, altresì, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri due eredi, questi ultimi rimanevano contumaci.
L' si costituiva in giudizio contestando le conclusioni di parte avversa in ordine alla CP_1
specificità dei motivi di contestazione e alla fondatezza della domanda.
Preliminarmente, va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'accertamento tecnico preventivo e proporre il giudizio de quo.
L' art 445 bis c.p.c prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre, pertanto, esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive, si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del c.t.u. adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla c.t.u. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente tecnico di ufficio) con precisa e puntuale indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Nel caso de quo, il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Si osserva che, nel caso di specie, il c.t.u. nominato in sede di a.t.p., all'esito delle operazioni peritali, ha formulato la seguente diagnosi: “il ricorrente
[...]
, di anni 85 è affetto da: Per_1
- BPCO in ossigeno terapia;
- Cardiopatia ipertensiva;
- Artrosi polidistrettuale in soggetto obeso.
Tale infermità era già presente all'epoca della domanda amministrativa (05/10/2018).
In relazione a tale infermità e con decorrenza dalla data della domanda il ricorrente può essere riconosciuto nella misura del 100%”. CP_4
Nonostante la complessa diagnosi formulata e pur ritenendo il Sig. Persona_1
invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L.509/88 – 124/98) grave 100%, il perito non riconosceva la sussistenza dei presupposti per accedere al beneficio dell'indennità di accompagnamento e ai benefici di cui all'art 3 comma 3 L.104/92, riconoscendogli, invece, la condizione di disabilità ex art.3 comma 1 L.104/92.
Di qui, l'interesse giuridico del ricorrente n.q. alla proposizione del presente giudizio ed alla contestazione delle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u.
Il giudicante, sulla scorta delle contestazioni attoree e di nuova documentazione medica, ha, pertanto, ritenuto di disporre la nomina di un nuovo c.t.u., il quale, sulla base dell'esame della nuova documentazione medica allegata al ricorso, attestante un peggioramento del quadro clinico, ha riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento e ai benefici di cui all'art.3 comma 3 L.104/92 a decorrere dall'agosto 2020 e fino al momento del decesso del Sig. . Persona_1
Nello specifico, nelle sue considerazioni l'ausiliario del giudice ha precisato che: “ […] sulla scorta della documentazione sanitaria avuta in visione è da ritenere condivisibile la diagnosi e la valutazione effettuata dal TO . In particolare, come scrive Persona_2
anche il TO la principale patologia sofferta all'epoca dal signor ER [...]
era quella respiratoria. Ebbene, dagli atti non emerge quella dispnea a riposo, Per_1
con necessità di ossigenoterapia continua, che realizza i requisiti sanitari richiesti per
l'indennità di accompagnamento. Nello stesso certificato dell'Ospedale dei Colli dell'08/10/2019 si fa riferimento ad una "insufficienza respiratoria cronica notturna e da sforzo" e, del resto, la saturazione di O2 misurata al momento della visita del TO
[...]
è risultata buona ovvero del 97%. ER
In conclusione, rapportata all'epoca, credo siano da condividersi diagnosi e valutazione fatte in corso di ATP. Non condivido, quindi, le osservazioni del Dott. anche perché, Persona_3
nell'unico esame obiettivo disponibile cioè quella del TO non vengono ER
descritte limitazioni neuromotorie o deambulatorie di gravità tale da pregiudicare
l'esecuzione in autonomia degli atti quotidiani della vita.
Le patologie in diagnosi e sicuramente la più importante di esse ovvero quella respiratoria sono a lenta evoluzione peggiorativa per cui è fondato ritenere che nell'intervallo fra il
26/06/2020 (data delle operazioni dell'ATP) e il 19/01/2022 (data del decesso) vi sia stato un progressivo peggioramento del quadro.
Uno dei passaggi che confermano questo peggioramento è il confronto tra la visita del
TO del 26/06/2020 che descrive un soggetto in discrete condizioni Persona_2
generali e il controllo al del 15/06/2021 che descrive un soggetto in scadute Per_4
condizioni cliniche generali.
Sulla scorta del confronto di tali dati, tenuto conto anche del progredire dell'età oltre che dell'avanzare della patologia respiratoria e considerato il quadro comunque importante descritto dal TO credo possa ritenersi sufficientemente ragionato ER
retrodatarsi il maturare dei requisiti sanitari richiesti per l'indennità di accompagnamento
e per il riconoscimento dell'handicap con connotazione di gravità dall'agosto 2020”.
Nelle sue conclusioni, il ctu ha formulato la seguente diagnosi:
“La dell'età di 83 anni all'epoca di presentazione della domanda in fase Persona_1
amministrativa, era affetto da BPCO con insufficienza respiratoria notturna e da sforzo, cardiopatia ipertensiva e artrosi polidistrettuale in soggetto con obesità di I grado (IMC
31,5).
Le infermità suddette comportavano la difficoltà grave 100% di cui al decreto legislativo
124/98 e la condizione di portatore di handicap (comma uno, articolo 3) sin dall'epoca di presentazione della domanda in fase.
Nel corso degli oltre 4 anni intercorsi tra la visita e l'exitus, tenuto conto dell'età e della natura delle patologie nonché di quanto si evince dalla documentazione sanitaria in atti, è fondato ritenere che il quadro clinico si andato via via peggiorando. A decorrere dall'agosto 2020 e fino al momento del decesso si sono realizzati anche i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e per l'handicap con connotazione di gravità (comma 3, articolo 3, L. 104/92). In definitiva, il consulente tecnico nominato in tale fase del giudizio, alla luce del peggioramento delle condizioni di salute del de cuius, certificato dalla nuova documentazione medica allegata al ricorso (in particolare dal referto di fisiopatologia del
15.06.2021 effettuato presso il presidio ospedaliero e sulla base della sua Per_4
valutazione circa il decorso delle patologie da cui risultava affetto il Sig. , Persona_1
riconosce il diritto all'indennità di accompagnamento e ai benefici ex art.3 comma 3
L.104/92 a decorrere da agosto 2020 e fino al decesso dello stesso avvenuto in data
19.01.2022.
Orbene, le conclusioni del c.t.u. nominato in questa fase, invero, appaiono convincenti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici.
Al riguardo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Corte di Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; Cass. 2151/2004; Cass. 11054/2003). Sul punto, si osserva che, in adesione ai più recenti arresti giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte (vedasi, ex multis, Cass.
6085/2014), la presente fase contenziosa, instauratasi a seguito di contestazioni svolte in ordine all' elaborato peritale, continua ad incentrarsi unicamente sull' accertamento del solo requisito sanitario.
Pertanto, la domanda va parzialmente accolta, con riconoscimento del requisito sanitario per accedere all'indennità di accompagnamento e ai benefici ex art.3 comma 3 L.104/92 a decorrere da agosto 2020 e sino al 19.01.2022 (data del decesso).
Tenuto conto del complessivo esito della vicenda processuale e dello stato patologico comunque accertato, le spese di lite dell'atp sono compensate tra le parti.
Per quanto concerne, invece, le spese del presente giudizio di opposizione, esse seguono la soccombenza e si pongono a carico dell . CP_1
Le spese di ctu di entrambe le fasi, liquidate con separati decreti, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola così decide: 1) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara il de cuius invalido con necessità di assistenza continua nonché in condizione di disabilità ex art. 3 comma 3
L.104/92 da agosto 2020 al 19.01.2022 (data decesso);
2) Compensa tra le parti le spese di lite dell'atp;
3) Condanna l' al pagamento delle spese processuali del giudizio di opposizione CP_1
liquidate in € 2.697,00, oltre spese generali, iva e cpa, con attribuzione;
4) Le spese di c.t.u. per entrambe le fasi, liquidate come da separati decreti, si pongono a carico dell' . CP_1
Si comunichi, a cura della cancelleria, alle parti costituite.
Nola, 28.1.25
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabrizia Di Palma