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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/05/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.1836 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024,
promosso da:
, (CF: ) nato a [...], il29/01/1971 ed ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in presso lo studio degli avv.ti CARTA PATRIZIA e SANNA GIOVANNI
ANGELO che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
Ricorrente
contro
, (CF: ) nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
23/09/1973, elettivamente domiciliata in Elmas (CA), presso lo studio dell'Avv. PES SOLANGE che la rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del
Pagina 1 PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
● dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori - nata a [...]
Cagliari il 23/9/1973 e residente a [...] ( ) - e C.F._2
– nato a [...] il [...] e residente a [...] Parte_1
( ), con atto iscritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio di Stato civile del C.F._1
Comune di Sestu, al n. 28, parte prima, anno 2015;
● disporre che il figlio minore venga affidato in via condivisa a entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente e residenza anagrafica presso il padre;
resterà con la madre secondo Per_1
i tempi e le modalità che quest'ultimo riterrà più opportune;
● disporre che il signor provveda al mantenimento diretto ed integrale del figlio delle parti, Pt_1
mentre la IG parteciperà al 50% delle spese straordinarie di cui alle linee Guida del CP_1
CNF, che si producono (doc. A).
● disporre che nulla sia dovuto a titolo di assegno divorzile alla IG;
CP_1
● dichiarare compensate le spese del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e , con Parte_1 Controparte_1
ricorso depositato da in data 25/03/2024 e regolare costituzione della in data Pt_1 CP_1
07.06.2024, all'udienza del 20.09.2024, svolta con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art
127 ter c.p.c, i procuratori delle parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi
Pagina 2 davanti al Presidente in quella procedura (il 12.09.2019) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 25.03.2024), erano trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...]
. CP_1
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a SESTU il 12/12/2015 tra Parte_1
, nato a [...], il [...] e , nata a [...]
[...] Controparte_1
(CA), il 23/09/1973, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n.28, parte I, anno 2015 - Comune di SESTU).
Sull'accordo delle parti:
2. affida il figlio minore (nato a [...] il [...]), in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1
con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso il padre;
3. dispone che potrà vedere e stare con la madre secondo i tempi e le modalità che quest'ultimo Per_1
riterrà più opportune;
4. dispone che il signor provvederà al mantenimento diretto ed integrale del figlio delle parti, Pt_1
mentre la IG parteciperà al 50% delle spese straordinarie di cui alle linee Guida del CNF, CP_1
che si producono (doc. A).
4. dà atto che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile alla IG CP_1
5. compensa, tra le parti, le spese del giudizio.
Pagina 3 Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 14.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Chiara Mazzaroppi dott. Giorgio Latti
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