CA
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/07/2025, n. 4349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4349 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente Relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6797 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione in data 16/12/2024, vertente
TRA
(c.f. ), difesa dall'Avv. . Parte_1 C.F._1
( ); ( ; Parte_2 C.F._2 Parte_3 C.F._3
APPELLANTE
E
Controparte_1
(c.f. ), domiciliata in V.LE REGINA MARGHERITA, 1 00198 P.IVA_1
ROMA, presso lo studio dell'Avv. DE STEFANO MAURIZIO (c.f.
), che la rappresenta e difende. C.F._4
APPELLATA
OGGETTO: appello contro l'ordinanza. emessa dal Tribunale di Roma in data
08/11/2021 a definizione del giudizio n. R.G. 38469/2020.
Conclusioni dell'appellante: “A) annullare l'ordinanza gravata e rigettare il ricorso di primo grado proposto da B) in via subordinata, ridurre CP_1 comunque l'importo risarcitorio secondo l'equo apprezzamento dell'Ecc.ma Corte;
C) condannare al risarcimento del danno ex art. 96 cpc. Con vittoria di spese CP_1
e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, come da nota spese che si deposita ”;
r.g. n. 1 Conclusioni dell'appellata: “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contariis rejectis, rigettare l'appello proposto dall'avv. in data Parte_1
19/11/2021 perché infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente l' ordinanza delli 2/8 novembre 2021 (Repert. n. 20830/2021 del 08/11/2021) del
Tribunale civile di Roma, Sezione Diritti della Persona e Immigrazione Civile, Giudice dott.ssa Cecilia Pratesi. Con vittoria delle spese e onorari del presente grado di giudizio>>.
FATTO E DIRITTO
A fronte di un esposto dell'avvocato appellante contenente una serie di contestazioni all'operato degli organi gestionali della il tribunale di Roma, CP_1 riconosciuto quanto ai singoli addebiti mossi dall'iscritto alla l'esercizio del CP_1 diritto di manifestazione del pensiero, ha tuttavia ravvisato la natura diffamatoria del testo perché nell'istanza di commissariamento s'era fatto riferimento “… (anche) all'art.2 comma 6 del d.lvo 509/94”.
Secondo il tribunale un lettore disattento, che si fosse bastato solo sul titolo, avrebbe scoperto (mediante la lettura del testo normativo, indicato solo per estremi) che esso si riferiva al “… caso in cui gli organi di amministrazione e di rappresentanza si rendessero responsabili di gravi violazioni di legge afferenti la corretta gestione dell'associazione o della ”, sebbene alcuna grave violazione di legge fosse CP_2 oggetto di quello scritto.
Su tali basi ha condannato l'appellante al risarcimento del danno (morale soggettivo) liquidato in 8.000 euro oltre alle spese di lite.
ha proposto appello al quale ha resistito la Parte_1 [...]
. Controparte_1
L'appello è stato trattenuto in decisione con ordinanza del 16/12/2024, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
Con un primo motivi l'appellante denuncia che “il richiamo alla giurisprudenza applicabile alla (legge sulla) stampa è assolutamente inconferente, sia perché non si trattava, nel caso di specie, del titolo di un giornale, bensì dell'intitolazione di un atto giuridico (istanza amministrativa), sia perché nel caso in esame non vi è stata pubblicazione dell'atto, sia perché il titolo è scevro di qualsivoglia aggettivazione e si riferisce correttamente ai riferimenti normativi del procedimento amministrativo di
Commissariamento, richiesto con l'istanza”.
r.g. n. 2 Ad avviso della Corte il motivo è fondato.
Il tribunale aveva dato atto che l'istanza di Commissariamento della ai CP_1 sensi dall'art. 2 commi 4 e 6 del d. lvo 509/1994, era stata inviata a soggetti istituzionali e poi “… ampiamente divulgato attraverso diversi strumenti in senso ampio pubblicitari (circostanza documentata e non contestata)”.
Premesso che non si era al cospetto di un articolo giornalistico bensì di un'istanza di commissariamento dell'ente, il riferimento ai presupposti normativi che lo legittimano era del tutto lecito, tanto più se si considera che erano indicati solo gli estremi della norma, non il suo contenuto. Ed allora l'evocazione del concetto del lettore cd “distratto”, oltre ad essere impropria non trattandosi di diffamazione a mezzo stampa, risulta intrinsecamente contraddittoria poiché un lettore superficiale che non procede alla lettura del testo completo dell'istanza di commissariamento tanto meno s'impegna a verificare quale sia l'esatto contenuto dell'articolo di legge indicato nella sua intestazione.
Né il tribunale ha spiegato quali ulteriori canali di “pubblicizzazione” dell'esposto siano stati messi in opera dall'appellante.
La li ha ravvisati nella diffusione tra altri avvocati avvenuta anche CP_1 avvalendosi di media tramite la rete Internet ed ha sostenuto che nell'ambito di una platea di “tecnici” qual è quella degli avvocati anche la sola indicazione degli estremi normativi fosse sufficiente ad evocare il disvalore attribuito agli organi gestori dell'ente.
Al riguardo si deve condividere l'approdo della giurisprudenza penale che, risolvendo un precedente contrasto in materia analoga, è giunta alla conclusione secondo la quale “Non commette reato di diffamazione chi invia un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati contenente dubbi e perplessità sulla correttezza professionale del proprio legale, considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all' art. 51 cod. pen. , sub specie di esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche. E' pero importante che le espressioni adoperate, seppure oggettivamente offensive, siano contestualizzate ed esposte in modo critico e funzionale e non gratuito o di mera provocazione.” (Cassazione penale , sez. V , 22/05/2024 , n. 29661).
Se gli avvocati (ed anche i magistrati) devono tollerare aspre critiche eventualmente contenute negli esposti che li riguardino, analoga pazienza si deve pretendere dalla Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza degli avvocati, ente soggetto alla vigilanza dei Ministeri competenti che si attiva anche su sollecitazione r.g. n. 3 degli interessati. La diffusione dell'esposto tra i colleghi (avvocati) non può reputarsi ingiustificato, tenuto conto dell'interesse di categoria alla corretta gestione dell'ente previdenziale ed assistenziale.
Resta assorbito ogni ulteriore motivo di impugnazione.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
[...]
a) accoglie l'appello ed in riforma dell'ordinanza impugnata respinge la domanda della degli avocati nei confronti di Parte_4 Pt_1
[...]
b) condanna la appellata al rimborso, in favore di delle CP_1 Parte_1 spese di lite del giudizio di primo grado, che si liquidano in euro 2.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge e delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 355,00 per spese esenti ed euro 2.100,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
Così deciso in Roma il giorno 18/06/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 4