Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1155/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA GIUSEPPE ARCOLEO N. 39, presso lo studio dell'Avv. AMATO STEFANIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, PIAZZA V.E. ORLANO N. 6, presso lo studio dell'Avv. SPINNATO DANIELA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 5/3/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 16/09/1992 ); con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
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Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“I coniugi vivranno separati, come già avviene, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto.
La signora continuerà a risiedere, insieme ai figli e Pt_1 Per_1 Per_2 nell'immobile di via.Domenico Intravaia n. 4, alloggio di residenza popolare che le viene così assegnato
Il Sig. sposterà la propria residenza in via Vicolo Cestai n. Controparte_1
10 ;
In considerazione del fatto che la figlia , allo stato non è ancora Per_1 autosufficienti economicame, il sig. verserà in favore della figlia la CP_1 somma di € 150,00 che cesserà al raggiungimento della sua autonomia economica. Su tale importo , come per legge, maturerà annualemente la rivalutazione Istat a decorrere dall'anno successivo la sottoscrizione dell'accordo di separazione .
Entrambi i genitori si impegnano a versare il 50% delle spese straordinarie in favore dei figli . Per_1 Per_2
Dal momento della sottoscrizione dell'accordo di separazione le spese di manutenzione ordinaria della casa familiare verranno sopportate esclusivamente dalla sig.ra . Pt_1
Per quanto riguarda l'immobile in comproprietà entrambi i coniugi concordano che nel momento in cui il figlio.. , che al momento lo abita Per_3 in comodato d'uso gratuito, lascerà libero l'immobile, lo stesso verrà messo in vendita al fine di dividersi l'importo:
Entrambi i coniugi dichiarano di non avere l'un altro nulla a pretendere , né a titolo di mantenimento o di alimenti;
I sottoscritti coniugi , con la firma del presente documento, dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra , sotto ogni forma;
I coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi
2 passaporti e la presente dichiarazione deve intendersi quale nullaosta per qualsiasi autorità competente. L'efficacia delle superiori pattuizioni è subordinata alla relativa omologazione del Tribunale di Palermo”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 100 P. 2, S. A, Anno 1992) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 12/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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